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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/02/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4222/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4222/2018, promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FIDONE SALVATORE giusta procura in atti
ATTRICE
contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MOROSINI Controparte_1 P.IVA_2
MARRICO giusta procura in atti
CONVENUTA
Avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI all'udienza dell'08/01/2025 le parti hanno concluso come da note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_2 avverso il D.I. n. 1505/2018 del Tribunale di Ragusa, ottenuto dalla per l'importo Controparte_1 di € 175.799,10, dichiarando di non aver mai ricevuto la merce di cui alle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio.
Costituitasi in giudizio in data 5/12/18, la convenuta opposta ha contestato la genericità dell'unico pagina 1 di 4 motivo di opposizione, rilevando che la merce oggetto delle fatture era stata regolarmente ordinata e ritirata per conto di Pt_1
La causa è stata istruita mediante prove testimoniali e documentali ed è stata assunta in decisione all'udienza dell'08/01/25.
*****
Orbene, con ricorso per decreto ingiuntivo n. 1505/2018 la società opposta ha dedotto di essere creditrice dell'opponente per la somma di € 175.799,10, oltre interessi di mora e spese, dovuti per la fornitura di merce di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio.
Con l'unico motivo di opposizione la ha lamentato l'insussistenza del credito, eccependo di Pt_1 non aver mai ricevuto la merce indicata nelle fatture, che ha disconosciuto.
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Anzitutto va opportunamente ricordato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la loro posizione sostanziale. Ne consegue che nel giudizio di opposizione la qualità di attore sostanziale spetta alla parte formalmente convenuta - ovvero al creditore che ha chiesto l'ingiunzione (nella specie l'opposta
[...]
- sulla quale grava l'onere della prova dell'allegato credito e quella di convenuto Controparte_1 al debitore opponente sul quale, per contro, incombe l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria dell'attore azionata in sede monitoria (cfr. ex plurimis Cass. n. 184/80; Cass. n. 3102/80).
Come, peraltro, chiarito dal Supremo Collegio, sul creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto grava il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, lo stesso potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe, per contro, l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. SS.UU. n. 13533/2001).
Pare opportuno ricordare, altresì, che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa ma, nell'eventuale giudizio di opposizione, la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. ex multis Cass. 23699/2016 e 15332/2015). Inoltre, la prova della sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti (quale fatto costitutivo del diritto di credito azionato) può essere data con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, la prova sia stata o meno fornita dal creditore.
Nel caso in esame, la società opponente ha contestato, peraltro genericamente, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, nonché la fornitura delle merci oggetto delle fatture poste alla base del ricorso monitorio.
L'odierna opposta, al fine di fornire la prova della sussistenza del rapporto contrattuale fra le parti, nonché dell'esecuzione della consegna della merce indicata nelle fatture, ha fornito prova documentale e ha articolato richiesta di prova testimoniale in seno alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c.
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi sono emersi elementi idonei e utili a ritenere provata la pretesa pagina 2 di 4 creditoria della società opposta.
In particolare, da quanto dichiarato dal teste – all'epoca dei fatti di causa Testimone_1 magazziniere della – è emerso che la merce per cui è causa è stata ordinata dai responsabili di Pt_1
e che, parte di essa, è stata ritirata direttamente dal Quest'ultimo ha dichiarato: “(…) Pt_1 Tes_1
i responsabili di mi incaricavano di ritirare della merce da , prendevo questa Pt_1 CP_1 merce al mattino (…) Quando ritiravo la merce firmavo una ricevuta (…) sempre su ordine dei responsabili di (cfr. verbale di causa del 6/10/2021). Pt_1
Parimenti, dalle dichiarazioni rese dal teste , dipendente della ditta Testimone_2 Controparte_1
a far data dal 2014, è emerso che la merce indicate nelle fatture versate in atti è stata ordinata da ed in parte ritirata personalmente per conto dell'opponente da , per altra parte Pt_1 Testimone_1 consegnata direttamente in azienda ( come hanno confermato entrambi i testi in relazione al nitrato di potassio, al nitro34, al fosforo54 e al Retrosal).
Il teste , nello specifico, ha dichiarato che: “gli ordini venivano fatti dal sig. e Testimone_2 Pt_3 dal sig. Mimmo telefonicamente. A volte il sig. veniva incaricato di ritirare la merce. (…) Tes_1 ricordo che lui sia venuto a ritirare dei prodotti, più o meno una volta a settimana o forse ogni quindici giorni”. Inoltre, a richiesta di chiarimenti dell'opponente ha precisato che: “queste fatture sono in differita. Veniva predisposto prima il DDT, al momento della consegna, e poi a fine mese veniva redatta la fattura, che cumulava tutti i DDT” (cfr. verbale di causa del 6/10/2021).
Orbene, dalle dichiarazioni rese dai testi su indicati è emerso che l'odierna opponente ha ordinato e ritirato la merce presso la come confermato sia dal teste che dal Controparte_1 Testimone_1 teste , risultando perciò provata la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti Testimone_2 nonché l'esecuzione delle prestazioni effettuate dalla società opposta in favore dell'opponente.
Inoltre, la prova della sussistenza del diritto di credito per cui è causa può desumersi dalla documentazione versata in atti dall'opposta e non contestata dall'opponente.
E infatti, deve essere rilevato che:
- la fornitura dei prodotti indicati nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo può ritenersi dimostrata sia dalle dichiarazioni testimoniali che dai D.D.T. versati in atti e non contestati dall'opponente;
- la società opposta ha prodotto le diffide di pagamento indirizzate alla la quale non si è Pt_1 mai premurata di contestare il suddetto credito;
- la società opposta ha versato in atti una serie di assegni bancari che le sono stati consegnati dalla società opponente al fine di garantire il pagamento delle prime fatture emesse per la fornitura della merce di cui al presente giudizio, assegni che su espressa richiesta dell'opponente non sono stati versati dall'opposta;
- la presente opposizione non si basa su prova scritta e si fonda su un'unica e generica contestazione relativa alla ricezione della merce indicata nelle varie fatture.
In merito all'applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c., la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha così statuito: “nel vigore del novellato art. 115
c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto pagina 3 di 4 della relevatio ad onere probandi, spetta al giudice del merito apprezzare , nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte” (Cassazione Ordinanza n. 3680 del 7.02.2019).
Ebbene, né i D.D.T. né gli assegni versati in atti, elementi che verosimilmente sono idonei a dimostrare la sussistenza del rapporto contrattuale sussistente tra le parti in causa, sono stati contestati dall'opponente.
Di conseguenza, è evidente che la società opposta (che ne aveva l'onere) ha dimostrato tanto la sussistenza di un rapporto contrattuale con la società opponente quanto l'esecuzione delle prestazioni poste alla base del ricorso monitorio.
Pertanto, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente
[...]
e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della controversia Parte_4
(tariffa tra media e minima parametri forensi di cui al D.M. 147/22) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4222/2018 r.g. tra
[...]
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Parte_4 Controparte_1 così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara Parte_4 definitivamente esecutivo nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 1505/2018 emesso dal
Tribunale di Ragusa;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_4 Controparte_1 delle spese processuali che liquida in complessivi euro 10.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Decisa in Ragusa, il 28.02.25
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela A. Favara
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