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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9877 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 13831/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa
RO Di LE - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 13831 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzioni dell'anno 2023, riservato in decisione all'udienza del 15.09.2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
TRA
(C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Borghese presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Epomeo n. 175
APPELLANTE
E in persona dell'amministratore p.t., con sede Controparte_1
in Qualiano - Napoli alla via Circumvallazione Esterna n. 153
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Riccardo Vizzino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Silvio Spaventa n. 9
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.09.2025 le difese delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, evidenziato che risulta regolarmente acquisito e presente in atti il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado R.G. n. 13274/2019.
Va, altresì, premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del
18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
Tanto premesso va, in sintesi, rilevato che, con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Barra la e la Controparte_1 [...] affinché, per le ragioni esposte nell'atto introduttivo, CP_2
i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni da lesione personale dalla medesima subìti in occasione del sinistro verificatosi in Sant'Anastasia (Na) in data 23.06.2017.
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Costituitasi, in primo grado, solo la compagnia assicurativa ed espletata la fase istruttoria, il Giudice di Pace di Barra, con la sentenza n. 771/2023, depositata il 01.02.2023, ha rigettato la domanda attorea ed ha compensato le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, innanzi al Tribunale di
Napoli, l'originaria istante, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma nei termini indicati nello scritto difensivo.
Radicato il contraddittorio, si è costituita la
[...]
la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e, CP_3 nel merito, ha rilevato l'infondatezza della interposta impugnazione, chiedendone il rigetto, con conferma della statuizione di primo grado e con vittoria delle di lite.
Sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio la
[...]
sicchè in data 31.10.2023 ne è stata dichiarata la CP_1 contumacia.
Tempestività dell'appello
Così brevemente ricostruita la vicenda processuale, va, preliminarmente, rilevata la tempestività dell'appello, avendo l'appellante notificato l'atto di appello in data 14.06.2023 e, dunque, nel rispetto del termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (01.02.2023) di cui all'art. 327 c.p.c..
Si legge nel libello introduttivo che la sentenza impugnata è stata trasmessa a mezzo pec in data 17/05/2023 da parte del difensore di parte appellata al difensore di parte appellante.
Orbene, appare superfluo soffermarsi sulla validità della predetta comunicazione ai fini della decorrenza del termine breve, poiché in ogni caso, a partire da tale data, l'appello risulterebbe comunque
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tempestivo rispetto al termine breve di 30 giorni, contemplato dall'art. 325 c.p.c.
Ammissibilità dell'appello
Va premesso che la presente impugnativa è disciplinata dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342 c.p.c. e seguenti - come modificati dal D.leg.vo 149/2022 - che si applicano ai gravami-come quello sub iudice - proposti dopo il 28 febbraio 2023 (ex art. 35, comma 4 del citato decreto legislativo).
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità,
l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnata ed in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuto dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata….”
Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive,
(cfr. tra le altre Cass. Cass. Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass.
Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
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In definitiva, per effetto della novella, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, in tale atto devono essere esattamente indicate quali parti del provvedimento impugnato si intende sottoporre a riesame e, con riferimento a tali parti, devono essere esattamente indicate le modifiche richieste rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Applicando i principi esposti al caso in esame, questo giudice ritiene che l'appello in oggetto soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata dal momento che, oltre ad indicare esattamente le parti della motivazione della sentenza censurata e le ragioni delle doglianze anche con riferimento alla normativa violata, propone l'esatta ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice.
Sempre, in via preliminare, va evidenziato che non sussistono i presupposti per la declaratoria della inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un più approfondito vaglio in sede decisionale.
Merito della controversia
Nel merito l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Va premesso che ha promosso la presente azione, Parte_1 deducendo che in data 23.06.2017, verso le ore 16:00 circa, mentre percorreva regolarmente la via A. D'Auria in Sant'Anastasia (Na) alla guida del motociclo Piaggio tg. DF18018, di proprietà di veniva tamponata dall'autovettura Citroen Controparte_4
Picasso tg. CW580PX, di proprietà della ed Controparte_1 assicurata con la .. Ha aggiunto che, a seguito CP_2
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dell'urto, cadeva al suolo sul lato destro, subendo lesioni personali di cui ha chiesto il risarcimento nella misura quantificata nella propria relazione di parte o, comunque, nell'importo da determinarsi in corso di causa tramite CTU medico legale e nei limiti della competenza per valore del giudice di pace adito.
A riprova della fondatezza della domanda, l'istante nel corso del giudizio di primo grado, ha chiesto e ottenuto l'acquisizione agli atti dei verbali di causa relativi alla prova testimoniale espletata in un altro giudizio (RG n. 7308/2019), avente ad oggetto i medesimi fatti di causa, ma promosso dal proprietario del motociclo Piaggio tg. DF18018 (D'AV OR) per ottenere il ristoro dei danni materiali occorsi a tale veicolo.
Successivamente è stata acquisita al processo anche la sentenza resa nel predetto giudizio (sentenza n. 823/2021 resa da altro giudice del medesimo ufficio del giudice di pace di Barra) contenente pronuncia di rigetto della domanda. Le ragioni che hanno condotto a tale decisione sono state integralmente condivise dal giudice di primo grado del presente giudizio, il quale, nella parte motiva della propria sentenza ha espressamente richiamato la predetta sentenza.
Ciò posto, con un unico motivo di gravame, così esposto “assenza totale di motivazione, omesso esame dei fatti di causa ed omessa applicazione delle norme applicabili ex art. 149 cds e della presunzione "de facto" ex 2054 c.c., prevista da numerose sentenze di legittimita', ricorso arbitrario in totale violazione dell'art. 112
c.p.c. a precedente sentenza priva di valore di giudicato ed in totale assenza di quel relativo quadro istruttorio, non fatto oggetto del presente giudizio ed in assenza di eccezioni e prova ex
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adverso” l'istante ha, in primo luogo, dedotto che il giudice di primo grado avrebbe reso una pronuncia con motivazione assente o apparente laddove a fondamento della propria decisione ha posto la seguente motivazione: “... Nel merito, nessuna ulteriore attività istruttoria sull'an è stata espletata nel presente giudizio, in quanto
è stato acquisito il verbale della prova testimoniale inerente la causa intentata dal proprietario del motociclo, sig. CP_4
, nei confronti degli stessi convenuti del presente
[...] giudizio. Tale giudizio intentato dal proprietario, si è concluso con la sentenza del Giudice di Pace n. 823/2021 di rigetto della domanda, appellata dal sig. . Anche in questo Controparte_4 giudizio si deve dichiarare l'infondatezza della domanda proposta dalla conducente del motociclo, per gli stessi motivi che hanno condotto al rigetto della domanda nel giudizio intentato dal proprietario, in quanto non risulta provato un danno nella parte posteriore del motociclo, per cui la caduta e le lesioni riportate dall'attrice non possono ritenersi in nesso causale con la responsabilità degli odierni convenuti. L'assenza di altra attività istruttoria sull'an, non può che condurre alle stesse conclusioni a cui è pervenuto il precedente giudicante per cui anche in questo giudizio, deve ritenersi non è stato provato il contatto tra i veicoli.”
Orbene, ai fini della decisione, va evidenziato che, secondo i precetti della Suprema Corte, rappresentano vizi che incidono sulla esistenza della motivazione in sé le ipotesi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico" di "motivazione apparente" di "contrasto irriducibile tra affermazioni
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inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass., Sez, Un., 7/472014, n. 8053).
La questione che occupa riguarda l'ipotesi della motivazione della sentenza, con rinvio per relationem a provvedimenti giudiziari resi in altro processo;
motivazione che, secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., purché la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico del contenuto degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acritica adesione al provvedimento richiamato (cfr. Cass. Civ. n.
21443/2022).
In un'altra pronuncia, condivisa da chi scrive, i Supremi Giudici hanno precisato che: “Nel processo civile, la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta "per relationem" ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.” (Cass. Civ. n. 459/2022).
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Orbene ritiene questo giudice che la doglianza in parola sia fondata, poiché la motivazione contenuta nella sentenza impugnata non appare autosufficiente rispetto alla pronuncia richiamata per relationem.
Il primo giudicante, invero, si è limitato a richiamare la sentenza n.
823/2021, resa nel giudizio intentato dal proprietario del motoveicolo coinvolto nel sinistro de quo e le sue conclusioni, ma non ha compiuto alcuna autonoma valutazione (o perlomeno non l'ha esposta nella parte motiva della propria decisione) circa i contenuti della pronuncia richiamata, ovvero non ha esposto, attraverso un proprio percorso logico-giuridico, le ragioni per cui ha ritenuto di condividere pienamente la predetta pronuncia, sicchè la motivazione risulta insufficiente a sorreggere la decisione.
