Sentenza 4 marzo 1982
Massime • 1
L'inesistenza di una lottizzazione autorizzata nota ad entrambe le parti non esclude la validità di un contratto di compravendita di un suolo a norma dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765, ma ciò non esclude la risoluzione del contratto qualora il venditore abbia espressamente garantito la edificabilità del suolo secondo determinate modalità e tale edificabilità non sia stata concessa. In tale ipotesi, infatti, la risoluzione del contratto ha la causa nella accertata e dichiarata impossibilità di utilizzare il suolo alla stregua della garanzia, pienamente lecita,prestata dal venditore e con la quale quest'ultimo si era assunto il rischio correlativo alla Mancanza di idoneità del bene allo scopo previsto dalle parti.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/1982, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 4 marzo 1982 |
Testo completo
L'inesistenza di una lottizzazione autorizzata nota ad entrambe le parti non esclude la validità di un contratto di compravendita di un suolo a norma dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765, ma ciò non esclude la risoluzione del contratto qualora il venditore abbia espressamente garantito la edificabilità del suolo secondo determinate modalità e tale edificabilità non sia stata concessa. In tale ipotesi, infatti, la risoluzione del contratto ha la causa nella accertata e dichiarata impossibilità di utilizzare il suolo alla stregua della garanzia, pienamente lecita,prestata dal venditore e con la quale quest'ultimo si era assunto il rischio correlativo alla Mancanza di idoneità del bene allo scopo previsto dalle parti.*