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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/02/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2419/2023 R.G. e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Genova, via Gropallo n. 4/8 presso l'Avv. Parte_1
Simona Nicatore che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione ed allegata al fascicolo informatico;
- attrice -;
e
, elettivamente domiciliata in Rapallo, via della Libertà n. 61/8, presso Controparte_1 lo studio dell'Avv. Simona Bardi che la rappresenta e difende in virtù di procura separata depositata telematicamente da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuta -;
OGGETTO: collazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con le note ex art. 127 ter c.p.c. le parti così hanno concluso: parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova nella persona del Giudice designato, contrariis reiectis, in via principale 1. accertare e dichiarare la sussistenza delle donazioni dirette ed indirette di beni mobili ed immobili fatte dai Sig.ri e alla CP_2 Parte_2
Sig.ra per l'importo complessivo di € 210.077,57 - o la somma maggiore e/o Controparte_1
minore che sarà accertata in corso di causa - per i motivi meglio indicati in narrativa- e conseguentemente 2. accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità delle donazioni dirette ed indirette di beni mobili ed immobili che i Sig.ri e hanno conferito CP_2 Parte_2 alla Sig.ra per l'importo complessivo di € 210.077,57 – come indicate e Controparte_1
1 precisate in narrativa - o la somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa
- previo espletamento anche di CTU contabile - oltre rivalutazione ed interessi dalla data del conferimento delle elargizioni e sino alla data dell'apertura della successione per i motivi meglio esposti in narrativa 3. condannare la Sig.ra a conferire ai sensi Controparte_1
dell'art 556 cc alla massa ereditaria l'importo delle donazioni dirette ed indirette ricevute con rivalutazione ed interessi dalla data del conferimento delle elargizioni e sino alla data dell'apertura della successione per i motivi meglio esposti in narrativa. In via subordinata 1. accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità delle donazioni dirette ed indirette di beni mobili ed immobili che la Sig.ra ha conferito alla Sig.ra per Parte_2 Controparte_1
l'importo complessivo di € 210.077,57 – come indicate e precisate in narrativa anche quale erede del Sig. - o la somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di CP_2
causa - previo espletamento anche di CTU contabile – oltre rivalutazione ed interessi dalla data del conferimento delle elargizioni e sino alla data dell'apertura della successione per i motivi meglio esposti in narrativa e conseguentemente:
1. condannare la Sig.ra CP_1
a conferire ai sensi dell'art. 556 cc alla massa ereditaria l'importo delle donazioni
[...]
dirette ed indirette ricevute con rivalutazione ed interessi dalla data del conferimento delle elargizioni e sino alla data dell'apertura della successione per i motivi meglio esposti in narrativa 2. Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio e sentenza immediatamente esecutiva come per legge”; parte convenuta: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare per le ragioni tutte di cui in narrativa le domande di parte attrice. Vinte le spese di lite, oltre spese generali, c.p.a. e iva come per legge, e le spese di mediazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– premesso di essere la figlia di e di - ha Parte_1 Parte_2 CP_2 convenuto in giudizio la sorella , esponendo che quest'ultima ha ricevuto Controparte_1
dalla madre e precedentemente, quando era ancora in vita il padre , donazioni CP_2
dirette ed indirette di beni immobili e di denaro. Ha dunque rilevato, ai sensi degli artt. 737 e ss c.c., l'obbligo, in capo alla convenuta, di conferire alla massa ereditaria tutti i beni mobili e immobili ricevuti a titolo di donazione dai de cuius quando questi erano in vita, anche riferiti alla quota ereditaria della de cuius del di lei marito . Parte_2 CP_2
si è costituita in giudizio e ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità Controparte_1
della domanda per difetto di simmetria fra il procedimento di mediazione svolto e la domanda azionata con l'atto di citazione. Dopo aver qualificato la domanda di parte attrice quale domanda di riduzione ed evidenziato che non ha specificato quali disposizioni Parte_1
2 devono essere attribuite al padre e quali alla madre e, pertanto, ai fini di quale asse ereditario esse eventualmente rilevino, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione di riduzione relativa alla successione di , deceduto il 23 febbraio1995. Ha evidenziato che CP_2
l'attrice ha riferito di donazioni, tutte contestate, asseritamente effettuate dalla fino al Pt_2
18 giugno 2010, chiedendone la declaratoria di nullità. In relazione alle disposizioni donative nulle come riportate dall'attrice, ha rilevato che tra le date di asserita effettuazione delle stesse
(le ultime due donazioni sono riferite del 18.6.2010 mentre le altre sarebbero tutte anteriori) e la data di notifica dell'atto di citazione [e comunque anche la data di instaurazione della mediazione (22.09.2020)] è tuttavia decorso il termine decennale per l'azione di ripetizione dell'indebito. Pertanto, sostiene la convenuta, eliminati dall'asse ereditario morendo dismesso dalla tutti gli importi che per l'attrice sono stati oggetti di liberalità, essa attrice, stante Pt_2
la successio ab intestata, ha già ricevuta una quota che eccede la sua quota di legittima che ammonta a 1/ 3. Ha poi evidenziato che comunque la controparte non ha identificato né gli assi successori materni e paterni né gli autori delle pretese disposizioni liberali così come non ha provato le disposizioni donative, di cui in ogni caso viene negata la ricezione.
Così riassunte le posizioni delle parti, premesso che l'attrice non ha pacificamente formulato né azione di riduzione né domanda di scioglimento della comunione ereditaria, quanto alla richiesta di disporre la collazione delle donazioni che i genitori, in prospettazione, avrebbero effettuato a favore della convenuta, va osservato che la collazione è regolata dagli artt. 737 e ss. c.c. e consiste nel conferimento nell'asse ereditario delle liberalità ricevute in vita dal defunto da parte dei soggetti tenuti a compierla.
Trattasi di un istituto che assolve la sua funzione specifica esclusivamente nell'ambito del giudizio di divisione ereditaria, come si desume anche dalla collocazione della relativa disciplina nel Titolo IV del Libro II c.c. Dunque, la collazione, in entrambe le forme previste dalla legge (conferimento del bene in natura ovvero per imputazione) è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere, al fine di assicurare, nei reciproci rapporti tra i coeredi condividenti, la parità di trattamento in guisa da non alterare il rapporto di valore tra le rispettive quote (cfr. Cass. n. 14553/2004).
Inoltre, la collazione, assumendo un rilievo meramente strumentale alla divisione ereditaria, non costituisce un diritto autonomamente azionabile da un coerede. Dirimente in proposito è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10478/15: “La collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria, sicché non può formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento”. La detta pronuncia si conforma alla sentenza della Suprema Corte n.
3 18054/2004, che ha così statuito: “La collazione per imputazione di una porzione del donatum
- che si tratti di denaro o di altro tipo di beni - presuppone necessariamente un'operazione di divisione dell'asse ereditario, realizzandosi l'imputazione appunto con un minor prelevamento rispetto a quanto altrimenti spetterebbe pro quota al donatario sull'intero asse. Donde, appunto, l'impossibilita di scindere logicamente i due momenti - quello della collazione e quello della formazione delle quote ereditarie spettanti a ciascun coerede - e perciò la necessità che la collazione si compia all'interno dell'operazione di divisione dell'asse ereditario”. E prosegue precisando “a questo principio il collegio ritiene di doversi attenere, stante la sua coerenza con la natura dell'istituto della collazione, che è disciplinato come una fase della divisione, insieme con altre idonee eventualmente a influire anche sull'an, sul quomodo e sul quantum, sicché non può formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma, sia pure di mero accertamento: è parte di un tutto nel quale necessariamente si deve inserire, poiché altrimenti non acquista una propria ragion d'essere” [v. anche Cass. n. 26486/2019: “… in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, la collazione ereditaria - in entrambe le forme previste dalla legge, per conferimento del bene in natura ovvero per imputazione - è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere (cfr. Cass. 18.7.2005, n.
15131; Cass. 6.11.1986, n. 6490). Per altro verso, in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, la collazione è una operazione necessaria nel corso del procedimento divisionale, essendo diretta a ristabilire l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote e garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota…”].
Alla luce di tali considerazioni, dunque, in assenza di una contestuale richiesta di divisione della massa, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di parte attrice.
Le spese di lite vanno poste per soccombenza a carico di e vengono Parte_1
liquidate come in dispositivo, nei valori tra i minimi e i medi tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, in conformità a quanto previsto dal D.M. 147/2022.
Va rilevato che la convenuta ha altresì chiesto la liquidazione delle spese per la fase di mediazione obbligatoria e la richiesta può accogliersi, dovendo tali spese, che vengono liquidate nei valori minimi, essere assimilate a quelle del processo, essendo la mediazione una fase prodromica e necessaria dello stesso, ed essere regolate sulla base del principio della
4 soccombenza, soluzione che è, peraltro, in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la domanda inammissibile;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che si liquidano in € 9.142,00per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché dell'importo di € 1.512,00, oltre accessori di legge, per la fase della mediazione.
Così deciso in Genova, in data 11.02.2025
Il Giudice
dr.ssa Alessandra Mainella
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2419/2023 R.G. e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Genova, via Gropallo n. 4/8 presso l'Avv. Parte_1
Simona Nicatore che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione ed allegata al fascicolo informatico;
- attrice -;
e
, elettivamente domiciliata in Rapallo, via della Libertà n. 61/8, presso Controparte_1 lo studio dell'Avv. Simona Bardi che la rappresenta e difende in virtù di procura separata depositata telematicamente da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuta -;
OGGETTO: collazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con le note ex art. 127 ter c.p.c. le parti così hanno concluso: parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova nella persona del Giudice designato, contrariis reiectis, in via principale 1. accertare e dichiarare la sussistenza delle donazioni dirette ed indirette di beni mobili ed immobili fatte dai Sig.ri e alla CP_2 Parte_2
Sig.ra per l'importo complessivo di € 210.077,57 - o la somma maggiore e/o Controparte_1
minore che sarà accertata in corso di causa - per i motivi meglio indicati in narrativa- e conseguentemente 2. accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità delle donazioni dirette ed indirette di beni mobili ed immobili che i Sig.ri e hanno conferito CP_2 Parte_2 alla Sig.ra per l'importo complessivo di € 210.077,57 – come indicate e Controparte_1
1 precisate in narrativa - o la somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa
- previo espletamento anche di CTU contabile - oltre rivalutazione ed interessi dalla data del conferimento delle elargizioni e sino alla data dell'apertura della successione per i motivi meglio esposti in narrativa 3. condannare la Sig.ra a conferire ai sensi Controparte_1
dell'art 556 cc alla massa ereditaria l'importo delle donazioni dirette ed indirette ricevute con rivalutazione ed interessi dalla data del conferimento delle elargizioni e sino alla data dell'apertura della successione per i motivi meglio esposti in narrativa. In via subordinata 1. accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità delle donazioni dirette ed indirette di beni mobili ed immobili che la Sig.ra ha conferito alla Sig.ra per Parte_2 Controparte_1
l'importo complessivo di € 210.077,57 – come indicate e precisate in narrativa anche quale erede del Sig. - o la somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di CP_2
causa - previo espletamento anche di CTU contabile – oltre rivalutazione ed interessi dalla data del conferimento delle elargizioni e sino alla data dell'apertura della successione per i motivi meglio esposti in narrativa e conseguentemente:
1. condannare la Sig.ra CP_1
a conferire ai sensi dell'art. 556 cc alla massa ereditaria l'importo delle donazioni
[...]
dirette ed indirette ricevute con rivalutazione ed interessi dalla data del conferimento delle elargizioni e sino alla data dell'apertura della successione per i motivi meglio esposti in narrativa 2. Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio e sentenza immediatamente esecutiva come per legge”; parte convenuta: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare per le ragioni tutte di cui in narrativa le domande di parte attrice. Vinte le spese di lite, oltre spese generali, c.p.a. e iva come per legge, e le spese di mediazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– premesso di essere la figlia di e di - ha Parte_1 Parte_2 CP_2 convenuto in giudizio la sorella , esponendo che quest'ultima ha ricevuto Controparte_1
dalla madre e precedentemente, quando era ancora in vita il padre , donazioni CP_2
dirette ed indirette di beni immobili e di denaro. Ha dunque rilevato, ai sensi degli artt. 737 e ss c.c., l'obbligo, in capo alla convenuta, di conferire alla massa ereditaria tutti i beni mobili e immobili ricevuti a titolo di donazione dai de cuius quando questi erano in vita, anche riferiti alla quota ereditaria della de cuius del di lei marito . Parte_2 CP_2
si è costituita in giudizio e ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità Controparte_1
della domanda per difetto di simmetria fra il procedimento di mediazione svolto e la domanda azionata con l'atto di citazione. Dopo aver qualificato la domanda di parte attrice quale domanda di riduzione ed evidenziato che non ha specificato quali disposizioni Parte_1
2 devono essere attribuite al padre e quali alla madre e, pertanto, ai fini di quale asse ereditario esse eventualmente rilevino, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione di riduzione relativa alla successione di , deceduto il 23 febbraio1995. Ha evidenziato che CP_2
l'attrice ha riferito di donazioni, tutte contestate, asseritamente effettuate dalla fino al Pt_2
18 giugno 2010, chiedendone la declaratoria di nullità. In relazione alle disposizioni donative nulle come riportate dall'attrice, ha rilevato che tra le date di asserita effettuazione delle stesse
(le ultime due donazioni sono riferite del 18.6.2010 mentre le altre sarebbero tutte anteriori) e la data di notifica dell'atto di citazione [e comunque anche la data di instaurazione della mediazione (22.09.2020)] è tuttavia decorso il termine decennale per l'azione di ripetizione dell'indebito. Pertanto, sostiene la convenuta, eliminati dall'asse ereditario morendo dismesso dalla tutti gli importi che per l'attrice sono stati oggetti di liberalità, essa attrice, stante Pt_2
la successio ab intestata, ha già ricevuta una quota che eccede la sua quota di legittima che ammonta a 1/ 3. Ha poi evidenziato che comunque la controparte non ha identificato né gli assi successori materni e paterni né gli autori delle pretese disposizioni liberali così come non ha provato le disposizioni donative, di cui in ogni caso viene negata la ricezione.
Così riassunte le posizioni delle parti, premesso che l'attrice non ha pacificamente formulato né azione di riduzione né domanda di scioglimento della comunione ereditaria, quanto alla richiesta di disporre la collazione delle donazioni che i genitori, in prospettazione, avrebbero effettuato a favore della convenuta, va osservato che la collazione è regolata dagli artt. 737 e ss. c.c. e consiste nel conferimento nell'asse ereditario delle liberalità ricevute in vita dal defunto da parte dei soggetti tenuti a compierla.
Trattasi di un istituto che assolve la sua funzione specifica esclusivamente nell'ambito del giudizio di divisione ereditaria, come si desume anche dalla collocazione della relativa disciplina nel Titolo IV del Libro II c.c. Dunque, la collazione, in entrambe le forme previste dalla legge (conferimento del bene in natura ovvero per imputazione) è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere, al fine di assicurare, nei reciproci rapporti tra i coeredi condividenti, la parità di trattamento in guisa da non alterare il rapporto di valore tra le rispettive quote (cfr. Cass. n. 14553/2004).
Inoltre, la collazione, assumendo un rilievo meramente strumentale alla divisione ereditaria, non costituisce un diritto autonomamente azionabile da un coerede. Dirimente in proposito è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10478/15: “La collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria, sicché non può formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento”. La detta pronuncia si conforma alla sentenza della Suprema Corte n.
3 18054/2004, che ha così statuito: “La collazione per imputazione di una porzione del donatum
- che si tratti di denaro o di altro tipo di beni - presuppone necessariamente un'operazione di divisione dell'asse ereditario, realizzandosi l'imputazione appunto con un minor prelevamento rispetto a quanto altrimenti spetterebbe pro quota al donatario sull'intero asse. Donde, appunto, l'impossibilita di scindere logicamente i due momenti - quello della collazione e quello della formazione delle quote ereditarie spettanti a ciascun coerede - e perciò la necessità che la collazione si compia all'interno dell'operazione di divisione dell'asse ereditario”. E prosegue precisando “a questo principio il collegio ritiene di doversi attenere, stante la sua coerenza con la natura dell'istituto della collazione, che è disciplinato come una fase della divisione, insieme con altre idonee eventualmente a influire anche sull'an, sul quomodo e sul quantum, sicché non può formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma, sia pure di mero accertamento: è parte di un tutto nel quale necessariamente si deve inserire, poiché altrimenti non acquista una propria ragion d'essere” [v. anche Cass. n. 26486/2019: “… in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, la collazione ereditaria - in entrambe le forme previste dalla legge, per conferimento del bene in natura ovvero per imputazione - è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere (cfr. Cass. 18.7.2005, n.
15131; Cass. 6.11.1986, n. 6490). Per altro verso, in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, la collazione è una operazione necessaria nel corso del procedimento divisionale, essendo diretta a ristabilire l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote e garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota…”].
Alla luce di tali considerazioni, dunque, in assenza di una contestuale richiesta di divisione della massa, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di parte attrice.
Le spese di lite vanno poste per soccombenza a carico di e vengono Parte_1
liquidate come in dispositivo, nei valori tra i minimi e i medi tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, in conformità a quanto previsto dal D.M. 147/2022.
Va rilevato che la convenuta ha altresì chiesto la liquidazione delle spese per la fase di mediazione obbligatoria e la richiesta può accogliersi, dovendo tali spese, che vengono liquidate nei valori minimi, essere assimilate a quelle del processo, essendo la mediazione una fase prodromica e necessaria dello stesso, ed essere regolate sulla base del principio della
4 soccombenza, soluzione che è, peraltro, in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la domanda inammissibile;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che si liquidano in € 9.142,00per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché dell'importo di € 1.512,00, oltre accessori di legge, per la fase della mediazione.
Così deciso in Genova, in data 11.02.2025
Il Giudice
dr.ssa Alessandra Mainella
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