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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5668 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Alberto Canale - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2799/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2206/2023, pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data
29/05/2023, non notificata, pendente
TRA il Prof. Avv. RA OT, (C.F. , e C.F._1
l'avv. TO NO, (C.F. , ciascuno in C.F._2
proprio e quale procuratore di sé stesso, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, Vico Nocelle, 46/E, presso lo studio dell'Avv.
RA OT;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. RA Marciano (C.F. CP_2 ) elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia C.F._3
(NA) alla Via Donizetti 4 angolo Via Primicerio n. 86.;
APPELLATO
Oggetto: risoluzione contratto di prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni: l'appellante, nelle note di precisazione delle conclusioni depositate in data 07/07/2025, concludeva come segue: “…precisano le seguenti conclusioni, per il cui accoglimento insistono: a) riformare il primo capo della sentenza impugnata e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario;
b) rimettere, pertanto, la questione innanzi al primo
Giudice previa concessione del relativo termine per la riassunzione, ex art 353 c.p.c., ovvero,
- in caso di declaratoria di giurisdizione del Giudice ordinario e di mancato accoglimento della istanza di rimessione degli atti al primo
Giudice, in accoglimento del proposto appello,
c) riformare il secondo capo della sentenza impugnata nei termini che seguono:
In via principale:
c.1) accertare e dichiarare la validità e l'efficacia, fino alla naturale scadenza, delle convenzioni rep. 1890 e 1891 del 4 febbraio 2021 sottoscritte dalle parti della presente controversia;
c.2) condannare il in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro tempore, alla corresponsione della controprestazione ai sensi dell'art. 11 delle convenzioni sottoscritte in ragione di euro 1.500,00
pag. 2/42 mensili oltre spese generali, oneri e accessori come per legge per ciascuno dei due attori, a far data dal mese di luglio 2021 fino al febbraio
2023, termine naturale di scadenza delle convenzioni sottoscritte, oltre spese generali, oneri e accessori come per legge per ciascuno dei due attori;
c.3) condannare, ancora, il in persona del Controparte_1
suo legale rapp.te pro tempore, al risarcimento del danno da perdita di chances in favore degli attori, per non aver consentito loro di costituirsi nei giudizi instaurati a far data dall'insediamento della Commissione
Straordinaria fino alla scadenza naturale della Convenzione (Febbraio
2023), privandoli pertanto della possibilità di poter richiedere quali attributari le spese di lite liquidate a carico delle parti soccombenti ai sensi dell'art. 11 delle convenzioni sottoscritte, danno da valutarsi nella misura complessiva ed equitativa di €. 36.000,00 per ciascuno degli attori, ovvero nella diversa misura che Codesto On.le Giudicante riterrà ugualmente equa, il tutto oltre spese generali, compensi ed oneri per legge;
c.4) condannare, ancora, il in persona del Controparte_1
suo le gale rapp.te pro tempore, alla corresponsione, in favore di ciascuno degli attori, dell'importo di €. 72.000,00, oltre spese generali ed oneri come per legge, sempre a titolo di danno da perdita di chances, per avere precluso agli stessi la possibilità di beneficiare della proroga della convenzione sottoscritta per il successivo biennio (2023 – 2025), dunque, del relativo compenso pattiziamente definito ed unilateralmente stabilito dal pari ad €. 1.500,00 mensili, oltre spese generali ed CP_1
pag. 3/42 oneri come per legge, per ciascuno degli attori, oltre che della possibilità di dichiararsi attributari delle spese legali in caso di soccombenza nei giudizi affidandi durante il biennio di proroga della Convenzione;
In via subordinata:
c.5) nell'ipotesi in cui Codesto On.le Giudicante ritenesse valida la risoluzione da parte del delle convenzioni stipulate dagli odierni CP_1
attori, condannare il in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro tempore, a corrispondere, quale equo compenso per l'attività di patrocinio legale nei giudizi che - per espressa volontà del convenuto
- essi hanno continuato e continuano a seguire, quantificato ai CP_1
sensi del D.M. 55/2014 in ragione di euro 261.070,00,
(duecentosessantunmilasettanta,00) oltre spese generali, oneri e accessori per l'avv. RA OT, ed euro 97.775,00
(novantasettemila settecentosettantacinque,00) oltre spese generali, oneri e accessori per l'avv. TO NO;
d) in ogni caso, riformare il capo della sentenza impugnata relativo alla compensa zione delle spese e compensi di lite del giudizio di primo grado, ponendo le stesse a carico del Controparte_1
e) per l'effetto di quanto sopra, condannare il Controparte_1
in per sona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle
[...]
spese e compensi del presente grado di appello in favore degli Avv.ti
RA OT ed TO NO, oltre a spese generali e accessori come per legge.
pag. 4/42 l'appellato, concludeva come segue: “…l'adito Giudice Voglia così provvedere:
1. In via del tutto preliminare, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione per essere competente il Giudice Amministrativo;
2. Sempre in via preliminare, in caso di giurisdizione del Giudice Ordinario e di rimessione al primo Giudicante, accertare e dichiarare l'improcedibilità
e/o comunque la inammissibilità della domanda introduttiva per i motivi tutti illustrati nella precedente e presente memoria di costituzione;
3. Nel merito, rigettare la domanda proposta perché totalmente infondata nell'an e nel quantum;
4. In ogni caso, condannare gli appellanti alla liquidazione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16/09/2021, gli
Avv.ti OT RA e NO TO convenivano in giudizio il per sentire accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “
1. accertare e dichiarare la validità e l'efficacia, delle convenzioni rep. 1890 e 1891 del 4 febbraio 2021 sottoscritte dalle parti della presente controversia;
2. condannare, pertanto, il
[...]
in persona del suo legale rapp.te pro tempore, alla Controparte_1
corresponsione in favore di ciascuno degli odierni istanti, della somma complessiva di €. 30.000,00, corrispondente alla somma dell'importo mensile di euro 1.500,00 per ciascuno dei mesi di durata biennale della convenzione, a far data dal mese di Luglio 2021 e sino al mese di
Febbraio 2023; il tutto oltre spese generali, oneri e accessori come per legge;
3. condannare, ancora, il in persona Controparte_1
pag. 5/42 del suo legale rapp.te pro tempore, al risarcimento del danno da perdita di chances in favore degli attori, per non aver consentito loro di costituirsi nei giudizi instaurati a far data dall'insediamento della
Commissione Straordinaria fino alla scadenza naturale della
Convenzione (Febbraio 2023), privandoli pertanto della possibilità di poter richiedere quali attributari le spese di lite liquidate a carico delle parti soccombenti ai sensi dell'art. 11 delle convenzioni sottoscritte, danno da valutarsi nella misura complessiva di €. 36.000,00 per ciascuno degli attori, ovvero nella diversa misura che Codesto On.le Giudicante riterrà equa, il tutto oltre spese generali, compensi ed oneri per legge;
4. condannare, infine, il in persona del suo Controparte_1
legale rapp.te pro tempore, alla corresponsione, in favore di ciascuno degli attori, dell'importo di €. 72.000,00, oltre spese generali ed oneri come per legge, per avere precluso agli stessi la possibilità di beneficiare della proroga della convenzione sottoscritta per il successivo biennio, dunque, del relativo compenso pattiziamente definito ed unilateralmente stabilito dal Comune, oltre che della possibilità di dichiararsi attributari nei giudizi affidandi durante la proroga della Convenzione”.
A fondamento della domanda, gli attori allegavano che: all'esito di una procedura comparativa volta a selezionare due avvocati ai quali affidare la difesa giudiziale e stragiudiziale del Controparte_1
condetermina n. 14 del 28 gennaio 2021 il approvava
[...] CP_1
la relativa graduatoria, nominando essi istanti quali vincitori;
in data 4 febbraio 2021, venivano stipulate le relative convenzioni, rispettivamente prot. 1890 e prot. 1891 entrambe con CIG
pag. 6/42 83986911311, aventi ad oggetto, appunto, la Difesa giudiziale e stragiudiziale del in tali convenzioni era Controparte_1
previsto un compenso fisso di euro 1.500,00 mensili, oltre oneri e accessori, e la possibilità di richiedere l'attribuzione delle somme eventualmente liquidate a carico delle controparti soccombenti nei giudizi patrocinati dai due avvocati convenzionati, al fine di rispettare la normativa in materia di equo compenso professionale ex art. 13 bis l.
n. 247 del 2012; con nota del 21 luglio 2021, controparte comunicava che, in esecuzione della delibera n. 1/2021 adottata dalla Commissione
Straordinaria (nominata a seguito dello scioglimento disposto con d.P.R. del 18 giugno 2021 disposto con d.P.R. del 18 giugno 2021 ai sensi dell'art. 143 del d. lgs. n. 267 del 2000 del Consiglio Comunale), le convenzioni rep. 1890 e 1891 del 04.02.2021 dovevano intendersi risolte ai sensi dell'art. 143, co. 6 TUEL.
Gli attori deducevano, poi, di avere, in risposta alla nota sopra riferita, vanamente diffidato il a voler adempiere alle pattuite CP_1
obbligazioni, opponendo la perdurante efficacia delle citate convenzioni in ragione della inapplicabilità, al caso di specie, del richiamato art 143, co. 6 TUEL, non essendo le convenzioni con essi sottoscritte sussumibili in nessuna delle fattispecie previste dalla citata disposizione.
Gli Avv.ti OT e NO asserivano, altresì, che, con nota del
09.09.2021, controparte, nonostante continuasse a ribadire l'avvenuta risoluzione delle convenzioni, richiedeva formalmente loro di proseguire nella prestazione delle proprie attività professionali, con pag. 7/42 riferimento ai giudizi per i quali gli attori si erano già costituti prima dell'intervenuta risoluzione.
In ragione di quanto sopra esposto, parte attrice chiedeva all'adito
Tribunale, previo accertamento della perdurante efficacia delle convenzioni, pronunciarsi condanna di controparte alla corresponsione delle somme stabilite, dall'art 11 delle convenzioni, a titolo di corrispettivo per l'attività svolta e, corrispondenti alla somma dell'importo mensile di euro 1.500,00 per ciascuno dei mesi di durata biennale della convenzione, a far data dal mese di Luglio 2021 e sino al mese di Febbraio 2023.
Inoltre, parte attrice, atteso che l'art 11 delle convenzioni prevedeva il diritto, in capo ai legali convenzionati, di trattenere le somme liquidate dal giudice a titolo di spese di lite nei giudizi dagli stessi patrocinati, chiedeva pronunciarsi condanna del al Controparte_1
risarcimento del danno da perdita di chance. Invero, gli Avv.ti sostenevano che, controparte, nella misura in cui aveva illegittimamente risolto il contratto e, conseguentemente, impedito ai legali di costituirsi nei giudizi instaurati a far data dall'insediamento della Commissione Straordinaria, era responsabile della perdita, da parte dei legali, di tali ulteriori guadagni.
In aggiunta, gli attori, lamentando la perdita della possibilità, prevista dall'art. 14 della convenzione, di proroga dell'incarico per il successivo biennio, chiedevano pronunciarsi condanna di controparte, al risarcimento del, in tal modo conseguente, mancato guadagno. A tal fine, parte attrice, quantificava tale ultima posta di danno nella somma pag. 8/42 dei corrispettivi mensili che avrebbero percepito direttamente dal e, nelle somme di cui avrebbero potuto Controparte_1
beneficiare in ragione della possibilità di dichiararsi attributari nei giudizi affidandi durante la proroga della Convenzione.
Istauratosi il contraddittorio, si costituiva il Controparte_1
resistendo alla domanda per quanto di ragione. In particolare,
[...]
controparte, deduceva l'intervenuta risoluzione delle ridette convenzioni ai sensi dell'art. 143, co. 6 TUEL, che, si affermava, era certamente applicabile alle convenzioni origine della causa de qua. Sul punto, invero, controparte sosteneva che, a seguito dell'insediamento della Commissione straordinaria, l'effetto risolutivo di cui alla citata disposizione del D.lgs. 267/2000 travolgeva “tutti quei rapporti di servizio non rientranti nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato” e, dunque, sicuramente anche le citate convenzioni, qualificabili come rapporti di consulenza.
Quanto alla fondatezza delle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice, il opponeva quanto previsto dagli artt. 14 e 15 delle CP_1
risolte convenzioni.
Invero, ad avviso del convenuto, le citate clausole pattizie riconoscevano, rispettivamente, in capo all'Ente un'ampia facoltà di recesso esercitabile in ogni momento, con disconoscimento per i professionisti di ulteriori pretese (art 14) e, al converso, l'obbligo dei due legali di proseguire, in esito alla scadenza naturale o risoluzione anticipata delle convenzioni, le prestazioni professionali in essere per i giudizi dagli stessi già patrocinati, peraltro negando, per siffatte pag. 9/42 attività, un diritto dei professionisti a percepire ulteriori compensi (art. 15).
L'Ente committente, inoltre, richiedeva rigettarsi anche la richiesta, avanzata da controparte, di risarcimento del danno da perdita di chance in quanto non sufficientemente provato e, in ragione del fatto che gli attori non avevano impugnato, in sede amministrativa, né la risoluzione delle convenzioni, né il nuovo bando pubblicato per la difesa giudiziale e stragiudiziale dell'Ente, né, infine, l'aggiudicazione al nuovo procuratore, dimostrando, in tal modo, il proprio disinteresse alla rinnovazione dell'incarico.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., gli attori, con memoria depositata ai sensi del n. 1 di tale norma, chiedevano, in via subordinata, per l'ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto risolte le convenzioni sottoscritte, che fosse disposta la condanna di controparte a corrispondere l'equo compenso, ai sensi dell'art. 13 bis l. n. 247 del
2012 e del D.M. 55/2014, per l'attività che essi, per espressa volontà del convenuto avevano continuato a svolgere anche dopo la CP_1
comunicata risoluzione. A tal fine, parte attrice, depositava in atti la documentazione comprovante tale riferita attività.
Il Tribunale emetteva, all'esito del giudizio, la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
- Dichiara compensate le spese di lite.”
§ 2.
pag. 10/42 Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c., gli Avv.ti OT RA e
NO TO interponevano appello, mediante atto tempestivamente notificato, nel rispetto del termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., in data 15.06.2023, con il quale chiedevano che fossero accolte le conclusioni in precedenza trascritte.
Si costituiva il resistendo, per quanto di Controparte_1
ragione all'avversa impugnazione, e sollecitandone il rigetto.
All'esito della prima udienza, differita al 26.01.2024 e sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., la Corte rinviava all'udienza del 24.10.2025 per la rimessione della causa in decisione e concedeva i termini di cui all'art 352 c.p.c..
Quindi, disposta la sostituzione della citata udienza mediante il deposito di note scritte ex art 127 c.p.c., depositate, da parte degli odierni appellanti, le memorie di cui all'art. 352 nn. 1 e 2 c.p.c., nonché, da entrambe le parti, le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione, con ordinanza emessa in data 24.10.2025, la causa veniva rimessa alla decisione del
Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, nel declinare la propria giurisdizione, osservava che “la domanda degli attori veniva avanzata ai fini della dichiarazione di efficacia e validità delle convenzioni rep. 1890 e 1891 del 4 febbraio 2021 stipulate con l'Ente convenuto”. Ebbene, secondo il pag. 11/42 primo giudicante, tale domanda “si prefiggeva come obiettivo preliminare e sostanziale, quello della dichiarazione di illegittimità del provvedimento n. 1/2021, comunicato in data 21.7.2021, emesso dalla
Commissione Straordinaria insediatasi in luogo del Consiglio comunale disciolto, con cui venivano revocate le convenzioni rep. 1890 e 1891 del 4 febbraio 2021 sottoscritte dagli attori, ai sensi dell'art. 143, co. VI TUEL”.
Pertanto, il Tribunale concludeva ritenendo che “…la richiesta così come formulata dagli attori, per quanto qui ritenuto, resta indissolubilmente ancorata all'esame preliminare del contenuto della delibera n. 1/2021 emessa della Commissione Straordinaria, adottata nell'ambito dei poteri ad essa conferiti dalla legge citata, in base ai quali essa è possibile disporre lo scioglimento di tutti i rapporti di servizio non rientranti nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato tra cui, anche il rapporto in questione, nonché lo scioglimento automatico di tutti i pregressi incarichi, indipendentemente dal tempo in cui furono conferiti
Ente, dalle modalità di selezione dei soggetti a cui l'incarico fu affidato.
Essendo -di fatto- preliminare all'accertamento della fondatezza -o meno- della domanda formulata dagli attori, il merito della delibera di revoca delle convenzioni stipulate tra le parti, connotato da un elevatissimo tasso di discrezionalità, resta precluso all'esame del giudice ordinario”.
§ 4.
Avverso tale capo di pronuncia, gli appellanti, con i primi tre motivi di impugnazione, da trattarsi congiuntamente per evidenti ragioni di pag. 12/42 connessione, lamentavano l'errore in cui era incorso il primo Giudice nel dichiarare il difetto di giurisdizione.
Al riguardo, gli appellanti deducevano la natura di diritto soggettivo delle situazioni da essi azionate, in quanto relative alla fase, privatistica, di esecuzione del rapporto contrattuale, sostenendo, conseguentemente, che, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, la legittimità della delibera n. 1 del 2021 della Commissione
Straordinaria dovesse considerarsi estranea al petitum. Osservavano, invero, che anche laddove il Tribunale avesse dovuto esaminare tale questione, in quanto premessa logica-pregiudiziale della statuizione, ben avrebbe potuto conoscerne incidenter tantum, ai sensi dell'art. 5 l.
n. 2248 del 1865, all. E.
Gli appellanti lamentavano, altresì, che l'errore nella declinazione della giurisdizione, da parte del Tribunale, risultava essere ancor più palese rispetto alla domanda subordinata, da essi proposta, per l'ipotesi di rigetto di quella principale e di ritenuta legittimità del recesso della
P.A. dai rapporti contrattuali in esse. Sostenevano, invero, che con siffatta domanda essi, previo accertamento della legittimità dello scioglimento anticipato del vincolo contrattuale, avevano chiesto accertarsi il proprio diritto all'equo compenso per le attività professionali comunque svolte. Sicché, opinavano sul punto, atteso che rispetto a tale domanda non si poneva, neppure in via preliminare, una questione di legittimità del provvedimento amministrativo, il
Tribunale aveva errato a non pronunciarsi al riguardo.
pag. 13/42 Pertanto, sulla scorta delle citate premesse, con il primo motivo di gravame, gli appellanti richiedevano, previo accertamento della giurisdizione ordinaria, la rimessione al Giudice di primo grado ex art. 353 c.p.c. o, in subordine, con il secondo e il terzo motivo, l'esame nel merito delle domande da parte della scrivente Corte.
Più nello specifico, con il secondo motivo di appello, previa pronuncia della validità ed efficacia delle Convenzioni rep. 1890 e 1891 del
04.02.2021, gli appellanti sollecitavano la condanna del
[...]
all'adempimento dell'obbligazione di pagamento del Controparte_1
corrispettivo, quantificato in euro 1.500,00 mensili, oltre spese generali, oneri e accessori, a far data dal luglio 2021 fino al febbraio
2023, termine naturale della scadenza della convenzione.
Con il terzo motivo di appello, inoltre, gli appellanti chiedevano pronunciarsi la condanna dell'appellata amministrazione alla liquidazione dei danni conseguenti alla subita perdita di chances.
In proposito, sostenevano che per effetto dell'illegittimo scioglimento del vincolo contrattuale operato dall'appellata, agli stessi era stato impedito di costituirsi nei successivi giudizi e, dunque, di trattenere, ai sensi dell'art. 11 ultimo comma delle convenzioni, le somme ivi eventualmente liquidate a titolo di spese processuali.
Conseguentemente, invocavano la condanna del al pagamento CP_1
di siffatti danni la cui quantificazione rimettevano all'equo apprezzamento del giudice.
pag. 14/42 In aggiunta, in conseguenza della possibilità, prevista dalla convenzione, di ottenere la proroga per un ulteriore biennio del rapporto contrattuale, gli appellanti si dolevano del mancato guadagno conseguente all'impossibilità, imputata al contegno illegittimo del di percepire il corrispettivo mensile pattuito in relazione a CP_1
tale ulteriore periodo quantificato in complessivi € 36.000,00 per ciascun professionista.
§ 5.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Preliminarmente, occorre osservare che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per il quale, in tema di appalti pubblici, spetta alla giurisdizione amministrativa la cognizione dei comportamenti e atti assunti prima della aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto.
Al converso, la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, diviene pienamente operativa nella successiva fase contrattuale afferente all'esecuzione del rapporto, fase aperta dalla stipula, nella quale si entra a seguito della conclusione, con l'aggiudicazione, di quella pubblicistica. Cosicché, ancora in termini generali, la costituzione del rapporto giuridico di diritto comune diviene essenziale spartiacque fra le due giurisdizioni (Cfr., ex multis,
Cassazione Civile, Sentenza n. 11257/2022).
Nondimeno vi sono casi in cui, anche nella fase successiva alla stipulazione del contratto, la pubblica amministrazione agisce con pag. 15/42 poteri autoritativi nella sfera giuridica del contraente, con conseguente lesione di una situazione di interesse legittimo e competenza del giudice amministrativo a conoscere della controversia nella ordinaria sede di legittimità.
A tal fine è utile richiamare quanto affermato dalla Cassazione in tema di recesso unilaterale “Sussiste la giurisdizione del g.a. nel caso in cui la
p.a. si determini al recesso da un contratto stipulato a seguito di gara di appalto ove detto recesso scaturisca da valutazioni che risultano essere espressioni di un potere pubblicistico della amministrazione”
(Cassazione civile, sez. un., 29/08/2008, n. 21928).
Ed invero, la vicenda in esame, pur collocandosi nella fase privatistica di esecuzione del contratto è connotata dalla peculiarità che, il provvedimento risolutivo non è dipeso da fatti verificatisi o comportamenti tenuti in esecuzione delle convenzioni stipulate tra l'Ente e gli odierni appellanti bensì, da eventi estranei a tali rapporti e, non afferenti a profili di inadempimento dei professionisti quanto, più correttamente, all'esercizio di pubblico potere e, più nello specifico, del potere di cui all'art 143, co. 6, d.lgs. n. 267 del 2000.
Orbene, atteso che nella fattispecie in esame la risoluzione del rapporto non è conseguenza di atti e comportamenti tenuti dalle parti in seno all'esecuzione del rapporto contrattuale, ma è stata determinata dall'adozione di un provvedimento amministrativo che il ha adottato nell'esercizio di una facoltà attribuitagli dalla CP_1
legge, deve trovare applicazione il generale criterio che, in materia di riparto di giurisdizione, impone di valorizzare, alla luce di una pag. 16/42 qualificazione sostanziale della pretesa, il petitum e la causa paetendi dell'istanza proposta dal privato.
All'esito di tale analisi, occorre rilevare che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, con la domanda da essi originariamente proposta, gli attori non avevano richiesto al giudice di sindacare la legittimità del provvedimento risolutivo ma, unicamente, di volere accertare la perdurante efficacia delle azionate convenzioni al fine di esercitare i diritti ivi stabiliti. Dunque, le posizioni azionate dagli appellanti sono qualificabili alla stregua di diritti soggettivi, in quanto aventi ad oggetto la richiesta di pagamento del compenso convenzionalmente pattuito. Rispetto a tale situazione, la questione concernente la legittimità del ridetto provvedimento amministrativo costituisce presupposto logico di cui il giudice ordinario può conoscere, sebbene solo incidenter tantum, ai sensi art. 5, l. n. 2248 del
1865, all. E. Tale potere consente al giudice ordinario di conoscere del provvedimento amministrativo, qualora lo stesso costituisca un mero antecedente logico della controversia, e, cioè, che la questione della sua legittimità sia prospettata come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale, e che il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, dovendosi invece escludere il sindacato del giudice con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione (Cass. Sez. U., 25/5/2018, n.
13193; Cass., Sez.U., 6/8/1975, n. 2987; 10/9/2004, n. 18263;
9/1/2007, n. 116; 5/6/2014, n. 12644; di recente Cass., sez. 1,
14/3/2025, n. 6834).
pag. 17/42 Pertanto, alla luce di quanto innanzi esposto, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, sia rispetto alla domanda originariamente proposta dagli odierni appellanti, di condanna dell'ente all'adempimento delle convenzioni, sia, a fortiori, rispetto a quella proposta in via subordinata.
Invero con la domanda originariamente proposta, gli attori chiedevano accertarsi la perdurante efficacia del preesistente rapporto contrattuale e dei diritti soggettivi da questo conseguenti.
Rispetto alla domanda subordinata, poi, non può porsi alcun limite, dipendente dall'esercizio del potere amministrativo, al sindacato del giudice ordinario, in quanto, rispetto ad essa, il provvedimento amministrativo di risoluzione del vincolo contrattuale, viene in rilievo solo quale mero presupposto di fatto e, come tale, non costituisce oggetto di alcun sindacato, neppure indiretto, da parte del giudice ordinario. Tale istanza, infatti, mira ad accertare se, venuta meno la disciplina contrattuale per effetto del ridetto scioglimento unilaterale del rapporto, sussista, in capo ai due legali, un diritto all'equo compenso, ai sensi dell'art 13bis della L. 247/2012 e del DM 55/2014, rispetto alle attività, documentate in atti, da essi svolte in costanza del vincolo contrattuale e successivamente allo scioglimento dello stesso.
Appare evidente come tali posizioni afferiscono esclusivamente all'esecuzione del rapporto contrattuale e rispetto alle stesse la pubblica amministrazione si trovi in posizione paritetica, con conseguente affermazione della giurisdizione ordinaria.
pag. 18/42 La gravata sentenza, dunque, non resiste alle censure mosse dagli odierni appellanti, nella parte in cui declinava la giurisdizione del G.O., omettendo, peraltro, di prendere espressa posizione in relazione alla domanda subordinata, di cui in sentenza non si dava nemmeno conto.
§ 6.
Riconosciuta, quindi, la giurisdizione ordinaria, erroneamente negata dal Tribunale di Napoli Nord, occorre, a questo punto, rilevare che l'art. 3, comma 26, lett. m) del D. L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, ha abrogato, a decorrere dal 28.02.2023, la disposizione di cui al previgente art. 353
c.p.c., che, come noto, includeva la fattispecie in esame tra i casi tassativi di rimessione della causa al Giudice di primo grado. In particolare, poi, secondo la norma transitoria di cui all'art. 35 co. 4 del
D. L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1 co. 380, lett.
a) della L. 29/12/2022, n. 197, la disposizione si applica alle impugnazioni proposte dopo il 28.2.2023.
Ne segue che al presente procedimento di appello, siccome introdotto in epoca successiva al 28.2.2023, non possa applicarsi l'abrogato art. 353 c.p.c. e che questa Corte, affermata la giurisdizione del G.O., debba decidere la causa nel merito.
§ 7.
Ciò posto, occorre, quindi, anzitutto esaminare la domanda, originariamente proposta in primo grado e, in questa sede, riproposta con il secondo e con il terzo motivo di gravame, avente ad oggetto la condanna del all'adempimento delle obbligazioni nascenti CP_1
pag. 19/42 dalle convenzioni rep. nn. 1890 e 1891 del 04.02.2021, sul presupposto della perdurante efficacia delle stesse.
Tale domanda è infondata.
Preliminarmente, occorre incidentalmente vagliare la legittimità della citata delibera n. 1/2021, con la quale la Commissione straordinaria del Comune risolveva, ai sensi dell'art. 143, co. 6 del D.lgs. 267/2000, le convenzioni 1890 e 1891 del 4 febbraio 2021.
Sul punto si deve rilevare che l'art. 143, co. 6 del D.lgs. 267/2000, prevede che, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale, sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'art. 110 nonché gli incarichi di dirigente o funzionario a contratto, di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla Commissione Straordinaria entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
Ciò premesso, osserva la Corte come i rapporti giuridici instauratisi tra gli odierni appellanti e il aventi ad Controparte_1
oggetto lo svolgimento di attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale in favore dell'ente locale da parte dei ridetti professionisti, rientrino tra quelli considerati dalla richiamata disposizione normativa, potendosi, senz'altro, qualificare come rapporti di consulenza, come tali risolvibili dalla Commissione in caso di mancato rinnovo entro il termine stabilito dalla legge.
pag. 20/42 Né, d'altra parte, può condividersi la tesi in forza della quale tali rapporti, in quanto privi di carattere fiduciario e conclusi dall'Ente previo espletamento di una selezione comparativa tra più aspiranti, non erano risolvibili ex art 143, co. 6 TUEL, potendo la Commissione disporne l'anticipato scioglimento solo in presenza di una giusta causa di risoluzione (cfr. memoria di parte ex art 183 co. 6 primo termine c.p.c. pag 2).
Tale assunto è smentito da quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, che, con riferimento ai tipi di rapporti giuridici risolvibili ai sensi dell'art. 143, co. 6 TUEL, ha chiarito che “...Il legislatore, attraverso l'ampia dizione del dispositivo normativo, ha inteso disporre lo scioglimento di tutti quei rapporti di servizio non rientranti nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato...” (Cfr. TAR per la Campania sentenza n. 4640 del 20 ottobre 2020).
Ad abundantiam, giova, comunque, osservare che gli incarichi, conferiti dall'Ente locale ai due legali, abbiano certamente natura fiduciaria in ragione della loro riconducibilità al contratto di prestazione d'opera intellettuale. Invero, proprio il carattere fiduciario di tali incarichi, secondo ormai consolidata giurisprudenza, si pone a fondamento della disciplina, prevista dal legislatore all'art. 2237 c.c., che riconosce, in capo al cliente, un diritto potestativo di recesso, espressione di un vero e proprio ius poenitendi, come tale sganciato da qualsivoglia contegno inadempiente del professionista.
Inoltre, l'art. 2237 c.c., che regola le conseguenze del recesso anticipato del cliente dal contratto prevede, in tale ipotesi, il solo diritto del pag. 21/42 professionista ad ottenere il rimborso delle spese sostenute e il compenso per l'opera svolta, non anche il diritto, come accade invece ai sensi dell'art 2227 c.c. per il caso del prestatore d'opera, ad essere tenuto indenne del mancato guadagno.
Né può ritenersi che le parti abbiano voluto derogare alla predetta disciplina codicistica mediante l'apposizione del termine di durata biennale al rapporto contrattuale e che, pertanto, il non CP_1
avrebbe potuto recedere legittimamente dal contratto prima dello spirare del termine biennale previsto.
In effetti, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità,
l'apposizione, di un termine di durata al contratto, può esprimere una volontà delle parti di escludere contrattualmente il potere di recesso ad nutum del cliente, con conseguente diritto del prestatore di ottenere, in caso di recesso anticipato, il pagamento del compenso pattuito e degli ulteriori danni patiti.
Tuttavia, la stessa giurisprudenza di legittimità ha statuito che, affinché possa ritenersi che, con l'indicazione di un termine di durata, le parti abbiano voluto escludere il diritto potestativo di cui all'art 2237 co. 1, è necessario indagare il contenuto specifico e concreto del contratto, potendo l'indicazione del termine intendersi, al converso, come durata massima del rapporto contrattuale (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. 2,
Sentenza n. 5744 del 04/03/2025).
Nella specie, il termine di durata biennale, contemplato dagli incarichi conferiti agli Avv.ti OT e NO, va inteso come finalizzato a pag. 22/42 circoscrivere nel tempo il rapporto. In tal senso, invero, milita la decisiva circostanza per cui l'art. 14 delle convenzioni, ricalcando la disciplina codicistica in tema di recesso, prevedeva, testualmente, la facoltà del di “recedere in qualsiasi momento senza che il CP_1
professionista convenzionato abbia nulla a pretendere.”
Tanto premesso, in punto di fatto, risulta documentato in atti che la pubblica amministrazione committente manifestava, inequivocabilmente, la volontà di liberarsi dal vincolo contrattuale avvalendosi proprio della facoltà prevista dalla sopra citata previsione contrattuale. Tanto si evince dalla comunicazione inviata dal CP_1
ai professionisti in data 30.07.2021, nella quale l'ente faceva espresso riferimento alla facoltà di recesso di cui all'art. 14 delle convenzioni e, ancora, dall'atto di indirizzo mediante il quale la Commissione, nel deliberare l'indizione di una nuova procedura comparativa per la selezione di n. 2 legali, richiamava in premessa l'avvenuta risoluzione delle convenzioni ai sensi dell'art 143 co. 6 TUEL e dell'art 14, co. 2 delle convenzioni stesse.
Può allora affermarsi che, in considerazione di quanto sopra descritto, dapprima con il provvedimento della Commissione Straordinaria e di poi, a conferma della precedente comunicazione, con la nota del
30.07.2021, l'amministrazione abbia esercitato una legittima facoltà di recesso riconosciutale sia dalla legge speciale di cui all'art 143, co. 6
TUEL, che dalla disciplina codicistica e, infine, ribadita dallo stesso contratto.
pag. 23/42 Dunque, per effetto della volontà legittimamente manifestata dall'ente, le convenzioni rep. nn. 1890 e 1891 del 04.02.2021 devono intendersi risolte, con efficacia ex nunc, a partire dalla comunicazione del
21.07.2021, data in cui la volontà di recedere è pervenuta nella sfera di conoscibilità dei professionisti.
§ 8.
Tanto premesso, deve allora totalmente rigettarsi la domanda principale, originariamente proposta dagli odierni appellanti, in ragione della legittimità del recesso comunicato, agli Avv.ti OT
e NO, dal Controparte_1
Atteso che, ai sensi dell'art. 2237 c.c., in caso di recesso del cliente, il professionista conserva il solo diritto al compenso per l'opera svolta non potendo, al converso, avanzare pretese rispetto al mancato guadagno, risulta infondata la domanda, formulata dagli appellanti, di ottenere la condanna della controparte al pagamento del compenso contrattualmente stabilito, fissato in euro 1.500,00, per il periodo da luglio 2021 (prima mensilità nella quale gli appellanti asseriscono di non aver percepito tale corrispettivo) a febbraio 2023 (mese di scadenza naturale della convenzione).
Né, a fortiori, può riconoscersi, per le ragioni sopra esposte, un diritto al risarcimento per la riferita perdita di chance di conseguire i maggiori guadagni potenzialmente derivanti dalla costituzione, dei due legali, nei futuri giudizi promossi da o contro l'ente, nonché dall'eventuale proroga della convenzione per un ulteriore biennio.
pag. 24/42 § 9.
Ciò posto va, poi, osservato che, come dinanzi già evidenziato, con la memoria ex art 183, co. 6 n. 1 c.p.c, gli originari attori domandavano, in via subordinata, per il caso di rigetto della domanda principale, volersi comunque riconoscere l'equo compenso, ai sensi dell'art. 13 bis l. n.
247 del 2012 e D.M. n. 55 del 2014, per le attività svolte in favore del
Controparte_1
Preliminarmente, questa Corte ritiene la domanda ammissibile alla luce del principio, ormai pacificamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione del quale “…La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali;
ne consegue
l'ammissibilità della modifica, nella memoria prevista dall'art. 183 c.p.c., dell'originaria domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo.…” (Cassazione civile, Sez. un., 15/06/2015, n. 12310).
Con successiva pronuncia, la Corte ha avuto modo di precisare che la emendatio libelli, consentita all'attore ai sensi dell'art. 183 co. 6, n. 1
c.p.c., debba intendersi riferita non solo alla domanda modificata proposta dall'attore in totale sostituzione di quella originariamente introdotta in giudizio, ma pure a quella domanda che, in presenza dei pag. 25/42 medesimi requisiti sopra esposti, non si sostituisca alla domanda originaria ma ad essa si aggiunga ponendosi, tuttavia, rispetto alla prima in una posizione di incompatibilità e di alternativà.
Orbene, nel caso di specie, la domanda subordinata proposta dagli odierni appellanti, in sede di memoria ex art 183, co. 6, n.1 c.p.c., origina, senza dubbio, dalla medesima vicenda sostanziale già sottesa a quella principale ed ha ad oggetto il medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale. Infine, deve osservarsi che le domande, principali e subordinata, sono legate da un rapporto di connessione "di incompatibilità", tale per cui l'accoglimento dell'una preclude l'accoglimento dell'altra.
§ 10.
Venendo al merito, giova premettere, in punto di fatto, come i due professionisti sostenevano che, a seguito della stipula delle
Convenzioni, procedevano a costituirsi rispettivamente in n.ro 22 controversie, l'avv. OT, e in n.ro 27 controversie, l'avv.
NO, tutte puntualmente indicate in atti, in ordine alle quali, inoltre, gli stessi documentavano il conferimento dell'incarico e la costituzione in giudizio. Rispetto a tali giudizi, inoltre, gli appellanti rappresentavano di aver proseguito, nonostante il recesso di controparte, a prestare attività di difesa giudiziale e, rispetto a taluni di essi, anche attività stragiudiziale.
pag. 26/42 Gli appellanti riferivano di avere, rispetto a tali attività, percepito il solo compenso complessivo di euro 7.500,00 cadauno, corrispondente alla somma del compenso mensile di euro 1.500,00 per le mensilità da febbraio 2021 a giugno 2021. Essi, pertanto, richiedevano che siffatte attività, nonché quelle prestate successivamente, venissero liquidate dal giudice secondo le disposizioni in materia di equo compenso per le ragioni innanzi indicate, con condanna del Controparte_1
al pagamento dei compensi da essi quantificati in atti.
Gli odierni appellanti, preliminarmente, non ritenevano applicabile l'art 15 della Convenzione, che per l'ipotesi di scadenza naturale della convenzione o, di risoluzione anticipata delle stesse, obbligava il professionista a proseguire la propria prestazione senza la possibilità di pretendere alcun compenso.
Invero, gli appellanti, valorizzando il riferimento, contenuto nell'art 15, alla “risoluzione anticipata” e attribuendo un tenore sanzionatorio alla ridetta clausola, anche in considerazione di una lettura combinata con la regola di cui all'art. 14, ritenevano che la stessa potesse essere applicabile esclusivamente per l'ipotesi di risoluzione dipendente da inadempimento del professionista, non ravvisabile nel caso di specie.
Deducevano che, a ritenere diversamente, la regola contrattuale si sarebbe posta in violazione dell'art 1355 c.c.
In ogni caso, sostenevano che, laddove il giudice avesse accertato l'inefficacia delle convenzioni, in conseguenza della legittimità della risoluzione unilateralmente comunicata dal il compenso per CP_1
le attività di difesa giudiziale svolte dai legali per conto e nell'interesse pag. 27/42 dell'ente, non avrebbe più potuto liquidarsi secondo il criterio pattiziamente stabilito, in quanto privato di efficacia, ma secondo i criteri in materia di equo compenso e, dunque, secondo i criteri di cui all'art 13bis della l. 247/2012 e del D.M. 55/2014.
Nessuna specifica richiesta veniva, invece, dagli stessi formulata con riferimento alla pure riferita attività stragiudiziale.
§ 11.
Tanto chiarito, deve rilevarsi che, a sostegno della domanda sopra indicata, gli appellanti depositavano in atti la documentazione attestante le attività giudiziali da essi svolte con riferimento ai seguenti giudizi: “..Per il prof. avv. RA OT:
- i giudizi davanti al tribunale civile e del lavoro hanno il seguente valore:
1. R.G. 6731/2021, Tribunale di Napoli Nord, nei limiti di €. 260.000,00.
- i giudizi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania hanno il seguente valore:
1. R.G. 638/2021 – Napoli, sez. 5, valore Controparte_3
indeterminabile;
2. R.G. 664/2021 – Napoli, sez. 5, Controparte_3
valore indeterminabile;
3. R.G. 716/2021 - T.A.R. Campania Napoli, sez. 2, valore indeterminabile;
4. R.G. 893/2021 - Napoli, sez. 2, Controparte_3
valore indeterminabile;
5. R.G. 1257/2021 - T.A.R. Campania Napoli, sez.
7, valore indeterminabile;
6. R.G. 1304/2021 - Napoli, Controparte_3
sez. 3, valore indeterminabile;
7. R.G. 1497/2021 - T.A.R. Campania
Napoli, sez. 2, valore indeterminabile;
8. R.G. 1796/2021 - T.A.R.
pag. 28/42 sez. 2, valore indeterminabile;
9. R.G. 1939/2021 - Controparte_4
Napoli, sez. 2, valore indeterminabile;
10. R.G. Controparte_3
1960/2021
- Napoli, sez. 2, valore indeterminabile;
Controparte_3
11. R.G. 2213/2021 - T.A.R. Campania Napoli, sez. 2, valore indeterminabile;
12. R.G. 2214/2021 - T.A.R. Campania Napoli, sez. 2, valore indeterminabile;
13. R.G. 2544/2021 - T.A.R. Campania Napoli, sez. 2, valore indeterminabile.
- i giudizi davanti al Consiglio di Stato hanno il seguente valore:
1. R.G. 1564/2021 – Consiglio di Stato, sez. 3, valore indeterminabile;
2. R.G. 1753/2021 – Consiglio di Stato, sez. 6, valore indeterminabile;
3. R.G. 2729/2021 – Consiglio di Stato, sez. 6, valore indeterminabile;
4. R.G. 2862/2021 – Consiglio di Stato, sez. 3, valore indeterminabile;
5. R.G. 3927/2021 – Consiglio di Stato, sez. 6, valore indeterminabile;
6. R.G. 4178/2021 – Consiglio di Stato, sez. 6, valore indeterminabile;
7. R.G. 4194/2021 – Consiglio di Stato, sez. 6, valore indeterminabile;
8. R.G. 4457/2021 – Consiglio di Stato, sez. 6, valore indeterminabile...”
(Vedi Memoria di parte ex art 183, co.6 primo termine c.p.c. pag 5-6 e atto di citazione in appello pag. 23 e 24).
Pertanto, l'Avv. Mafrellotti richiedeva, a titolo di equo compenso, per l'attività sopra descritta, quanto di seguito indicato: “…Ne consegue che per i giudizi da lui patrocinati il prof. avv. RA OT avrebbe diritto ad un equo compenso pari ad euro 261.070, oltre spese generali, oneri e accessori, così determinato: - €. 13.430,00, per n. 1 giudizio pag. 29/42 innanzi al Tribunale ordinario, valore nei limiti di €. 260.000,00; - €.
129.740,00 per n. 13 giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania, valore indeterminabile (€. 9.980,00 x 13); -
€. 117.900,00 per n. 8 giudizi innanzi al Consiglio di Stato, valore indeterminabile (€. 9.825,00 x 12);
Con riferimento, invece, all'appellante, Avv. NO TO, la medesima allegava lo svolgimento delle seguenti attività: “ …- i 14 giudizi davanti al Tribunale Civile e del lavoro hanno il seguente valore:
1) R.G. 4749/21, Tr. Napoli Nord, nei limiti di €. 260.000,00;
2) R.G. 1865/21, Tr. Napoli Nord, valore indeterminabile;
3) R.G. 6295/21, Tr. Napoli Nord, nei limiti di €. 26.000,00;
4) R.G. 672/21, Tr. Napoli Nord, A.T.P., nei limiti di €. 26.000,00;
5) R.G. 11521/20, Tr. Napoli Nord, nei limiti di €. 26.000,00;
6) R.G. 2487/21, Tr. Napoli Nord, nei limiti di €. 26.000,00;
7) R.G. 6544/21, Tr. Napoli Nord, nei limiti di €. 26.000,00;
8) R.G. 3979/21, Tr. Napoli Nord, nei limiti di €. 26.000,00;
9) R.G. 10457/20, Tr. Napoli Nord, nei limiti di €. 26.000,00;
10) R.G. 15434/21, Tr. Napoli, nei limiti di €. 26.000,00;
11) R.G. 11967/20, Tr. Napoli – Sez. Lav., nei limiti di €. 26.000,00;
12) R.G. 13469/20, Tr. Napoli Nord – Sez. Lav., nei limiti di €. 26.000,00;
13) R.G. 4751/21, Tr. Napoli Nord, opposizione a precetto - valore €.
1.032,00;
14) R.G. 375/21, Tr. Napoli Nord, valore indeterminabile;
- il giudizio davanti alla Corte di cassazione, R.G. 4493/21, ha un valore nei limiti di €. 26.000,00;
pag. 30/42 - i 14 giudizi davanti al Giudice di Pace di e hanno il Controparte_1
seguente valore:
1) R.G. 4932/20 - valore €. 5.000,00;
2) R.G. 10191/20 - valore €. 2.126,46;
3) R.G. 1619/21 - valore €. 2.000,00;
4) R.G. 1807/21 - valore €. 1032,00;
5) R.G. 2114/21 - valore €. 5.000,00;
6) R.G. 1468/21 - valore €. 5.000,00;
7) R.G. 2652/21 - valore €. 5.000,00;
8) R.G. 4680/21 - valore €. 1.032,00;
9) R.G. 2885/21 - valore €. 1.032,91;
10) R.G. 5053/21 - valore €. 1.000,00;
11) R.G. 2886/21 - valore €. 5.000,00;
12) R.G. 14523/20 - valore €. 5.000,00;
13) R.G. 5099/20 - valore €. 5.000,00;
14) R.G. 4174/20 - valore €. 1.441,04.”
(Vedi memoria di parte ex art. 183, co. 6 c.p.c, pag. da 6 a 9 ed atto di citazione in appello pag. 25-27)
Pertanto, l'Avv. NO, sulla scorta delle riportate allegazioni, chiedeva pronunciarsi la condanna di controparte al pagamento, a titolo di equo compenso, delle somme di seguito indicate: “.. Ne consegue che per i giudizi da lei patrocinati l'avv. TO NO avrebbe diritto ad un equo compenso pari ad euro 97.775,00, oltre spese generali, oneri e accessori, così determinato: - €. 13.430,00, per n. 1 giudizio innanzi al Tribunale ordinario, valore €. 260.000,00; - €.
pag. 31/42 43.515,00 per n. 9 giudizi innanzi al Tribunale ordinario, valore €.
26.000,00 (€. 4.835,00 x 9); - €. 14.508,00 per n. 2 giudizi innanzi al
Tribunale ordinario, valore indeterminabile (€. 7.254,00 x 2); - €.
10.262,00 per n. 2 giudizi innanzi al Tribunale - sez. Lavoro, valore €.
26.000 (€. 5.131,00 x 2); - €. 630,00 per n. 1 giudizio innanzi al Tribunale ordinario, valore €. 1.032,00; - €. 2.935,00 per n. 1 giudizio innanzi alla
Corte di cassazione, valore €. 26.000,00; - €. 10.845,00 per n. 9 giudizi innanzi al Giudice di pace, valore €. 5.200,00 (€. 1.205,00 x 9); - €.
1.650,00 per n. 5 giudizi innanzi al Giudice di Pace, valore €. 1.100,00 (€.
330,00 x 5)...” (Vedi memoria di parte ex art 183, co.6 primo termine c.p.c.).
In merito alle attività svolte dall'Avv. NO, va dato atto che non è presente in atti la documentazione relativa al solo giudizio n.ro R.G.
6295/21, incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli Nord.
§ 12.
Tutto quanto sin qui premesso, osserva la Corte che, nel merito, la domanda sia soltanto in minima parte fondata.
In materia di compenso da riconoscersi al professionista in caso di recesso, giova osservare quanto espresso, a più riprese, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale:
“...nel contratto di prestazione d'opera professionale, compreso quello intercorso tra cliente e avvocato in materia stragiudiziale, il cliente può sempre recedere dal contratto, pagando al prestatore d'opera le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta (art. 2237 c.c.), e che il recesso
pag. 32/42 del cliente, giustificato o meno, non incide pertanto, sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che il compenso è dovuto non per tutta l'opera commessa ma, sulla base dei criteri previsti dall'art. 2233 c.c., solo per l'opera svolta (Cass. n. 29745 del 2020; Cass. n.
6465 del 2022, in motiv.). Ciò comporta che, nel caso in cui vi sia stata tra il cliente e l'avvocato una valida ed efficace determinazione convenzionale del compenso, la stessa, salvo che le parti contraenti abbiano manifestato volontà contraria, rimane sempre applicabile anche nel caso di recesso del cliente, sicché il pattuito per l'intera opera dovrà essere proporzionalmente ridotto in relazione all'opera prestata” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 09/12/2022,
n. 36071; in precedenza, Cass. n. 10444 del 1998).
La sopra richiamata giurisprudenza, consente di affermare, dunque, che, in ipotesi di recesso del cliente, il compenso, da questi dovuto al professionista per l'opera svolta, debba determinarsi, per il caso in cui le parti abbiano concordato una valida pattuizione al riguardo, in base a tale accordo, e che, pertanto, esso non perda di efficacia in seguito allo scioglimento anticipato del vincolo contrattuale. Solo nel caso in cui le parti nulla abbiano disposto in ordine alla misura del compenso,
è il giudice a doverlo determinare secondo gli ulteriori indici di cui all'art. 2233 c.c.
Orbene, nel caso di specie, tra le parti, sussisteva, in forza dell'art 11 delle convenzioni, una specifica pattuizione concernente la determinazione del compenso applicabile a tutti gli incarichi conferiti dal agli Avv.ti OT e NO e, quindi, tale Controparte_1
pag. 33/42 disciplina convenzionale deve ritenersi applicabile al fine di stabilire l'ammontare del corrispettivo, anche in relazione alle prestazioni svolte dai professionisti in epoca successiva allo scioglimento anticipato del rapporto.
Nello specifico, l'art. 11 delle ridette convenzioni, definiva il compenso dovuto ai convenzionati avvocati secondo un duplice criterio. Accanto al compenso determinato in misura fissa e forfettaria, di “...euro
1.500,00 mensili oltre IVA, CPA e spese generali a titolo di corrispettivo per l'attività di cui alla presente convenzione...”, da corrispondersi, attesa la formulazione letterale della pattuizione, indipendentemente dagli esiti dell'attività svolta dai professionisti, la disposizione prevedeva, altresì, la possibilità per gli avvocati di “trattenere le spese processuali liquidate dal giudice in caso di vittoria detratte le spese anticipate dal . CP_1
La predetta modalità di definizione del compenso, rispetto alla quale gli appellanti non hanno sollevato alcuna questione di congruità e di conformità alla disciplina in materia di equo compenso, deve ritenersi legittima, in quanto adottata in ossequio alla libertà di pattuizione che,
l'art. 13 della L. 247/2012, riconosce alle parti nella misura in cui prevede che: “…Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. 3.
La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore
pag. 34/42 dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.”
Essa, inoltre, non risulta essere affetta da profili di vessatorietà, come peraltro è riconosciuto dagli stessi appellanti, i quali, nell'atto di gravame, in relazione alla disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 11, affermavano quanto segue: “La previsione si richiama alla
Deliberazione di G.C. n. 31 del 28 marzo 2019 e ne riprende la ratio di riconnettere espressamente alla previsione di cui all'art. 13 bis, co. V, lett.
g, l. n. 247 del 2012 in materia di equo compenso, ed è finalizzata a retribuire adeguatamente l'operato dei professionisti, a fronte dell'enorme mole di contenzioso in cui è coinvolto il Controparte_1
(alla data dell'instaurazione del presente giudizio, oltre 500 vertenze in materia civile, penale e amministrativa) senza sobbarcare
l'amministrazione di oneri finanziari eccessivi.” (Vedi citazione in appello pag. 16).
Ne consegue che, per tutte le ragioni sopra esposte, gli appellanti hanno diritto certamente a percepire il compenso per l'attività da essi già svolta, ma tale compenso va, comunque, definito e liquidato secondo quella che era la pattuizione contrattuale, contenuta nel sopra richiamato art. 11, e, non, come invece sostenuto dagli appellanti, secondo la disciplina legale di cui al D.M. 55/2014.
Tanto premesso va osservato, tuttavia, che gli appellanti allegavano di avere già percepito, da parte del il Controparte_1
corrispettivo mensile, di cui all'art 11 comma 1 della convenzione, dal pag. 35/42 febbraio 2021 al giugno dello stesso anno, per complessivi euro
7.500,00 cadauno.
Atteso, dunque, che il recesso è stato dall'Ente validamente comunicato, agli odierni appellanti, in data 21.07.2021, e che i contratti possono dirsi risolti a partire da tale data, può affermarsi il diritto, degli Avv.ti OT e NO, a percepire la sola quota di compenso per le attività da essi svolte in relazione al periodo per il quale non hanno percepito nessun compenso, vale a dire dal 1 al 21 luglio 2021. Tale compenso, peraltro, va riconosciuto indipendentemente dal fatto che vi siano state per siffatto periodo specifiche attività giudiziali, attesa la formulazione letterale dell'art 11, co. 1 delle convenzioni che, come detto, non ricollega la liquidazione di tale parte di compenso allo svolgimento di specifiche attività. Dunque,
a ciascuno dei due legali spetta, per il periodo considerato, per il quale essi non hanno percepito il compenso fisso di cui sopra si è detto, un compenso di euro 1.050,00 (1.500,00/30= 50,00; 50x21 giorni=1.050,00), oltre accessori come per legge.
§ 13.
In relazione, invece, alla liquidazione dell'ulteriore parte di compenso, prevista dall'ultimo comma dell'art 11 della Convenzione, la quale presuppone lo svolgimento dell'attività professionale e la liquidazione giudiziale, va meramente accertato il diritto degli odierni appellanti a trattenere le somme eventualmente liquidate dal giudice a titolo di spese legali nei giudizi in cui i medesimi si sono costituiti e nei quali gli pag. 36/42 stessi hanno, a loro dire, continuato a rappresentare il Comune anche dopo lo scioglimento del vincolo contrattuale.
In questa sede, peraltro, non è possibile procedere all'esatta quantificazione di tali importi, non avendo gli istanti dedotto e documentato l'esito dei singoli giudizi nei quali si erano costituiti nell'interesse del CP_1
Infatti, nonostante gli odierni appellanti abbiano riferito, in diversi momenti processuali, di aver proseguito nella propria attività giudiziale a favore del anche dopo la fine Controparte_1
del rapporto contrattuale, tale circostanza non risulta provata in atti.
Invero, l'unica attività processuale per la quale risulta documentata l'esecuzione della prestazione professionale dopo tale momento attiene alla sola fase introduttiva del giudizio RG 1257/2021 dinanzi al
, con valore indeterminabile, compiuta, Controparte_5
da parte dell'Avv. RA OT, nel settembre del 2021. Anche rispetto a tale attività, tuttavia, l'incarico risulta conferito in data antecedente al 21.07.2021 e, pertanto, resta assoggettato alla disciplina del più volte citato art. 11, con il quale le parti hanno pattuito la disciplina economica degli incarichi conferiti in forza delle convenzioni.
§ 14.
Per tutte le ragioni sopra esposte consegue che debba ritenersi infondata la richiesta degli Avv.ti OT e NO di condanna dell'appellata al pagamento, per le attività professionali dagli stessi pag. 37/42 eseguite in relazione ai riferiti giudizi, dopo lo scioglimento anticipato delle convenzioni, degli eventuali maggiori compensi determinati secondo il DM 55/2014.
Gli appellanti, tuttavia, conservano, subordinatamente alla prosecuzione da parte degli stessi della prestazione professionale di difesa giudiziale dell'ente, il diritto di trattenere le somme che verranno liquidate a titolo di spese processuali dal giudice nei giudizi di seguito indicati, in cui risultano essersi costituiti per conto del
CP_1
Per l'Avv. RA OT: il giudizio R.G. 6731/2021, dinanzi al
Tribunale di Napoli Nord;
i giudizi R.G. 638/2021, R.G. 664/2021, R.G.
716/2021, R.G. 893/2021, R.G. 1257/2021, R.G. 1304/2021, R.G.
1497/2021, R.G. 1796/2021, R.G. 1939/2021, R.G. 1960/2021, R.G.
2213/2021, R.G. 2214/2021 e R.G. 2544/2021, tutti incardinati dinanzi al i giudizi R.G. 1564/2021, R.G. Controparte_5
1753/2021, R.G. 2729/2021, R.G. 2862/2021, R.G. 3927/2021, R.G.
4178/2021, R.G. 4194/2021 e R.G. 4457/2021 dinanzi al Consiglio di
Stato.
Per l'Avv. NO TO: i giudizi identificati mediante R.G.
4749/21, Tr. Napoli Nord;
R.G. 1865/21; R.G. 672/21, R.G. 11521/20;
R.G. 2487/21 R.G. 6544/21, R.G. 3979/21 R.G. 10457/20, R.G.
4751/21, R.G. 375/21 (incardinati dinanzi al Tribunale di Napoli
Nord); R.G. 15434/21, R.G. 11967/20 (incardinati dinanzi il Tribunale di Napoli) R.G. 13469/20, dinanzi al Tr. Napoli Nord – Sez. Lav;
i giudizi, incardinati dinanzi al Giudice di pace di Controparte_1
pag. 38/42 identificati mediante R.G. 4932/20, R.G. 10191/20, R.G. 1619/21, R.G.
1807/21, R.G. 2114/21, R.G. 1468/21, R.G. 2652/21, R.G. 4680/21, R.G.
2885/21, R.G. 5053/21, R.G. 2886/21, R.G. 14523/20, R.G. 5099/20,
R.G. 4174/20; il giudizio R.G. 4493/21 dinanzi alla Corte di Cassazione.
§ 13.
Né, d'altra parte, potrebbe ritenersi che, in relazione alle attività svolte dagli istanti nei predetti giudizi in epoca successiva allo scioglimento delle convenzioni, il possa invocare, allo scopo di sottrarsi al CP_1
pagamento di quanto dovuto, la previsione di cui all'art. 15 delle risolte convenzioni. Tale disposizione, unilateralmente disposta dal cliente, nel prevedere che, alla scadenza della convenzione o in caso di risoluzione anticipata, il professionista deve proseguire la difesa dell'ente nei giudizi affidatigli, senza poter pretendere alcun ulteriore compenso, si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 13bis, co.
5, lett. c della l. 247/2012, applicabile ratione temporis, che stabilisce la presunzione di vessatorietà della clausola con la quale si attribuisce al cliente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito.
§ 15.
Con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti si dolevano della statuizione del giudice di primo grado nella misura in cui pronunciava la compensazione delle spese e, dunque, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, ne chiedevano la riforma.
§ 16.
pag. 39/42 L'esame del motivo risulta assorbito dalla riforma della sentenza e dalla conseguente necessità di provvedere ad un rinnovato regolamento delle spese di lite di entrambi i gradi, da operarsi in relazione all'esito complessivo della causa.
Ciò posto, nel caso di specie, si versa in ipotesi di soccombenza reciproca, trattandosi di domanda articolata in capi separati dei quali solo uno è risultato fondato, che giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali nella misura dei 2/3, mentre per il residuo 1/3 le stesse debbono seguire la soccombenza del appellato. CP_1
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, secondo il criterio del decisum, considerato il valore di ciascun credito, con riconoscimento dei compensi tabellari medi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli Avv.ti RA OT e NO TO avverso la sentenza in epigrafe indicata così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento per quanto di ragione della domanda: 1) condanna il al Controparte_1
pag. 40/42 pagamento, in favore di degli Avv.ti RA OT e TO
NO, della somma di euro 1.050,00 ciascuno, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge;
2) riconosce, subordinatamente alla prosecuzione della prestazione di rappresentanza e difesa giudiziale dell'ente, il diritto dell'Avv. RA OT a trattenere le somme che dovessero essere eventualmente liquidate, in favore del a titolo di spese Controparte_1
processuali dal giudice nei giudizi di seguito indicati: il giudizio R.G.
6731/2021, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord;
i giudizi R.G.
638/2021, R.G. 664/2021, R.G. 716/2021, R.G. 893/2021, R.G.
1257/2021, R.G. 1304/2021, R.G. 1497/2021, R.G. 1796/2021, R.G.
1939/2021, R.G. 1960/2021, R.G. 2213/2021, R.G. 2214/2021 e
R.G. 2544/2021, tutti incardinati dinanzi al Controparte_5
i giudizi R.G. 1564/2021, R.G. 1753/2021, R.G. 2729/2021,
[...]
R.G. 2862/2021, R.G. 3927/2021, R.G. 4178/2021, R.G. 4194/2021
e R.G. 4457/2021 dinanzi al Consiglio di Stato;
3) riconosce, subordinatamente alla prosecuzione della prestazione di rappresentanza e difesa giudiziale dell'ente, il diritto dell'Avv.
TO NO a trattenere le somme che dovessero essere eventualmente liquidate, in favore del Controparte_1
a titolo di spese processuali dal giudice nei giudizi di seguito indicati: R.G. 4749/21, Tr. Napoli Nord;
R.G. 1865/21; R.G. 672/21,
R.G. 11521/20; R.G. 2487/21 R.G. 6544/21, R.G. 3979/21 R.G.
10457/20, R.G. 4751/21, R.G. 375/21 (incardinati dinanzi al
Tribunale di Napoli Nord); R.G. 15434/21, R.G. 11967/20
(incardinati dinanzi il Tribunale di Napoli) R.G. 13469/20, dinanzi pag. 41/42 al Tr. Napoli Nord;
i giudizi, incardinati dinanzi al Giudice CP_6
di pace di identificati mediante R.G. 4932/20, Controparte_1
R.G. 10191/20, R.G. 1619/21, R.G. 1807/21, R.G. 2114/21, R.G.
1468/21, R.G. 2652/21, R.G. 4680/21, R.G. 2885/21, R.G. 5053/21,
R.G. 2886/21, R.G. 14523/20, R.G. 5099/20, R.G. 4174/20; il giudizio R.G. 4493/21 dinanzi alla Corte di Cassazione;
b) compensa tra le parti le spese processuali nella misura di 2/3 e condanna il alla rifusione, in favore di Controparte_1
RA OT e TO NO, del residuo 1/3 delle spese processuali che, tenuto conto della disposta compensazione, liquida per il residuo, in relazione al giudizio di primo grado, in euro
172,66 per esborsi, euro 1.692,33 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di appello, in euro 259,00 per esborsi, euro 1.936,33 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 30/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Tania Maio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Alberto Canale - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2799/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2206/2023, pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data
29/05/2023, non notificata, pendente
TRA il Prof. Avv. RA OT, (C.F. , e C.F._1
l'avv. TO NO, (C.F. , ciascuno in C.F._2
proprio e quale procuratore di sé stesso, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, Vico Nocelle, 46/E, presso lo studio dell'Avv.
RA OT;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. RA Marciano (C.F. CP_2 ) elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia C.F._3
(NA) alla Via Donizetti 4 angolo Via Primicerio n. 86.;
APPELLATO
Oggetto: risoluzione contratto di prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni: l'appellante, nelle note di precisazione delle conclusioni depositate in data 07/07/2025, concludeva come segue: “…precisano le seguenti conclusioni, per il cui accoglimento insistono: a) riformare il primo capo della sentenza impugnata e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario;
b) rimettere, pertanto, la questione innanzi al primo
Giudice previa concessione del relativo termine per la riassunzione, ex art 353 c.p.c., ovvero,
- in caso di declaratoria di giurisdizione del Giudice ordinario e di mancato accoglimento della istanza di rimessione degli atti al primo
Giudice, in accoglimento del proposto appello,
c) riformare il secondo capo della sentenza impugnata nei termini che seguono:
In via principale:
c.1) accertare e dichiarare la validità e l'efficacia, fino alla naturale scadenza, delle convenzioni rep. 1890 e 1891 del 4 febbraio 2021 sottoscritte dalle parti della presente controversia;
c.2) condannare il in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro tempore, alla corresponsione della controprestazione ai sensi dell'art. 11 delle convenzioni sottoscritte in ragione di euro 1.500,00
pag. 2/42 mensili oltre spese generali, oneri e accessori come per legge per ciascuno dei due attori, a far data dal mese di luglio 2021 fino al febbraio
2023, termine naturale di scadenza delle convenzioni sottoscritte, oltre spese generali, oneri e accessori come per legge per ciascuno dei due attori;
c.3) condannare, ancora, il in persona del Controparte_1
suo legale rapp.te pro tempore, al risarcimento del danno da perdita di chances in favore degli attori, per non aver consentito loro di costituirsi nei giudizi instaurati a far data dall'insediamento della Commissione
Straordinaria fino alla scadenza naturale della Convenzione (Febbraio
2023), privandoli pertanto della possibilità di poter richiedere quali attributari le spese di lite liquidate a carico delle parti soccombenti ai sensi dell'art. 11 delle convenzioni sottoscritte, danno da valutarsi nella misura complessiva ed equitativa di €. 36.000,00 per ciascuno degli attori, ovvero nella diversa misura che Codesto On.le Giudicante riterrà ugualmente equa, il tutto oltre spese generali, compensi ed oneri per legge;
c.4) condannare, ancora, il in persona del Controparte_1
suo le gale rapp.te pro tempore, alla corresponsione, in favore di ciascuno degli attori, dell'importo di €. 72.000,00, oltre spese generali ed oneri come per legge, sempre a titolo di danno da perdita di chances, per avere precluso agli stessi la possibilità di beneficiare della proroga della convenzione sottoscritta per il successivo biennio (2023 – 2025), dunque, del relativo compenso pattiziamente definito ed unilateralmente stabilito dal pari ad €. 1.500,00 mensili, oltre spese generali ed CP_1
pag. 3/42 oneri come per legge, per ciascuno degli attori, oltre che della possibilità di dichiararsi attributari delle spese legali in caso di soccombenza nei giudizi affidandi durante il biennio di proroga della Convenzione;
In via subordinata:
c.5) nell'ipotesi in cui Codesto On.le Giudicante ritenesse valida la risoluzione da parte del delle convenzioni stipulate dagli odierni CP_1
attori, condannare il in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro tempore, a corrispondere, quale equo compenso per l'attività di patrocinio legale nei giudizi che - per espressa volontà del convenuto
- essi hanno continuato e continuano a seguire, quantificato ai CP_1
sensi del D.M. 55/2014 in ragione di euro 261.070,00,
(duecentosessantunmilasettanta,00) oltre spese generali, oneri e accessori per l'avv. RA OT, ed euro 97.775,00
(novantasettemila settecentosettantacinque,00) oltre spese generali, oneri e accessori per l'avv. TO NO;
d) in ogni caso, riformare il capo della sentenza impugnata relativo alla compensa zione delle spese e compensi di lite del giudizio di primo grado, ponendo le stesse a carico del Controparte_1
e) per l'effetto di quanto sopra, condannare il Controparte_1
in per sona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle
[...]
spese e compensi del presente grado di appello in favore degli Avv.ti
RA OT ed TO NO, oltre a spese generali e accessori come per legge.
pag. 4/42 l'appellato, concludeva come segue: “…l'adito Giudice Voglia così provvedere:
1. In via del tutto preliminare, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione per essere competente il Giudice Amministrativo;
2. Sempre in via preliminare, in caso di giurisdizione del Giudice Ordinario e di rimessione al primo Giudicante, accertare e dichiarare l'improcedibilità
e/o comunque la inammissibilità della domanda introduttiva per i motivi tutti illustrati nella precedente e presente memoria di costituzione;
3. Nel merito, rigettare la domanda proposta perché totalmente infondata nell'an e nel quantum;
4. In ogni caso, condannare gli appellanti alla liquidazione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16/09/2021, gli
Avv.ti OT RA e NO TO convenivano in giudizio il per sentire accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “
1. accertare e dichiarare la validità e l'efficacia, delle convenzioni rep. 1890 e 1891 del 4 febbraio 2021 sottoscritte dalle parti della presente controversia;
2. condannare, pertanto, il
[...]
in persona del suo legale rapp.te pro tempore, alla Controparte_1
corresponsione in favore di ciascuno degli odierni istanti, della somma complessiva di €. 30.000,00, corrispondente alla somma dell'importo mensile di euro 1.500,00 per ciascuno dei mesi di durata biennale della convenzione, a far data dal mese di Luglio 2021 e sino al mese di
Febbraio 2023; il tutto oltre spese generali, oneri e accessori come per legge;
3. condannare, ancora, il in persona Controparte_1
pag. 5/42 del suo legale rapp.te pro tempore, al risarcimento del danno da perdita di chances in favore degli attori, per non aver consentito loro di costituirsi nei giudizi instaurati a far data dall'insediamento della
Commissione Straordinaria fino alla scadenza naturale della
Convenzione (Febbraio 2023), privandoli pertanto della possibilità di poter richiedere quali attributari le spese di lite liquidate a carico delle parti soccombenti ai sensi dell'art. 11 delle convenzioni sottoscritte, danno da valutarsi nella misura complessiva di €. 36.000,00 per ciascuno degli attori, ovvero nella diversa misura che Codesto On.le Giudicante riterrà equa, il tutto oltre spese generali, compensi ed oneri per legge;
4. condannare, infine, il in persona del suo Controparte_1
legale rapp.te pro tempore, alla corresponsione, in favore di ciascuno degli attori, dell'importo di €. 72.000,00, oltre spese generali ed oneri come per legge, per avere precluso agli stessi la possibilità di beneficiare della proroga della convenzione sottoscritta per il successivo biennio, dunque, del relativo compenso pattiziamente definito ed unilateralmente stabilito dal Comune, oltre che della possibilità di dichiararsi attributari nei giudizi affidandi durante la proroga della Convenzione”.
A fondamento della domanda, gli attori allegavano che: all'esito di una procedura comparativa volta a selezionare due avvocati ai quali affidare la difesa giudiziale e stragiudiziale del Controparte_1
condetermina n. 14 del 28 gennaio 2021 il approvava
[...] CP_1
la relativa graduatoria, nominando essi istanti quali vincitori;
in data 4 febbraio 2021, venivano stipulate le relative convenzioni, rispettivamente prot. 1890 e prot. 1891 entrambe con CIG
pag. 6/42 83986911311, aventi ad oggetto, appunto, la Difesa giudiziale e stragiudiziale del in tali convenzioni era Controparte_1
previsto un compenso fisso di euro 1.500,00 mensili, oltre oneri e accessori, e la possibilità di richiedere l'attribuzione delle somme eventualmente liquidate a carico delle controparti soccombenti nei giudizi patrocinati dai due avvocati convenzionati, al fine di rispettare la normativa in materia di equo compenso professionale ex art. 13 bis l.
n. 247 del 2012; con nota del 21 luglio 2021, controparte comunicava che, in esecuzione della delibera n. 1/2021 adottata dalla Commissione
Straordinaria (nominata a seguito dello scioglimento disposto con d.P.R. del 18 giugno 2021 disposto con d.P.R. del 18 giugno 2021 ai sensi dell'art. 143 del d. lgs. n. 267 del 2000 del Consiglio Comunale), le convenzioni rep. 1890 e 1891 del 04.02.2021 dovevano intendersi risolte ai sensi dell'art. 143, co. 6 TUEL.
Gli attori deducevano, poi, di avere, in risposta alla nota sopra riferita, vanamente diffidato il a voler adempiere alle pattuite CP_1
obbligazioni, opponendo la perdurante efficacia delle citate convenzioni in ragione della inapplicabilità, al caso di specie, del richiamato art 143, co. 6 TUEL, non essendo le convenzioni con essi sottoscritte sussumibili in nessuna delle fattispecie previste dalla citata disposizione.
Gli Avv.ti OT e NO asserivano, altresì, che, con nota del
09.09.2021, controparte, nonostante continuasse a ribadire l'avvenuta risoluzione delle convenzioni, richiedeva formalmente loro di proseguire nella prestazione delle proprie attività professionali, con pag. 7/42 riferimento ai giudizi per i quali gli attori si erano già costituti prima dell'intervenuta risoluzione.
In ragione di quanto sopra esposto, parte attrice chiedeva all'adito
Tribunale, previo accertamento della perdurante efficacia delle convenzioni, pronunciarsi condanna di controparte alla corresponsione delle somme stabilite, dall'art 11 delle convenzioni, a titolo di corrispettivo per l'attività svolta e, corrispondenti alla somma dell'importo mensile di euro 1.500,00 per ciascuno dei mesi di durata biennale della convenzione, a far data dal mese di Luglio 2021 e sino al mese di Febbraio 2023.
Inoltre, parte attrice, atteso che l'art 11 delle convenzioni prevedeva il diritto, in capo ai legali convenzionati, di trattenere le somme liquidate dal giudice a titolo di spese di lite nei giudizi dagli stessi patrocinati, chiedeva pronunciarsi condanna del al Controparte_1
risarcimento del danno da perdita di chance. Invero, gli Avv.ti sostenevano che, controparte, nella misura in cui aveva illegittimamente risolto il contratto e, conseguentemente, impedito ai legali di costituirsi nei giudizi instaurati a far data dall'insediamento della Commissione Straordinaria, era responsabile della perdita, da parte dei legali, di tali ulteriori guadagni.
In aggiunta, gli attori, lamentando la perdita della possibilità, prevista dall'art. 14 della convenzione, di proroga dell'incarico per il successivo biennio, chiedevano pronunciarsi condanna di controparte, al risarcimento del, in tal modo conseguente, mancato guadagno. A tal fine, parte attrice, quantificava tale ultima posta di danno nella somma pag. 8/42 dei corrispettivi mensili che avrebbero percepito direttamente dal e, nelle somme di cui avrebbero potuto Controparte_1
beneficiare in ragione della possibilità di dichiararsi attributari nei giudizi affidandi durante la proroga della Convenzione.
Istauratosi il contraddittorio, si costituiva il Controparte_1
resistendo alla domanda per quanto di ragione. In particolare,
[...]
controparte, deduceva l'intervenuta risoluzione delle ridette convenzioni ai sensi dell'art. 143, co. 6 TUEL, che, si affermava, era certamente applicabile alle convenzioni origine della causa de qua. Sul punto, invero, controparte sosteneva che, a seguito dell'insediamento della Commissione straordinaria, l'effetto risolutivo di cui alla citata disposizione del D.lgs. 267/2000 travolgeva “tutti quei rapporti di servizio non rientranti nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato” e, dunque, sicuramente anche le citate convenzioni, qualificabili come rapporti di consulenza.
Quanto alla fondatezza delle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice, il opponeva quanto previsto dagli artt. 14 e 15 delle CP_1
risolte convenzioni.
Invero, ad avviso del convenuto, le citate clausole pattizie riconoscevano, rispettivamente, in capo all'Ente un'ampia facoltà di recesso esercitabile in ogni momento, con disconoscimento per i professionisti di ulteriori pretese (art 14) e, al converso, l'obbligo dei due legali di proseguire, in esito alla scadenza naturale o risoluzione anticipata delle convenzioni, le prestazioni professionali in essere per i giudizi dagli stessi già patrocinati, peraltro negando, per siffatte pag. 9/42 attività, un diritto dei professionisti a percepire ulteriori compensi (art. 15).
L'Ente committente, inoltre, richiedeva rigettarsi anche la richiesta, avanzata da controparte, di risarcimento del danno da perdita di chance in quanto non sufficientemente provato e, in ragione del fatto che gli attori non avevano impugnato, in sede amministrativa, né la risoluzione delle convenzioni, né il nuovo bando pubblicato per la difesa giudiziale e stragiudiziale dell'Ente, né, infine, l'aggiudicazione al nuovo procuratore, dimostrando, in tal modo, il proprio disinteresse alla rinnovazione dell'incarico.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., gli attori, con memoria depositata ai sensi del n. 1 di tale norma, chiedevano, in via subordinata, per l'ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto risolte le convenzioni sottoscritte, che fosse disposta la condanna di controparte a corrispondere l'equo compenso, ai sensi dell'art. 13 bis l. n. 247 del
2012 e del D.M. 55/2014, per l'attività che essi, per espressa volontà del convenuto avevano continuato a svolgere anche dopo la CP_1
comunicata risoluzione. A tal fine, parte attrice, depositava in atti la documentazione comprovante tale riferita attività.
Il Tribunale emetteva, all'esito del giudizio, la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
- Dichiara compensate le spese di lite.”
§ 2.
pag. 10/42 Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c., gli Avv.ti OT RA e
NO TO interponevano appello, mediante atto tempestivamente notificato, nel rispetto del termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., in data 15.06.2023, con il quale chiedevano che fossero accolte le conclusioni in precedenza trascritte.
Si costituiva il resistendo, per quanto di Controparte_1
ragione all'avversa impugnazione, e sollecitandone il rigetto.
All'esito della prima udienza, differita al 26.01.2024 e sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., la Corte rinviava all'udienza del 24.10.2025 per la rimessione della causa in decisione e concedeva i termini di cui all'art 352 c.p.c..
Quindi, disposta la sostituzione della citata udienza mediante il deposito di note scritte ex art 127 c.p.c., depositate, da parte degli odierni appellanti, le memorie di cui all'art. 352 nn. 1 e 2 c.p.c., nonché, da entrambe le parti, le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione, con ordinanza emessa in data 24.10.2025, la causa veniva rimessa alla decisione del
Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, nel declinare la propria giurisdizione, osservava che “la domanda degli attori veniva avanzata ai fini della dichiarazione di efficacia e validità delle convenzioni rep. 1890 e 1891 del 4 febbraio 2021 stipulate con l'Ente convenuto”. Ebbene, secondo il pag. 11/42 primo giudicante, tale domanda “si prefiggeva come obiettivo preliminare e sostanziale, quello della dichiarazione di illegittimità del provvedimento n. 1/2021, comunicato in data 21.7.2021, emesso dalla
Commissione Straordinaria insediatasi in luogo del Consiglio comunale disciolto, con cui venivano revocate le convenzioni rep. 1890 e 1891 del 4 febbraio 2021 sottoscritte dagli attori, ai sensi dell'art. 143, co. VI TUEL”.
Pertanto, il Tribunale concludeva ritenendo che “…la richiesta così come formulata dagli attori, per quanto qui ritenuto, resta indissolubilmente ancorata all'esame preliminare del contenuto della delibera n. 1/2021 emessa della Commissione Straordinaria, adottata nell'ambito dei poteri ad essa conferiti dalla legge citata, in base ai quali essa è possibile disporre lo scioglimento di tutti i rapporti di servizio non rientranti nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato tra cui, anche il rapporto in questione, nonché lo scioglimento automatico di tutti i pregressi incarichi, indipendentemente dal tempo in cui furono conferiti
Ente, dalle modalità di selezione dei soggetti a cui l'incarico fu affidato.
Essendo -di fatto- preliminare all'accertamento della fondatezza -o meno- della domanda formulata dagli attori, il merito della delibera di revoca delle convenzioni stipulate tra le parti, connotato da un elevatissimo tasso di discrezionalità, resta precluso all'esame del giudice ordinario”.
§ 4.
Avverso tale capo di pronuncia, gli appellanti, con i primi tre motivi di impugnazione, da trattarsi congiuntamente per evidenti ragioni di pag. 12/42 connessione, lamentavano l'errore in cui era incorso il primo Giudice nel dichiarare il difetto di giurisdizione.
Al riguardo, gli appellanti deducevano la natura di diritto soggettivo delle situazioni da essi azionate, in quanto relative alla fase, privatistica, di esecuzione del rapporto contrattuale, sostenendo, conseguentemente, che, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, la legittimità della delibera n. 1 del 2021 della Commissione
Straordinaria dovesse considerarsi estranea al petitum. Osservavano, invero, che anche laddove il Tribunale avesse dovuto esaminare tale questione, in quanto premessa logica-pregiudiziale della statuizione, ben avrebbe potuto conoscerne incidenter tantum, ai sensi dell'art. 5 l.
n. 2248 del 1865, all. E.
Gli appellanti lamentavano, altresì, che l'errore nella declinazione della giurisdizione, da parte del Tribunale, risultava essere ancor più palese rispetto alla domanda subordinata, da essi proposta, per l'ipotesi di rigetto di quella principale e di ritenuta legittimità del recesso della
P.A. dai rapporti contrattuali in esse. Sostenevano, invero, che con siffatta domanda essi, previo accertamento della legittimità dello scioglimento anticipato del vincolo contrattuale, avevano chiesto accertarsi il proprio diritto all'equo compenso per le attività professionali comunque svolte. Sicché, opinavano sul punto, atteso che rispetto a tale domanda non si poneva, neppure in via preliminare, una questione di legittimità del provvedimento amministrativo, il
Tribunale aveva errato a non pronunciarsi al riguardo.
pag. 13/42 Pertanto, sulla scorta delle citate premesse, con il primo motivo di gravame, gli appellanti richiedevano, previo accertamento della giurisdizione ordinaria, la rimessione al Giudice di primo grado ex art. 353 c.p.c. o, in subordine, con il secondo e il terzo motivo, l'esame nel merito delle domande da parte della scrivente Corte.
Più nello specifico, con il secondo motivo di appello, previa pronuncia della validità ed efficacia delle Convenzioni rep. 1890 e 1891 del
04.02.2021, gli appellanti sollecitavano la condanna del
[...]
all'adempimento dell'obbligazione di pagamento del Controparte_1
corrispettivo, quantificato in euro 1.500,00 mensili, oltre spese generali, oneri e accessori, a far data dal luglio 2021 fino al febbraio
2023, termine naturale della scadenza della convenzione.
Con il terzo motivo di appello, inoltre, gli appellanti chiedevano pronunciarsi la condanna dell'appellata amministrazione alla liquidazione dei danni conseguenti alla subita perdita di chances.
In proposito, sostenevano che per effetto dell'illegittimo scioglimento del vincolo contrattuale operato dall'appellata, agli stessi era stato impedito di costituirsi nei successivi giudizi e, dunque, di trattenere, ai sensi dell'art. 11 ultimo comma delle convenzioni, le somme ivi eventualmente liquidate a titolo di spese processuali.
Conseguentemente, invocavano la condanna del al pagamento CP_1
di siffatti danni la cui quantificazione rimettevano all'equo apprezzamento del giudice.
pag. 14/42 In aggiunta, in conseguenza della possibilità, prevista dalla convenzione, di ottenere la proroga per un ulteriore biennio del rapporto contrattuale, gli appellanti si dolevano del mancato guadagno conseguente all'impossibilità, imputata al contegno illegittimo del di percepire il corrispettivo mensile pattuito in relazione a CP_1
tale ulteriore periodo quantificato in complessivi € 36.000,00 per ciascun professionista.
§ 5.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Preliminarmente, occorre osservare che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per il quale, in tema di appalti pubblici, spetta alla giurisdizione amministrativa la cognizione dei comportamenti e atti assunti prima della aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto.
Al converso, la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, diviene pienamente operativa nella successiva fase contrattuale afferente all'esecuzione del rapporto, fase aperta dalla stipula, nella quale si entra a seguito della conclusione, con l'aggiudicazione, di quella pubblicistica. Cosicché, ancora in termini generali, la costituzione del rapporto giuridico di diritto comune diviene essenziale spartiacque fra le due giurisdizioni (Cfr., ex multis,
Cassazione Civile, Sentenza n. 11257/2022).
Nondimeno vi sono casi in cui, anche nella fase successiva alla stipulazione del contratto, la pubblica amministrazione agisce con pag. 15/42 poteri autoritativi nella sfera giuridica del contraente, con conseguente lesione di una situazione di interesse legittimo e competenza del giudice amministrativo a conoscere della controversia nella ordinaria sede di legittimità.
A tal fine è utile richiamare quanto affermato dalla Cassazione in tema di recesso unilaterale “Sussiste la giurisdizione del g.a. nel caso in cui la
p.a. si determini al recesso da un contratto stipulato a seguito di gara di appalto ove detto recesso scaturisca da valutazioni che risultano essere espressioni di un potere pubblicistico della amministrazione”
(Cassazione civile, sez. un., 29/08/2008, n. 21928).
Ed invero, la vicenda in esame, pur collocandosi nella fase privatistica di esecuzione del contratto è connotata dalla peculiarità che, il provvedimento risolutivo non è dipeso da fatti verificatisi o comportamenti tenuti in esecuzione delle convenzioni stipulate tra l'Ente e gli odierni appellanti bensì, da eventi estranei a tali rapporti e, non afferenti a profili di inadempimento dei professionisti quanto, più correttamente, all'esercizio di pubblico potere e, più nello specifico, del potere di cui all'art 143, co. 6, d.lgs. n. 267 del 2000.
Orbene, atteso che nella fattispecie in esame la risoluzione del rapporto non è conseguenza di atti e comportamenti tenuti dalle parti in seno all'esecuzione del rapporto contrattuale, ma è stata determinata dall'adozione di un provvedimento amministrativo che il ha adottato nell'esercizio di una facoltà attribuitagli dalla CP_1
legge, deve trovare applicazione il generale criterio che, in materia di riparto di giurisdizione, impone di valorizzare, alla luce di una pag. 16/42 qualificazione sostanziale della pretesa, il petitum e la causa paetendi dell'istanza proposta dal privato.
All'esito di tale analisi, occorre rilevare che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, con la domanda da essi originariamente proposta, gli attori non avevano richiesto al giudice di sindacare la legittimità del provvedimento risolutivo ma, unicamente, di volere accertare la perdurante efficacia delle azionate convenzioni al fine di esercitare i diritti ivi stabiliti. Dunque, le posizioni azionate dagli appellanti sono qualificabili alla stregua di diritti soggettivi, in quanto aventi ad oggetto la richiesta di pagamento del compenso convenzionalmente pattuito. Rispetto a tale situazione, la questione concernente la legittimità del ridetto provvedimento amministrativo costituisce presupposto logico di cui il giudice ordinario può conoscere, sebbene solo incidenter tantum, ai sensi art. 5, l. n. 2248 del
1865, all. E. Tale potere consente al giudice ordinario di conoscere del provvedimento amministrativo, qualora lo stesso costituisca un mero antecedente logico della controversia, e, cioè, che la questione della sua legittimità sia prospettata come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale, e che il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, dovendosi invece escludere il sindacato del giudice con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione (Cass. Sez. U., 25/5/2018, n.
13193; Cass., Sez.U., 6/8/1975, n. 2987; 10/9/2004, n. 18263;
9/1/2007, n. 116; 5/6/2014, n. 12644; di recente Cass., sez. 1,
14/3/2025, n. 6834).
pag. 17/42 Pertanto, alla luce di quanto innanzi esposto, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, sia rispetto alla domanda originariamente proposta dagli odierni appellanti, di condanna dell'ente all'adempimento delle convenzioni, sia, a fortiori, rispetto a quella proposta in via subordinata.
Invero con la domanda originariamente proposta, gli attori chiedevano accertarsi la perdurante efficacia del preesistente rapporto contrattuale e dei diritti soggettivi da questo conseguenti.
Rispetto alla domanda subordinata, poi, non può porsi alcun limite, dipendente dall'esercizio del potere amministrativo, al sindacato del giudice ordinario, in quanto, rispetto ad essa, il provvedimento amministrativo di risoluzione del vincolo contrattuale, viene in rilievo solo quale mero presupposto di fatto e, come tale, non costituisce oggetto di alcun sindacato, neppure indiretto, da parte del giudice ordinario. Tale istanza, infatti, mira ad accertare se, venuta meno la disciplina contrattuale per effetto del ridetto scioglimento unilaterale del rapporto, sussista, in capo ai due legali, un diritto all'equo compenso, ai sensi dell'art 13bis della L. 247/2012 e del DM 55/2014, rispetto alle attività, documentate in atti, da essi svolte in costanza del vincolo contrattuale e successivamente allo scioglimento dello stesso.
Appare evidente come tali posizioni afferiscono esclusivamente all'esecuzione del rapporto contrattuale e rispetto alle stesse la pubblica amministrazione si trovi in posizione paritetica, con conseguente affermazione della giurisdizione ordinaria.
pag. 18/42 La gravata sentenza, dunque, non resiste alle censure mosse dagli odierni appellanti, nella parte in cui declinava la giurisdizione del G.O., omettendo, peraltro, di prendere espressa posizione in relazione alla domanda subordinata, di cui in sentenza non si dava nemmeno conto.
§ 6.
Riconosciuta, quindi, la giurisdizione ordinaria, erroneamente negata dal Tribunale di Napoli Nord, occorre, a questo punto, rilevare che l'art. 3, comma 26, lett. m) del D. L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, ha abrogato, a decorrere dal 28.02.2023, la disposizione di cui al previgente art. 353
c.p.c., che, come noto, includeva la fattispecie in esame tra i casi tassativi di rimessione della causa al Giudice di primo grado. In particolare, poi, secondo la norma transitoria di cui all'art. 35 co. 4 del
D. L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1 co. 380, lett.
a) della L. 29/12/2022, n. 197, la disposizione si applica alle impugnazioni proposte dopo il 28.2.2023.
Ne segue che al presente procedimento di appello, siccome introdotto in epoca successiva al 28.2.2023, non possa applicarsi l'abrogato art. 353 c.p.c. e che questa Corte, affermata la giurisdizione del G.O., debba decidere la causa nel merito.
§ 7.
Ciò posto, occorre, quindi, anzitutto esaminare la domanda, originariamente proposta in primo grado e, in questa sede, riproposta con il secondo e con il terzo motivo di gravame, avente ad oggetto la condanna del all'adempimento delle obbligazioni nascenti CP_1
pag. 19/42 dalle convenzioni rep. nn. 1890 e 1891 del 04.02.2021, sul presupposto della perdurante efficacia delle stesse.
Tale domanda è infondata.
Preliminarmente, occorre incidentalmente vagliare la legittimità della citata delibera n. 1/2021, con la quale la Commissione straordinaria del Comune risolveva, ai sensi dell'art. 143, co. 6 del D.lgs. 267/2000, le convenzioni 1890 e 1891 del 4 febbraio 2021.
Sul punto si deve rilevare che l'art. 143, co. 6 del D.lgs. 267/2000, prevede che, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale, sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'art. 110 nonché gli incarichi di dirigente o funzionario a contratto, di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla Commissione Straordinaria entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
Ciò premesso, osserva la Corte come i rapporti giuridici instauratisi tra gli odierni appellanti e il aventi ad Controparte_1
oggetto lo svolgimento di attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale in favore dell'ente locale da parte dei ridetti professionisti, rientrino tra quelli considerati dalla richiamata disposizione normativa, potendosi, senz'altro, qualificare come rapporti di consulenza, come tali risolvibili dalla Commissione in caso di mancato rinnovo entro il termine stabilito dalla legge.
pag. 20/42 Né, d'altra parte, può condividersi la tesi in forza della quale tali rapporti, in quanto privi di carattere fiduciario e conclusi dall'Ente previo espletamento di una selezione comparativa tra più aspiranti, non erano risolvibili ex art 143, co. 6 TUEL, potendo la Commissione disporne l'anticipato scioglimento solo in presenza di una giusta causa di risoluzione (cfr. memoria di parte ex art 183 co. 6 primo termine c.p.c. pag 2).
Tale assunto è smentito da quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, che, con riferimento ai tipi di rapporti giuridici risolvibili ai sensi dell'art. 143, co. 6 TUEL, ha chiarito che “...Il legislatore, attraverso l'ampia dizione del dispositivo normativo, ha inteso disporre lo scioglimento di tutti quei rapporti di servizio non rientranti nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato...” (Cfr. TAR per la Campania sentenza n. 4640 del 20 ottobre 2020).
Ad abundantiam, giova, comunque, osservare che gli incarichi, conferiti dall'Ente locale ai due legali, abbiano certamente natura fiduciaria in ragione della loro riconducibilità al contratto di prestazione d'opera intellettuale. Invero, proprio il carattere fiduciario di tali incarichi, secondo ormai consolidata giurisprudenza, si pone a fondamento della disciplina, prevista dal legislatore all'art. 2237 c.c., che riconosce, in capo al cliente, un diritto potestativo di recesso, espressione di un vero e proprio ius poenitendi, come tale sganciato da qualsivoglia contegno inadempiente del professionista.
Inoltre, l'art. 2237 c.c., che regola le conseguenze del recesso anticipato del cliente dal contratto prevede, in tale ipotesi, il solo diritto del pag. 21/42 professionista ad ottenere il rimborso delle spese sostenute e il compenso per l'opera svolta, non anche il diritto, come accade invece ai sensi dell'art 2227 c.c. per il caso del prestatore d'opera, ad essere tenuto indenne del mancato guadagno.
Né può ritenersi che le parti abbiano voluto derogare alla predetta disciplina codicistica mediante l'apposizione del termine di durata biennale al rapporto contrattuale e che, pertanto, il non CP_1
avrebbe potuto recedere legittimamente dal contratto prima dello spirare del termine biennale previsto.
In effetti, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità,
l'apposizione, di un termine di durata al contratto, può esprimere una volontà delle parti di escludere contrattualmente il potere di recesso ad nutum del cliente, con conseguente diritto del prestatore di ottenere, in caso di recesso anticipato, il pagamento del compenso pattuito e degli ulteriori danni patiti.
Tuttavia, la stessa giurisprudenza di legittimità ha statuito che, affinché possa ritenersi che, con l'indicazione di un termine di durata, le parti abbiano voluto escludere il diritto potestativo di cui all'art 2237 co. 1, è necessario indagare il contenuto specifico e concreto del contratto, potendo l'indicazione del termine intendersi, al converso, come durata massima del rapporto contrattuale (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. 2,
Sentenza n. 5744 del 04/03/2025).