In ragione di tanto, va, quindi, dichiarata la nullità della sentenza impugnata e, in ossequio al principio devolutivo dell'appello, si rende necessario l'esame del merito della domanda formulata dall'istante, non rientrando la fattispecie in esame tra le ipotesi di nullità che, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. determinano la rimessione al primo giudice. Ferme restando le superiori considerazioni, nel merito, ritiene la scrivente di dover condividere la decisione assunta dal primo giudice, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Dalla disamina delle produzioni documentali di parte istante e della dichiarazione testimoniale resa dall'unico teste escusso ed acquisita al presente processo, emerge una discrasia in relazione alla dinamica del sinistro che non appare superabile.
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Invero, la testimone , premettendo di trovarsi Testimone_1
sui luoghi di causa al momento del sinistro, in relazione alla dinamica dell'incidente, ha così dichiarato: “… ricordo che un'auto Citroen Picasso, che procedeva in via Antonio D'Auria con direzione via Madonna dell'Arco, a velocità, tamponava un ciclomotore, tipo alla parte posteriore. … a seguito del Tes_2
tamponamento subìto il ciclomotore cadeva in terra sul lato destro
…”.
Orbene tale dinamica non trova riscontro nel rilievo fotografico contenuto nel fascicolo di primo grado di parte appellante e raffigurante la parte posteriore del motociclo;
da tale Tes_2
rilievo, invero, non è possibile evincere nemmeno il minimo segno di un tamponamento in quanto la parte in questione appare totalmente integra, mentre avrebbe dovuto presentare quantomeno qualche abrasione e/o ammaccatura determinata da un urto avvenuto “a velocità” come dichiarato dal teste.
Appare alquanto inverosimile che, a seguito di un urto provocato da un'autovettura procedente a velocità elevata, il motociclo
Piaggio non presentasse alcuna ammaccatura o altri segni d'urto.
Del resto, la descritta discrasia appare ancora più evidente se si considera che nella missiva del 22.02.2018, inviata dal difensore di parte appellante alla compagnia assicurativa, si legge“… l'auto
Citroen, procedente nella detta via con direzione via Madonna dell'Arco, tamponava e danneggiava la parte posteriore del motociclo …” e, quindi, si rappresenta, in modo inequivocabile, il danneggiamento della parte posteriore del motociclo.
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In ragione dell'insuperabile discrasia di cui si è detto, dunque, a parere della scrivente, non può ritenersi raggiunta una prova piena e tranquillizzante in ordine alla dinamica del sinistro ed alle rispettive responsabilità.
Nè a conclusioni diverse può pervenirsi sulla base della consulenza di parte prodotta dall'appellante in quanto mezzo di prova nuova non ammesso nel presente giudizio ai sensi dell'art. 345 comma 3
c.p.c., non essendo stata dedotta l'impossibilità di produrlo nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile.
Il mancato raggiungimento della prova piena sul fatto storico, fonte del danno reclamato, rende superflua la disamina delle ulteriori doglianze circa l'omessa e/o errata applicazione degli articoli 149 C.d.S. e 2054 c.c.
Alla luce di tutto quanto esposto, s'impone il rigetto del presente gravame con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite vanno applicate le regole della soccombenza in relazione alle sole spese sostenute nel presente grado di giudizio.
E', infatti, noto che, secondo il pacifico orientamento dei Supremi
Giudici, condiviso da chi scrive (cfr. più di recente: Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 27606 del 29/10/2019), “ in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve
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essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”.
In ragione della soccombenza, pertanto, le spese di lite del presente grado vanno poste a carico dell'appellante ed in favore della Controparte_2
In assenza di nota della parte appellata costituita in giudizio, le spese della presente controversia si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/22 (scaglione di riferimento compreso tra euro
1.101,00 ed euro 5.200,00) ed in relazione ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Nei rapporti tra parte appellante e l'appellato contumace, l'esito del giudizio impone la dichiarazione di non ripetibilità delle spese di lite.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge
24 dicembre 2012 n. 228 ed applicabile ai giudizi di impugnazione iniziati a decorrere dal 31.1.2013, perché parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
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Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa RO Di
LE - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna al pagamento delle spese di costituzione Parte_1
e di rappresentanza sostenute, nel presente giudizio, dalla spese liquidate in complessivi € Controparte_5
2.552,00 per compensi oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario sui compensi ed oltre IVA e CPA come per legge;
dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio nei confronti dell'appellato contumace;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge
24 dicembre 2012 n. 228 ed applicabile ai giudizi di impugnazione iniziati a decorrere dal 31.1.2013, perché parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli il 20.10.2025
IL GIUDICE UNICO dott.ssa RO Di LE
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa
RO Di LE - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 13831 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzioni dell'anno 2023, riservato in decisione all'udienza del 15.09.2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
TRA
(C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Borghese presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Epomeo n. 175
APPELLANTE
E in persona dell'amministratore p.t., con sede Controparte_1
in Qualiano - Napoli alla via Circumvallazione Esterna n. 153
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Riccardo Vizzino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Silvio Spaventa n. 9
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.09.2025 le difese delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, evidenziato che risulta regolarmente acquisito e presente in atti il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado R.G. n. 13274/2019.
Va, altresì, premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del
18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
Tanto premesso va, in sintesi, rilevato che, con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Barra la e la Controparte_1 [...] affinché, per le ragioni esposte nell'atto introduttivo, CP_2
i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni da lesione personale dalla medesima subìti in occasione del sinistro verificatosi in Sant'Anastasia (Na) in data 23.06.2017.
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Costituitasi, in primo grado, solo la compagnia assicurativa ed espletata la fase istruttoria, il Giudice di Pace di Barra, con la sentenza n. 771/2023, depositata il 01.02.2023, ha rigettato la domanda attorea ed ha compensato le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, innanzi al Tribunale di
Napoli, l'originaria istante, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma nei termini indicati nello scritto difensivo.
Radicato il contraddittorio, si è costituita la
[...]
la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e, CP_3 nel merito, ha rilevato l'infondatezza della interposta impugnazione, chiedendone il rigetto, con conferma della statuizione di primo grado e con vittoria delle di lite.
Sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio la
[...]
sicchè in data 31.10.2023 ne è stata dichiarata la CP_1 contumacia.
Tempestività dell'appello
Così brevemente ricostruita la vicenda processuale, va, preliminarmente, rilevata la tempestività dell'appello, avendo l'appellante notificato l'atto di appello in data 14.06.2023 e, dunque, nel rispetto del termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (01.02.2023) di cui all'art. 327 c.p.c..
Si legge nel libello introduttivo che la sentenza impugnata è stata trasmessa a mezzo pec in data 17/05/2023 da parte del difensore di parte appellata al difensore di parte appellante.
Orbene, appare superfluo soffermarsi sulla validità della predetta comunicazione ai fini della decorrenza del termine breve, poiché in ogni caso, a partire da tale data, l'appello risulterebbe comunque
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tempestivo rispetto al termine breve di 30 giorni, contemplato dall'art. 325 c.p.c.
Ammissibilità dell'appello
Va premesso che la presente impugnativa è disciplinata dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342 c.p.c. e seguenti - come modificati dal D.leg.vo 149/2022 - che si applicano ai gravami-come quello sub iudice - proposti dopo il 28 febbraio 2023 (ex art. 35, comma 4 del citato decreto legislativo).
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità,
l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnata ed in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuto dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata….”
Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive,
(cfr. tra le altre Cass. Cass. Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass.
Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
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In definitiva, per effetto della novella, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, in tale atto devono essere esattamente indicate quali parti del provvedimento impugnato si intende sottoporre a riesame e, con riferimento a tali parti, devono essere esattamente indicate le modifiche richieste rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Applicando i principi esposti al caso in esame, questo giudice ritiene che l'appello in oggetto soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata dal momento che, oltre ad indicare esattamente le parti della motivazione della sentenza censurata e le ragioni delle doglianze anche con riferimento alla normativa violata, propone l'esatta ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice.
Sempre, in via preliminare, va evidenziato che non sussistono i presupposti per la declaratoria della inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un più approfondito vaglio in sede decisionale.
Merito della controversia
Nel merito l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Va premesso che ha promosso la presente azione, Parte_1 deducendo che in data 23.06.2017, verso le ore 16:00 circa, mentre percorreva regolarmente la via A. D'Auria in Sant'Anastasia (Na) alla guida del motociclo Piaggio tg. DF18018, di proprietà di veniva tamponata dall'autovettura Citroen Controparte_4
Picasso tg. CW580PX, di proprietà della ed Controparte_1 assicurata con la .. Ha aggiunto che, a seguito CP_2
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dell'urto, cadeva al suolo sul lato destro, subendo lesioni personali di cui ha chiesto il risarcimento nella misura quantificata nella propria relazione di parte o, comunque, nell'importo da determinarsi in corso di causa tramite CTU medico legale e nei limiti della competenza per valore del giudice di pace adito.
A riprova della fondatezza della domanda, l'istante nel corso del giudizio di primo grado, ha chiesto e ottenuto l'acquisizione agli atti dei verbali di causa relativi alla prova testimoniale espletata in un altro giudizio (RG n. 7308/2019), avente ad oggetto i medesimi fatti di causa, ma promosso dal proprietario del motociclo Piaggio tg. DF18018 (D'AV OR) per ottenere il ristoro dei danni materiali occorsi a tale veicolo.
Successivamente è stata acquisita al processo anche la sentenza resa nel predetto giudizio (sentenza n. 823/2021 resa da altro giudice del medesimo ufficio del giudice di pace di Barra) contenente pronuncia di rigetto della domanda. Le ragioni che hanno condotto a tale decisione sono state integralmente condivise dal giudice di primo grado del presente giudizio, il quale, nella parte motiva della propria sentenza ha espressamente richiamato la predetta sentenza.
Ciò posto, con un unico motivo di gravame, così esposto “assenza totale di motivazione, omesso esame dei fatti di causa ed omessa applicazione delle norme applicabili ex art. 149 cds e della presunzione "de facto" ex 2054 c.c., prevista da numerose sentenze di legittimita', ricorso arbitrario in totale violazione dell'art. 112
c.p.c. a precedente sentenza priva di valore di giudicato ed in totale assenza di quel relativo quadro istruttorio, non fatto oggetto del presente giudizio ed in assenza di eccezioni e prova ex
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adverso” l'istante ha, in primo luogo, dedotto che il giudice di primo grado avrebbe reso una pronuncia con motivazione assente o apparente laddove a fondamento della propria decisione ha posto la seguente motivazione: “... Nel merito, nessuna ulteriore attività istruttoria sull'an è stata espletata nel presente giudizio, in quanto
è stato acquisito il verbale della prova testimoniale inerente la causa intentata dal proprietario del motociclo, sig. CP_4
, nei confronti degli stessi convenuti del presente
[...] giudizio. Tale giudizio intentato dal proprietario, si è concluso con la sentenza del Giudice di Pace n. 823/2021 di rigetto della domanda, appellata dal sig. . Anche in questo Controparte_4 giudizio si deve dichiarare l'infondatezza della domanda proposta dalla conducente del motociclo, per gli stessi motivi che hanno condotto al rigetto della domanda nel giudizio intentato dal proprietario, in quanto non risulta provato un danno nella parte posteriore del motociclo, per cui la caduta e le lesioni riportate dall'attrice non possono ritenersi in nesso causale con la responsabilità degli odierni convenuti. L'assenza di altra attività istruttoria sull'an, non può che condurre alle stesse conclusioni a cui è pervenuto il precedente giudicante per cui anche in questo giudizio, deve ritenersi non è stato provato il contatto tra i veicoli.”
Orbene, ai fini della decisione, va evidenziato che, secondo i precetti della Suprema Corte, rappresentano vizi che incidono sulla esistenza della motivazione in sé le ipotesi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico" di "motivazione apparente" di "contrasto irriducibile tra affermazioni
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inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass., Sez, Un., 7/472014, n. 8053).
La questione che occupa riguarda l'ipotesi della motivazione della sentenza, con rinvio per relationem a provvedimenti giudiziari resi in altro processo;
motivazione che, secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., purché la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico del contenuto degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acritica adesione al provvedimento richiamato (cfr. Cass. Civ. n.
21443/2022).
In un'altra pronuncia, condivisa da chi scrive, i Supremi Giudici hanno precisato che: “Nel processo civile, la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta "per relationem" ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.” (Cass. Civ. n. 459/2022).
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Orbene ritiene questo giudice che la doglianza in parola sia fondata, poiché la motivazione contenuta nella sentenza impugnata non appare autosufficiente rispetto alla pronuncia richiamata per relationem.
Il primo giudicante, invero, si è limitato a richiamare la sentenza n.
823/2021, resa nel giudizio intentato dal proprietario del motoveicolo coinvolto nel sinistro de quo e le sue conclusioni, ma non ha compiuto alcuna autonoma valutazione (o perlomeno non l'ha esposta nella parte motiva della propria decisione) circa i contenuti della pronuncia richiamata, ovvero non ha esposto, attraverso un proprio percorso logico-giuridico, le ragioni per cui ha ritenuto di condividere pienamente la predetta pronuncia, sicchè la motivazione risulta insufficiente a sorreggere la decisione.
In ragione di tanto, va, quindi, dichiarata la nullità della sentenza impugnata e, in ossequio al principio devolutivo dell'appello, si rende necessario l'esame del merito della domanda formulata dall'istante, non rientrando la fattispecie in esame tra le ipotesi di nullità che, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. determinano la rimessione al primo giudice. Ferme restando le superiori considerazioni, nel merito, ritiene la scrivente di dover condividere la decisione assunta dal primo giudice, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Dalla disamina delle produzioni documentali di parte istante e della dichiarazione testimoniale resa dall'unico teste escusso ed acquisita al presente processo, emerge una discrasia in relazione alla dinamica del sinistro che non appare superabile.
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Invero, la testimone , premettendo di trovarsi Testimone_1
sui luoghi di causa al momento del sinistro, in relazione alla dinamica dell'incidente, ha così dichiarato: “… ricordo che un'auto Citroen Picasso, che procedeva in via Antonio D'Auria con direzione via Madonna dell'Arco, a velocità, tamponava un ciclomotore, tipo alla parte posteriore. … a seguito del Tes_2
tamponamento subìto il ciclomotore cadeva in terra sul lato destro
…”.
Orbene tale dinamica non trova riscontro nel rilievo fotografico contenuto nel fascicolo di primo grado di parte appellante e raffigurante la parte posteriore del motociclo;
da tale Tes_2
rilievo, invero, non è possibile evincere nemmeno il minimo segno di un tamponamento in quanto la parte in questione appare totalmente integra, mentre avrebbe dovuto presentare quantomeno qualche abrasione e/o ammaccatura determinata da un urto avvenuto “a velocità” come dichiarato dal teste.
Appare alquanto inverosimile che, a seguito di un urto provocato da un'autovettura procedente a velocità elevata, il motociclo
Piaggio non presentasse alcuna ammaccatura o altri segni d'urto.
Del resto, la descritta discrasia appare ancora più evidente se si considera che nella missiva del 22.02.2018, inviata dal difensore di parte appellante alla compagnia assicurativa, si legge“… l'auto
Citroen, procedente nella detta via con direzione via Madonna dell'Arco, tamponava e danneggiava la parte posteriore del motociclo …” e, quindi, si rappresenta, in modo inequivocabile, il danneggiamento della parte posteriore del motociclo.
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In ragione dell'insuperabile discrasia di cui si è detto, dunque, a parere della scrivente, non può ritenersi raggiunta una prova piena e tranquillizzante in ordine alla dinamica del sinistro ed alle rispettive responsabilità.
Nè a conclusioni diverse può pervenirsi sulla base della consulenza di parte prodotta dall'appellante in quanto mezzo di prova nuova non ammesso nel presente giudizio ai sensi dell'art. 345 comma 3
c.p.c., non essendo stata dedotta l'impossibilità di produrlo nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile.
Il mancato raggiungimento della prova piena sul fatto storico, fonte del danno reclamato, rende superflua la disamina delle ulteriori doglianze circa l'omessa e/o errata applicazione degli articoli 149 C.d.S. e 2054 c.c.
Alla luce di tutto quanto esposto, s'impone il rigetto del presente gravame con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite vanno applicate le regole della soccombenza in relazione alle sole spese sostenute nel presente grado di giudizio.
E', infatti, noto che, secondo il pacifico orientamento dei Supremi
Giudici, condiviso da chi scrive (cfr. più di recente: Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 27606 del 29/10/2019), “ in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve
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essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”.
In ragione della soccombenza, pertanto, le spese di lite del presente grado vanno poste a carico dell'appellante ed in favore della Controparte_2
In assenza di nota della parte appellata costituita in giudizio, le spese della presente controversia si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/22 (scaglione di riferimento compreso tra euro
1.101,00 ed euro 5.200,00) ed in relazione ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Nei rapporti tra parte appellante e l'appellato contumace, l'esito del giudizio impone la dichiarazione di non ripetibilità delle spese di lite.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge
24 dicembre 2012 n. 228 ed applicabile ai giudizi di impugnazione iniziati a decorrere dal 31.1.2013, perché parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
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Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa RO Di
LE - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna al pagamento delle spese di costituzione Parte_1
e di rappresentanza sostenute, nel presente giudizio, dalla spese liquidate in complessivi € Controparte_5
2.552,00 per compensi oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario sui compensi ed oltre IVA e CPA come per legge;
dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio nei confronti dell'appellato contumace;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge
24 dicembre 2012 n. 228 ed applicabile ai giudizi di impugnazione iniziati a decorrere dal 31.1.2013, perché parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli il 20.10.2025
IL GIUDICE UNICO dott.ssa RO Di LE
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