Sentenza 20 marzo 2015
Massime • 1
Nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la notifica al Ministero del solo decreto ingiuntivo, e non anche del ricorso, non ne comporta l'inesistenza, ma solo la nullità per incompletezza, sicché, non essendo applicabile l'art. 188 disp. att. cod. proc. civ., che presuppone una notificazione mancante o giuridicamente inesistente, per dichiarare l'eventuale inefficacia del decreto va proposta tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 5 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Commentario • 1
- 1. Legge Pinto: perentorietà del termine per notificare ricorso e decreto di accoglimentoAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 10 febbraio 2017
Ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 5 della legge 89 del 2001, meglio conosciuta come Legge Pinto, il ricorso per l'equa riparazione e il decreto di accoglimento devono essere notificati per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta; il decreto diventa inefficace se la notifica non viene eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in Cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta. Il termine dei trenta giorni per la suddetta notifica è perentorio? Nessun riferimento alla perentorietà o meno del termine si rinviene nel testo dell'art. 5 della legge 89 del 2001. Alla domanda ha risposto recentemente la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2015, n. 5656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5656 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente -
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
- ricorrente -
contro
IA TO ([...]), BA CO ([...], IZ VI ([...]), RA ST ([...]), DA OM ([...]), NI RI ([...]), NI AN AO ([...]), NI ST VI ([...]), ER AN ([...]) , tutti rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso, dall'Avvocato Troianiello Pietro, con domicilio eletto in Roma, via della Giuliana n. 58;
- controricorrenti -
e contro
EL NT ([...]), rappresentato e difeso, per procura speciale depositata il 17 settembre 2014, dall'Avvocato Pietro Troianiello, con domicilio eletto in Roma, via della Giuliana n. 58;
- resistente -
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro del 27 luglio 2013 (R.E.R. n. 169/13);
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 settembre 2014 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito l'Avvocato Pietro Troianello;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
che, con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello di Catanzaro dichiarava inammissibile il ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze avverso il decreto ingiuntivo R.V.G. n. 1686/2012, emesso a favore degli odierni resistenti ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, come modificata dal D.L. n. 83 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012;
che i ricorrenti, ottenuto il decreto ingiuntivo di cui sopra, notificavano all'Avvocatura distrettuale di Catanzaro il solo decreto senza il relativo ricorso monitorio, come invece richiesto dalla L. n. 89 del 2001;
che il Ministero presentava ricorso ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ. chiedendo, previa sospensione della efficacia del decreto, che ne venisse dichiarata l'inefficacia per l'inesistenza della notifica cosi come effettuata dalla controparte;
che la Corte d'appello di Catanzaro, in accoglimento dell'eccezione sollevata dagli odierni resistenti, dichiarava il reclamo proposto dal Ministero inammissibile poiché l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. civ.;
che, aggiungeva la Corte territoriale, pur volendo inquadrare l'opposizione in quella di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter la stessa era comunque inammissibile in quanto tardiva;
che per la cassazione di questo provvedimento il Ministero dell'economia e delle finanze ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo;
che IA TO, BA CO, IZ VI, RA ST, DA OM, NI RI, NI AN AO, NI ST VI e ER AN hanno resistito con controricorso, mentre EL NT ha depositato procura speciale in prossimità dell'udienza di discussione. CONSIDERATO IN DIRITTO
che con l'unico motivo di ricorso il Ministero dell'economia e delle finanze lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 188 disp. att. cod. proc. civ. e art. 156 cod. proc. civ., nonché della L. n. 89 del 2001, artt. 5 e 5-ter come modificata dal D.L. n. 83 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012;
che, osserva il ricorrente Ministero, la notificazione del solo decreto ingiuntivo da parte degli odierni resistenti rientrerebbe nelle ipotesi di inesistenza della notificazione e, pertanto, la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere ammissibile la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. civ., non potendo trovare applicazione l'art. 156 cod. proc. civ.;
che il ricorso è infondato;
che il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. n. 134 del 2012, ha innovato il procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001,
prevedendo un meccanismo simile a quello del procedimento ingiuntivo, eppure allo stesso non identico, facendo espresso richiamo al codice di procedura civile solo nei casi in cui la disciplina dello stesso sia estensibile;
che gli odierni resistenti hanno notificato il decreto ingiuntivo al Ministero, pur non avendo provveduto alla notifica del relativo ricorso;
che tale evenienza non può essere ricondotta alla ipotesi della inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l'inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti essendo la notifica affetta da semplice nullità (Cass. n. 17555 del 2006; Cass. n. 6470 del 2011; Cass. n. 16759 del 2011);
che questa Corte ha, del resto, affermato che il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. civ., è ammissibile soltanto con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. (Cass. n. 8126 del 2010; Cass. n. 19239 del 2004);
che nel caso di specie si è in presenza di una notificazione non inesistente bensì incompleta, che da luogo ad un vizio qualificabile come ipotesi di nullità, riconducibile alla previsione dell'art. 156 cod. proc. civ.;
che, pertanto, disciplinando l'art. 188 disp. att. unicamente i casi di notificazione mancante o giuridicamente inesistente, lo stesso non è applicabile, sicché il Ministero avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter da ritenersi applicabile anche al fine di far dichiarare la inefficacia del decreto, emesso dal Presidente della Corte d'appello o da un consigliere da lui delegato, nel caso in cui il decreto stesso non venga notificato entro il termine di trenta giorni dal suo deposito ovvero, nel caso in cui il decreto non venga depositato entro il termine di trenta giorni dal deposito del ricorso, di cui all'art. 3, comma 4, della medesima legge, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito dello stesso;
che, dunque, quand'anche nel caso di specie l'opposizione fosse stata correttamente proposta ex art.
5-ter citato, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato al Ministero in data 21 febbraio 2013 e l'opposizione proposta in data 28 marzo 2013, la stessa risulterebbe tardiva;
che, in conclusione, il ricorso va rigettato;
che, tuttavia, in considerazione della novità della questione, le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate;
che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 17, comma 1.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 25 settembre 2014. Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2015