Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 4286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4286 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice, dott. Elisa Tomassi, in funzione di giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, alla udienza cartolare del 29.5.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nel proc. n. 1294/24 R.G. prev.
TRA
, nato a [...] il [...], e ivi residente in [...]
n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Gallo, presso il cui studio elett.te domicilia in
Aversa (CE), via Caravaggio n. 18, come in atti ricorrente
E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Maria Liguori, domiciliato in Napoli alla
[...]
via Nuova Poggioreale-angolo via S. Lazzaro.
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.1.24 il ricorrente in epigrafe premetteva di lavorare dal
1982 nella qualità di “direttore di macchina” su navi e mezzi veloci effettuando la navigazione anche oltre quattordici ore al giorno;
specificate le ripericussioni fisiche della mansione svolta, consistenti nella prolungata esposizione alle vibrazioni e sollecitazioni meccaniche tipiche delle navi causate dal moto ondoso oltre che dovute al sollevamento di carichi pesanti e alle posture incongrue, esponeva che in data 30.1.2023 gli erano state diagnosticate patologie a livello del rachide lombo sacrale e alle ginocchia;
che il 16.2.23 aveva presentato istanza all' finalizzata al riconoscimento delle malattie professionali CP_2
che l'Istituto l'aveva rigettata con due distitnti provvedimenti, ricevuti il 6.5.2023, escludendo il nesso causale tra il rischio lavorativo cui era stato esposto e la malattie denunciate;
che con visita medica del 13.6.2023 gli era stata certificata la “sindrome vertiginosa con cervicalgia e limitata estensione articolare del rachide cervicale da radicolite compressiva C4-C5-C6”; che la perizia redatta a seguito della visita medico legale del 3.7.2023 aveva accertato un grado di inabilità pari al 20-22%, evidenziandone l'origine professionale;
che l'ulteriore RM al rachide lombo-sacrale aveva evidenziato quanto esposto dettagliatamente in ricorso;
di essersi opposto infruttuosamente avverso i suddetti provvedimenti chiedendo di sottoporsi alla visita medico legale collegiale.
Concludeva pertanto chiedendo di “1) Dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della malattia professionale della spondilodiscoartrosi e specificatamente una invalidità permanente corrispondente ad un grado di invalidità pari al 20-22% o in quello maggiore o minore che sarà accertato dalla CTU della quale si formalizza la richiesta;
Per l'effetto:
2) Condannare l' in persona del legale Rappresentante p.t. a corrispondere alla CP_2
ricorrente la relativa rendita determinata secondo i parametri di legge qualora il grado di inabilità riconosciuto in sede di CTU dovesse superare il 16% ovvero un risarcimento in capitale qualora la percentuale riconosciuta dovesse essere inferiore al 16% e comunque riconoscere la malattia professionale anche nel caso in cui la percentuale dovesse essere inferiore al 6%. 3) Condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari di CP_2
avvocato, con distrazione ai predetti difensori antistatari”.
L'istituto convenuto si costituiva in giudizio, eccependo l'imcompetenza territoriale del giudice adito trattandosi di controversia avente ad oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al comma due dell'art. 444 c.p.c., da trattarsi secondo la speciale competenza del Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave;
eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto carente dei requisiti minimi
2 richiesti e l' infondatezza del ricorso, vigendo nella materia rigoroso onere della prova a carico del ricorrente;
eccepiva che la patologia lamentata dal ricorrente aveva origini multifattoriali, difettando pertanto la prova del nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta. In subordine eccepiva la prescrizione triennale del diritto all'azione.
Concludeva chiedendo “in via preliminare e nel rito, per la reiezione del ricorso poiché inammissibile, per incompetenza territoriale funzionale del Giudice del Lavoro di Napoli fino a prova contraria e/o ex art. 414 c.p.c. In via principale e nel merito, per la reiezione della domanda attorea poiché infondata e non provata. In via subordinata, per la dichiarazione di prescrizione del diritto all'azione del ricorrente ex artt. 111, 112 T. U. n.
1125/65. Vinte le spese del giudizio. Si allega procura generale alle liti”.
Sentiti i testi, conferito incarico di c.t.u. medico legale, in esito alla udienza cartolare del
29.5.2025, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 c. 7 lett. h D.L. 18/2020 e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto parte ricorrente ha dimostrato che l'imbarco era avvenuto su nave iscritta presso il porto di Napoli.
Così pure, il ricorso presenta tutti gli elementi necessari e sufficienti per consentirne una corretta comprensione, sia alla controparte che al Giudice e non appare pertato inammissibile.
Appare infondata anche l'eccezione di prescrizione triennale, la quale decorre, come noto, dal momento della piena consapevolezza da parte dell'attore circa l'esistenza della patologia contratta e circa la sua natura indennizzabile.
In particolare, per quanto concerne il dies a quo, il decorso della prescrizione triennale del diritto alla rendita prevista dall'art. 112 comma 1 t.u. 30 giugno 1965 n. 1124 che la CP_2
3 normativa fissava originariamente dal giorno dell'infortunio o della manifestazione della malattia professionale, è stato dalla Corte costituzionale spostato ad un momento successivo, quando, per tali malattie, non vi sia coincidenza temporale fra detta manifestazione ed il raggiungimento del grado minimo d'indennizzabilità, occorrendo per l'avvio del termine la piena conoscenza, oltre che dello stato morboso, anche della sua eziologia e del raggiungimento della predetta soglia indennizzabile (Corte cost. 8.7.1969, n.
116; in questi sensi si veda Corte cost., 14 luglio 1999, n. 297).
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare che, per effetto del combinato disposto degli art. 2935 c.c. e 112 d.P.R. n. 1124 del 1965, il dies a quo della predetta prescrizione è rappresentato dal giorno dell'infortunio, da intendersi quale momento, successivo all'evento, in cui i postumi abbiano raggiunto il livello minimo indennizzabile.
In buona sostanza, il termine in parola per conseguire la prestazione decorre dalla data della manifestazione del danno anche nel caso in cui, essendosi verificato un infortunio, il danno si sia manifestato in epoca successiva a quella dell'infortunio stesso, ovvero dal momento in cui la malattia abbia dato luogo al cosiddetto consolidamento dei postumi indennizzabili, da intendersi come effetti anatomici e funzionali di una lesione e non già come configurazione clinica della lesione stessa. Ne consegue che l'assicurato può agire per l'ottenimento della rendita anche dopo il triennio dall'infortunio o dalla manifestazione della malattia professionale adducendo, e, in caso di contestazione, provando, che sino a quel momento la sua inabilità non aveva i requisiti minimi per dar luogo al diritto alla rendita (Cass. civ., sez. lav., 28 settembre 1995, n. 10249).
Inoltre, sul punto la Cassazione ha ribadito : “A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135,
secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la
4 manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può
ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod.
civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica contemporanea, dai quali la malattia sia riconoscibile per l'assicurato” ( Cass., sent. 2285 del 31.1.2013, 27323/2005).
Così pure, per Cass, 10441/2007: “Il termine di prescrizione dell'azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente per malattia professionale decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell'esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell'assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile”.
Orbene, nella specie, deve darsi atto del fatto che nel ricorso è affermato che solo nel gennaio 2023 il ricorrente, effettuando Tac del rachide lombosacrale, rachide cervicale e al gionocchio dx e sx si è visto diagnosticare le patologie come meglio precisate al punto 2 del ricorso;
che successivamente, il 13.6.2023, si è visto diagnosticare una “sindrome vertiginosa con cervicalgia e limitata estensione articolare del rachide cervicale da radicolite compressiva C4-C5-C6”; che a seguito della visita medico-legale del 3.7.2023 veniva redatta la perizia la quale accertava un grado di inabilità pari al 20-22% evidenziando che “l'attività svolta dal su mezzi veloci ha influenzato Parte_1
l'instaurarsi dell'infermità spondilo-discoartrosi cervicale e l'instaurarsi di artrosi con prevalente impegno femoro-tibiale compartimentale mediale con osteofitosi marginale e sofferenza osteocondriale in corrispondenza dei contrapposti versanti di carico femoro- tibiali, con sovvertimento morfostrutturale del menisco mediale e menisco laterale e con condropatia di grado elevato delle superfici articolari femoro-patellari di entrambe le ginocchia a seguito di posture incongrue, sollecitazioni biomeccaniche, beccheggi e
5 vibrazioni trasmesse alla colonna vertebrale ed alle ginocchia in considerazione della continuità e ripetitività delle mansioni relativamente ai turni lavorativi da lui svolti dal
1982 al 2.11.2021. Le patologie suddette sono in rapporto allo svolgimento delle prestazioni lavorative e, la causa che l'ha determinata ha agito lentamente e per gradi sulla colonna vertebrale e sulle ginocchia, esse sono in diretto rapporto con l'attività lavorativa descritta. Le suddette patologie hanno origine professionale”; che l'ulteriore Tac del 26.10.2023 al rachide lombo - sacrale evidenziava “…ridotta la fisiologica lordosi lombare. Segni di degenerazione artrosica somatica ed interapofisaria. I dischi intersomatici L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5 ed L5-S1 appaiono ridotti di spessore e di intensità di segnale nelle immagini T2w per fenomeni degenerativi/disidratativi e presentano una lieve e diffusa protrusione del loro profilo posteriore, con impronta a sede mediana e paramediana bilaterale sul sacco durale. In L3-L4 il disco intersomatico presenta un'ernia posteriore mediana e paramediana sinistra che impronta il sacco durale e mostra estensione al recesso inferiore con modica compressione sulla radice sinistra di
L3. In L4-L5 il disco intersomatico presenta un'ampia e diffusa protrusione del suo profilo posteriore mediana e paramediana destra che impronta il sacco durale e mostra estensione al recesso inferiore con modica compressione sulla radice destra di L4…”
Soccorre, pertanto, la indicata documentazione medica allegata alla domanda.
Deve pertanto rilevarsi che , alla luce anche della genericità della contestazione sul punto, basata solo sul lungo periodo di svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente, non è possibile sostenere con la necessaria certezza che egli sia stato consapevole del proprio stato morboso, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della “misura minima indennizzabile” prima della presentazione della domanda in questione.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo decorsi meno di tre anni tra tale evento e la data di notifica del ricorso .
6 In pratica, manca la dimostrazione da parte dell' convenuto del fatto che nei tre anni CP_1
anteriori alla domanda amministrativa il ricorrente avesse la piena consapevolezza che l'inabilità in cui era incorso avesse i requisiti minimi per dar luogo al diritto alla rendita.
Quanto al merito, la domanda è solo in parte fondata, nei limiti definiti dalla presente motivazione .
Sul punto deve premettersi che la presente fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38.
Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_2
all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma
1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-
relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
"tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
7 b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione,
alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell . In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta CP_2
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previgente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte «l'attitudine al lavoro.
Orbene, quanto alla concreta fattispecie che occupa, va rilevato che sono pacifiche le mansioni svolte dal ricorrente, per come descritte nella parte in fatto.
Sul punto, invero, non vi è stata una concreta contestazione da parte del convenuto, essendosi quest'ultimo limitato ad eccepire genericamente, pur a fronte delle specifiche allegazioni da parte della ricorrente contenute nell'atto introduttivo, l'esistenza di un sistema tabellare a liste aperte con conseguente necessità di provare rigorosamente le lavorazioni, il rischio di contrarre la malattia e il nesso eziologico, senza però nulla opporre in relazione alle affermazioni predette.
In ogni caso i testi hanno confermato l'assunto il ricorso.
8 In particolare essi hanno riferito quanto segue:
“Lavoro dal 2014 per la Snav in qualità di comandante di Testimone_1 Pt_2
(aliscafi) e lavoro nell'area del mar Tirreno;
da allora ho conosciuto il ricorrente,
[...]
che era sempre alle dipendenze della Snav direttore di macchina. Da qualche anno ma non ricordo quanti – al massimo due - non vedo più il ricorrente, che lavora per altra azienda.
Non ho mai avanzato causa contro l' Io copro quale minimo turno di lavoro 14 ore CP_2
lavorative che corrispondono a circa 8 traversate, per distanze da 15/18 miglia marine, mi
è capitato specie in inverno piuttosto spesso di lavorare nello stesso turno con il ricorrente, anche consecutivamente per circa 2/3 mesi, vale a dire il periodo di minima affluenza. Il direttore di macchina è un ufficiale di macchina. Alcune volte abbiamo lavorato anche più di 14 ore al giorno, quando è intervenuto qualche guasto alle macchine ovvero per fare della manutenzione straordinaria, necessaria per coprire dei requisiti minimali onde effettuare la corsa del giorno dopo;
tanto accadeva a volte anche due volte alla settimana, facendoci impiegare all'incirca un paio di ore in più di lavoro. Restavamo a bordo tutti noi dell'equipaggio, con battello fermo nel porto. Io ispeziono la sala macchine sempre insieme al direttore sia ogni giorno del turno, prima di ogni partenza, sia una volta alla settimana per ispezione più accurata prevista dal codice della navigazione e annotata di volta. Le ispezioni vengono da me effettuate anche a battello mobile.
All'interno della sala macchine individuavo delle vibrazioni e dei beccheggi;
il battello si muove sempre perché è in mare in base anche ai pistoni del motore, che non si possono spegnere per pause inferiori a 1 ora e che salgono e scendono continuamente;
nella sala macchine si sente di più detto beccheggio;
quando il primo motore con i pistoni è spento vi
è un secondo motore detto generatore che comunque determina rollio e beccheggio . Il ricorrente per le sue mansioni su un turno di 14 ore copriva circa 7 ore all'interno della sala macchine e il resto all'esterno, in plancia, per conduzione, affiancandomi in tale attività . E' vero quanto indicato nel ricorso alla pag. penultima punti 4), 5 di cui mi viene data lettura. I motori sono sempre accesi, per come ho detto, limitatamente a pause
9 inferiori a 1 ora. Tra un viaggio e l'altro il codice impone di restare a bordo, in quanto solo io quale comandante e il direttore di macchina abbiamo i titoli per condurre la nave ( patenti specifiche). Ho visto il ricorrente in più occasioni a che se non ogni volta che viaggiavamo insieme sollevare pesi superiori ai 20 KG tipo caricabatterie, riduttori, fusti d'olio per la manutenzione giornaliera. In sala macchine vi è un solo operaio coordinato dal direttore, in spazi angusti;
pertanto stante la tipologia di pesi da sollevare la relativa attività doveva essere svolta necessariamente in due. Tali oggetti venivano spostati dai depositai collocati sulla nave che consuma ogni giorno tra i 40 e i 50 litri d'olio al giorno, quanto ai battelli più vecchi. L'olio necessita per lubrificare i meccanismi del motore ed è rinnovato mediamente per ogni turno di 14 ore minimo e se ne occupa il personale di macchina. In condizioni meteo avverse il direttore di macchina deve verificare se le temperature in sala macchine siano davvero quelle segnalate dai meccanismi elettronici e deve perciò scendere e poi comunicarlo al comandante. Al 90 % il direttore ritorna su;
con il ricorrente è capitato pochissime volte che sia restato in sala macchine per verificare costantemente i parametri dei macchinari. La sala macchine varia a seconda della grandezza dell'aliscafo; la flotta Snav ne comprende 8. Lo spazio di una sala macchina è angusto , ad es lo spazio tra il motore e la paratia è di 60 cm;
l'altezza è inferiore ai 2,15 mt e spesso cala verso il basso alla fine del locale;
vi è per quanto ho constato una amplificazione dei rumori e delle vibrazioni che si avvertono nel resto del battello. Il giovanotto di macchina non è figura professionale obbligatoria sugli aliscafi, viene richiesto dal direttore di macchina solo per effettuare delle pulizie, in tal caso venendo direttamente in cantiere;
pertanto io non ho visto in genere il ricorrente affiancato dal giovanotto di macchina ma solo da un unico operaio motorista. Capitava spesso che vedessi il ricorrente svolgere attività di picchettaggio e martellatura su bugne e paratie ( che sono dentro la sala macchine ) oltre che sulle passerelle;
inoltre era impegnato più diffusamente nella pulizia dei perni delle prese acquamare che si trovano in sala macchine e che spesso si ossidano essendo in spazi umidi;
provvedeva il ricorrente in tal senso
10 insieme con l'operaio. Il picchetto è una specie di martello che ha da un lato un pezzo quadrato e dall'altro è cuneiforme;
ci sono martelli e picchetti di varie misure a bordo, da un minimo di 2 Kg a un massimo di 7,5 Kg. I beccheggi e rollii si avvertono anche a bordo ma in sala macchine di più in quanto più vicini alla sorgente degli stessi. La sala macchine ha un pavimento fatto da pagliuoli removibili in alluminio;
vi si cammina comunque sempre abbassati nella sala macchine ma i pagliuoli servono per avere una postura del piede più corretta. E' un meccanismo a incastro, che serve per camminare, altrimenti non sarebbe possibile farlo in maniera “normale” stante la tipologia della sala. Il pagliuolo è flessibile ai movimenti del battello e perciò è in alluminio;
inoltre è removibile per consentire di fare le manutenzioni ordinarie, pertanto i pagliuoli non sono saldati ma solo sistemati a incastro e a volte perdono la loro uniformità di incastro”
Il teste ha pertanto evidenziato la sussitenza di vibrazioni e beccheggi all'interno della sala macchine dentro la quale il ricorrente si recava circa sette ore su un turno di quattorici ore;
è emerso altresì che la detta sala è uno spazio ristretto nella quale vi è un'amplificazione dei rumori e delle vibrazioni e che quando il primo motore con i pistoni era spento vi era un secondo motore, detto generatore, che comunque determinava rollio e beccheggio. Il teste ha inoltre riferito di avere visto il ricorrente sollevare pesi di 20 KG (caricabatterie, riduttori, fusti d'olio) per la manutenzione giornaliera e di svolgere attività di picchettaggio e martellatura su bugne e paratie.
A sua volta, ha riferito: “Sono marinaio alle dipendenze della Testimone_2
Snav dal 1999; il ricorrente è direttore di macchina e l'ho conosciuto dopo poco rispetto a quando egli è entrato a lavorare con Snav., intorno al 2007/2008. Lavoro solo su aliscafi e unità veloci in ambito mar Tirreno e qualche volta anche CO . E' capitato molto spesso che io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme nella stessa turnazione, che comprende un tempo regolare di 14 ore in quanto iniziamo alle ore 6,30 e smontiamo alle
20,30 questo quanto alla tratta OC Casamicciola che ho coperto più spesso con il ricorrente . Io lavoro in coperta e solo in casi eccezionali sono sceso in sala macchine. Da
11 circa un paio di anni il ricorrente non lavora più per Snav. Sarà capitato nel corso di tutti gli anni da quando ho conosciuto il ricorrente all'incirca una quarantina di volte che io sia sceso il sala macchine. Scendendo in sala macchina avvertivo le vibrazioni e i rollii della nave anche di più rispetto a quanto sentivo in coperta. E' capitato molto spesso che il jet si scontrasse con dei corpi estranei in mare ( tipo un pezzo di tronco, buste di plastica, fusti di olio) e che detti oggetti penetrassero all'interno della campana del jet determinando delle vibrazioni ancora maggiori che si sentivano molto su tutto lo scafo facendo grande rumore e vibrazione;
dovevamo pertanto noi marinai coordinati dal direttore di macchina che rimuovevamo l'oggetto, se possibile, a volte anche senza fermare la corsa. Ciò capitava al
90% in caso di mare mosso . Il direttore di macchina effettuava prima di ogni partenza i dovuti controlli i sala macchine;
egli trascorreva mezzora la mattina in sala per il controllo e poi venti minuti dopo ogni arrivo;
facevamo in media 4/5 tra andate e ritorno. Al di là di tali tempi non permaneva nella sala macchine a meno che non vi fosse un'emergenza, legata soprattutto agli oggetti risucchiati dal jet che in caso di mare mosso è evento quasi normale;
con il mare calmo la presenza in sala macchine era inferiore.
Vi era un solo operaio coordinato dal ricorrente, il motorista. Lo spazio della macchine è ridottissimo, tra il motore e la paratia, dove si passa, vi è uno spazio di circa 40/ 50 cm . Il soffitto in alcuni punti necessita di stare piegarti specie quando si entra attraversando porte . Ho visto il ricorrente svolgere attività di picchettaggio e martellamento anche in sala macchine;
vi sono picchetti e martelli da un minimo di 400 gr e un massimo di 5 kg .
Ho visto il ricorrente anche alzare pesi , a volte sostituire motori di avviamento del peso di
50 kg , aiutato dall'operaio ; ciò accade in una scomoda posizione della sala macchine, accanto al motore, al di sotto dello stesso piano di calpestio della sala macchine;
infatti una parte enorme del motore si trova lì . Si scende togliendo dei pagliuoli che servono per camminare dentro la sala di macchine, dove si cammina comunque un po' storti e anche portare un peso diventa più difficile anche considerando che tali attività si svolgono in navigazione. L'ho visto caricare fusti di olio del peso di circa 180 kg ciascuno insieme con
12 l'operaio; tali oggetti venivano portati fino ad altezza della porta di ingresso del catamarano dal sollevatore e poi occorre trasportali a mano anche dentro la sala macchine;
lo si fa in genere in due , certo da solo il motorista non lo può fare né noi marinai di coperta possiamo farlo avendo altri compiti da svolgere;
pertanto accadeva che tali sollevamento ( almeno un cambio d'olio una volta al mese) dal ricorrente e dal motorista .
Anche il secondo teste ha fatto menziona della sussistenza di vibrazioni e rollii amplificati nella sala macchine, di uno spazio ridotto (40/ 50 cm) tra il motore e la paratia, all'interno della citata sala, tanto che in certi punti occorreva abbassarsi;
ha rammentavato di avere visto il ricorrente sollevare pesi per sostituire motori di avviamento di 50 kg, caricare fusti di olio del peso di circa 180 kg, svolgere attività di picchettaggio e martellamento, i cui picchetti e martelli pesavano da un minimo di 400 gr e un massimo di 5 kg;
ha rappresentato che le prime due attività erano svolte con l'aiuto di un operaio e spesso all'interno della sala macchine.
Essendo state pertanto dimostrate, alla luce delle deposizioni di cui è detto (entrambe credibili, per il carattere dettagliato e coerente, e perché provenienti da fonti qualificate di conoscenza), le caratteristiche delle mansioni espletate dal ricorrente e la loro astratta potenzialità dannosa con riferimento alla patologia contratta, è stato conferito incarico di c.t.u. a specialista in ortopedia e traumatologia.
Orbene, dalla relazione del c.t.u. è emerso che il ricorrente soffre delle seguenti patologie:
“dolore diffuso al rachide e sciatalgia dx, dolore alle articolazioni delle mani, gonalgia bilaterale”
Il c.t.u. ha precisato che “il periziando, per quanto concerne il caso, è affetto da artrosi polidistrettuale con interessamento di rachide e delle ginocchia, in obesità con BMI: 35,6
(2a classe). In merito alla eziopatogenesi del quadro morboso, va rilevato preliminarmente oltre alla lamentata causa tecnopatica tecnopatico, l'importante obesità rilevata costituisce un fattore causale non trascurabile (anche per motivi di cui si discuterà più avanti); si deve
13 infine rilevare che, essendo coinvolti più distretti articolari, incluso il tratto cervicale e dorsale del rachide che non sono sottoposti ai maggiori carichi a cui sono sottoposti il tratto lombare e gli arti inferiori, si deve ponderare la probabilità che si tratti di artrosi primaria (idiopatica, priva cioè di cause esterne specifiche o apparenti, causata ad esempio da fattori genetici, predisposizione familiare o semplicemente dall'invecchiamento). Sulla base di tali considerazioni si può ritenere che la sofferenza gonartrosica e quella cervicale siano da attribuire con maggiore probabilità e limitatamente a fattori idiopatici ed alla grave patologia metabolica sofferta dal periziando;
a tale proposito si ricorda che l'obesità è correlata positivamente ad una precoce degenerazione articolare sia per motivi biochimici (es. rilascio da parte del tessuto adiposo di citochine infiammatorie) che per motivi meccanici (il distretto anatomico è infatti oberato da un carico maggiore di quello che è in grado di sostenere per un determinato lasso di tempo). Ancora in merito alla gonartrosi si segnala che nel referto dell'esame RM del ginocchio (sia destro che sinistro, con qualche variazione di dettaglio), si descrive che “ai gradi di flessione dell'esame la rotula si presenta atteggiata in modica bascula esterna su una troclea che nella sua parte craniale risulta lievemente displasica per piattismo”; questo elemento indica una leggera alterazione anatomica della troclea, che può influire sulla dinamica del movimento rotuleo. In pratica, la troclea – la superficie articolare della parte superiore del femore su cui scorre la rotula – appare appiattita in modo non del tutto fisiologico, e ciò può predisporre a un cattivo allineamento o a un maltracciamento della rotula: tali anomalie anatomiche possono anche, nel tempo, contribuire allo sviluppo di fenomeni degenerativi o artrosici. In merito alla patologia lombare, seppure siano da considerare con la dovuta ponderatezza le suddette cause metaboliche e idiopatiche, in virtù della effettiva correlazione epidemiologica e scientifica delle ernie discali lombari con l'esposizione prolungata a vibrazioni, nonostante il quadro complessivo sia quello di una spondilodiscoartrosi idiopatica, la patologia erniaria sofferta dal periziando vede con ragionevole certezza nella suddetta esposizione un verosimile
14 fattore concausale rilevante. Nel complesso tale menomazione, considerando l'esposizione lavorativa del periziando alle continue e prolungate sollecitazioni meccaniche causate dalle navi e dalla navigazione, può essere pacificamente riportata alla voce M51.2, “Ernia discale lombare”, che inquadra “a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura”. È probabile che la particolare condizione anatomica riscontrata sia anche riferibile al paragrafo “b” della stessa voce M51.2, che recita
“Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”, ovvero alla combinazione dei due fattori. Tanto discusso si deve ritenere inconsistente il nesso causale tra la patologia erniaria cervicale e fattori occupazionali;
parimenti inconsistente è il nesso tra la patologia gonartrosica e fattori occupazionali;
si deve invece ritenere sussistente il nesso, seppure limitatamente alla patologia erniaria lombare e non a quella generale artrosica, tra quella ed i citati fattori occupazionali. Si deve applicare pertanto la voce tabellare 213 che inquadra l'”Ernia discale del tratto lombare con disturbi troficosensitivi persistenti.” La tabella definisce la menomazione valutabile fino al 12%; considerando la gravità della sintomatologia e del quadro clinico obiettivato, nonché il quadro anatomico che emerge dagli studi di TC ed
RM, l'invalidità del periziando può essere considerata pari al 6%”.
Ha concluso ritenendo che “la sola sofferenza erniaria lombare è significativamente correlata all'esposizione a vibrazioni, mentre le altre patologie risultano da cause idiopatiche/metaboliche.
La patologia erniaria lombare deve essere attribuita a fattori occupazionali, giustificando l'inquadramento nella voce tabellare M51.2 con un'invalidità complessiva del 6% a far data dalla domanda del 16/02/23”.
15 Dal contenuto della relazione del c.t.u. di cui si è appena detto si evince pertanto la sussistenza di un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la sola patologia ernia discala lombare sopra indicata e riscontrata.
Per quanto precisato dal c.t.u, ed in presenza comunque di una serie di elementi fattuali – corroborati dalle dichiarazioni testimoniali di cui si è dato conto , deve pertanto concludersi per l'avvenuta dimostrazione della sussistenza di un danno di natura professionale, ricollegabile come tale con nesso eziologico all'attività lavorativa svolta .
Il C.T.U. , pertanto, sulla base degli accertamenti svolti, ha fissato nella misura del 6% la riduzione della capacità lavorativa dell'istante, misura questa indennizzabile ai sensi del d.p.r. 30/6/65 n. 1124.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, devono senz'altro essere condivise e accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Pertanto il ricorso deve essere in parte accolto e l' resistente condannato al CP_1
pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale del danno subìto, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 38/2000.
Per il resto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore che se ne è dichiarato antiucipatario, anche se l'accoglimento della domanda in misura molto inferiore rispetto a quella prospettata in ricorso costituisce ragione prevista dal codice di rito per la relativa compensazione, in misura pari a due terzi.
Le spese di c.t.u. vegono poste pure a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
il Tribunaledi Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, in parziale accoglimento del ricorso, accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento della malattia professionale ernia discale lombare, con conseguente lesione della sua integrità
16 psico-fisica pari alla misura del 6%, condanna l' al pagamento in favore del CP_2
ricorrente stesso del corrispondente indennizzo in capitale, ai sensi del D.Lgs. n.38/2000; rigetta per il resto il ricorso;
condanna altresì l' al pagamento di un terzo delle spese di lite, terzo che liquida in CP_2
euro 1.280,00, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, oltre al pagamento delle spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto;
dichiara compensati tra le parti i restanti due terzi delle dette spese.
Si comunichi.
Napoli, 30.5.2025
Il giudice del lavoro
Dr. Elisa Tomassi
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