Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2015, n. 5656
CASS
Sentenza 20 marzo 2015

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Massime1

Nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la notifica al Ministero del solo decreto ingiuntivo, e non anche del ricorso, non ne comporta l'inesistenza, ma solo la nullità per incompletezza, sicché, non essendo applicabile l'art. 188 disp. att. cod. proc. civ., che presuppone una notificazione mancante o giuridicamente inesistente, per dichiarare l'eventuale inefficacia del decreto va proposta tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 5 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Commentario1

  • 1Legge Pinto: perentorietà del termine per notificare ricorso e decreto di accoglimento
    Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 10 febbraio 2017

    Ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 5 della legge 89 del 2001, meglio conosciuta come Legge Pinto, il ricorso per l'equa riparazione e il decreto di accoglimento devono essere notificati per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta; il decreto diventa inefficace se la notifica non viene eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in Cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta. Il termine dei trenta giorni per la suddetta notifica è perentorio? Nessun riferimento alla perentorietà o meno del termine si rinviene nel testo dell'art. 5 della legge 89 del 2001. Alla domanda ha risposto recentemente la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2015, n. 5656
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5656
Data del deposito : 20 marzo 2015

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