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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 22/12/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1304/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott.ssa Rossella ATZENI ................................................. Presidente est. dott. Andrea CANCIANI .................................................. Giudice dott.ssa Fabio FAVALLI .................................................. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1304 del registro generale per gli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in decisione a seguito delle “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 10.12.2025 e vertente
TRA
Parte_1
elett.te dom.ta in Sanremo, v i a XX S e t t e m b r e n. 34 presso lo studio dell'avv.to Daniela Bruno che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
E
CP_1 elett.te dom.to in Sanremo, C o r s o M a t t e o t t i , n . 6 5 , presso lo studio dell'avv.to Roberto Carfagno che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTI -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI i procuratori delle parti così concludevano:
per le parti congiuntamente ricorrenti: “...chiedono che l'On.le Tribunale di Imperia, previ i provvedimenti di legge meglio visti voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in
Taggia il giorno 03/02/2007 da essi e , facendo proprie le CP_1 Parte_1 seguenti conclusioni 11) Ciascuno dei coniugi provvederà con i propri mezzi alle esigenze di vita e di mantenimento delle figlie sino al raggiungimento dell'indipendenza economica
CP_ delle medesime;
il signor , in particolare, contribuirà al mantenimento della figlia Per_1 mediante il versamento mensile della somma di euro 300,00 entro il giorno 5 di ciascun mese somma che sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. Il suddetto importo verrà così corrisposto: Pt_
€ 200,00 tramite bonifico bancario sul c/c della sig.ra Banca Caraglio – Agenzia Arma di Taggia
- Iban [...] ed € 100 euro, saranno accreditati direttamente sulla carta
o sul conto corrente intestati alla figlia e noti ai coniugi. L'assegno unico continuerà a esser percepito in misura del 100%
Pt_ dalla signora e il signor rinuncia quindi a richiederlo. 2) per il caso in cui la figlia CP_1
intraprendesse studi universitari tali da rendere necessario un trasferimento fuori sede, Per_1
l'intero importo mensile di euro 300 verrebbe versato dal padre direttamente in favore della stessa e la madre sarebbe tenuta a versare a propria volta in favore di , come quota per il contributo Per_1 al mantenimento, l'importo mensile di euro 100,00; 3) le spese di natura accessoria di cui al seguente elenco, saranno ripartite tra i coniugi in ragione di 2/3 a carico del padre e 1/3 a carico della madre, con impegno a fornire adeguata prova delle spese affrontate nell'interesse delle figlie. Le spese che necessitano accordo non saranno rimborsate in assenza dello stesso-medesimo. Il rimborso delle spese sostenuto dovrà avvenire entro 15 giorni successivi dalla presentazione della documentazione che deve comunque avvenire entro 30 giorni dalla spesa;
spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale. d) farmaci particolari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo;
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero
e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche a) sportive, ludico, ricreative Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo effettuate in assenza di esso e con l'espresso accordo che tutte le spese di natura straordinaria (eccezion fatta per le spese mediche urgenti) dovranno essere previamente concordate
e accettate dai coniugi;
riguardo a ulteriori, eventuali spese extrascolastiche di carattere sportivo, ricreativo e ludico, queste dovranno essere previamente concordate tra i genitori. 4) i coniugi espressamente dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare all'assegno CP_ Pt_ divorzile. 5) Le parti concordano di definire il debito del signor nei confronti della signora mediante la dazione da parte dello stesso, a saldo e stralcio, dell'importo di € 5.000,00 a condizione che il suddetto importo sia versato tramite assegno circolare entro la data dell'udienza di comparizione coniugi, da intendersi anche a trattazione scritta. Con l'esatto e tempestivo pagamento della somma suddetta le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento per il pregresso, né in relazione alle pregresse condizioni stabilite in sede di CP_ separazione consensuale. In caso di mancato adempimento del signor nei termini sopra Pt_ specificati la sig.ra procederà al recupero del credito complessivo che secondo la stessa ammonta a un importo superiore. 6) Le parti dichiarano fin d'ora innanzi ai difensori di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente del Tribunale. Le parti dichiarano innanzi ai difensori di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e dichiarano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti di dispensano reciprocamente alla produzione dei documenti relativi alla posizione economica”.
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso...”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 25.07.2025 e - Parte_1 CP_1 premettendo di essersi uniti in matrimonio di rito civile in Taggia il 03.02.2007 e che nel corso dell'unione sono nate le figlie (23 anni, essendo nata il Per_2 18.11.2002) e (20 anni essendo nata il [...]) entrambe maggiorenni Per_1 ma economicamente non indipendenti;
che il Tribunale di Imperia, con provvedimento in data 29.05.2019 , omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel verbale d'udienza del 29.05.2019 e che da tale data avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza;
- chiedevano congiuntamente al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ante causam congiuntamente concordate.
Il Tribunale, preso atto del ricorso ex art. 3 e ss. L.898/70 congiuntamente presentato dalle parti e della richiesta dalle stesse avanzata di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c., fissava per tali incombenti il termine perentorio del 10.12.2025.
Depositate dalle parti le “note scritte” entro il termine di cui sopra e preso atto di come le parti, nel ricorso introduttivo, avessero esplicitamente dichiarato di non volersi riconciliare, il Tribunale – ritenuto non necessario chiedere chiarimenti ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero - rimetteva la causa in decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile congiuntamente avanzata dalle parti, in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato negli atti di costituzione e resa esplicita dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare. È, inoltre, trascorso oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, le parti nel ricorso congiuntamente presentato hanno dato atto di aver definitivamente risolto, ante causam, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio, accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti al mantenimento delle figlie e entrambe maggiorenni ma non Per_2 Per_1 economicamente indipendenti, prevedendo il loro mantenimento in modo adeguato alle loro esigenze e proporzionato alla situazione reddituale dell'obbligato. Degli accordi intervenuti tra le parti si prende quindi atto ai sensi dell'art. 473 bis 51. C.p.c.;
Le spese del giudizio si compensano integralmente tra le parti, trattandosi di ricorso congiuntamente presentato.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
pronunzialo scioglimento del matrimonio celebrato in Taggia il 3.02.2007 tra i coniugi
, nata a [...], il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] matrimonio trascritto agli atti dello CP_1
Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2007, al n. 3, parte I;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti di seguito riportati:
1) Ciascuno dei coniugi provvederà con i propri mezzi alle esigenze di vita e di mantenimento delle figlie sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle medesime;
il signor in particolare, contribuirà al CP_1 mantenimento della figlia mediante il versamento mensile della Per_1 somma di euro 300,00 entro il giorno 5 di ciascun mese somma che sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. Il suddetto importo verrà così corrisposto: € 200,00 tramite bonifico bancario sul c/c della sig.ra Pt_1 Banca Caraglio – Agenzia Arma di Taggia - Iban [...] ed € 100 euro, saranno accreditati direttamente sulla carta o sul conto corrente intestati alla figlia e noti ai coniugi. L'assegno unico continuerà a esser percepito in misura del 100% dalla signora e il signor rinuncia quindi a richiederlo. Pt_1 CP_1
2) per il caso in cui la figlia intraprendesse studi universitari tali da rendere Per_1 necessario un trasferimento fuori sede, l'intero importo mensile di euro 300 verrebbe versato dal padre direttamente in favore della stessa e la madre sarebbe tenuta a versare a propria volta in favore di come quota per Per_1 il contributo al mantenimento, l'importo mensile di euro 100,00;
3) le spese di natura accessoria di cui al seguente elenco, saranno ripartite tra i coniugi in ragione di 2/3 a carico del padre e 1/3 a carico della madre, con impegno a fornire adeguata prova delle spese affrontate nell'interesse delle figlie. Le spese che necessitano accordo non saranno rimborsate in assenza dello stesso-medesimo. Il rimborso delle spese sostenuto dovrà avvenire entro 15 giorni successivi dalla presentazione della documentazione che deve comunque avvenire entro 30 giorni dalla spesa spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale. d) farmaci particolari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche a) sportive, ludico, ricreative Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo effettuate in assenza di esso e con l'espresso accordo che tutte le spese di natura straordinaria (eccezion fatta per le spese mediche urgenti) dovranno essere previamente concordate e accettate dai coniugi;
riguardo a ulteriori, eventuali spese extrascolastiche di carattere sportivo, ricreativo e ludico, queste dovranno essere previamente concordate tra i genitori.
4)i coniugi espressamente dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare all'assegno divorzile.
5) Le parti concordano di definire il debito del signor nei confronti della CP_1 signora mediante la dazione da parte dello stesso, a saldo e stralcio, Pt_1 dell'importo di € 5.000,00 a condizione che il suddetto importo sia versato tramite assegno circolare entro la data dell'udienza di comparizione coniugi, da intendersi anche a trattazione scritta. Con l'esatto e tempestivo pagamento della somma suddetta le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro (eccezion fatta per l'importo di euro 1.200,00 come sopra meglio indicato) a titolo di mantenimento per il pregresso, né in relazione alle pregresse condizioni stabilite in sede di separazione consensuale. In caso di mancato adempimento del signor nei termini sopra specificati la sig.ra CP_1 procederà al recupero del credito complessivo che secondo la stessa Pt_1 ammonta a un importo superiore.
- Spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taggia di procedere, in relazione a questa sentenza all'esecuzione degli incombenti di legge.
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Imperia, il 16.12.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Rossella ATZENI)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott.ssa Rossella ATZENI ................................................. Presidente est. dott. Andrea CANCIANI .................................................. Giudice dott.ssa Fabio FAVALLI .................................................. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1304 del registro generale per gli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in decisione a seguito delle “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 10.12.2025 e vertente
TRA
Parte_1
elett.te dom.ta in Sanremo, v i a XX S e t t e m b r e n. 34 presso lo studio dell'avv.to Daniela Bruno che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
E
CP_1 elett.te dom.to in Sanremo, C o r s o M a t t e o t t i , n . 6 5 , presso lo studio dell'avv.to Roberto Carfagno che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTI -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI i procuratori delle parti così concludevano:
per le parti congiuntamente ricorrenti: “...chiedono che l'On.le Tribunale di Imperia, previ i provvedimenti di legge meglio visti voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in
Taggia il giorno 03/02/2007 da essi e , facendo proprie le CP_1 Parte_1 seguenti conclusioni 11) Ciascuno dei coniugi provvederà con i propri mezzi alle esigenze di vita e di mantenimento delle figlie sino al raggiungimento dell'indipendenza economica
CP_ delle medesime;
il signor , in particolare, contribuirà al mantenimento della figlia Per_1 mediante il versamento mensile della somma di euro 300,00 entro il giorno 5 di ciascun mese somma che sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. Il suddetto importo verrà così corrisposto: Pt_
€ 200,00 tramite bonifico bancario sul c/c della sig.ra Banca Caraglio – Agenzia Arma di Taggia
- Iban [...] ed € 100 euro, saranno accreditati direttamente sulla carta
o sul conto corrente intestati alla figlia e noti ai coniugi. L'assegno unico continuerà a esser percepito in misura del 100%
Pt_ dalla signora e il signor rinuncia quindi a richiederlo. 2) per il caso in cui la figlia CP_1
intraprendesse studi universitari tali da rendere necessario un trasferimento fuori sede, Per_1
l'intero importo mensile di euro 300 verrebbe versato dal padre direttamente in favore della stessa e la madre sarebbe tenuta a versare a propria volta in favore di , come quota per il contributo Per_1 al mantenimento, l'importo mensile di euro 100,00; 3) le spese di natura accessoria di cui al seguente elenco, saranno ripartite tra i coniugi in ragione di 2/3 a carico del padre e 1/3 a carico della madre, con impegno a fornire adeguata prova delle spese affrontate nell'interesse delle figlie. Le spese che necessitano accordo non saranno rimborsate in assenza dello stesso-medesimo. Il rimborso delle spese sostenuto dovrà avvenire entro 15 giorni successivi dalla presentazione della documentazione che deve comunque avvenire entro 30 giorni dalla spesa;
spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale. d) farmaci particolari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo;
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero
e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche a) sportive, ludico, ricreative Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo effettuate in assenza di esso e con l'espresso accordo che tutte le spese di natura straordinaria (eccezion fatta per le spese mediche urgenti) dovranno essere previamente concordate
e accettate dai coniugi;
riguardo a ulteriori, eventuali spese extrascolastiche di carattere sportivo, ricreativo e ludico, queste dovranno essere previamente concordate tra i genitori. 4) i coniugi espressamente dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare all'assegno CP_ Pt_ divorzile. 5) Le parti concordano di definire il debito del signor nei confronti della signora mediante la dazione da parte dello stesso, a saldo e stralcio, dell'importo di € 5.000,00 a condizione che il suddetto importo sia versato tramite assegno circolare entro la data dell'udienza di comparizione coniugi, da intendersi anche a trattazione scritta. Con l'esatto e tempestivo pagamento della somma suddetta le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento per il pregresso, né in relazione alle pregresse condizioni stabilite in sede di CP_ separazione consensuale. In caso di mancato adempimento del signor nei termini sopra Pt_ specificati la sig.ra procederà al recupero del credito complessivo che secondo la stessa ammonta a un importo superiore. 6) Le parti dichiarano fin d'ora innanzi ai difensori di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente del Tribunale. Le parti dichiarano innanzi ai difensori di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e dichiarano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti di dispensano reciprocamente alla produzione dei documenti relativi alla posizione economica”.
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso...”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 25.07.2025 e - Parte_1 CP_1 premettendo di essersi uniti in matrimonio di rito civile in Taggia il 03.02.2007 e che nel corso dell'unione sono nate le figlie (23 anni, essendo nata il Per_2 18.11.2002) e (20 anni essendo nata il [...]) entrambe maggiorenni Per_1 ma economicamente non indipendenti;
che il Tribunale di Imperia, con provvedimento in data 29.05.2019 , omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel verbale d'udienza del 29.05.2019 e che da tale data avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza;
- chiedevano congiuntamente al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ante causam congiuntamente concordate.
Il Tribunale, preso atto del ricorso ex art. 3 e ss. L.898/70 congiuntamente presentato dalle parti e della richiesta dalle stesse avanzata di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c., fissava per tali incombenti il termine perentorio del 10.12.2025.
Depositate dalle parti le “note scritte” entro il termine di cui sopra e preso atto di come le parti, nel ricorso introduttivo, avessero esplicitamente dichiarato di non volersi riconciliare, il Tribunale – ritenuto non necessario chiedere chiarimenti ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero - rimetteva la causa in decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile congiuntamente avanzata dalle parti, in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato negli atti di costituzione e resa esplicita dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare. È, inoltre, trascorso oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, le parti nel ricorso congiuntamente presentato hanno dato atto di aver definitivamente risolto, ante causam, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio, accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti al mantenimento delle figlie e entrambe maggiorenni ma non Per_2 Per_1 economicamente indipendenti, prevedendo il loro mantenimento in modo adeguato alle loro esigenze e proporzionato alla situazione reddituale dell'obbligato. Degli accordi intervenuti tra le parti si prende quindi atto ai sensi dell'art. 473 bis 51. C.p.c.;
Le spese del giudizio si compensano integralmente tra le parti, trattandosi di ricorso congiuntamente presentato.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
pronunzialo scioglimento del matrimonio celebrato in Taggia il 3.02.2007 tra i coniugi
, nata a [...], il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] matrimonio trascritto agli atti dello CP_1
Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2007, al n. 3, parte I;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti di seguito riportati:
1) Ciascuno dei coniugi provvederà con i propri mezzi alle esigenze di vita e di mantenimento delle figlie sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle medesime;
il signor in particolare, contribuirà al CP_1 mantenimento della figlia mediante il versamento mensile della Per_1 somma di euro 300,00 entro il giorno 5 di ciascun mese somma che sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. Il suddetto importo verrà così corrisposto: € 200,00 tramite bonifico bancario sul c/c della sig.ra Pt_1 Banca Caraglio – Agenzia Arma di Taggia - Iban [...] ed € 100 euro, saranno accreditati direttamente sulla carta o sul conto corrente intestati alla figlia e noti ai coniugi. L'assegno unico continuerà a esser percepito in misura del 100% dalla signora e il signor rinuncia quindi a richiederlo. Pt_1 CP_1
2) per il caso in cui la figlia intraprendesse studi universitari tali da rendere Per_1 necessario un trasferimento fuori sede, l'intero importo mensile di euro 300 verrebbe versato dal padre direttamente in favore della stessa e la madre sarebbe tenuta a versare a propria volta in favore di come quota per Per_1 il contributo al mantenimento, l'importo mensile di euro 100,00;
3) le spese di natura accessoria di cui al seguente elenco, saranno ripartite tra i coniugi in ragione di 2/3 a carico del padre e 1/3 a carico della madre, con impegno a fornire adeguata prova delle spese affrontate nell'interesse delle figlie. Le spese che necessitano accordo non saranno rimborsate in assenza dello stesso-medesimo. Il rimborso delle spese sostenuto dovrà avvenire entro 15 giorni successivi dalla presentazione della documentazione che deve comunque avvenire entro 30 giorni dalla spesa spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale. d) farmaci particolari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche a) sportive, ludico, ricreative Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo effettuate in assenza di esso e con l'espresso accordo che tutte le spese di natura straordinaria (eccezion fatta per le spese mediche urgenti) dovranno essere previamente concordate e accettate dai coniugi;
riguardo a ulteriori, eventuali spese extrascolastiche di carattere sportivo, ricreativo e ludico, queste dovranno essere previamente concordate tra i genitori.
4)i coniugi espressamente dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare all'assegno divorzile.
5) Le parti concordano di definire il debito del signor nei confronti della CP_1 signora mediante la dazione da parte dello stesso, a saldo e stralcio, Pt_1 dell'importo di € 5.000,00 a condizione che il suddetto importo sia versato tramite assegno circolare entro la data dell'udienza di comparizione coniugi, da intendersi anche a trattazione scritta. Con l'esatto e tempestivo pagamento della somma suddetta le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro (eccezion fatta per l'importo di euro 1.200,00 come sopra meglio indicato) a titolo di mantenimento per il pregresso, né in relazione alle pregresse condizioni stabilite in sede di separazione consensuale. In caso di mancato adempimento del signor nei termini sopra specificati la sig.ra CP_1 procederà al recupero del credito complessivo che secondo la stessa Pt_1 ammonta a un importo superiore.
- Spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taggia di procedere, in relazione a questa sentenza all'esecuzione degli incombenti di legge.
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Imperia, il 16.12.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Rossella ATZENI)