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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/11/2024, n. 5692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5692 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5633/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso l'avv. Alfonso Napoli, rappresentante e difensore;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso l'avv. Francesca Maria Riggi, rappresentante e difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 15/11/2024, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/5/2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con , in costanza del quale sono nati i figli (nata a Controparte_1 Per_1
Canicattì il 15/6/2000) e (nato a [...] il [...]), ha dedotto di non essersi Per_2
più riconciliata con il coniuge dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale
1 di Agrigento, avvenuta nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n.
796/2023, emessa il 7/6/2023 a definizione del giudizio n. 1164/2019 R.G. Pertanto, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con memoria di costituzione del 10/10/2024, si è costituito chiedendo Controparte_1
la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui in memoria.
All'udienza del 15/11/2024, il Giudice istruttore, sulla base di quanto esposto dalle parti e previo esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, ha formulato alle stesse la seguente proposta conciliativa: “obbligo a carico di di corrispondere a Controparte_1 [...]
un assegno di € 350,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli Parte_1 maggiorenni (€ 175,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi come da
Protocollo in uso al Tribunale di Palermo, e percezione dell'assegno unico interamente a favore della ricorrente”.
La suddetta proposta è stata accettata dalle parti in seno alla medesima udienza, per cui la causa è stata posta in decisione previa rinuncia ai termini di rito da parte dei procuratori.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti, i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Palermo l'11/6/1997, e la separazione tra le parti si è protratta ininterrottamente per più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Agrigento nel giudizio di separazione giudiziale, definito con sentenza n. 796/2023, emessa il 7/6/2023 a definizione del giudizio n. 1164/2019 R.G.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, alle condizioni dianzi riportate, non essendovi motivi ostativi alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo
2 l'11/6/1997, da , nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
Palermo il 27/7/1965, trascritto agli atti dello Stato civile del predetto comune al n. 54, parte
II, seria A, anno 1997, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 21 novembre 2024.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5633/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso l'avv. Alfonso Napoli, rappresentante e difensore;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso l'avv. Francesca Maria Riggi, rappresentante e difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 15/11/2024, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/5/2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con , in costanza del quale sono nati i figli (nata a Controparte_1 Per_1
Canicattì il 15/6/2000) e (nato a [...] il [...]), ha dedotto di non essersi Per_2
più riconciliata con il coniuge dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale
1 di Agrigento, avvenuta nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n.
796/2023, emessa il 7/6/2023 a definizione del giudizio n. 1164/2019 R.G. Pertanto, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con memoria di costituzione del 10/10/2024, si è costituito chiedendo Controparte_1
la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui in memoria.
All'udienza del 15/11/2024, il Giudice istruttore, sulla base di quanto esposto dalle parti e previo esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, ha formulato alle stesse la seguente proposta conciliativa: “obbligo a carico di di corrispondere a Controparte_1 [...]
un assegno di € 350,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli Parte_1 maggiorenni (€ 175,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi come da
Protocollo in uso al Tribunale di Palermo, e percezione dell'assegno unico interamente a favore della ricorrente”.
La suddetta proposta è stata accettata dalle parti in seno alla medesima udienza, per cui la causa è stata posta in decisione previa rinuncia ai termini di rito da parte dei procuratori.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti, i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Palermo l'11/6/1997, e la separazione tra le parti si è protratta ininterrottamente per più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Agrigento nel giudizio di separazione giudiziale, definito con sentenza n. 796/2023, emessa il 7/6/2023 a definizione del giudizio n. 1164/2019 R.G.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, alle condizioni dianzi riportate, non essendovi motivi ostativi alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo
2 l'11/6/1997, da , nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
Palermo il 27/7/1965, trascritto agli atti dello Stato civile del predetto comune al n. 54, parte
II, seria A, anno 1997, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 21 novembre 2024.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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