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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente rel. dott. Cristina Fois Consigliere dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 392/2022 RG promossa da
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
m lo
[...] C.F._4 dell'avv. MUSILLI FABIO che li rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. SPARTA' ALESSANDRA;
APPELLANTI contro
) elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._5 presso lo studio dell'avv. ORECCHIONI GIANMARIO che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATO E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante ( ), in qualità di cessionaria della P.IVA_1 [...]
Controparte_3 Controparte_4
(già ), in persona del legale rappresentante
[...] CP_5
) e ente domiciliati presso lo studio dell'avv. BENZONI P.IVA_2
GIUSEPPE che li rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATI All'udienza del 15.11.2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse della parte appellante: voglia la Corte, accertare e per l'effetto dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del signor in qualità di conducente dell'autocarro Controparte_1 tipo IVECO MAGYRUS tg CN065KG di proprietà del assicurato per la CP_5
RCA con polizza n. 5612721 fetto condannare Controparte_3 gli odierni convenuti in giudizio, in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti patiti dai signori , , e a titolo di Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 danno biologico e morale iure hereditario; a titolo di danno esistenziale da perdita del congiunto, morale e patrimoniale iure proprio nella misura che
1 risulterà causa cognita, ovvero da liquidarsi in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adìto; con vittoria di spese diritti e onorari oltre accessori di legge. Nell'interesse dell'appellato : voglia la Corte, valutati gli elementi CP_1 probatori emersi nel corso del primo grado di giudizio, confermare la sentenza n. 278/2022 e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea. In alternativa, nella non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata - condannare la parte datoriale e la di lei compagnia assicuratrice alla manleva dall'obbligo risarcitorio, liberando l'appellato da ogni onere. In ogni Controparte_1 caso, le spese processuali a carico della parte soccombente. Nell'interesse degli appellati società e voglia la CorteCP_2 CP_5 reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'avverso gravame per violazione di quanto previsto dall'art. 342 Cpc;
nel merito rigettarsi l'appello “de quo” perché infondato e, per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza;
con vittoria di spese e competenze ex DM 55/2014 e successive modifiche. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 278/2022, emessa in data 15.7.2022, il Tribunale di Tempio Pausania rigettava la domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e nei confronti di del
[...] Parte_4 Controparte_1 [...]
e di Controparte_6 Controparte_3 uito nel quale era deceduto il congiunto , rispettivamente figlio e fratello CP_7 degli attori. In particolare, il tribunale gravato - istruita la causa documentalmente, con interrogatorio e prova testimoniale nonchè c.t.u. sulla dinamica - riteneva che la responsabilità del sinistro era da imputare in via esclusiva al , il quale, a Pt_1 bordo del motociclo Yamaha XV535, in una curva destrorsa n a riuscito a completarla, andando dritto ed impattando contro il mezzo tipo IVECO Magyrus, di proprietà del assicurato per la RCA con CP_5 Controparte_3
e condotto da . Tali conclusioni, ad avviso del primo giudice, Controparte_1 emergevano s Polizia Municipale intervenuta sul posto, nel quale era ricostruita la dinamica del sinistro sulla base dell'esame diretto dei luoghi e dei rilievi fotografici e planimetrici effettuati nell'immediatezza del fatto, sia dalle dichiarazioni testimoniali rilasciate da e Testimone_1 [...]
, presenti al momento dell'incidente, ed erano conformi all'esito Testimone_2 ale definito nei confronti di con decreto di Controparte_1 archiviazione su richiesta dello stesso PM. Pertanto, ad avviso del giudice di merito, non era sufficiente a scalfire la suddetta ricostruzione la c.t.u. espletata in giudizio nel 2018 dopo oltre dieci anni e priva di “adeguati riscontri contenutistici esterni”. Le spese di lite seguivano la soccombenza.
, , e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 contestando la sentenza nella parte in cui ricostruiva la dinamica del sinistro in forza di una errata e parziale valutazione degli elementi istruttori raccolti in atti e senza adeguatamente considerare le contraddittorietà individuate nelle
2 relazioni peritali, ed in specie nella c.t.u. espletata in primo grado dell'ing.
, nella relazione di parte dell'ing. e nella relazione Per_1 Per_2 ella dott.ssa Per_3
Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto. La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
, , e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
ani , il Controparte_1 [...]
e la Controparte_6 Controparte_3 per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro intervenuto il 2.9.2005 nel quale era deceduto il congiunto , CP_7 rispettivamente figlio e fratello degli attori. A fondamento di tale domanda, allegavano che:
- in data 2.9.2005 alle ore 6.40 circa, “si trovava a percorrere, CP_7 alla guida del motoveicolo tipo Yamaha XV535, tg. BO23393, di proprietà di , ..la Strada Comunale Arzachena - La Conia, con Controparte_8 direzione La Conia”;
- “giunto in Loc. Micalosu, dopo l'omonimo hotel, all'uscita da una curva destrorsa si trovava la propria carreggiata occupata dall'autocarro tipo IVECO Magyrus, tg. CN065KG, di proprietà del assicurato per CP_5 la RCA con , polizza n. 5 e condotto da Controparte_3
, il quale, procedendo con direzione Arzachena, Controparte_1 ima curva impegnando la opposta corsia di marcia percorsa dal ”; Pt_1
- il , “tro i la propria semicarreggiata occupata, frenava e si Pt_1 portava sulla propria sinistra al fine di evitare l'impatto che, però, avveniva tra la parte anteriore e laterale destra del motociclo e la parte anteriore laterale destra dell'autocarro”;
- sull'autocarro erano presenti, oltre al conducente, anche gli operatori e , trattandosi di un mezzo della Testimone_2 Testimone_1 nettezza urbana;
- l'ambulanza del 118 di Arzachena, allertata con una telefonata delle ore 6.51, era giunta sul posto alle ore 7.01;
- il era condotto in ospedale dove era deceduto alle ore 8.00 circa;
Pt_1
- sul luogo del sinistro era intervenuta alle ore 8.10 circa una pattuglia della Polizia Municipale di Arzachena. Alla luce di tali allegazioni, gli attori sostenevano che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro, il quale nell'effettuare una curva sinistrorsa aveva impegnato la corsia di marcia della moto, e quest'ultima, pur essendosi spostata sul proprio lato sinistro, non aveva potuto evitare l'impatto, intervenuto tra la parte laterale dx del camion e la parte laterale dx del motociclo.
3 A sostegno della domanda, gli attori producevano due perizie di parte, una cinematica dell'ing. sulla ricostruzione della dinamica dei fatti ed Per_2 un'altra autoptica de Per_3
Si costituivano i convenuti contestando l'avversa ricostruzione dei fatti e sostenendo che il sinistro era stato cagionato in via esclusiva dal conducente della moto, il quale, uscendo dalla curva destrorsa, aveva invaso la carreggiata di marcia dell'autocarro andando a scontrarsi con lo stesso nell'opposta corsia di marcia, come ricostruito anche dalla Polizia Municipale nel verbale redatto nell'immediatezza dei fatti, tanto che il GIP del Tribunale di Tempio Pausania, su richiesta dello stesso PM, aveva archiviato il procedimento penale nei confronti del . CP_1
La causa era istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale del
, prova testimoniale e c.t.u. sulla dinamica. CP_1 el giudizio, il tribunale rigettava la domanda ritenendo provata l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, in Pt_1 considerazione:
- delle conformi dichiarazioni testimoniali rese dai testi e Testimone_1
, i quali avevano assistito ai fatti;
Testimone_2
- degli esiti degli accertamenti compiuti nella immediatezza dalla Polizia Municipale di Arzachena e riportati nel verbale in atti;
- dell'esito del procedimento penale instaurato ex art. 589 c.p. contro il e definito con decreto di archiviazione emesso dal GIP in data CP_1
su richiesta del Pubblico Ministero. Secondo il tribunale, infine, non poteva evincersi “alcun argomento di segno contrario … alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale, redatto a distanza di oltre 10 anni dal fatto (le operazioni peritali sono iniziate in data 11.10.2018) e prive di adeguati riscontri contenutistici esterni”. Tanto premesso, gli appellanti hanno contestato la sentenza, assumendo che il tribunale fondava la pronuncia di rigetto “su di un non condivisibile giudizio di attendibilità delle complessive deposizioni, valutate senza considerare gli esiti degli elaborati peritali in atti – relazione autoptica a firma Dott.sa e le Per_3 ulteriori cinematiche di parte..e del c.t.u. che le smentiscono” (vedi atto di appello). In particolare, secondo i congiunti del , la “valutazione degli esiti Pt_1 delle prove orali” senza la giusta considerazione delle “inequivocabili emersioni della CTU cinematica e degli ulteriori elaborati peritali di parte in atti”, induceva il tribunale ad una ricostruzione del fatto errata e inattendibile, posto che la stessa sarebbe “smentita”:
- dal fatto che l'urto era intervenuto tra la parte laterale anteriore destra dell'autocarro e la parte anteriore laterale destra del motociclo, come sostenuto dagli stessi testimoni e dal in sede di interrogatorio CP_1
e, quindi, in una posizione impossibile se fosse vera la ricostruzione operata dal tribunale;
- dalle conclusioni cui perveniva la dott.ssa nella sua perizia Per_3 autoptica in ordine al fatto che er alla collisione in CP_7 posizione eretta e non sdraiato (“Da un lato, infatti, è smentita, da parte
4 della Dott.ssa la circostanza che (come invece riferito dai Per_3 CP_7 testi e riportato nella ricostruzione degli accertatori) sarebbe arrivato alla collisione con l'autocarro strisciando sul fianco, sostanzialmente in posizione sdraiata”);
- dall'omessa considerazione, avvalorata sia dalla perizia di parte sia da quella d'ufficio, che i presenti al fatto prima dell'arrivo degli accertatori avessero rimosso i detriti dell'autocarro e spostato il motociclo della vittima (sono smentite “da parte dei CTP e CTU, le ulteriore circostanze che nessuno degli occupanti dell'autocarro avesse rimosso i detriti dalla sede stradale (fanali e vetri dalla strada prima dell'arrivo degli accertatori) ovvero provveduto a modificare lo stato di quiete spostando il motociclo condotto dalla vittima (sempre prima dell'arrivo degli accertatori)”. In buona sostanza, secondo l'opposta ricostruzione degli appellanti,
“contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, è proprio dagli esiti della CTU cinematica, in atti, che può affermarsi come il Sig. CP_1
, in data 02.09.2005, si sia trovato a percorrere, alla guida
[...] arro di proprietà del , tipo IVECO MAGYRUS A260S, tg. CP_5
CN065KG, la Strada Comunale Arzachena – La Conia, con direzione Arzachena, allorquando, giunto in Loc. Micalosu, nell'effettuare una curva sinistrorsa, ha impegnato la semicarreggiata di sinistra. In quel momento, purtroppo, , CP_7 che percorreva la medesima strada con direzione La Conia, alla guida del motoveicolo tipo Yamaha XV535, all'uscita dalla medesima curva trovava la propria semicarreggiata impegnata dall'autocarro. Nonostante il tentativo di evitare l'autocarro, spostandosi sul proprio lato sinistro, l'impatto avveniva ugualmente tra la parte laterale anteriore dx del camion e la parte laterale dx del motociclo. In particolare, impattava con la parte destra del proprio CP_7 corpo sull'autocarro, riportando le gravissime lesioni che ne hanno causato il successivo decesso. Il motoveicolo condotto da veniva rinvenuto dagli CP_7 agenti accertatori, intervenuti sul luogo dell'evento, in una cunetta sita al di sotto del ciglio della carreggiata, nella direzione di percorrenza dell'autocarro: circostanza gravata dalla oggettiva ed inconfutabile affermazione del CTU relativa al fatto che il motociclo, prima dell'arrivo degli accertatori, sia stato spostato dalla posizione di quiete. L'iniziale e lacunosa ricostruzione dinamica del sinistro, fondata su testimonianze inattendibili e sul rilevato stato dei luoghi, teatro del sinistro, ben alterato e modificato prima dell'arrivo degli accertatori, è stata smentita a più riprese dagli atti istruttori, giacché palesemente contrastante con la realtà dei fatti” (vedi atto di appello). Orbene, tanto premesso, l'appello non è fondato. La ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta in sentenza è fondata, innanzi tutto, sulle conformi e concordanti dichiarazioni rilasciate dai due testi oculari, e , operatori sul mezzo delle Testimone_1 Testimone_2 nettezza urbana guidato dal , i quali confermavano che l'autocarro CP_1
Iveco stava percorrendo rego la propria corsia di marcia e, giunto in prossimità della curva sinistrorsa, si era trovato davanti la moto, con la quale
5 era andato ad impattare nella parte anteriore destra nel margine della strada di sua pertinenza (cfr dichiarazioni dello “il mezzo della Tes_1 CP_5 occupava regolarmente la propria destra e i eicolo occupava la occupata dal mezzo del .Ricordo che il , in quel frangente, ha CP_9 Per_4 frenato utilizzando anche il freno a mano quando ha visto la propria corsia invasa dal motoveicolo… Premettendo che è stata la moto ad invadere la corsia dell'autocarro, l'impatto è avvenuto tra la parte anteriore laterale destra dell'autocarro e il motore della moto che si era messa di traverso;
…il motoveicolo arrivava all'impatto in posizione inclinata, non ricordo su quale lato…”; e dichiarazioni del : “è stata la moto ad invadere la corsia Tes_2 percorsa dall'autocarro…. Il frenava appena vista la moto che si Per_4 immetteva nella corsia di marcia dell'autocarro, all'uscita dalla curva….Premettendo che è stata la moto ad invadere la corsia, l'impatto è avvenuto come descritto. Preciso che la moto non ha frenato”). Innanzi tutto, giova rilevare come non possa mettersi in dubbio l'attendibilità dei testi solo perché all'epoca dei fatti, e peraltro non più al momento della deposizione, erano dipendenti del in difetto di qualsiasi elemento di CP_5 giudizio in tale senso. In ogni caso, tali concordanti dichiarazioni hanno trovato integrale conforto negli accertamenti effettuati in loco dalla Polizia Municipale nell'immediatezza dei fatti e nella relativa ricostruzione della dinamica dell'incidente operata nel verbale redatto all'esito di tali accertamenti e secondo cui “all'uscita di una curva destrorsa il motociclo non effettuava la curva come si evince dalla foto n. 10 nell'allegato verbale dove si evidenzia la traccia di scarrocciamento che dalla mezzeria porta al punto d'impatto, e proseguiva dritto andando ad impattare sul lato anteriore destro di un autocarro che giungeva nella direzione opposta fermando la corsa fuori della carreggiata alla rispettiva sinistra (foto 7- 8). La percezione dell'immediato pericolo (fuori uscita del motociclo dalla curva) da parte del conducente dell'autocarro portava lo stesso ad effettuare una brusca frenata (foto 3-4-5-) di circa mt. 6,00 tenuto conto che il pesante mezzo trasportava a pieno carico rifiuti solidi urbani. Non sono state riscontrate tracce di frenata del motociclo salvo quella di scarrocciamento di mt. 7,65 di cui alla foto 10. Non si è in grado al momento di accertare le cause (malore o forte velocità) che hanno portato il motociclo all'invasione della corsia opposta”. Come evidenziato in sentenza, “tale ricostruzione è stata effettuata in seguito ad esame dei luoghi a brevissima distanza temporale dal fatto ed è basata sulla posizione di quiete assunta da entrambi i veicoli dopo l'urto nonchè dall'esame delle tracce lasciate dagli stessi sull'asfalto”. I vigili intervenuti avevano, infatti, “proceduto ai rilevamenti di rito consistenti in quelli fotografici e planimetrici”, evidenziando in particolare che l'autocarro aveva lasciato tracce di frenata mentre la moto solo tracce di scarrocciamento, entrambe evidenti anche nelle fotografie allegate. Orbene, le tracce di frenata dell'autocarro risultano posizionate nella corsia di marcia di pertinenza dello stesso in parallelo rispetto all'asse stradale mentre
6 lo scarrocciamento parte dal centro della strada e si sviluppa sull'opposta corsia di marcia della moto andando a terminare nel presumibile punto di urto nel margine destro della corsia di pertinenza dell'autocarro. Ciò posto, non emerge alcuna contraddizione laddove nella descrizione del punto d'urto il teste riferiva che l'urto era intervenuto nella parte Tes_1 anteriore laterale destr utocarro e la parte anteriore laterale destra della moto. Come si evince dagli accertamenti compiuti dalla Polizia Municipale, infatti, l'autocarro in seguito al sinistro risultava “incidentato (nella) parte anteriore destra con piegatura pedana parafango ant.destro”. Il fatto che il teste riferisca invece della parte “laterale” anteriore destra rappresenta una mera imprecisione, senza peraltro considerare che la pedana è posta a fianco del parafango e, pertanto, l'urto contro quest'ultimo del tutto verosimilmente ha determinato un piegamento dello stesso verso la parte posteriore coinvolgendo anche la pedana laterale a sua volta danneggiata. Tale ricostruzione risulta ben evidenziata nelle osservazioni del c.t.p ing. (“Un altro argomento sul Per_5 quale si ritiene necessario esprimere una considerazione, riguarda la deformazione della pedana destra dell'autocarro a seguito dell'impatto. L'attore, in considerazione del fatto che la pedana danneggiata si trova sul lato destro dell'autocarro e il motociclo, invece, proveniva da sinistra, ha ipotizzato che le rilevazioni eseguite dalla Polizia Municipale intervenuta fossero errate e che, in sostanza, l'autocarro occupasse sulla carreggiata una posizione diversa. Assodato che le tracce di frenata e la posizione dell'autocarro fotografata nell'immediatezza dei fatti dimostrano che lo stesso si trovava perfettamente in asse con la carreggiata e all'interno della propria corsia, è doveroso far notare che la pedana destra dell'autocarro si trovava a stretto contatto con il cantonale destro del paraurti così come mostrato dalle foto che seguono. Risulta pertanto evidente che attraverso l'impulso, avente la direzione rappresentata dalla freccia rossa nelle foto, provocato dall'inerzia del motociclo che ha violentemente urtato l'autocarro, lo spigolo del paraurti si possa essere deformato piegandosi verso la parte posteriore coinvolgendo la limitrofa pedana”: pagg. 9 e ss). Inoltre, i congiunti del hanno contestato la ricostruzione dei fatti Pt_1 contenuta in sentenza in forza delle perizie in atti ed in particolare delle due perizie di parte espletate su loro incarico dall'ing. quella cinematica, Per_2
e dalla dott.ssa , quella autoptica, n lla c.t.u. dell'ing. Per_3
, assumendo che le stesse pervenivano a conclusioni opposte ed il Per_1 on teneva in adeguata considerazione le argomentazioni in esse contenute. Orbene, innanzi tutto, giova evidenziare come nessuna delle due perizie, quella di parte dell'ing. e quella d'ufficio dell'ing. , pervenivano a Per_2 Per_1 ad una specifica ne ovvero ad una ipotes a ben precisa, fornendo solo spunti suggestivi per plurime ipotesi alternative basate peraltro su mere congetture, e non su riscontri oggettivi, contrastanti con i dati certi riportati nel verbale degli agenti accertatori e del tutto indimostrate.
7 Invero, con la prima relazione cinematica, peraltro espletata al di fuori di qualsiasi contraddittorio e solo nel febbraio 2007, l'ing. concludeva Per_2 genericamente nel senso che “la non precisa individuazi nto d'urto, contribuiscono(sce) a non chiarire una dinamica complessa che trova aspetti incongruenti sulla ricostruzione dell'autorità, in particolare non trovano conferma e coerenza i tempi e spazi di frenata ovvero quelli di avvistamento del pericolo con le velocità dei veicoli coinvolti”, con necessità di “approfondire lo studio con opportune verifiche sulla visibilità eseguendo simulazioni sul posto con gli stessi veicoli coinvolti al fine di individuare con chiarezza le cause del sinistro”. Tali conclusioni, fondate peraltro su argomentazioni sovente di non facile intellegibilità, risultano basate sostanzialmente sul fatto che non erano stati reperite tracce di frammenti dei due veicoli (“l'assenza di tali frammenti può essere spiegata solamente con la rimozione degli stessi ad opera di qualcuno presente sulla scienza del sinistro prima dell'arrivo delle autorità”) e su mere ipotesi ricostruttive in ordine alla velocità dei due mezzi e alla conseguente impossibilità per il conducente dell'automezzo di avvistare la moto. Sul primo aspetto è sufficiente rilevare come gli agenti della polizia locale avevano dato atto di avere reperito “nel teatro del sinistro…frammenti plastici del motociclo…”, nulla evidenziando di quelli dell'autocarro. E' evidente che tale omissione, la quale non dimostra che tali frammenti non vi fossero, in difetto di qualsiasi ulteriore elemento di valutazione, come si dirà anche nel proseguo, non può certo indurre a ritenere che i mezzi siano stati spostati. Sul secondo aspetto, si osserva che lo stesso professionista, accertato sulla base dei suoi calcoli che il camion “al momento dell'inizio delle tracce di frenata viaggiava ad una velocità di circa 33 KM/H mentre ha impattato ad una velocità prossima ai 14 KM/H”, evidenziava allo stesso tempo come non vi fossero elementi per accertare la reale velocità della moto, limitandosi a fare una serie di innumerevoli “ipotesi” anche difficilmente comprensibili, senza poi giungere ad alcuna conclusione plausibile (“Vista l'aleatorietà dei dati in nostro possesso riguardanti la velocità della moto e della sua traiettoria nella fase post-urto, procederemo per ipotesi: partendo da una velocità di impatto pressochè nulla della moto fino ad arrivare ad una velocità di impatto di circa 120 Km/h, verifichiamo quale potessero essere le posizioni di tale mezzo al momento della percezione del pericolo da parte del conducente del camion”), per poi affermare solo la necessità di “approfondire lo studio con opportune verifiche sulla visibilità eseguendo simulazioni sul posto con gli stessi veicoli coinvolti al fine di individuare con chiarezza le cause del sinistro”. Il perito non perveniva ad alcuna plausibile conclusione e soprattutto non dava conto di come potevano ritenersi superati i dati di fatto certi ed oggettivamente riscontrati in loco dalla polizia municipale. Anche il c.t.u., ing. , all'esito degli accertamenti, condotti peraltro Per_1 dieci anni dopo il fatto, riteneva vi fosse “un incertezza della dinamica dovuta alle condizioni iniziali, dedotte dai rilievi della polizia Municipale”, e così sintetizzata: “Dai dati in possesso del C.T.U ed esattamente dai grafici presenti
8 nella denuncia di sinistro, dai danni riportati sui veicoli e dai rilievi fatti, dalla documentazione fotografica presente nei fascicoli consegnati, e dei rilievi che determina il punto in cui i veicoli si sono urtati, il C.T.U. può affermare che il conducente del motoveicolo non poteva avere una velocità superiore ai 35 km/h, in quanto non sarebbe stato visibile al conducente del camion, non coinciderebbe la traccia di frenata rilevata sull'asfalto e non confermerebbe che il motociclista abbia raggiunto il punto di impatto in posizione eretta;
confermata dalla deformazione del paraurti del camion e dal convogliatore d'aria, (rilevate dalla documentazione fotografica), causato dall'urto con la testa del motociclista e dalla relazione di consulenza medico legale della prof.
Si è pervenuti così a due ipotesi: la prima che il camion Persona_6 occupava la corsia opposta e quindi ha agito prontamente sul sistema frenante per evitare la collisione, la seconda che il camion, occupando la sua corsia, al limite del cono visivo determinato dalla presenza dei cespugli, avesse una velocità superiore a quella consentita nel tronco stradale, 60,56 Km/h, la quale non gli ha permesso di agire sul sistema frenante per evitare l'ostacolo da lui visibile ad una distanza di metri 46,88, ottenuta dal calcolo della distanza della cabina del camion e la posizione che aveva il motoveicolo nel momento in cui ha occupato la sua corsia. In conclusioni le due ipotesi su descritte non confermano la posizione dei due veicoli rilevati dalla Polizia Municipale, la mancanza dei frammenti del fanale anteriore destro del camion, ed il punto esatto della collisione in quanto in base alla composizione vettoriale delle forze in gioco, appare strana la posizione del motoveicolo che si sarebbe dovuto trovare sul cespuglio a destra della posizione del camion sul lato della corsia e non oltre i cespugli, si notano sul motoveicolo tracce di terra nella parte sottostante ma non vi sono tracce di tali solchi sul terreno presente tra la corsia ed il punto ove e stata trovata la moto”. Ancora una volta, le diverse ipotesi ricostruttive si fondano su mere congetture ed ipotesi probabilistiche, peraltro anche in tale caso di non facile intellegibilità, le quali, però, si scontrano con i dati materiali oggettivi verificati nell'immediatezza dei fatti dalla Polizia Municipale e cioè le tracce di frenata dell'autocarro, poste in linea orizzontale rispetto alla corsia di marcia dello stesso, e la striscia di scarrocciamento della moto, con inizio dal centro della strada e termine alla fine della opposta corsia di marcia di pertinenza dell'autocarro nonché la natura dei danni subiti dai due mezzi e descritti nel verbale e la posizione del motociclista. Tanto che entrambi i professionisti per giustificare le varie ipotesi alternative partono dal presupposto, del tutto indimostrato e comunque inverosimile, che i mezzi siano stato spostati prima dell'arrivo degli accertatori. Invero, è impossibile comprendere come l'automezzo potesse trovarsi sulla corsia opposta di marcia se le tracce di frenata sono risultate invece posizionate nella sua corsia di marcia ovvero come sia spiegabile lo scarrocciamento della moto nella opposta corsia di marcia se l'impatto fosse avvenuto in quella di provenienza della stessa.
9 Lo stesso ufficiale della Polizia Municipale intervenuto sui luoghi, Testimone_3 sentito come teste, confermava che “le tracce di frenata da me rilevate erano pertinenti alle gomme del camion e da qui potevo evincere che il camion procedeva a pochissimi centimetri dal margine destro della careggiata..in maniera estremamente millimetrica, l'entità della frenata ed il calcolo delle tracce lasciate dal battistrada e dalla larghezza delle gomme, portava all'accertamento deduttivo per cui quella traccia di frenata era da considerarsi assolutamente relativa all'impatto”. Inoltre, risulta che immediatamente dopo l'incidente era giunto sul posto tale
, il quale, sentito come testimone, dichiarava che “stava Persona_7 percorrendo la strada da Arzachena a Cannigione” e “giunto in località Micalosu”, aveva riscontrato “un sinistro appena avvenuto” ed in quel momento “l'autocarro era fermo sulla destra della carreggiata in salita, verso Arzachena, in direzione opposta alla mia…il motociclo a sinistra della strada oltre la cunetta”, cioè la medesima posizione finale dei mezzi poi riscontrata dalla polizia municipale arrivata successivamente al teste. Appare pertanto altamente improbabile che i due mezzi siano stati spostati prima dell'arrivo del teste e degli agenti e, a fronte dei dati materiali riscontrati sul posto dalla polizia (tracce di frenata e danni ai veicoli), non si comprende come ciò sarebbe stato possibile e a quale fine. E del resto il fatto che l'impatto tra i due veicoli sia avvenuto in prossimità del margine destro della carreggiata dell'autocarro, risulta altresì confermato dalla posizione in cui è stato trovato il , riverso nella campagna oltre il margine Pt_1 destro della corsia di marcia dell'autocarro, dove di certo non sarebbe arrivato se l'urto fosse stato nella opposta corsia di marcia, come sostenuto dagli appellanti. Per tale motivo, il fatto che non si dia atto nel verbale di frammenti dell'autocarro sul manto stradale, non esclude, di per sé, che pezzi del fanale o della carrozzeria, in seguito all'impatto, fossero presenti sul manto erboso e non sulla strada e, quindi, non siano stati individuati, e tanto meno dimostra che i mezzi siano stati spostati. Inoltre, quanto alla posizione della moto, i testi sentiti, come detto, confermavano non solo che la moto era posizionata nella campagna posta a fianco della strada ma altresì che anche il si trovava “per terra nella Pt_1 campagna..immobile e sofferente” (vedi testi e del servizio del Tes_4 Tes_5
118: in particolare la riferiva che “ho lla campagna, il Tes_5 sig. giaceva a terra nella campagna”). CP_7
Nes a azzardo l'ipotesi che anche il corpo del conducente della moto sia stato spostato e, pertanto, il fatto che la moto sia stata trovata in mezzo alla campagna, dove vi era anche il , è del tutto conforme alle ulteriori Pt_1 risultanze contenute nel verbale della polizia sul punto d'urto e sulla dinamica del sinistro. Non si comprende invece come il c.t.u., nonostante anche il motociclista si trovasse oltre il bordo della strada in mezzo alla campagna, abbia potuto affermare che la posizione del motociclo non era giustificata posto che:
10 - “si sarebbe dovuto trovare sul cespuglio a destra della posizione del camion sul lato della corsia e non oltre i cespugli”;
- non vi erano “tracce di tali solchi sul terreno presente tra la corsia ed il punto ove e stata trovata la moto”. Orbene, quanto al primo aspetto, è sufficiente rilevare che non è motivata la ragione per cui la moto doveva trovarsi sul cespuglio e non oltre lo stesso. Quanto al secondo, nulla è detto su tali solchi nel verbale della polizia ma ciò non esclude che gli stessi fossero presenti ed in ogni caso dalle foto allegate al verbale e alla stessa c.t.u. (vedi foto n. 6 in particolare dove si vede bene la moto posizionata sul manto erboso) non è affatto possibile escludere, per la non nitidezza della stessa, che tale solco in realtà ci fosse. Inoltre, la stessa dott.ssa - medico legale che su incarico dei Tes_6 congiunti aveva effettuato l'autopsia - confermava nella sua deposizione testimoniale che “il venne trovato in uno spiazzo erboso e sassoso oltre la Pt_1 siepe che si trovava sul bordo della strada”. Infine, è appena il caso di rilevare che, a differenza di quanto eccepito da parte appellante (“da un lato, infatti, è smentita, da parte della Dott.ssa la Per_3 circostanza che (come invece riferito dai testi e ripo lla CP_7 ricostruzione degli accertatori) sarebbe arrivato alla collisione con l'autocarro strisciando sul fianco, sostanzialmente in posizione sdraiata”), nessuno dei testi dichiarava che il aveva impattato in “posizione sdraiata”. Il Pt_1 Tes_2 affermava, infatti, che “il motociclo si trovava inclinato dopo avere effettuato la curva, avendo visto l'autocarro, si è raddrizzato e ha impattato in posizione eretta contro l'autocarro…al momento dell'impatto la moto balzava da una parte e il dall'altra, ma sia la moto che il si adagiavano a poca Pt_1 Pt_1 distanza l'uno dall'altra” e lo che “il motoveicolo arrivava in posizione Tes_1 inclinata”. Pertanto, alla luce di tali argomentazioni, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata, con assorbimento di ogni questione relativa al quantum, dovendosi ritenere superata, in forza delle risultanze istruttorie sopra riportate e della corretta dinamica ricostruita dal giudice di primo grado, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. e dimostrata la responsabilità esclusiva del motociclista (cfr. Cass. n. 6941/21: “la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, cod. civ. ha carattere sussidiario, operando, pertanto, vuoi quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, vuoi qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro” e “l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento
11 dannoso col comportamento dell'altro conducente" (cfr anche Cass. n. 13672/19). Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del Dm 147/22 secondo lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) rigetta l'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
avverso la sentenz Te
[...]
Pausania; 2) condanna la parte appellante a rifondere in favore degli appellati le spese di lite che liquida in complessivi euro 9.991,00 per ciascuna parte, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002. Così deciso in Sassari, 18/2/2025
Il Presidente est. Dott. Cinzia Caleffi
12
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
m lo
[...] C.F._4 dell'avv. MUSILLI FABIO che li rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. SPARTA' ALESSANDRA;
APPELLANTI contro
) elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._5 presso lo studio dell'avv. ORECCHIONI GIANMARIO che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATO E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante ( ), in qualità di cessionaria della P.IVA_1 [...]
Controparte_3 Controparte_4
(già ), in persona del legale rappresentante
[...] CP_5
) e ente domiciliati presso lo studio dell'avv. BENZONI P.IVA_2
GIUSEPPE che li rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATI All'udienza del 15.11.2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse della parte appellante: voglia la Corte, accertare e per l'effetto dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del signor in qualità di conducente dell'autocarro Controparte_1 tipo IVECO MAGYRUS tg CN065KG di proprietà del assicurato per la CP_5
RCA con polizza n. 5612721 fetto condannare Controparte_3 gli odierni convenuti in giudizio, in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti patiti dai signori , , e a titolo di Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 danno biologico e morale iure hereditario; a titolo di danno esistenziale da perdita del congiunto, morale e patrimoniale iure proprio nella misura che
1 risulterà causa cognita, ovvero da liquidarsi in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adìto; con vittoria di spese diritti e onorari oltre accessori di legge. Nell'interesse dell'appellato : voglia la Corte, valutati gli elementi CP_1 probatori emersi nel corso del primo grado di giudizio, confermare la sentenza n. 278/2022 e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea. In alternativa, nella non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata - condannare la parte datoriale e la di lei compagnia assicuratrice alla manleva dall'obbligo risarcitorio, liberando l'appellato da ogni onere. In ogni Controparte_1 caso, le spese processuali a carico della parte soccombente. Nell'interesse degli appellati società e voglia la CorteCP_2 CP_5 reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'avverso gravame per violazione di quanto previsto dall'art. 342 Cpc;
nel merito rigettarsi l'appello “de quo” perché infondato e, per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza;
con vittoria di spese e competenze ex DM 55/2014 e successive modifiche. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 278/2022, emessa in data 15.7.2022, il Tribunale di Tempio Pausania rigettava la domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e nei confronti di del
[...] Parte_4 Controparte_1 [...]
e di Controparte_6 Controparte_3 uito nel quale era deceduto il congiunto , rispettivamente figlio e fratello CP_7 degli attori. In particolare, il tribunale gravato - istruita la causa documentalmente, con interrogatorio e prova testimoniale nonchè c.t.u. sulla dinamica - riteneva che la responsabilità del sinistro era da imputare in via esclusiva al , il quale, a Pt_1 bordo del motociclo Yamaha XV535, in una curva destrorsa n a riuscito a completarla, andando dritto ed impattando contro il mezzo tipo IVECO Magyrus, di proprietà del assicurato per la RCA con CP_5 Controparte_3
e condotto da . Tali conclusioni, ad avviso del primo giudice, Controparte_1 emergevano s Polizia Municipale intervenuta sul posto, nel quale era ricostruita la dinamica del sinistro sulla base dell'esame diretto dei luoghi e dei rilievi fotografici e planimetrici effettuati nell'immediatezza del fatto, sia dalle dichiarazioni testimoniali rilasciate da e Testimone_1 [...]
, presenti al momento dell'incidente, ed erano conformi all'esito Testimone_2 ale definito nei confronti di con decreto di Controparte_1 archiviazione su richiesta dello stesso PM. Pertanto, ad avviso del giudice di merito, non era sufficiente a scalfire la suddetta ricostruzione la c.t.u. espletata in giudizio nel 2018 dopo oltre dieci anni e priva di “adeguati riscontri contenutistici esterni”. Le spese di lite seguivano la soccombenza.
, , e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 contestando la sentenza nella parte in cui ricostruiva la dinamica del sinistro in forza di una errata e parziale valutazione degli elementi istruttori raccolti in atti e senza adeguatamente considerare le contraddittorietà individuate nelle
2 relazioni peritali, ed in specie nella c.t.u. espletata in primo grado dell'ing.
, nella relazione di parte dell'ing. e nella relazione Per_1 Per_2 ella dott.ssa Per_3
Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto. La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
, , e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
ani , il Controparte_1 [...]
e la Controparte_6 Controparte_3 per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro intervenuto il 2.9.2005 nel quale era deceduto il congiunto , CP_7 rispettivamente figlio e fratello degli attori. A fondamento di tale domanda, allegavano che:
- in data 2.9.2005 alle ore 6.40 circa, “si trovava a percorrere, CP_7 alla guida del motoveicolo tipo Yamaha XV535, tg. BO23393, di proprietà di , ..la Strada Comunale Arzachena - La Conia, con Controparte_8 direzione La Conia”;
- “giunto in Loc. Micalosu, dopo l'omonimo hotel, all'uscita da una curva destrorsa si trovava la propria carreggiata occupata dall'autocarro tipo IVECO Magyrus, tg. CN065KG, di proprietà del assicurato per CP_5 la RCA con , polizza n. 5 e condotto da Controparte_3
, il quale, procedendo con direzione Arzachena, Controparte_1 ima curva impegnando la opposta corsia di marcia percorsa dal ”; Pt_1
- il , “tro i la propria semicarreggiata occupata, frenava e si Pt_1 portava sulla propria sinistra al fine di evitare l'impatto che, però, avveniva tra la parte anteriore e laterale destra del motociclo e la parte anteriore laterale destra dell'autocarro”;
- sull'autocarro erano presenti, oltre al conducente, anche gli operatori e , trattandosi di un mezzo della Testimone_2 Testimone_1 nettezza urbana;
- l'ambulanza del 118 di Arzachena, allertata con una telefonata delle ore 6.51, era giunta sul posto alle ore 7.01;
- il era condotto in ospedale dove era deceduto alle ore 8.00 circa;
Pt_1
- sul luogo del sinistro era intervenuta alle ore 8.10 circa una pattuglia della Polizia Municipale di Arzachena. Alla luce di tali allegazioni, gli attori sostenevano che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro, il quale nell'effettuare una curva sinistrorsa aveva impegnato la corsia di marcia della moto, e quest'ultima, pur essendosi spostata sul proprio lato sinistro, non aveva potuto evitare l'impatto, intervenuto tra la parte laterale dx del camion e la parte laterale dx del motociclo.
3 A sostegno della domanda, gli attori producevano due perizie di parte, una cinematica dell'ing. sulla ricostruzione della dinamica dei fatti ed Per_2 un'altra autoptica de Per_3
Si costituivano i convenuti contestando l'avversa ricostruzione dei fatti e sostenendo che il sinistro era stato cagionato in via esclusiva dal conducente della moto, il quale, uscendo dalla curva destrorsa, aveva invaso la carreggiata di marcia dell'autocarro andando a scontrarsi con lo stesso nell'opposta corsia di marcia, come ricostruito anche dalla Polizia Municipale nel verbale redatto nell'immediatezza dei fatti, tanto che il GIP del Tribunale di Tempio Pausania, su richiesta dello stesso PM, aveva archiviato il procedimento penale nei confronti del . CP_1
La causa era istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale del
, prova testimoniale e c.t.u. sulla dinamica. CP_1 el giudizio, il tribunale rigettava la domanda ritenendo provata l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, in Pt_1 considerazione:
- delle conformi dichiarazioni testimoniali rese dai testi e Testimone_1
, i quali avevano assistito ai fatti;
Testimone_2
- degli esiti degli accertamenti compiuti nella immediatezza dalla Polizia Municipale di Arzachena e riportati nel verbale in atti;
- dell'esito del procedimento penale instaurato ex art. 589 c.p. contro il e definito con decreto di archiviazione emesso dal GIP in data CP_1
su richiesta del Pubblico Ministero. Secondo il tribunale, infine, non poteva evincersi “alcun argomento di segno contrario … alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale, redatto a distanza di oltre 10 anni dal fatto (le operazioni peritali sono iniziate in data 11.10.2018) e prive di adeguati riscontri contenutistici esterni”. Tanto premesso, gli appellanti hanno contestato la sentenza, assumendo che il tribunale fondava la pronuncia di rigetto “su di un non condivisibile giudizio di attendibilità delle complessive deposizioni, valutate senza considerare gli esiti degli elaborati peritali in atti – relazione autoptica a firma Dott.sa e le Per_3 ulteriori cinematiche di parte..e del c.t.u. che le smentiscono” (vedi atto di appello). In particolare, secondo i congiunti del , la “valutazione degli esiti Pt_1 delle prove orali” senza la giusta considerazione delle “inequivocabili emersioni della CTU cinematica e degli ulteriori elaborati peritali di parte in atti”, induceva il tribunale ad una ricostruzione del fatto errata e inattendibile, posto che la stessa sarebbe “smentita”:
- dal fatto che l'urto era intervenuto tra la parte laterale anteriore destra dell'autocarro e la parte anteriore laterale destra del motociclo, come sostenuto dagli stessi testimoni e dal in sede di interrogatorio CP_1
e, quindi, in una posizione impossibile se fosse vera la ricostruzione operata dal tribunale;
- dalle conclusioni cui perveniva la dott.ssa nella sua perizia Per_3 autoptica in ordine al fatto che er alla collisione in CP_7 posizione eretta e non sdraiato (“Da un lato, infatti, è smentita, da parte
4 della Dott.ssa la circostanza che (come invece riferito dai Per_3 CP_7 testi e riportato nella ricostruzione degli accertatori) sarebbe arrivato alla collisione con l'autocarro strisciando sul fianco, sostanzialmente in posizione sdraiata”);
- dall'omessa considerazione, avvalorata sia dalla perizia di parte sia da quella d'ufficio, che i presenti al fatto prima dell'arrivo degli accertatori avessero rimosso i detriti dell'autocarro e spostato il motociclo della vittima (sono smentite “da parte dei CTP e CTU, le ulteriore circostanze che nessuno degli occupanti dell'autocarro avesse rimosso i detriti dalla sede stradale (fanali e vetri dalla strada prima dell'arrivo degli accertatori) ovvero provveduto a modificare lo stato di quiete spostando il motociclo condotto dalla vittima (sempre prima dell'arrivo degli accertatori)”. In buona sostanza, secondo l'opposta ricostruzione degli appellanti,
“contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, è proprio dagli esiti della CTU cinematica, in atti, che può affermarsi come il Sig. CP_1
, in data 02.09.2005, si sia trovato a percorrere, alla guida
[...] arro di proprietà del , tipo IVECO MAGYRUS A260S, tg. CP_5
CN065KG, la Strada Comunale Arzachena – La Conia, con direzione Arzachena, allorquando, giunto in Loc. Micalosu, nell'effettuare una curva sinistrorsa, ha impegnato la semicarreggiata di sinistra. In quel momento, purtroppo, , CP_7 che percorreva la medesima strada con direzione La Conia, alla guida del motoveicolo tipo Yamaha XV535, all'uscita dalla medesima curva trovava la propria semicarreggiata impegnata dall'autocarro. Nonostante il tentativo di evitare l'autocarro, spostandosi sul proprio lato sinistro, l'impatto avveniva ugualmente tra la parte laterale anteriore dx del camion e la parte laterale dx del motociclo. In particolare, impattava con la parte destra del proprio CP_7 corpo sull'autocarro, riportando le gravissime lesioni che ne hanno causato il successivo decesso. Il motoveicolo condotto da veniva rinvenuto dagli CP_7 agenti accertatori, intervenuti sul luogo dell'evento, in una cunetta sita al di sotto del ciglio della carreggiata, nella direzione di percorrenza dell'autocarro: circostanza gravata dalla oggettiva ed inconfutabile affermazione del CTU relativa al fatto che il motociclo, prima dell'arrivo degli accertatori, sia stato spostato dalla posizione di quiete. L'iniziale e lacunosa ricostruzione dinamica del sinistro, fondata su testimonianze inattendibili e sul rilevato stato dei luoghi, teatro del sinistro, ben alterato e modificato prima dell'arrivo degli accertatori, è stata smentita a più riprese dagli atti istruttori, giacché palesemente contrastante con la realtà dei fatti” (vedi atto di appello). Orbene, tanto premesso, l'appello non è fondato. La ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta in sentenza è fondata, innanzi tutto, sulle conformi e concordanti dichiarazioni rilasciate dai due testi oculari, e , operatori sul mezzo delle Testimone_1 Testimone_2 nettezza urbana guidato dal , i quali confermavano che l'autocarro CP_1
Iveco stava percorrendo rego la propria corsia di marcia e, giunto in prossimità della curva sinistrorsa, si era trovato davanti la moto, con la quale
5 era andato ad impattare nella parte anteriore destra nel margine della strada di sua pertinenza (cfr dichiarazioni dello “il mezzo della Tes_1 CP_5 occupava regolarmente la propria destra e i eicolo occupava la occupata dal mezzo del .Ricordo che il , in quel frangente, ha CP_9 Per_4 frenato utilizzando anche il freno a mano quando ha visto la propria corsia invasa dal motoveicolo… Premettendo che è stata la moto ad invadere la corsia dell'autocarro, l'impatto è avvenuto tra la parte anteriore laterale destra dell'autocarro e il motore della moto che si era messa di traverso;
…il motoveicolo arrivava all'impatto in posizione inclinata, non ricordo su quale lato…”; e dichiarazioni del : “è stata la moto ad invadere la corsia Tes_2 percorsa dall'autocarro…. Il frenava appena vista la moto che si Per_4 immetteva nella corsia di marcia dell'autocarro, all'uscita dalla curva….Premettendo che è stata la moto ad invadere la corsia, l'impatto è avvenuto come descritto. Preciso che la moto non ha frenato”). Innanzi tutto, giova rilevare come non possa mettersi in dubbio l'attendibilità dei testi solo perché all'epoca dei fatti, e peraltro non più al momento della deposizione, erano dipendenti del in difetto di qualsiasi elemento di CP_5 giudizio in tale senso. In ogni caso, tali concordanti dichiarazioni hanno trovato integrale conforto negli accertamenti effettuati in loco dalla Polizia Municipale nell'immediatezza dei fatti e nella relativa ricostruzione della dinamica dell'incidente operata nel verbale redatto all'esito di tali accertamenti e secondo cui “all'uscita di una curva destrorsa il motociclo non effettuava la curva come si evince dalla foto n. 10 nell'allegato verbale dove si evidenzia la traccia di scarrocciamento che dalla mezzeria porta al punto d'impatto, e proseguiva dritto andando ad impattare sul lato anteriore destro di un autocarro che giungeva nella direzione opposta fermando la corsa fuori della carreggiata alla rispettiva sinistra (foto 7- 8). La percezione dell'immediato pericolo (fuori uscita del motociclo dalla curva) da parte del conducente dell'autocarro portava lo stesso ad effettuare una brusca frenata (foto 3-4-5-) di circa mt. 6,00 tenuto conto che il pesante mezzo trasportava a pieno carico rifiuti solidi urbani. Non sono state riscontrate tracce di frenata del motociclo salvo quella di scarrocciamento di mt. 7,65 di cui alla foto 10. Non si è in grado al momento di accertare le cause (malore o forte velocità) che hanno portato il motociclo all'invasione della corsia opposta”. Come evidenziato in sentenza, “tale ricostruzione è stata effettuata in seguito ad esame dei luoghi a brevissima distanza temporale dal fatto ed è basata sulla posizione di quiete assunta da entrambi i veicoli dopo l'urto nonchè dall'esame delle tracce lasciate dagli stessi sull'asfalto”. I vigili intervenuti avevano, infatti, “proceduto ai rilevamenti di rito consistenti in quelli fotografici e planimetrici”, evidenziando in particolare che l'autocarro aveva lasciato tracce di frenata mentre la moto solo tracce di scarrocciamento, entrambe evidenti anche nelle fotografie allegate. Orbene, le tracce di frenata dell'autocarro risultano posizionate nella corsia di marcia di pertinenza dello stesso in parallelo rispetto all'asse stradale mentre
6 lo scarrocciamento parte dal centro della strada e si sviluppa sull'opposta corsia di marcia della moto andando a terminare nel presumibile punto di urto nel margine destro della corsia di pertinenza dell'autocarro. Ciò posto, non emerge alcuna contraddizione laddove nella descrizione del punto d'urto il teste riferiva che l'urto era intervenuto nella parte Tes_1 anteriore laterale destr utocarro e la parte anteriore laterale destra della moto. Come si evince dagli accertamenti compiuti dalla Polizia Municipale, infatti, l'autocarro in seguito al sinistro risultava “incidentato (nella) parte anteriore destra con piegatura pedana parafango ant.destro”. Il fatto che il teste riferisca invece della parte “laterale” anteriore destra rappresenta una mera imprecisione, senza peraltro considerare che la pedana è posta a fianco del parafango e, pertanto, l'urto contro quest'ultimo del tutto verosimilmente ha determinato un piegamento dello stesso verso la parte posteriore coinvolgendo anche la pedana laterale a sua volta danneggiata. Tale ricostruzione risulta ben evidenziata nelle osservazioni del c.t.p ing. (“Un altro argomento sul Per_5 quale si ritiene necessario esprimere una considerazione, riguarda la deformazione della pedana destra dell'autocarro a seguito dell'impatto. L'attore, in considerazione del fatto che la pedana danneggiata si trova sul lato destro dell'autocarro e il motociclo, invece, proveniva da sinistra, ha ipotizzato che le rilevazioni eseguite dalla Polizia Municipale intervenuta fossero errate e che, in sostanza, l'autocarro occupasse sulla carreggiata una posizione diversa. Assodato che le tracce di frenata e la posizione dell'autocarro fotografata nell'immediatezza dei fatti dimostrano che lo stesso si trovava perfettamente in asse con la carreggiata e all'interno della propria corsia, è doveroso far notare che la pedana destra dell'autocarro si trovava a stretto contatto con il cantonale destro del paraurti così come mostrato dalle foto che seguono. Risulta pertanto evidente che attraverso l'impulso, avente la direzione rappresentata dalla freccia rossa nelle foto, provocato dall'inerzia del motociclo che ha violentemente urtato l'autocarro, lo spigolo del paraurti si possa essere deformato piegandosi verso la parte posteriore coinvolgendo la limitrofa pedana”: pagg. 9 e ss). Inoltre, i congiunti del hanno contestato la ricostruzione dei fatti Pt_1 contenuta in sentenza in forza delle perizie in atti ed in particolare delle due perizie di parte espletate su loro incarico dall'ing. quella cinematica, Per_2
e dalla dott.ssa , quella autoptica, n lla c.t.u. dell'ing. Per_3
, assumendo che le stesse pervenivano a conclusioni opposte ed il Per_1 on teneva in adeguata considerazione le argomentazioni in esse contenute. Orbene, innanzi tutto, giova evidenziare come nessuna delle due perizie, quella di parte dell'ing. e quella d'ufficio dell'ing. , pervenivano a Per_2 Per_1 ad una specifica ne ovvero ad una ipotes a ben precisa, fornendo solo spunti suggestivi per plurime ipotesi alternative basate peraltro su mere congetture, e non su riscontri oggettivi, contrastanti con i dati certi riportati nel verbale degli agenti accertatori e del tutto indimostrate.
7 Invero, con la prima relazione cinematica, peraltro espletata al di fuori di qualsiasi contraddittorio e solo nel febbraio 2007, l'ing. concludeva Per_2 genericamente nel senso che “la non precisa individuazi nto d'urto, contribuiscono(sce) a non chiarire una dinamica complessa che trova aspetti incongruenti sulla ricostruzione dell'autorità, in particolare non trovano conferma e coerenza i tempi e spazi di frenata ovvero quelli di avvistamento del pericolo con le velocità dei veicoli coinvolti”, con necessità di “approfondire lo studio con opportune verifiche sulla visibilità eseguendo simulazioni sul posto con gli stessi veicoli coinvolti al fine di individuare con chiarezza le cause del sinistro”. Tali conclusioni, fondate peraltro su argomentazioni sovente di non facile intellegibilità, risultano basate sostanzialmente sul fatto che non erano stati reperite tracce di frammenti dei due veicoli (“l'assenza di tali frammenti può essere spiegata solamente con la rimozione degli stessi ad opera di qualcuno presente sulla scienza del sinistro prima dell'arrivo delle autorità”) e su mere ipotesi ricostruttive in ordine alla velocità dei due mezzi e alla conseguente impossibilità per il conducente dell'automezzo di avvistare la moto. Sul primo aspetto è sufficiente rilevare come gli agenti della polizia locale avevano dato atto di avere reperito “nel teatro del sinistro…frammenti plastici del motociclo…”, nulla evidenziando di quelli dell'autocarro. E' evidente che tale omissione, la quale non dimostra che tali frammenti non vi fossero, in difetto di qualsiasi ulteriore elemento di valutazione, come si dirà anche nel proseguo, non può certo indurre a ritenere che i mezzi siano stati spostati. Sul secondo aspetto, si osserva che lo stesso professionista, accertato sulla base dei suoi calcoli che il camion “al momento dell'inizio delle tracce di frenata viaggiava ad una velocità di circa 33 KM/H mentre ha impattato ad una velocità prossima ai 14 KM/H”, evidenziava allo stesso tempo come non vi fossero elementi per accertare la reale velocità della moto, limitandosi a fare una serie di innumerevoli “ipotesi” anche difficilmente comprensibili, senza poi giungere ad alcuna conclusione plausibile (“Vista l'aleatorietà dei dati in nostro possesso riguardanti la velocità della moto e della sua traiettoria nella fase post-urto, procederemo per ipotesi: partendo da una velocità di impatto pressochè nulla della moto fino ad arrivare ad una velocità di impatto di circa 120 Km/h, verifichiamo quale potessero essere le posizioni di tale mezzo al momento della percezione del pericolo da parte del conducente del camion”), per poi affermare solo la necessità di “approfondire lo studio con opportune verifiche sulla visibilità eseguendo simulazioni sul posto con gli stessi veicoli coinvolti al fine di individuare con chiarezza le cause del sinistro”. Il perito non perveniva ad alcuna plausibile conclusione e soprattutto non dava conto di come potevano ritenersi superati i dati di fatto certi ed oggettivamente riscontrati in loco dalla polizia municipale. Anche il c.t.u., ing. , all'esito degli accertamenti, condotti peraltro Per_1 dieci anni dopo il fatto, riteneva vi fosse “un incertezza della dinamica dovuta alle condizioni iniziali, dedotte dai rilievi della polizia Municipale”, e così sintetizzata: “Dai dati in possesso del C.T.U ed esattamente dai grafici presenti
8 nella denuncia di sinistro, dai danni riportati sui veicoli e dai rilievi fatti, dalla documentazione fotografica presente nei fascicoli consegnati, e dei rilievi che determina il punto in cui i veicoli si sono urtati, il C.T.U. può affermare che il conducente del motoveicolo non poteva avere una velocità superiore ai 35 km/h, in quanto non sarebbe stato visibile al conducente del camion, non coinciderebbe la traccia di frenata rilevata sull'asfalto e non confermerebbe che il motociclista abbia raggiunto il punto di impatto in posizione eretta;
confermata dalla deformazione del paraurti del camion e dal convogliatore d'aria, (rilevate dalla documentazione fotografica), causato dall'urto con la testa del motociclista e dalla relazione di consulenza medico legale della prof.
Si è pervenuti così a due ipotesi: la prima che il camion Persona_6 occupava la corsia opposta e quindi ha agito prontamente sul sistema frenante per evitare la collisione, la seconda che il camion, occupando la sua corsia, al limite del cono visivo determinato dalla presenza dei cespugli, avesse una velocità superiore a quella consentita nel tronco stradale, 60,56 Km/h, la quale non gli ha permesso di agire sul sistema frenante per evitare l'ostacolo da lui visibile ad una distanza di metri 46,88, ottenuta dal calcolo della distanza della cabina del camion e la posizione che aveva il motoveicolo nel momento in cui ha occupato la sua corsia. In conclusioni le due ipotesi su descritte non confermano la posizione dei due veicoli rilevati dalla Polizia Municipale, la mancanza dei frammenti del fanale anteriore destro del camion, ed il punto esatto della collisione in quanto in base alla composizione vettoriale delle forze in gioco, appare strana la posizione del motoveicolo che si sarebbe dovuto trovare sul cespuglio a destra della posizione del camion sul lato della corsia e non oltre i cespugli, si notano sul motoveicolo tracce di terra nella parte sottostante ma non vi sono tracce di tali solchi sul terreno presente tra la corsia ed il punto ove e stata trovata la moto”. Ancora una volta, le diverse ipotesi ricostruttive si fondano su mere congetture ed ipotesi probabilistiche, peraltro anche in tale caso di non facile intellegibilità, le quali, però, si scontrano con i dati materiali oggettivi verificati nell'immediatezza dei fatti dalla Polizia Municipale e cioè le tracce di frenata dell'autocarro, poste in linea orizzontale rispetto alla corsia di marcia dello stesso, e la striscia di scarrocciamento della moto, con inizio dal centro della strada e termine alla fine della opposta corsia di marcia di pertinenza dell'autocarro nonché la natura dei danni subiti dai due mezzi e descritti nel verbale e la posizione del motociclista. Tanto che entrambi i professionisti per giustificare le varie ipotesi alternative partono dal presupposto, del tutto indimostrato e comunque inverosimile, che i mezzi siano stato spostati prima dell'arrivo degli accertatori. Invero, è impossibile comprendere come l'automezzo potesse trovarsi sulla corsia opposta di marcia se le tracce di frenata sono risultate invece posizionate nella sua corsia di marcia ovvero come sia spiegabile lo scarrocciamento della moto nella opposta corsia di marcia se l'impatto fosse avvenuto in quella di provenienza della stessa.
9 Lo stesso ufficiale della Polizia Municipale intervenuto sui luoghi, Testimone_3 sentito come teste, confermava che “le tracce di frenata da me rilevate erano pertinenti alle gomme del camion e da qui potevo evincere che il camion procedeva a pochissimi centimetri dal margine destro della careggiata..in maniera estremamente millimetrica, l'entità della frenata ed il calcolo delle tracce lasciate dal battistrada e dalla larghezza delle gomme, portava all'accertamento deduttivo per cui quella traccia di frenata era da considerarsi assolutamente relativa all'impatto”. Inoltre, risulta che immediatamente dopo l'incidente era giunto sul posto tale
, il quale, sentito come testimone, dichiarava che “stava Persona_7 percorrendo la strada da Arzachena a Cannigione” e “giunto in località Micalosu”, aveva riscontrato “un sinistro appena avvenuto” ed in quel momento “l'autocarro era fermo sulla destra della carreggiata in salita, verso Arzachena, in direzione opposta alla mia…il motociclo a sinistra della strada oltre la cunetta”, cioè la medesima posizione finale dei mezzi poi riscontrata dalla polizia municipale arrivata successivamente al teste. Appare pertanto altamente improbabile che i due mezzi siano stati spostati prima dell'arrivo del teste e degli agenti e, a fronte dei dati materiali riscontrati sul posto dalla polizia (tracce di frenata e danni ai veicoli), non si comprende come ciò sarebbe stato possibile e a quale fine. E del resto il fatto che l'impatto tra i due veicoli sia avvenuto in prossimità del margine destro della carreggiata dell'autocarro, risulta altresì confermato dalla posizione in cui è stato trovato il , riverso nella campagna oltre il margine Pt_1 destro della corsia di marcia dell'autocarro, dove di certo non sarebbe arrivato se l'urto fosse stato nella opposta corsia di marcia, come sostenuto dagli appellanti. Per tale motivo, il fatto che non si dia atto nel verbale di frammenti dell'autocarro sul manto stradale, non esclude, di per sé, che pezzi del fanale o della carrozzeria, in seguito all'impatto, fossero presenti sul manto erboso e non sulla strada e, quindi, non siano stati individuati, e tanto meno dimostra che i mezzi siano stati spostati. Inoltre, quanto alla posizione della moto, i testi sentiti, come detto, confermavano non solo che la moto era posizionata nella campagna posta a fianco della strada ma altresì che anche il si trovava “per terra nella Pt_1 campagna..immobile e sofferente” (vedi testi e del servizio del Tes_4 Tes_5
118: in particolare la riferiva che “ho lla campagna, il Tes_5 sig. giaceva a terra nella campagna”). CP_7
Nes a azzardo l'ipotesi che anche il corpo del conducente della moto sia stato spostato e, pertanto, il fatto che la moto sia stata trovata in mezzo alla campagna, dove vi era anche il , è del tutto conforme alle ulteriori Pt_1 risultanze contenute nel verbale della polizia sul punto d'urto e sulla dinamica del sinistro. Non si comprende invece come il c.t.u., nonostante anche il motociclista si trovasse oltre il bordo della strada in mezzo alla campagna, abbia potuto affermare che la posizione del motociclo non era giustificata posto che:
10 - “si sarebbe dovuto trovare sul cespuglio a destra della posizione del camion sul lato della corsia e non oltre i cespugli”;
- non vi erano “tracce di tali solchi sul terreno presente tra la corsia ed il punto ove e stata trovata la moto”. Orbene, quanto al primo aspetto, è sufficiente rilevare che non è motivata la ragione per cui la moto doveva trovarsi sul cespuglio e non oltre lo stesso. Quanto al secondo, nulla è detto su tali solchi nel verbale della polizia ma ciò non esclude che gli stessi fossero presenti ed in ogni caso dalle foto allegate al verbale e alla stessa c.t.u. (vedi foto n. 6 in particolare dove si vede bene la moto posizionata sul manto erboso) non è affatto possibile escludere, per la non nitidezza della stessa, che tale solco in realtà ci fosse. Inoltre, la stessa dott.ssa - medico legale che su incarico dei Tes_6 congiunti aveva effettuato l'autopsia - confermava nella sua deposizione testimoniale che “il venne trovato in uno spiazzo erboso e sassoso oltre la Pt_1 siepe che si trovava sul bordo della strada”. Infine, è appena il caso di rilevare che, a differenza di quanto eccepito da parte appellante (“da un lato, infatti, è smentita, da parte della Dott.ssa la Per_3 circostanza che (come invece riferito dai testi e ripo lla CP_7 ricostruzione degli accertatori) sarebbe arrivato alla collisione con l'autocarro strisciando sul fianco, sostanzialmente in posizione sdraiata”), nessuno dei testi dichiarava che il aveva impattato in “posizione sdraiata”. Il Pt_1 Tes_2 affermava, infatti, che “il motociclo si trovava inclinato dopo avere effettuato la curva, avendo visto l'autocarro, si è raddrizzato e ha impattato in posizione eretta contro l'autocarro…al momento dell'impatto la moto balzava da una parte e il dall'altra, ma sia la moto che il si adagiavano a poca Pt_1 Pt_1 distanza l'uno dall'altra” e lo che “il motoveicolo arrivava in posizione Tes_1 inclinata”. Pertanto, alla luce di tali argomentazioni, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata, con assorbimento di ogni questione relativa al quantum, dovendosi ritenere superata, in forza delle risultanze istruttorie sopra riportate e della corretta dinamica ricostruita dal giudice di primo grado, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. e dimostrata la responsabilità esclusiva del motociclista (cfr. Cass. n. 6941/21: “la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, cod. civ. ha carattere sussidiario, operando, pertanto, vuoi quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, vuoi qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro” e “l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento
11 dannoso col comportamento dell'altro conducente" (cfr anche Cass. n. 13672/19). Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del Dm 147/22 secondo lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) rigetta l'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
avverso la sentenz Te
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Pausania; 2) condanna la parte appellante a rifondere in favore degli appellati le spese di lite che liquida in complessivi euro 9.991,00 per ciascuna parte, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002. Così deciso in Sassari, 18/2/2025
Il Presidente est. Dott. Cinzia Caleffi
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