Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/05/1983, n. 3006
CASS
Sentenza 2 maggio 1983

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Il giudicato formatosi sulla pronuncia del giudice amministrativo negativa della giurisdizione, in relazione all'esclusione della configurabilità come pubblico impiego del rapporto invocato a sostegno della domanda, non produce effetti al di fuori del processo, e, pertanto, non osta al riesame in altro processo della questione di giurisdizione, previa nuova indagine sulla natura dell'indicato rapporto, atteso che la decisione sulla giurisdizione spiega rilievo esterno solo nel caso di statuizione delle Sezioni Unite della suprema Corte, in Sede di regolamento preventivo o di ricorso ordinario per motivi attinenti alla giurisdizione, ovvero di passaggio in giudicato di pronuncia di merito che contenga il riconoscimento, sia pure implicito, della giurisdizione del giudice che l'ha emessa. ( V 2127/80, mass n 405785; ( V 4/79, mass n 396008).*

La nomina a console generale di una persona estranea alla amministrazione degli affari esteri, in base al combinato disposto degli artt. 169 e 264 del d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, comporta un inserimento di detto soggetto nell'ambito organizzativo di quella amministrazione limitatamente al piano funzionale, tenuto conto della Mancanza di professionalità delle relative prestazioni, nel senso che non si richiede che le stesse siano caratterizzate da esclusività, o prevalenza rispetto ad altre attività lavorative, nonché della Mancanza di una retribuzione determinata, stante la corresponsione solo di indennità, con lo scopo di sopperire ad oneri e spese derivanti dalla permanenza all'estero. La suddetta nomina, pertanto, non costituisce un rapporto di pubblico impiego, ne', in genere, un rapporto di lavoro subordinato, ma un rapporto di servizio volontario per l'espletamento di mansioni onorarie in favore dello stato. Da tanto consegue, con riguardo alla domanda proposta da detto funzionario onorario per conseguire la condanna dell'amministrazione al versamento di contributi previdenziali obbligatori, ovvero al risarcimento del danno per omessa contribuzione, la ricorrenza di una situazione di difetto assoluto di giurisdizione, trattandosi di pretese prive del necessario presupposto di un rapporto di lavoro subordinato, e quindi non riconducibili a posizioni soggettive astrattamente tutelate dall'ordinamento. ( V 5129/82).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/05/1983, n. 3006
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3006
    Data del deposito : 2 maggio 1983

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