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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/05/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ASTI IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Dott. Rosemma GHIBERTI ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa n. 3200/22 del Ruolo Generale, avente ad oggetto Vendita di cose mobili -
Opposizione a decreto ingiuntivo;
fra
e , rappresentati e difesi Parte_2 Parte_3
dall'avv. ANTONIO BORRA del Foro di Torino, presso il cui studio hanno eletto domicilio, in forza di procura speciale priva di data, depositata telematicamente in data 08 novembre 2022;
parte attrice in opposizione e rappresentata e difesa dagli avv.ti ALESSANDRO BARBARO e MARIO CP_1
ANZA' entrambi del Foro di Messina, in forza di procura generale alle liti del 03 marzo
2021 notaio in Messina rep. n. 38070, racc. n. 14435, con elezione di Persona_1
domicilio presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO AGOSTINUCCI del Foro di Asti;
parte convenuta in opposizione
e hanno così concluso: Parte_2 Parte_3
< via preliminare - negare, in ogni caso, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 984/2022 del 01.09.2022 opposto poiché, tra l'altro, detto decreto è stato concesso in assenza dei presupposti di fato e di diritto;
- in ogni caso, previa eventuale sospensione del giudizio, concedere alle parti un termine per l'instaurazione e l'espletamento della procedura obbligatoria di mediazione. Nel merito, in via preliminare - accertare e dichiarare che la « non ha legittimazione attiva per richiedere il CP_1
pag. 1 di 5 decreto ingiuntivo n. 984/2022 del 01.09.2022 e per agire nell'odierno giudizio e per l'effetto - dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile e/o inesistenza e/o, in ogni caso, respingere il decreto ingiuntivo n. 984/2022 del 01.09.2022 oggetto dell'odierna opposizione. Nel merito, in via principale - accertare e dichiarare che il diritto di credito azionato nell'odierno giudizio non risulta provato, certo, liquido ed esigibile, anche ex art. 633 c.p.c., nei confronti dei signori e e per l'effetto - dichiarare Pt_2 Parte_3
inefficace e/o nullo e/o annullabile e/o inesistenza e/o, in ogni caso, respingere il decreto ingiuntivo n. 984/2022 del 01.09.2022 oggetto dell'odierna opposizione. Nel merito, in via subordinata - quantificare e stabilire, tramite l'esperimento di apposita CTU tecnico contabile, l'effettivo saldo del conto corrente oggetto di causa, o di altri che dovessero risultare in corso di causa e per l'effetto - dichiarare (in tutto o in parte) inefficace e/o nullo e/o annullabile e/o inesistente e/o, in ogni caso, respingere il decreto ingiuntivo n.
984/2022 del 01.09.2022 oggetto dell'odierna opposizione. Nel merito, in ogni caso - accertare e dichiarare, per i motivi illustrati in atti, che il sig. non è Parte_3
obbligato a pagare a controparte la somma azionata con decreto ingiuntivo n. 984/2022 del 01.09.2022 impugnato con l'odierno giudizio e per l'effetto - dichiarare quantomeno nei confronti del sig. la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza e/o Parte_3
improcedibilità e/o inammissibilità e/o revocare del decreto ingiuntivo n. 984/2022 del
01.09.2022 oggetto dell'odierna opposizione. In via istruttoria - con espressa riserva di richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., di ulteriormente dedurre, produrre ed argomentare
(anche per mezzo di prova testimoniale e CTU) a supporto di tutte le circostanze di fatto dedotte in narrativa e delle altre che ulteriormente saranno dedotte a precisazione delle domande oggi svolte e che si rendessero necessarie in conseguenza della comparsa di costituzione avversaria. In ogni caso - con vittoria di competenze professionali e spese oltre ad IVA, CPA ed accessori tuti come per legge. ha così concluso: << Insiste affinché l'On.le Tribunale adito Voglia: a) CP_1 disattendere tutte le contestazioni e le domande avversarie, perché inammissibili e infondate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo nei confronti degli opponenti;
b) rigettare ogni contestazione, doglianza o richiesta avversaria;
c) in ogni caso, e solo in via pag. 2 di 5 subordinata, per il caso di revoca del decreto ingiuntivo, condannare gli opponenti a pagare in solido tra loro e in favore dell'odierna deducente la complessiva somma
€12.897,62, oltre gli interessi e gli altri accessori al tasso convenuto e a far tempo dalla domanda al soddisfo, o il diverso importo che sarà eventualmente accertato in corso di causa (comunque maggiorato degli interessi e degli altri accessori convenuti, dalla decorrenza indicata nella ingiunzione di pagamento e fino al soddisfo); d) disattendere tutte le richieste istruttorie avversarie>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo questo Tribunale rileva che le conclusioni degli opponenti che verranno esaminate sono quelle precisate in atto di citazione non essendo i medesimi opponenti comparsi all'udienza cartolare fissata per tale incombente.
Gli opponenti e hanno Parte_2 Parte_3
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 984/2022 del Tribunale di Asti, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 12.897,62, oltre accessori, in favore della cessionaria del credito originariamente vantato dalla Controparte_2
In particolare gli opponenti hanno contestato la Controparte_3
carenza di legittimazione attiva in capo alla ed alla il CP_1 Controparte_2 mancato perfezionamento della cessione del credito, la mancanza di prova del credito, la nullità dell'impegno fideiussorio prestato da e la mancata Parte_3 dimostrazione dell'esistenza e consistenza del credito
Si è costituita in giudizio n persona della procuratrice Controparte_2 CP_1
eccependo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto integrale ed in particolare ha dedotto la validità della cessione del credito mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale ed allegazione dell'elenco contenente l'NDG del debitore (n. 984601), ha sostenuto la correttezza della certificazione ex art. 50 TUB a supporto del credito e l'irrilevanza delle censure sulla fideiussione trattandosi di garanzia specifica e non omnibus.
Esperita la mediazione con esito negativo per mancata comparizione degli opponenti, la pag. 3 di 5 causa veniva istruita documentalmente e rimessa in decisione.
È infondata la contestazione degli opponenti sulla legittimazione attiva: la cessione del credito risulta provata tramite pubblicazione in G.U. ex art. 58 TUB ed è confermata dall'elenco dei rapporti ceduti, recante il numero identificativo del debitore. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 20495/2020; 17110/2019) ritiene sufficiente detta pubblicazione per provare la titolarità del credito in capo al cessionario.
La garanzia prestata dal fideiussore è specifica e non Parte_3 omnibus in relazione al contratto “Erbavoglio” n. 94/66123723, come da testo della fideiussione prodotta. Non sussistono profili di nullità per violazione della normativa
Antitrust riferibile alle fideiussioni omnibus.
Il credito come anzidetto è fondato su un contratto di finanziamento specifico
(“Erbavoglio” n. 94/66123723) e non da un generico rapporto di conto corrente, come erroneamente sostenuto dagli opponenti, debitamente prodotto e certificato ex art. 50 TUB con relativo piano di ammortamento. In assenza di precisa contestazione delle voci da parte degli opponenti e atteso che gli stessi non hanno formulato specifiche richieste istruttorie né prodotto prove contrarie, la documentazione in atti è ritenuta idonea e sufficiente a dimostrare l'effettivo saldo debitore.
Il tentativo di mediazione è stato esperito dall'opposta come da verbale prodotto. La mancata partecipazione degli opponenti giustifica il superamento della condizione di procedibilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, forfettariamente in difetto di nota spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
a) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 984/2022 del Tribunale di Asti
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
pag. 4 di 5 b) condanna gli opponenti e , Parte_2 Parte_3 in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_2
che liquida forfettariamente, in difetto di nota spese, nella complessiva somma di €
7.000,00, oneri ed accessori (15%) come per legge, compresi.
Così deciso in Asti il 30 aprile 2025.
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica
(Dott. Rosemma GHIBERTI)
pag. 5 di 5
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ASTI IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Dott. Rosemma GHIBERTI ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa n. 3200/22 del Ruolo Generale, avente ad oggetto Vendita di cose mobili -
Opposizione a decreto ingiuntivo;
fra
e , rappresentati e difesi Parte_2 Parte_3
dall'avv. ANTONIO BORRA del Foro di Torino, presso il cui studio hanno eletto domicilio, in forza di procura speciale priva di data, depositata telematicamente in data 08 novembre 2022;
parte attrice in opposizione e rappresentata e difesa dagli avv.ti ALESSANDRO BARBARO e MARIO CP_1
ANZA' entrambi del Foro di Messina, in forza di procura generale alle liti del 03 marzo
2021 notaio in Messina rep. n. 38070, racc. n. 14435, con elezione di Persona_1
domicilio presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO AGOSTINUCCI del Foro di Asti;
parte convenuta in opposizione
e hanno così concluso: Parte_2 Parte_3
< via preliminare - negare, in ogni caso, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 984/2022 del 01.09.2022 opposto poiché, tra l'altro, detto decreto è stato concesso in assenza dei presupposti di fato e di diritto;
- in ogni caso, previa eventuale sospensione del giudizio, concedere alle parti un termine per l'instaurazione e l'espletamento della procedura obbligatoria di mediazione. Nel merito, in via preliminare - accertare e dichiarare che la « non ha legittimazione attiva per richiedere il CP_1
pag. 1 di 5 decreto ingiuntivo n. 984/2022 del 01.09.2022 e per agire nell'odierno giudizio e per l'effetto - dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile e/o inesistenza e/o, in ogni caso, respingere il decreto ingiuntivo n. 984/2022 del 01.09.2022 oggetto dell'odierna opposizione. Nel merito, in via principale - accertare e dichiarare che il diritto di credito azionato nell'odierno giudizio non risulta provato, certo, liquido ed esigibile, anche ex art. 633 c.p.c., nei confronti dei signori e e per l'effetto - dichiarare Pt_2 Parte_3
inefficace e/o nullo e/o annullabile e/o inesistenza e/o, in ogni caso, respingere il decreto ingiuntivo n. 984/2022 del 01.09.2022 oggetto dell'odierna opposizione. Nel merito, in via subordinata - quantificare e stabilire, tramite l'esperimento di apposita CTU tecnico contabile, l'effettivo saldo del conto corrente oggetto di causa, o di altri che dovessero risultare in corso di causa e per l'effetto - dichiarare (in tutto o in parte) inefficace e/o nullo e/o annullabile e/o inesistente e/o, in ogni caso, respingere il decreto ingiuntivo n.
984/2022 del 01.09.2022 oggetto dell'odierna opposizione. Nel merito, in ogni caso - accertare e dichiarare, per i motivi illustrati in atti, che il sig. non è Parte_3
obbligato a pagare a controparte la somma azionata con decreto ingiuntivo n. 984/2022 del 01.09.2022 impugnato con l'odierno giudizio e per l'effetto - dichiarare quantomeno nei confronti del sig. la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza e/o Parte_3
improcedibilità e/o inammissibilità e/o revocare del decreto ingiuntivo n. 984/2022 del
01.09.2022 oggetto dell'odierna opposizione. In via istruttoria - con espressa riserva di richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., di ulteriormente dedurre, produrre ed argomentare
(anche per mezzo di prova testimoniale e CTU) a supporto di tutte le circostanze di fatto dedotte in narrativa e delle altre che ulteriormente saranno dedotte a precisazione delle domande oggi svolte e che si rendessero necessarie in conseguenza della comparsa di costituzione avversaria. In ogni caso - con vittoria di competenze professionali e spese oltre ad IVA, CPA ed accessori tuti come per legge. ha così concluso: << Insiste affinché l'On.le Tribunale adito Voglia: a) CP_1 disattendere tutte le contestazioni e le domande avversarie, perché inammissibili e infondate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo nei confronti degli opponenti;
b) rigettare ogni contestazione, doglianza o richiesta avversaria;
c) in ogni caso, e solo in via pag. 2 di 5 subordinata, per il caso di revoca del decreto ingiuntivo, condannare gli opponenti a pagare in solido tra loro e in favore dell'odierna deducente la complessiva somma
€12.897,62, oltre gli interessi e gli altri accessori al tasso convenuto e a far tempo dalla domanda al soddisfo, o il diverso importo che sarà eventualmente accertato in corso di causa (comunque maggiorato degli interessi e degli altri accessori convenuti, dalla decorrenza indicata nella ingiunzione di pagamento e fino al soddisfo); d) disattendere tutte le richieste istruttorie avversarie>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo questo Tribunale rileva che le conclusioni degli opponenti che verranno esaminate sono quelle precisate in atto di citazione non essendo i medesimi opponenti comparsi all'udienza cartolare fissata per tale incombente.
