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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/12/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9630/2025 r.g., promosso da nata a [...] l'[...] (c.f. Parte_1 C.F._1
) e nato a [...] il [...] (c.f.
[...] Parte_2 C.F._2
), entrambi rappresentanti e difesi dall'avv. Irida Doko e dall'avv. Carmen
[...]
Zuffa del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori
- ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero avente ad oggetto: ”cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore conclude chiedendo che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti alle condizioni dagli stessi concordate e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 18 novembre 2025”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le conclusioni.
1 Il Tribunale, vista la domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e con ricorso depositato il 4 luglio Parte_1 Parte_2
2025; osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 18 novembre 2025, hanno confermato la volontà di divorziare e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni;
osservato, quanto all'intervento del Pubblico Ministero, che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile”, “è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass., sez. I, 24 maggio 2005, n. 10894, Cass., sez. I, 26 marzo
2015, n. 6136, Cass., sez. VI-1, ord. 23 giugno 2020, n. 12254); considerato che nella fattispecie in esame il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 22 luglio 2025 e che la circostanza che il Pubblico Ministero non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 22 febbraio 2004 a CA (Bologna), che nel corso del matrimonio i coniugi hanno adottato un figlio, nato a [...] in data [...], che Per_1
con decreto del 14 giugno 2023 il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e che l'udienza presidenziale del 29 maggio 2023 fu sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., unitamente alle quali venne depositata una dichiarazione di ciascun coniuge, con la quale entrambe le parti rinunciarono a
2 comparire personalmente all'udienza, confermarono le condizioni della separazione indicate nel ricorso e dichiararono di non volersi riconciliare;
osservato che sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto, come si desume dalla documentazione prodotta, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione fra i coniugi protratta ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge (ossia da almeno sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza presidenziale) e poichè deve ritenersi che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e all'impossibilità per gli stessi di riconciliarsi;
ritenuto inoltre che le condizioni del divorzio concordate dai ricorrenti e confermate all'udienza del 18 novembre 2025, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minore, in quanto garantiscono allo stesso un equilibrato apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai coniugi è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“7. CLAUSOLA DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE CON EFFETTI REALI
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c., i Sigg.ri e a mente del Parte_1 Parte_2
Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e persone, assunto dal Tribunale di Bologna dd. 08.07.2022, punto 2.12, intendono effettuare il trasferimento del diritto di proprietà della quota di proprietà della casa familiare (ovvero ½, un mezzo), da parte del Sig. in favore della Sig.ra da attuarsi Parte_2 Parte_1
3 direttamente in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con effetti a far data dalla sentenza di divorzio, avvalendosi di un Ausiliario avvocato, già designato dal Giudice.
7.1 CONSENSO E OGGETTO
Il Sig. ex art. 1376 c.c., cede e trasferisce il diritto di proprietà in Parte_2
favore della Sig.ra (già comproprietaria al 50% col coniuge del Parte_1
bene immobile) -che accetta- sulla propria quota di proprietà, pari a ½ (un mezzo), del seguente immobile: porzione di fabbricato ad uso civile abitazione, sita in Comune di
BU (BO), Piazza 8 Marzo n. 20 e, precisamente, abitazione posta al piano sesto con cantina nonché autorimessa, sita in Comune di BU (BO), Piazza 8 Marzo n.
20, al piano interrato.
Il tutto distinto al Nuovo Catasto Fabbricati del Comune di BU (BO), coi seguenti dati:
- Foglio 128, mappale 922, sub 33, categoria A/3 (appartamento e cantina), piano 6, classe 5, consistenza vani 4,5, superficie catastale totale mq. 103, totale escluse aree scoperte mq. 95, Rendita catastale € 627,50;
- Foglio 128, mappale 922, sub 47, categoria C/6 (autorimessa), piano S1, classe 5, consistenza 20 mq., superficie catastale totale mq. 25, Rendita catastale € 106,39.
In confine con: parti comuni e con le unità immobiliari subb. 34, 32, 63, 37, 48.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro quota delle parti comuni del fabbricato e dell'area di pertinenza tali per legge, titolo e destinazione e, in particolare, sugli accessori comuni, secondo le indicazioni contenute nell'elaborato planimetrico con unito elenco subalterni, allegato alla lettera A) all'atto di provenienza, meglio specificato infra, già noto alla Sig.ra nella sua Parte_1
qualità di comproprietaria dell'immobile.
7.2 PROVENIENZA
La quota di comproprietà del bene in oggetto, che il Sig. trasferisce Parte_2
4 in favore della moglie, è pervenuta al Sig. coniuge -al tempo Parte_2
dell'acquisto- in regime di separazione dei beni, per acquisto con atto di vendita, a ministero Notaio Dott. iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Persona_2
Bologna, con residenza in Imola, del 26.10.2009, Repertorio n. 7281, Fascicolo 3674, trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Bologna il 30.10.2009, al Registro
Generale n. 57032 e Registro Particolare n. 30610, che qui si richiama integralmente, registrato a Bologna il 29.10.2009, al n. 3103, Serie 1T.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova, con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù, se e come abbiano ragione legale di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù, attive e passive derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e, in ogni caso, con quelli richiamati o costituiti:
- con il citato atto di provenienza;
- con la convenzione urbanistica a rogito Dott. Notaio in Bologna, dd. Persona_3
14.07.2005, Rep. n. 72858/20869 registrato al Terzo Ufficio delle Entrate di Bologna il 25.07.2005 n. 4430 trascritto a Bologna il 26.07.2005 artt. 27182 et 27183, che la
Sig.ra dichiara di aver già ricevuto in copia e di già conoscere in Parte_1
qualità di comproprietaria dell'immobile;
- con la convenzione urbanistica a rogito Dott. Notaio in Imola, in data Persona_4
09.05.2007, Rep. n. 86063/6443, registrato in Imola il 24.05.2007 n. 1537 trascritto a
Bologna il 25.05.2007 art. 18017, avente durata di validità di anni 20 sulla base dello schema approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di BU n. 96 del
29.11.2006, che la Sig.ra dichiara di aver già ricevuto in copia e di Parte_1
già conoscere in qualità di comproprietaria dell'immobile;
- con la convenzione urbanistica a rogito Dott. Notaio in Bologna, in Persona_3
data 08.10.2009, Rep. n. 81530/26113 già nota alla Sig.ra in Parte_1
5 qualità di comproprietaria dell'immobile.
7.3 GARANZIE E IPOTECA
La Parte cedente, Sig. garantisce: Parte_2
- il rilievo della Parte cessionaria in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione;
- la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
La Parte cedente dichiara -e la Parte cessionaria ne prende atto- di garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa di sicurezza.
7.4 DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente, Sig.
[...]
dichiara, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. Parte_2
28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è avvenuta in forza di :
- permesso di costruire rilasciato dal Comune di BU in data 27.11.2006 n. 100;
- e successiva variante D.I.A. in corso d'opera protocollata in data 08.04.2009 al n.
8469.
Successivamente a ciò, non sono intervenute modificazioni od opere che richiedessero il rilascio di ulteriori provvedimenti edilizi abitativi, ovvero il preventivo assolvimento di obblighi di comunicazione, né sono stati adottati provvedimenti sanzionatori di alcun genere.
Il fabbricato veniva ultimato in data 11.05.2009 come da comunicazione prot. n.
6 0011507 del 12.05.2009 e veniva richiesta al Comune di BU l'agibilità con domanda prot. n. 0013004 del 27.05.2009.
Il fabbricato veniva accertato al Catasto Fabbricati del Comune di BU con denuncia di accatastamento presentata l'01.04.2009 n. 972 prot. n. BO0084012.
7.5 CONFORMITA' CATASTALE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 14 del D.l. n. 78/2010 convertito nella legge n.
122/2010 la Parte cedente, Sig. Parte_2
- precisa che i dati di identificazione catastale, come riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate:
- nella planimetria Foglio 128, particella 922, sub 33 (appartamento + cantina) dichiarazione protocollo n. BO0084012 dell'01.04.2009 (cfr. all. A);
- nella planimetria Foglio 128 particella 922 sub 47 (autorimessa) dichiarazione protocollo n. BO0084012 dell'01.04.2009 (cfr. all. B).
- dichiara -e la Sig.ra ne prende atto- che i dati catastali e le Parte_1
planimetrie sono conformi allo stato di fatto;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
7.6 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Ai sensi del D. L. 04.06.2013, n. 63 convertito con legge 03.08.2013 n. 90, si allega a far parte integrante l'originale dell'Attestato di Prestazione Energetica dell'appartamento in oggetto, avente n. 10071 – 698198 – 2025 – Rev01, rilasciato in data 22.05.2025, dal
Geometra quale tecnico abilitato (cfr. all. C). Controparte_1
La Sig.ra dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, Parte_1
comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
7.7 ASSENZA DI UN MEDIATORE E CORRISPETTIVO
Le Parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000
7 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano, con riferimento al trasferimento immobiliare di cui al presente atto, che:
- a) non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
- b) è prevista la corresponsione di un corrispettivo in danaro, da parte della Sig.ra in favore del Sig. quantificato in complessivi € Parte_1 Parte_2
72.000,00 (diconsi settantaduemila/00 euro) così suddivisi:
- € 12.000,00 (diconsi dodicimila/00 euro) già corrisposti mediante bonifici bancari, eseguiti come di seguito:
• € 5.000,00 (diconsi cinquemila/00 euro) in data 04/07/2025 tramite bonifico bancario disposto presso la filiale di CA dell'Intesa Sanpaolo S.p.A., TRN
0306922535882402486767199999IT;
• € 5.000,00 (diconsi cinquemila/00 euro), in data 05/07/2025 tramite bonifico bancario disposto presso la filiale di CA dell'Intesa Sanpaolo S.p.A., TRN
0306922570636400486767199999IT;
• € 2.000,00 (diconsi duemila/00 euro), in data 06/07/2025 tramite bonifico bancario disposto presso la filiale di CA dell'Intesa Sanpaolo S.p.A., TRN
0306922579720207486767199999IT;
- € 60.000,00 (diconsi sessantamila/00 euro), dovranno essere corrisposti al Sig.
senza interessi, entro n. 90 (novanta) giorni dall'udienza Parte_2
presidenziale.
Al riguardo, la Sig.ra dichiara che, al fine di far fronte a detto Parte_1
pagamento, è indispensabile accendere un mutuo di pari importo, ciò che essa si impegna ad effettuare entro il termine sopra indicato presso un istituto bancario di sua scelta.
8 La stipula del contratto di mutuo costituisce, pertanto, presupposto necessario e indefettibile per dare esecuzione alla obbligazione di provvedere al saldo del prezzo relativo all'acquisto dell'immobile sopra descritto e, quindi, condizione sine qua non per dare esecuzione all'accordo di divorzio in oggetto.
A garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di € 60.000,00 (diconsi sessantamila/00 euro), viene consegnato in data odierna al Sig. un Parte_2
effetto cambiario così descritto:
- parte anteriore: CA (BO), 07 ottobre 2025 (LUOGO E DATA DI
EMISSIONE) Euro 60.000,00 (IN CIFRE) al 16 febbraio 2026 (SCADENZA) pagherò per questa cambiale al sig. la somma di Euro Parte_2
sessantamila/00 (IN LETTERE) DOMICILIAZIONE (artt. 4 R.D. n. 1669/1933 e 6 L.
n. 349/1973) DI CREDITO COOPERATIVO DAL 1909 Parte_3
SOC COOP FILIALE CASTENASO - VIA NASICA 53 40055 CASTENASO (BO)
08.05.1975 Parte_4
(LUOGO E DATA DI NASCITA OVVERO CODICE C.F._3
FISCALE) PIAZZA 8 MARZO, 20 (INDIRIZZO) 40054 (CAP) RI (BO)
( Parte_5 Parte_1
- Parte posteriore: SPAZIO RISERVATO PER L'EVENTUALE APPLICAZIONE DI
MARCHE, o CONTRASSEGNO Controparte_2 [...]
€ 720,00 SETTECENTOVENTI/00 Controparte_3 P.IVA_1
0000A04D W12ZJ001 00075007 07/10/2025 08:15:44 4581-00015
1694C8581908FFB3 IDENTIFICATIVO 0 1 23 760 7 (All. PartitaIVA_2 P.IVA_3
D).
7.8 RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte cedente, Sig. rinuncia all'ipoteca legale. Parte_2
7.9 EFFETTI
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa,
9 decorreranno dalla data della sentenza di divorzio.
7.10 RICHIESTA DI ESENZIONI FISCALI
I Sigg.ri e intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_1 Parte_2
pagamento di imposte, tasse, tributi, rientrando il trasferimento immobiliare di cui al presente atto in un procedimento di divorzio, ex art. 19 della Legge 08.03.1987, n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il
10.051999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Centrale Normativa n. 2/E in data 21.02.2014, configurandosi il trasferimento immobiliare di cui al presente atto, da parte di un coniuge in favore dell'altro, quale condizione necessaria ed indispensabile ai fini della composizione bonaria del conflitto conseguente l'evento separativo/divorzio;
7.11 le Parti, di comune accordo, hanno rinunciato al deposito di una Relazione Tecnica
Integrata, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli
Ausiliari.
7.12 I costi dell'Auxilium che coadiuva le Parti per il presente trasferimento immobiliare, sono a carico esclusivo della sig.ra ferma la Parte_1
responsabilità solidale dei coniugi nei confronti dell'Auxilium”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 10 novembre 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
10
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a CA
(Bologna) il 22 febbraio 2004 da nata a [...] l'8 Parte_1
maggio 1975 e nato a [...] il [...], trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 1, parte II, serie A, ufficio
1, dell'anno 2004;
B) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
C) prende atto che in base all'accordo fra i ricorrenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. la sig.ra resterà ad abitare insieme al figlio presso l'ex Parte_1 Per_1
casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi nella misura del 1/2 ciascuno, mentre il sig. all'atto della separazione ha reperito altra residenza. Parte_2
2. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocazione presso la Per_1
residenza della madre. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte di ordinaria amministrazione, mentre tutte le scelte di straordinaria amministrazione relative alla crescita, all'educazione, all'istruzione ed alla salute di verranno prese di comune accordo, tenendo conto del suo Per_1
preminente interesse.
3. per ciò che attiene il diritto di visita, il sig. previo accordo con la sig.ra Parte_2
potrà incontrare il figlio ogni qualvolta vorrà. In ogni caso, sempre nel Pt_1
rispetto delle esigenze del minore, degli impegni scolastici e sportivi, il padre potrà incontrare e tenere presso di sé il figlio con le seguenti modalità:
- nella settimana in cui fa il turno di mattina, il padre trascorrerà con il minore dal lunedì al venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 19:00 quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre;
11 - nella settimana in cui fa il turno di pomeriggio, il padre trascorrerà con il minore il fine settimana dal sabato alle ore 19:00, quando si recherà a prenderlo dalla casa della madre, alla domenica sera alle ore 21:00 quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre;
- durante il periodo natalizio trascorrerà 7 (sette)giorni con ciascun genitore Per_1
da concordarsi di anno in anno, mentre nel periodo pasquale il minore starà 3 (tre) giorni con ciascun genitore;
- durante il periodo estivo il minore trascorrerà con il padre 2 (due) settimane di vacanza, anche non consecutive, da concordarsi di anno in anno. Nel periodo estivo in cui entrambi i genitori lavorano, il minore verrà inserito in attività estive;
i genitori s'impegnano comunque a rispettare, per il diritto di frequentazione, il calendario invernale;
- durante le sospensioni scolastiche del 1-2 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, I maggio e 2 giugno e gli eventuali ponti i genitori si alterneranno nella custodia e gestione di Per_1
- il compleanno di sarà festeggiato con entrambi i genitori. Per_1
4. il sig. provvederà a corrispondere alla sig.ra a titolo di concorso Parte_2 Pt_1
nel mantenimento ordinario del figlio la somma mensile di € 150,00 Per_1
(centocinquanta/00), da corrispondersi entro e non oltre il giorno 23 (ventitré) di ogni mese e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di mediante Per_1
accredito sul conto corrente intestato alla sig.ra Tale contributo sarà Pt_1
automaticamente – e senza necessità di espressa richiesta – rivalutato annualmente in base all'indice Istat a partire dal dodicesimo mese successivo alla data dell'udienza presidenziale.
5. il sig. provvederà a corrispondere altresì il 50% delle spese straordinarie Parte_2
del figlio da identificarsi così come da Protocollo del Tribunale di Bologna del Per_1
09.08.2017, e come di seguito si riportano:
12 A) Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
B) Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con
13 raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
C) Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie dovrà essere effettuato dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta detraibilità della stessa.
6. L'assegno unico previsto dalla legge per i figli a carico sarà percepito integralmente dalla sig.ra e il sig. sin d'ora, ne dà Parte_1 Parte_2
esplicitamente l'assenso. Il figlio rimarrà a carico della sig.ra nella misura del Pt_1
100%.
7. CLAUSOLA DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE CON EFFETTI REALI
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”, “il Sig.
ex art. 1376 c.c., cede e trasferisce il diritto di proprietà in favore Parte_2
della Sig.ra (già comproprietaria al 50% col coniuge del bene Parte_1
immobile) -che accetta- sulla propria quota di proprietà, pari a ½ (un mezzo), del seguente immobile: porzione di fabbricato ad uso civile abitazione, sita in Comune di
BU (BO), Piazza 8 Marzo n. 20 e, precisamente, abitazione posta al piano sesto con cantina nonché autorimessa, sita in Comune di BU (BO), Piazza 8 Marzo n.
20, al piano interrato. Il tutto distinto al Nuovo Catasto Fabbricati del Comune di
BU (BO), coi seguenti dati: - Foglio 128, mappale 922, sub 33, categoria A/3
(appartamento e cantina), piano 6, classe 5, consistenza vani 4,5, superficie catastale
14 totale mq. 103, totale escluse aree scoperte mq. 95, Rendita catastale € 627,50; -
Foglio 128, mappale 922, sub 47, categoria C/6 (autorimessa), piano S1, classe 5, consistenza 20 mq., superficie catastale totale mq. 25, Rendita catastale € 106,39. In confine con: parti comuni e con le unità immobiliari subb. 34, 32, 63, 37, 48”.
“Le Parti” “dichiarano, con riferimento al trasferimento immobiliare di cui al presente atto, che” “è prevista la corresponsione di un corrispettivo in danaro, da parte della
Sig.ra in favore del Sig. quantificato in Parte_1 Parte_2
complessivi € 72.000,00 (diconsi settantaduemila/00 euro) così suddivisi:
- € 12.000,00 (diconsi dodicimila/00 euro) già corrisposti mediante bonifici bancari, eseguiti come di seguito:
• € 5.000,00 (diconsi cinquemila/00 euro) in data 04/07/2025 tramite bonifico bancario disposto presso la filiale di CA dell'Intesa Sanpaolo S.p.A., TRN
0306922535882402486767199999IT;
• € 5.000,00 (diconsi cinquemila/00 euro), in data 05/07/2025 tramite bonifico bancario disposto presso la filiale di CA dell'Intesa Sanpaolo S.p.A., TRN
0306922570636400486767199999IT;
• € 2.000,00 (diconsi duemila/00 euro), in data 06/07/2025 tramite bonifico bancario disposto presso la filiale di CA dell'Intesa Sanpaolo S.p.A., TRN
0306922579720207486767199999IT;
- € 60.000,00 (diconsi sessantamila/00 euro), dovranno essere corrisposti al Sig.
senza interessi, entro n. 90 (novanta) giorni dall'udienza Parte_2
presidenziale. Al riguardo, la Sig.ra dichiara che, al fine di far Parte_1
fronte a detto pagamento, è indispensabile accendere un mutuo di pari importo, ciò che essa si impegna ad effettuare entro il termine sopra indicato presso un istituto bancario di sua scelta. La stipula del contratto di mutuo costituisce, pertanto, presupposto necessario e indefettibile per dare esecuzione alla obbligazione di provvedere al saldo del prezzo relativo all'acquisto dell'immobile sopra descritto e, quindi, condizione
15 sine qua non per dare esecuzione all'accordo di divorzio in oggetto. A garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di € 60.000,00 (diconsi sessantamila/00 euro), viene consegnato in data odierna al Sig. un Parte_2
effetto cambiario così descritto: - parte anteriore: CA (BO), 07 ottobre 2025
(LUOGO E DATA DI EMISSIONE) Euro 60.000,00 (IN CIFRE) al 16 febbraio 2026
(SCADENZA) pagherò per questa cambiale al sig. la somma di Euro Parte_2
sessantamila/00 (IN LETTERE) DOMICILIAZIONE (artt. 4 R.D. n. 1669/1933 e 6 L.
n. 349/1973) DI CREDITO COOPERATIVO DAL 1909 Parte_3
SOC COOP FILIALE CASTENASO - VIA NASICA 53 40055 CASTENASO (BO)
08.05.1975 Parte_4
(LUOGO E DATA DI NASCITA OVVERO CODICE C.F._3
FISCALE) PIAZZA 8 MARZO, 20 (INDIRIZZO) 40054 (CAP) RI (BO)
( - Parte posteriore: SPAZIO RISERVATO Parte_5 Parte_1
PER L'EVENTUALE APPLICAZIONE DI MARCHE, o CONTRASSEGNO
€ Controparte_2 Controparte_3
720,00 SETTECENTOVENTI/00 0000A04D W12ZJ001 00075007 P.IVA_1
07/10/2025 08:15:44 4581-00015 1694C8581908FFB3 IDENTIFICATIVO
0 1 23 081842 760 7”. “La parte cedente, Sig. PartitaIVA_2 Parte_2
rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di divorzio”. “I costi dell'Auxilium che coadiuva le Parti per il presente trasferimento immobiliare, sono a carico esclusivo della sig.ra ferma la responsabilità solidale Parte_1
dei coniugi nei confronti dell'Auxilium”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 18 novembre 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
16 “8. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, dunque, dichiarano di aver già regolato e definito ogni e diversa questione economica e patrimoniale e di non aver nulla da pretendere reciprocamente.
9. Le spese legali e relativi accessori, così come per legge, sono a carico esclusivo della sig.ra ; Parte_1
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 25 novembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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