Sentenza 7 novembre 2003
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Rilevato che: 1. Domenico S. proponeva opposizione contro quattro ordinanze-ingiunzioni di pagamento emesse (l'8 marzo 2016) dal Prefetto di Padova all'esito di distinti ricorsi proposti dal trasgressore in via amministrativa avverso altrettanti verbali di accertamento di infrazioni al c.d.s., elevati dalla Polizia municipale di Padova in relazione alla violazione, in quattro diverse occasioni, dell'art. 142, commi 7 e 8, c.d.s., per superamento dei limiti di velocità accertato a mezzo di autovelox, sostenendo di non essere responsabile di alcuna delle stesse; 2. il Giudice di Pace di Padova, con sentenza n. 1018/2016, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva al minimo le sanzioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/11/2003, n. 16697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16697 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ART 21-11-1991, N.374(IST.NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA 1 6 9 7 10 IN NOME L POPOLO ITALIANO LA CORTE SUP EM Oggetto IZIONE A SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE MMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4308/01 GRIECO - Presidente- Dott. Angelo CRISCUOLO - Consigliere Dott. Alessandro 1 134290 Cron Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere ' - Rel. Consigliere Rep. Dott. Aniello NAPPI - Ud. 27/05/2003 - Consigliere GIULIANI Dott. Paolo - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UG IO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
-
contro
BRINDISI,PROVINCIA DI elettivamente PREFETTO domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente 2003 avverso la sentenza n. 103/00 del Giudice di pace di 1452 OSTUNI, depositata il 17/11/00; 1 ph udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2003 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'avv. Giorgio Aguglia impugna per cassazione la sentenza che ne ha respinto l'opposizione proposta av- verso l'ordinanza con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa di £.
1.230.400 per eccesso di velocità rilevato a mezzo di autovelox. Propone un unico motivo d'impugnazione, cui resiste con controricorso il Prefetto di Brindisi. Motivi della decisione Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente de- duce violazione dell'art. 23 comma 12 legge n. 689 del 1981, lamentando che nonostante le sue reiterate ri- chieste e l'ordine di produzione adottato dal giudice del merito, l'amministrazione aveva rifiutato di pro- durre la fotografia scattata dall'autovelox: e ciò non- dimeno la sua opposizione è stata inopinatamente re- spinta. G Il ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, "in tema di violazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, rilevabili, a norma del comma sesto dell'art. 142 del nuovo codice della strada ap- provato con decreto legislativo n. 285 del 1992, a mez- ΖΟ di apparecchiature debitamente omologate, si rende ininfluente - -di per sé il fatto che, nel giudizio di opposizione proposto avverso la relativa ordinanza in- giunzione del pagamento della sanzione amministrativa, il Prefetto non trasmetta il rilievo fotografico effet- tuato a mezzo di apparecchiatura "autovelox". Ciò, in quanto, da un lato, ben può il giudice, ove lo ritenga necessario, acquisire il rilievo fotografico in que- stione, dall'altro, il verbale di accertamento del- l'infrazione fa piena prova - in sé e fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico uf- ficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale. Da ciò consegue che l'accerta- mento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142, facendo prova, il verbale in questione, fino a querela di falso, dell'effettuazione di tali rilievi, e - in- и fermo restando che le risultanze di essi valgono 3 vece fino a prova contraria, che può essere data, dall'opponente, in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto" (Cass., sez. I, 18 agosto 1997, n. 7667, m. 506835). Infatti, "ai fini dell'accertamento della velocità mediante lo strumento "autovelox", la fotografia del veicolo non costituisce l'unico mezzo di prova, la quale può essere conseguita mediante altre funzioni dello stesso strumento (nella specie, sul verbale d'accertamento dell'infrazione era- no stati trascritti i dati emergenti dallo schermo del- 8461, lo strumento)" (Cass., sez. I, 2 agosto 1995, n. 493531, Cass., sez. III, 18 maggio 2000, n. 6475, m. 536660, Cass. sez. I, 9 maggio 2002, n. 6634, m. m. 554248). Nel caso in esame il giudice del merito ha, sia pu- per implicito, ritenuto non indispensabile re l'acquisizione della fotografia, di cui pure aveva ri- chiesto la produzione. E tale valutazione non è censu- rabile in questa sede, posto che è comunque irrilevante ai fini della responsabilità del ricorrente chi fosse alla guida della sua autovettura (art. 196 c.s.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al rimborso delle spese in favore della parte resi- RG 4308/01 stente, liquidandole in Euro 300,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito e accessori da liquidare nei modi di legge. Il Consigliere estensore Il presidente e Angelo Grieco Aniello/Nappi e W CORTE SUPREMA C ZONE Prima CANCELLIERE Andrea Bianchi Deposita Canoria - 7 NOV 2003 IL CANCELLIERE