Art. 113.
Le domande di ammissione, sia per i convittori, sia per i semi convittori, debbono essere firmate dal padre o da chi ne fa le veci, e indirizzate al rettore, corredate della fede di nascita, di un attestato medico di sana costituzione, del certificato di vaccinazione e dell'attestato legale degli studi compiuti.
Per l'ammissione si richiede l'eta' non minore di sei anni e non maggiore di dodici al 30 settembre dell'anno in corso.
Il Consiglio di amministrazione, udito il parere motivato del rettore, puo' accordare l'ammissione ad alunni che abbiano superato i dodici ma non i quindici anni e dimostrino di aver compiuto studi adeguati all'eta'.
Nessuna limitazione di eta' e' stabilita per i giovani provenienti da altro convitto pubblico; ma il rettore, prima di accoglierli, deve chiedere, d'ufficio, al convitto di provenienza la cartella personale dell'alunno e copia delle tabelle biografiche; e deve, indire, accertarsi se le famiglie abbiano soddisfatto a tutti gli obblighi verso il precedente convitto.
Nessun alunno e' ammesso definitivamente, se non dopo che il medico del convitto ne abbia constatata la sana costituzione fisica.
Le domande di ammissione, sia per i convittori, sia per i semi convittori, debbono essere firmate dal padre o da chi ne fa le veci, e indirizzate al rettore, corredate della fede di nascita, di un attestato medico di sana costituzione, del certificato di vaccinazione e dell'attestato legale degli studi compiuti.
Per l'ammissione si richiede l'eta' non minore di sei anni e non maggiore di dodici al 30 settembre dell'anno in corso.
Il Consiglio di amministrazione, udito il parere motivato del rettore, puo' accordare l'ammissione ad alunni che abbiano superato i dodici ma non i quindici anni e dimostrino di aver compiuto studi adeguati all'eta'.
Nessuna limitazione di eta' e' stabilita per i giovani provenienti da altro convitto pubblico; ma il rettore, prima di accoglierli, deve chiedere, d'ufficio, al convitto di provenienza la cartella personale dell'alunno e copia delle tabelle biografiche; e deve, indire, accertarsi se le famiglie abbiano soddisfatto a tutti gli obblighi verso il precedente convitto.
Nessun alunno e' ammesso definitivamente, se non dopo che il medico del convitto ne abbia constatata la sana costituzione fisica.