CA
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 05/08/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: somministrazione nella causa iscritta al n. 374 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
, p.i./c.f. , Parte_1 P.IVA_1
p.i./c.f. , corrente in Reggio Calabria, già sottoposta a sequestro P.IVA_1
preventivo nel proc. Pen. 3820/08 RGNRDDA, 3647/09 RGGIPDDA, OCC
107/16, oggi sottoposta a confisca di secondo grado con acquisizione in capo all' con sede di Reggio Calabria, in Controparte_1
persona delle Amministratrici Giudiziarie nominate da , dott.ssa Pt_2
nata a [...], il [...], iscritta Parte_3 all' di Reggio Controparte_2
Calabria, con studio professionale in Reggio Calabria, alla via San Francesco da Paola, n° 106, C.F. , e avv. Maria Stella C.F._1
Ciarletta, nata a [...], il [...], iscritta all'Albo del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, con studio professionale in Reggio Calabria, alla via Don Minzoni, n° 4, c.f.
, elettivamente domiciliate in Reggio Calabria via C.F._2
Nuova Modena, 14, presso lo studio dell'avv. Loredana Lo Faro, C.F.
, del Foro di Reggio Calabria, che la rappresenta e C.F._3 difende in forza di procura speciale allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore nel giudizio di primo grado;
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e Controparte_3
P. IVA , con sede legale in Siracusa, elettivamente domiciliata P.IVA_2 in Cagliari Via Livorno n. 1/B presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Farris che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti a rogito AI
, registrata in Cagliari il 04.02.2016, n. 766, rep. n. 51.187; Persona_1
APPELLATA
All'udienza dell'11 luglio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Conclusioni formulate congiuntamente dalle parti all'udienza del 3 luglio
2025 e dell'11 luglio 2025:
“Abbandono dell'appello con spese compensate per entrambi i gradi del giudizio compreso il giudizio cautelare.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 31.07.2014 la società Parte_4
[... ha convenuto in giudizio la società dinanzi il Tribunale di Controparte_3
Reggio Calabria esponendo che:
- nell'ambito dei servizi di fornitura richiesti in data 10.02.2012 aveva sottoscritto con la un contratto per la fornitura di energia per la Controparte_3
clinica riabilitativa in Cannitello di Villa San Giovanni, denominata Nuova
Salus, di sua proprietà e da essa gestita;
- con lettera raccomandata del 28.09.2012 aveva disdettato il contratto di fornitura di energia elettrica secondo quanto previsto dalle condizioni della proposta contrattuale;
- tuttavia, a distanza di quasi due anni dalla disdetta del contratto di fornitura, aveva ricevuto dalla la fattura n. 110801/2014 del 09.07.2014 Controparte_3 dell'importo complessivo di € 40.434,15, da saldare entro il 29.07.2014, relativa al consumo di energia per periodi successivi alla disdetta del contratto;
- aveva contestato la fattura in quanto non dovuta per difetto di ogni rapporto contrattuale e, comunque, in quanto esorbitante;
- a seguito della corrispondenza tra la responsabile amministrativa della e la omologa della era emerso che, sebbene la Pt_1 Controparte_3
richiesta di disdetta avrebbe dovuto avere decorrenza dal 01.02.2013, per un problema legato alla trasformazione societaria allora in atti, anche le utenze che dovevano essere disdettate erano state di fatto riacquisite in capo a
Controparte_3
La società attrice ha quindi dedotto che tale inadempimento della le aveva determinato gravissimi danni, anche in conseguenza Controparte_3 della impossibilità di trasferire l'utenza presso altri operatori che erogavano servizi più vantaggiosi, e ha eccepito la compensazione tra il credito vantato dalla convenuta e quello risarcitorio scaturente dal suo comportamento illegittimo.
Ha pertanto concluso chiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni e la declaratoria di infondatezza della pretesa creditoria da essa avanzata con la fattura n. 110801/2014, o, in ogni caso,
l'accoglimento dell'eccezione di compensazione tra il suo credito risarcitorio con quello vantato dalla convenuta.
Costituitasi in giudizio, la società ha eccepito in via Controparte_4 preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Cagliari, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza nonché ha proposto in via riconvenzionale la domanda ex art. 2041 c.c. per l'importo di euro 40.434,15.
Nel corso del giudizio di merito davanti al Tribunale di Reggio
Calabria la società attrice ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. che veniva rigettato con ordinanza del 27.2.2015, impugnata con reclamo del 10.3.2015, rigettato dal Tribunale in composizione collegiale con ordinanza del
17.6.2015, rimettendo in entrambi i provvedimenti la statuizione sulle spese alla sentenza di merito.
Accolta dal Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza dell'8.1.2016
l'eccezione pregiudiziale di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta, riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 913/2024 pubblicata il 3 aprile 2024 il Tribunale di Cagliari ha così statuito:
“Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) rigetta le domande dell'attrice;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, condanna la al pagamento, in favore della società CP_5 CP_6 convenuta della somma di € 40.434,15, oltre gli interessi dalla domanda al saldo;
3) condanna la a rifondere alla le CP_5 CP_6 Controparte_3 spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in € 6.713,00, oltre spese generali, iva e cpa;
4) condanna la a rifondere alla le CP_5 CP_6 Controparte_3
spese processuali del procedimento ex art. 700 c.p.c. (r.g. 2811-1/2014), che si liquidano in € 2.026,00, oltre spese generali, iva e cpa e le spese del procedimento di reclamo (r.g. 802/2015), che si liquidano in € 2.627,00, oltre spese generali, iva e cpa.”
Con atto di citazione del 31 ottobre 2024 ha proposto appello la società
Parte_4
Costituitasi in giudizio la società all'udienza del Controparte_4
3.4.2025, il consigliere istruttore ha proposto quale soluzione transattiva l'abbandono dell'appello con spese compensate per entrambi i gradi del giudizio compreso il giudizio cautelare.
All'udienza del 3 luglio 2025 le parti hanno dichiarato di accettare la proposta del consigliere istruttore ed all'udienza dell'11 luglio 2025 la causa
è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni conformi rassegnate.
Deve in via preliminare rilevarsi che con nota depositata il 9 giugno
2025 parte appellante ha depositato l'intervenuta procura speciale a transigere e conciliare (con espressa facoltà di nomina di sostituti d'udienza) rilasciata dalle Amministratrici della parte appellante alla procuratrice e difensore al fine di formalizzare la piena adesione ad ogni effetto alla proposta conciliativa formulata dal consigliere istruttore, unitamente al provvedimento dell' di rimessione della conciliazione alla valutazione delle stesse, Pt_2
le quali hanno espressamente manifestato volontà di accettazione con pec del
14/05/2025 pure allegata.
Tanto premesso, la Corte provvede in conformità, disponendo in riforma dell'impugnata sentenza la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado e del giudizio cautelare nonché la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che per il resto conferma:
1. Dichiara compensate le spese del giudizio di primo grado e del giudizio cautelare;
2. Dichiara compensate le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello l'11 luglio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru