Trib. Imperia, sentenza 22/12/2025, n. 281
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti di legge per lo scioglimento del matrimonio

    Il Collegio osserva che sussistono tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile congiuntamente avanzata dalle parti, in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata; impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato negli atti di costituzione e resa esplicita dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare. È, inoltre, trascorso oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.

  • Accolto
    Accordi sul mantenimento delle figlie maggiorenni non indipendenti

    Le parti nel ricorso congiuntamente presentato hanno dato atto di aver definitivamente risolto, ante causam, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio, accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti al mantenimento delle figlie entrambe maggiorenni ma non economicamente indipendenti, prevedendo il loro mantenimento in modo adeguato alle loro esigenze e proporzionato alla situazione reddituale dell'obbligato. Degli accordi intervenuti tra le parti si prende quindi atto ai sensi dell'art. 473 bis 51. C.p.c.

  • Accolto
    Autosufficienza economica e rinuncia all'assegno divorzile

    Le parti nel ricorso congiuntamente presentato hanno dato atto di aver definitivamente risolto, ante causam, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio.

  • Accolto
    Accordo saldo e stralcio per debito pregresso

    Le parti nel ricorso congiuntamente presentato hanno dato atto di aver definitivamente risolto, ante causam, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Imperia, sentenza 22/12/2025, n. 281
    Giurisdizione : Trib. Imperia
    Numero : 281
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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