Ordinanza cautelare 10 luglio 2019
Ordinanza presidenziale 22 luglio 2022
Sentenza 6 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/12/2025, n. 9921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9921 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09921/2025REG.PROV.COLL.
N. 03221/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3221 del 2024, proposto da
GI BI, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Rocco e Francesca Testini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 16366 del 6 novembre 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025, il Cons. TO AP;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Visto che il sig. GI BI, vice sovrintendente della Polizia di Stato, ha impugnato dinanzi al Tar per il Lazio il decreto del Ministero dell’Interno, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno in data 5 aprile 2019, con cui sono state approvate le graduatorie di merito e dichiarati i vincitori, per l’anno 2013, del concorso interno per la copertura di un totale di 3286 posti nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia in data 27 ottobre 2017;
Visto che il Tar per il Lazio, Sezione Prima, con la sentenza n. 16366 del 6 novembre 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso;
Visto che l’interessato ha interposto il presente appello, in cui – nel premettere di essere stato promosso alla qualifica di vice sovrintendente per meriti straordinari per un evento accaduto in data 8 marzo 2015, data di decorrenza giuridica della nuova qualifica, e che il 27 ottobre 2017 è stato pubblicato il bando di concorso per vicesovrintendenti che, per sanare la mancata emissione dei precedenti bandi annuali, prevedeva per i vincitori le decorrenze giuridiche per gli anni 2013, 2014, 2015 e-2016 – ha sostenuto che se i bandi per le annualità antecedenti al 2017 fossero stati pubblicati, avrebbe potuto concorrente per i bandi relativi al 2013, 2014 e 2015, per il riconoscimento di una decorrenza giuridica della sua qualifica di vice sovrintendente anteriore rispetto a quella attuale;
Visto che la sentenza appellata ha dichiarato inammissibile il ricorso essendo mancata la notifica ad almeno un controinteressato, essendo i controinteressati da individuare nei soggetti vincitori ed idonei al concorso;
Visto che il sig. BI ha dedotto che: la sentenza appellata sarebbe viziata dall’errore procedurale consistente nella omessa considerazione che il ricorrente ha formulato istanza per essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sicché la causa, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., dovrebbe essere rimessa al giudice di primo grado affinché disponga l’integrazione del contraddittorio ed il nuovo espletamento del giudizio; la sentenza appellata non avrebbe scrutinato l’azione di accertamento proposta in primo grado per gli emolumenti dovuti a partire dal 1° gennaio 2014; nelle more del giudizio è stata emessa la sentenza n. 224 del 7-20 ottobre 2020, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 1, del d.P.R. n. 335 del 1982, nella parte in cui non prevedeva l’allineamento della decorrenza giuridica del soggetto promosso per meriti straordinari a quella più favorevole riconosciuta al personale che aveva conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti;
Visto che l’interessato ha quindi chiesto, in luogo della data di promozione per merito (8 marzo 2015), la retrodatazione al 1° gennaio 2014;
Visto che il Ministero dell’Interno ha contestato la fondatezza del gravame, chiedendo la sua reiezione, attesa l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, ed ha comunque reiterato il rilievo di irricevibilità del ricorso di primo grado perché notificato oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto impugnato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno;
Vista la memoria prodotta dall’appellante a sostegno delle proprie ragioni;
Ritenuto che l’appello sia infondato e debba essere respinto;
Rilevato, infatti, che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. qualora sia proposta azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge (termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione, piena conoscenza ovvero pubblicazione dell’atto se prevista dalla legge e non sia richiesta la notificazione individuale);
Ritenuto che, nel caso di specie, i controinteressati sono facilmente individuabili in tutti i concorrenti che verrebbero posposti in ruolo al sig. BI ove fosse accertata la sua decorrenza giuridica alla data del 1° gennaio 2014 anziché a quella attribuita dell’8 marzo 2015;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;
Rilevato che l’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami è contenuta, in via subordinata, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
Ritenuto, tuttavia, che, in assenza di particolari difficoltà nell’individuazione di almeno un controinteressato, il ricorso è inammissibile, in quanto l’integrazione del contraddittorio postula che il ricorso sia stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, sicché la relativa istanza non vale a sanare l’inammissibilità derivante dalla mancata notifica individuale;
Ritenuto che l’eventuale fondatezza della domanda di accertamento (e di conseguente condanna) del diritto alla decorrenza economica della qualifica dal 1° gennaio 2014 deriverebbe dall’esito dell’azione di annullamento con cui, nella sostanza, l’interessato ha chiesto la retrodatazione della decorrenza giuridica della qualifica al 1° gennaio 2014 (anziché dall’8 marzo 2015), atteso che la decorrenza economica non può evidentemente precedere la decorrenza giuridica;
Ritenuto, pertanto, che anche l’azione di accertamento deve essere dichiarata inammissibile;
Ritenuto, sulla base di quanto esposto, che l’appello deve essere respinto in quanto infondato;
Ritenuto, in ragione della natura della controversia, che le spese del giudizio di appello possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 3221 del 2024).
Compensa le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
DR SI, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
TO AP, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO AP | DR SI |
IL SEGRETARIO