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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/07/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 9 luglio
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3468/2024
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina presso lo studio dell'Avv. Francesco Micali che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità, esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 25 giugno 2024, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 12 marzo 2020, domanda alla competente Commissione medica per essere sottoposto ad accertamento sanitario al fine essere riconosciuto invalido civile nella misura pari al
100% e, in subordine, invalido civile nella misura del 67% per l'esonero parziale dal pagamento del ticket sanitario;
- sottoposto a visita medica collegiale, era stato riconosciuto invalido nella misura del 55%;
- aveva proposto, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a codesto Tribunale, iscritto al n. 1726/2021
R.G., accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti i benefici richiesti e, disposta ctu medico legale, era stato riconosciuto invalido nella misura del 75%;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del ctu, rilevando che il consulente aveva errato nella valutazione delle gravi ed inemendabili patologie da cui era affetto.
Lamentava l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui il consulente era incorso nella valutazione delle patologie a carico dell'apparato cardio-respiratorio, riconducibili al codice tabellare
6442 e che avrebbero dovuto essere valutate in misura compresa tra il 41% e il 50%.
Contestava, altresì, l'errore diagnostico valutativo e metodologico del ctu per avere sottovalutato le patologie a carico dell'apparato osso tendineo a cui andava attribuito il codice 7010, le quali avrebbero dovuto essere valutate in misura pari al 40%.
Lamentava, inoltre, l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui era incorso il consulente in ordine alla valutazione delle patologie a carico dell'apparato psichico, in particolare nella valutazione della sindrome depressiva endogena, riconducibile al codice 2209 e valutabile in misura compresa tra il 41 e il 50%, a cui avrebbe dovuto correttamente essere associata, in via cumulativa, una nevrosi ansiosa, attribuibile al codice 2207 e valutabile in misura pari al 15%, unitamente alla sindrome di
Arnol D-Chiari di tipo 1, riconducibile al codice 1101 e valutabile in misura pari all'11%.
Evidenziava, poi, l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui era incorso il consulente in ordine alla valutazione della patologia a carico dell'apparato vestibolare, così come dedotta ed allegata sulla base della certificazione medica in atti, e riconducibile al codice 4202 e che avrebbe dovuto essere valutata in misura compresa tra il 31% e il 40%.
Affermava, infine che, valutando le patologie refertate alla luce dei codici ministeriali, non necessariamente ai minimi tabellari in caso di intervallo di valori, con l'applicazione della maggiorazione ex art. 3 del D.Lgs. n. 509/88, si arrivava a una percentuale del 100%.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato invalido nella misura del 100% e/o in subordine del 67% ai fine di ottenere l'esonero parziale dal pagamento del ticket sanitario e che l' venisse CP_1 condannato a riconoscere la provvidenza richiesta, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda volta al CP_1 riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu espletata nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente e della documentazione prodotta.
4.- L'udienza del 9 luglio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc. Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierno ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento della pensione d'inabilità o, in subordine, dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario (giudizio iscritto al RG n.
1726/2021, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati riconosceva il ricorrente invalido nella misura del 62% e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità o, in subordine, dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente e della documentazione prodotta, è stato disposto il rinnovo della c.t.u. espletata nel procedimento per ATP.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che il ricorrente è affetto da:
“cardiopatia Ipertensiva II Classe NYHA (per analogia) Cod. 6442 50%......Artrosi polidistrettuale cervico-dorso-lombare (per analogia) Cod.7010 40%.....Sindr. di HI (per analogia) Cod.
1102 30%......Sindr. depressiva endoreattiva media Cod. 2205 25%......Sindr. Meniere con ipoacusia neuros. media (per analogia) Cod. 4202 10%. CP_2
Il ctu ha, dunque, ritenuto: “le infermità riportate in diagnosi, tutte a carattere permanente, applicato il calcolo riduzionistico …, determinano una condizione di invalidità in misura del 87%....A parere di questo CTU, essendo suddette patologie caratterizzate da cronicità e spesso da evolutività clinica negativa, potrebbe essere applicata, ai sensi dell'ex art. 3 D. Legislativo 509/88, una maggiorazione pari 4 (quattro) punti percentuali arrivando pertanto ad una percentuale del 91%...... Tale beneficio si potrebbe fare risalire, con giusta causa, alla data di presentazione della domanda amministrativa”.
Il ctu, in seguito ai rilievi dell' e considerate le osservazioni in merito alla decorrenza, il ctu ha CP_1 ritenuto che “il beneficio della riconosciuta percentuale invalidante possa decorrere a far data dal
01/01/2025, epoca in cui, più che presumibilmente, era già presente l'aggravamento clinico”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di quanto esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie utili al conseguimento dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario dall'1 gennaio 2025, come previsto dal ctu.
7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario con decorrenza successiva alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese giudiziali relative al procedimento per atp ed al presente giudizio vanno interamente compensate;
le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento Parte_1 dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario dall'1 gennaio 2025;
b) compensa interamente tra le parti le spese del procedimento per ATP e del presente procedimento;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 10 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 9 luglio
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3468/2024
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina presso lo studio dell'Avv. Francesco Micali che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità, esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 25 giugno 2024, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 12 marzo 2020, domanda alla competente Commissione medica per essere sottoposto ad accertamento sanitario al fine essere riconosciuto invalido civile nella misura pari al
100% e, in subordine, invalido civile nella misura del 67% per l'esonero parziale dal pagamento del ticket sanitario;
- sottoposto a visita medica collegiale, era stato riconosciuto invalido nella misura del 55%;
- aveva proposto, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a codesto Tribunale, iscritto al n. 1726/2021
R.G., accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti i benefici richiesti e, disposta ctu medico legale, era stato riconosciuto invalido nella misura del 75%;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del ctu, rilevando che il consulente aveva errato nella valutazione delle gravi ed inemendabili patologie da cui era affetto.
Lamentava l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui il consulente era incorso nella valutazione delle patologie a carico dell'apparato cardio-respiratorio, riconducibili al codice tabellare
6442 e che avrebbero dovuto essere valutate in misura compresa tra il 41% e il 50%.
Contestava, altresì, l'errore diagnostico valutativo e metodologico del ctu per avere sottovalutato le patologie a carico dell'apparato osso tendineo a cui andava attribuito il codice 7010, le quali avrebbero dovuto essere valutate in misura pari al 40%.
Lamentava, inoltre, l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui era incorso il consulente in ordine alla valutazione delle patologie a carico dell'apparato psichico, in particolare nella valutazione della sindrome depressiva endogena, riconducibile al codice 2209 e valutabile in misura compresa tra il 41 e il 50%, a cui avrebbe dovuto correttamente essere associata, in via cumulativa, una nevrosi ansiosa, attribuibile al codice 2207 e valutabile in misura pari al 15%, unitamente alla sindrome di
Arnol D-Chiari di tipo 1, riconducibile al codice 1101 e valutabile in misura pari all'11%.
Evidenziava, poi, l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui era incorso il consulente in ordine alla valutazione della patologia a carico dell'apparato vestibolare, così come dedotta ed allegata sulla base della certificazione medica in atti, e riconducibile al codice 4202 e che avrebbe dovuto essere valutata in misura compresa tra il 31% e il 40%.
Affermava, infine che, valutando le patologie refertate alla luce dei codici ministeriali, non necessariamente ai minimi tabellari in caso di intervallo di valori, con l'applicazione della maggiorazione ex art. 3 del D.Lgs. n. 509/88, si arrivava a una percentuale del 100%.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato invalido nella misura del 100% e/o in subordine del 67% ai fine di ottenere l'esonero parziale dal pagamento del ticket sanitario e che l' venisse CP_1 condannato a riconoscere la provvidenza richiesta, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda volta al CP_1 riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu espletata nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente e della documentazione prodotta.
4.- L'udienza del 9 luglio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc. Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierno ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento della pensione d'inabilità o, in subordine, dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario (giudizio iscritto al RG n.
1726/2021, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati riconosceva il ricorrente invalido nella misura del 62% e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità o, in subordine, dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente e della documentazione prodotta, è stato disposto il rinnovo della c.t.u. espletata nel procedimento per ATP.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che il ricorrente è affetto da:
“cardiopatia Ipertensiva II Classe NYHA (per analogia) Cod. 6442 50%......Artrosi polidistrettuale cervico-dorso-lombare (per analogia) Cod.7010 40%.....Sindr. di HI (per analogia) Cod.
1102 30%......Sindr. depressiva endoreattiva media Cod. 2205 25%......Sindr. Meniere con ipoacusia neuros. media (per analogia) Cod. 4202 10%. CP_2
Il ctu ha, dunque, ritenuto: “le infermità riportate in diagnosi, tutte a carattere permanente, applicato il calcolo riduzionistico …, determinano una condizione di invalidità in misura del 87%....A parere di questo CTU, essendo suddette patologie caratterizzate da cronicità e spesso da evolutività clinica negativa, potrebbe essere applicata, ai sensi dell'ex art. 3 D. Legislativo 509/88, una maggiorazione pari 4 (quattro) punti percentuali arrivando pertanto ad una percentuale del 91%...... Tale beneficio si potrebbe fare risalire, con giusta causa, alla data di presentazione della domanda amministrativa”.
Il ctu, in seguito ai rilievi dell' e considerate le osservazioni in merito alla decorrenza, il ctu ha CP_1 ritenuto che “il beneficio della riconosciuta percentuale invalidante possa decorrere a far data dal
01/01/2025, epoca in cui, più che presumibilmente, era già presente l'aggravamento clinico”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di quanto esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie utili al conseguimento dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario dall'1 gennaio 2025, come previsto dal ctu.
7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario con decorrenza successiva alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese giudiziali relative al procedimento per atp ed al presente giudizio vanno interamente compensate;
le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento Parte_1 dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario dall'1 gennaio 2025;
b) compensa interamente tra le parti le spese del procedimento per ATP e del presente procedimento;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 10 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga