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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3258-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 7 marzo 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiamata la causa iscritta al n. 3258/2023 R.G.A.C., è presente l'avv. Irene La
Franca, per la quale discute la causa riportandosi al Controparte_1
contenuto dei propri atti e, in particolare, delle note conclusive e chiede che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:30, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3258/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Irene La Franca ( per procura allegata Email_1
all'atto di citazione;
- attore -
E
( ), in persona del Sindaco pro tem- Controparte_2 P.IVA_1
pore, domiciliato per la carica in Piazza Pretoria n. 1
- convenuto contumace -
Oggetto: Risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia del così provvede: Controparte_2
- 2 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
1) condanna il in persona del Sindaco pro tempo- Controparte_2
re, al pagamento in favore di della complessiva Controparte_1
somma di € 16.863,80, oltre interessi, dalla data del sinistro al soddisfo, da determinarsi come in parte motiva;
2) compensa nella misura di 1/3 le spese processuali tra CP_1
e il e condanna quest'ultimo, in perso-
[...] Controparte_2
na del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite del primo nella misura dei restanti 2/3, che si liquidano in complessivi
€ 1.970,93, di cui € 277,60 per spese, ed 1.693,33 per onorari, ol-
tre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico del in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_2
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, ha chiesto la condanna del Controparte_1 _3
, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e
[...]
non patrimoniali – quantificati nella complessiva somma di € 25.972,50 –
da lui subiti in dipendenza di un infortunio verificatosi a il giorno CP_2
19 novembre 2019, intorno alle ore 13:30, quando l'attore mentre “percor-
reva il marciapiedi, (lato destro rispetto al senso di marcia veicolare), della
via Arimondi, con direzione dalla via Libertà verso via Vincenzo Di Marco,
allorquando, nel tratto antistante il Commissario “Libertà” a causa della
pavimentazione dissestata ( mattoni rotti e instabili, perché sollevati, come
da produzione fotografica che si allega), inciampava e, dopo un balzo in
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Sezione Terza Civile
avanti, cadeva rovinosamente a terra battendo il viso e la spalla destra”,
riportando lesioni personali.
❖❖❖
Tanto premesso, preliminarmente, va dichiarata la contumacia del
(regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi. Controparte_2
In punto di diritto si osserva che, in adesione ad un indirizzo della giu-
risprudenza di legittimità – avallato anche dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 156/1999 – la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia deve rite-
nersi applicabile alla p.a. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. civ. n. 24529/2009 e n.
20754/2009).
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dan-
noso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provo-
cato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr.
Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve da-
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re prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente,
per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concor-
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurreb-
be ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fatti-
specie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
co che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costi-
tuita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia inte-
grare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.,
con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante se-
condo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
In proposito è utile evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa del
danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
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quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che l'attore ha positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato, essendo risultata dimostrata l'asserita sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento lesivo del 19 novembre 2019 e le condizioni (potenzialmente peri-
colose) della Via Generale Arimondi, a CP_2
E invero, il teste, (da considerarsi attendibile in Testimone_1
quanto privo di alcun rapporto di parentela o dipendenza con le parti in causa) ha confermato la dinamica dell'infortunio così come allegato in at-
to di citazione, precisando che “Sono agente di Polizia e fino al 2020 sono
stato in servizio presso il Commissariato Libertà in Via Arimondi. Nel 2019,
ricordo che avevo finito il servizio e stavo andando a casa, più precisamen-
te stavo preparando una sigaretta davanti la mia motocicletta posteggiata
davanti il Commissariato. Mentre ero lì ho visto passare il signor CP_1
insieme alla moglie. Improvvisamente ho visto che il signor in- CP_1
ciampava e cadeva a terra a causa di alcune mattonelle del marciapiede
sollevate ed altre incassate ... Sono accorso insieme al portiere dello stabile
che c'è accanto il Commissariato, per soccorrerlo. Era a terra e lamentava
dolori alla gamba (credo destra) e al bacino, non lo abbiamo alzato ed ab-
biamo chiamata il 118. Il dissesto non era in alcun modo segnalato e inte-
ressava l'intero marciapiede da Via Di Marco a Via Libertà. Il dissesto non
era percepibile perché alcune mattonelle erano attaccate ed altre no, era co-
me se fosse un campo minato” [cfr. verbale di udienza del 19 aprile 2024].
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Le suddette dichiarazioni testimoniali trovano, in effetti, riscontro nelle fotografie versate in atti (che esibite al teste ha riconosciuto il luogo in es-
se rappresentato come luogo del sinistro: “Il dissesto interessa, come det-
to, l'intero marciapiede, come risulta dalle fotografie che mi vengono esibite
e che riconosco come luogo del sinistro” cfr. verbale di udienza cit.), raffiguranti lo stato di dissesto della Via Generale Arimondi, a [cfr. produzione di CP_2
parte attrice].
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., può ritenersi dimostrato che la cosa custodita abbia avuto piena efficienza causale sull'evento dannoso e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza. Era, dunque, sulla P.A. convenuta che incombe-
va l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, neppure offerta dal convenuto che ha omesso di provvedere all'efficiente e adeguata CP_2
manutenzione della strada, esponendo gli utenti ad una situazione insi-
diosa. Il convenuto, invero, scegliendo di non costituirsi, non ha CP_2
fornito la prova che le anomalie della carreggiata si fossero prodotte in tempi e con modalità tali da sfuggire ad un ragionevole programma di controllo da parte della P.A. Anzi al contrario, dall'istruttoria è emerso che
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lo stato di dissesto del marciapiede di Via Generale Arimondi persisteva da parecchio tempo. A tal proposito, infatti, il teste ha Testimone_1
precisato che “il marciapiede è in questo stato da molto tempo … più volte è
stato segnalato dal Commissariato al perché pericolo per l'utenza” CP_2
[cfr. verbale di udienza cit.]. E ancora il teste (da conside- Testimone_2
rarsi attendibile in quanto privo di alcun rapporto di parentela o dipen-
denza con le parti in causa) ha confermato: “Sono portiere in Via Ari-mondi
n. 2/Q dal 2012 … nel marciapiede di Via Arimondi le mattonelle che lo
compongono si muovono e alcune sono addirittura avvallate ed alcune sono
mancanti. Su quel marciapiede cadono molte persone. Ho visto tante vec-
chiette cadere. Il marciapiede è in questo stato da molto tempo ed ancora
oggi non è stato riparato o forse oggi alcune mattonelle mancanti sono state
sostituite con del cemento” [cfr. verbale di udienza del 20 febbraio 2024].
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni, conden-
sate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la riconducibilità eziologica al predetto incidente delle lesioni
(“Frattura trochite omerale dx”) refertate all'attore presso il Pronto Soccor-
so dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali riuniti Villa Sofia Cervello” di
[...]
in data 19 novembre 2019 [cfr. relazione del C.T.U. dott.ssa _3 Persona_1
, pag. 5].
[...]
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attore abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua ri-
conducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un perico-
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lo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente, cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da inter-
rompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Non può, infine, configurarsi un concorso di colpa di Controparte_1
atteso che le concrete modalità di accadimento dell'evento – quali risul-
tanti dall'attività istruttoria – inducono a ritenere che esso non potesse essere previsto né, tantomeno, evitato dallo stesso, ove si consideri che il dissesto del manto stradale, sebbene non celato alla vista, “non era in al-
cun modo segnalato e interessava l'intero marciapiede da Via Di Marco a
Via Libertà ... non era percepibile perché alcune mattonelle erano attaccate
ed altre no” [cfr. deposizione teste verbale di udienza cit.], che “… Testimone_1
nel marciapiede di Via Arimondi le mattonelle che lo compongono si muovo-
no” [cfr. deposizione teste verbale di udienza cit.], e che quindi Testimone_2
non sia stato un ostacolo immediatamente percepibile dall'attore, con l'impiego della normale diligenza, in tempo utile per consentire di evitarla.
A tal proposito deve, invero tenersi in considerazione sia la generale con-
dizione di degrado del marciapiede [“Il dissesto interessa … l'intero mar-
ciapiede”; cfr. deposizione teste verbale di udienza cit.] sia l'età Testimone_1
dello stesso attore al momento del sinistro (80 anni). Invero, nel valutare la condotta di parte attrice “non si può non tenere in considerazione l'età
del danneggiato: se è vero che un'attenzione ed un acume particolare è ri-
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chiesto a una persona giovane o di media età, l'ordinamento deve avere
una minor pretesa nei confronti di una persona anziana” (Trib. Napoli,
22/7/2021 n. 6775).
Pertanto, non può ritenersi sussistente un concorso di responsabilità
di in ordine alla causazione dell'evento. Controparte_1
Tanto basta per ritenere integralmente fondata, sotto il profilo dell'an
debeatur, la domanda spiegata nei confronti del (ente Controparte_2
proprietario della strada), che va quindi condannato a risarcire i danni sofferti da in conseguenza di esso. Controparte_1
❖❖❖
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate in occasione della caduta del 19 novembre 2019
hanno provocato a una inabilità temporanea parziale di Controparte_1
75 giorni (di cui 35 giorni al 75% delle attitudini del soggetto, 20 giorni al
50% e ulteriori 20 giorni al 25%) e, infine, un danno biologico permanente pari al 7% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoro-
so ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, il quale ha piena-
mente motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivi-
sibili in toto) [relazione cit., pagg. 7].
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di cas-
sazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32
Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, conferma-
ta dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il
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Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che
“per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente
da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscet-
tibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore re-
cepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi at-
tinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessaria-
mente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185
c.p. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualifica-
bile come reato: Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e
7283 del 2003).
E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivi-
sione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determina-
ti tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze de-
scrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno
(Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
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Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in per-
centuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdi-
ta di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazio-
ne deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si fini-
sce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimonia-
le nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previ-
ste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimonia-
le, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichi-
che patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una ta-
le voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio,
ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età
della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle
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elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da
Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011 e sulla base del principio ormai con-
solidato (Cass. Civ., Ord. 19/12/2019 n. 33770) secondo cui l'organo giudicante è tenuto ad applicare le tabelle dei danni vigenti al momento della liquidazione), spetta all'attore, a titolo di danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 7% e dell'età del soggetto all'epoca del fatto (80 anni), la somma complessiva di €
11.064,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di €
2.612,40, da moltiplicare per il grado di invalidità (7) e per il coefficiente
(0,605) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Occorre considerare, al riguardo, che le tabelle milanesi già contem-
plano, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale pondera-
to per la componente di danno connessa alla sofferenza soggettiva.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi
– la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 4.743,75 in valori at-
tuali.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria dei due importi appena indi-
cati, pari ad € 15.807,75, costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito da Controparte_1
in conseguenza dell'incidente.
Deve essere inoltre accordata a , quale risarcimento Controparte_1
del danno patrimoniale, la somma di € 1.056,05 per le spese documenta-
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te [cfr. doc. 4, produzione cit].
Ciò posto, il pregiudizio sofferto dall'attore a causa dell'incidente, come sopra complessivamente determinato, ammonta ad € 15.807,75 per il danno non patrimoniale e ad € 1.056,05 per il danno di natura patrimo-
niale.
Ora, appare necessario equalizzare i calcoli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta al momento della decisio-
ne sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “de-
valutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e pro-
cedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza), applicando gli interes-
si alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalu-
tazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi,
mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla varia-
bile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
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In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecu-
niario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuri-
dicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equita-
tivo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n.
7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si deter-
mina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo, dunque, viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via ma-
turati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi
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da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità tempo-
ranea e su quest'ultima dalla data del fatto.
Sulla scorta di tali dati, si perviene alla conclusione per cui la somma spettante a - al cui pagamento deve essere condannato il Controparte_1
– ammonta ad € 16.863,80, oltre interessi, da calco- Controparte_2
larsi con le modalità sopra citate, dalla data del sinistro al soddisfo.
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
❖❖❖
Da ultimo, in relazione alla spese di lite, va ancora osservato che “la
reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola
della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi
dell'art. 92, comma 2, c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di do-
mande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel
medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parzia-
le dell'unica domanda proposta, tanto allorché essa sia stata articolata in
più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto lad-
dove la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi
una domanda articolata in un unico capo” (Cass. civ. n. 3438/2016; nello stesso senso, Cass. civ. n. 21069/2016, n. 281/2015, n. 21684/2013 e
22381/2009).
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Nel caso di specie, tenuto conto dell'esito finale del giudizio (e, in parti-
colare, dell'attribuzione di un risarcimento di ammontare inferiore (€
16.863,80) rispetto a quello richiesto in citazione (€ 25.972,50), appare equo a questo giudice compensare in ragione di 1/3 le spese processuali tra le parti e condannare il al pagamento del restante Controparte_2
2/3.
I compensi professionali al difensore vengono liquidati – come in di-
spositivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), i parametri minimi in con-
siderazione del grado di complessità della controversia.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soc-
combente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – anticipate dall'attore –
vanno poste, in via definitiva, a carico del Controparte_2
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Così deciso in Palermo in data 7 marzo 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
- 17 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giu-
stizia 21/2/2011, n. 44.
- 18 - Tribunale di Palermo
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