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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3689/2025 tra
Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1
[...] resistente
Oggi 27.03.2025 ad ore 10.00, è presente l'avv. Federica Santinon per parte ricorrente. Nessuno è presente per parte resistente.
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni. L'avv. Santinon precisa le conclusioni come da memoria integrativa, chiede che venga risolto il contratto di locazione per grave inadempimento dei conduttori e che gli stessi vengano condannato al pagamento dei canoni scaduti e non saldati per totali 9.000,00 ad oggi.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.30 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3689/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...] – CF. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Santinon del Foro di Venezia, CF. C.F._1
C.F._2 nei confronti di
, nato a [...] il [...], CF. , e residente in 30034 Controparte_1 C.F._3
Borbiago di Mira (VE), Via Giovanni XXIII N. 193/B,
nata a [...] il [...], CF. con luogo di ultima CP_1 C.F._4
pagina 1 di 3 residenza conosciuto in 30034 Borbiago di Mira (VE), Via Giovanni XXIII N. 193/B, contumaci
- osservato, in via preliminare, che non si procede all' esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
- richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità notificato ai resistenti, ed in particolare quanto alla signora a norma dell'art. 143 CP_1
c.p.c.;
- osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'irreperibilità dell'intimato CP_1
il ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto
[...] di locazione per grave inadempimento dello stesso, in quanto i conduttori non avevano corrisposto i canoni di locazione dal mese di novembre 2023, rendendosi morosi alla data di notifica dell'intimazione per la somma complessiva di euro 4.000,00;
- rilevato che la parte resistente dopo il mutamento del rito non si è costituita e, quindi, ne va dichiarata la contumacia;
- ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda del ricorrente di risoluzione del contratto di locazione, datato 13.06.2023, per grave inadempimento dei resistenti, dichiara la ridetta risoluzione del rapporto contrattuale e condanna i resistenti al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 9.000,00 per i canoni scaduti non corrisposti sino al mese di marzo 2025, oltre i successivi a scadere sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo ed oltre alla refusione delle spese processuali come in dispositivo;
- considerato che l'immobile risulta non essere stato rilasciato dai conduttori, deve condannarsi i resistenti al rilascio immediato dell'immobile libero da persone e cose.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di data 13.06.2023 avente ad oggetto l'immobile sito in Borbiago di Mira (VE) in via Giovanni XXIII n. 193/B per grave inadempimento dei conduttori;
- condanna i signori e all'immediato rilascio e riconsegna dell'immobile Controparte_1 CP_1 libero da persone e sgombero da cose in favore del ricorrente;
- condanna i signori e al pagamento in favore del signor Controparte_1 CP_1 Parte_1 della somma di euro 9.000,00 per canoni di locazione sino ad oggi, oltre i successivi canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna i resistenti a rifondere alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre ad euro 78,58 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e IVA come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Venezia, 27.03.2025.
Il Giudice
pagina 2 di 3
dott. Silvia Zeminian
pagina 3 di 3
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3689/2025 tra
Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1
[...] resistente
Oggi 27.03.2025 ad ore 10.00, è presente l'avv. Federica Santinon per parte ricorrente. Nessuno è presente per parte resistente.
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni. L'avv. Santinon precisa le conclusioni come da memoria integrativa, chiede che venga risolto il contratto di locazione per grave inadempimento dei conduttori e che gli stessi vengano condannato al pagamento dei canoni scaduti e non saldati per totali 9.000,00 ad oggi.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.30 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3689/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...] – CF. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Santinon del Foro di Venezia, CF. C.F._1
C.F._2 nei confronti di
, nato a [...] il [...], CF. , e residente in 30034 Controparte_1 C.F._3
Borbiago di Mira (VE), Via Giovanni XXIII N. 193/B,
nata a [...] il [...], CF. con luogo di ultima CP_1 C.F._4
pagina 1 di 3 residenza conosciuto in 30034 Borbiago di Mira (VE), Via Giovanni XXIII N. 193/B, contumaci
- osservato, in via preliminare, che non si procede all' esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
- richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità notificato ai resistenti, ed in particolare quanto alla signora a norma dell'art. 143 CP_1
c.p.c.;
- osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'irreperibilità dell'intimato CP_1
il ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto
[...] di locazione per grave inadempimento dello stesso, in quanto i conduttori non avevano corrisposto i canoni di locazione dal mese di novembre 2023, rendendosi morosi alla data di notifica dell'intimazione per la somma complessiva di euro 4.000,00;
- rilevato che la parte resistente dopo il mutamento del rito non si è costituita e, quindi, ne va dichiarata la contumacia;
- ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda del ricorrente di risoluzione del contratto di locazione, datato 13.06.2023, per grave inadempimento dei resistenti, dichiara la ridetta risoluzione del rapporto contrattuale e condanna i resistenti al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 9.000,00 per i canoni scaduti non corrisposti sino al mese di marzo 2025, oltre i successivi a scadere sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo ed oltre alla refusione delle spese processuali come in dispositivo;
- considerato che l'immobile risulta non essere stato rilasciato dai conduttori, deve condannarsi i resistenti al rilascio immediato dell'immobile libero da persone e cose.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di data 13.06.2023 avente ad oggetto l'immobile sito in Borbiago di Mira (VE) in via Giovanni XXIII n. 193/B per grave inadempimento dei conduttori;
- condanna i signori e all'immediato rilascio e riconsegna dell'immobile Controparte_1 CP_1 libero da persone e sgombero da cose in favore del ricorrente;
- condanna i signori e al pagamento in favore del signor Controparte_1 CP_1 Parte_1 della somma di euro 9.000,00 per canoni di locazione sino ad oggi, oltre i successivi canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna i resistenti a rifondere alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre ad euro 78,58 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e IVA come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Venezia, 27.03.2025.
Il Giudice
pagina 2 di 3
dott. Silvia Zeminian
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