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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/06/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 893 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il NO , nella qualità di rappresentante legale del con Parte_1 Pt_2 sede a Lampedusa (AG), nella via E. Duse n. 48, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via M. Cimarra n. 13, presso lo studio dell'Avv. Valentina
Riccobene, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a ingiunzione di pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici ex art. 32 del D. Lgs. n. 150/2011,
- attore/opponente -
CONTRO
il , in persona del Sindaco pro tempore, con sede a Controparte_1
Lampedusa, nella via Vittorio Emanuele n. 33, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, a Licata, nella via Doberdò n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Marco Cardella, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 7/06/2021,
- convenuto/opposto -
Oggetto: Opposizione a ingiunzione di pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici ex art. 32 del D. Lgs. n. 150/2011.
Conclusioni per l'attore/opponente:
1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 Novembre 2023, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 3 Giugno 2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione a ingiunzione di pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici ex art. 32 del D. Lgs. n. 150/2011, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per il : Controparte_1 CP_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 Novembre 2023, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 3 Giugno 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e nelle memorie ex art. 183, VI comma, I, II e III termine, c.p.c. depositate, rispettivamente, il 7 Giugno 2021, il 4 Agosto 2021, il 27 Settembre 2021 e il 21 Ottobre 2021, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale il 25 Febbraio
2021 il NO , nella qualità di rappresentante legale e gestore del Parte_1 Pt_2 con sede a Lampedusa (AG), nella via E. Duse n. 48, proponeva opposizione avverso
[...]
l'ingiunzione fiscale/di pagamento n. prot. 11719 - cod. uff. 2658. Specificando che tale atto, notificatogli dal era relativo al canone servizio acquedotto Controparte_1 anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2016 e, in particolare, alle fatture n. 92 e n. 93 del 28 Dicembre
2011, n. 87 e n. 88 del 12 Dicembre 2012, n. 89 del 5 Dicembre 2013, n. 88 e n. 89 del 29
Dicembre 2014, n. 96 e n. 97 del 26 Gennaio 2016, nonché che era stato adottato per il complessivo importo di € 6.029,56, comprensivo di spese e di interessi. All'uopo l'attore eccepiva l'illegittimità, innanzitutto, sia delle pretese creditorie in parola, stante che per il suddetto periodo non esisteva alcun contratto di somministrazione di acqua potabile a uso domestico concluso tra di lui e il prefato ente locale;
sia dei cennati documenti contabili. In secondo luogo, del calcolo a forfait operato da controparte applicando la tariffa per l'asserita erogazione del servizio idrico integrato sulla base di un consumo presuntivo, e non realmente accertato. Obiettando l'errata applicazione nel caso di specie delle previsioni del regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile n. 36 del 23 Novembre 2007 e delle successive integrazioni del 14 Maggio 2016, essendo il convenuto obbligato a installare i misuratori idrometrici. Lo stesso evidenziava, poi, che questi ultimi costituivano gli unici strumenti per misurare e calcolare i corrispettivi dovuti per l'erogazione dell'acqua a opera
2 della menzionata pubblica amministrazione. Denunciando che, il canone in questione era illegittimo sotto il profilo dell'addebito di somme a titolo di servizio di fognatura e di depurazione. L'opponente lamentava, infine, non solo l'illegittimità del sollecito di pagamento inviatogli dall'opposto per l'inesistenza della prova dell'enunciata posizione creditoria;
ma, anche, l'infondatezza della pretesa azionata con la nominata ingiunzione di pagamento in relazione alle fatture di cui sopra. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato domandava all'adita autorità giudiziaria, in via preliminare, di sospendere l'atto impugnato. Nel merito, di annullare e, comunque, di dichiarare inefficace il medesimo e le fatture da cui traeva origine, inerenti al canone servizio acquedotto per gli anni superiormente individuati, atteso che calcolate forfettariamente e in assenza di un valido titolo e contratto di somministrazione.
Il in persona del Sindaco pro tempore, si costituiva nel Controparte_1 presente giudizio depositando il 7 Giugno 2021 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta.
In tale scritto difensivo prendeva posizione nei riguardi delle varie argomentazioni articolate dal NO per giustificarne l'instaurazione. In linea riconvenzionale Parte_1 sosteneva che, l'attore era tenuto, in ogni caso, a corrispondergli gli ammontari portati dai ricordati documenti contabili, in tutte le componenti elencate al loro interno, ovvero a restituirgli delle somme nei limiti dell'arricchimento di cui si era giovato, a discapito del rispettivo impoverimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c. Osservando che, era configurabile nella ipotesi in esame un arricchimento senza causa da parte del richiamato utente/debitore. In forza di tali ragioni chiedeva al Tribunale di Agrigento di rigettare, preliminarmente, l'istanza dell'opponente di sospensione dell'ingiunzione di pagamento in dibattito. Nel merito,
l'opposizione in discorso poiché infondata in fatto e in diritto. In subordine, di dichiarare l'esposizione debitoria in contestazione nel diverso importo risultante all'esito dell'accertamento giudiziale, condannando, di conseguenza, l'istante a corrisponderlo, maggiorato dagli interessi legali computati dalla data del primo inadempimento sino all'effettivo soddisfo. In via ulteriormente subordinata, di condannare il NO Parte_1
a pagargli il predetto consumo idrico alla stregua di arricchimento senza causa ex art.
[...]
2041 c.c. per l'ammontare dovuto, o nella misura accertata in corso di causa.
Con provvedimento emesso il 21 Dicembre 2021 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite non ammetteva l'interrogatorio formale dell'attore dedotto dal cennato ente locale nella memoria ex art. 183, VI comma, II termine, c.p.c. depositata il 27 Settembre 2021.
Mediante ordinanza adottata il 7 Novembre 2023 a norma dell'art. 127ter, III comma, c.p.c.
