Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/1982, n. 1330
CASS
Sentenza 4 marzo 1982

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'inesistenza di una lottizzazione autorizzata nota ad entrambe le parti non esclude la validità di un contratto di compravendita di un suolo a norma dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765, ma ciò non esclude la risoluzione del contratto qualora il venditore abbia espressamente garantito la edificabilità del suolo secondo determinate modalità e tale edificabilità non sia stata concessa. In tale ipotesi, infatti, la risoluzione del contratto ha la causa nella accertata e dichiarata impossibilità di utilizzare il suolo alla stregua della garanzia, pienamente lecita,prestata dal venditore e con la quale quest'ultimo si era assunto il rischio correlativo alla Mancanza di idoneità del bene allo scopo previsto dalle parti.*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/1982, n. 1330
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1330
    Data del deposito : 4 marzo 1982

    Testo completo