TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 03/06/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 821/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NUORO
Sezione Civile
nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Nina Pinna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 821 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del giorno
4.02.2025
Promossa da
, nata a [...] il [...] , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Siniscola via Vivaldi n°15, elettivamente domiciliata in Siniscola via Roma n°55, presso e nello studio degli avv.ti Mario Addis ( e Luisa Maria CodiceFiscale_2
Antonietta Carta ) che la rappresentano e difendono in virtù CodiceFiscale_3
della procura a margine dell'atto introduttivo
Attrice
Contro con sede in Nuoro Via Straullu, 35 P.IVA – in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa dall'Avv. Debora PEDRONI (CF in virtù di procura speciale in CodiceFiscale_4
calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Nuoro, Corso
Garibaldi, 181, presso lo studio del medesimo avvocato
Convenuta
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI: come in atti e come da verbale dell'udienza del giorno 04.02.2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 28.6.2019 la Signora proponeva opposizione avverso Pt_1
l'ingiunzione di pagamento n° 52060/3030/2019, con la quale gli veniva ingiunto “di pagare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ingiunzione,
l'importo di Euro 9.801,60,comprensivo del credito come da elenco fatture e conveniva in giudizio la società chiedendo che il Tribunale dichiarasse in ogni caso non dovute CP_1
le somme portate dall'impugnata ingiunzione di pagamento, dichiarare prescritte gli importi delle fatture emesse dal gennaio 2006 a giugno 2010, dichiarare illegittima l'avversa pretesa per violazione delle disposizioni di cui al Regolamento del Servizio
idrico integrato e alla Carta del servizio idrico integrato, ordinare il ricalcolo delle somme e accordare la riduzione del 50% per la non potabilità con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
A fondamento della propria domanda l'attrice esponeva che era subentrata al contratto intestato in precedenza al marito deceduto e intestatario dell'utenza, il quale aveva presentato in data 11.6.2015 reclamo evidenziando la prescrizione degli importi delle fatture emesse per il periodo dal 2006 al 2009 e lamentando la presenza di consumi eccessivi per perdite idriche occulte. A seguito del reclamo il marito della opponente riceveva un sollecito di pagamento di euro 25.324,17. Avverso tale richiesta proponeva domanda di adesione alla conciliazione indicando gli stessi motivi di cui al precedente reclamo. Nell'attesa dell'esito di conciliazione il marito della signora decedeva e Pt_1
la stessa subentrava nel contratto. Alle richieste il gestore dava riscontro nel febbraio 2018
inviando un piano di rientro che veniva contestato evidenziando anche l'impossibilità
economica della signora di assolvere al proprio obbligo in quanto titolare di sola Pt_1
pensione di reversibilità. La signora inoltre chiedeva la rettifica delle fatture per Pt_1
consumi elevati e rigettava il reclamo senza comunque effettuare alcun controllo CP_1
sul contatore L'esito del reclamo veniva contestato e solo in data 22.2.2018 un tecnico di si recava presso l'abitazione della per asportare il contatore e CP_1 Pt_1
successivamente il tecnico incaricato, alla presenza dell'utente, effettuava le prove sul misuratore ed evidenziava una percentuale di errore del 43% nella prima prova e del 42%
2 nella seconda e terza prova per cui veniva certificato il non funzionamento per errore al di fuori dei limiti di tolleranza del 5% Conseguentemente annullava le fatture CP_1
emesse dal 2017 al 2018. Quindi l'aver constatato il malfunzionamento del vecchio contatore legittimerebbe il ricalcolo die consumi anche antecedenti al 2017.
Con comparsa di costituzione e risposta del 8.1.2020 si costituiva in giudizio CP_1
la quale contestava doglianze, assunti e richieste dell'attrice, sostenendo in via
[...]
pregiudiziale di rito la carenza di giurisdizione del giudice adito, in favore del Giudice
amministrativo laddove si contesta la tariffa applicata e se ne chiede la riduzione per non potabilità; in via preliminare eccepisce la decadenza dell'opponente dalla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. in forza dell'art. 1495 cc. E nel merito rigettare l'opposizione in quanto infondata, illegittima e destituita di fondamento fattuale e giuridico. Rileva infatti Abbanoa che l'opponente si è resa morosa nel corso degli anni e che sono intervenuti numerosi atti interruttivi della prescrizione. Risulta evidente che il credito non sia affatto prescritto e che il conseguente piano di rientro inviato alla odierna resistente, sia perfettamente legittimo e valido. Anche relativamente alla richiesta di detrazione per perdita idrica, si rileva come non risponde al vero che la società non abbia riscontrato tale doglianza: si richiama a tale proposito la e-mail inviata in data 11/07/2018 all'avv. Corrias con la quale la società
comunicava di aver emesso una nota di credito per somma pari a – 1.337,95 in data
30/06/2017, come previsto dal R.S.I.I.. Non solo: in data 08/11/2018 si confermava che il contatore matricola n. AA090345/04 in seguito al controllo risultava malfunzionante tanto che la società provvedeva alla sua sostituzione con nuovo contatore avente numero di matricola 18BA183946. La lettura finale del vecchio contatore, pertanto, era una lettura di ricostruzione pari a mc. 10.135 determinata sulla base della media dei consumi rilevati sul nuovo misuratore in data 31/10/2018 di mc 24. In seguito alla sostituzione, inoltre, provvedeva a rielaborare le fatture inesatte, ovvero quelle n. 2018/1280858 di € CP_1
320,96; 2018/774881 di € 805,07; 2017/58018353 di € 319,37 (nuovo numero 1900518);
2017/530306996 di € 464,49 (nuovo numero 1296189); 2017/5300180074 di € 645,79
(nuovo numero 689543), e ad emettere le relative note di credito con n. 2018/1592696;
2018/1592695; 2018/1592693; 2018/1592692; 2018/1592691, come da nota del
3 08/11/2018. Ad ulteriore riprova della correttezza dell'operato della evidenzia CP_1
che nella nota di riscontro al reclamo la società dichiara di aver effettuato una lettura di ricostruzione basandosi sul nuovo contatore e applicando la media di mc 24, ovvero, una media addirittura inferiore rispetto a quella indicata da controparte nel punto 23) di cui all'atto di citazione in opposizione! Controparte, infatti, sostiene applicabile al caso de quo la media di 0,56 mc/die, come risultanti dal nuovo contatore. Non tiene conto, però, della perdita che si è verificata con un picco di consumi pari a 3,51 mc/gg e per la quale, lo si ripete, la società ha già provveduto alla scorporo di somma pari ad € 1.337,95 relativamente ai canoni depurazione e fognatura per i periodi dal 01/10/2010 al
17/01/2013. Si contesta, pertanto, che la media dei consumi possa essere applicata a tutti i periodi precedenti al 2017, come artatamente vorrebbe sostenere controparte in quanto nei predetti periodi si è verificata la predetta perdita e, pertanto, non sarebbe legittimo computare i consumi sulla base di una media non effettiva in quanto è palese che il consumo del periodo sia molto più elevato
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 4.2.2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, e lo scrivente giudice ha tenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento .
Sulla prescrizione: dalla documentazione prodotta in atti da risulta che il credito CP_1
sia fondato. In giudizio sono stati depositati da parte convenuta atti idonei ad interrompere la prescrizione (vedasi allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Gli atti interruttivi possono considerarsi efficaci ai sensi dell'art.1335 c.c., in quanto pervenuti nella piena conoscibilità dei reali destinatari e d'altra parte mai contestati: in atti non vi sono produzioni attestanti reclami per i periodi in contestazione.
4 Peraltro come evidenziato dall'opponente l'ingiunzione opposta si riferisce alla fattura n°810002229 della complessiva somma di euro 29.088,61 il cui importo scaduto e preteso ammonterebbe ad euro 9.746,21 portato nell'ingiunzione. Proprio in relazione alla fattura
810002229 è stato inviato piano di rientro del 08.02.2018 verbale di conciliazione n°3419/2 relativo alla conciliazione 3419 del 13.8.2015 allegato 7 all'atto di opposizione.
Tale verbale contiene il riconoscimento del debito, in ambito ed è stato utilizzato CP_1
per formalizzare un accordo raggiunto tra l'utente e la società per la risoluzione di una controversia su un debito. In questo verbale, l'utente e riconoscono l'esistenza e CP_1
l'entità del debito, stabilendo le modalità di pagamento e altri dettagli pertinenti. Tanto è
dimostrato dal fatto che con l'ordinanza ingiunzione impugnata richiede il CP_1
residuo del debito scaduto.
Inoltre anche dalle consulenze depositate in atti dal ctu emerge che la signora è Pt_1
debitrice nei confronti di CP_1
Sulla base di quanto appena esposto deve ritenersi che l'opposizione è infondata e la signora è debitrice nei confronti di della somma di euro 9.746,21. Pt_1 CP_1
L'ingiunzione va dunque confermata per la somma di euro 9.746,21.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 modificato dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza il procedimento è
concluso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
così decide:
rigetta l'opposizione e conferma l'ingiunzione impugnata n° 52060/3030/2019 e per l'effetto condanna a pagare ad in persona Parte_1 CP_1
dell'amministratore e legale rappresentante p.t. la somma di euro 9.746,21.
5 condanna parte attrice alla rifusione delle spese in favore di in persona CP_1
dell'amministratore e legale rappresentante p.t, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.,
Così deciso in Nuoro il giorno 3.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NUORO
Sezione Civile
nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Nina Pinna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 821 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del giorno
4.02.2025
Promossa da
, nata a [...] il [...] , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Siniscola via Vivaldi n°15, elettivamente domiciliata in Siniscola via Roma n°55, presso e nello studio degli avv.ti Mario Addis ( e Luisa Maria CodiceFiscale_2
Antonietta Carta ) che la rappresentano e difendono in virtù CodiceFiscale_3
della procura a margine dell'atto introduttivo
Attrice
Contro con sede in Nuoro Via Straullu, 35 P.IVA – in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa dall'Avv. Debora PEDRONI (CF in virtù di procura speciale in CodiceFiscale_4
calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Nuoro, Corso
Garibaldi, 181, presso lo studio del medesimo avvocato
Convenuta
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI: come in atti e come da verbale dell'udienza del giorno 04.02.2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 28.6.2019 la Signora proponeva opposizione avverso Pt_1
l'ingiunzione di pagamento n° 52060/3030/2019, con la quale gli veniva ingiunto “di pagare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ingiunzione,
l'importo di Euro 9.801,60,comprensivo del credito come da elenco fatture e conveniva in giudizio la società chiedendo che il Tribunale dichiarasse in ogni caso non dovute CP_1
le somme portate dall'impugnata ingiunzione di pagamento, dichiarare prescritte gli importi delle fatture emesse dal gennaio 2006 a giugno 2010, dichiarare illegittima l'avversa pretesa per violazione delle disposizioni di cui al Regolamento del Servizio
idrico integrato e alla Carta del servizio idrico integrato, ordinare il ricalcolo delle somme e accordare la riduzione del 50% per la non potabilità con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
A fondamento della propria domanda l'attrice esponeva che era subentrata al contratto intestato in precedenza al marito deceduto e intestatario dell'utenza, il quale aveva presentato in data 11.6.2015 reclamo evidenziando la prescrizione degli importi delle fatture emesse per il periodo dal 2006 al 2009 e lamentando la presenza di consumi eccessivi per perdite idriche occulte. A seguito del reclamo il marito della opponente riceveva un sollecito di pagamento di euro 25.324,17. Avverso tale richiesta proponeva domanda di adesione alla conciliazione indicando gli stessi motivi di cui al precedente reclamo. Nell'attesa dell'esito di conciliazione il marito della signora decedeva e Pt_1
la stessa subentrava nel contratto. Alle richieste il gestore dava riscontro nel febbraio 2018
inviando un piano di rientro che veniva contestato evidenziando anche l'impossibilità
economica della signora di assolvere al proprio obbligo in quanto titolare di sola Pt_1
pensione di reversibilità. La signora inoltre chiedeva la rettifica delle fatture per Pt_1
consumi elevati e rigettava il reclamo senza comunque effettuare alcun controllo CP_1
sul contatore L'esito del reclamo veniva contestato e solo in data 22.2.2018 un tecnico di si recava presso l'abitazione della per asportare il contatore e CP_1 Pt_1
successivamente il tecnico incaricato, alla presenza dell'utente, effettuava le prove sul misuratore ed evidenziava una percentuale di errore del 43% nella prima prova e del 42%
2 nella seconda e terza prova per cui veniva certificato il non funzionamento per errore al di fuori dei limiti di tolleranza del 5% Conseguentemente annullava le fatture CP_1
emesse dal 2017 al 2018. Quindi l'aver constatato il malfunzionamento del vecchio contatore legittimerebbe il ricalcolo die consumi anche antecedenti al 2017.
Con comparsa di costituzione e risposta del 8.1.2020 si costituiva in giudizio CP_1
la quale contestava doglianze, assunti e richieste dell'attrice, sostenendo in via
[...]
pregiudiziale di rito la carenza di giurisdizione del giudice adito, in favore del Giudice
amministrativo laddove si contesta la tariffa applicata e se ne chiede la riduzione per non potabilità; in via preliminare eccepisce la decadenza dell'opponente dalla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. in forza dell'art. 1495 cc. E nel merito rigettare l'opposizione in quanto infondata, illegittima e destituita di fondamento fattuale e giuridico. Rileva infatti Abbanoa che l'opponente si è resa morosa nel corso degli anni e che sono intervenuti numerosi atti interruttivi della prescrizione. Risulta evidente che il credito non sia affatto prescritto e che il conseguente piano di rientro inviato alla odierna resistente, sia perfettamente legittimo e valido. Anche relativamente alla richiesta di detrazione per perdita idrica, si rileva come non risponde al vero che la società non abbia riscontrato tale doglianza: si richiama a tale proposito la e-mail inviata in data 11/07/2018 all'avv. Corrias con la quale la società
comunicava di aver emesso una nota di credito per somma pari a – 1.337,95 in data
30/06/2017, come previsto dal R.S.I.I.. Non solo: in data 08/11/2018 si confermava che il contatore matricola n. AA090345/04 in seguito al controllo risultava malfunzionante tanto che la società provvedeva alla sua sostituzione con nuovo contatore avente numero di matricola 18BA183946. La lettura finale del vecchio contatore, pertanto, era una lettura di ricostruzione pari a mc. 10.135 determinata sulla base della media dei consumi rilevati sul nuovo misuratore in data 31/10/2018 di mc 24. In seguito alla sostituzione, inoltre, provvedeva a rielaborare le fatture inesatte, ovvero quelle n. 2018/1280858 di € CP_1
320,96; 2018/774881 di € 805,07; 2017/58018353 di € 319,37 (nuovo numero 1900518);
2017/530306996 di € 464,49 (nuovo numero 1296189); 2017/5300180074 di € 645,79
(nuovo numero 689543), e ad emettere le relative note di credito con n. 2018/1592696;
2018/1592695; 2018/1592693; 2018/1592692; 2018/1592691, come da nota del
3 08/11/2018. Ad ulteriore riprova della correttezza dell'operato della evidenzia CP_1
che nella nota di riscontro al reclamo la società dichiara di aver effettuato una lettura di ricostruzione basandosi sul nuovo contatore e applicando la media di mc 24, ovvero, una media addirittura inferiore rispetto a quella indicata da controparte nel punto 23) di cui all'atto di citazione in opposizione! Controparte, infatti, sostiene applicabile al caso de quo la media di 0,56 mc/die, come risultanti dal nuovo contatore. Non tiene conto, però, della perdita che si è verificata con un picco di consumi pari a 3,51 mc/gg e per la quale, lo si ripete, la società ha già provveduto alla scorporo di somma pari ad € 1.337,95 relativamente ai canoni depurazione e fognatura per i periodi dal 01/10/2010 al
17/01/2013. Si contesta, pertanto, che la media dei consumi possa essere applicata a tutti i periodi precedenti al 2017, come artatamente vorrebbe sostenere controparte in quanto nei predetti periodi si è verificata la predetta perdita e, pertanto, non sarebbe legittimo computare i consumi sulla base di una media non effettiva in quanto è palese che il consumo del periodo sia molto più elevato
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 4.2.2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, e lo scrivente giudice ha tenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento .
Sulla prescrizione: dalla documentazione prodotta in atti da risulta che il credito CP_1
sia fondato. In giudizio sono stati depositati da parte convenuta atti idonei ad interrompere la prescrizione (vedasi allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Gli atti interruttivi possono considerarsi efficaci ai sensi dell'art.1335 c.c., in quanto pervenuti nella piena conoscibilità dei reali destinatari e d'altra parte mai contestati: in atti non vi sono produzioni attestanti reclami per i periodi in contestazione.
4 Peraltro come evidenziato dall'opponente l'ingiunzione opposta si riferisce alla fattura n°810002229 della complessiva somma di euro 29.088,61 il cui importo scaduto e preteso ammonterebbe ad euro 9.746,21 portato nell'ingiunzione. Proprio in relazione alla fattura
810002229 è stato inviato piano di rientro del 08.02.2018 verbale di conciliazione n°3419/2 relativo alla conciliazione 3419 del 13.8.2015 allegato 7 all'atto di opposizione.
Tale verbale contiene il riconoscimento del debito, in ambito ed è stato utilizzato CP_1
per formalizzare un accordo raggiunto tra l'utente e la società per la risoluzione di una controversia su un debito. In questo verbale, l'utente e riconoscono l'esistenza e CP_1
l'entità del debito, stabilendo le modalità di pagamento e altri dettagli pertinenti. Tanto è
dimostrato dal fatto che con l'ordinanza ingiunzione impugnata richiede il CP_1
residuo del debito scaduto.
Inoltre anche dalle consulenze depositate in atti dal ctu emerge che la signora è Pt_1
debitrice nei confronti di CP_1
Sulla base di quanto appena esposto deve ritenersi che l'opposizione è infondata e la signora è debitrice nei confronti di della somma di euro 9.746,21. Pt_1 CP_1
L'ingiunzione va dunque confermata per la somma di euro 9.746,21.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 modificato dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza il procedimento è
concluso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
così decide:
rigetta l'opposizione e conferma l'ingiunzione impugnata n° 52060/3030/2019 e per l'effetto condanna a pagare ad in persona Parte_1 CP_1
dell'amministratore e legale rappresentante p.t. la somma di euro 9.746,21.
5 condanna parte attrice alla rifusione delle spese in favore di in persona CP_1
dell'amministratore e legale rappresentante p.t, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.,
Così deciso in Nuoro il giorno 3.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
6