Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7692/2024 R.G. promossa da
nato ad Adrano il [...], in [...] e quale legale rappresentante della Parte_1
società C.P.S. s.r.l. Centro Professionale Servizi, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avvocato Patrizia Pirrone;
-ricorrente- contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da CP_1 procura generale alle liti in notar in Roma del 23 gennaio 2023, dall'avvocato Persona_1
Maria Rosaria Battiato;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 9 gennaio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato ai sensi della citata disposizione normativa, mentre l' non depositava note. CP_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1 agosto 2024 il ricorrente in epigrafe indicato, in proprio e quale legale rappresentante della società C.P.S. s.r.l. Centro Professionale Servizi, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione numero OI-002711669 notificata il 23 luglio 2024 con la quale l' gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 1.197,92, a titolo di sanzioni CP_1 amministrative per la violazione dell'articolo 2 comma 1-bis del D.L. n. 463/1983 in relazione all'anno 2018 e avverso l'ordinanza ingiunzione numero OI-002711668 notificata il 23 luglio 2024
1
Precisava, siccome risultava dalle ordinanze ingiunzione impugnate, che gli atti presupposti erano rappresentati dall'atto di accertamento prot. n. .2100.02/11/2021.0765130 e dall'atto di CP_1 accertamento prot. n. .2100.18/11/2021.0803567 con cui l' aveva CP_1 Controparte_2
contestato la violazione del menzionato articolo 2 comma 1-bis del D.L. n. 463/1983 con riferimento alle indicate annualità.
Motivi dell'opposizione erano l'intervenuta decadenza dell'Istituto dal potere di irrogare la sanzione amministrativa per avere lasciato decorrere il termine di novanta giorni di cui all'articolo
14 della legge n. 689/1981; l'omessa notificazione degli atti di accertamento con conseguente nullità delle ordinanze ingiunzione;
l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione per difetto di motivazione;
l'estinzione per prescrizione della pretesa sanzionatoria;
l'intervenuto pagamento dei contributi pretesi in esito alla presentazione di istanze di rateazione presso l' Controparte_3
e portati dagli avvisi di addebito relativi agli anni pregressi, compresi gli anni 2018 e
[...]
2019.
Adiva, pertanto, questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere, nei confronti dell' , le seguenti conclusioni: “ - accertare e dichiarare l'omessa notifica degli atti CP_1 di accertamento e per l'effetto dichiarare non dovute le somme intimante con le ordinanze
d'ingiunzione impugnate;
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, ed estinzione della sanzione in contestazione - mancanza del presupposto impositivo e per l'effetto dichiarare non dovute le somme intimante con le ordinanze d'ingiunzione impugnate;
- accertare e dichiarare prescrizione ai sensi dell'art. 28 l. comma legge 681/81 e per l'effetto dichiarare non dovute le somme intimante con le ordinanze d'ingiunzione de quo. - accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento e rateazione in corso degli oneri previdenziali riferiti all'anno 2018 e 2019 e per
l'effetto dichiarare non dovute le somme intimante con l'ordinanza ingiunzione impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che ne hanno fatta anticipazione”.
1.1. Si costituiva tempestivamente in giudizio l' , con memoria difensiva depositata in data 13 CP_1
dicembre 2024, contestando le deduzioni attoree sotto ogni profilo.
Chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “- in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6 d.lgs. n.150/2011 e dell'art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alla data di notifica dell ordinanza – ingiunzione opposta e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in
2 relazione ai sollevati vizi del titolo opposto;
- in via principale respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando l'ordinanza – ingiunzioni opposta, dichiarandone
l'esecutorietà nonché dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a CP_1 titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
1.2. L'udienza di discussione del 9 gennaio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c.
La causa, sulle conclusioni di cui alle dette note depositate dalla sola parte ricorrente, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa con la presente sentenza.
***
2. Ciò posto, in via preliminare va rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1-bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n.
153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del
D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Da ultimo il D.L. n. 48/2023 art. 23, rubricato “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”, convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023 ha stabilito che “
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza
a quattro volte l'importo omesso».
3 L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981,
“in quanto applicabili”.
3. Premesso quanto sopra, va, innanzitutto, evidenziato che il ricorso è stato proposto tempestivamente il 1° agosto 2024, ovvero entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 6 del
D.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 della L. 689/1981, e decorrente dal 23 luglio 2024, data in cui le ordinanze ingiunzione sono state notificate (cfr. gli avvisi di ricevimento depositati dall' ). CP_1
4. Va, innanzitutto, premesso che la documentazione allegata al ricorso non dimostra l'avvenuto pagamento delle ritenute operate entro il termine di tre mesi dalla notificazione dell'atto di accertamento, prevedendo l'art. 2 c.
1-bis ult. cpv. del D.L. n. 463/1983 conv. in L. 638/1983 che
“Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”, con la conseguenza che la parte opponente, che non aveva versato le ritenute entro tre mesi dalla notificazione degli atti di accertamento, era senz'altro assoggettabile a sanzione.
5. Ciò precisato, e venendo, per il suo carattere assorbente, all'esame della formulata eccezione di decadenza ex art. 14 della L. n. 689/1981, deve rilevarsi come fondato si palesi il motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale dal potere di irrogare la sanzione amministrativa.
Al riguardo appare opportuno richiamare quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo
Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 delle disp. di att. al c.p.c., recependole come di seguito riportato in modo quasi testuale (in tal senso, cfr. le sentenze del 2 marzo 2023 emesse nelle cause iscritte ai numeri 11984/2022 R.G., 12152/2022 R.G., 9543/2022 R.G. est. dott.
M. Fiorentino).
“L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente
4 con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 L. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n. 28210)” (cfr. la sentenza citate di questo Ufficio).
5.1. Nel caso di specie il termine può essere individuato all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall' , che non implica particolari aggravi CP_2
istruttori, né sul punto sono stati introdotti validi argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario, non potendo le mere asserite difficoltà organizzative talora rappresentate dalle difese dell'istituto, sulla base di dati complessivi, costituire un motivo di reale giustificazione, a fronte di una norma che stabilisce senza equivoci un termine perentorio, non rientrante, quindi, nella disponibilità delle parti, e che è posto a tutela del diritto di difesa del cittadino e di certezza dei rapporti giuridici.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
In concreto, per quanto riguarda le omissioni oggetto dell'accertamento del 2 novembre 2021 (cfr. la data dell'atto di accertamento protocollo n. .2100.02/11/2021.0765130 sotteso alla CP_1 ordinanza ingiunzione numero OI-002711669, prodotto dall' ), la scadenza dell'ultimo CP_1
pagamento risale al periodo aprile 2018, trattandosi di ritenute da denunce mensili, trasmesse nel
5 flusso UNIEMENS, relative ai periodi 12/2017 e 03/2018; con riguardo alle omissioni oggetto dell'accertamento del 18 novembre 2021 (cfr. la data dell'atto di accertamento protocollo n.
.2100.18/11/2021.0803567 sotteso alla ordinanza ingiunzione numero OI-002711668, CP_1 prodotto dall' ), la scadenza dell'ultimo pagamento risale al periodo dicembre 2019, trattandosi CP_1
di ritenute da denunce mensili, trasmesse nel flusso UNIEMENS, relative ai periodi compresi tra
12/2018 e 11/2019.
Appare pertanto chiaro che vi è stata violazione del prescritto termine di 90 giorni -a prescindere dalla data, necessariamente successiva, di notificazione degli atti prodromici di accertamento- già alla data della emissione delle contestazioni: 2 novembre 2021 rispetto alla scadenza dell'ultimo pagamento di aprile 2018 e 18 novembre 2021 rispetto alla scadenza dell'ultimo pagamento di dicembre 2019.
Deve, dunque, trovare applicazione l'ultimo comma della disposizione di cui all'art. 14 della L. n.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
5.2. Giova, peraltro, precisare che l'applicabilità dell'art. 14 della L. n. 689/1981 trova riscontro anche nella Circolare numero 32 del 25 febbraio 2022, secondo cui “In particolare, il CP_1
provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
[…]
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Da ultimo, l'applicabilità dell'art. 14 è ribadita dall'art. 23, co. 2, D.L. 48/2023, convertito con modificazioni in L. n. 85/2023, il quale, nel modificare “in deroga” il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1° gennaio 2023 (così precisamente dispone: “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma
1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”), ne conferma la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti, come quelle oggetto di causa.
5.3. Il ricorso, assorbito ogni altro motivo di impugnazione dell'ordinanza ingiunzione, va, dunque, accolto e le ordinanze ingiunzione devono essere annullate.
6 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 7692/2024 R.G., così statuisce:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione numeri OI-002711669 e OI-
002711668.
Condanna l' a rifondere le spese di lite che liquida in complessivi € 1.906,50, di cui € 43,00 CP_1
per esborsi e il resto per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Pirrone
Patrizia.
Così deciso in Catania il 9 gennaio 2025
Il giudice del lavoro
Dr. Patrizia Mirenda
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