Nella specie, il termine di durata biennale, contemplato dagli incarichi conferiti agli Avv.ti OT e NO, va inteso come finalizzato a pag. 22/42 circoscrivere nel tempo il rapporto. In tal senso, invero, milita la decisiva circostanza per cui l'art. 14 delle convenzioni, ricalcando la disciplina codicistica in tema di recesso, prevedeva, testualmente, la facoltà del di “recedere in qualsiasi momento senza che il CP_1
professionista convenzionato abbia nulla a pretendere.”
Tanto premesso, in punto di fatto, risulta documentato in atti che la pubblica amministrazione committente manifestava, inequivocabilmente, la volontà di liberarsi dal vincolo contrattuale avvalendosi proprio della facoltà prevista dalla sopra citata previsione contrattuale. Tanto si evince dalla comunicazione inviata dal CP_1
ai professionisti in data 30.07.2021, nella quale l'ente faceva espresso riferimento alla facoltà di recesso di cui all'art. 14 delle convenzioni e, ancora, dall'atto di indirizzo mediante il quale la Commissione, nel deliberare l'indizione di una nuova procedura comparativa per la selezione di n. 2 legali, richiamava in premessa l'avvenuta risoluzione delle convenzioni ai sensi dell'art 143 co. 6 TUEL e dell'art 14, co. 2 delle convenzioni stesse.
Può allora affermarsi che, in considerazione di quanto sopra descritto, dapprima con il provvedimento della Commissione Straordinaria e di poi, a conferma della precedente comunicazione, con la nota del
30.07.2021, l'amministrazione abbia esercitato una legittima facoltà di recesso riconosciutale sia dalla legge speciale di cui all'art 143, co. 6
TUEL, che dalla disciplina codicistica e, infine, ribadita dallo stesso contratto.
pag. 23/42 Dunque, per effetto della volontà legittimamente manifestata dall'ente, le convenzioni rep. nn. 1890 e 1891 del 04.02.2021 devono intendersi risolte, con efficacia ex nunc, a partire dalla comunicazione del
21.07.2021, data in cui la volontà di recedere è pervenuta nella sfera di conoscibilità dei professionisti.
§ 8.
Tanto premesso, deve allora totalmente rigettarsi la domanda principale, originariamente proposta dagli odierni appellanti, in ragione della legittimità del recesso comunicato, agli Avv.ti OT
e NO, dal Controparte_1
Atteso che, ai sensi dell'art. 2237 c.c., in caso di recesso del cliente, il professionista conserva il solo diritto al compenso per l'opera svolta non potendo, al converso, avanzare pretese rispetto al mancato guadagno, risulta infondata la domanda, formulata dagli appellanti, di ottenere la condanna della controparte al pagamento del compenso contrattualmente stabilito, fissato in euro 1.500,00, per il periodo da luglio 2021 (prima mensilità nella quale gli appellanti asseriscono di non aver percepito tale corrispettivo) a febbraio 2023 (mese di scadenza naturale della convenzione).
Né, a fortiori, può riconoscersi, per le ragioni sopra esposte, un diritto al risarcimento per la riferita perdita di chance di conseguire i maggiori guadagni potenzialmente derivanti dalla costituzione, dei due legali, nei futuri giudizi promossi da o contro l'ente, nonché dall'eventuale proroga della convenzione per un ulteriore biennio.
pag. 24/42 § 9.
Ciò posto va, poi, osservato che, come dinanzi già evidenziato, con la memoria ex art 183, co. 6 n. 1 c.p.c, gli originari attori domandavano, in via subordinata, per il caso di rigetto della domanda principale, volersi comunque riconoscere l'equo compenso, ai sensi dell'art. 13 bis l. n.
247 del 2012 e D.M. n. 55 del 2014, per le attività svolte in favore del
Controparte_1
Preliminarmente, questa Corte ritiene la domanda ammissibile alla luce del principio, ormai pacificamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione del quale “…La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali;
ne consegue
l'ammissibilità della modifica, nella memoria prevista dall'art. 183 c.p.c., dell'originaria domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo.…” (Cassazione civile, Sez. un., 15/06/2015, n. 12310).
Con successiva pronuncia, la Corte ha avuto modo di precisare che la emendatio libelli, consentita all'attore ai sensi dell'art. 183 co. 6, n. 1
c.p.c., debba intendersi riferita non solo alla domanda modificata proposta dall'attore in totale sostituzione di quella originariamente introdotta in giudizio, ma pure a quella domanda che, in presenza dei pag. 25/42 medesimi requisiti sopra esposti, non si sostituisca alla domanda originaria ma ad essa si aggiunga ponendosi, tuttavia, rispetto alla prima in una posizione di incompatibilità e di alternativà.
Orbene, nel caso di specie, la domanda subordinata proposta dagli odierni appellanti, in sede di memoria ex art 183, co. 6, n.1 c.p.c., origina, senza dubbio, dalla medesima vicenda sostanziale già sottesa a quella principale ed ha ad oggetto il medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale. Infine, deve osservarsi che le domande, principali e subordinata, sono legate da un rapporto di connessione "di incompatibilità", tale per cui l'accoglimento dell'una preclude l'accoglimento dell'altra.
§ 10.
Venendo al merito, giova premettere, in punto di fatto, come i due professionisti sostenevano che, a seguito della stipula delle
Convenzioni, procedevano a costituirsi rispettivamente in n.ro 22 controversie, l'avv. OT, e in n.ro 27 controversie, l'avv.
NO, tutte puntualmente indicate in atti, in ordine alle quali, inoltre, gli stessi documentavano il conferimento dell'incarico e la costituzione in giudizio. Rispetto a tali giudizi, inoltre, gli appellanti rappresentavano di aver proseguito, nonostante il recesso di controparte, a prestare attività di difesa giudiziale e, rispetto a taluni di essi, anche attività stragiudiziale.
pag. 26/42 Gli appellanti riferivano di avere, rispetto a tali attività, percepito il solo compenso complessivo di euro 7.500,00 cadauno, corrispondente alla somma del compenso mensile di euro 1.500,00 per le mensilità da febbraio 2021 a giugno 2021. Essi, pertanto, richiedevano che siffatte attività, nonché quelle prestate successivamente, venissero liquidate dal giudice secondo le disposizioni in materia di equo compenso per le ragioni innanzi indicate, con condanna del Controparte_1
al pagamento dei compensi da essi quantificati in atti.
Gli odierni appellanti, preliminarmente, non ritenevano applicabile l'art 15 della Convenzione, che per l'ipotesi di scadenza naturale della convenzione o, di risoluzione anticipata delle stesse, obbligava il professionista a proseguire la propria prestazione senza la possibilità di pretendere alcun compenso.
Invero, gli appellanti, valorizzando il riferimento, contenuto nell'art 15, alla “risoluzione anticipata” e attribuendo un tenore sanzionatorio alla ridetta clausola, anche in considerazione di una lettura combinata con la regola di cui all'art. 14, ritenevano che la stessa potesse essere applicabile esclusivamente per l'ipotesi di risoluzione dipendente da inadempimento del professionista, non ravvisabile nel caso di specie.
Deducevano che, a ritenere diversamente, la regola contrattuale si sarebbe posta in violazione dell'art 1355 c.c.
In ogni caso, sostenevano che, laddove il giudice avesse accertato l'inefficacia delle convenzioni, in conseguenza della legittimità della risoluzione unilateralmente comunicata dal il compenso per CP_1
le attività di difesa giudiziale svolte dai legali per conto e nell'interesse pag. 27/42 dell'ente, non avrebbe più potuto liquidarsi secondo il criterio pattiziamente stabilito, in quanto privato di efficacia, ma secondo i criteri in materia di equo compenso e, dunque, secondo i criteri di cui all'art 13bis della l. 247/2012 e del D.M. 55/2014.
Nessuna specifica richiesta veniva, invece, dagli stessi formulata con riferimento alla pure riferita attività stragiudiziale.
§ 11.
Tanto chiarito, deve rilevarsi che, a sostegno della domanda sopra indicata, gli appellanti depositavano in atti la documentazione attestante le attività giudiziali da essi svolte con riferimento ai seguenti giudizi: “..Per il prof. avv. RA OT:
- i giudizi davanti al tribunale civile e del lavoro hanno il seguente valore:
1. R.G. 6731/2021, Tribunale di Napoli Nord, nei limiti di €. 260.000,00.
- i giudizi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania hanno il seguente valore:
1. R.G. 638/2021 – Napoli, sez. 5, valore Controparte_3
indeterminabile;
2. R.G. 664/2021 – Napoli, sez. 5, Controparte_3
valore indeterminabile;
3. R.G. 716/2021 - T.A.R. Campania Napoli, sez. 2, valore indeterminabile;
4. R.G. 893/2021 - Napoli, sez. 2, Controparte_3
valore indeterminabile;
5. R.G. 1257/2021 - T.A.R. Campania Napoli, sez.
7, valore indeterminabile;
6. R.G. 1304/2021 - Napoli, Controparte_3
sez. 3, valore indeterminabile;
7. R.G. 1497/2021 - T.A.R. Campania
Napoli, sez. 2, valore indeterminabile;
8. R.G. 1796/2021 - T.A.R.
pag. 28/42 sez. 2, valore indeterminabile;
9. R.G. 1939/2021 - Controparte_4
Napoli, sez. 2, valore indeterminabile;
10. R.G. Controparte_3
1960/2021
- Napoli, sez. 2, valore indeterminabile;
Controparte_3
11. R.G. 2213/2021 - T.A.R. Campania Napoli, sez. 2, valore indeterminabile;
12. R.G. 2214/2021 - T.A.R. Campania Napoli, sez. 2, valore indeterminabile;
13. R.G. 2544/2021 - T.A.R. Campania Napoli, sez. 2, valore indeterminabile.
- i giudizi davanti al Consiglio di Stato hanno il seguente valore:
1. R.G. 1564/2021 – Consiglio di Stato, sez. 3, valore indeterminabile;
2. R.G. 1753/2021 – Consiglio di Stato, sez. 6, valore indeterminabile;
3. R.G. 2729/2021 – Consiglio di Stato, sez. 6, valore indeterminabile;
4. R.G. 2862/2021 – Consiglio di Stato, sez. 3, valore indeterminabile;
5. R.G. 3927/2021 – Consiglio di Stato, sez. 6, valore indeterminabile;
6. R.G. 4178/2021 – Consiglio di Stato, sez. 6, valore indeterminabile;
7. R.G. 4194/2021 – Consiglio di Stato, sez. 6, valore indeterminabile;
8. R.G. 4457/2021 – Consiglio di Stato, sez. 6, valore indeterminabile...”
(Vedi Memoria di parte ex art 183, co.6 primo termine c.p.c. pag 5-6 e atto di citazione in appello pag. 23 e 24).
Pertanto, l'Avv. Mafrellotti richiedeva, a titolo di equo compenso, per l'attività sopra descritta, quanto di seguito indicato: “…Ne consegue che per i giudizi da lui patrocinati il prof. avv. RA OT avrebbe diritto ad un equo compenso pari ad euro 261.070, oltre spese generali, oneri e accessori, così determinato: - €. 13.430,00, per n. 1 giudizio pag. 29/42 innanzi al Tribunale ordinario, valore nei limiti di €. 260.000,00; - €.
129.740,00 per n. 13 giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania, valore indeterminabile (€. 9.980,00 x 13); -
€. 117.900,00 per n. 8 giudizi innanzi al Consiglio di Stato, valore indeterminabile (€. 9.825,00 x 12);
Con riferimento, invece, all'appellante, Avv. NO TO, la medesima allegava lo svolgimento delle seguenti attività: “ …- i 14 giudizi davanti al Tribunale Civile e del lavoro hanno il seguente valore:
1) R.G. 4749/21, Tr. Napoli Nord, nei limiti di €. 260.000,00;
2) R.G. 1865/21, Tr. Napoli Nord, valore indeterminabile;
3) R.G. 6295/21, Tr. Napoli Nord, nei limiti di €. 26.000,00;
4) R.G. 672/21, Tr. Napoli Nord, A.T.P., nei limiti di €. 26.000,00;
5) R.G. 11521/20, Tr. Napoli Nord, nei limiti di €. 26.000,00;
6) R.G. 2487/21, Tr. Napoli Nord, nei limiti di €. 26.000,00;
7) R.G. 6544/21, Tr. Napoli Nord, nei limiti di €. 26.000,00;
8) R.G. 3979/21, Tr. Napoli Nord, nei limiti di €. 26.000,00;
9) R.G. 10457/20, Tr. Napoli Nord, nei limiti di €. 26.000,00;
10) R.G. 15434/21, Tr. Napoli, nei limiti di €. 26.000,00;
11) R.G. 11967/20, Tr. Napoli – Sez. Lav., nei limiti di €. 26.000,00;
12) R.G. 13469/20, Tr. Napoli Nord – Sez. Lav., nei limiti di €. 26.000,00;
13) R.G. 4751/21, Tr. Napoli Nord, opposizione a precetto - valore €.
1.032,00;
14) R.G. 375/21, Tr. Napoli Nord, valore indeterminabile;
- il giudizio davanti alla Corte di cassazione, R.G. 4493/21, ha un valore nei limiti di €. 26.000,00;
pag. 30/42 - i 14 giudizi davanti al Giudice di Pace di e hanno il Controparte_1
seguente valore:
1) R.G. 4932/20 - valore €. 5.000,00;
2) R.G. 10191/20 - valore €. 2.126,46;
3) R.G. 1619/21 - valore €. 2.000,00;
4) R.G. 1807/21 - valore €. 1032,00;
5) R.G. 2114/21 - valore €. 5.000,00;
6) R.G. 1468/21 - valore €. 5.000,00;
7) R.G. 2652/21 - valore €. 5.000,00;
8) R.G. 4680/21 - valore €. 1.032,00;
9) R.G. 2885/21 - valore €. 1.032,91;
10) R.G. 5053/21 - valore €. 1.000,00;
11) R.G. 2886/21 - valore €. 5.000,00;
12) R.G. 14523/20 - valore €. 5.000,00;
13) R.G. 5099/20 - valore €. 5.000,00;
14) R.G. 4174/20 - valore €. 1.441,04.”
(Vedi memoria di parte ex art. 183, co. 6 c.p.c, pag. da 6 a 9 ed atto di citazione in appello pag. 25-27)
Pertanto, l'Avv. NO, sulla scorta delle riportate allegazioni, chiedeva pronunciarsi la condanna di controparte al pagamento, a titolo di equo compenso, delle somme di seguito indicate: “.. Ne consegue che per i giudizi da lei patrocinati l'avv. TO NO avrebbe diritto ad un equo compenso pari ad euro 97.775,00, oltre spese generali, oneri e accessori, così determinato: - €. 13.430,00, per n. 1 giudizio innanzi al Tribunale ordinario, valore €. 260.000,00; - €.
pag. 31/42 43.515,00 per n. 9 giudizi innanzi al Tribunale ordinario, valore €.
26.000,00 (€. 4.835,00 x 9); - €. 14.508,00 per n. 2 giudizi innanzi al
Tribunale ordinario, valore indeterminabile (€. 7.254,00 x 2); - €.
10.262,00 per n. 2 giudizi innanzi al Tribunale - sez. Lavoro, valore €.
26.000 (€. 5.131,00 x 2); - €. 630,00 per n. 1 giudizio innanzi al Tribunale ordinario, valore €. 1.032,00; - €. 2.935,00 per n. 1 giudizio innanzi alla
Corte di cassazione, valore €. 26.000,00; - €. 10.845,00 per n. 9 giudizi innanzi al Giudice di pace, valore €. 5.200,00 (€. 1.205,00 x 9); - €.
1.650,00 per n. 5 giudizi innanzi al Giudice di Pace, valore €. 1.100,00 (€.
330,00 x 5)...” (Vedi memoria di parte ex art 183, co.6 primo termine c.p.c.).
In merito alle attività svolte dall'Avv. NO, va dato atto che non è presente in atti la documentazione relativa al solo giudizio n.ro R.G.
6295/21, incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli Nord.
§ 12.
Tutto quanto sin qui premesso, osserva la Corte che, nel merito, la domanda sia soltanto in minima parte fondata.
In materia di compenso da riconoscersi al professionista in caso di recesso, giova osservare quanto espresso, a più riprese, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale:
“...nel contratto di prestazione d'opera professionale, compreso quello intercorso tra cliente e avvocato in materia stragiudiziale, il cliente può sempre recedere dal contratto, pagando al prestatore d'opera le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta (art. 2237 c.c.), e che il recesso
pag. 32/42 del cliente, giustificato o meno, non incide pertanto, sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che il compenso è dovuto non per tutta l'opera commessa ma, sulla base dei criteri previsti dall'art. 2233 c.c., solo per l'opera svolta (Cass. n. 29745 del 2020; Cass. n.
6465 del 2022, in motiv.). Ciò comporta che, nel caso in cui vi sia stata tra il cliente e l'avvocato una valida ed efficace determinazione convenzionale del compenso, la stessa, salvo che le parti contraenti abbiano manifestato volontà contraria, rimane sempre applicabile anche nel caso di recesso del cliente, sicché il pattuito per l'intera opera dovrà essere proporzionalmente ridotto in relazione all'opera prestata” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 09/12/2022,
n. 36071; in precedenza, Cass. n. 10444 del 1998).
La sopra richiamata giurisprudenza, consente di affermare, dunque, che, in ipotesi di recesso del cliente, il compenso, da questi dovuto al professionista per l'opera svolta, debba determinarsi, per il caso in cui le parti abbiano concordato una valida pattuizione al riguardo, in base a tale accordo, e che, pertanto, esso non perda di efficacia in seguito allo scioglimento anticipato del vincolo contrattuale. Solo nel caso in cui le parti nulla abbiano disposto in ordine alla misura del compenso,
è il giudice a doverlo determinare secondo gli ulteriori indici di cui all'art. 2233 c.c.
Orbene, nel caso di specie, tra le parti, sussisteva, in forza dell'art 11 delle convenzioni, una specifica pattuizione concernente la determinazione del compenso applicabile a tutti gli incarichi conferiti dal agli Avv.ti OT e NO e, quindi, tale Controparte_1
pag. 33/42 disciplina convenzionale deve ritenersi applicabile al fine di stabilire l'ammontare del corrispettivo, anche in relazione alle prestazioni svolte dai professionisti in epoca successiva allo scioglimento anticipato del rapporto.
Nello specifico, l'art. 11 delle ridette convenzioni, definiva il compenso dovuto ai convenzionati avvocati secondo un duplice criterio. Accanto al compenso determinato in misura fissa e forfettaria, di “...euro
1.500,00 mensili oltre IVA, CPA e spese generali a titolo di corrispettivo per l'attività di cui alla presente convenzione...”, da corrispondersi, attesa la formulazione letterale della pattuizione, indipendentemente dagli esiti dell'attività svolta dai professionisti, la disposizione prevedeva, altresì, la possibilità per gli avvocati di “trattenere le spese processuali liquidate dal giudice in caso di vittoria detratte le spese anticipate dal . CP_1
La predetta modalità di definizione del compenso, rispetto alla quale gli appellanti non hanno sollevato alcuna questione di congruità e di conformità alla disciplina in materia di equo compenso, deve ritenersi legittima, in quanto adottata in ossequio alla libertà di pattuizione che,
l'art. 13 della L. 247/2012, riconosce alle parti nella misura in cui prevede che: “…Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. 3.
La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore
pag. 34/42 dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.”
Essa, inoltre, non risulta essere affetta da profili di vessatorietà, come peraltro è riconosciuto dagli stessi appellanti, i quali, nell'atto di gravame, in relazione alla disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 11, affermavano quanto segue: “La previsione si richiama alla
Deliberazione di G.C. n. 31 del 28 marzo 2019 e ne riprende la ratio di riconnettere espressamente alla previsione di cui all'art. 13 bis, co. V, lett.
g, l. n. 247 del 2012 in materia di equo compenso, ed è finalizzata a retribuire adeguatamente l'operato dei professionisti, a fronte dell'enorme mole di contenzioso in cui è coinvolto il Controparte_1
(alla data dell'instaurazione del presente giudizio, oltre 500 vertenze in materia civile, penale e amministrativa) senza sobbarcare
l'amministrazione di oneri finanziari eccessivi.” (Vedi citazione in appello pag. 16).
Ne consegue che, per tutte le ragioni sopra esposte, gli appellanti hanno diritto certamente a percepire il compenso per l'attività da essi già svolta, ma tale compenso va, comunque, definito e liquidato secondo quella che era la pattuizione contrattuale, contenuta nel sopra richiamato art. 11, e, non, come invece sostenuto dagli appellanti, secondo la disciplina legale di cui al D.M. 55/2014.
Tanto premesso va osservato, tuttavia, che gli appellanti allegavano di avere già percepito, da parte del il Controparte_1
corrispettivo mensile, di cui all'art 11 comma 1 della convenzione, dal pag. 35/42 febbraio 2021 al giugno dello stesso anno, per complessivi euro
7.500,00 cadauno.
Atteso, dunque, che il recesso è stato dall'Ente validamente comunicato, agli odierni appellanti, in data 21.07.2021, e che i contratti possono dirsi risolti a partire da tale data, può affermarsi il diritto, degli Avv.ti OT e NO, a percepire la sola quota di compenso per le attività da essi svolte in relazione al periodo per il quale non hanno percepito nessun compenso, vale a dire dal 1 al 21 luglio 2021. Tale compenso, peraltro, va riconosciuto indipendentemente dal fatto che vi siano state per siffatto periodo specifiche attività giudiziali, attesa la formulazione letterale dell'art 11, co. 1 delle convenzioni che, come detto, non ricollega la liquidazione di tale parte di compenso allo svolgimento di specifiche attività. Dunque,
a ciascuno dei due legali spetta, per il periodo considerato, per il quale essi non hanno percepito il compenso fisso di cui sopra si è detto, un compenso di euro 1.050,00 (1.500,00/30= 50,00; 50x21 giorni=1.050,00), oltre accessori come per legge.
§ 13.
In relazione, invece, alla liquidazione dell'ulteriore parte di compenso, prevista dall'ultimo comma dell'art 11 della Convenzione, la quale presuppone lo svolgimento dell'attività professionale e la liquidazione giudiziale, va meramente accertato il diritto degli odierni appellanti a trattenere le somme eventualmente liquidate dal giudice a titolo di spese legali nei giudizi in cui i medesimi si sono costituiti e nei quali gli pag. 36/42 stessi hanno, a loro dire, continuato a rappresentare il Comune anche dopo lo scioglimento del vincolo contrattuale.
In questa sede, peraltro, non è possibile procedere all'esatta quantificazione di tali importi, non avendo gli istanti dedotto e documentato l'esito dei singoli giudizi nei quali si erano costituiti nell'interesse del CP_1
Infatti, nonostante gli odierni appellanti abbiano riferito, in diversi momenti processuali, di aver proseguito nella propria attività giudiziale a favore del anche dopo la fine Controparte_1
del rapporto contrattuale, tale circostanza non risulta provata in atti.
Invero, l'unica attività processuale per la quale risulta documentata l'esecuzione della prestazione professionale dopo tale momento attiene alla sola fase introduttiva del giudizio RG 1257/2021 dinanzi al
, con valore indeterminabile, compiuta, Controparte_5
da parte dell'Avv. RA OT, nel settembre del 2021. Anche rispetto a tale attività, tuttavia, l'incarico risulta conferito in data antecedente al 21.07.2021 e, pertanto, resta assoggettato alla disciplina del più volte citato art. 11, con il quale le parti hanno pattuito la disciplina economica degli incarichi conferiti in forza delle convenzioni.
§ 14.
Per tutte le ragioni sopra esposte consegue che debba ritenersi infondata la richiesta degli Avv.ti OT e NO di condanna dell'appellata al pagamento, per le attività professionali dagli stessi pag. 37/42 eseguite in relazione ai riferiti giudizi, dopo lo scioglimento anticipato delle convenzioni, degli eventuali maggiori compensi determinati secondo il DM 55/2014.
Gli appellanti, tuttavia, conservano, subordinatamente alla prosecuzione da parte degli stessi della prestazione professionale di difesa giudiziale dell'ente, il diritto di trattenere le somme che verranno liquidate a titolo di spese processuali dal giudice nei giudizi di seguito indicati, in cui risultano essersi costituiti per conto del
CP_1
Per l'Avv. RA OT: il giudizio R.G. 6731/2021, dinanzi al
Tribunale di Napoli Nord;
i giudizi R.G. 638/2021, R.G. 664/2021, R.G.
716/2021, R.G. 893/2021, R.G. 1257/2021, R.G. 1304/2021, R.G.
1497/2021, R.G. 1796/2021, R.G. 1939/2021, R.G. 1960/2021, R.G.
2213/2021, R.G. 2214/2021 e R.G. 2544/2021, tutti incardinati dinanzi al i giudizi R.G. 1564/2021, R.G. Controparte_5
1753/2021, R.G. 2729/2021, R.G. 2862/2021, R.G. 3927/2021, R.G.
4178/2021, R.G. 4194/2021 e R.G. 4457/2021 dinanzi al Consiglio di
Stato.
Per l'Avv. NO TO: i giudizi identificati mediante R.G.
4749/21, Tr. Napoli Nord;
R.G. 1865/21; R.G. 672/21, R.G. 11521/20;
R.G. 2487/21 R.G. 6544/21, R.G. 3979/21 R.G. 10457/20, R.G.
4751/21, R.G. 375/21 (incardinati dinanzi al Tribunale di Napoli
Nord); R.G. 15434/21, R.G. 11967/20 (incardinati dinanzi il Tribunale di Napoli) R.G. 13469/20, dinanzi al Tr. Napoli Nord – Sez. Lav;
i giudizi, incardinati dinanzi al Giudice di pace di Controparte_1
pag. 38/42 identificati mediante R.G. 4932/20, R.G. 10191/20, R.G. 1619/21, R.G.
1807/21, R.G. 2114/21, R.G. 1468/21, R.G. 2652/21, R.G. 4680/21, R.G.
2885/21, R.G. 5053/21, R.G. 2886/21, R.G. 14523/20, R.G. 5099/20,
R.G. 4174/20; il giudizio R.G. 4493/21 dinanzi alla Corte di Cassazione.
§ 13.
Né, d'altra parte, potrebbe ritenersi che, in relazione alle attività svolte dagli istanti nei predetti giudizi in epoca successiva allo scioglimento delle convenzioni, il possa invocare, allo scopo di sottrarsi al CP_1
pagamento di quanto dovuto, la previsione di cui all'art. 15 delle risolte convenzioni. Tale disposizione, unilateralmente disposta dal cliente, nel prevedere che, alla scadenza della convenzione o in caso di risoluzione anticipata, il professionista deve proseguire la difesa dell'ente nei giudizi affidatigli, senza poter pretendere alcun ulteriore compenso, si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 13bis, co.
5, lett. c della l. 247/2012, applicabile ratione temporis, che stabilisce la presunzione di vessatorietà della clausola con la quale si attribuisce al cliente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito.
§ 15.
Con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti si dolevano della statuizione del giudice di primo grado nella misura in cui pronunciava la compensazione delle spese e, dunque, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, ne chiedevano la riforma.
§ 16.
pag. 39/42 L'esame del motivo risulta assorbito dalla riforma della sentenza e dalla conseguente necessità di provvedere ad un rinnovato regolamento delle spese di lite di entrambi i gradi, da operarsi in relazione all'esito complessivo della causa.
Ciò posto, nel caso di specie, si versa in ipotesi di soccombenza reciproca, trattandosi di domanda articolata in capi separati dei quali solo uno è risultato fondato, che giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali nella misura dei 2/3, mentre per il residuo 1/3 le stesse debbono seguire la soccombenza del appellato. CP_1
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, secondo il criterio del decisum, considerato il valore di ciascun credito, con riconoscimento dei compensi tabellari medi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli Avv.ti RA OT e NO TO avverso la sentenza in epigrafe indicata così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento per quanto di ragione della domanda: 1) condanna il al Controparte_1
pag. 40/42 pagamento, in favore di degli Avv.ti RA OT e TO
NO, della somma di euro 1.050,00 ciascuno, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge;
2) riconosce, subordinatamente alla prosecuzione della prestazione di rappresentanza e difesa giudiziale dell'ente, il diritto dell'Avv. RA OT a trattenere le somme che dovessero essere eventualmente liquidate, in favore del a titolo di spese Controparte_1
processuali dal giudice nei giudizi di seguito indicati: il giudizio R.G.
6731/2021, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord;
i giudizi R.G.
638/2021, R.G. 664/2021, R.G. 716/2021, R.G. 893/2021, R.G.
1257/2021, R.G. 1304/2021, R.G. 1497/2021, R.G. 1796/2021, R.G.
1939/2021, R.G. 1960/2021, R.G. 2213/2021, R.G. 2214/2021 e
R.G. 2544/2021, tutti incardinati dinanzi al Controparte_5
i giudizi R.G. 1564/2021, R.G. 1753/2021, R.G. 2729/2021,
[...]
R.G. 2862/2021, R.G. 3927/2021, R.G. 4178/2021, R.G. 4194/2021
e R.G. 4457/2021 dinanzi al Consiglio di Stato;
3) riconosce, subordinatamente alla prosecuzione della prestazione di rappresentanza e difesa giudiziale dell'ente, il diritto dell'Avv.
TO NO a trattenere le somme che dovessero essere eventualmente liquidate, in favore del Controparte_1
a titolo di spese processuali dal giudice nei giudizi di seguito indicati: R.G. 4749/21, Tr. Napoli Nord;
R.G. 1865/21; R.G. 672/21,
R.G. 11521/20; R.G. 2487/21 R.G. 6544/21, R.G. 3979/21 R.G.
10457/20, R.G. 4751/21, R.G. 375/21 (incardinati dinanzi al
Tribunale di Napoli Nord); R.G. 15434/21, R.G. 11967/20
(incardinati dinanzi il Tribunale di Napoli) R.G. 13469/20, dinanzi pag. 41/42 al Tr. Napoli Nord;
i giudizi, incardinati dinanzi al Giudice CP_6
di pace di identificati mediante R.G. 4932/20, Controparte_1
R.G. 10191/20, R.G. 1619/21, R.G. 1807/21, R.G. 2114/21, R.G.
1468/21, R.G. 2652/21, R.G. 4680/21, R.G. 2885/21, R.G. 5053/21,
R.G. 2886/21, R.G. 14523/20, R.G. 5099/20, R.G. 4174/20; il giudizio R.G. 4493/21 dinanzi alla Corte di Cassazione;
b) compensa tra le parti le spese processuali nella misura di 2/3 e condanna il alla rifusione, in favore di Controparte_1
RA OT e TO NO, del residuo 1/3 delle spese processuali che, tenuto conto della disposta compensazione, liquida per il residuo, in relazione al giudizio di primo grado, in euro
172,66 per esborsi, euro 1.692,33 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di appello, in euro 259,00 per esborsi, euro 1.936,33 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 30/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Tania Maio.
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