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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 03/10/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 254 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro- mossa da in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, legalmente domiciliata in presso l'Avvocatura Pt_1
Distrettuale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge appellante contro
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in presso lo studio CP_1 Pt_1
dell'avv. Marco Di Fortunato, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellato
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza gravata, dichiarare inammissibile, ovvero, comunque respingere la domanda dell'attore, odierno appellato, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e condanna dell'appellato alla restituzione di quanto l' fosse stata, nelle more, tenuta a Parte_1
corrispondere per spese di CTU. Nell'interesse dell'appellato: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, accertati i fatti esposti e respinta ogni istanza e deduzione ex parte adversa, rigettare integralmente l'appello proposto da siccome infondato in fatto e in diritto e, Parte_1
per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1471/2024 resa nel procedimento portante R.G. 8423/2018, pubblicata il 07.06.2024; con conseguente condanna della parte appellante alla rifusione delle spese legali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato convenne in giudizio, dinanzi al Parte_2
Tribunale di Cagliari, l' chiedendo Parte_1
venisse accertata la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 744077507012, apparentemente a lui attribuita, e che ne venisse conseguentemente dichiarata la nullità e/o inesistenza e/o annullabilità.
In particolare, l'attore dedusse che la raccomandata in questione – la quale conteneva, come affermato dall , l'avviso di accertamento n. emesso in Parte_1 NumeroDiCartaI_1
data 09.12.2011 e relativo all'anno di imposta 2006 – non gli era stata mai recapitata, tanto che era venuto casualmente a conoscenza dell'avvenuta emissione dell'atto impositivo a suo carico soltanto diversi mesi dopo, nel corso di un colloquio con un funzionario dell' . Parte_1
L'attore precisò di aver tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di la quale, con sentenza n. 351/1/12, aveva accolto il Pt_1
ricorso, annullando l'atto impositivo contestato. Avverso tale decisione aveva proposto appello, dinanzi alla , l' , la quale, al Controparte_2 Parte_1
fine di provare la piena legittimità e regolarità della notifica, aveva prodotto copia dell'avviso di accertamento e dell'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica a mani del in data Pt_2
15.12.2011, presso il suo domicilio fiscale in Selargius, alla via Bellini n. 27.
Premesso quanto sopra in ordine al procedimento tributario, l'attore sostenne di non aver mai ricevuto la raccomandata postale e, conseguentemente, di non avere sottoscritto il relativo avviso di ricevimento, sul quale risultava essere stata apposta una firma del tutto difforme dalla propria;
affermò, altresì, di non aver ricevuto alcuna raccomandata informativa recante la comunicazione di un'eventuale tentata notifica di atti a lui destinati, trasmessi dall'amministrazione finanziaria.
Si costituì in giudizio l contestando Parte_1
l'ammissibilità e la proponibilità della querela di falso, in quanto non idonea al raggiungimento dello scopo di infirmare la validità della notifica, regolarmente eseguita a mani del nei Pt_2
termini e presso il suo domicilio fiscale.
Al riguardo dedusse che non era stata oggetto di contestazione da parte dell'attore la circostanza che l'agente postale si fosse recato in tale data nella sua residenza o domicilio fiscale e che avesse ivi trovato persona alla quale era stato consegnato l'atto, che lo aveva sottoscritto per ricevuta a firma
”, barrando la casella attestante la consegna al destinatario;
tanto era sufficiente a Parte_2
rendere valida la notifica, atteso che l'ufficiale postale, in generale, non è tenuto ad identificare chi riceve l'atto, ma deve limitarsi a dare atto di averlo rinvenuto nel luogo di residenza o di domicilio del destinatario e a riportare quanto da questi dichiarato circa il titolo della sua presenza.
Affermò, al riguardo, che per infirmare la validità della notifica l'attore avrebbe dovuto allegare la falsità dell'atto pubblico assumendo che nessuno fosse presente, nella data indicata, nel suo domicilio e che, di conseguenza, un soggetto terzo, introdottosi illecitamente nell'abitazione, si fosse indebitamente sostituito al destinatario nella ricezione dell'atto.
Istruita la causa con produzioni documentali e C.T.U. grafologica, con sentenza n. 1471/2024, il
Tribunale di Cagliari accolse la domanda attorea, dichiarando la falsità della sottoscrizione contenuta nell'avviso di ricevimento.
Il giudice esaminò preliminarmente l'eccezione di inammissibilità della querela sollevata dalla convenuta, concludendo per il rigetto della stessa sul rilievo che, per giurisprudenza costante, sia la relata di notifica che l'avviso di ricevimento della notifica di un atto giudiziario effettuata a mezzo posta hanno natura di atto pubblico e costituiscono piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni in essi contenute. Sul punto, precisò che l'attività di notifica dell'agente postale ha la stessa fede privilegiata e il medesimo contenuto di quella dell'ufficiale giudiziario – in quanto svolta in forza della delega da quest'ultimo rilasciata ai sensi dell'art. 1, l. n. 890 del 1982 – e che la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha ricevuto il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notifica dell'atto.
Nel caso di specie, dall'avviso di ricevimento, oggetto di querela di falso, risultava che la raccomandata era stata ricevuta dal destinatario in data 15.12.2011, come comprovato dalla relativa casella barrata e dalla sottoscrizione leggibile apposta in calce all'avviso, recante il nome Pt_2
.
[...]
Nel merito, il Tribunale ritenne condivisibili gli esiti della consulenza tecnica grafologica – in quanto derivanti da accertamenti approfonditi, condotti con metodo corretto e adeguatamente motivati –, i quali attestavano la non riferibilità al della firma apposta sull'avviso di Pt_2
ricevimento, e dichiarò, pertanto, la falsità della sottoscrizione contenuta nell'avviso di ricevimento.
Avverso tale decisione ha proposto appello l' di Parte_1
cui ha resistito Pt_1 Parte_2
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con appello affidato ad un unico motivo, l' ha censurato la sentenza nella Parte_1
parte in cui il Tribunale ha ritenuto ammissibile e rilevante la querela di falso, sostenendo che la motivazione, incentrata prevalentemente sul riconoscimento della natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento, non teneva conto della portata e dei limiti delle attestazioni dell'ufficiale postale.
Secondo l'appellante la querela di falso era stata proposta in relazione ad un elemento sul quale non si estende l'efficacia fidefacente dell'atto pubblico e, ad ogni modo, la domanda proposta doveva ritenersi non rilevante e, conseguentemente non sorretta dall'interesse ad agire della parte, poiché la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento non incide in alcun modo sulla validità della notifica.
Ha evidenziato, in particolare, che le attestazioni dell'ufficiale giudiziario, che forniscono prova fino a querela di falso di quanto avvenuto nel procedimento notificatorio, sono esclusivamente quelle relative alle attività da questi direttamente svolte e che il riconoscimento dell'efficacia fidefacente è limitato al contenuto “estrinseco” delle dichiarazioni raccolte. A quest'ultimo riguardo, richiamando alcune pronunce giurisprudenziali, l'appellante ha evidenziato che l'agente postale, nel consegnare l'atto a persona qualificatasi come destinatario e presso il domicilio eletto da quest'ultimo, non è tenuto ad accertare la corrispondenza al vero della dichiarazione resa dal consegnatario, essendo sufficiente che essa concordi con la situazione apparente;
ha, altresì, dedotto che, nel caso in esame, la situazione di fatto si era sostanziata nella presenza, presso il domicilio eletto dal di un soggetto che si era qualificato come destinatario Pt_2
della raccomandata.
Tale circostanza – peraltro incontestata e rispetto alla quale non era stata fornita prova contraria da parte del – secondo la tesi dell'appellante è sufficiente a rendere legittima e valida la notifica, Pt_2
eseguita in conformità al disposto di cui all'art. 138 c.p.c.; ciò in quanto, al fine di inficiare la validità della notifica, l'attore avrebbe dovuto provare non già che la firma apposta non fosse la sua, ma che presso il proprio domicilio, nella data indicata nell'avviso di ricevimento, non vi fosse alcuna persona a ricevere l'atto per suo conto.
L'appello è infondato.
Deve preliminarmente evidenziarsi che il presente giudizio, volto all'accertamento della falsità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento, trae origine dalla doglianza del di Pt_2
non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento.
Ai fini dell'indagine sull'ammissibilità della querela di falso proposta dal appare opportuno Pt_2
richiamare la recente pronuncia n. 16640/2025, con cui la Corte di cassazione, nel definire un caso analogo a quello in esame, ha affermato che “ove il destinatario, venendo a conoscenza della relata di notifica LI .. si dolga di non aver ricevuto la notificazione, è onerato della proposizione della querela di falso per far accertare il carattere aprocrifo della firma, aggredendo in tal guisa
l'attestazione con il pubblico ufficiale ha affermato la corrispondenza soggettiva tra il destinatario
e il consegnatario/firmatario della relata”. In particolare, è stato rilevato che, in tale ipotesi “la querela di falso non è tesa ad aggredire sic et simpliciter l'autenticità della sottoscrizione, bensì
l'attestazione del pubblico ufficiale in essa insita, vale a dire l'intervenuta consegna a mani proprie del destinatario, ex art. 138 c.p.c., ossia dell'avvenuta apposizione della firma sulla relata ad opera di persona per tale identificatasi (Cass. n. 9062/2025)”. Pertanto, la doglianza del destinatario dell'atto di non aver ricevuto la notifica si risolve direttamente nella contestazione dell'attestazione che riconduce la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento alla sua persona;
rilevata la stretta correlazione tra i due profili di doglianza, la Corte ha statuito che “l'accertamento in ordine alla falsità della sottoscrizione ha valore di per sé sufficiente
a provare il mancato ricevimento degli avvisi di accertamento, nonché assorbente rispetto all'accertamento inerente alla veridicità delle altre attestazioni”.
Con la citata pronuncia, la Corte ha, altresì, richiamato la propria sentenza n. 6028/2023, con la quale era stata cassata la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso avverso le relate di notifica di taluni verbali di accertamento concernenti violazioni del codice della strada, sull'assunto che l'agente postale non era tenuto a verificare l'identità della persona qualificatasi destinatario della notifica.
In considerazione del quadro di principi sopra delineato, si ritiene non fondata la censura mossa dall'appellante in relazione alla mancata considerazione, da parte del primo giudice, della portata e dei limiti dell'attestazione dell'ufficiale postale, dovendosi, al contrario, riconoscere la querela di falso come unico strumento a disposizione del destinatario per confutare quanto riportato nell'avviso di ricevimento, quale atto munito di fede probatoria privilegiata, e, dunque, per contestare l'avvenuta notifica. Sul tema, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 19512 del 2020, ha espressamente sancito che “il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (Cass. 22058 del 2019)”.
Nel caso in esame, contrariamente agli assunti di parte appellante, il aveva chiaramente ed Pt_2
espressamente dedotto di non aver “mai ricevuto il suddetto avviso di accertamento” (vd. atto di citazione pg. 2), cosicché, avuto riguardo ai principi sopra richiamati, è corretta la statuizione del primo giudice in ordine all'ammissibilità della querela di falso.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che si liquidano come indicato in dispositivo in base al valore della causa (valore indeterminabile-complessità bassa) e l'attività effettivamente svolta. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto dall' avverso Parte_1
la sentenza n. 1471/2024 del Tribunale di Cagliari;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese del presente grado, Parte_2
che liquida in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 254 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro- mossa da in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, legalmente domiciliata in presso l'Avvocatura Pt_1
Distrettuale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge appellante contro
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in presso lo studio CP_1 Pt_1
dell'avv. Marco Di Fortunato, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellato
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza gravata, dichiarare inammissibile, ovvero, comunque respingere la domanda dell'attore, odierno appellato, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e condanna dell'appellato alla restituzione di quanto l' fosse stata, nelle more, tenuta a Parte_1
corrispondere per spese di CTU. Nell'interesse dell'appellato: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, accertati i fatti esposti e respinta ogni istanza e deduzione ex parte adversa, rigettare integralmente l'appello proposto da siccome infondato in fatto e in diritto e, Parte_1
per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1471/2024 resa nel procedimento portante R.G. 8423/2018, pubblicata il 07.06.2024; con conseguente condanna della parte appellante alla rifusione delle spese legali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato convenne in giudizio, dinanzi al Parte_2
Tribunale di Cagliari, l' chiedendo Parte_1
venisse accertata la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 744077507012, apparentemente a lui attribuita, e che ne venisse conseguentemente dichiarata la nullità e/o inesistenza e/o annullabilità.
In particolare, l'attore dedusse che la raccomandata in questione – la quale conteneva, come affermato dall , l'avviso di accertamento n. emesso in Parte_1 NumeroDiCartaI_1
data 09.12.2011 e relativo all'anno di imposta 2006 – non gli era stata mai recapitata, tanto che era venuto casualmente a conoscenza dell'avvenuta emissione dell'atto impositivo a suo carico soltanto diversi mesi dopo, nel corso di un colloquio con un funzionario dell' . Parte_1
L'attore precisò di aver tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di la quale, con sentenza n. 351/1/12, aveva accolto il Pt_1
ricorso, annullando l'atto impositivo contestato. Avverso tale decisione aveva proposto appello, dinanzi alla , l' , la quale, al Controparte_2 Parte_1
fine di provare la piena legittimità e regolarità della notifica, aveva prodotto copia dell'avviso di accertamento e dell'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica a mani del in data Pt_2
15.12.2011, presso il suo domicilio fiscale in Selargius, alla via Bellini n. 27.
Premesso quanto sopra in ordine al procedimento tributario, l'attore sostenne di non aver mai ricevuto la raccomandata postale e, conseguentemente, di non avere sottoscritto il relativo avviso di ricevimento, sul quale risultava essere stata apposta una firma del tutto difforme dalla propria;
affermò, altresì, di non aver ricevuto alcuna raccomandata informativa recante la comunicazione di un'eventuale tentata notifica di atti a lui destinati, trasmessi dall'amministrazione finanziaria.
Si costituì in giudizio l contestando Parte_1
l'ammissibilità e la proponibilità della querela di falso, in quanto non idonea al raggiungimento dello scopo di infirmare la validità della notifica, regolarmente eseguita a mani del nei Pt_2
termini e presso il suo domicilio fiscale.
Al riguardo dedusse che non era stata oggetto di contestazione da parte dell'attore la circostanza che l'agente postale si fosse recato in tale data nella sua residenza o domicilio fiscale e che avesse ivi trovato persona alla quale era stato consegnato l'atto, che lo aveva sottoscritto per ricevuta a firma
”, barrando la casella attestante la consegna al destinatario;
tanto era sufficiente a Parte_2
rendere valida la notifica, atteso che l'ufficiale postale, in generale, non è tenuto ad identificare chi riceve l'atto, ma deve limitarsi a dare atto di averlo rinvenuto nel luogo di residenza o di domicilio del destinatario e a riportare quanto da questi dichiarato circa il titolo della sua presenza.
Affermò, al riguardo, che per infirmare la validità della notifica l'attore avrebbe dovuto allegare la falsità dell'atto pubblico assumendo che nessuno fosse presente, nella data indicata, nel suo domicilio e che, di conseguenza, un soggetto terzo, introdottosi illecitamente nell'abitazione, si fosse indebitamente sostituito al destinatario nella ricezione dell'atto.
Istruita la causa con produzioni documentali e C.T.U. grafologica, con sentenza n. 1471/2024, il
Tribunale di Cagliari accolse la domanda attorea, dichiarando la falsità della sottoscrizione contenuta nell'avviso di ricevimento.
Il giudice esaminò preliminarmente l'eccezione di inammissibilità della querela sollevata dalla convenuta, concludendo per il rigetto della stessa sul rilievo che, per giurisprudenza costante, sia la relata di notifica che l'avviso di ricevimento della notifica di un atto giudiziario effettuata a mezzo posta hanno natura di atto pubblico e costituiscono piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni in essi contenute. Sul punto, precisò che l'attività di notifica dell'agente postale ha la stessa fede privilegiata e il medesimo contenuto di quella dell'ufficiale giudiziario – in quanto svolta in forza della delega da quest'ultimo rilasciata ai sensi dell'art. 1, l. n. 890 del 1982 – e che la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha ricevuto il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notifica dell'atto.
Nel caso di specie, dall'avviso di ricevimento, oggetto di querela di falso, risultava che la raccomandata era stata ricevuta dal destinatario in data 15.12.2011, come comprovato dalla relativa casella barrata e dalla sottoscrizione leggibile apposta in calce all'avviso, recante il nome Pt_2
.
[...]
Nel merito, il Tribunale ritenne condivisibili gli esiti della consulenza tecnica grafologica – in quanto derivanti da accertamenti approfonditi, condotti con metodo corretto e adeguatamente motivati –, i quali attestavano la non riferibilità al della firma apposta sull'avviso di Pt_2
ricevimento, e dichiarò, pertanto, la falsità della sottoscrizione contenuta nell'avviso di ricevimento.
Avverso tale decisione ha proposto appello l' di Parte_1
cui ha resistito Pt_1 Parte_2
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con appello affidato ad un unico motivo, l' ha censurato la sentenza nella Parte_1
parte in cui il Tribunale ha ritenuto ammissibile e rilevante la querela di falso, sostenendo che la motivazione, incentrata prevalentemente sul riconoscimento della natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento, non teneva conto della portata e dei limiti delle attestazioni dell'ufficiale postale.
Secondo l'appellante la querela di falso era stata proposta in relazione ad un elemento sul quale non si estende l'efficacia fidefacente dell'atto pubblico e, ad ogni modo, la domanda proposta doveva ritenersi non rilevante e, conseguentemente non sorretta dall'interesse ad agire della parte, poiché la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento non incide in alcun modo sulla validità della notifica.
Ha evidenziato, in particolare, che le attestazioni dell'ufficiale giudiziario, che forniscono prova fino a querela di falso di quanto avvenuto nel procedimento notificatorio, sono esclusivamente quelle relative alle attività da questi direttamente svolte e che il riconoscimento dell'efficacia fidefacente è limitato al contenuto “estrinseco” delle dichiarazioni raccolte. A quest'ultimo riguardo, richiamando alcune pronunce giurisprudenziali, l'appellante ha evidenziato che l'agente postale, nel consegnare l'atto a persona qualificatasi come destinatario e presso il domicilio eletto da quest'ultimo, non è tenuto ad accertare la corrispondenza al vero della dichiarazione resa dal consegnatario, essendo sufficiente che essa concordi con la situazione apparente;
ha, altresì, dedotto che, nel caso in esame, la situazione di fatto si era sostanziata nella presenza, presso il domicilio eletto dal di un soggetto che si era qualificato come destinatario Pt_2
della raccomandata.
Tale circostanza – peraltro incontestata e rispetto alla quale non era stata fornita prova contraria da parte del – secondo la tesi dell'appellante è sufficiente a rendere legittima e valida la notifica, Pt_2
eseguita in conformità al disposto di cui all'art. 138 c.p.c.; ciò in quanto, al fine di inficiare la validità della notifica, l'attore avrebbe dovuto provare non già che la firma apposta non fosse la sua, ma che presso il proprio domicilio, nella data indicata nell'avviso di ricevimento, non vi fosse alcuna persona a ricevere l'atto per suo conto.
L'appello è infondato.
Deve preliminarmente evidenziarsi che il presente giudizio, volto all'accertamento della falsità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento, trae origine dalla doglianza del di Pt_2
non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento.
Ai fini dell'indagine sull'ammissibilità della querela di falso proposta dal appare opportuno Pt_2
richiamare la recente pronuncia n. 16640/2025, con cui la Corte di cassazione, nel definire un caso analogo a quello in esame, ha affermato che “ove il destinatario, venendo a conoscenza della relata di notifica LI .. si dolga di non aver ricevuto la notificazione, è onerato della proposizione della querela di falso per far accertare il carattere aprocrifo della firma, aggredendo in tal guisa
l'attestazione con il pubblico ufficiale ha affermato la corrispondenza soggettiva tra il destinatario
e il consegnatario/firmatario della relata”. In particolare, è stato rilevato che, in tale ipotesi “la querela di falso non è tesa ad aggredire sic et simpliciter l'autenticità della sottoscrizione, bensì
l'attestazione del pubblico ufficiale in essa insita, vale a dire l'intervenuta consegna a mani proprie del destinatario, ex art. 138 c.p.c., ossia dell'avvenuta apposizione della firma sulla relata ad opera di persona per tale identificatasi (Cass. n. 9062/2025)”. Pertanto, la doglianza del destinatario dell'atto di non aver ricevuto la notifica si risolve direttamente nella contestazione dell'attestazione che riconduce la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento alla sua persona;
rilevata la stretta correlazione tra i due profili di doglianza, la Corte ha statuito che “l'accertamento in ordine alla falsità della sottoscrizione ha valore di per sé sufficiente
a provare il mancato ricevimento degli avvisi di accertamento, nonché assorbente rispetto all'accertamento inerente alla veridicità delle altre attestazioni”.
Con la citata pronuncia, la Corte ha, altresì, richiamato la propria sentenza n. 6028/2023, con la quale era stata cassata la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso avverso le relate di notifica di taluni verbali di accertamento concernenti violazioni del codice della strada, sull'assunto che l'agente postale non era tenuto a verificare l'identità della persona qualificatasi destinatario della notifica.
In considerazione del quadro di principi sopra delineato, si ritiene non fondata la censura mossa dall'appellante in relazione alla mancata considerazione, da parte del primo giudice, della portata e dei limiti dell'attestazione dell'ufficiale postale, dovendosi, al contrario, riconoscere la querela di falso come unico strumento a disposizione del destinatario per confutare quanto riportato nell'avviso di ricevimento, quale atto munito di fede probatoria privilegiata, e, dunque, per contestare l'avvenuta notifica. Sul tema, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 19512 del 2020, ha espressamente sancito che “il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (Cass. 22058 del 2019)”.
Nel caso in esame, contrariamente agli assunti di parte appellante, il aveva chiaramente ed Pt_2
espressamente dedotto di non aver “mai ricevuto il suddetto avviso di accertamento” (vd. atto di citazione pg. 2), cosicché, avuto riguardo ai principi sopra richiamati, è corretta la statuizione del primo giudice in ordine all'ammissibilità della querela di falso.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che si liquidano come indicato in dispositivo in base al valore della causa (valore indeterminabile-complessità bassa) e l'attività effettivamente svolta. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto dall' avverso Parte_1
la sentenza n. 1471/2024 del Tribunale di Cagliari;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese del presente grado, Parte_2
che liquida in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu