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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. 948/2024 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 948/2024 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 2016/2023, depositata il 30.11.2023, e non notificata,
vertente tra
elettivamente domiciliato in Taranto, alla via Regina Margherita n. 40, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Fabio Petruzzi, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso in appello depositato telematicamente in data 16.01.2024,
- APPELLANTE -
contro
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Bari, alla via S. Tommaso d'Aquino n. 8/B, presso lo studio dell'Avv. Francesco Pantaleo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta determina dirigenziale n. 262 del 23.05.2024 e procura in atti,
- APPELLATO -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di discussione orale del
27.03.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 7 del d.lgs.
n. 150/2011 e 437 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 16.01.2024, ha impugnato Parte_1 la sentenza del Giudice di Pace di Bari (n. R.G. 7445/2023) depositata il 30.11.2023, n. 2016, e non notificata, con la quale il Giudice di prima istanza ha rigettato il ricorso in opposizione presentato dallo stesso Pt_1 avverso il verbale di accertamento n. 7105/2023 del 3.06.2023, notificato il 31.07.2023, con il quale era stata irrogata la sanzione per la violazione dell'art. 142 co. 9 del C.d.s., rilevata mediante il sistema elettronico di rilevamento della velocità, c.d. autovelox, denominato Velomatic 512 D, matr. rilevatore n. 5074, matr. CPU
n. 2320, deducendo quali motivi di gravame, l'erronea ed omessa motivazione “In ordine della costituzione di controparte e delle allegazioni. Omesso esame di motivo di ricorso”, nonché la “Carente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine al 1° Punto di ricorso – Omissione” con riferimento alla omessa motivazione circa la sottoscrizione con firma digitale del verbale impugnato, la “
3.Carente e contraddittoria
1 Dott. Luca Sforza n. 948/2024 R.G. motivazione della sentenza”, con riferimento alla utilizzabilità dello strumento Velomatic, alla mancata contestazione immediata della presunta violazione, alla mancata adeguata segnalazione e in ordine al posizionamento dell'autovelox a distanza inferiore a quella prevista dalla legge, ed infine, in merito alla
“invalidità e inutilizzabilità dell'unico fotogramma allegato dell'infrazione privo di tempo e marcatura con riferimento alla presunta infrazione”, sul rilievo, dunque, di una errata interpretazione delle norme legislative disciplinanti la materia, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 19.09.2024 si è costituito nel presente giudizio d'appello il il quale ha dedotto l'infondatezza Controparte_1 dell'impugnazione su tutti i motivi di gravame, chiedendone l'integrale rigetto con conferma della sentenza gravata, con condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e con vittoria delle spese di giudizio.
La causa, istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, è stata decisa all'odierna udienza di discussione del 27.03.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, ove è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 e 437 c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Il primo motivo di appello inerente l'asserita illegittima e invalida costituzione del opposto a CP_1 mezzo PEC, con conseguente asserita nullità di tutta la documentazione ivi prodotta ed allegata alla comparsa di costituzione in primo grado, è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, l'ufficio del Giudice di Pace di Bari con decreto ministeriale del 10.12.2019 entrato in vigore il
22.1.2020 e, quindi, già efficace al momento della presentazione del ricorso de quo avvenuta il 4.09.2023, è stato autorizzato alla operatività telematica, così come previsto dall'art. 16 bis, comma 6°, del d.lgs. n.
179/2012.
Giova inoltre ricordare che il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 11, convertito dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, contenente le misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di giustizia penale, civile, tributaria e militare, ha previsto, nei procedimenti civili e per gli uffici che hanno già attivo il servizio di deposito telematico degli atti, l'utilizzo del mezzo telematico di trasmissione come unico mezzo di deposito.
Inoltre, come correttamente evidenziato dalla difesa del Comune appellato, ai sensi dell'art. 16 decies del citato d.l. n. 179/2012, come modificato dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83 art. 19 comma 1 bis, il Sindaco può legittimamente dichiarare l'autenticità della documentazione prodotta, dichiarandola conforme a quella cartacea in suo possesso, con la conseguenza che risulta privo di pregio giuridico l'assunto dell'appellante circa la presunta irregolarità della dichiarazione di autenticità apposta sulla comparsa di costituzione e risposta in prime cure, e sulla validità degli atti ad essa allegati.
Del resto, e ad abundantiam, quanto alla documentazione relativa alla contestazione impugnata prodotta in giudizio unitamente alla predetta comparsa di costituzione innanzi al giudice di pace di Bari, mette conto distinguere tra il termine di 10 giorni fissato per la PA opposta - che si costituisca o meno in giudizio - al fine del deposito innanzi al Giudice di pace del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, termine fissato nel comma 7 dell'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011 e che non è evidentemente perentorio (“
7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di
2 Dott. Luca Sforza n. 948/2024 R.G. procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e ai soggetti di cui al comma 5”), e quello di deposito della prova documentale per la parte costituita in giudizio di cui all'art. 416 c.p.c. – applicabile al giudizio di primo grado per il richiamo di cui al comma 1 del detto articolo 7 - che invece lo è (“
1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.
2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva,
…3. Nella stessa memoria il convenuto deve …indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare”).
Analogamente, quanto al secondo motivo di gravame inerente l'asserita omessa sottoscrizione con firma digitale del verbale impugnato, deve escludersi alcuna carente o contraddittoria motivazione del giudice di pace nella motivazione della sentenza qui gravata, atteso che ai sensi dell'art. 383 del regolamento di esecuzione al C.d.S. è previsto esplicitamente che il verbale possa essere redatto, nelle ipotesi di contestazione differita, con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, come avvenuto nel caso di specie, né tantomeno occorreva la notifica di copia autenticata del verbale, formalità esclusa per i verbali redatti con sistemi meccanizzati -qual è quello in quesitone - dal successivo art. 385 u.co. (“
3. Il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti.”).
Quanto alla presunta violazione dell'art. 385 co. 3 del regolamento esecuz. C.d.S., il verbale opposto risulta regolarmente firmato a stampa così come consentito dall'art. 3 co. 2 d.lgs. n. 39 del 1993, e puntualmente richiamato nel verbale di contestazione, a mente del quale “Se per la validità…degli atti (indicati nel primo comma ossia gli “atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni”) emessi sia prevista
l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.
Sul punto, invero, mette conto richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di violazioni al codice della strada, anche ai sensi del generale disposto dell'art. 3 del
d.lgs. 12 febbraio 1993 n.39, con riguardo ai verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada redatti tramite sistema meccanizzato o di elaborazione dati con la sola indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, delle generalità dell'accertatore, la sottoscrizione autografa dell'agente non è configurabile quale elemento ontologicamente essenziale per la validità giuridica del verbale di accertamento, in quanto i dati estrinsecati nello stesso contesto del documento consentono di accertare
"aliunde" la sicura attribuibilità dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 27.01.2006, n. 1752; in senso conforme, Cass. civ., sez. 1, 12.10.2006, n. 21918, per la quale, “In tema di sanzioni amministrative, inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dagli articoli 383, comma quarto, e
385, commi terzo e quarto, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dall'articolo
3 Dott. Luca Sforza n. 948/2024 R.G. 3, comma secondo, del d.lgs n. 39 del 1993, secondo il quale nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto, che, nella specie, è il verbalizzante. Tale indicazione consente, di affermare la sicura attribuibilità dell'atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l'autore”; e più recentemente, Cass. civ., n. 12160/2016; Cass. civ., sez. 2, ord. 4.09.2020, n.
18493, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto "con sistema meccanizzato o di elaborazione dati", giusta il disposto degli artt. 383, comma 4, e 385, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993 secondo il quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto”; e Cass. civ., n. 24231/2022).
Quanto alla utilizzabilità dello strumento di rilevazione elettronica della velocità, vale la pena ribadire che l'apparato usato per il rilevamento - Velomatic 512D - era stato regolarmente tarato, come da certificato rilasciato da un laboratorio scientifico accreditato, richiamato nel verbale e prodotto in primo grado dal opposto (cfr. documentazione allegata al fascicolo di primo grado del;
il certificato è stato CP_1 CP_1 emesso dal Tarature e Servi alle Imprese (T.E.S.I.), Laboratorio Accreditato di Taratura (LAT) ACCREDIA–
Ente Italiano di Accreditamento, n. 101. Trattasi di laboratorio idoneo alla taratura periodica ai sensi dell'allegato al DM n. 282 del 13.06.2017 (in vigore dal 31.07.2017), il quale allegato prevede che le verifiche iniziali e periodiche di taratura siano eseguite, con emissione di certificato di taratura, da laboratori di taratura accreditati da ACCREDIA.
L'apparecchio è stato inoltre sottoposto a verifica di funzionalità come da verbale anch'esso ritualmente allegato in primo grado (sempre sub doc. del fasc. primo grado del . CP_1
Lo strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità che sia omologato (o approvato) e sottoposto a verifiche periodiche di taratura e funzionalità - come avvenuto nel caso di specie - ha efficacia probatoria che opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico essendo onere dell'opponente, quale parte promotrice del giudizio, a dare prova del difetto di funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata (cfr. Cass. civ., 11.05.2017, n. 11574; Cass. civ., 12.07.2018, n. 18354).
La prova della falsità di tali attestazioni - e quindi dell'inesistenza di tali documenti - poteva essere data solo con la querela di falso che non è stata però proposta.
A fronte di tutti questi elementi, l'odierno appellante avrebbe dovuto dimostrare la inefficienza in concreto dall'apparecchiatura omologata e tarata usata dalla PM nella circostanza, ma tanto non è avvenuto, sicché anche tale doglianza appare infondata.
A tale ultimo riguardo, mette conto rammentare, che le Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota sentenza n. 17355 del 24.07.2009, hanno affermato il principio di diritto per cui “nel giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di
4 Dott. Luca Sforza n. 948/2024 R.G. falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti”.
Una volta ribadito il valore di prova privilegiata ex art. 2700 cc del verbale di accertamento deve aggiungersi che l'acquisizione del verbale in sede giudiziale, a seguito di opposizione, non richiede all'organo accertatore, in mancanza di specifica contestazione del suo valore probatorio, ulteriori oneri probatori poiché il processo verbale costituisce un atto pubblico, in quanto forma necessaria dell'esternazione dell'atto di accertamento che il pubblico ufficiale compie sulla base dell'attribuzione normativa di uno specifico potere di documentazione, con effetti costitutivi sostanziali, prima che processuali, perché soltanto attraverso il veicolo necessario di detto atto di accertamento può essere determinato il credito della sanzione pecuniaria che l'autorità competente dovrà riscuotere.
È pacifico, pertanto, che nel caso di specie l'accertatore non ha attestato che la violazione sia avvenuta in sua in presenza, in quanto l'agente accertatore non ha fatto altro che recepire l'esito dei rilievi eseguiti automaticamente dalle apposite apparecchiature le quali, per previsione di legge e di regolamento, sono ritenute idonee alla verifica del superamento del limite di velocità prescritto nel tratto di strada sottoposto a controllo.
Del resto, con riferimento a taratura periodica e verifica di funzionalità dell'apparecchiatura di rilevamento dell'infrazione, la circolare del Ministero dell'interno del 7.08.2017 (nell'esaminare le disposizioni di maggior rilievo contenute nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13.06.2017, pubblicato sulla G.U. il 31 luglio 2017, in ordine all'esecuzione dell'attività di accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità da parte degli organi di polizia stradale), prevede che “al fine di fornire all'interessato una puntuale informazione sulla regolarità del dispositivo o del sistema con il quale è stato compiuto
l'accertamento, i verbali di contestazione della violazione del superamento dei limiti di velocità dovranno recare, nella parte della motivazione, l'indicazione dell'esistenza dell'approvazione e della regolare esecuzione delle verifiche di taratura e di funzionalità”, e tanto è puntualmente avvenuto nel caso di specie: nel verbale, invero, sono indicati gli estremi del provvedimento di approvazione e del certificato di taratura
(CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 K432_2022_ACCR_VX del 21/11/2022) ed è specificato inoltre che l'apparecchiatura era stata sottoposta a verifiche di funzionalità come da documentazione presente agli atti dell'ufficio: è quindi in esso attestata, secondo le forme previste dalla normativa vigente, l'esistenza dell'approvazione e della regolare esecuzione delle verifiche di regolarità dell'apparecchiatura con la quale è stato compiuto l'accertamento.
In sintesi, dunque, può concludersi che il certificato è stato rilasciato dal TESI (Tarature e Servizi alle
Imprese), Laboratorio Accreditato di Taratura (LAT) ACCREDIA n. 101; trattasi di laboratorio idoneo alla taratura periodica ai sensi dell'allegato al DM n. 282/2017, il quale prevede che le verifiche iniziali e periodiche di taratura siano eseguite, con emissione di certificato di taratura, da laboratori di taratura accreditati da
ACCREDIA.
Inoltre, lo stesso certificato si riferisce al “Misuratore di velocità” marca ELTRAFF modello 512 e, a pagina
2, chiarisce: “L'oggetto in taratura è un misuratore di velocità di autoveicoli del tipo a sensori fotolettrici passivi. La taratura è stata effettuata transitando con diversi mezzi nello spazio di rilevazione dello strumento
e misurando simultaneamente la velocità con il sistema di misura del Centro. (…)” (cfr. certificato taratura,
5 Dott. Luca Sforza n. 948/2024 R.G. allegato al fascicolo di primo grado di parte appellante).
Alla luce dei suddetti principi appare pertanto del tutto corretto l'argomentare del primo giudice secondo cui “Nel caso di infrazioni rilevate con Velomatic l'elaborazione delle risultanze delle misurazioni avviene soltanto in un tempo successivo all'atto del rilevamento E' stata applicata la tolleranza del 5% con un minimo di 5 km/h, cosi come previsto dall'art. 345 co. 2 Reg. C.d.S.. Il sistema al fine di garantire la certezza delle misurazioni e la veridicità oggettiva delle rilevazioni, viene periodicamente sottoposto a taratura. Parte opposta ha documentalmente provato che lo strumento di rilevazione automatica Velomatic 512 D matricola rilevatore ottico 5074 CPU 2320 è debitamente omologato nonché sottoposto a revisione e taratura LAT 101
K432_2022_ACCR_VX del 21/11/2022, come da certificazione allegata dall'opposto, la cui perfetta funzionalità è stata verificata prima dell'uso dalla Polizia Locale. Il sistema risulta pertanto rispondente alle caratteristiche operative richieste dall'art. 345 Reg. C.d.S.”.
Vale la pena soggiungere che la doglianza relativa alla omessa taratura periodica del sistema Velomatic
512D appare certamente infondata, atteso che il certificato di taratura allegato al fascicolo di prime cure del opposto reca la data del 21.11.2022, e dunque la taratura avvenne 6 mesi dopo la violazione contestata CP_1 con il verbale impugnato del 13.06.2023, ben prima quindi della data prevista per la successiva verifica periodica annuale, con la conseguenza che detta verifica nel novembre del 2022 deve ritenersi certamente conforme alle previsioni normative di cui al citato DM. n. 282/2017 che, come noto, a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 113 del 2015 e della successiva giurisprudenza della Cassazione, ha previsto la sottoposizione a verifica e taratura periodica annuale per i detti sistemi di rilevamento elettronico della velocità
(cfr. Cass. civ., 11.05.2016 n. 9645; in senso conforme, Cass. civ., sez. 6-2, od. 11.01.2018, n. 533).
Del resto, e in ogni caso, l'appellante, ricorrente in prime cure, non risulta aver allegato e provato in concreto un difetto di costruzione, installazione o funzionamento del predetto dispositivo;
né, d'altra parte, sussiste un onere probatorio a carico dell'Amministrazione in ordine alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature (cfr. Cass. civ., sez. 2, 25.06.2008, n. 17361; in senso conforme, Cass. civ., sez. 2, 28.04.2011,
n. 9508).
Ne consegue, pertanto, che deve essere respinta ogni questione posta in tema di corretto funzionamento dell'apparecchiature usata nel caso di specie.
Altrettanto infondata è la doglianza con cui l'appellante ha censurato la decisione del giudice di pace nella parte in cui nulla avrebbe motivato in relazione alla asserita illegittimità della mancata contestazione immediata.
Ed invero, l'utilizzo di apparecchiature elettroniche per l'accertamento “a distanza” delle violazioni dell'art. 142 C.d.s. è consentito soltanto nei tratti stradali inseriti in decreti prefettizi ai sensi dell'art. 4 del d.l. n.
121/2002, cit., con la conseguenza che per le strade diverse e, in ogni caso, per quelle non inserite nel decreto prefettizio, restano applicabili le disposizioni del C.d.s. che consentono l'utilizzazione di dispositivi elettronici di rilevamento della velocità gestiti direttamente alla presenza degli agenti di polizia, con l'obbligo della contestazione immediata, e fatte salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201, comma 1-bis, del
C.d.s..
Orbene, nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal giudice di pace, l'infrazione non è stata contestata immediatamente perché rilevata con strumento elettronico automatico che consente la determinazione dell'infrazione quando il veicolo è distante dal luogo di accertamento, e nel verbale è stata
6 Dott. Luca Sforza n. 948/2024 R.G. correttamente indicata la ragione dell'impossibilità della contestazione immediata prevista dall'art. 201, comma 1-bis, lett. e), c.d.s., atteso che l'“accertamento della violazione è stato effettuato per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento, direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro piena disponibilità, che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”, con la conseguenza che non era necessaria la contestazione immediata, trattandosi di una ipotesi espressamente tipizzata dal legislatore, per cui il richiamo alla detta disposizione, presente nel caso di specie, rende pienamente valida la contestazione differita, non essendo necessaria alcuna ulteriore specificazione o motivazione nel verbale di accertamento, né sussistendo margini di apprezzamento in questa sede in merito alla possibilità di contestazione immediata (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 1, 18.09.2006, n.
20114, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, con riferimento all'accertamento mediante
"autovelox" delle violazioni al codice della strada, nella specie per il superamento dei limiti di velocità ai sensi dell'art. 142, comma ottavo, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), l'art. 200 del medesimo codice della strada, nell'imporre il rispetto dell'obbligo della contestazione immediata della violazione ogniqualvolta sia possibile, rende palese che nei congrui casi un tale obbligo possa essere escluso, e al riguardo l'art. 384 del relativo regolamento si fa carico, peraltro non in maniera esaustiva, di indicare varie ipotesi in cui è consentita la contestazione differita e, fra queste, proprio quelle (lett. e) in cui l'accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi che permettono "la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari". In tal caso, pertanto, purché se ne espongano a verbale le ragioni, deve ritenersi consentita la contestazione differita senza alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, dovendosene escludere il sindacato sulle scelte organizzative dell'Amministrazione”; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 1, 21.02.2001, n. 2494; Cass. civ., sez. 1,
8.08.2003, n. 11971, per cui “In materia di violazioni al codice della strada, l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione di detto codice, che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende "ipso facto" legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione; pertanto, in riferimento al caso di infrazione del limite di velocità accertato a mezzo di 'autovelox', qualora nel verbale sia dato atto dell'impossibilità di fermare l'autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari ex art. 384, lett. e) di detto regolamento, il giudice dell'opposizione non può escludere detta impossibilità con il rilievo dell'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere in ogni caso la contestazione immediata”; Cass. civ., sez. 2, 10.07.2008, n. 19032; Cass. S.U., n. 3936/2012, cit., e success. conf.).
Del resto, l'accertamento eseguito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 121/2002, cit., è oggetto di espressa e distinta previsione alla lett. f) dell' art. 201, comma 1 bis, c.d.s., e che la distinzione tra le due ipotesi di cui, rispettivamente, alle lett. e) ed f) del comma in questione consiste in ciò, che nella prima l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento è - a differenza che nella seconda ipotesi e come è concretamente avvenuto nel caso in esame - “direttamente gestita” dall'organo di polizia operante.
7 Dott. Luca Sforza n. 948/2024 R.G. A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, l'eventuale contestazione immediata nel detto tratto rettilineo, come emergente dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo di primo grado del appellato, CP_1 avrebbe certamente costituito un potenziale pericolo per la circolazione stradale, con conseguente
“impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”, come indicato nella motivazione della mancata contestazione nel verbale di accertamento, trattandosi di una strada, la SS 100, a scorrimento veloce e con elevato traffico veicolare (art. 2, co. 2 del C.d.s.), sicché non coglie nel segno la relativa doglianza di parte appellante.
Anche il motivo di appello inerente l'asserita mancanza di segnalazione a presidio dell'apparecchio di rilevamento elettronico della velocità e della non corretta collocazione a distanza adeguata dell'autovelox e al suo presunto occultamento sono infondati e non meritano accoglimento.
Ed infatti, secondo il condivisibile indirizzo della giurisprudenza prevalente, “In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo comunemente denominata "autovelox", l'art. 2 del d.m. 15 agosto 2007 - secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l'obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento;
ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi
e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada” (cfr. Cass. civ., sez. 6-2, ord. 31.07.2018, n. 20327; in senso conforme, Cass. civ., sez. 2, 9.12.2019, n. 32104; già Cass. civ., sez. 6-2, ord. 15.11.2013, n. 25769).
Inoltre, vale la pena rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto altresì modo di chiarire che
“In tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica” (cfr. Cass. civ., sez. 2,
9.10.2017, n. 23566).
Si tratta, pertanto, di verificare se nel caso in esame i dispositivi di segnalazione della presenza di strumenti di rilevazione della velocità luminosi siano stati installati con “adeguato anticipo” rispetto al luogo di rilevamento della velocità; situazione che nel caso in esame ben può ritenersi sussistente atteso che, dalla documentazione fotografica in atti si evidenzia che l'apparecchio è collocato su tratto rettilineo, il dispositivo di rilevamento allocato nelle immediate vicinanze dell'autovettura di servizio degli agenti ferma nella piazzola di sosta, ed è comunque ben visibile e posto ad una distanza congrua, e, nel contempo, la segnaletica cartellonistica indicante “controllo elettronico della velocità”, come si evince dallo stesso verbale di contestazione allegato al fascicolo di primo grado, che pertanto preavverte i conducenti della possibilità di eseguire misurazioni elettroniche della velocità con apparecchi mobili, è posizionata a congrua distanza dal punto di rilevamento oggetto di causa, senza alcuna vegetazione in prossimità del cartello che potesse occultarne la visione, con la conseguenza che anche la predetta doglianza appare infondata.
8 Dott. Luca Sforza n. 948/2024 R.G. Inoltre, come evidenziato dal giudice di pace, l'assunto di parte opponente circa la mancata visibilità dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità nelle circostanze dell'accertamento, è rimasto privo di riscontro probatorio, non avendo parte ricorrente fornito alcuna prova di quanto asserito, stante la tardività delle richieste istruttorie formulate soltanto alla prima udienza e non già nel ricorso introduttivo, né potendo in ogni caso ritenersi superabile a mezzo di prova per testi la suddetta questione afferente la visibilità dell'apparecchiatura (trattandosi di circostanza di carattere squisitamente valutativo, come tale, inesigibile al testimone e pertanto inammissibile), risultando, invece, palesemente visibile la postazione dalla carreggiata, come documentato dal nel giudizio di prime cure, attraverso l'esibizione in giudizio delle CP_1 riproduzione fotografiche ritraenti la postazione di controllo.
Ne consegue, altresì, che anche la doglianza relativa al presunto occultamento dell'apparecchio di rilevamento della velocità appare infondata dovendo, al contrario, evidenziarsi che, come correttamente evidenziato dalla difesa dell' la normativa secondaria vigente prevede che durante lo CP_2 svolgimento dei servizi di controllo elettronico delle velocità in modalità temporanea presidiata, la visibilità della postazione può essere garantita sia mediante l'impiego di un segnale standard di cui all'art. 125 Fig. II
111, da apporre nelle immediate vicinanze della postazione, analogamente a quanto stabilito per le postazioni fisse automatiche, sia mediante la visibilità del personale di polizia in uniforme, sia, ancora, mediante autoveicoli di servizio con colori istituzionali.
Nel caso di utilizzo di autoveicoli di serie nella disponibilità della PA, la visibilità è garantita con l'utilizzo di un segnale indicante l'organo operante da apporre nelle immediate vicinanze (cfr. ex multis, Trib.
Caltanissetta, 25.11.2015, n. 672; Trib. Firenze, 13.09.2011, n. 2996; Trib. Potenza, 26.01.2016, n. 130; Trib.
Bari, sez. 3, 2.12.2021, n. 4376; Trib. Bari, sez. 3, 25.11.2021, n. 4265), oppure tenendo in funzione il lampeggiante supplementare installato sul veicolo, ben potendo, come noto, gli strumenti elettronici di rilevamento della velocità essere collocati su appositi cavalletti, sia su strutture rimovibili poste fuori dalla carreggiata, sia all'interno degli stessi veicoli di servizio.
Nella specie, l'apparecchiatura di controllo, come condivisibilmente riscontrato dal giudice di pace, risulta, come detto, chiaramente visibile, in quanto posta su apposito cavalletto rimovibile posto fuori dalla carreggiata, in modo da non procurare intralcio alla circolazione veicolare, nelle immediate adiacenze dell'auto di servizio ferma in piazzola di sosta, e allocata trasversalmente alla carreggiata rettilinea, in tal modo rendendo ancor più chiaramente visibile la postazione.
Del resto, e ad abundantiam, come è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità più recente, “L'art.
25, comma 2, della l. n. 120 del 2010 che impone l'obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale del limite di velocità, si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui l'accertamento del superamento di detto limite avvenga mediante l'impiego di dispositivi di controllo remoto delle violazioni, installati ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2002) e non, invece, ai casi nei quali l'accertamento sia effettuato in modalità manuale con la presenza degli operatori di polizia stradale” (cfr. Cass. civ., sez. 2, 9.12.2019, n. 32104).
Nel caso in esame, l'accertamento dalla violazione è stato eseguito con modalità manuale mediante apparecchi elettronici presidiati in loco dagli agenti della Polizia Stradale, sicché non trovava neppure applicazione l'art. 25 co. 2 della legge n. 120/2010, pur richiamata nel predetto verbale, essendo l'utente messo nelle condizioni di avvistare, con congruo anticipo, la stessa posizione di rilevamento.
9 Dott. Luca Sforza n. 948/2024 R.G. Anche la doglianza relativa all'omessa segnalazione di preavviso dell'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione della velocità, appare infondata atteso che nel verbale di contestazione viene fatta espressa menzione della presegnalazione della postazione di controllo con apposito cartello di preavviso, come previsto dall'art. 142, co. 6 bis del C.d.s. e dal decreto ministeriale 15 agosto 2007, così come integrato dal D.M. n. 282 del 13.06.2017.
L'art. 142 co. 6 bis C.d.S. prevede, infatti, che: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”.
A sua volta, il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13.06.2017, nell'integrare il precedente DM 15.08.2007 attuativo dell'art. 142 co. 6 bis C.d.S., ha, tra l'altro, previsto, quanto alle modalità per rendere visibili le postazioni di controllo sulla rete stradale, che “La visibilità delle postazioni può essere assicurata con la presenza, in prossimità delle stesse, anche congiuntamente: da un segnale con il simbolo delle figure II.109, 110/a, 110/b e 111 del Regolamento, secondo i casi (trattasi dei cartelli indicanti quale forza di polizia stia operando); dalla presenza di personale in uniforme o dell'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto;
dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui all'art. 177 del Codice, anche su veicoli di serie” (art. 3 e capo 7.4 dell'allegato).
Ebbene, il appellato ha dimostrato, con la produzione in primo grado del verbale di accertamento, CP_1 che la postazione temporanea di controllo della velocità con cui è stata rilevata l'infrazione, era stata regolarmente preceduta dalla installazione della segnaletica di preavviso.
Dunque, posto l'indubitabile valore fidefacente ex art. 2700 c.c. del verbale impugnato in ordine alla attestazione del fatto che la presenza della segnaletica di preavviso del rilevatore di velocità indicante
“controllo elettronico della velocita” di cui al DM 15.08.2007 risultava dagli agenti di PM essere stata
“visionata e verificata” nella sua collocazione secondo legge, tale dato di fatto poteva essere sovvertito solo con la proposizione con esito favorevole della querela di falso, unico mezzo istruttorio demolitivo di siffatta prova documentale previsto dalla legge che, nel caso de quo, non è stato neppure adombrato.
Infine, quanto alla doglianza relativa all'omessa motivazione nella sentenza di primo grado circa le eccezioni sull'invalidità e l'inutilizzabilità dell'unico fotogramma allegato al verbale di contestazione, “privo di tempo e marcatura con riferimento alla presunta infrazione”, vale la pena, innanzitutto, evidenziare, diversamente da quanto pretestuosamente sostenuto dall'appellante, la perfetta leggibilità dei fotogrammi allegati perfino a colori e ritraenti l'intera autovettura sanzionata e nel fotogramma del riquadro la targa della medesima manifestamente leggibile, e in secondo luogo è opportuno rimarcare che alcuna necessità vi era che l'organo accertatore producesse la documentazione fotografica de quo essendo sufficiente, al fine della dimostrazione della sussistenza della violazione, la sola produzione del verbale di accertamento, già eseguita in primo grado dallo stesso opposto, odierno appellato. CP_1
Ed infatti, la Corte di Cassazione ha più ribadito in modo costante ed univoco che “in tema di violazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, rilevabili, a norma del comma 6 dell'art. 142, C.d.S., approvato con D.Lgs. n. 285 del 1992, a mezzo di apparecchiature debitamente omologate, è ininfluente - di per sé - il fatto che, nel giudizio di opposizione proposto avverso la relativa ordinanza ingiunzione di
10 Dott. Luca Sforza n. 948/2024 R.G. pagamento della sanzione amministrativa, il Prefetto non trasmetta il rilievo fotografico effettuato a mezzo di apparecchiatura "autovelox". Ciò, in quanto, da un lato, ben può il giudice, ove lo ritenga necessario, acquisire il rilievo fotografico in questione, e, dall'altro, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova - in sé - e fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale. Ne consegue che l'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142, facendo prova, il verbale in questione, fino a querela di falso, dell'effettuazione di tali rilievi, e fermo restando che le risultanze di essi valgono - invece - fino a prova contraria, che può essere data, dall'opponente, in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto” (cfr. Cass. civ.,
n. 26511/2023; in senso conforme, Cass. civ., n. 7667/1997; Cass. nn. 9076/1997, 6242/1999, 1268919/99,
1380/2000 e 16697/2003).
L'appello, dunque, è manifestamente infondato e deve essere integralmente rigettato e, conseguentemente, confermata la sentenza n. n. 2016/2023 del Giudice di Pace di Bari.
La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e le stesse vanno liquidate come in dispositivo, in favore dell'appellato ed avvalendosi Controparte_1 dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, e dal D.M. n. 147/2022, tabella n. 2, prima colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 0,01 ed €. 1.100,00), tenendo conto dei compensi medi previsti per ciascuna fase (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n.
8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627).
Deve ritenersi che sussistono i presupposti per l'applicazione nel caso di specie della sanzione ex art. 96 co. 3 c.p.c., come richiesto altresì dal appellato. CP_1
Ed invero, come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, “La condanna ex art.
96 co. 3 cpc è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà
e probità sanciti dall'art. 88 cpc, realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (cfr. Cass., S.U. 13.09.2018, n. 22405).
Nel caso in esame, la manifesta infondatezza dell'appello e delle richieste dell'appellante, che ha ostinatamente riproposto in appello i pretestuosi e defatiganti motivi di opposizione già rigettati dal primo giudice, configura ampiamente i presupposti, sopra descritti, per l'applicazione della sanzione ex art. 96 co. 3
11 Dott. Luca Sforza n. 948/2024 R.G. c.p.c., incidendo in maniera significativa anche sulla celere trattazione e definizione del presente giudizio, in violazione dei canoni di cui all'art. 88 c.p.c..
Ne consegue che appare congruo determinare l'importo a carico dell'attore nella misura di €. 331,00, pari alla metà delle spese processuali liquidate in favore del appellato. CP_1
Deve darsi atto, poi, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13, co. I-quater, D.P.R.
30.5.2002 n. 115 - secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”, in queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione (cfr., ex multis,
Cass. civ., 14.3.2014, n. 5955), e a prescindere dalla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ.,
13.5.2014, n. 10306) - introdotto dall'art. 1 co. XVII della L. 24.12. 2012 n. 228 (cd. Legge di stabilità), ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge
(01.01.2013) e, dunque, anche al presente giudizio (cfr. Cass. civ., 18.02.2014, n. 3774 e 10.7.2015, n. 14515).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 2016/2023, Parte_1 depositata il 30.11.2023, e non notificata, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali del grado di appello sostenute Pt_1 Parte_1 dal che liquida in complessivi €. 662,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A e
I.V.A., se dovuta, come per legge;
3) condanna, altresì, ex art. 96, co. 3 c.p.c. al pagamento in favore del Parte_1 [...]
della somma di €. 331,00; Controparte_1
4) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico dell'appellante dell'obbligo di cui all'art. 13, comma
I-quater, d.P.R. n. 115/2002, e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari, il 27.03.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
12 Dott. Luca Sforza
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 948/2024 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 2016/2023, depositata il 30.11.2023, e non notificata,
vertente tra
elettivamente domiciliato in Taranto, alla via Regina Margherita n. 40, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Fabio Petruzzi, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso in appello depositato telematicamente in data 16.01.2024,
- APPELLANTE -
contro
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Bari, alla via S. Tommaso d'Aquino n. 8/B, presso lo studio dell'Avv. Francesco Pantaleo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta determina dirigenziale n. 262 del 23.05.2024 e procura in atti,
- APPELLATO -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di discussione orale del
27.03.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 7 del d.lgs.
n. 150/2011 e 437 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 16.01.2024, ha impugnato Parte_1 la sentenza del Giudice di Pace di Bari (n. R.G. 7445/2023) depositata il 30.11.2023, n. 2016, e non notificata, con la quale il Giudice di prima istanza ha rigettato il ricorso in opposizione presentato dallo stesso Pt_1 avverso il verbale di accertamento n. 7105/2023 del 3.06.2023, notificato il 31.07.2023, con il quale era stata irrogata la sanzione per la violazione dell'art. 142 co. 9 del C.d.s., rilevata mediante il sistema elettronico di rilevamento della velocità, c.d. autovelox, denominato Velomatic 512 D, matr. rilevatore n. 5074, matr. CPU
n. 2320, deducendo quali motivi di gravame, l'erronea ed omessa motivazione “In ordine della costituzione di controparte e delle allegazioni. Omesso esame di motivo di ricorso”, nonché la “Carente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine al 1° Punto di ricorso – Omissione” con riferimento alla omessa motivazione circa la sottoscrizione con firma digitale del verbale impugnato, la “
3.Carente e contraddittoria
1 Dott. Luca Sforza n. 948/2024 R.G. motivazione della sentenza”, con riferimento alla utilizzabilità dello strumento Velomatic, alla mancata contestazione immediata della presunta violazione, alla mancata adeguata segnalazione e in ordine al posizionamento dell'autovelox a distanza inferiore a quella prevista dalla legge, ed infine, in merito alla
“invalidità e inutilizzabilità dell'unico fotogramma allegato dell'infrazione privo di tempo e marcatura con riferimento alla presunta infrazione”, sul rilievo, dunque, di una errata interpretazione delle norme legislative disciplinanti la materia, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 19.09.2024 si è costituito nel presente giudizio d'appello il il quale ha dedotto l'infondatezza Controparte_1 dell'impugnazione su tutti i motivi di gravame, chiedendone l'integrale rigetto con conferma della sentenza gravata, con condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e con vittoria delle spese di giudizio.
La causa, istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, è stata decisa all'odierna udienza di discussione del 27.03.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, ove è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 e 437 c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Il primo motivo di appello inerente l'asserita illegittima e invalida costituzione del opposto a CP_1 mezzo PEC, con conseguente asserita nullità di tutta la documentazione ivi prodotta ed allegata alla comparsa di costituzione in primo grado, è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, l'ufficio del Giudice di Pace di Bari con decreto ministeriale del 10.12.2019 entrato in vigore il
22.1.2020 e, quindi, già efficace al momento della presentazione del ricorso de quo avvenuta il 4.09.2023, è stato autorizzato alla operatività telematica, così come previsto dall'art. 16 bis, comma 6°, del d.lgs. n.
179/2012.
Giova inoltre ricordare che il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 11, convertito dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, contenente le misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di giustizia penale, civile, tributaria e militare, ha previsto, nei procedimenti civili e per gli uffici che hanno già attivo il servizio di deposito telematico degli atti, l'utilizzo del mezzo telematico di trasmissione come unico mezzo di deposito.
Inoltre, come correttamente evidenziato dalla difesa del Comune appellato, ai sensi dell'art. 16 decies del citato d.l. n. 179/2012, come modificato dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83 art. 19 comma 1 bis, il Sindaco può legittimamente dichiarare l'autenticità della documentazione prodotta, dichiarandola conforme a quella cartacea in suo possesso, con la conseguenza che risulta privo di pregio giuridico l'assunto dell'appellante circa la presunta irregolarità della dichiarazione di autenticità apposta sulla comparsa di costituzione e risposta in prime cure, e sulla validità degli atti ad essa allegati.
Del resto, e ad abundantiam, quanto alla documentazione relativa alla contestazione impugnata prodotta in giudizio unitamente alla predetta comparsa di costituzione innanzi al giudice di pace di Bari, mette conto distinguere tra il termine di 10 giorni fissato per la PA opposta - che si costituisca o meno in giudizio - al fine del deposito innanzi al Giudice di pace del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, termine fissato nel comma 7 dell'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011 e che non è evidentemente perentorio (“
7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di
2 Dott. Luca Sforza n. 948/2024 R.G. procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e ai soggetti di cui al comma 5”), e quello di deposito della prova documentale per la parte costituita in giudizio di cui all'art. 416 c.p.c. – applicabile al giudizio di primo grado per il richiamo di cui al comma 1 del detto articolo 7 - che invece lo è (“
1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.
2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva,
…3. Nella stessa memoria il convenuto deve …indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare”).
Analogamente, quanto al secondo motivo di gravame inerente l'asserita omessa sottoscrizione con firma digitale del verbale impugnato, deve escludersi alcuna carente o contraddittoria motivazione del giudice di pace nella motivazione della sentenza qui gravata, atteso che ai sensi dell'art. 383 del regolamento di esecuzione al C.d.S. è previsto esplicitamente che il verbale possa essere redatto, nelle ipotesi di contestazione differita, con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, come avvenuto nel caso di specie, né tantomeno occorreva la notifica di copia autenticata del verbale, formalità esclusa per i verbali redatti con sistemi meccanizzati -qual è quello in quesitone - dal successivo art. 385 u.co. (“
3. Il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti.”).
Quanto alla presunta violazione dell'art. 385 co. 3 del regolamento esecuz. C.d.S., il verbale opposto risulta regolarmente firmato a stampa così come consentito dall'art. 3 co. 2 d.lgs. n. 39 del 1993, e puntualmente richiamato nel verbale di contestazione, a mente del quale “Se per la validità…degli atti (indicati nel primo comma ossia gli “atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni”) emessi sia prevista
l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.
Sul punto, invero, mette conto richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di violazioni al codice della strada, anche ai sensi del generale disposto dell'art. 3 del
d.lgs. 12 febbraio 1993 n.39, con riguardo ai verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada redatti tramite sistema meccanizzato o di elaborazione dati con la sola indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, delle generalità dell'accertatore, la sottoscrizione autografa dell'agente non è configurabile quale elemento ontologicamente essenziale per la validità giuridica del verbale di accertamento, in quanto i dati estrinsecati nello stesso contesto del documento consentono di accertare
"aliunde" la sicura attribuibilità dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 27.01.2006, n. 1752; in senso conforme, Cass. civ., sez. 1, 12.10.2006, n. 21918, per la quale, “In tema di sanzioni amministrative, inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dagli articoli 383, comma quarto, e
385, commi terzo e quarto, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dall'articolo
3 Dott. Luca Sforza n. 948/2024 R.G. 3, comma secondo, del d.lgs n. 39 del 1993, secondo il quale nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto, che, nella specie, è il verbalizzante. Tale indicazione consente, di affermare la sicura attribuibilità dell'atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l'autore”; e più recentemente, Cass. civ., n. 12160/2016; Cass. civ., sez. 2, ord. 4.09.2020, n.
18493, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto "con sistema meccanizzato o di elaborazione dati", giusta il disposto degli artt. 383, comma 4, e 385, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993 secondo il quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto”; e Cass. civ., n. 24231/2022).
Quanto alla utilizzabilità dello strumento di rilevazione elettronica della velocità, vale la pena ribadire che l'apparato usato per il rilevamento - Velomatic 512D - era stato regolarmente tarato, come da certificato rilasciato da un laboratorio scientifico accreditato, richiamato nel verbale e prodotto in primo grado dal opposto (cfr. documentazione allegata al fascicolo di primo grado del;
il certificato è stato CP_1 CP_1 emesso dal Tarature e Servi alle Imprese (T.E.S.I.), Laboratorio Accreditato di Taratura (LAT) ACCREDIA–
Ente Italiano di Accreditamento, n. 101. Trattasi di laboratorio idoneo alla taratura periodica ai sensi dell'allegato al DM n. 282 del 13.06.2017 (in vigore dal 31.07.2017), il quale allegato prevede che le verifiche iniziali e periodiche di taratura siano eseguite, con emissione di certificato di taratura, da laboratori di taratura accreditati da ACCREDIA.
L'apparecchio è stato inoltre sottoposto a verifica di funzionalità come da verbale anch'esso ritualmente allegato in primo grado (sempre sub doc. del fasc. primo grado del . CP_1
Lo strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità che sia omologato (o approvato) e sottoposto a verifiche periodiche di taratura e funzionalità - come avvenuto nel caso di specie - ha efficacia probatoria che opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico essendo onere dell'opponente, quale parte promotrice del giudizio, a dare prova del difetto di funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata (cfr. Cass. civ., 11.05.2017, n. 11574; Cass. civ., 12.07.2018, n. 18354).
La prova della falsità di tali attestazioni - e quindi dell'inesistenza di tali documenti - poteva essere data solo con la querela di falso che non è stata però proposta.
A fronte di tutti questi elementi, l'odierno appellante avrebbe dovuto dimostrare la inefficienza in concreto dall'apparecchiatura omologata e tarata usata dalla PM nella circostanza, ma tanto non è avvenuto, sicché anche tale doglianza appare infondata.
A tale ultimo riguardo, mette conto rammentare, che le Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota sentenza n. 17355 del 24.07.2009, hanno affermato il principio di diritto per cui “nel giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di
4 Dott. Luca Sforza n. 948/2024 R.G. falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti”.
Una volta ribadito il valore di prova privilegiata ex art. 2700 cc del verbale di accertamento deve aggiungersi che l'acquisizione del verbale in sede giudiziale, a seguito di opposizione, non richiede all'organo accertatore, in mancanza di specifica contestazione del suo valore probatorio, ulteriori oneri probatori poiché il processo verbale costituisce un atto pubblico, in quanto forma necessaria dell'esternazione dell'atto di accertamento che il pubblico ufficiale compie sulla base dell'attribuzione normativa di uno specifico potere di documentazione, con effetti costitutivi sostanziali, prima che processuali, perché soltanto attraverso il veicolo necessario di detto atto di accertamento può essere determinato il credito della sanzione pecuniaria che l'autorità competente dovrà riscuotere.
È pacifico, pertanto, che nel caso di specie l'accertatore non ha attestato che la violazione sia avvenuta in sua in presenza, in quanto l'agente accertatore non ha fatto altro che recepire l'esito dei rilievi eseguiti automaticamente dalle apposite apparecchiature le quali, per previsione di legge e di regolamento, sono ritenute idonee alla verifica del superamento del limite di velocità prescritto nel tratto di strada sottoposto a controllo.
Del resto, con riferimento a taratura periodica e verifica di funzionalità dell'apparecchiatura di rilevamento dell'infrazione, la circolare del Ministero dell'interno del 7.08.2017 (nell'esaminare le disposizioni di maggior rilievo contenute nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13.06.2017, pubblicato sulla G.U. il 31 luglio 2017, in ordine all'esecuzione dell'attività di accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità da parte degli organi di polizia stradale), prevede che “al fine di fornire all'interessato una puntuale informazione sulla regolarità del dispositivo o del sistema con il quale è stato compiuto
l'accertamento, i verbali di contestazione della violazione del superamento dei limiti di velocità dovranno recare, nella parte della motivazione, l'indicazione dell'esistenza dell'approvazione e della regolare esecuzione delle verifiche di taratura e di funzionalità”, e tanto è puntualmente avvenuto nel caso di specie: nel verbale, invero, sono indicati gli estremi del provvedimento di approvazione e del certificato di taratura
(CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 K432_2022_ACCR_VX del 21/11/2022) ed è specificato inoltre che l'apparecchiatura era stata sottoposta a verifiche di funzionalità come da documentazione presente agli atti dell'ufficio: è quindi in esso attestata, secondo le forme previste dalla normativa vigente, l'esistenza dell'approvazione e della regolare esecuzione delle verifiche di regolarità dell'apparecchiatura con la quale è stato compiuto l'accertamento.
In sintesi, dunque, può concludersi che il certificato è stato rilasciato dal TESI (Tarature e Servizi alle
Imprese), Laboratorio Accreditato di Taratura (LAT) ACCREDIA n. 101; trattasi di laboratorio idoneo alla taratura periodica ai sensi dell'allegato al DM n. 282/2017, il quale prevede che le verifiche iniziali e periodiche di taratura siano eseguite, con emissione di certificato di taratura, da laboratori di taratura accreditati da
ACCREDIA.
Inoltre, lo stesso certificato si riferisce al “Misuratore di velocità” marca ELTRAFF modello 512 e, a pagina
2, chiarisce: “L'oggetto in taratura è un misuratore di velocità di autoveicoli del tipo a sensori fotolettrici passivi. La taratura è stata effettuata transitando con diversi mezzi nello spazio di rilevazione dello strumento
e misurando simultaneamente la velocità con il sistema di misura del Centro. (…)” (cfr. certificato taratura,
5 Dott. Luca Sforza n. 948/2024 R.G. allegato al fascicolo di primo grado di parte appellante).
Alla luce dei suddetti principi appare pertanto del tutto corretto l'argomentare del primo giudice secondo cui “Nel caso di infrazioni rilevate con Velomatic l'elaborazione delle risultanze delle misurazioni avviene soltanto in un tempo successivo all'atto del rilevamento E' stata applicata la tolleranza del 5% con un minimo di 5 km/h, cosi come previsto dall'art. 345 co. 2 Reg. C.d.S.. Il sistema al fine di garantire la certezza delle misurazioni e la veridicità oggettiva delle rilevazioni, viene periodicamente sottoposto a taratura. Parte opposta ha documentalmente provato che lo strumento di rilevazione automatica Velomatic 512 D matricola rilevatore ottico 5074 CPU 2320 è debitamente omologato nonché sottoposto a revisione e taratura LAT 101
K432_2022_ACCR_VX del 21/11/2022, come da certificazione allegata dall'opposto, la cui perfetta funzionalità è stata verificata prima dell'uso dalla Polizia Locale. Il sistema risulta pertanto rispondente alle caratteristiche operative richieste dall'art. 345 Reg. C.d.S.”.
Vale la pena soggiungere che la doglianza relativa alla omessa taratura periodica del sistema Velomatic
512D appare certamente infondata, atteso che il certificato di taratura allegato al fascicolo di prime cure del opposto reca la data del 21.11.2022, e dunque la taratura avvenne 6 mesi dopo la violazione contestata CP_1 con il verbale impugnato del 13.06.2023, ben prima quindi della data prevista per la successiva verifica periodica annuale, con la conseguenza che detta verifica nel novembre del 2022 deve ritenersi certamente conforme alle previsioni normative di cui al citato DM. n. 282/2017 che, come noto, a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 113 del 2015 e della successiva giurisprudenza della Cassazione, ha previsto la sottoposizione a verifica e taratura periodica annuale per i detti sistemi di rilevamento elettronico della velocità
(cfr. Cass. civ., 11.05.2016 n. 9645; in senso conforme, Cass. civ., sez. 6-2, od. 11.01.2018, n. 533).
Del resto, e in ogni caso, l'appellante, ricorrente in prime cure, non risulta aver allegato e provato in concreto un difetto di costruzione, installazione o funzionamento del predetto dispositivo;
né, d'altra parte, sussiste un onere probatorio a carico dell'Amministrazione in ordine alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature (cfr. Cass. civ., sez. 2, 25.06.2008, n. 17361; in senso conforme, Cass. civ., sez. 2, 28.04.2011,
n. 9508).
Ne consegue, pertanto, che deve essere respinta ogni questione posta in tema di corretto funzionamento dell'apparecchiature usata nel caso di specie.
Altrettanto infondata è la doglianza con cui l'appellante ha censurato la decisione del giudice di pace nella parte in cui nulla avrebbe motivato in relazione alla asserita illegittimità della mancata contestazione immediata.
Ed invero, l'utilizzo di apparecchiature elettroniche per l'accertamento “a distanza” delle violazioni dell'art. 142 C.d.s. è consentito soltanto nei tratti stradali inseriti in decreti prefettizi ai sensi dell'art. 4 del d.l. n.
121/2002, cit., con la conseguenza che per le strade diverse e, in ogni caso, per quelle non inserite nel decreto prefettizio, restano applicabili le disposizioni del C.d.s. che consentono l'utilizzazione di dispositivi elettronici di rilevamento della velocità gestiti direttamente alla presenza degli agenti di polizia, con l'obbligo della contestazione immediata, e fatte salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201, comma 1-bis, del
C.d.s..
Orbene, nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal giudice di pace, l'infrazione non è stata contestata immediatamente perché rilevata con strumento elettronico automatico che consente la determinazione dell'infrazione quando il veicolo è distante dal luogo di accertamento, e nel verbale è stata
6 Dott. Luca Sforza n. 948/2024 R.G. correttamente indicata la ragione dell'impossibilità della contestazione immediata prevista dall'art. 201, comma 1-bis, lett. e), c.d.s., atteso che l'“accertamento della violazione è stato effettuato per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento, direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro piena disponibilità, che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”, con la conseguenza che non era necessaria la contestazione immediata, trattandosi di una ipotesi espressamente tipizzata dal legislatore, per cui il richiamo alla detta disposizione, presente nel caso di specie, rende pienamente valida la contestazione differita, non essendo necessaria alcuna ulteriore specificazione o motivazione nel verbale di accertamento, né sussistendo margini di apprezzamento in questa sede in merito alla possibilità di contestazione immediata (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 1, 18.09.2006, n.
20114, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, con riferimento all'accertamento mediante
"autovelox" delle violazioni al codice della strada, nella specie per il superamento dei limiti di velocità ai sensi dell'art. 142, comma ottavo, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), l'art. 200 del medesimo codice della strada, nell'imporre il rispetto dell'obbligo della contestazione immediata della violazione ogniqualvolta sia possibile, rende palese che nei congrui casi un tale obbligo possa essere escluso, e al riguardo l'art. 384 del relativo regolamento si fa carico, peraltro non in maniera esaustiva, di indicare varie ipotesi in cui è consentita la contestazione differita e, fra queste, proprio quelle (lett. e) in cui l'accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi che permettono "la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari". In tal caso, pertanto, purché se ne espongano a verbale le ragioni, deve ritenersi consentita la contestazione differita senza alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, dovendosene escludere il sindacato sulle scelte organizzative dell'Amministrazione”; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 1, 21.02.2001, n. 2494; Cass. civ., sez. 1,
8.08.2003, n. 11971, per cui “In materia di violazioni al codice della strada, l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione di detto codice, che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende "ipso facto" legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione; pertanto, in riferimento al caso di infrazione del limite di velocità accertato a mezzo di 'autovelox', qualora nel verbale sia dato atto dell'impossibilità di fermare l'autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari ex art. 384, lett. e) di detto regolamento, il giudice dell'opposizione non può escludere detta impossibilità con il rilievo dell'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere in ogni caso la contestazione immediata”; Cass. civ., sez. 2, 10.07.2008, n. 19032; Cass. S.U., n. 3936/2012, cit., e success. conf.).
Del resto, l'accertamento eseguito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 121/2002, cit., è oggetto di espressa e distinta previsione alla lett. f) dell' art. 201, comma 1 bis, c.d.s., e che la distinzione tra le due ipotesi di cui, rispettivamente, alle lett. e) ed f) del comma in questione consiste in ciò, che nella prima l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento è - a differenza che nella seconda ipotesi e come è concretamente avvenuto nel caso in esame - “direttamente gestita” dall'organo di polizia operante.
7 Dott. Luca Sforza n. 948/2024 R.G. A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, l'eventuale contestazione immediata nel detto tratto rettilineo, come emergente dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo di primo grado del appellato, CP_1 avrebbe certamente costituito un potenziale pericolo per la circolazione stradale, con conseguente
“impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”, come indicato nella motivazione della mancata contestazione nel verbale di accertamento, trattandosi di una strada, la SS 100, a scorrimento veloce e con elevato traffico veicolare (art. 2, co. 2 del C.d.s.), sicché non coglie nel segno la relativa doglianza di parte appellante.
Anche il motivo di appello inerente l'asserita mancanza di segnalazione a presidio dell'apparecchio di rilevamento elettronico della velocità e della non corretta collocazione a distanza adeguata dell'autovelox e al suo presunto occultamento sono infondati e non meritano accoglimento.
Ed infatti, secondo il condivisibile indirizzo della giurisprudenza prevalente, “In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo comunemente denominata "autovelox", l'art. 2 del d.m. 15 agosto 2007 - secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l'obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento;
ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi
e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada” (cfr. Cass. civ., sez. 6-2, ord. 31.07.2018, n. 20327; in senso conforme, Cass. civ., sez. 2, 9.12.2019, n. 32104; già Cass. civ., sez. 6-2, ord. 15.11.2013, n. 25769).
Inoltre, vale la pena rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto altresì modo di chiarire che
“In tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica” (cfr. Cass. civ., sez. 2,
9.10.2017, n. 23566).
Si tratta, pertanto, di verificare se nel caso in esame i dispositivi di segnalazione della presenza di strumenti di rilevazione della velocità luminosi siano stati installati con “adeguato anticipo” rispetto al luogo di rilevamento della velocità; situazione che nel caso in esame ben può ritenersi sussistente atteso che, dalla documentazione fotografica in atti si evidenzia che l'apparecchio è collocato su tratto rettilineo, il dispositivo di rilevamento allocato nelle immediate vicinanze dell'autovettura di servizio degli agenti ferma nella piazzola di sosta, ed è comunque ben visibile e posto ad una distanza congrua, e, nel contempo, la segnaletica cartellonistica indicante “controllo elettronico della velocità”, come si evince dallo stesso verbale di contestazione allegato al fascicolo di primo grado, che pertanto preavverte i conducenti della possibilità di eseguire misurazioni elettroniche della velocità con apparecchi mobili, è posizionata a congrua distanza dal punto di rilevamento oggetto di causa, senza alcuna vegetazione in prossimità del cartello che potesse occultarne la visione, con la conseguenza che anche la predetta doglianza appare infondata.
8 Dott. Luca Sforza n. 948/2024 R.G. Inoltre, come evidenziato dal giudice di pace, l'assunto di parte opponente circa la mancata visibilità dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità nelle circostanze dell'accertamento, è rimasto privo di riscontro probatorio, non avendo parte ricorrente fornito alcuna prova di quanto asserito, stante la tardività delle richieste istruttorie formulate soltanto alla prima udienza e non già nel ricorso introduttivo, né potendo in ogni caso ritenersi superabile a mezzo di prova per testi la suddetta questione afferente la visibilità dell'apparecchiatura (trattandosi di circostanza di carattere squisitamente valutativo, come tale, inesigibile al testimone e pertanto inammissibile), risultando, invece, palesemente visibile la postazione dalla carreggiata, come documentato dal nel giudizio di prime cure, attraverso l'esibizione in giudizio delle CP_1 riproduzione fotografiche ritraenti la postazione di controllo.
Ne consegue, altresì, che anche la doglianza relativa al presunto occultamento dell'apparecchio di rilevamento della velocità appare infondata dovendo, al contrario, evidenziarsi che, come correttamente evidenziato dalla difesa dell' la normativa secondaria vigente prevede che durante lo CP_2 svolgimento dei servizi di controllo elettronico delle velocità in modalità temporanea presidiata, la visibilità della postazione può essere garantita sia mediante l'impiego di un segnale standard di cui all'art. 125 Fig. II
111, da apporre nelle immediate vicinanze della postazione, analogamente a quanto stabilito per le postazioni fisse automatiche, sia mediante la visibilità del personale di polizia in uniforme, sia, ancora, mediante autoveicoli di servizio con colori istituzionali.
Nel caso di utilizzo di autoveicoli di serie nella disponibilità della PA, la visibilità è garantita con l'utilizzo di un segnale indicante l'organo operante da apporre nelle immediate vicinanze (cfr. ex multis, Trib.
Caltanissetta, 25.11.2015, n. 672; Trib. Firenze, 13.09.2011, n. 2996; Trib. Potenza, 26.01.2016, n. 130; Trib.
Bari, sez. 3, 2.12.2021, n. 4376; Trib. Bari, sez. 3, 25.11.2021, n. 4265), oppure tenendo in funzione il lampeggiante supplementare installato sul veicolo, ben potendo, come noto, gli strumenti elettronici di rilevamento della velocità essere collocati su appositi cavalletti, sia su strutture rimovibili poste fuori dalla carreggiata, sia all'interno degli stessi veicoli di servizio.
Nella specie, l'apparecchiatura di controllo, come condivisibilmente riscontrato dal giudice di pace, risulta, come detto, chiaramente visibile, in quanto posta su apposito cavalletto rimovibile posto fuori dalla carreggiata, in modo da non procurare intralcio alla circolazione veicolare, nelle immediate adiacenze dell'auto di servizio ferma in piazzola di sosta, e allocata trasversalmente alla carreggiata rettilinea, in tal modo rendendo ancor più chiaramente visibile la postazione.
Del resto, e ad abundantiam, come è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità più recente, “L'art.
25, comma 2, della l. n. 120 del 2010 che impone l'obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale del limite di velocità, si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui l'accertamento del superamento di detto limite avvenga mediante l'impiego di dispositivi di controllo remoto delle violazioni, installati ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2002) e non, invece, ai casi nei quali l'accertamento sia effettuato in modalità manuale con la presenza degli operatori di polizia stradale” (cfr. Cass. civ., sez. 2, 9.12.2019, n. 32104).
Nel caso in esame, l'accertamento dalla violazione è stato eseguito con modalità manuale mediante apparecchi elettronici presidiati in loco dagli agenti della Polizia Stradale, sicché non trovava neppure applicazione l'art. 25 co. 2 della legge n. 120/2010, pur richiamata nel predetto verbale, essendo l'utente messo nelle condizioni di avvistare, con congruo anticipo, la stessa posizione di rilevamento.
9 Dott. Luca Sforza n. 948/2024 R.G. Anche la doglianza relativa all'omessa segnalazione di preavviso dell'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione della velocità, appare infondata atteso che nel verbale di contestazione viene fatta espressa menzione della presegnalazione della postazione di controllo con apposito cartello di preavviso, come previsto dall'art. 142, co. 6 bis del C.d.s. e dal decreto ministeriale 15 agosto 2007, così come integrato dal D.M. n. 282 del 13.06.2017.
L'art. 142 co. 6 bis C.d.S. prevede, infatti, che: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”.
A sua volta, il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13.06.2017, nell'integrare il precedente DM 15.08.2007 attuativo dell'art. 142 co. 6 bis C.d.S., ha, tra l'altro, previsto, quanto alle modalità per rendere visibili le postazioni di controllo sulla rete stradale, che “La visibilità delle postazioni può essere assicurata con la presenza, in prossimità delle stesse, anche congiuntamente: da un segnale con il simbolo delle figure II.109, 110/a, 110/b e 111 del Regolamento, secondo i casi (trattasi dei cartelli indicanti quale forza di polizia stia operando); dalla presenza di personale in uniforme o dell'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto;
dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui all'art. 177 del Codice, anche su veicoli di serie” (art. 3 e capo 7.4 dell'allegato).
Ebbene, il appellato ha dimostrato, con la produzione in primo grado del verbale di accertamento, CP_1 che la postazione temporanea di controllo della velocità con cui è stata rilevata l'infrazione, era stata regolarmente preceduta dalla installazione della segnaletica di preavviso.
Dunque, posto l'indubitabile valore fidefacente ex art. 2700 c.c. del verbale impugnato in ordine alla attestazione del fatto che la presenza della segnaletica di preavviso del rilevatore di velocità indicante
“controllo elettronico della velocita” di cui al DM 15.08.2007 risultava dagli agenti di PM essere stata
“visionata e verificata” nella sua collocazione secondo legge, tale dato di fatto poteva essere sovvertito solo con la proposizione con esito favorevole della querela di falso, unico mezzo istruttorio demolitivo di siffatta prova documentale previsto dalla legge che, nel caso de quo, non è stato neppure adombrato.
Infine, quanto alla doglianza relativa all'omessa motivazione nella sentenza di primo grado circa le eccezioni sull'invalidità e l'inutilizzabilità dell'unico fotogramma allegato al verbale di contestazione, “privo di tempo e marcatura con riferimento alla presunta infrazione”, vale la pena, innanzitutto, evidenziare, diversamente da quanto pretestuosamente sostenuto dall'appellante, la perfetta leggibilità dei fotogrammi allegati perfino a colori e ritraenti l'intera autovettura sanzionata e nel fotogramma del riquadro la targa della medesima manifestamente leggibile, e in secondo luogo è opportuno rimarcare che alcuna necessità vi era che l'organo accertatore producesse la documentazione fotografica de quo essendo sufficiente, al fine della dimostrazione della sussistenza della violazione, la sola produzione del verbale di accertamento, già eseguita in primo grado dallo stesso opposto, odierno appellato. CP_1
Ed infatti, la Corte di Cassazione ha più ribadito in modo costante ed univoco che “in tema di violazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, rilevabili, a norma del comma 6 dell'art. 142, C.d.S., approvato con D.Lgs. n. 285 del 1992, a mezzo di apparecchiature debitamente omologate, è ininfluente - di per sé - il fatto che, nel giudizio di opposizione proposto avverso la relativa ordinanza ingiunzione di
10 Dott. Luca Sforza n. 948/2024 R.G. pagamento della sanzione amministrativa, il Prefetto non trasmetta il rilievo fotografico effettuato a mezzo di apparecchiatura "autovelox". Ciò, in quanto, da un lato, ben può il giudice, ove lo ritenga necessario, acquisire il rilievo fotografico in questione, e, dall'altro, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova - in sé - e fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale. Ne consegue che l'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142, facendo prova, il verbale in questione, fino a querela di falso, dell'effettuazione di tali rilievi, e fermo restando che le risultanze di essi valgono - invece - fino a prova contraria, che può essere data, dall'opponente, in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto” (cfr. Cass. civ.,
n. 26511/2023; in senso conforme, Cass. civ., n. 7667/1997; Cass. nn. 9076/1997, 6242/1999, 1268919/99,
1380/2000 e 16697/2003).
L'appello, dunque, è manifestamente infondato e deve essere integralmente rigettato e, conseguentemente, confermata la sentenza n. n. 2016/2023 del Giudice di Pace di Bari.
La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e le stesse vanno liquidate come in dispositivo, in favore dell'appellato ed avvalendosi Controparte_1 dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, e dal D.M. n. 147/2022, tabella n. 2, prima colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 0,01 ed €. 1.100,00), tenendo conto dei compensi medi previsti per ciascuna fase (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n.
8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627).
Deve ritenersi che sussistono i presupposti per l'applicazione nel caso di specie della sanzione ex art. 96 co. 3 c.p.c., come richiesto altresì dal appellato. CP_1
Ed invero, come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, “La condanna ex art.
96 co. 3 cpc è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà
e probità sanciti dall'art. 88 cpc, realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (cfr. Cass., S.U. 13.09.2018, n. 22405).
Nel caso in esame, la manifesta infondatezza dell'appello e delle richieste dell'appellante, che ha ostinatamente riproposto in appello i pretestuosi e defatiganti motivi di opposizione già rigettati dal primo giudice, configura ampiamente i presupposti, sopra descritti, per l'applicazione della sanzione ex art. 96 co. 3
11 Dott. Luca Sforza n. 948/2024 R.G. c.p.c., incidendo in maniera significativa anche sulla celere trattazione e definizione del presente giudizio, in violazione dei canoni di cui all'art. 88 c.p.c..
Ne consegue che appare congruo determinare l'importo a carico dell'attore nella misura di €. 331,00, pari alla metà delle spese processuali liquidate in favore del appellato. CP_1
Deve darsi atto, poi, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13, co. I-quater, D.P.R.
30.5.2002 n. 115 - secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”, in queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione (cfr., ex multis,
Cass. civ., 14.3.2014, n. 5955), e a prescindere dalla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ.,
13.5.2014, n. 10306) - introdotto dall'art. 1 co. XVII della L. 24.12. 2012 n. 228 (cd. Legge di stabilità), ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge
(01.01.2013) e, dunque, anche al presente giudizio (cfr. Cass. civ., 18.02.2014, n. 3774 e 10.7.2015, n. 14515).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 2016/2023, Parte_1 depositata il 30.11.2023, e non notificata, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali del grado di appello sostenute Pt_1 Parte_1 dal che liquida in complessivi €. 662,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A e
I.V.A., se dovuta, come per legge;
3) condanna, altresì, ex art. 96, co. 3 c.p.c. al pagamento in favore del Parte_1 [...]
della somma di €. 331,00; Controparte_1
4) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico dell'appellante dell'obbligo di cui all'art. 13, comma
I-quater, d.P.R. n. 115/2002, e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari, il 27.03.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
12 Dott. Luca Sforza