3 l'adita autorità giudiziaria dava atto che, l'opponente e il convenuto avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle articolate nelle note scritte depositate l'1 e il 6 Novembre 2023. Nel corso dell'udienza del 3 Giugno 2025, dopo che i procuratori delle parti discutevano la causa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio nella quale si era ritirato, tenuto conto della complessità della materia oggetto del contendere il Giudice revocava la enunciata ordinanza, con cui ne aveva disposto il rinvio per tale attività, assumendola in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.- Le domande formulate nell'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo, nonché la richiesta spiegata in linea riconvenzionale dalla pubblica amministrazione opposta nella rispettiva comparsa di costituzione e risposta sono parzialmente giuridicamente legittime e fondate. Sicché, meritano di essere accolte nei limiti di seguito illustrati.
L'analisi del merito della vertenza processuale che ci occupa deve essere preceduta da un indispensabile chiarimento. Invero, il NO non ha prodotto agli atti di Parte_1 lite l'ingiunzione fiscale/di pagamento n. prot. 11719 - cod. uff. 2658, asseritamente notificatagli dal che afferma di opporre incoandola. Sono Controparte_1 rinvenibili nel fascicolo di quest'ultimo solamente le fatture n. 92 e n. 93 del 28 Dicembre 2011,
n. 87 e n. 88 del 12 Dicembre 2012, n. 89 del 5 Dicembre 2013, n. 88 e n. 89 del 29 Dicembre
2014, n. 96 e n. 97 del 26 Gennaio 2016, che, sempre a detta dell'attore, sono presupposte dal nominato atto, nonché i solleciti di pagamento Prot. n. 15975 dell'11 Settembre 2014, datato
29 Settembre 2015, e Prot. n. 1052 dell'8 Novembre 2018, ove sono richiamate. Se così è, allora, l'azione esperita dall'opponente nei confronti del convenuto va qualificata in termini di azione di accertamento negativo del credito. In conseguenza di ciò, la distribuzione dell'onere probatorio circa i fatti costitutivi seguirà i canoni ordinari di cui all'art. 2967 c.c. Pertanto, la prova dell'avvenuto pagamento, ovvero la mancanza dello stesso può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, anche mediante il richiamo a delle presunzioni (cfr., così: Cass. Civ., n. 9201/2015).
3.- Una volta individuati i criteri di ripartizione dell'onere della prova applicabili al caso di specie e l'oggetto del giudizio, si rivela opportuna una ulteriore precisazione, che discende dalla prima eccezione sollevata dall'odierno istante nel ricordato atto di citazione.
Segnatamente, la fornitura di acqua, pur presentando rilevanza pubblicistica quale servizio pubblico in senso oggettivo, è prestata a fronte di un canone che ha natura di corrispettivo di
4 contratto di somministrazione, al quale si applica la disciplina di cui agli articoli 1559 e ss c.c.
Ciò in quanto, la natura pubblicistica dell'ente che provvede all'erogazione e, a monte, la rilevanza pubblicistica del servizio reso, assoggettato, oltre che alle clausole del singolo contratto di utenza (cfr., in tal senso: Cass., Sez. U., n. 371/1999), anche alla normativa contenuta in previsioni legislative e regolamentari (in punto di tariffe), non fa venire meno il carattere privatistico del rapporto. Di guisa che, il credito vantato dal a titolo di canoni CP_1 idrici, sebbene possa essere riscosso, a determinate condizioni, nelle forme proprie delle entrate tributarie, non trova fondamento in una potestà impositiva, assurgendo a corrispettivo di una prestazione negoziale (cfr., in materia: Cass. n. 9500/2018; Cass. n. 24312/2014; Cass., Sez. U.,
n. 16828/2002; Cass. n. 133/2000). E', altresì, necessario dar conto del costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui le fatture commerciali, pur non essendo sufficienti nella fase di accertamento della pretesa creditoria a dimostrarne il fondamento (cfr., così: Cass. n. 8126/2004), tenuto conto della loro formazione unilaterale, costituiscono un indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata, allorquando, portate a conoscenza della controparte, la stessa con comportamento concludente le accetti (cfr.: Cass., ordinanza n. 26801/2019). In quest'ottica, le anzidette fatture n. 92 e n.
93 del 28 Dicembre 2011, n. 87 e n. 88 del 12 Dicembre 2012, n. 89 del 5 Dicembre 2013, n.
88 e n. 89 del 29 Dicembre 2014, n. 96 e n. 97 del 26 Gennaio 2016, a cui fa espresso riferimento il NO , depositate nel procedimento de quo dall'ente locale convenuto, Parte_1 in adesione all'indirizzo giurisprudenziale testé citato, certamente costituiscono un grave indizio in ordine all'esecuzione della prestazione della fornitura di acqua potabile a uso domestico. D'altro canto, l'attore non ha specificatamente contestato di non aver utilizzato l'immobile, ubicato nella via E. Duse n. 48 del Comune di Lampedusa, nel periodo ricompreso fra gli anni 2011 e 2015 in relazione al quale i cennati documenti contabili sono stati emessi, né, tanto meno, ha provato di essersi approvvigionato altrimenti. Sicché, nella fattispecie, pur dovendosi ritenere dimostrato l'an della fornitura idrica. Tuttavia, non può essere affermata la vincolatività per il menzionato utente del consumo forfettario conteggiato dal
[...]
in mancanza di una precipua pattuizione negoziale in tal senso, ovvero di Controparte_1 altre fonti integrative. In effetti, il contratto di somministrazione idrica, anche se si inquadra nell'attività posta in essere dalla pubblica amministrazione iure privatorum, non può intendersi stipulato per fatti concludenti, essendo richiesta la forma scritta a pena di nullità (cfr.: artt. 16 e
17 del R.D. n. 2440/1993). La mancanza di essa determina l'illegittimità di una pretesa
5 creditoria a favore di quest'ultima fondata sul contratto. Ebbene, nella ipotesi che ci occupa, per come correttamente denunciato dall'opponente, si configura incontestabile che non esiste un contratto individuale di somministrazione scritto stipulato inter partes. Ragion per cui, non può nemmeno discorrersi di integrazione, ex art. 1339 c.c., attraverso le previsioni del regolamento comunale. Alla luce delle considerazioni che precedono, le argomentazioni sviluppate in proposito dall'opposto non sono affatto condivisibili. Il che si spiega perché, in forza dell'insegnamento elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, i contratti di somministrazione fra comuni e utenti del servizio idrico, richiedendo la forma scritta a pena di nullità, necessitano la sottoscrizione di uno specifico accordo scritto relativo alla determinazione del corrispettivo (cfr.: Cass. Civ., Sez. VI, n. 1730/2021). Da ciò discende che, la determinazione del quantum delle prestazioni idriche non può essere svincolata dal consumo effettivo che l'utente ne faccia, escludendosi, dunque, la legittimità dell'utilizzo del parametro forfettario fuori dai casi in cui sia l'utente del servizio idrico ad assumere pattiziamente, in modo espresso ed in forma scritta, tale obbligazione (cfr.: Cass., ordinanza n. 8391/2017; Cass., ordinanza n. 12870/2017). In definitiva, appare indubbia l'insussistenza di un valido titolo contrattuale a sostegno dell'enunciata ingiunzione di pagamento, stante la pacifica inesistenza di un contratto di somministrazione stipulato in forma scritta. Laddove, la disciplina transitoria, di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale invocate dalla nominata pubblica amministrazione, non può assurgere a parametro generalizzato di individuazione del quantum debeatur. Par
4.- A fronte della fondatezza giuridica dei primi due motivi dedotti dal NO Parte_1 per contrastare la pretesa creditoria fatta valere nei suoi confronti con le nove
[...] ricordate fatture, risulta in parte suscettibile di accoglimento la domanda avanzata in via riconvenzionale dal nella propria comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta. Per il suo tramite sostiene che, l'attore è, comunque, tenuto a corrispondergli gli ammontari portati dai richiamati documenti contabili, in tutte le componenti elencate al loro interno, o a restituirgli delle somme nei limiti dell'arricchimento di cui si è giovato, a discapito del rispettivo impoverimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c. Affermando essere configurabile nel caso di specie un arricchimento senza causa da parte del suddetto utente/debitore.
Relativamente a tale azione processuale, esercitata in via riconvenzionale dal prefato ente locale, deve essere, innanzitutto, disattesa l'eccezione d'inammissibilità per difetto di sussidiarietà, sollevata dall'opponente a norma dell'art. 2042 c.c. in rapporto all'astratta
6 esperibilità dell'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. Codesto Giudice condivide pienamente l'indirizzo interpretativo, in base al quale: “Presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito. Ne consegue che è ammissibile
l'azione di arricchimento quando l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.” (cfr.: Cass., Sez. III, 17/01/2020 n. 843). In ossequio a tale principio di matrice giurisprudenziale deve in questa sede riconoscersi l'ammissibilità dell'azione di arricchimento a norma del cennato art. 2041 c.c., fatta valere dal convenuto contro l'istante, trattandosi di una domanda formulata in linea subordinata, da esaminare in ragione dell'accertata carenza ab origine dei presupposti dell'azione contrattuale proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento (cfr., in questo senso: Cass., Sez. III, 31/01/2017 n. 2350).
Al fine di corroborare tale valutazione bisogna individuare i presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa. Essi vanno ravvisati, in primis, nell'arricchimento senza causa di un soggetto. In secondo luogo, nell'ingiustificato depauperamento di un altro soggetto. In terz'ordine, nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo. E' necessario, poi, puntualizzare che, il requisito dell'arricchimento ingiustificato non può essere inteso riduttivamente quale mero aumento di ricchezza, dovendosi aderire al consolidato principio statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, in virtù del quale il medesimo arricchimento può ben consistere pure in un risparmio di spesa, “purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica” (cfr.: Cass., Sez. III, ordinanza n.
16305/2018). Sulla scorta di tale premessa, va, innanzitutto, dato atto delle peculiarità del caso concreto, nonché della circostanza che l'utente, che si identifica nell'ipotesi qui analizzata con il NO , pur in assenza di un contratto di somministrazione, ha continuato Parte_1 per anni ad usufruire del servizio idrico senza alcuna regolamentazione pattizia. Ribadendo quanto superiormente rilevato, l'attore non ha minimamente contestato di avere goduto del servizio, lamentando, anzi, che l'acqua non sembra essere potabile, né di non avere ricevuto l'erogazione di tale risorsa. Egli ha semplicemente negato di essere tenuto a pagare, per il
7 servizio fruito, il corrispettivo richiestogli, limitandosi a denunciare la mancata stipula del contratto di somministrazione in forma scritta e la quantificazione della somma richiesta da controparte in base a un criterio forfettario in mancanza di contatore idrometrico. Inoltre,
l'opponente non ha allegato e dimostrato la ricorrenza di fatti incompatibili con la fruizione del servizio di rete idrica comunale, dell'allaccio all'utenza riferita al suo immobile, sito a
Lampedusa, nella via E. Duse n. 48, alla rete idrica del menzionato nelle annualità CP_1 indicate nelle nove fatture in dibattito. A ben guardare, a seguito dell'emissione di queste ultime e dell'invio a opera del convenuto dei due enunciati solleciti di pagamento, il primo dei quali gli è stato notificato al nominato indirizzo come attestato dal relativo avviso di ricevimento,
l'istante è rimasto silente. Ciò denota un comportamento concludente di tacita accettazione perlomeno in ordine alla sussistenza dell'allaccio idrico, ivi espressamente individuato. A conforto di questa ricostruzione occorre evidenziare che, il rapporto di utenza idrica in discorso si è protratto senza soluzione di continuità nel tempo, ed è allo stato ancora esistente. Pertanto, risultano dimostrati i presupposti dell'arricchimento senza causa del ricordato utente con l'ingiustificato depauperamento dell'ente locale opposto, in dipendenza dell'unico fatto costitutivo, rappresentato dall'approvvigionamento idrico dell'utenza controversa in assenza di pagamento di un corrispettivo. Da tale constatazione consegue che, il NO Parte_1
è tenuto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., a indennizzare il
[...] Controparte_1 della correlativa diminuzione patrimoniale. Del resto, questa conclusione è aderente al principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, apparendo palmare
“l'inconciliabilità tra l'obbligatoria prestazione di un servizio non configurato come gratuito, per l'erogazione del quale l'ente pubblico territoriale affronti le spese, e l'esenzione di chi ne usufruisce da qualunque forma di contribuzione, giacché in tal modo si preclude alla pubblica amministrazione la possibilità di approvvigionarsi, nel rispetto delle esigenze di pareggio del bilancio, delle somme necessarie per assicurare l'efficienza dall'attività cui è tenuta” (cfr.:
Cass., n. 9336/2004). D'altra parte, occorre osservare che, in forza dei regolamenti delle entrate idriche la conclusione dei contratti di somministrazione è rimessa all'iniziativa degli utenti. Di guisa che, in capo agli stessi deve farsi ricadere la responsabilità per la mancata rilevazione dei consumi, non potendosi qualificare meritevole di tutela la posizione di chi, come l'attore, ha continuato a usufruire del servizio in argomento non domandando l'installazione del contatore idrometrico, concorrendo, di fatto, a determinare l'applicazione di un regime di fatturazione forfettaria (cfr.: regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile approvato con
8 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23/11/2007, integrato con la delibera del
Consiglio Comunale n. 25 del 30/06/2008). Sul punto sembra utile richiamare sia il principio generale di autoresponsabilità, in base al quale ciascuno è tenuto a farsi carico delle conseguenze pregiudizievoli delle proprie condotte;
sia i canoni di correttezza e buona fede, cui deve ispirarsi il comportamento delle parti nella fase pre-negoziale.
4.1.- Per quel che concerne, poi, la misura dell'indennizzo spettante al predetto ente locale,
è necessario specificare alcuni significativi aspetti. Essa non può farsi coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa prevista dal regolamento comunale,
a cui fa esplicito riferimento il convenuto. Piuttosto, deve comprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio patrimoniale subito dalla cennata pubblica amministrazione e, a causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, deve formare oggetto di una valutazione officiosa di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr., così: Cass., Sez. I, ordinanza n. 14670 del 29/05/2019). Or dunque, in conformità all'orientamento seguito dal
Tribunale di Agrigento in analoghe controversie, va ritenuta congrua, nell'esercizio del potere di valutazione equitativa appena menzionato, la quantificazione dell'indennizzo pari all'80% delle voci contenute nelle fatture oggetto del contendere, considerato il criterio desumibile dall'art. 243, II comma, del T.U.E.L., dettato con riferimento agli enti deficitari e costituente utile parametro orientativo in sede equitativa, che individua in tale percentuale la minima copertura con la relativa tariffa. Però, dagli importi indicati negli enunciati nove documenti contabili, da considerarsi dovuti alla luce delle argomentazioni che precedono, devono sottrarsi le somme, ivi riportate, a titolo di canone “fognatura” e di canone “depurazione”. Il che si spiega in ragione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale che, nel dichiarare incostituzionali una serie di disposizioni in materia di risorse idriche e ambientali ha statuito che, la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non è dovuta dagli utenti non solo quando manchino impianti di depurazione, ma anche nel caso in cui questi siano temporaneamente inattivi o non funzionanti (cfr.: Corte Cost., 10/10/2008 n. 335). Nell'ipotesi sottoposta a disamina il
[...]
non ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto alla riscossione Controparte_1 dei nominati canoni, rappresentato dall'effettivo corretto svolgimento del servizio di cui viene richiesto il pagamento. In altre parole, non ha dimostrato, nonostante fosse suo onere farlo, la sussistenza e il funzionamento del depuratore, e/o la conformità del medesimo ai criteri di legge.
Sicché, gli ammontari pretesi alla stregua di canoni fognatura e depurazione vanno scomputati dal conteggio finale. Prendendo le mosse dalle superiori osservazioni si giunge alla conclusione
9 che, l'istante deve essere condannato a corrispondere all'ente locale convenuto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., la somma di € 3.937,39, pari all'80% della voce “canone acqua” inserita all'interno delle ricordate fatture (ossia: totale fatture € 5.539,23 - somma canoni fognatura e depurazione
€ 617,49 = € 4.921,74 x 80% = € 3.937,39). Su tale importo devono essere, altresì, applicati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, al saggio legale di cui all'art. 1284, I comma, c.c., con decorrenza dal momento del depauperamento, diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal prefato creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni e gli esborsi (cfr., ex multis: Cass. Civ., Sez. III,
28/01/2013 n. 1889; Cass., ordinanza n. 28930/2022). La correttezza di questa soluzione trova conferma in quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, statuendo che: “L'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. è un debito di valore (pur se l'arricchimento consista in un risparmio di spesa ed il depauperamento in attività od erogazioni), da liquidare, in via sostitutiva, con danaro, rapportato alla data dell'arricchimento medesimo tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria (…)” (cfr.: Cass. Civ., n. 1884/2002). Ai fini dell'individuazione del momento a partire dal quale si ha la decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali in questione si deve fare riferimento alla data della domanda giudiziale, coincidente con il deposito da parte della richiamata pubblica amministrazione della rispettiva comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, avvenuto il 7 Giugno 2021.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, gli interessi sul debito da arricchimento senza causa decorrono dalla data in cui è fatta la richiesta, in quanto a tale data va riferita la valorizzazione del relativo importo (cfr., così: Cass. Civ., Sez. I, 9/08/1994 n.
7348).
5.- Infine, tenuto conto dell'accoglimento parziale delle richieste avanzate dalle parti in causa, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le stesse le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- condanna, per le ragioni meglio esposte in parte motiva e in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale su esaminata, il NO , nella qualità di Parte_1 rappresentante legale del sito nella via E. Duse n. 48 di Lampedusa (AG), a Pt_2 corrispondere al in persona del Sindaco pro tempore, la Controparte_1
10 somma di € 3.937,39, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. con decorrenza dal 7 Giugno 2021;
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in lite le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 5 Giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
11
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 893 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il NO , nella qualità di rappresentante legale del con Parte_1 Pt_2 sede a Lampedusa (AG), nella via E. Duse n. 48, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via M. Cimarra n. 13, presso lo studio dell'Avv. Valentina
Riccobene, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a ingiunzione di pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici ex art. 32 del D. Lgs. n. 150/2011,
- attore/opponente -
CONTRO
il , in persona del Sindaco pro tempore, con sede a Controparte_1
Lampedusa, nella via Vittorio Emanuele n. 33, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, a Licata, nella via Doberdò n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Marco Cardella, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 7/06/2021,
- convenuto/opposto -
Oggetto: Opposizione a ingiunzione di pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici ex art. 32 del D. Lgs. n. 150/2011.
Conclusioni per l'attore/opponente:
1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 Novembre 2023, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 3 Giugno 2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione a ingiunzione di pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici ex art. 32 del D. Lgs. n. 150/2011, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per il : Controparte_1 CP_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 Novembre 2023, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 3 Giugno 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e nelle memorie ex art. 183, VI comma, I, II e III termine, c.p.c. depositate, rispettivamente, il 7 Giugno 2021, il 4 Agosto 2021, il 27 Settembre 2021 e il 21 Ottobre 2021, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale il 25 Febbraio
2021 il NO , nella qualità di rappresentante legale e gestore del Parte_1 Pt_2 con sede a Lampedusa (AG), nella via E. Duse n. 48, proponeva opposizione avverso
[...]
l'ingiunzione fiscale/di pagamento n. prot. 11719 - cod. uff. 2658. Specificando che tale atto, notificatogli dal era relativo al canone servizio acquedotto Controparte_1 anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2016 e, in particolare, alle fatture n. 92 e n. 93 del 28 Dicembre
2011, n. 87 e n. 88 del 12 Dicembre 2012, n. 89 del 5 Dicembre 2013, n. 88 e n. 89 del 29
Dicembre 2014, n. 96 e n. 97 del 26 Gennaio 2016, nonché che era stato adottato per il complessivo importo di € 6.029,56, comprensivo di spese e di interessi. All'uopo l'attore eccepiva l'illegittimità, innanzitutto, sia delle pretese creditorie in parola, stante che per il suddetto periodo non esisteva alcun contratto di somministrazione di acqua potabile a uso domestico concluso tra di lui e il prefato ente locale;
sia dei cennati documenti contabili. In secondo luogo, del calcolo a forfait operato da controparte applicando la tariffa per l'asserita erogazione del servizio idrico integrato sulla base di un consumo presuntivo, e non realmente accertato. Obiettando l'errata applicazione nel caso di specie delle previsioni del regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile n. 36 del 23 Novembre 2007 e delle successive integrazioni del 14 Maggio 2016, essendo il convenuto obbligato a installare i misuratori idrometrici. Lo stesso evidenziava, poi, che questi ultimi costituivano gli unici strumenti per misurare e calcolare i corrispettivi dovuti per l'erogazione dell'acqua a opera
2 della menzionata pubblica amministrazione. Denunciando che, il canone in questione era illegittimo sotto il profilo dell'addebito di somme a titolo di servizio di fognatura e di depurazione. L'opponente lamentava, infine, non solo l'illegittimità del sollecito di pagamento inviatogli dall'opposto per l'inesistenza della prova dell'enunciata posizione creditoria;
ma, anche, l'infondatezza della pretesa azionata con la nominata ingiunzione di pagamento in relazione alle fatture di cui sopra. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato domandava all'adita autorità giudiziaria, in via preliminare, di sospendere l'atto impugnato. Nel merito, di annullare e, comunque, di dichiarare inefficace il medesimo e le fatture da cui traeva origine, inerenti al canone servizio acquedotto per gli anni superiormente individuati, atteso che calcolate forfettariamente e in assenza di un valido titolo e contratto di somministrazione.
Il in persona del Sindaco pro tempore, si costituiva nel Controparte_1 presente giudizio depositando il 7 Giugno 2021 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta.
In tale scritto difensivo prendeva posizione nei riguardi delle varie argomentazioni articolate dal NO per giustificarne l'instaurazione. In linea riconvenzionale Parte_1 sosteneva che, l'attore era tenuto, in ogni caso, a corrispondergli gli ammontari portati dai ricordati documenti contabili, in tutte le componenti elencate al loro interno, ovvero a restituirgli delle somme nei limiti dell'arricchimento di cui si era giovato, a discapito del rispettivo impoverimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c. Osservando che, era configurabile nella ipotesi in esame un arricchimento senza causa da parte del richiamato utente/debitore. In forza di tali ragioni chiedeva al Tribunale di Agrigento di rigettare, preliminarmente, l'istanza dell'opponente di sospensione dell'ingiunzione di pagamento in dibattito. Nel merito,
l'opposizione in discorso poiché infondata in fatto e in diritto. In subordine, di dichiarare l'esposizione debitoria in contestazione nel diverso importo risultante all'esito dell'accertamento giudiziale, condannando, di conseguenza, l'istante a corrisponderlo, maggiorato dagli interessi legali computati dalla data del primo inadempimento sino all'effettivo soddisfo. In via ulteriormente subordinata, di condannare il NO Parte_1
a pagargli il predetto consumo idrico alla stregua di arricchimento senza causa ex art.
[...]
2041 c.c. per l'ammontare dovuto, o nella misura accertata in corso di causa.
Con provvedimento emesso il 21 Dicembre 2021 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite non ammetteva l'interrogatorio formale dell'attore dedotto dal cennato ente locale nella memoria ex art. 183, VI comma, II termine, c.p.c. depositata il 27 Settembre 2021.
Mediante ordinanza adottata il 7 Novembre 2023 a norma dell'art. 127ter, III comma, c.p.c.
3 l'adita autorità giudiziaria dava atto che, l'opponente e il convenuto avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle articolate nelle note scritte depositate l'1 e il 6 Novembre 2023. Nel corso dell'udienza del 3 Giugno 2025, dopo che i procuratori delle parti discutevano la causa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio nella quale si era ritirato, tenuto conto della complessità della materia oggetto del contendere il Giudice revocava la enunciata ordinanza, con cui ne aveva disposto il rinvio per tale attività, assumendola in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.- Le domande formulate nell'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo, nonché la richiesta spiegata in linea riconvenzionale dalla pubblica amministrazione opposta nella rispettiva comparsa di costituzione e risposta sono parzialmente giuridicamente legittime e fondate. Sicché, meritano di essere accolte nei limiti di seguito illustrati.
L'analisi del merito della vertenza processuale che ci occupa deve essere preceduta da un indispensabile chiarimento. Invero, il NO non ha prodotto agli atti di Parte_1 lite l'ingiunzione fiscale/di pagamento n. prot. 11719 - cod. uff. 2658, asseritamente notificatagli dal che afferma di opporre incoandola. Sono Controparte_1 rinvenibili nel fascicolo di quest'ultimo solamente le fatture n. 92 e n. 93 del 28 Dicembre 2011,
n. 87 e n. 88 del 12 Dicembre 2012, n. 89 del 5 Dicembre 2013, n. 88 e n. 89 del 29 Dicembre
2014, n. 96 e n. 97 del 26 Gennaio 2016, che, sempre a detta dell'attore, sono presupposte dal nominato atto, nonché i solleciti di pagamento Prot. n. 15975 dell'11 Settembre 2014, datato
29 Settembre 2015, e Prot. n. 1052 dell'8 Novembre 2018, ove sono richiamate. Se così è, allora, l'azione esperita dall'opponente nei confronti del convenuto va qualificata in termini di azione di accertamento negativo del credito. In conseguenza di ciò, la distribuzione dell'onere probatorio circa i fatti costitutivi seguirà i canoni ordinari di cui all'art. 2967 c.c. Pertanto, la prova dell'avvenuto pagamento, ovvero la mancanza dello stesso può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, anche mediante il richiamo a delle presunzioni (cfr., così: Cass. Civ., n. 9201/2015).
3.- Una volta individuati i criteri di ripartizione dell'onere della prova applicabili al caso di specie e l'oggetto del giudizio, si rivela opportuna una ulteriore precisazione, che discende dalla prima eccezione sollevata dall'odierno istante nel ricordato atto di citazione.
Segnatamente, la fornitura di acqua, pur presentando rilevanza pubblicistica quale servizio pubblico in senso oggettivo, è prestata a fronte di un canone che ha natura di corrispettivo di
4 contratto di somministrazione, al quale si applica la disciplina di cui agli articoli 1559 e ss c.c.
Ciò in quanto, la natura pubblicistica dell'ente che provvede all'erogazione e, a monte, la rilevanza pubblicistica del servizio reso, assoggettato, oltre che alle clausole del singolo contratto di utenza (cfr., in tal senso: Cass., Sez. U., n. 371/1999), anche alla normativa contenuta in previsioni legislative e regolamentari (in punto di tariffe), non fa venire meno il carattere privatistico del rapporto. Di guisa che, il credito vantato dal a titolo di canoni CP_1 idrici, sebbene possa essere riscosso, a determinate condizioni, nelle forme proprie delle entrate tributarie, non trova fondamento in una potestà impositiva, assurgendo a corrispettivo di una prestazione negoziale (cfr., in materia: Cass. n. 9500/2018; Cass. n. 24312/2014; Cass., Sez. U.,
n. 16828/2002; Cass. n. 133/2000). E', altresì, necessario dar conto del costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui le fatture commerciali, pur non essendo sufficienti nella fase di accertamento della pretesa creditoria a dimostrarne il fondamento (cfr., così: Cass. n. 8126/2004), tenuto conto della loro formazione unilaterale, costituiscono un indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata, allorquando, portate a conoscenza della controparte, la stessa con comportamento concludente le accetti (cfr.: Cass., ordinanza n. 26801/2019). In quest'ottica, le anzidette fatture n. 92 e n.
93 del 28 Dicembre 2011, n. 87 e n. 88 del 12 Dicembre 2012, n. 89 del 5 Dicembre 2013, n.
88 e n. 89 del 29 Dicembre 2014, n. 96 e n. 97 del 26 Gennaio 2016, a cui fa espresso riferimento il NO , depositate nel procedimento de quo dall'ente locale convenuto, Parte_1 in adesione all'indirizzo giurisprudenziale testé citato, certamente costituiscono un grave indizio in ordine all'esecuzione della prestazione della fornitura di acqua potabile a uso domestico. D'altro canto, l'attore non ha specificatamente contestato di non aver utilizzato l'immobile, ubicato nella via E. Duse n. 48 del Comune di Lampedusa, nel periodo ricompreso fra gli anni 2011 e 2015 in relazione al quale i cennati documenti contabili sono stati emessi, né, tanto meno, ha provato di essersi approvvigionato altrimenti. Sicché, nella fattispecie, pur dovendosi ritenere dimostrato l'an della fornitura idrica. Tuttavia, non può essere affermata la vincolatività per il menzionato utente del consumo forfettario conteggiato dal
[...]
in mancanza di una precipua pattuizione negoziale in tal senso, ovvero di Controparte_1 altre fonti integrative. In effetti, il contratto di somministrazione idrica, anche se si inquadra nell'attività posta in essere dalla pubblica amministrazione iure privatorum, non può intendersi stipulato per fatti concludenti, essendo richiesta la forma scritta a pena di nullità (cfr.: artt. 16 e
17 del R.D. n. 2440/1993). La mancanza di essa determina l'illegittimità di una pretesa
5 creditoria a favore di quest'ultima fondata sul contratto. Ebbene, nella ipotesi che ci occupa, per come correttamente denunciato dall'opponente, si configura incontestabile che non esiste un contratto individuale di somministrazione scritto stipulato inter partes. Ragion per cui, non può nemmeno discorrersi di integrazione, ex art. 1339 c.c., attraverso le previsioni del regolamento comunale. Alla luce delle considerazioni che precedono, le argomentazioni sviluppate in proposito dall'opposto non sono affatto condivisibili. Il che si spiega perché, in forza dell'insegnamento elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, i contratti di somministrazione fra comuni e utenti del servizio idrico, richiedendo la forma scritta a pena di nullità, necessitano la sottoscrizione di uno specifico accordo scritto relativo alla determinazione del corrispettivo (cfr.: Cass. Civ., Sez. VI, n. 1730/2021). Da ciò discende che, la determinazione del quantum delle prestazioni idriche non può essere svincolata dal consumo effettivo che l'utente ne faccia, escludendosi, dunque, la legittimità dell'utilizzo del parametro forfettario fuori dai casi in cui sia l'utente del servizio idrico ad assumere pattiziamente, in modo espresso ed in forma scritta, tale obbligazione (cfr.: Cass., ordinanza n. 8391/2017; Cass., ordinanza n. 12870/2017). In definitiva, appare indubbia l'insussistenza di un valido titolo contrattuale a sostegno dell'enunciata ingiunzione di pagamento, stante la pacifica inesistenza di un contratto di somministrazione stipulato in forma scritta. Laddove, la disciplina transitoria, di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale invocate dalla nominata pubblica amministrazione, non può assurgere a parametro generalizzato di individuazione del quantum debeatur. Par
4.- A fronte della fondatezza giuridica dei primi due motivi dedotti dal NO Parte_1 per contrastare la pretesa creditoria fatta valere nei suoi confronti con le nove
[...] ricordate fatture, risulta in parte suscettibile di accoglimento la domanda avanzata in via riconvenzionale dal nella propria comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta. Per il suo tramite sostiene che, l'attore è, comunque, tenuto a corrispondergli gli ammontari portati dai richiamati documenti contabili, in tutte le componenti elencate al loro interno, o a restituirgli delle somme nei limiti dell'arricchimento di cui si è giovato, a discapito del rispettivo impoverimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c. Affermando essere configurabile nel caso di specie un arricchimento senza causa da parte del suddetto utente/debitore.
Relativamente a tale azione processuale, esercitata in via riconvenzionale dal prefato ente locale, deve essere, innanzitutto, disattesa l'eccezione d'inammissibilità per difetto di sussidiarietà, sollevata dall'opponente a norma dell'art. 2042 c.c. in rapporto all'astratta
6 esperibilità dell'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. Codesto Giudice condivide pienamente l'indirizzo interpretativo, in base al quale: “Presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito. Ne consegue che è ammissibile
l'azione di arricchimento quando l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.” (cfr.: Cass., Sez. III, 17/01/2020 n. 843). In ossequio a tale principio di matrice giurisprudenziale deve in questa sede riconoscersi l'ammissibilità dell'azione di arricchimento a norma del cennato art. 2041 c.c., fatta valere dal convenuto contro l'istante, trattandosi di una domanda formulata in linea subordinata, da esaminare in ragione dell'accertata carenza ab origine dei presupposti dell'azione contrattuale proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento (cfr., in questo senso: Cass., Sez. III, 31/01/2017 n. 2350).
Al fine di corroborare tale valutazione bisogna individuare i presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa. Essi vanno ravvisati, in primis, nell'arricchimento senza causa di un soggetto. In secondo luogo, nell'ingiustificato depauperamento di un altro soggetto. In terz'ordine, nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo. E' necessario, poi, puntualizzare che, il requisito dell'arricchimento ingiustificato non può essere inteso riduttivamente quale mero aumento di ricchezza, dovendosi aderire al consolidato principio statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, in virtù del quale il medesimo arricchimento può ben consistere pure in un risparmio di spesa, “purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica” (cfr.: Cass., Sez. III, ordinanza n.
16305/2018). Sulla scorta di tale premessa, va, innanzitutto, dato atto delle peculiarità del caso concreto, nonché della circostanza che l'utente, che si identifica nell'ipotesi qui analizzata con il NO , pur in assenza di un contratto di somministrazione, ha continuato Parte_1 per anni ad usufruire del servizio idrico senza alcuna regolamentazione pattizia. Ribadendo quanto superiormente rilevato, l'attore non ha minimamente contestato di avere goduto del servizio, lamentando, anzi, che l'acqua non sembra essere potabile, né di non avere ricevuto l'erogazione di tale risorsa. Egli ha semplicemente negato di essere tenuto a pagare, per il
7 servizio fruito, il corrispettivo richiestogli, limitandosi a denunciare la mancata stipula del contratto di somministrazione in forma scritta e la quantificazione della somma richiesta da controparte in base a un criterio forfettario in mancanza di contatore idrometrico. Inoltre,
l'opponente non ha allegato e dimostrato la ricorrenza di fatti incompatibili con la fruizione del servizio di rete idrica comunale, dell'allaccio all'utenza riferita al suo immobile, sito a
Lampedusa, nella via E. Duse n. 48, alla rete idrica del menzionato nelle annualità CP_1 indicate nelle nove fatture in dibattito. A ben guardare, a seguito dell'emissione di queste ultime e dell'invio a opera del convenuto dei due enunciati solleciti di pagamento, il primo dei quali gli è stato notificato al nominato indirizzo come attestato dal relativo avviso di ricevimento,
l'istante è rimasto silente. Ciò denota un comportamento concludente di tacita accettazione perlomeno in ordine alla sussistenza dell'allaccio idrico, ivi espressamente individuato. A conforto di questa ricostruzione occorre evidenziare che, il rapporto di utenza idrica in discorso si è protratto senza soluzione di continuità nel tempo, ed è allo stato ancora esistente. Pertanto, risultano dimostrati i presupposti dell'arricchimento senza causa del ricordato utente con l'ingiustificato depauperamento dell'ente locale opposto, in dipendenza dell'unico fatto costitutivo, rappresentato dall'approvvigionamento idrico dell'utenza controversa in assenza di pagamento di un corrispettivo. Da tale constatazione consegue che, il NO Parte_1
è tenuto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., a indennizzare il
[...] Controparte_1 della correlativa diminuzione patrimoniale. Del resto, questa conclusione è aderente al principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, apparendo palmare
“l'inconciliabilità tra l'obbligatoria prestazione di un servizio non configurato come gratuito, per l'erogazione del quale l'ente pubblico territoriale affronti le spese, e l'esenzione di chi ne usufruisce da qualunque forma di contribuzione, giacché in tal modo si preclude alla pubblica amministrazione la possibilità di approvvigionarsi, nel rispetto delle esigenze di pareggio del bilancio, delle somme necessarie per assicurare l'efficienza dall'attività cui è tenuta” (cfr.:
Cass., n. 9336/2004). D'altra parte, occorre osservare che, in forza dei regolamenti delle entrate idriche la conclusione dei contratti di somministrazione è rimessa all'iniziativa degli utenti. Di guisa che, in capo agli stessi deve farsi ricadere la responsabilità per la mancata rilevazione dei consumi, non potendosi qualificare meritevole di tutela la posizione di chi, come l'attore, ha continuato a usufruire del servizio in argomento non domandando l'installazione del contatore idrometrico, concorrendo, di fatto, a determinare l'applicazione di un regime di fatturazione forfettaria (cfr.: regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile approvato con
8 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23/11/2007, integrato con la delibera del
Consiglio Comunale n. 25 del 30/06/2008). Sul punto sembra utile richiamare sia il principio generale di autoresponsabilità, in base al quale ciascuno è tenuto a farsi carico delle conseguenze pregiudizievoli delle proprie condotte;
sia i canoni di correttezza e buona fede, cui deve ispirarsi il comportamento delle parti nella fase pre-negoziale.
4.1.- Per quel che concerne, poi, la misura dell'indennizzo spettante al predetto ente locale,
è necessario specificare alcuni significativi aspetti. Essa non può farsi coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa prevista dal regolamento comunale,
a cui fa esplicito riferimento il convenuto. Piuttosto, deve comprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio patrimoniale subito dalla cennata pubblica amministrazione e, a causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, deve formare oggetto di una valutazione officiosa di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr., così: Cass., Sez. I, ordinanza n. 14670 del 29/05/2019). Or dunque, in conformità all'orientamento seguito dal
Tribunale di Agrigento in analoghe controversie, va ritenuta congrua, nell'esercizio del potere di valutazione equitativa appena menzionato, la quantificazione dell'indennizzo pari all'80% delle voci contenute nelle fatture oggetto del contendere, considerato il criterio desumibile dall'art. 243, II comma, del T.U.E.L., dettato con riferimento agli enti deficitari e costituente utile parametro orientativo in sede equitativa, che individua in tale percentuale la minima copertura con la relativa tariffa. Però, dagli importi indicati negli enunciati nove documenti contabili, da considerarsi dovuti alla luce delle argomentazioni che precedono, devono sottrarsi le somme, ivi riportate, a titolo di canone “fognatura” e di canone “depurazione”. Il che si spiega in ragione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale che, nel dichiarare incostituzionali una serie di disposizioni in materia di risorse idriche e ambientali ha statuito che, la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non è dovuta dagli utenti non solo quando manchino impianti di depurazione, ma anche nel caso in cui questi siano temporaneamente inattivi o non funzionanti (cfr.: Corte Cost., 10/10/2008 n. 335). Nell'ipotesi sottoposta a disamina il
[...]
non ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto alla riscossione Controparte_1 dei nominati canoni, rappresentato dall'effettivo corretto svolgimento del servizio di cui viene richiesto il pagamento. In altre parole, non ha dimostrato, nonostante fosse suo onere farlo, la sussistenza e il funzionamento del depuratore, e/o la conformità del medesimo ai criteri di legge.
Sicché, gli ammontari pretesi alla stregua di canoni fognatura e depurazione vanno scomputati dal conteggio finale. Prendendo le mosse dalle superiori osservazioni si giunge alla conclusione
9 che, l'istante deve essere condannato a corrispondere all'ente locale convenuto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., la somma di € 3.937,39, pari all'80% della voce “canone acqua” inserita all'interno delle ricordate fatture (ossia: totale fatture € 5.539,23 - somma canoni fognatura e depurazione
€ 617,49 = € 4.921,74 x 80% = € 3.937,39). Su tale importo devono essere, altresì, applicati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, al saggio legale di cui all'art. 1284, I comma, c.c., con decorrenza dal momento del depauperamento, diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal prefato creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni e gli esborsi (cfr., ex multis: Cass. Civ., Sez. III,
28/01/2013 n. 1889; Cass., ordinanza n. 28930/2022). La correttezza di questa soluzione trova conferma in quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, statuendo che: “L'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. è un debito di valore (pur se l'arricchimento consista in un risparmio di spesa ed il depauperamento in attività od erogazioni), da liquidare, in via sostitutiva, con danaro, rapportato alla data dell'arricchimento medesimo tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria (…)” (cfr.: Cass. Civ., n. 1884/2002). Ai fini dell'individuazione del momento a partire dal quale si ha la decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali in questione si deve fare riferimento alla data della domanda giudiziale, coincidente con il deposito da parte della richiamata pubblica amministrazione della rispettiva comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, avvenuto il 7 Giugno 2021.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, gli interessi sul debito da arricchimento senza causa decorrono dalla data in cui è fatta la richiesta, in quanto a tale data va riferita la valorizzazione del relativo importo (cfr., così: Cass. Civ., Sez. I, 9/08/1994 n.
7348).
5.- Infine, tenuto conto dell'accoglimento parziale delle richieste avanzate dalle parti in causa, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le stesse le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- condanna, per le ragioni meglio esposte in parte motiva e in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale su esaminata, il NO , nella qualità di Parte_1 rappresentante legale del sito nella via E. Duse n. 48 di Lampedusa (AG), a Pt_2 corrispondere al in persona del Sindaco pro tempore, la Controparte_1
10 somma di € 3.937,39, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. con decorrenza dal 7 Giugno 2021;
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in lite le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 5 Giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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