Gli opponenti e hanno Parte_2 Parte_3
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 984/2022 del Tribunale di Asti, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 12.897,62, oltre accessori, in favore della cessionaria del credito originariamente vantato dalla Controparte_2
In particolare gli opponenti hanno contestato la Controparte_3
carenza di legittimazione attiva in capo alla ed alla il CP_1 Controparte_2 mancato perfezionamento della cessione del credito, la mancanza di prova del credito, la nullità dell'impegno fideiussorio prestato da e la mancata Parte_3 dimostrazione dell'esistenza e consistenza del credito
Si è costituita in giudizio n persona della procuratrice Controparte_2 CP_1
eccependo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto integrale ed in particolare ha dedotto la validità della cessione del credito mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale ed allegazione dell'elenco contenente l'NDG del debitore (n. 984601), ha sostenuto la correttezza della certificazione ex art. 50 TUB a supporto del credito e l'irrilevanza delle censure sulla fideiussione trattandosi di garanzia specifica e non omnibus.
Esperita la mediazione con esito negativo per mancata comparizione degli opponenti, la pag. 3 di 5 causa veniva istruita documentalmente e rimessa in decisione.
È infondata la contestazione degli opponenti sulla legittimazione attiva: la cessione del credito risulta provata tramite pubblicazione in G.U. ex art. 58 TUB ed è confermata dall'elenco dei rapporti ceduti, recante il numero identificativo del debitore. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 20495/2020; 17110/2019) ritiene sufficiente detta pubblicazione per provare la titolarità del credito in capo al cessionario.
La garanzia prestata dal fideiussore è specifica e non Parte_3 omnibus in relazione al contratto “Erbavoglio” n. 94/66123723, come da testo della fideiussione prodotta. Non sussistono profili di nullità per violazione della normativa
Antitrust riferibile alle fideiussioni omnibus.
Il credito come anzidetto è fondato su un contratto di finanziamento specifico
(“Erbavoglio” n. 94/66123723) e non da un generico rapporto di conto corrente, come erroneamente sostenuto dagli opponenti, debitamente prodotto e certificato ex art. 50 TUB con relativo piano di ammortamento. In assenza di precisa contestazione delle voci da parte degli opponenti e atteso che gli stessi non hanno formulato specifiche richieste istruttorie né prodotto prove contrarie, la documentazione in atti è ritenuta idonea e sufficiente a dimostrare l'effettivo saldo debitore.
Il tentativo di mediazione è stato esperito dall'opposta come da verbale prodotto. La mancata partecipazione degli opponenti giustifica il superamento della condizione di procedibilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, forfettariamente in difetto di nota spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
a) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 984/2022 del Tribunale di Asti
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
pag. 4 di 5 b) condanna gli opponenti e , Parte_2 Parte_3 in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_2
che liquida forfettariamente, in difetto di nota spese, nella complessiva somma di €
7.000,00, oneri ed accessori (15%) come per legge, compresi.
Così deciso in Asti il 30 aprile 2025.
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica
(Dott. Rosemma GHIBERTI)
pag. 5 di 5