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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/11/2024, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G.453 – 454 - 474/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
( E , ( con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. BLASI GIANLUCA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv.PUNTI Controparte_1 P.IVA_1
SARA
PARTE RESISTENTE
Oggi 11/11/2024 ad ore 12.04 mediante collegamento da remoto con il giudice Andrea
Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. BLASI GIANLUCA per parte resistente le dott.sse e Controparte_2 CP_3
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti mediante collegamento da remoto, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice, preliminarmente, letto l'art. 151 delle disp. di att. al cod. proc. civ. dispone la riunione dei fascicoli recanti n.r.g. 454 e 474 del 2024 al presente.
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni. La dott.ssa fa presente che per mero errore è stato allegata in relazione alla ricorrente CP_2
un monte ore di sole 2 quale tempo di docenza per l'a.s. 2021/20221 mentre dallo Pt_1
stato matricolare risulta che la stessa avesse un contratto ad orario completo per il medesimo anno scolastico.
L'avv. Blasi ne prende atto.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue e rinunciano alla lettura della sentenza:
PARTE RICORRENTE
EVA CALEGARI
Nel merito, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa da intendersi ritrascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per ciascuno dei suddetti anni scolastici tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; Sempre nel merito, condannare il
[...]
a riconoscere in favore di parte ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Controparte_1 Docente la somma di €. 2.500,00 (euro duemila-cinquecento//00) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui al momento della pronuncia della sentenza parte ricorrente, a qualsivoglia titolo, non sia più inserita a qualsiasi titolo nel sistema scola-stico, accertare il danno subito dall'esponente, presuntivamente provato dalla mancata per-cezione del bonus per il quale aveva maturato il diritto e, per l'effetto, condannare il al Controparte_1 risarcimento per equivalente, da liquidarsi fino alla concorrenza dell'im-porto di €. 500,00 maturato per ciascuno dei suddetti anni scolastici o, in via equitativa, nella diversa misura ritenuta di giustizia;
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
“Piaccia al Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria Parte_2 deduzione e richiesta, con ogni ri-serva di ulteriore difesa, così provvedere: Nel merito, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa da intendersi ritrascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per ciascuno dei suddetti anni scolastici tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; Sempre nel merito, condannare il
[...]
a riconoscere in favore di parte ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Controparte_1 Docente la somma di €. 2.000,00 (euro due-mila//00) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui al momento della pronuncia della sentenza parte ricorrente, a qualsivoglia titolo, non sia più inserita a qualsiasi titolo nel sistema scola-stico, accertare il danno subito dall'esponente, presuntivamente provato dalla mancata per-cezione del bonus per il quale aveva maturato il diritto e, per l'effetto, condannare il al risarcimento per equivalente, Controparte_1 da liquidarsi fino alla concorrenza dell'importo di €. 500,00 maturato per ciascuno dei suddetti anni scolastici o, in via equitativa, nella diversa misura ritenuta di giustizia;
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
, ( Parte_3 C.F._3 “Piaccia al Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni ri- serva di ulteriore difesa, così provvedere: Nel merito, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa da intendersi ritrascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per ciascuno dei suddetti anni scolastici tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; Sempre nel merito, condannare il a riconoscere in favore di parte ricorrente Controparte_1 tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma di €. 1.000,00 (euro mille//00) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui al momento della pronuncia della sentenza parte ricorrente, a qualsivoglia titolo, non sia più inserita a qualsiasi titolo nel sistema scola-stico, accertare il danno subito dall'esponente, presuntivamente provato dalla mancata per-cezione del bonus per il quale aveva maturato il diritto e, per l'effetto, condannare il al risarcimento per equivalente, Controparte_1 da liquidarsi fino alla concorrenza dell'im-porto di €. 500,00 maturato per ciascuno dei suddetti anni scolastici o, in via equitativa, nella diversa misura ritenuta di giustizia;
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto pro- curatore che si dichiara antistatario.”.
PARTE RESISTENTE
In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
2. Alla luce della serialità della vertenza, compensare in ogni caso integralmente le spese di lite.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 453/2024 promossa da:
(cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
( E , ( con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. BLASI GIANLUCA
PARTE RICORRENTE E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv.PUNTI Controparte_1 P.IVA_1
SARA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_3 Parte_2 il e l' , Controparte_4 Controparte_5 per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato.
Parte ricorrente ha depositato al riguardo la copia dei contratti di lavoro e dei cedolini degli stipendi (docc. sub 1, fascicolo parte ricorrente).
Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1
docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati si deve riconoscere il diritto della ricorrente all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tali periodi.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi del
D.M. n. 55 del 2014, con la riduzione prevista dal IV comma dell'art. 4 del D.M. 10/3/2014,
n. 55 calcolata con un valore pari al 30%, considerato che si tratta di contenzioso divenuto
“seriale” e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Per ogni causa riunita si opera l'aumento del 30 % ai sensi del secondo comma del medesimo art. 4.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti a ottenere la “carta docenti” per i seguenti anni scolatici:
- per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_1
- per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_2
- per gli anni 2019/2020, 2020/2021; Parte_3
e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione delle ricorrenti detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente le Controparte_4 spese di lite, che liquida in € 121,99 per spese esenti ed in € 1.554,46 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Blasi dichiaratosi antistatario. Pavia, 12 novembre 2024
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
( E , ( con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. BLASI GIANLUCA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv.PUNTI Controparte_1 P.IVA_1
SARA
PARTE RESISTENTE
Oggi 11/11/2024 ad ore 12.04 mediante collegamento da remoto con il giudice Andrea
Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. BLASI GIANLUCA per parte resistente le dott.sse e Controparte_2 CP_3
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti mediante collegamento da remoto, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice, preliminarmente, letto l'art. 151 delle disp. di att. al cod. proc. civ. dispone la riunione dei fascicoli recanti n.r.g. 454 e 474 del 2024 al presente.
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni. La dott.ssa fa presente che per mero errore è stato allegata in relazione alla ricorrente CP_2
un monte ore di sole 2 quale tempo di docenza per l'a.s. 2021/20221 mentre dallo Pt_1
stato matricolare risulta che la stessa avesse un contratto ad orario completo per il medesimo anno scolastico.
L'avv. Blasi ne prende atto.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue e rinunciano alla lettura della sentenza:
PARTE RICORRENTE
EVA CALEGARI
Nel merito, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa da intendersi ritrascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per ciascuno dei suddetti anni scolastici tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; Sempre nel merito, condannare il
[...]
a riconoscere in favore di parte ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Controparte_1 Docente la somma di €. 2.500,00 (euro duemila-cinquecento//00) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui al momento della pronuncia della sentenza parte ricorrente, a qualsivoglia titolo, non sia più inserita a qualsiasi titolo nel sistema scola-stico, accertare il danno subito dall'esponente, presuntivamente provato dalla mancata per-cezione del bonus per il quale aveva maturato il diritto e, per l'effetto, condannare il al Controparte_1 risarcimento per equivalente, da liquidarsi fino alla concorrenza dell'im-porto di €. 500,00 maturato per ciascuno dei suddetti anni scolastici o, in via equitativa, nella diversa misura ritenuta di giustizia;
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
“Piaccia al Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria Parte_2 deduzione e richiesta, con ogni ri-serva di ulteriore difesa, così provvedere: Nel merito, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa da intendersi ritrascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per ciascuno dei suddetti anni scolastici tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; Sempre nel merito, condannare il
[...]
a riconoscere in favore di parte ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Controparte_1 Docente la somma di €. 2.000,00 (euro due-mila//00) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui al momento della pronuncia della sentenza parte ricorrente, a qualsivoglia titolo, non sia più inserita a qualsiasi titolo nel sistema scola-stico, accertare il danno subito dall'esponente, presuntivamente provato dalla mancata per-cezione del bonus per il quale aveva maturato il diritto e, per l'effetto, condannare il al risarcimento per equivalente, Controparte_1 da liquidarsi fino alla concorrenza dell'importo di €. 500,00 maturato per ciascuno dei suddetti anni scolastici o, in via equitativa, nella diversa misura ritenuta di giustizia;
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
, ( Parte_3 C.F._3 “Piaccia al Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni ri- serva di ulteriore difesa, così provvedere: Nel merito, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa da intendersi ritrascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per ciascuno dei suddetti anni scolastici tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; Sempre nel merito, condannare il a riconoscere in favore di parte ricorrente Controparte_1 tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma di €. 1.000,00 (euro mille//00) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui al momento della pronuncia della sentenza parte ricorrente, a qualsivoglia titolo, non sia più inserita a qualsiasi titolo nel sistema scola-stico, accertare il danno subito dall'esponente, presuntivamente provato dalla mancata per-cezione del bonus per il quale aveva maturato il diritto e, per l'effetto, condannare il al risarcimento per equivalente, Controparte_1 da liquidarsi fino alla concorrenza dell'im-porto di €. 500,00 maturato per ciascuno dei suddetti anni scolastici o, in via equitativa, nella diversa misura ritenuta di giustizia;
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto pro- curatore che si dichiara antistatario.”.
PARTE RESISTENTE
In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
2. Alla luce della serialità della vertenza, compensare in ogni caso integralmente le spese di lite.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 453/2024 promossa da:
(cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
( E , ( con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. BLASI GIANLUCA
PARTE RICORRENTE E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv.PUNTI Controparte_1 P.IVA_1
SARA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_3 Parte_2 il e l' , Controparte_4 Controparte_5 per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato.
Parte ricorrente ha depositato al riguardo la copia dei contratti di lavoro e dei cedolini degli stipendi (docc. sub 1, fascicolo parte ricorrente).
Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1
docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati si deve riconoscere il diritto della ricorrente all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tali periodi.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi del
D.M. n. 55 del 2014, con la riduzione prevista dal IV comma dell'art. 4 del D.M. 10/3/2014,
n. 55 calcolata con un valore pari al 30%, considerato che si tratta di contenzioso divenuto
“seriale” e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Per ogni causa riunita si opera l'aumento del 30 % ai sensi del secondo comma del medesimo art. 4.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti a ottenere la “carta docenti” per i seguenti anni scolatici:
- per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_1
- per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_2
- per gli anni 2019/2020, 2020/2021; Parte_3
e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione delle ricorrenti detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente le Controparte_4 spese di lite, che liquida in € 121,99 per spese esenti ed in € 1.554,46 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Blasi dichiaratosi antistatario. Pavia, 12 novembre 2024
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina