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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/05/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 20.05.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa vertente tra: residente in C.da Piana n. 4, Sant'Agata Militello (ME), C.F. Controparte_1
ed elettivamente domiciliato in Sant'Agata Militello (ME), C.da Cavarretta n.88, presso C.F._1 lo studio ed in persona dell'Avv. Mariella Nocifora Tiranno, (Cod. Fisc. – P.IVA C.F._2
– PEC – Tel. 0941.1950856) che lo rappresenta e difende P.IVA_1 Email_1 come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante;
Controparte_2
resistente
Oggetto: annullamento di indebito
All'udienza odierna, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa chiedendo l'accoglimento delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso ritualmente notificato in dato 21.07.2021 parte ricorrente esponeva che, l' in data
24.01.2021 emetteva provvedimenti notificati a mezzo raccomandata a/r rispettivamente n. 68977787524-
1 del 22.03.2021 e n. 68988100657-5 del 24.03.2021 avente ad oggetto “Rideterminazione della prestazione Cat. INVCIV n. 07021005” e con cui gli veniva comunicato che, a seguito del ricalcolo della pensione n. 07021005 categoria INVCIV sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2018, emergeva un indebito di € 8.305,53 in quanto, a dire dell' , sarebbero state erogate Controparte_4 somme superiori a quanto dovuto per il periodo compreso da gennaio 2018 a febbraio 2021; che, ritenendo il provvedimento illegittimo, provvedeva ad inoltrare ricorso amministrativo all' in data 06.05.2021, CP_3 versato in atti, con cui impugnava i provvedimenti adottati dall'Ente previdenziale;
che, alla Luce del
Ricorso amministrativo inoltrato, il Comitato Provinciale della sede provinciale di Messina emetteva
Delibera n. 2116673 del 23.06.2021 con cui accoglieva parzialmente le istanze presentate in sede amministrativa;
che, in particolare, a seguito di ricostituzione, l' provvedeva a correggere CP_2
l'ammontare dell'indebito in quanto, a suo dire, aveva superato i requisiti reddituali previsti dalla legge solo nell'anno 2018 e non invece negli anni successivi. Conseguentemente, annullava gli indebiti relativi agli anni
2019 e 2020 mentre confermava quello relativo all'anno 2018 pari ad € 2.951,97 di cui ne chiedeva la ripetibilità ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Parte ricorrente eccepiva l'irripetibilità della richiesta delle suddette somme.
Si costituiva l' che contestava il ricorso. CP_3 Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In punto di diritto, la L. n. 88 del 1989 art. 52, statuisce un principio generale di irripetibilità delle pensioni
(Cass. n.482/2017), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'articolo 2033 c.c.. Le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura, commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato, non presente nel caso de quo, in quanto tale prova, a carico del resistente convenuto, non
è stata mai fornita.
Sul punto, la Corte di Cassazione in più occasioni ha affermato che non si devono restituire le somme CP_ indebitamente percepite e richieste dall' nel caso in cui non si sia in presenza di dolo comprovato da parte del percipiente, come da ordinanza del 25 giugno 2020, n. 12608, e come da ordinanza 30 giugno
2020, n.13223, le quali pronunce, accogliendo i ricorsi presentati specificano che “le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di CP_ comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere”.
“Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Si può dunque concludere che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga un provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Inoltre, sempre la Corte di Cassazione ha affermato, Sez. Lavoro, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019 che
“l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Dolo che, nel caso de quo, non sussiste in capo al ricorrente.
Di conseguenza, vanno annullati i provvedimenti di indebito impugnati: datati 24.01.2021 e notificati a mezzo raccomandata a/r rispettivamente n. 68977787524-1 del 22.03.2021 e n. 68988100657-5 del
24.03.2021, nonché, la Delibera n. 2116673 del 23.06.2021 adottata dal Comitato Provinciale della Sede
Provinciale di Messina, privandoli di ogni effetto di legge, con condanna dell' in persona del legale CP_3 rappresentante pro-tempore, alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto in ragione degli stessi.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-annulla i provvedimenti datati 24.01.2021 e notificati a mezzo raccomandata a/r rispettivamente n.
68977787524-1 del 22.03.2021 e n. 68988100657-5 del 24.03.2021, nonché, la Delibera n. 2116673 del
23.06.2021 adottata dal Comitato Provinciale della Sede Provinciale di Messina, privandoli di ogni effetto di legge, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione di CP_3 quanto eventualmente trattenuto in ragione degli stessi, così come in parte motiva;
-condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_3 processuali, che liquida in complessivi €. 1.850,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Nocifora Tiranno Mariella.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 20.05.2025.
il cancelliere il giudice del lavoro
DR. Amato Lucia Maria Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 20.05.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa vertente tra: residente in C.da Piana n. 4, Sant'Agata Militello (ME), C.F. Controparte_1
ed elettivamente domiciliato in Sant'Agata Militello (ME), C.da Cavarretta n.88, presso C.F._1 lo studio ed in persona dell'Avv. Mariella Nocifora Tiranno, (Cod. Fisc. – P.IVA C.F._2
– PEC – Tel. 0941.1950856) che lo rappresenta e difende P.IVA_1 Email_1 come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante;
Controparte_2
resistente
Oggetto: annullamento di indebito
All'udienza odierna, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa chiedendo l'accoglimento delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso ritualmente notificato in dato 21.07.2021 parte ricorrente esponeva che, l' in data
24.01.2021 emetteva provvedimenti notificati a mezzo raccomandata a/r rispettivamente n. 68977787524-
1 del 22.03.2021 e n. 68988100657-5 del 24.03.2021 avente ad oggetto “Rideterminazione della prestazione Cat. INVCIV n. 07021005” e con cui gli veniva comunicato che, a seguito del ricalcolo della pensione n. 07021005 categoria INVCIV sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2018, emergeva un indebito di € 8.305,53 in quanto, a dire dell' , sarebbero state erogate Controparte_4 somme superiori a quanto dovuto per il periodo compreso da gennaio 2018 a febbraio 2021; che, ritenendo il provvedimento illegittimo, provvedeva ad inoltrare ricorso amministrativo all' in data 06.05.2021, CP_3 versato in atti, con cui impugnava i provvedimenti adottati dall'Ente previdenziale;
che, alla Luce del
Ricorso amministrativo inoltrato, il Comitato Provinciale della sede provinciale di Messina emetteva
Delibera n. 2116673 del 23.06.2021 con cui accoglieva parzialmente le istanze presentate in sede amministrativa;
che, in particolare, a seguito di ricostituzione, l' provvedeva a correggere CP_2
l'ammontare dell'indebito in quanto, a suo dire, aveva superato i requisiti reddituali previsti dalla legge solo nell'anno 2018 e non invece negli anni successivi. Conseguentemente, annullava gli indebiti relativi agli anni
2019 e 2020 mentre confermava quello relativo all'anno 2018 pari ad € 2.951,97 di cui ne chiedeva la ripetibilità ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Parte ricorrente eccepiva l'irripetibilità della richiesta delle suddette somme.
Si costituiva l' che contestava il ricorso. CP_3 Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In punto di diritto, la L. n. 88 del 1989 art. 52, statuisce un principio generale di irripetibilità delle pensioni
(Cass. n.482/2017), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'articolo 2033 c.c.. Le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura, commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato, non presente nel caso de quo, in quanto tale prova, a carico del resistente convenuto, non
è stata mai fornita.
Sul punto, la Corte di Cassazione in più occasioni ha affermato che non si devono restituire le somme CP_ indebitamente percepite e richieste dall' nel caso in cui non si sia in presenza di dolo comprovato da parte del percipiente, come da ordinanza del 25 giugno 2020, n. 12608, e come da ordinanza 30 giugno
2020, n.13223, le quali pronunce, accogliendo i ricorsi presentati specificano che “le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di CP_ comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere”.
“Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Si può dunque concludere che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga un provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Inoltre, sempre la Corte di Cassazione ha affermato, Sez. Lavoro, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019 che
“l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Dolo che, nel caso de quo, non sussiste in capo al ricorrente.
Di conseguenza, vanno annullati i provvedimenti di indebito impugnati: datati 24.01.2021 e notificati a mezzo raccomandata a/r rispettivamente n. 68977787524-1 del 22.03.2021 e n. 68988100657-5 del
24.03.2021, nonché, la Delibera n. 2116673 del 23.06.2021 adottata dal Comitato Provinciale della Sede
Provinciale di Messina, privandoli di ogni effetto di legge, con condanna dell' in persona del legale CP_3 rappresentante pro-tempore, alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto in ragione degli stessi.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-annulla i provvedimenti datati 24.01.2021 e notificati a mezzo raccomandata a/r rispettivamente n.
68977787524-1 del 22.03.2021 e n. 68988100657-5 del 24.03.2021, nonché, la Delibera n. 2116673 del
23.06.2021 adottata dal Comitato Provinciale della Sede Provinciale di Messina, privandoli di ogni effetto di legge, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione di CP_3 quanto eventualmente trattenuto in ragione degli stessi, così come in parte motiva;
-condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_3 processuali, che liquida in complessivi €. 1.850,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Nocifora Tiranno Mariella.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 20.05.2025.
il cancelliere il giudice del lavoro
DR. Amato Lucia Maria Catena