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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/12/2024, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
n.R.G. 2382/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 30 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2382/2021 promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 rappresentate e difese dall'Avv. Maria Assunta FERRAZZOLI come da procura in atti ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Sora, Via Dante Alighieri n. 14
- ricorrenti
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Stefano CAVALIERE come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il
Presidio Ospedaliero “Santa Scolastica”, Ufficio Protocollo, in Cassino, Via San Pasquale s.n.c.
- resistente
Oggetto: dirigenza sanitaria non medica – retribuzione di posizione parte variabile aziendale
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 20.12.2021 e ritualmente notificato, Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
espongono di essere dipendenti della nel caso della sig.ra. fino
[...] Controparte_1 Parte_2
alla data del pensionamento 29.12.2020, in qualità di dirigenti psicologhe, tutte con rapporto a tempo
Cont indeterminato ed in regime di esclusività, addette la sig.ra presso il presso il di Cassino, Pt_1
la sig.ra , fino al pensionamento, presso il SERT di Cassino, la sig.ra presso il SERT Parte_2 Pt_3
di Cassino, la sig.ra presso il SERT di Sora e la sig.ra presso il SERT Parte_4 Parte_5
di Sora;
di essere state destinatarie, sin dal 2010, di incarichi di natura professionale per dirigenti con anzianità di servizio superiore a cinque anni ex art. 27, comma 1, lett. c), CCNL dirigenza sanitaria dell'8.6.2020, sempre rinnovati all'esito della valutazione positiva dei collegi tecnici aziendali, sino all'attualità e, nel caso della sig.ra , sino alla data del pensionamento;
che l'Azienda Parte_2
convenuta, con Atto Deliberativo n. 2627 del 28.12.2018, stabiliva il nuovo valore economico del punto per l'indennità di posizione parte variabile aziendale, quantificato per l'anno 2017 e l'anno
2018 in euro 44,82; che l' sulla scorta di tale quantificazione, provvedeva nel febbraio 2019 Pt_6
ad adeguare e corrispondere alle ricorrenti la voce relativa alla suddetta indennità nella misura di euro
179,28 mensili nonché a corrispondere alle medesime ricorrenti, per l'anno 2018, le differenze retributive spettanti a tale titolo;
che, tuttavia, l'azienda non provvedeva a corrispondere alle ricorrenti le differenze retributive maturate a tale titolo per l'anno 2017, avendo erogato l'importo mensile di euro 134,01 anziché quello spettante di euro 179,28; che, per l'anno 2016, non contemplato dall'Atto
Deliberativo n. 2627 del 28.12.2018, la quantificazione del valore economico del punto è quella determinata dall'Atto Deliberativo n. 2429 del 31.8.2004, pari nella misura minima ad euro 197,40; che, sulla base di tale valore, l' avrebbe dovuto corrispondere alle ricorrenti a titolo di Pt_6 indennità di posizione parte variabile aziendale l'importo mensile di euro 789,60 anziché quello effettivamente corrisposto di euro 134,01.
2. Tanto premesso e richiamata la disciplina contrattuale collettiva della retribuzione di posizione della dirigenza sanitaria e della sua componente variabile sulla base della graduazione delle funzioni determinata in sede aziendale e della tipologia degli incarichi, le ricorrenti deducono di avere maturato ciascuna, per i fatti esposti in narrativa, nei confronti dell'amministrazione resistente, un credito per differenze retributive a titolo di indennità di posizione parte variabile aziendale pari ad euro 8.522,67 per l'anno 2016 e ad euro 585,51 per l'anno 2017. 3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, le ricorrenti chiedono al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A) accogliere la domanda e per l'effetto condannare l' al pagamento, in Parte_7
favore delle istanti, delle differenze retributive a loro spettanti a titolo di indennità di posizione parte variabile aziendale per gli anni 2016 e 2017, così come sopra specificate e pertanto, alla Dr.
[...]
la somma complessiva di € 9.108,18, alla Dr. la somma complessiva di € Parte_1 Parte_3
9.108,18, alla Dr. somma complessiva di € 9.108,18, alla Dr. Parte_2
la somma complessiva di € 9.108,18 ed infine alla Dr. Parte_4 [...]
la somma complessiva di € 9.108,18, o quelle diverse somme che emergeranno in corso Parte_5
di causa o che saranno ritenute di giustizia, oltre il danno da svalutazione monetaria con interessi legali;
B)condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre accessori.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la eccependo Controparte_1
preliminarmente la prescrizione quinquennale dei crediti azionati dalle controparti e nel merito chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. L'amministrazione resistente sostiene che la rideterminazione del valore del punto in euro 44,82 ad opera dell'Atto Deliberativo n. 2627 del 28.12.2018 opera esclusivamente per l'anno 2018, mentre il riferimento all'anno 2017 è frutto di un mero refuso, in quanto tale deliberazione “svolge i suoi effetti a far data dal 1° gennaio 2018” e nella tabella allegata la quantificazione dell'importo annuo della retribuzione di posizione parte variabile aziendale è riferita al solo anno 2018. Conclude, quindi, che alle ricorrenti è stato corrisposto tutto quanto dovuto a tale titolo per gli anni 2016 e 2017.
6. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 30 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del credito per differenze retributive vantato dalle ricorrenti, tutte dirigenti psicologhe alle dipendenze della a titolo di retribuzione Controparte_1
di posizione parte variabile aziendale in relazione agli anni 2016 e 2017. 8. Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
9. La retribuzione di posizione è una componente del trattamento retributivo dei dirigenti ai sensi dell'art. 83 del CCNL Area Sanità Triennio 2016-2018 del 19.12.2019, secondo cui “la struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci: a) … retribuzione di posizione d'incarico parte fissa…b) trattamento accessorio: retribuzione di posizione d'incarico parte variabile aziendale sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante…”. Tale retribuzione, ai sensi del successivo art. 91, è correlata a ciascuna delle tipologie di incarico dirigenziale di cui all'art. 18, è corrisposta per tredici mensilità e si compone di una parte fissa, coincidente con il suo valore minimo e non modificabile a livello aziendale, determinata in funzione del tipo di incarico dirigenziale (cfr. art. 91 comma 3) e di una parte variabile, che insieme esprimono il valore complessivo dell'incarico.
La componente variabile, e dunque la retribuzione di posizione complessiva, è attribuita sulla base della graduazione delle funzioni definita in sede aziendale nel rispetto dei criteri e parametri definiti dal comma 9 del citato art. 18. Nell'ambito della medesima azienda o ente, a parità di rilevanza delle funzioni sulla base dei criteri di graduazione adottati, è attribuita agli incarichi dirigenziali la medesima retribuzione di posizione complessiva (comma 10). Nel caso di dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, spetta il solo 55 per cento della retribuzione di posizione parte fisse (comma
11).
10. Ciò premesso, nella specie può ritenersi pacifico ex art. 115 c.p.c. che presta Parte_1
servizio a tempo indeterminato alle dipendenze della in qualità di dirigente Controparte_1
Cont psicologa presso il di Cassino in regime di esclusività; che ha Parte_2
Cont prestato servizio a tempo indeterminato alle dipendenze della di in qualità di dirigente CP_1
psicologa presso il SERT di Cassino in regime di esclusività fino al 29.12.2020, data del pensionamento;
che presta servizio a tempo indeterminato alle dipendenze della Parte_3 [...]
in qualità di dirigente psicologa presso il SERT di Cassino in regime di esclusività; che CP_1
Cont
presta servizio a tempo indeterminato alle dipendenze della Parte_4
di in qualità di dirigente psicologa presso il SERT di Sora in regime di esclusività; che CP_1
presta servizio alle dipendenze della in qualità di dirigente Parte_5 Controparte_1
psicologa presso il SERT di Sora in regime di esclusività.
11. È rimasto altresì incontestato che a tutte le ricorrenti sono stati conferiti sin dal 2010 incarichi di natura professionale per dirigenti con almeno cinque anni di anzianità, di cui all'art. 27, comma 1, lett. c) del CCNL Sanità – Area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa dell'8.6.2000 e che all'attualità le medesime sono titolari di detta tipologia di incarichi, attualmente previsti dall'art. 18, comma 1, parte II, lett. c del CCNL del 19.12.2019, come risulta anche dai certificati di servizio prodotti, salvo la sig.ra , che è stata titolare di tale tipologia di incarico Parte_2
sino alla data del pensionamento (29.12.2020).
12. Non è stato contestato da controparte che agli incarichi professionali conferiti alle ricorrenti è stata attribuita, in sede di disciplina della graduazione delle funzioni dirigenziali, una pesatura pari a
52. Tanto risulta comunque per tabulas dall'Atto Deliberativo n. 3114 del 20.12.2004 (doc. 13, cfr. la voce “Incarico professionale > 5 anni a livello di unità operativa”) e dall'Atto Deliberativo
Aziendale n. 2627 del 28.12.2018 (doc. 15).
13. Quanto al valore economico del punto con riferimento agli anni per i quali sono rivendicate le differenze retributive oggetto di causa, vale a dire il 2016 ed il 2017, si rileva che il menzionato Atto
Deliberativo Aziendale n. 2627/2018 ha previsto, sia per l'anno 2017 che per l'anno 2018, sulla scorta dell'accordo raggiunto con le OO.SS. dell'area della dirigenza sanitaria non medica del 20.11.2018, un valore del punto pari ad euro 44,82. La tesi sostenuta da parte resistente, secondo cui il riferimento all'anno 2017 è frutto di un mero refuso, è palesemente infondata. Non vi è infatti nell'atto citato alcun elemento testuale che supporti un tale assunto, ed anzi nel disposto della delibera si stabilisce espressamente che “verificato l'ammontare dello specifico Fondo Aziendale per l'anno 2017 e 2018, il valore del punto è quantificato in euro 44.82”, non potendo attribuirsi rilievo, a fronte della inequivoca chiarezza di tale disposto, alla circostanza che la tabella allegata, nella colonna relativa agli importi annui della nuova retribuzione di posizione parte variabile aziendale, riporti unicamente la dicitura “Competenza Aa Var.le Az.le 2018 legata all'attuale sistema di pesatura”, atteso che si tratta dei medesimi importi riferibili anche all'anno precedente alla luce di quanto poco sopra stabilito. L'entrata in vigore dell'atto deliberativo a far data dal 1.1.2018 significa semplicemente che l'atto, a partire da tale data, inizia a produrre i suoi effetti giuridici, tra i quali la rideterminazione, anche per l'anno 2017 oltre che per l'anno 2018, del valore del punto nella misura di euro 44,82.
14. Pertanto, la retribuzione di posizione parte variabile aziendale spettante alle ricorrenti ammonta, nella misura annua, ad euro 2.330,64 (44,82 x 52) e mensile ad euro 179,28 (2.330,60 : 13). Poiché, come è rimasto incontestato e risulta comunque dai cedolini stipendiali, le ricorrenti nell'anno 2017 hanno percepito a tale titolo l'importo mensile di euro 134,01, le medesime sono titolari nei confronti Cont della convenuta per l'anno 2017 (13 mensilità) di un credito differenziale pari ad euro 588,51
(45,27 x 13). 15. Con riferimento all'anno 2016, non considerato dalla delibera aziendale sopra citata e dunque non investito dalla rideterminazione del valore del punto, occorre fare riferimento al valore precedente fissato dall'azienda. Le ricorrenti hanno indicato tale valore in euro 194,40. Tale circostanza non è stata specificamente contestata da controparte e dunque può ritenersi senz'altro accertata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Ad ogni buon conto, essa trova un preciso riscontro documentale nell'atto deliberativo n. 2429 del 31.8.2004, avente ad oggetto “Pesature/Calibrature delle Strutture
Dirigenziali Aziendali. Presa d'atto delle risultanze della concertazione condotta con le Sigle
Sindacali della Dirigenza” (doc. 14), dove il valore unitario del punto per la dirigenza non medica nella misura minima – ottenuto dal rapporto tra l'importo del fondo per il finanziamento della indennità di posizione dei dirigenti non medici, pari ad euro 1.037.155, e la sommatoria dei punteggi di pesatura, nella misura minima, di tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti non medici, pari a 5.253 –
è pari appunto a euro 197,40.
16. La retribuzione di posizione parte variabile aziendale spettante alle ricorrenti per l'anno 2016 ammonta dunque, nella misura annua, ad euro 10.264,80 (197,40 x 52), corrispondente ad euro 789,60 mensili (10.264,80 : 13). Poiché è rimasto incontestato e risulta comunque dai cedolini stipendiali che le ricorrenti nell'anno 2016 hanno percepito mensilmente a tale titolo euro 134,01, il credito differenziale delle ricorrenti per tale anno ammonta ad euro 8.522,67 (655,59 x 13).
17. È del tutto inconferente il richiamo contenuto nella memoria difensiva al Fondo di cui all'art. 95 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019, poiché il Fondo in questione è quello destinato al finanziamento della retribuzione di risultato ed è distinto dal Fondo per la retribuzione degli incarichi dirigenziali di cui al precedente art. 94.
18. L'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dall'azienda convenuta è infondata.
19. Prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 14.4.2022 (doc. 11
Cont prod. , le ricorrenti hanno diffidato l'azienda al pagamento delle differenze retributive per la retribuzione di posizione parte variabile aziendale relativa agli anni 2016 e 2017, con pec ricevuta dalla resistente in data 29.4.2020 (cfr. copia della ricevuta di avvenuta consegna, doc. 11 prod. ric.), così interrompendo il termine quinquennale di prescrizione.
20. Per tali ragioni, la va condannata al pagamento in favore di ciascuna delle Controparte_1 ricorrenti della somma di euro 8.522,67 per l'anno 2016 ed euro 588,51 per l'anno 2017 a titolo di differenze dovute sulla retribuzione di posizione parte variabile aziendale, e così per un totale di euro
9.111,18, oltre la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, L. n. 724 del 1994 (Cass. civ. n. 13624/2020).
Cont 21. Le spese di lite secondo soccombenza sono poste a carico della convenuta e liquidate in favore delle ricorrenti, quali parti con medesima posizione processuale difese da un medesimo difensore, nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55 del 2014 (cfr. Cass. civ.
10367/2024), con applicazione dei parametri minimi – stante la ridotta complessità delle questioni affrontate e del correlato impegno difensivo richiesto – per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, cause di lavoro, scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, con riduzione del 30 per cento ex art. 4, comma 4, ed incremento del 30 per cento per ogni parte oltre la prima ex art. 4, comma
2.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
Cont
− accerta e dichiara che ciascuna ricorrente è creditrice della di per la somma CP_1
complessiva di euro 9.111,18 per i titoli di cui in motivazione;
− per l'effetto, condanna la a pagare a ciascuna ricorrente la somma di euro Controparte_1
9.111,18, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− condanna la a rimborsare alle ricorrenti le spese di giudizio, che liquida Controparte_1
complessivamente in euro 3.247,86, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 30 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2382/2021 promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 rappresentate e difese dall'Avv. Maria Assunta FERRAZZOLI come da procura in atti ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Sora, Via Dante Alighieri n. 14
- ricorrenti
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Stefano CAVALIERE come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il
Presidio Ospedaliero “Santa Scolastica”, Ufficio Protocollo, in Cassino, Via San Pasquale s.n.c.
- resistente
Oggetto: dirigenza sanitaria non medica – retribuzione di posizione parte variabile aziendale
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 20.12.2021 e ritualmente notificato, Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
espongono di essere dipendenti della nel caso della sig.ra. fino
[...] Controparte_1 Parte_2
alla data del pensionamento 29.12.2020, in qualità di dirigenti psicologhe, tutte con rapporto a tempo
Cont indeterminato ed in regime di esclusività, addette la sig.ra presso il presso il di Cassino, Pt_1
la sig.ra , fino al pensionamento, presso il SERT di Cassino, la sig.ra presso il SERT Parte_2 Pt_3
di Cassino, la sig.ra presso il SERT di Sora e la sig.ra presso il SERT Parte_4 Parte_5
di Sora;
di essere state destinatarie, sin dal 2010, di incarichi di natura professionale per dirigenti con anzianità di servizio superiore a cinque anni ex art. 27, comma 1, lett. c), CCNL dirigenza sanitaria dell'8.6.2020, sempre rinnovati all'esito della valutazione positiva dei collegi tecnici aziendali, sino all'attualità e, nel caso della sig.ra , sino alla data del pensionamento;
che l'Azienda Parte_2
convenuta, con Atto Deliberativo n. 2627 del 28.12.2018, stabiliva il nuovo valore economico del punto per l'indennità di posizione parte variabile aziendale, quantificato per l'anno 2017 e l'anno
2018 in euro 44,82; che l' sulla scorta di tale quantificazione, provvedeva nel febbraio 2019 Pt_6
ad adeguare e corrispondere alle ricorrenti la voce relativa alla suddetta indennità nella misura di euro
179,28 mensili nonché a corrispondere alle medesime ricorrenti, per l'anno 2018, le differenze retributive spettanti a tale titolo;
che, tuttavia, l'azienda non provvedeva a corrispondere alle ricorrenti le differenze retributive maturate a tale titolo per l'anno 2017, avendo erogato l'importo mensile di euro 134,01 anziché quello spettante di euro 179,28; che, per l'anno 2016, non contemplato dall'Atto
Deliberativo n. 2627 del 28.12.2018, la quantificazione del valore economico del punto è quella determinata dall'Atto Deliberativo n. 2429 del 31.8.2004, pari nella misura minima ad euro 197,40; che, sulla base di tale valore, l' avrebbe dovuto corrispondere alle ricorrenti a titolo di Pt_6 indennità di posizione parte variabile aziendale l'importo mensile di euro 789,60 anziché quello effettivamente corrisposto di euro 134,01.
2. Tanto premesso e richiamata la disciplina contrattuale collettiva della retribuzione di posizione della dirigenza sanitaria e della sua componente variabile sulla base della graduazione delle funzioni determinata in sede aziendale e della tipologia degli incarichi, le ricorrenti deducono di avere maturato ciascuna, per i fatti esposti in narrativa, nei confronti dell'amministrazione resistente, un credito per differenze retributive a titolo di indennità di posizione parte variabile aziendale pari ad euro 8.522,67 per l'anno 2016 e ad euro 585,51 per l'anno 2017. 3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, le ricorrenti chiedono al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A) accogliere la domanda e per l'effetto condannare l' al pagamento, in Parte_7
favore delle istanti, delle differenze retributive a loro spettanti a titolo di indennità di posizione parte variabile aziendale per gli anni 2016 e 2017, così come sopra specificate e pertanto, alla Dr.
[...]
la somma complessiva di € 9.108,18, alla Dr. la somma complessiva di € Parte_1 Parte_3
9.108,18, alla Dr. somma complessiva di € 9.108,18, alla Dr. Parte_2
la somma complessiva di € 9.108,18 ed infine alla Dr. Parte_4 [...]
la somma complessiva di € 9.108,18, o quelle diverse somme che emergeranno in corso Parte_5
di causa o che saranno ritenute di giustizia, oltre il danno da svalutazione monetaria con interessi legali;
B)condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre accessori.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la eccependo Controparte_1
preliminarmente la prescrizione quinquennale dei crediti azionati dalle controparti e nel merito chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. L'amministrazione resistente sostiene che la rideterminazione del valore del punto in euro 44,82 ad opera dell'Atto Deliberativo n. 2627 del 28.12.2018 opera esclusivamente per l'anno 2018, mentre il riferimento all'anno 2017 è frutto di un mero refuso, in quanto tale deliberazione “svolge i suoi effetti a far data dal 1° gennaio 2018” e nella tabella allegata la quantificazione dell'importo annuo della retribuzione di posizione parte variabile aziendale è riferita al solo anno 2018. Conclude, quindi, che alle ricorrenti è stato corrisposto tutto quanto dovuto a tale titolo per gli anni 2016 e 2017.
6. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 30 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del credito per differenze retributive vantato dalle ricorrenti, tutte dirigenti psicologhe alle dipendenze della a titolo di retribuzione Controparte_1
di posizione parte variabile aziendale in relazione agli anni 2016 e 2017. 8. Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
9. La retribuzione di posizione è una componente del trattamento retributivo dei dirigenti ai sensi dell'art. 83 del CCNL Area Sanità Triennio 2016-2018 del 19.12.2019, secondo cui “la struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci: a) … retribuzione di posizione d'incarico parte fissa…b) trattamento accessorio: retribuzione di posizione d'incarico parte variabile aziendale sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante…”. Tale retribuzione, ai sensi del successivo art. 91, è correlata a ciascuna delle tipologie di incarico dirigenziale di cui all'art. 18, è corrisposta per tredici mensilità e si compone di una parte fissa, coincidente con il suo valore minimo e non modificabile a livello aziendale, determinata in funzione del tipo di incarico dirigenziale (cfr. art. 91 comma 3) e di una parte variabile, che insieme esprimono il valore complessivo dell'incarico.
La componente variabile, e dunque la retribuzione di posizione complessiva, è attribuita sulla base della graduazione delle funzioni definita in sede aziendale nel rispetto dei criteri e parametri definiti dal comma 9 del citato art. 18. Nell'ambito della medesima azienda o ente, a parità di rilevanza delle funzioni sulla base dei criteri di graduazione adottati, è attribuita agli incarichi dirigenziali la medesima retribuzione di posizione complessiva (comma 10). Nel caso di dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, spetta il solo 55 per cento della retribuzione di posizione parte fisse (comma
11).
10. Ciò premesso, nella specie può ritenersi pacifico ex art. 115 c.p.c. che presta Parte_1
servizio a tempo indeterminato alle dipendenze della in qualità di dirigente Controparte_1
Cont psicologa presso il di Cassino in regime di esclusività; che ha Parte_2
Cont prestato servizio a tempo indeterminato alle dipendenze della di in qualità di dirigente CP_1
psicologa presso il SERT di Cassino in regime di esclusività fino al 29.12.2020, data del pensionamento;
che presta servizio a tempo indeterminato alle dipendenze della Parte_3 [...]
in qualità di dirigente psicologa presso il SERT di Cassino in regime di esclusività; che CP_1
Cont
presta servizio a tempo indeterminato alle dipendenze della Parte_4
di in qualità di dirigente psicologa presso il SERT di Sora in regime di esclusività; che CP_1
presta servizio alle dipendenze della in qualità di dirigente Parte_5 Controparte_1
psicologa presso il SERT di Sora in regime di esclusività.
11. È rimasto altresì incontestato che a tutte le ricorrenti sono stati conferiti sin dal 2010 incarichi di natura professionale per dirigenti con almeno cinque anni di anzianità, di cui all'art. 27, comma 1, lett. c) del CCNL Sanità – Area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa dell'8.6.2000 e che all'attualità le medesime sono titolari di detta tipologia di incarichi, attualmente previsti dall'art. 18, comma 1, parte II, lett. c del CCNL del 19.12.2019, come risulta anche dai certificati di servizio prodotti, salvo la sig.ra , che è stata titolare di tale tipologia di incarico Parte_2
sino alla data del pensionamento (29.12.2020).
12. Non è stato contestato da controparte che agli incarichi professionali conferiti alle ricorrenti è stata attribuita, in sede di disciplina della graduazione delle funzioni dirigenziali, una pesatura pari a
52. Tanto risulta comunque per tabulas dall'Atto Deliberativo n. 3114 del 20.12.2004 (doc. 13, cfr. la voce “Incarico professionale > 5 anni a livello di unità operativa”) e dall'Atto Deliberativo
Aziendale n. 2627 del 28.12.2018 (doc. 15).
13. Quanto al valore economico del punto con riferimento agli anni per i quali sono rivendicate le differenze retributive oggetto di causa, vale a dire il 2016 ed il 2017, si rileva che il menzionato Atto
Deliberativo Aziendale n. 2627/2018 ha previsto, sia per l'anno 2017 che per l'anno 2018, sulla scorta dell'accordo raggiunto con le OO.SS. dell'area della dirigenza sanitaria non medica del 20.11.2018, un valore del punto pari ad euro 44,82. La tesi sostenuta da parte resistente, secondo cui il riferimento all'anno 2017 è frutto di un mero refuso, è palesemente infondata. Non vi è infatti nell'atto citato alcun elemento testuale che supporti un tale assunto, ed anzi nel disposto della delibera si stabilisce espressamente che “verificato l'ammontare dello specifico Fondo Aziendale per l'anno 2017 e 2018, il valore del punto è quantificato in euro 44.82”, non potendo attribuirsi rilievo, a fronte della inequivoca chiarezza di tale disposto, alla circostanza che la tabella allegata, nella colonna relativa agli importi annui della nuova retribuzione di posizione parte variabile aziendale, riporti unicamente la dicitura “Competenza Aa Var.le Az.le 2018 legata all'attuale sistema di pesatura”, atteso che si tratta dei medesimi importi riferibili anche all'anno precedente alla luce di quanto poco sopra stabilito. L'entrata in vigore dell'atto deliberativo a far data dal 1.1.2018 significa semplicemente che l'atto, a partire da tale data, inizia a produrre i suoi effetti giuridici, tra i quali la rideterminazione, anche per l'anno 2017 oltre che per l'anno 2018, del valore del punto nella misura di euro 44,82.
14. Pertanto, la retribuzione di posizione parte variabile aziendale spettante alle ricorrenti ammonta, nella misura annua, ad euro 2.330,64 (44,82 x 52) e mensile ad euro 179,28 (2.330,60 : 13). Poiché, come è rimasto incontestato e risulta comunque dai cedolini stipendiali, le ricorrenti nell'anno 2017 hanno percepito a tale titolo l'importo mensile di euro 134,01, le medesime sono titolari nei confronti Cont della convenuta per l'anno 2017 (13 mensilità) di un credito differenziale pari ad euro 588,51
(45,27 x 13). 15. Con riferimento all'anno 2016, non considerato dalla delibera aziendale sopra citata e dunque non investito dalla rideterminazione del valore del punto, occorre fare riferimento al valore precedente fissato dall'azienda. Le ricorrenti hanno indicato tale valore in euro 194,40. Tale circostanza non è stata specificamente contestata da controparte e dunque può ritenersi senz'altro accertata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Ad ogni buon conto, essa trova un preciso riscontro documentale nell'atto deliberativo n. 2429 del 31.8.2004, avente ad oggetto “Pesature/Calibrature delle Strutture
Dirigenziali Aziendali. Presa d'atto delle risultanze della concertazione condotta con le Sigle
Sindacali della Dirigenza” (doc. 14), dove il valore unitario del punto per la dirigenza non medica nella misura minima – ottenuto dal rapporto tra l'importo del fondo per il finanziamento della indennità di posizione dei dirigenti non medici, pari ad euro 1.037.155, e la sommatoria dei punteggi di pesatura, nella misura minima, di tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti non medici, pari a 5.253 –
è pari appunto a euro 197,40.
16. La retribuzione di posizione parte variabile aziendale spettante alle ricorrenti per l'anno 2016 ammonta dunque, nella misura annua, ad euro 10.264,80 (197,40 x 52), corrispondente ad euro 789,60 mensili (10.264,80 : 13). Poiché è rimasto incontestato e risulta comunque dai cedolini stipendiali che le ricorrenti nell'anno 2016 hanno percepito mensilmente a tale titolo euro 134,01, il credito differenziale delle ricorrenti per tale anno ammonta ad euro 8.522,67 (655,59 x 13).
17. È del tutto inconferente il richiamo contenuto nella memoria difensiva al Fondo di cui all'art. 95 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019, poiché il Fondo in questione è quello destinato al finanziamento della retribuzione di risultato ed è distinto dal Fondo per la retribuzione degli incarichi dirigenziali di cui al precedente art. 94.
18. L'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dall'azienda convenuta è infondata.
19. Prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 14.4.2022 (doc. 11
Cont prod. , le ricorrenti hanno diffidato l'azienda al pagamento delle differenze retributive per la retribuzione di posizione parte variabile aziendale relativa agli anni 2016 e 2017, con pec ricevuta dalla resistente in data 29.4.2020 (cfr. copia della ricevuta di avvenuta consegna, doc. 11 prod. ric.), così interrompendo il termine quinquennale di prescrizione.
20. Per tali ragioni, la va condannata al pagamento in favore di ciascuna delle Controparte_1 ricorrenti della somma di euro 8.522,67 per l'anno 2016 ed euro 588,51 per l'anno 2017 a titolo di differenze dovute sulla retribuzione di posizione parte variabile aziendale, e così per un totale di euro
9.111,18, oltre la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, L. n. 724 del 1994 (Cass. civ. n. 13624/2020).
Cont 21. Le spese di lite secondo soccombenza sono poste a carico della convenuta e liquidate in favore delle ricorrenti, quali parti con medesima posizione processuale difese da un medesimo difensore, nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55 del 2014 (cfr. Cass. civ.
10367/2024), con applicazione dei parametri minimi – stante la ridotta complessità delle questioni affrontate e del correlato impegno difensivo richiesto – per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, cause di lavoro, scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, con riduzione del 30 per cento ex art. 4, comma 4, ed incremento del 30 per cento per ogni parte oltre la prima ex art. 4, comma
2.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
Cont
− accerta e dichiara che ciascuna ricorrente è creditrice della di per la somma CP_1
complessiva di euro 9.111,18 per i titoli di cui in motivazione;
− per l'effetto, condanna la a pagare a ciascuna ricorrente la somma di euro Controparte_1
9.111,18, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− condanna la a rimborsare alle ricorrenti le spese di giudizio, che liquida Controparte_1
complessivamente in euro 3.247,86, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci