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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3435/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, con l'avv. Alberto Maria Fichera C.F._1
CONTRO
– contumace;
Controparte_1
e
(già Controparte_2 Controparte_3
), con l'avv. Valentina Sanzone.
[...] P.IVA_1
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza, cui la presente decisione deve darsi per allegata.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
***
Le domande di cui al ricorso – da qualificarsi come opposizione alle ordinanze ingiunzione n. 3444 e n. 3445 del 2015, giusta Cassazione, SS.UU.
22080/2017 – sono fondate e vanno accolte: facendo difetto, a cagione della contumacia dell' , prova della notifica delle dette ordinanze CP_1 ingiunzione, e dato il tempo trascorso dall'illecito.
In conseguenza, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'agente per la riscossione è fondata e va accolta.
In punto di spese, l' va condannato, secondo soccombenza, a CP_1 rifondere l'opponente delle spese di lite, da liquidarsi, ratione valoris, in complessivi Euro 2.905,00 (d. m. 55/2014; massimo abbattimento dei
1 parametri di istruzione e decisione, dipendendo l'esito della lite da un'omessa produzione documentale).
Va invece disposta la compensazione delle spese di lite tra opponente e agente per la riscossione, avendo comunque l'opponente necessità di rendere nota l'opposizione avverso il titolo esecutivo all'agente per la riscossione, titolare dell'actio iudicati.
P. Q. M.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta iscritta al n. in epigrafe, annulla le ordinanze di cui al ricorso;
condanna l' a rifondere il sig. delle spese di lite, che liquida CP_1 Parte_1
in Euro 2.905,00 oltre c. p. a. e i. v. a., rimborso a forfait come da d. m. cit.; rigetta per il resto dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell'agente pure convenuta;
compensa integralmente le spese di lite tra opponente e agente per la riscossione.
Così deciso in Catania, 18 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
Atto depositato telematicamente.
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, con l'avv. Alberto Maria Fichera C.F._1
CONTRO
– contumace;
Controparte_1
e
(già Controparte_2 Controparte_3
), con l'avv. Valentina Sanzone.
[...] P.IVA_1
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza, cui la presente decisione deve darsi per allegata.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
***
Le domande di cui al ricorso – da qualificarsi come opposizione alle ordinanze ingiunzione n. 3444 e n. 3445 del 2015, giusta Cassazione, SS.UU.
22080/2017 – sono fondate e vanno accolte: facendo difetto, a cagione della contumacia dell' , prova della notifica delle dette ordinanze CP_1 ingiunzione, e dato il tempo trascorso dall'illecito.
In conseguenza, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'agente per la riscossione è fondata e va accolta.
In punto di spese, l' va condannato, secondo soccombenza, a CP_1 rifondere l'opponente delle spese di lite, da liquidarsi, ratione valoris, in complessivi Euro 2.905,00 (d. m. 55/2014; massimo abbattimento dei
1 parametri di istruzione e decisione, dipendendo l'esito della lite da un'omessa produzione documentale).
Va invece disposta la compensazione delle spese di lite tra opponente e agente per la riscossione, avendo comunque l'opponente necessità di rendere nota l'opposizione avverso il titolo esecutivo all'agente per la riscossione, titolare dell'actio iudicati.
P. Q. M.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta iscritta al n. in epigrafe, annulla le ordinanze di cui al ricorso;
condanna l' a rifondere il sig. delle spese di lite, che liquida CP_1 Parte_1
in Euro 2.905,00 oltre c. p. a. e i. v. a., rimborso a forfait come da d. m. cit.; rigetta per il resto dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell'agente pure convenuta;
compensa integralmente le spese di lite tra opponente e agente per la riscossione.
Così deciso in Catania, 18 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
Atto depositato telematicamente.
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