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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/06/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5099/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5099/2024 promossa da:
p. iva – c.f. , con Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sede legale in Bologna, in persona del suo Direttore Generale Dr. in forza dei poteri Parte_2 conferitegli dal ConSIlio di Amministrazione con la delibera del 09 febbraio 2021, elettivamente domiciliata in Genova in Via G. Torti, 38/2 sc. B presso e nello studio dell'Avv. Francesco Giorgini, C.f. che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto di citazione in C.F._1 appello
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Controparte_1
A/6, c.f. , elettivamente domiciliata in Genova Via XX Settembre 3/18 presso e C.F._2 nello studio dell'Avv. Laura Censi, c.f. che la rappresenta e difende in forza di C.F._3 mandati rispettivamente del 28/08/19 e del 07/01/2020 validi per ogni grado di giudizio
APPELLATO
e contro
c.f. / p. iva in persona Controparte_2 P.IVA_3 del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Serravalle Scrivia (AL) Via
Monterotondo 7,
APPELLATO – CONTUMACE
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia il Giudice, contrariis rejectis:
- (In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per essere sussistenti i requisiti di legge, successivamente)
- In riforma dell'impugnata sentenza n. 1775/2023 del Giudice di Pace di Genova, accogliere le conclusioni di cui alla comparsa conclusionale di primo grado, qui sotto riportate:
a) Preliminarmente, alla luce dei documenti prodotti e degli elementi da essi emergenti, trasmetta il presente fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ai fini dell'accertamento della commissione di eventuali reati procedibili d'ufficio da parte dei soggetti coinvolti, attrice, convenuta e testimoni.
b) In subordine o successivamente, dichiari nullo il mandato perché la sottoscrizione non è corrispondente a quella dell'attrice, eventualmente previa acquisizione dei documenti di identità dell'attrice, riportanti la sua vera firma o previa convocazione personale dell'attrice.
c) Respinga comunque le richieste formulate dall'attrice, per difetto di legittimazione, perché comunque infondate, in fatto ed in diritto, perché il fatto ed i danni non sono provati, vinte le spese ed onorari di giudizio di primo e secondo grado, spese di CTU a carico della parte soccombente.”
Per : Controparte_1 confermando le contestazioni al contenuto dell'atto di appello 11/05/2024 della , Parte_1 richiamando integralmente quanto esposto in comparsa di costituzione e risposta 10/07/2024, con particolare riferimento alle eccezioni preliminari di nullità ai sensi dell'art. 164 c. 1 c.p.c. per mancanza nell'atto di appello dell'invito di cui al comma 7 dell'art. 163 c.p.c. nonché di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c, richiamando altresì le istanze istruttorie formulate in primo grado e non ammesse, rifiutando il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni, insistendo nella provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata:
“piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare la nullità dell'appello ai sensi dell'art. 164 c. 1 c.p.c. per mancanza dell'invito di cui al comma 7 dell'art. 163 c.p.c.; sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; subordinatamente, sempre in via preliminare, dichiarare la tardività dei documenti prodotti dall'appellante in primo grado con la comparsa conclusionale (rapporto investigativo BFI sas del
20/06/22, rapporto ANIA del 10/05/22, visure C.C.I.A. Lucar RL e e la conseguente CP_2 loro inammissibilità nel presente giudizio;
nel merito, rigettare l'appello della , in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, perché infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, con conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Genova n° 1775/2023. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.”
pagina 2 di 9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Giudizio I° grado nanti il Giudice di Pace di Genova rgn. 9310/2019 – Sentenza n.
1775/2023:
Con atto di citazione del 28 agosto 2019:
- la SI.ra conveniva in giudizio le società e Controparte_1 Parte_1 [...] per sentirne accertare la responsabilità in ordine al sinistro avvenuto in data Controparte_3
24/10/2018 ed ottenere il risarcire in suo favore ex art. 149 D.lgs 209/2005 di tutti i danni riportati all'autovettura di sua proprietà (Alfa Romeo tg EF979HK), condotta nell'occasione dal marito SI. quantificati nella somma di Euro 9.340,00 oltre fermo tecnico, Persona_1 rivalutazione, interessi e spese legali;
- in particolare, l'attrice precisava che in quella data, alle ore 17:30 circa, in Genova la vettura di sua proprietà Alfa Romeo targata EF979HK, assicurata con la compagnia Parte_1 procedendo in Via Trenta Giugno veniva urtata nella parte laterale sinistra dalla fiancata destra della Fiat Panda tg. FK258XP di proprietà che tentava di effettuarne il Controparte_2 sorpasso. A seguito dell'impatto la vettura Alfa Romeo andava ad urtare con la parte laterale destra contro il guard rail posto al margine della strada, come da documento del riparatore allegato alla citazione;
in via istruttoria produceva il modulo CAI sottoscritto Controparte_2 dalle parti.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 04.01.2020:
- si costituiva contestando l'atto avversario in fatto ed in diritto Controparte_4 nonché la validità e il valore probatorio dei documenti prodotti dall'attrice;
- in particolare, rilevava come fosse sia il responsabile del danno che il riparatore CP_2 beneficiario delle somme preventivate ed eventualmente da riconoscersi in risarcimento, ragione per cui i documenti emessi da tale società non potevano avere alcun valore probatorio;
- rilevava altresì che la raccomandata contenente la richiesta di richiesta di risarcimento (recante uno scarabocchio come firma, peraltro del tutto difforme da quella apposta sul mandato difensivo) ed il modulo CAI (sottoscritto dal marito dell'attrice) portavano in intestazione il nome del danneggiato ” anziché Controparte_5 CP_1 CP_1
, tutte stranezze che facevano dubitare dell'effettivo accadimento storico del
[...] sinistro;
- contestava anche la veridicità della firma dell'attrice in mandato eccependone così la nullità (la parola risultava in tutto e per tutto identica alla parola apposta in calce al CAI CP_1 Per_1 in cui il nome di battesimo dell'attrice era riportato in modo erroneo);
- circa i danni, precisava che per ben due volte (in data 14.12.2018 e 23.01.2019) il perito
, per conto della compagnia assicuratrice, aveva tentato, invano, di prendere visione del Per_2 veicolo danneggiato, che veniva messo a disposizione solo in data 18.03.2019, allorquando presentava un terribile danno nella parte anteriore – per incidente avvenuto in data 08.03.2019 - che di fatto lo aveva distrutto;
pagina 3 di 9 - il perito rappresentava quindi seri dubbi in ordine alla compatibilità, con il sinistro, dei danni come riportati nel preventivo dal riparatore che venivano, in ogni caso, cautelativamente indicati in euro 7.576,68 iva compresa a fronte di un valore del mezzo pari a euro 7.500,00 (e la cui riparazione risultava quindi antieconomica); faceva, inoltre, presente che al perito non era stata data la possibilità di visionare la Fiat Panda tg. FK258XP di proprietà della CP_2 né era stato possibile fare un sopralluogo sul luogo dell'incidente (per la verifica del guard-rail), stante l'indeterminatezza della sua descrizione.
Sulla scorta di tali difese chiedeva il rigetto della domanda.
Il giudizio di primo grado si svolgeva nella contumacia di del cui legale rappresentante CP_2 era chiesto, invano, l'interrogatorio formale.
Veniva escusso, sui capitoli di prova indicati da parte attrice, il teste il SI. ed il Tes_1 teste di parte convenuta;
veniva quindi licenziata CTU tecnica a firma geom. Testimone_2
. Per_3
All'udienza del 24.01.2023 l'attrice chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, mentre faceva presente che il teste che si era dichiarato “indifferente” ai fatti di Parte_1 Tes_1 causa, fosse di fatto responsabile e gestore della che aveva effettuato le riparazioni Parte_3 chiedendo, in sede di memorie conclusive, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. Sul punto l'attrice contestava la inattendibilità e la incapacità a testimoniare del teste.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e l'assegnazione a sentenza, previo deposito di note conclusive.
In dette note l'attrice riteneva che l'istruttoria espletata - comprensiva della mancata risposta all'interpello da parte di della deposizione del teste e della CTU del Geom. CP_2 Tes_1
– avesse compiutamente dimostrato i fatti dedotti in citazione con accertamento della piena Per_3 ed unica responsabilità del veicolo di proprietà nella causazione del sinistro occorso alla CP_2
SInora di cui chiedeva quindi la condanna in solido con l'assicuratore. CP_1
contestava le difese avversarie, ma soprattutto chiedeva la trasmissione alla Procura della Parte_1 Repubblica di tutti gli atti di causa al fine di accertare l'eventuale commissione di reati procedibili d'ufficio a carico delle parti e dei testimoni in particolare nei confronti del teste Tes_1
A tal proposito la convenuta depositava, unitamente alle note conclusive, sia scheda IVASS del teste che relazione investigativa redatta da BFI del 20.06.2022. Tes_1
sosteneva, infatti, che il teste si era dichiarato indifferente, ma dai documenti sopra Parte_4 Tes_1 indicati emergeva come lo stesso fosse stato coinvolto in numerosi sinistri dove era CP_2 coinvolta come danneggiata, come riparatore o come responsabile ed in due di questi sinistri lo stesso risultava essere conducente di una autovettura di proprietà Tes_1 CP_2
Da ultimo contestava anche le risultanze della CTU ribadendo le osservazioni del proprio CTP.
Ribadiva poi come i documenti attestanti le spese di riparazione non potessero in alcun modo essere prese in considerazioni dal momento che la rivestiva sia la qualifica di responsabile CP_2 del danno e di riparatore del danno stesso e quindi beneficiario finale degli eventuali importi ottenuti a seguito del giudizio di primo grado.
pagina 4 di 9 Il Giudice di Pace con la sentenza in oggi impugnata ha ritenuto che dalla documentazione prodotta e dall'attività istruttoria fosse emersa la responsabilità della convenuta basando tale CP_2 statuizione sul modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti - le cui modalità del sinistro coincidevano con quelle descritte in atto di citazione -, sulla mancata risposta all'interrogatorio formale del legale rappresentante di sulla testimonianza del SI. e sulla ctu. A CP_2 Tes_1 proposito della prova orale, il Giudice riteneva che le contestazioni di circa l'attendibilità del Pt_1 teste e/o veridicità della deposizione non fossero fornite di prove sufficienti per trasmettere il fascicolo alla Procura della Repubblica di Genova. Circa il quantum il Giudice di Pace liquidava gli importi per le riparazioni dei danni ritenuti compatibili con il sinistro dal CTU Geom. . Per_3
Condannava quindi e al risarcimento dei danni così liquidati e alla refusione CP_2 Parte_1 delle spese di lite.
2. Motivi di appello e difese
ha chiesto la riforma integrale della sentenza n. 1775/2023 pronunciata dal Giudice di Pace Parte_1 di Genova, con conseguente richiesta di rigetto delle domande attoree del primo grado di giudizio e condanna alle spese di lite.
In particolare, ribadite le difese ed eccezioni del primo grado di giudizio, l'appellante ritiene che il giudice id prime cure abbia, in buona sostanza, fondato il primo convincimento:
▪ su un CAI a doppia firma che presentava evidenti anomalie;
▪ sulla deposizione di un teste falso o quanto meno inattendibile;
▪ sulla mancata risposta all'interrogatorio formale di una parte ( che aveva CP_2 chiaramente “favorito”, per ragioni di interesse, l'iter risarcitorio;
▪ su una ctu che non aveva affatto riscontrato la compatibilità dei danni con il preteso sinistro.
La SI.ra , nel costituirsi: Controparte_1
▪ ha eccepito, preliminarmente in rito, ex art. 164 c.1 la nullità dell'atto di citazione in appello mancando l'avvertimento previsto dal comma 7 art. 163 c.p.c.,
▪ ha eccepito, sempre in rito, l'inammissibilità dell'atto avversario in quanto formulato in violazione dell'art. 342 c.p.c.
▪ ha eccepito l'inammissibilità dei documenti ex adverso prodotti in primo grado con comparsa conclusiva 01.11.2023 in quanto tardive, formulate al di fuori del processo e in violazione del contraddittorio.
▪ nel merito, l'appellata ha ribadito la correttezza della motivazione contenuta nella sentenza del Giudice di Pace, la genuinità del mandato conferito dalla oltre che la bontà della CP_1 richiesta di risarcimento danni.
pagina 5 di 9
3. Nel merito
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello e di inammissibilità dello stesso.
Quanto alla prima (“mancanza dell'avvertimento previsto al comma 7 dell'art. 163 c.p.c. come novellato”) si osserva che il terzo comma dell'art. 164 c.p.c., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163, n. 7, c.p.c. esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, ed impone al giudice di fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, suppone una costituzione del convenuto limitata alla sola deduzione della nullità e non una costituzione che abbia luogo con la formulazione dell'eccezione accompagnata dalla richiesta di fissazione di una nuova udienza e, nel contempo, con lo svolgimento delle difese, dovendosi invece, in tal caso, ritenere verificata la sanatoria della nullità della citazione (Cassazione civile n. 21910/2014; Cassazione civile n. 10400/2017).
Nel caso in esame parte convenuta – appellata costituita - non ha neppure chiesto la fissazione di una nuova udienza limitandosi ad eccepire la nullità ma difendendosi pienamente nel merito con ciò dimostrando l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo subito.
Quanto alla seconda, si ricorda che, ai fini del rispetto della forma dell'appello, non occorre proporre una decisione alternativa ma motivi specifici in grado di contrastare la decisione del giudice dal punto di vista logico e giuridico (Cassazione civile n. 2681/2022) che risultano validamente proposti nl caso in esame ("L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico").
Allo stesso modo va disattesa l'eccezione di , riproposta in appello, di falsità/nullità della Parte_1 sottoscrizione apposta dalla SI.ra in calce al mandato conferito al difensore. Questo perché CP_1 l'eccezione non è accompagnata da querela di falso.
Per la contestazione dell'autografia della sottoscrizione apposta dal difensore per autenticare una procura speciale rilasciata in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio è infatti necessaria la querela di falso, attesa la natura dell'atto di autenticazione.
Difatti, questa, al pari dell'autenticazione della scrittura privata, rileva come strumento di attribuzione al documento cui si riferisce della particolare efficacia probatoria prevista dal combinato disposto dell'articolo 2702 c.c. e articolo 2703 c.c., comma 1; invero, trattasi di un atto pubblico risultante, in coerenza con la definizione dell'articolo 2699 c.c., da un documento redatto da un pubblico ufficiale che, in quanto autorizzato a costituire la descritta certezza in ordine all'atto principale, deve per ciò stesso ritenersi necessariamente dotato di poteri idonei a presidiare di non minore certezza l'atto accessorio destinato a realizzare quel risultato.
Pertanto, la certificazione di autenticità dell'autografia della sottoscrizione della procura rilasciata in calce o margine dell'atto introduttivo del giudizio, sebbene accessoria alla scrittura di conferimento del mandato al difensore, se ne distingue e si caratterizza per il contenuto predicativo, in funzione di certezza legale, di una determinata qualità di un elemento di tale scrittura.
pagina 6 di 9 Come sottolineato in giurisprudenza, per la contestazione dell'autografia della sottoscrizione apposta dal difensore per autenticare una procura speciale rilasciata in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio è necessaria la querela di falso, attesa la natura dell'atto di autenticazione (Cass. civ. sez. I,
16 settembre 2021, n. 25066).
Per il resto, l'appello è fondato e va accolto.
Il giudice di prime cure ha apprezzato “singolarmente” le prove raccolte senza valutarle in modo organico e nel loro complesso: in particolare non ha tenuto conto della particolare posizione assunta da nel presente processo (preteso autore del sinistro e carrozzeria deputata alle riparazioni) e CP_2 delle anomalie rappresentate da , anche al fine di valutare l'attendibilità del teste. Parte_1
Più precisamente, se si valorizza, come si ritiene sia giusto fare, l'interesse che aveva alla CP_2 liquidazione del sinistro e i rapporti di stretta conoscenza tra il testimone (oculare) e l'autocarrozzeria, proprietaria del mezzo che avrebbe causato il sinistro ma anche soggetto indicato per le riparazioni:
▪ perde valore probatorio la mancata risposta all'interrogatorio formale del legale rappresentante di ex art. 232 cpc (“Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza CP_2 giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova [115, 116 c.p.c.], può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”);
▪ perde attendibilità la deposizione del teste più volte coinvolto in sinistri stradali nella Tes_1 qualità di conducente di mezzi della (“La capacità a testimoniare differisce dalla CP_2 valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.”, Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21239 del 9 agosto 2019).
In particolare, ha prodotto estratto dalla banca dati ANIA IVASS – documento prodotto al solo Pt_1 fine di valutare l'attendibilità del teste e dunque sottratto al regime delle preclusioni istruttorie che vale solo per i fatti costitutivi della domanda o delle eccezioni proposte in giudizio- dal quale emerge che il SI. sia stato già conducente di veicolo di in due precedenti sinistri (quello del Tes_1 CP_2
05.11.2020 e quello del 18.07.2019); e dal quale risulta che il SI. sia stato altresì già Tes_1 testimone in favore del danneggiato (sinistro del 06.10.2019, la cui vettura era riparata da CP_2 sinistro del 02.04.2019 ove il veicolo danneggiato era di proprietà . CP_2
Non solo. Dalla visura CCIAA è emerso come vi siano dei collegamenti tra il teste e la Tes_1 CP_2 attualmente di
[...] Controparte_2
Nella visura CCIAA aggiornata della carrozzeria AR RL (produzione App 4) si apprende infatti che essa sia costituita dai soci (quota 80%) e (quota Tes_1 Controparte_2
20%), con unità locale in Via San Pier d'Arena 347R (la stessa della , società messa in CP_2 liquidazione nell'ottobre 2013 con liquidatore Controparte_2
L'attendibilità del teste diversamente da quanto fatto dal giudice di prime cure, andava quindi Tes_1 seriamente vagliata.
pagina 7 di 9 A ciò si aggiunga che: il giudice di prime non ha dato alcun peso al fatto che il modello CAI, sottoscritto per la dal di CP_1 lei marito, indica dati anagrafici errati (la proprietaria del mezzo Alfa Romeo viene indicata come e non ); stesso errore compare nella Parte_5 Controparte_1 richiesta di risarcimento danno datata 20.11.2018 che reca in calce una firma apparentemente riconducibile alla mano della SI.ra ma del tutto diversa da quella che compare sul mandato CP_1 difensivo;
il giudice di prime cure ha valorizzato il giudizio di compatibilità espresso dal ctu nonostante questi avesse correttamente segnalato – senza che di ciò si dia conto nella motivazione:
▪ che di nessuno dei mezzi coinvolti fosse stata possibile l'ispezione de visu;
▪ che non erano stati effettuati accertamenti da parte dell'autorità;
▪ che non era stato possibile verificare l'esatta localizzazione post urto dei mezzi;
▪ che non era stato possibile rinvenire al suolo tracce riconducibili all'impatto;
▪ che non era stato possibile localizzare con precisione il punto del guard rail laterale sul quale il veicolo attoreo sarebbe andato a sbattere;
▪ che l'analisi comparativa (dinamica del sinistro-localizzazione dei danni -quote in urto tra i mezzi) veniva dunque effettuata esclusivamente ponendo attenzione alle caratteristiche dimensionali dei mezzi e ai profili indicati in urto, in assenza di riscontri tecnici ed oggettivi (cfr. ctu pag. 31) e nell'impossibilità di procedere ad un'analisi ricostruttiva (tecnica) della dinamica e tempistica di accadimento del sinistro (cfr. ctu pag. 31),
▪ che buona parte dei danni indicati da parte attrice e riportati nella fattura di riparazione non risultava compatibile con il sinistro (cfr. ctu pagg. 32,33,34 “si rileva alcuna compatibilità e coerenza con la dinamica del sinistro in merito ai danni, documentati su base fotografica, ubicati in corrispondenza della porta anteriore e posteriore sx, nonché all'altezza del parafango posteriore sx…nessuna compatibilità, sempre per quote dal suolo e riscontro dimensionale con il guard-rail, si ritiene possa avere il richiesto danno allo specchio retrovisore esterno dx”).
Appare quindi evidente che l'analisi di residua compatibilità fatta dal ctu si è tradotta in un esercizio del tutto teorico, sviluppato attraverso calcoli per quote dal suolo e caratteristiche dimensionali dei mezzi, per di più agganciato ad una ricostruzione del sinistro resa da un teste scarsamente attendibile, e, come tale, non può costituire fonte di prova.
Escluso quindi ex sé il valore probatorio della ctu;
valorizzate le anomalie contenute del CAI e nella richiesta stragiudiziale del danno nonché i rapporti in essere tra il teste e la società convenuta, deve ritenersi che il quadro probatorio complessivamente offerto da parte attrice non abbia adeguatamente comprovato l'accadimento storico del sinistro di cui è causa.
Del resto, la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, come è noto, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass.
n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011).
La sentenza va dunque riformata e la domanda svolta da parte della SI.ra va respinta. CP_1
pagina 8 di 9
4. Le spese di lite
Le spese del procedimento di primo grado, come già liquidate dal giudice di prime cure in Euro
2.090,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali 15%, CPA ed IVA di legge, oltre agli esborsi del primo grado di giudizio pari ad Euro 264,00 per esborsi, vanno poste a carico di parte per soccombenza, con diritto di ripetizione di quanto eventualmente già Controparte_1 corrisposto da parte dell'appellante Identica sorte subiscono le spese di ctu Controparte_4 già liquidate in primo grado che vanno integralmente poste a carico della SI.ra CP_1
Le spese di lite del presente grado e sostenute da vanno parimenti poste a Controparte_4 carico dell'appellante soccombente e vanno liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, Scaglione di valore da 5.200,00 a 26.000,00 euro, valori medi per studio, introduttiva, decisoria, e quindi per Euro 3.397,00 oltre rimborso spese generali 15%, CPA ed IVA di legge, oltre agli esborsi sostenuti pari ad Euro 382,50 per contributo unificato ed Euro 27,00 di marca da bollo per iscrizione a ruolo).
P.Q.M
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza N. 1775/2023, depositata in data 08.11.2023, del Giudice di Pace di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa: in totale accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata, rigetta la domanda svolta da parte della SI.ra nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e nei confronti di
[...] Controparte_2 condanna alla refusione delle spese di lite del primo grado in favore della Controparte_1 parte appellante liquidate in Euro 2.090,00 per compensi, oltre Parte_1 spese forfettarie 15%, iva e cpa, oltre ad Euro 264,00 per esborsi come in parte motiva, ponendo le spese di ctu del primo grado a definitivo carico della SI.ra ; Controparte_1 condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite del presente grado in Controparte_1 favore dell'appellante liquidate in € 3.397,00 per compensi, Parte_1 oltre spese forfettarie 15%, iva e cpa ed Euro 382,50 per contributo unificato ed Euro 27,00 di marca da bollo per iscrizione a ruolo come meglio descritte in fase motiva;
con diritto di a ripetere quanto già eventualmente versato in Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado.
Genova, 29/05/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5099/2024 promossa da:
p. iva – c.f. , con Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sede legale in Bologna, in persona del suo Direttore Generale Dr. in forza dei poteri Parte_2 conferitegli dal ConSIlio di Amministrazione con la delibera del 09 febbraio 2021, elettivamente domiciliata in Genova in Via G. Torti, 38/2 sc. B presso e nello studio dell'Avv. Francesco Giorgini, C.f. che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto di citazione in C.F._1 appello
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Controparte_1
A/6, c.f. , elettivamente domiciliata in Genova Via XX Settembre 3/18 presso e C.F._2 nello studio dell'Avv. Laura Censi, c.f. che la rappresenta e difende in forza di C.F._3 mandati rispettivamente del 28/08/19 e del 07/01/2020 validi per ogni grado di giudizio
APPELLATO
e contro
c.f. / p. iva in persona Controparte_2 P.IVA_3 del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Serravalle Scrivia (AL) Via
Monterotondo 7,
APPELLATO – CONTUMACE
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia il Giudice, contrariis rejectis:
- (In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per essere sussistenti i requisiti di legge, successivamente)
- In riforma dell'impugnata sentenza n. 1775/2023 del Giudice di Pace di Genova, accogliere le conclusioni di cui alla comparsa conclusionale di primo grado, qui sotto riportate:
a) Preliminarmente, alla luce dei documenti prodotti e degli elementi da essi emergenti, trasmetta il presente fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ai fini dell'accertamento della commissione di eventuali reati procedibili d'ufficio da parte dei soggetti coinvolti, attrice, convenuta e testimoni.
b) In subordine o successivamente, dichiari nullo il mandato perché la sottoscrizione non è corrispondente a quella dell'attrice, eventualmente previa acquisizione dei documenti di identità dell'attrice, riportanti la sua vera firma o previa convocazione personale dell'attrice.
c) Respinga comunque le richieste formulate dall'attrice, per difetto di legittimazione, perché comunque infondate, in fatto ed in diritto, perché il fatto ed i danni non sono provati, vinte le spese ed onorari di giudizio di primo e secondo grado, spese di CTU a carico della parte soccombente.”
Per : Controparte_1 confermando le contestazioni al contenuto dell'atto di appello 11/05/2024 della , Parte_1 richiamando integralmente quanto esposto in comparsa di costituzione e risposta 10/07/2024, con particolare riferimento alle eccezioni preliminari di nullità ai sensi dell'art. 164 c. 1 c.p.c. per mancanza nell'atto di appello dell'invito di cui al comma 7 dell'art. 163 c.p.c. nonché di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c, richiamando altresì le istanze istruttorie formulate in primo grado e non ammesse, rifiutando il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni, insistendo nella provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata:
“piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare la nullità dell'appello ai sensi dell'art. 164 c. 1 c.p.c. per mancanza dell'invito di cui al comma 7 dell'art. 163 c.p.c.; sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; subordinatamente, sempre in via preliminare, dichiarare la tardività dei documenti prodotti dall'appellante in primo grado con la comparsa conclusionale (rapporto investigativo BFI sas del
20/06/22, rapporto ANIA del 10/05/22, visure C.C.I.A. Lucar RL e e la conseguente CP_2 loro inammissibilità nel presente giudizio;
nel merito, rigettare l'appello della , in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, perché infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, con conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Genova n° 1775/2023. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.”
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Giudizio I° grado nanti il Giudice di Pace di Genova rgn. 9310/2019 – Sentenza n.
1775/2023:
Con atto di citazione del 28 agosto 2019:
- la SI.ra conveniva in giudizio le società e Controparte_1 Parte_1 [...] per sentirne accertare la responsabilità in ordine al sinistro avvenuto in data Controparte_3
24/10/2018 ed ottenere il risarcire in suo favore ex art. 149 D.lgs 209/2005 di tutti i danni riportati all'autovettura di sua proprietà (Alfa Romeo tg EF979HK), condotta nell'occasione dal marito SI. quantificati nella somma di Euro 9.340,00 oltre fermo tecnico, Persona_1 rivalutazione, interessi e spese legali;
- in particolare, l'attrice precisava che in quella data, alle ore 17:30 circa, in Genova la vettura di sua proprietà Alfa Romeo targata EF979HK, assicurata con la compagnia Parte_1 procedendo in Via Trenta Giugno veniva urtata nella parte laterale sinistra dalla fiancata destra della Fiat Panda tg. FK258XP di proprietà che tentava di effettuarne il Controparte_2 sorpasso. A seguito dell'impatto la vettura Alfa Romeo andava ad urtare con la parte laterale destra contro il guard rail posto al margine della strada, come da documento del riparatore allegato alla citazione;
in via istruttoria produceva il modulo CAI sottoscritto Controparte_2 dalle parti.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 04.01.2020:
- si costituiva contestando l'atto avversario in fatto ed in diritto Controparte_4 nonché la validità e il valore probatorio dei documenti prodotti dall'attrice;
- in particolare, rilevava come fosse sia il responsabile del danno che il riparatore CP_2 beneficiario delle somme preventivate ed eventualmente da riconoscersi in risarcimento, ragione per cui i documenti emessi da tale società non potevano avere alcun valore probatorio;
- rilevava altresì che la raccomandata contenente la richiesta di richiesta di risarcimento (recante uno scarabocchio come firma, peraltro del tutto difforme da quella apposta sul mandato difensivo) ed il modulo CAI (sottoscritto dal marito dell'attrice) portavano in intestazione il nome del danneggiato ” anziché Controparte_5 CP_1 CP_1
, tutte stranezze che facevano dubitare dell'effettivo accadimento storico del
[...] sinistro;
- contestava anche la veridicità della firma dell'attrice in mandato eccependone così la nullità (la parola risultava in tutto e per tutto identica alla parola apposta in calce al CAI CP_1 Per_1 in cui il nome di battesimo dell'attrice era riportato in modo erroneo);
- circa i danni, precisava che per ben due volte (in data 14.12.2018 e 23.01.2019) il perito
, per conto della compagnia assicuratrice, aveva tentato, invano, di prendere visione del Per_2 veicolo danneggiato, che veniva messo a disposizione solo in data 18.03.2019, allorquando presentava un terribile danno nella parte anteriore – per incidente avvenuto in data 08.03.2019 - che di fatto lo aveva distrutto;
pagina 3 di 9 - il perito rappresentava quindi seri dubbi in ordine alla compatibilità, con il sinistro, dei danni come riportati nel preventivo dal riparatore che venivano, in ogni caso, cautelativamente indicati in euro 7.576,68 iva compresa a fronte di un valore del mezzo pari a euro 7.500,00 (e la cui riparazione risultava quindi antieconomica); faceva, inoltre, presente che al perito non era stata data la possibilità di visionare la Fiat Panda tg. FK258XP di proprietà della CP_2 né era stato possibile fare un sopralluogo sul luogo dell'incidente (per la verifica del guard-rail), stante l'indeterminatezza della sua descrizione.
Sulla scorta di tali difese chiedeva il rigetto della domanda.
Il giudizio di primo grado si svolgeva nella contumacia di del cui legale rappresentante CP_2 era chiesto, invano, l'interrogatorio formale.
Veniva escusso, sui capitoli di prova indicati da parte attrice, il teste il SI. ed il Tes_1 teste di parte convenuta;
veniva quindi licenziata CTU tecnica a firma geom. Testimone_2
. Per_3
All'udienza del 24.01.2023 l'attrice chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, mentre faceva presente che il teste che si era dichiarato “indifferente” ai fatti di Parte_1 Tes_1 causa, fosse di fatto responsabile e gestore della che aveva effettuato le riparazioni Parte_3 chiedendo, in sede di memorie conclusive, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. Sul punto l'attrice contestava la inattendibilità e la incapacità a testimoniare del teste.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e l'assegnazione a sentenza, previo deposito di note conclusive.
In dette note l'attrice riteneva che l'istruttoria espletata - comprensiva della mancata risposta all'interpello da parte di della deposizione del teste e della CTU del Geom. CP_2 Tes_1
– avesse compiutamente dimostrato i fatti dedotti in citazione con accertamento della piena Per_3 ed unica responsabilità del veicolo di proprietà nella causazione del sinistro occorso alla CP_2
SInora di cui chiedeva quindi la condanna in solido con l'assicuratore. CP_1
contestava le difese avversarie, ma soprattutto chiedeva la trasmissione alla Procura della Parte_1 Repubblica di tutti gli atti di causa al fine di accertare l'eventuale commissione di reati procedibili d'ufficio a carico delle parti e dei testimoni in particolare nei confronti del teste Tes_1
A tal proposito la convenuta depositava, unitamente alle note conclusive, sia scheda IVASS del teste che relazione investigativa redatta da BFI del 20.06.2022. Tes_1
sosteneva, infatti, che il teste si era dichiarato indifferente, ma dai documenti sopra Parte_4 Tes_1 indicati emergeva come lo stesso fosse stato coinvolto in numerosi sinistri dove era CP_2 coinvolta come danneggiata, come riparatore o come responsabile ed in due di questi sinistri lo stesso risultava essere conducente di una autovettura di proprietà Tes_1 CP_2
Da ultimo contestava anche le risultanze della CTU ribadendo le osservazioni del proprio CTP.
Ribadiva poi come i documenti attestanti le spese di riparazione non potessero in alcun modo essere prese in considerazioni dal momento che la rivestiva sia la qualifica di responsabile CP_2 del danno e di riparatore del danno stesso e quindi beneficiario finale degli eventuali importi ottenuti a seguito del giudizio di primo grado.
pagina 4 di 9 Il Giudice di Pace con la sentenza in oggi impugnata ha ritenuto che dalla documentazione prodotta e dall'attività istruttoria fosse emersa la responsabilità della convenuta basando tale CP_2 statuizione sul modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti - le cui modalità del sinistro coincidevano con quelle descritte in atto di citazione -, sulla mancata risposta all'interrogatorio formale del legale rappresentante di sulla testimonianza del SI. e sulla ctu. A CP_2 Tes_1 proposito della prova orale, il Giudice riteneva che le contestazioni di circa l'attendibilità del Pt_1 teste e/o veridicità della deposizione non fossero fornite di prove sufficienti per trasmettere il fascicolo alla Procura della Repubblica di Genova. Circa il quantum il Giudice di Pace liquidava gli importi per le riparazioni dei danni ritenuti compatibili con il sinistro dal CTU Geom. . Per_3
Condannava quindi e al risarcimento dei danni così liquidati e alla refusione CP_2 Parte_1 delle spese di lite.
2. Motivi di appello e difese
ha chiesto la riforma integrale della sentenza n. 1775/2023 pronunciata dal Giudice di Pace Parte_1 di Genova, con conseguente richiesta di rigetto delle domande attoree del primo grado di giudizio e condanna alle spese di lite.
In particolare, ribadite le difese ed eccezioni del primo grado di giudizio, l'appellante ritiene che il giudice id prime cure abbia, in buona sostanza, fondato il primo convincimento:
▪ su un CAI a doppia firma che presentava evidenti anomalie;
▪ sulla deposizione di un teste falso o quanto meno inattendibile;
▪ sulla mancata risposta all'interrogatorio formale di una parte ( che aveva CP_2 chiaramente “favorito”, per ragioni di interesse, l'iter risarcitorio;
▪ su una ctu che non aveva affatto riscontrato la compatibilità dei danni con il preteso sinistro.
La SI.ra , nel costituirsi: Controparte_1
▪ ha eccepito, preliminarmente in rito, ex art. 164 c.1 la nullità dell'atto di citazione in appello mancando l'avvertimento previsto dal comma 7 art. 163 c.p.c.,
▪ ha eccepito, sempre in rito, l'inammissibilità dell'atto avversario in quanto formulato in violazione dell'art. 342 c.p.c.
▪ ha eccepito l'inammissibilità dei documenti ex adverso prodotti in primo grado con comparsa conclusiva 01.11.2023 in quanto tardive, formulate al di fuori del processo e in violazione del contraddittorio.
▪ nel merito, l'appellata ha ribadito la correttezza della motivazione contenuta nella sentenza del Giudice di Pace, la genuinità del mandato conferito dalla oltre che la bontà della CP_1 richiesta di risarcimento danni.
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3. Nel merito
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello e di inammissibilità dello stesso.
Quanto alla prima (“mancanza dell'avvertimento previsto al comma 7 dell'art. 163 c.p.c. come novellato”) si osserva che il terzo comma dell'art. 164 c.p.c., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163, n. 7, c.p.c. esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, ed impone al giudice di fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, suppone una costituzione del convenuto limitata alla sola deduzione della nullità e non una costituzione che abbia luogo con la formulazione dell'eccezione accompagnata dalla richiesta di fissazione di una nuova udienza e, nel contempo, con lo svolgimento delle difese, dovendosi invece, in tal caso, ritenere verificata la sanatoria della nullità della citazione (Cassazione civile n. 21910/2014; Cassazione civile n. 10400/2017).
Nel caso in esame parte convenuta – appellata costituita - non ha neppure chiesto la fissazione di una nuova udienza limitandosi ad eccepire la nullità ma difendendosi pienamente nel merito con ciò dimostrando l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo subito.
Quanto alla seconda, si ricorda che, ai fini del rispetto della forma dell'appello, non occorre proporre una decisione alternativa ma motivi specifici in grado di contrastare la decisione del giudice dal punto di vista logico e giuridico (Cassazione civile n. 2681/2022) che risultano validamente proposti nl caso in esame ("L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico").
Allo stesso modo va disattesa l'eccezione di , riproposta in appello, di falsità/nullità della Parte_1 sottoscrizione apposta dalla SI.ra in calce al mandato conferito al difensore. Questo perché CP_1 l'eccezione non è accompagnata da querela di falso.
Per la contestazione dell'autografia della sottoscrizione apposta dal difensore per autenticare una procura speciale rilasciata in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio è infatti necessaria la querela di falso, attesa la natura dell'atto di autenticazione.
Difatti, questa, al pari dell'autenticazione della scrittura privata, rileva come strumento di attribuzione al documento cui si riferisce della particolare efficacia probatoria prevista dal combinato disposto dell'articolo 2702 c.c. e articolo 2703 c.c., comma 1; invero, trattasi di un atto pubblico risultante, in coerenza con la definizione dell'articolo 2699 c.c., da un documento redatto da un pubblico ufficiale che, in quanto autorizzato a costituire la descritta certezza in ordine all'atto principale, deve per ciò stesso ritenersi necessariamente dotato di poteri idonei a presidiare di non minore certezza l'atto accessorio destinato a realizzare quel risultato.
Pertanto, la certificazione di autenticità dell'autografia della sottoscrizione della procura rilasciata in calce o margine dell'atto introduttivo del giudizio, sebbene accessoria alla scrittura di conferimento del mandato al difensore, se ne distingue e si caratterizza per il contenuto predicativo, in funzione di certezza legale, di una determinata qualità di un elemento di tale scrittura.
pagina 6 di 9 Come sottolineato in giurisprudenza, per la contestazione dell'autografia della sottoscrizione apposta dal difensore per autenticare una procura speciale rilasciata in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio è necessaria la querela di falso, attesa la natura dell'atto di autenticazione (Cass. civ. sez. I,
16 settembre 2021, n. 25066).
Per il resto, l'appello è fondato e va accolto.
Il giudice di prime cure ha apprezzato “singolarmente” le prove raccolte senza valutarle in modo organico e nel loro complesso: in particolare non ha tenuto conto della particolare posizione assunta da nel presente processo (preteso autore del sinistro e carrozzeria deputata alle riparazioni) e CP_2 delle anomalie rappresentate da , anche al fine di valutare l'attendibilità del teste. Parte_1
Più precisamente, se si valorizza, come si ritiene sia giusto fare, l'interesse che aveva alla CP_2 liquidazione del sinistro e i rapporti di stretta conoscenza tra il testimone (oculare) e l'autocarrozzeria, proprietaria del mezzo che avrebbe causato il sinistro ma anche soggetto indicato per le riparazioni:
▪ perde valore probatorio la mancata risposta all'interrogatorio formale del legale rappresentante di ex art. 232 cpc (“Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza CP_2 giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova [115, 116 c.p.c.], può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”);
▪ perde attendibilità la deposizione del teste più volte coinvolto in sinistri stradali nella Tes_1 qualità di conducente di mezzi della (“La capacità a testimoniare differisce dalla CP_2 valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.”, Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21239 del 9 agosto 2019).
In particolare, ha prodotto estratto dalla banca dati ANIA IVASS – documento prodotto al solo Pt_1 fine di valutare l'attendibilità del teste e dunque sottratto al regime delle preclusioni istruttorie che vale solo per i fatti costitutivi della domanda o delle eccezioni proposte in giudizio- dal quale emerge che il SI. sia stato già conducente di veicolo di in due precedenti sinistri (quello del Tes_1 CP_2
05.11.2020 e quello del 18.07.2019); e dal quale risulta che il SI. sia stato altresì già Tes_1 testimone in favore del danneggiato (sinistro del 06.10.2019, la cui vettura era riparata da CP_2 sinistro del 02.04.2019 ove il veicolo danneggiato era di proprietà . CP_2
Non solo. Dalla visura CCIAA è emerso come vi siano dei collegamenti tra il teste e la Tes_1 CP_2 attualmente di
[...] Controparte_2
Nella visura CCIAA aggiornata della carrozzeria AR RL (produzione App 4) si apprende infatti che essa sia costituita dai soci (quota 80%) e (quota Tes_1 Controparte_2
20%), con unità locale in Via San Pier d'Arena 347R (la stessa della , società messa in CP_2 liquidazione nell'ottobre 2013 con liquidatore Controparte_2
L'attendibilità del teste diversamente da quanto fatto dal giudice di prime cure, andava quindi Tes_1 seriamente vagliata.
pagina 7 di 9 A ciò si aggiunga che: il giudice di prime non ha dato alcun peso al fatto che il modello CAI, sottoscritto per la dal di CP_1 lei marito, indica dati anagrafici errati (la proprietaria del mezzo Alfa Romeo viene indicata come e non ); stesso errore compare nella Parte_5 Controparte_1 richiesta di risarcimento danno datata 20.11.2018 che reca in calce una firma apparentemente riconducibile alla mano della SI.ra ma del tutto diversa da quella che compare sul mandato CP_1 difensivo;
il giudice di prime cure ha valorizzato il giudizio di compatibilità espresso dal ctu nonostante questi avesse correttamente segnalato – senza che di ciò si dia conto nella motivazione:
▪ che di nessuno dei mezzi coinvolti fosse stata possibile l'ispezione de visu;
▪ che non erano stati effettuati accertamenti da parte dell'autorità;
▪ che non era stato possibile verificare l'esatta localizzazione post urto dei mezzi;
▪ che non era stato possibile rinvenire al suolo tracce riconducibili all'impatto;
▪ che non era stato possibile localizzare con precisione il punto del guard rail laterale sul quale il veicolo attoreo sarebbe andato a sbattere;
▪ che l'analisi comparativa (dinamica del sinistro-localizzazione dei danni -quote in urto tra i mezzi) veniva dunque effettuata esclusivamente ponendo attenzione alle caratteristiche dimensionali dei mezzi e ai profili indicati in urto, in assenza di riscontri tecnici ed oggettivi (cfr. ctu pag. 31) e nell'impossibilità di procedere ad un'analisi ricostruttiva (tecnica) della dinamica e tempistica di accadimento del sinistro (cfr. ctu pag. 31),
▪ che buona parte dei danni indicati da parte attrice e riportati nella fattura di riparazione non risultava compatibile con il sinistro (cfr. ctu pagg. 32,33,34 “si rileva alcuna compatibilità e coerenza con la dinamica del sinistro in merito ai danni, documentati su base fotografica, ubicati in corrispondenza della porta anteriore e posteriore sx, nonché all'altezza del parafango posteriore sx…nessuna compatibilità, sempre per quote dal suolo e riscontro dimensionale con il guard-rail, si ritiene possa avere il richiesto danno allo specchio retrovisore esterno dx”).
Appare quindi evidente che l'analisi di residua compatibilità fatta dal ctu si è tradotta in un esercizio del tutto teorico, sviluppato attraverso calcoli per quote dal suolo e caratteristiche dimensionali dei mezzi, per di più agganciato ad una ricostruzione del sinistro resa da un teste scarsamente attendibile, e, come tale, non può costituire fonte di prova.
Escluso quindi ex sé il valore probatorio della ctu;
valorizzate le anomalie contenute del CAI e nella richiesta stragiudiziale del danno nonché i rapporti in essere tra il teste e la società convenuta, deve ritenersi che il quadro probatorio complessivamente offerto da parte attrice non abbia adeguatamente comprovato l'accadimento storico del sinistro di cui è causa.
Del resto, la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, come è noto, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass.
n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011).
La sentenza va dunque riformata e la domanda svolta da parte della SI.ra va respinta. CP_1
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4. Le spese di lite
Le spese del procedimento di primo grado, come già liquidate dal giudice di prime cure in Euro
2.090,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali 15%, CPA ed IVA di legge, oltre agli esborsi del primo grado di giudizio pari ad Euro 264,00 per esborsi, vanno poste a carico di parte per soccombenza, con diritto di ripetizione di quanto eventualmente già Controparte_1 corrisposto da parte dell'appellante Identica sorte subiscono le spese di ctu Controparte_4 già liquidate in primo grado che vanno integralmente poste a carico della SI.ra CP_1
Le spese di lite del presente grado e sostenute da vanno parimenti poste a Controparte_4 carico dell'appellante soccombente e vanno liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, Scaglione di valore da 5.200,00 a 26.000,00 euro, valori medi per studio, introduttiva, decisoria, e quindi per Euro 3.397,00 oltre rimborso spese generali 15%, CPA ed IVA di legge, oltre agli esborsi sostenuti pari ad Euro 382,50 per contributo unificato ed Euro 27,00 di marca da bollo per iscrizione a ruolo).
P.Q.M
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza N. 1775/2023, depositata in data 08.11.2023, del Giudice di Pace di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa: in totale accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata, rigetta la domanda svolta da parte della SI.ra nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e nei confronti di
[...] Controparte_2 condanna alla refusione delle spese di lite del primo grado in favore della Controparte_1 parte appellante liquidate in Euro 2.090,00 per compensi, oltre Parte_1 spese forfettarie 15%, iva e cpa, oltre ad Euro 264,00 per esborsi come in parte motiva, ponendo le spese di ctu del primo grado a definitivo carico della SI.ra ; Controparte_1 condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite del presente grado in Controparte_1 favore dell'appellante liquidate in € 3.397,00 per compensi, Parte_1 oltre spese forfettarie 15%, iva e cpa ed Euro 382,50 per contributo unificato ed Euro 27,00 di marca da bollo per iscrizione a ruolo come meglio descritte in fase motiva;
con diritto di a ripetere quanto già eventualmente versato in Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado.
Genova, 29/05/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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