TRIB
Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 27/02/2024, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
n. 876/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito nel collegio composto dai seguenti magistrati
Dr. Umberto GIACOMELLI Presidente
Dr. Chiara SANDINI Giudice
Dr. Gersa GERBI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 876/2021 R.G. promossa da
, nata in [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Parte_1
Tiziani ricorrente contro
, nato il [...] in [...] Controparte_1 resistente contumate con l'intervento del P.M. in sede in punto: separazione personale dei coniugi con addebito e regime di affido, collocamento e mantenimento dei figli minori, trattenuta in decisione all'udienza del 19.4.2023, sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte ricorrente: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) dichiarare la separazione giudiziale tra la Sig.ra e il Sig. Persona_1
con pronuncia di addebito per colpa a carico di quest'ultimo ai Controparte_1 sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., alle seguenti condizioni:
a) sia disposto:- in via principale, l'affidamento super esclusivo o rafforzato dei minori e alla madre , presso la quale saranno Per_2 Per_3 Persona_1 collocati e con la quale continueranno a condividere la residenza anagrafica;
la
1 madre eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale sui figli e prenderà in maniera esclusiva le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
- in via subordinata, l'affidamento esclusivo dei minori e alla Per_2 Per_3 madre , presso la quale saranno collocati e con la quale continueranno Persona_1
a condividere la residenza anagrafica;
la madre eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale con diritto-dovere del padre di vigilare sulla loro istruzione ed educazione, salva comunque la possibilità per la Sig.ra di prendere Per_1 autonomamente le decisioni di maggiore interesse per i figli caratterizzate dall'urgenza;
b) sia disposto che il Sig. corrisponda mensilmente alla Sig.ra Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Persona_1 Per_2 Per_3
l'importo mensile di € 350,00 per ciascuno (e così la somma complessiva mensile di
€ 700,00), fintanto che gli stessi non saranno economicamente autosufficienti. Detti importi dovranno essere versati entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente e saranno aggiornati in base agli indici ISTAT. La madre sarà autorizzata a percepire gli assegni per il nucleo familiare. Sia condannato in ogni caso il Sig. a versare il contributo al mantenimento per i figli a partire dal CP_1 mese di marzo 2020, momento in cui lo stesso ha abbandonato la famiglia;
c) sia disposto che le spese di natura straordinaria per i figli saranno a carico dei genitori nella misura del 70% per il padre e del 30% per la madre e saranno ripartite secondo quanto stabilito dal “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi o non più conviventi” sottoscritto dal Tribunale di Belluno e dall'Ordine degli Avvocati di Belluno in collaborazione con le Associazioni familiariste sez. Belluno, A.P.F., CP_2 CP_3
Camera Civile e C.P.O. in data 21.10.2021. Tutte le spese di cui sarà chiesto quota parte il rimborso dovranno essere debitamente documentate e saranno rimborsate a presentazione delle pezze giustificative;
d) sia disposto che il Sig. versi alla moglie Controparte_1 Persona_1
l'importo mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento della stessa. Detto importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente e sarà aggiornato in base agli indici ISTAT. Sia condannato in ogni caso il
2 Sig. a versare il mantenimento per la moglie a partire dal mese di marzo CP_1
2020, momento in cui lo stesso ha abbandonato la famiglia;
e) sia statuita l'autorizzazione, sin d'ora, di poter richiedere validamente documenti
d'identità tra cui anche quelli per l'espatrio;
f) sia ordinato all'Ufficiale dello Stato civile del competente Comune di procedere alle annotazioni dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Con vittoria di spese e competenze di lite”;
Conclusioni adesive del p.m..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.9.2021, la sig.ra cittadina marocchina, ha Per_1 chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito, con addebito della crisi a quest'ultimo, oltre all'affido c.d. superesclusivo dei due figli minori,
(n. 9.6.2008) e (n. 22.11.2011), con determinazione Per_4 Per_3 dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario in capo al resistente con la somma mensile rispettivamente di € 700,00, per i due figli minori, e di € 300,00, per la moglie, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie sostenute per la prole.
A sostegno delle proprie ragioni la sig.ra ha affermato che il marito si è reso Per_1 irreperibile da marzo 2020, data alla quale ha lasciato la casa familiare non facendovi più ritorno, bloccando il numero della moglie sul cellulare e nulla versando per il mantenimento della famiglia o per il pagamento del canone di locazione e delle spese domestiche.
Ha, inoltre, allegato di non aver mai lavorato nel corso del matrimonio, avendo sempre provveduto il marito al sostentamento della famiglia e di essersi trovata in serie difficoltà economiche da quando il resistente ha lasciato la casa familiare, essendo ricorsa, per il pagamento delle spese urgenti, all'aiuto di vicini di casa o associazioni volontaristiche.
Il resistente, regolarmente notificato del ricorso e del processo, non si è costituito e nelle more della causa è stato disposto provvisoriamente l'affido esclusivo dei minori alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, l'obbligo al mantenimento dei minori in capo al resistente per € 350,00 mensili ciascuno oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie, nonché il diritto del padre di vedere i figli due pomeriggi alla settimana oltre a due domeniche al mese previo accordo con la madre.
3 La causa è stata istruita documentalmente e per testi, sentiti all'udienza dell'8.2.2023, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.4.2023 con termini per la parte ricorrente per il deposito di memorie conclusive.
*
1. Preliminarmene, pur risultando dagli atti la cittadinanza italiana del resistente e dei figli minori della coppia, a fronte dell'elemento di estraneità dato dalla cittadinanza straniera della resistente, va affermata la giurisdizione del giudice italiano per la domanda di separazione, come per tutte le domande svolte in giudizio.
La verifica della giurisdizione va compiuta d'ufficio dal Giudice, in base a quanto oggi previsto dall'art. 18 del Reg.(UE) n. 1111/2019, “relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori”.
1.1. Ai sensi degli artt. 3 e 10 del medesimo Regolamento, che trova applicazione per le domande di separazione dei coniugi e di responsabilità genitoriale, oltre che di collocamento della prole e del diritto di visita, può essere affermata la giurisdizione del Tribunale adito, in quanto foro dell'ultimo domicilio familiare ove risiede ancora la sig.ra on i figli minori. Per_1
1.2. Deve del pari essere affermata la giurisdizione del giudice italiano anche con riferimento alla domanda di addebito, la quale, pur costituendo una domanda autonoma e soltanto eventuale (v. Cass. sez. un.
3.12.2001 n. 15248, Cass. sez. un.
4.12.2001 n. 15279, Cass.
8.2.2006 n. 2818, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
30.3.2012 n. 5173, Cass. 22.1.2014 n. 1278), è comunque inscindibilmente connessa alla domanda di separazione personale, della quale costituisce rimedio tipico, tanto da non poter essere proposta in un diverso giudizio (v. Cass. 30.7.1999
n. 8272, Cass. 29.3.2005 n. 6625).
Da ciò consegue che la richiesta di addebito non appare assoggettabile, nell'ordinamento processuale vigente, a norme sulla giurisdizione diverse da quelle previste (nella specie, dal Regolamento CE n. 1111/2019) per la domanda principale di separazione personale.
1.3. Sussiste, infine, la giurisdizione italiana anche in relazione alla domanda di mantenimento, proposta sia in vantaggio del coniuge sia dei figli minori, come conseguenza della pronuncia sulla separazione personale dei coniugi e sull'affidamento dei minori.
4 In tale materia è norma di collegamento generale il Regolamento n. 4/2009, richiamato anche dall'art. 45 L. 218/1995, in base al quale (art. 3 lett. c) e d)), per la domanda accessoria relativa alle obbligazioni alimentari, va affermata la giurisdizione del giudice che ha giurisdizione sulle domande principali relative allo status delle persone e/o alla responsabilità genitoriale, con attrazione – nel caso di specie – della giurisdizione avanti al giudice italiano.
2. Affermata la giurisdizione del giudice nazionale, le domande sub iudice devono essere decise in base alla legge italiana, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8, lett. a) del Reg.(UE) n. 1259/2010.
Tale impostazione è coerente anche con quanto previsto dall'art. 31 della L.
218/1995, in base al quale la legge applicabile è quella dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata, che – nel caso in esame – coincide con la legge nazionale di questo giudice.
Infine, per quanto riguarda le domande relative alla responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli, va confermata ancora l'applicabilità della legge italiana.
Ciò sulla base di due ordini di ragioni: anzitutto, in base all'art. 36 bis L. 218/1995, le disposizioni nazionali in materia di responsabilità paritaria dei genitori nei confronti dei figli e di obbligo di mantenimento degli stessi sono norme di applicazione necessaria;
secondariamente, secondo la Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 “Sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale”, la legge applicabile alle relazioni con i minori è la legge dello Stato che deve decidere sui medesimi (art. 15), con conseguente applicazione della legge italiana, quale legge nazionale di questo Tribunale.
*
3. Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Dall'istruttoria di causa è emerso, per averlo confermato tutti i testi sentiti, che da marzo 2020 il sig. non ha più fatto rientro nella casa coniugale. CP_1
I testi hanno pure confermato che l'unica persona, quindi, che si occupa della cura dei figli è la sig.ra che non gode di alcun aiuto, salvo l'intervento a cui hanno Per_1 assistito i testi in alcune occasioni degli operatori della . CP_4
Da tali circostanze emerge l'evidente interruzione della comunione di vita della coppia, difficilmente riconciliabile data l'irreperibilità del marito, con conseguente fondatezza dei presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
4. Ciò, nonostante, non si ravvedono i requisiti per la pronuncia di addebito.
5 Sul punto, giova ricordare che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. civ. n.
40795/2021) e che “in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito
l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio sia l'efficacia causale di tali comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. 161691/2020, Cass.
40795/2021).
Più nello specifico, “in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza” (Cass. civ., n. 25966/2016, Cass. civ. n.
18328/2015).
Nel caso di specie, pur essendo stata dimostrata la violazione da parte del resistente dell'obbligo di convivenza, non è emersa dall'istruttoria la prova dell'efficienza causale unica dell'allontamento rispetto alla crisi della coppia.
5. Con riferimento al regime di affido, collocamento e mantenimento dei figli minori, il disinteresse manifestato dal sig. nei confronti della famiglia, oltre alla sua CP_1 comprovata irreperibilità, inducono il Collegio a disporre l'affido esclusivo della prole alla madre, affidando, allo stato, alla medesima anche il potere di prendere per i figli le decisioni di maggior interesse, non essendo ipotizzabile che nel caso di decisioni di grande rilievo per la prole la madre debba attendere il consenso dell'altro genitore resosi irreperibile.
Presso la residenza della madre, quindi, alla quale viene assegnata la casa coniugale, deve essere disposto anche il collocamento prevalente dei minori, confermando il diritto di visita previsto in sede presidenziale.
6. Quanto, poi, al contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, al quale ciascun genitore è tenuto in base a quanto previsto dall'art. 337 ter co. 4 c.c.,
6 l'istruttoria di causa ha presentato una precaria situazione reddituale di entrambi i genitori, tale da palesare come sproporzionato ai redditi del resistente l'assegno di mantenimento previsto in sede sommaria e provvisoria, di cui la ricorrente chiede ora conferma.
Invero, gli atti di causa confermano l'assenza di redditi della ricorrente, la quale ha depositato le proprie dichiarazioni reddituali degli anni 2021 (per € 2.449,46 lordi) e
2022 (per € 4.246,55 lordi) e abita con i figli in un alloggio convenzionato per CP_5 un canone annuo pari a € 1.133,00.
Tuttavia, gli atti depositati dalla ricorrente, relativi alle indagini preliminari in corso nel procedimento penale iscritto in capo al resistente per il reato di cui all'art. 570
c.p.c., hanno dimostrato che il sig. ha lavorato come commerciante CP_1 ambulante, senza partita iva, presentando la dichiarazione dei redditi solo per l'anno
2019, pari a € 14.530,00 lordi.
Egli non risulta titolare di beni immobili o altre liquidità depositate e l'unica fonte di reddito della famiglia emersa dalle indagini della Guardia di Finanza nel parallelo procedimento penale è stata negli anni 2019-2020 l'indennità percepita dal Org_1 sig. CP_1
Si tratta di elementi che pur acquisiti nell'ambito di diverso procedimento, possono essere considerati dal giudice ai fini della propria decisione, atteso che “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (Cass. civ. n. 2947/2023).
Alla luce, quindi, di tali circostanze il Collegio ritiene che, tenuto conto del tenore di vita goduto dai minori in costanza di convivenza di entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso la madre ma anche delle risorse economiche di entrambi i genitori, il contributo dovuto dal sig. per il mantenimento ordinario dei figli CP_1 debba essere fissato in € 350,00 complessivi mensili per entrambi, da versarsi entro
7 il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2021, con rivalutazione annuale delle somme secondo gli indici a far data da marzo 2025. Org_2
Sul punto va ricordato che “in materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza” (Cass. civ. n. 17570/2023), non essendo quindi accoglibile nemmeno la domanda della ricorrente di decorrenza del contributo dalla data di marzo 2020, antecedente al giorno della domanda.
Alla sig.ra inoltre, spetta il rimborso del 50% delle spese straordinarie, Per_1 identificate come da Protocollo di questo Tribunale, oltre all'intero ammontare del contributo di Assegno unico per la famiglia, in quanto affidataria esclusiva della prole.
7. Va, invece, rigettata la domanda di assegno di mantenimento per la moglie.
Invero, da un lato, la sperequazione patrimoniale dei coniugi appare minima, versando entrambi i coniugi in una situazione economica piuttosto precaria, per come emersa dagli atti di causa, dall'altro lato, non può non valorizzarsi la capacità lavorativa della sig.ra dedotta dalla giovane età e dall'età già Per_1 sufficientemente matura dei figli oltre che dalla dichiarata conoscenza della ricorrente della lingua italiana, essendo residente sul territorio nazionale da dodici anni
(dichiarazioni rese a sit nel procedimento penale).
In assenza, quindi, di prova su ulteriori elementi, quali lo stato di salute, tali da invalidare o menomare l'idoneità al lavoro della ricorrente, deve essere rigettata la domanda di contributo al mantenimento ex art. 156 c.c..
8. Infine, considerata la soccombenza della ricorrente su due delle quattro domande proposte (addebito e mantenimento proprio), vanno compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) DICHIARA la separazione personale tra ed Persona_1 [...]
, unitisi in matrimonio in data 22.3.2006 in Marocco, con atto trascritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Feltre al n. 13 Parte 2, Serie C, anno 2015;
2) ORDINA all'Ufficiale di stato civile di detto Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
3) RIGETTA la domanda di addebito della separazione in capo al sig. CP_1
8 4) AFFIDA i minori e in via esclusiva alla madre, la Persona_5 Per_3 quale potrà prendere in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per i minori;
5) DISPONE il collocamento prevalente dei minori presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
6) DISPONE che il padre possa vedere i figli, ma non tenerli con sé, due pomeriggi a settimana e due domeniche al mese, da concordarsi con la madre sentiti i minori;
7) CONDANNA a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1
a decorrere dal mese di ottobre 2021, a la somma di € 350,00 Persona_1 quale contributo complessivo per il mantenimento ordinario di entrambi i minori, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT per i beni al consumo a decorrere dall'1.1.2025, oltre al rimborso delle spese straorinarie al 50%, identificate come da protocollo in essere presso il Tribunale di Belluno;
8) DA ATTO che l'assegno unico per la famiglia spetta interamente alla madre dei minori;
Persona_1
9) RIGETTA la domanda di mantenimento della moglie;
10) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 31.1.2024
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice est. dott.ssa Gersa Gerbi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito nel collegio composto dai seguenti magistrati
Dr. Umberto GIACOMELLI Presidente
Dr. Chiara SANDINI Giudice
Dr. Gersa GERBI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 876/2021 R.G. promossa da
, nata in [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Parte_1
Tiziani ricorrente contro
, nato il [...] in [...] Controparte_1 resistente contumate con l'intervento del P.M. in sede in punto: separazione personale dei coniugi con addebito e regime di affido, collocamento e mantenimento dei figli minori, trattenuta in decisione all'udienza del 19.4.2023, sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte ricorrente: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) dichiarare la separazione giudiziale tra la Sig.ra e il Sig. Persona_1
con pronuncia di addebito per colpa a carico di quest'ultimo ai Controparte_1 sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., alle seguenti condizioni:
a) sia disposto:- in via principale, l'affidamento super esclusivo o rafforzato dei minori e alla madre , presso la quale saranno Per_2 Per_3 Persona_1 collocati e con la quale continueranno a condividere la residenza anagrafica;
la
1 madre eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale sui figli e prenderà in maniera esclusiva le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
- in via subordinata, l'affidamento esclusivo dei minori e alla Per_2 Per_3 madre , presso la quale saranno collocati e con la quale continueranno Persona_1
a condividere la residenza anagrafica;
la madre eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale con diritto-dovere del padre di vigilare sulla loro istruzione ed educazione, salva comunque la possibilità per la Sig.ra di prendere Per_1 autonomamente le decisioni di maggiore interesse per i figli caratterizzate dall'urgenza;
b) sia disposto che il Sig. corrisponda mensilmente alla Sig.ra Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Persona_1 Per_2 Per_3
l'importo mensile di € 350,00 per ciascuno (e così la somma complessiva mensile di
€ 700,00), fintanto che gli stessi non saranno economicamente autosufficienti. Detti importi dovranno essere versati entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente e saranno aggiornati in base agli indici ISTAT. La madre sarà autorizzata a percepire gli assegni per il nucleo familiare. Sia condannato in ogni caso il Sig. a versare il contributo al mantenimento per i figli a partire dal CP_1 mese di marzo 2020, momento in cui lo stesso ha abbandonato la famiglia;
c) sia disposto che le spese di natura straordinaria per i figli saranno a carico dei genitori nella misura del 70% per il padre e del 30% per la madre e saranno ripartite secondo quanto stabilito dal “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi o non più conviventi” sottoscritto dal Tribunale di Belluno e dall'Ordine degli Avvocati di Belluno in collaborazione con le Associazioni familiariste sez. Belluno, A.P.F., CP_2 CP_3
Camera Civile e C.P.O. in data 21.10.2021. Tutte le spese di cui sarà chiesto quota parte il rimborso dovranno essere debitamente documentate e saranno rimborsate a presentazione delle pezze giustificative;
d) sia disposto che il Sig. versi alla moglie Controparte_1 Persona_1
l'importo mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento della stessa. Detto importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente e sarà aggiornato in base agli indici ISTAT. Sia condannato in ogni caso il
2 Sig. a versare il mantenimento per la moglie a partire dal mese di marzo CP_1
2020, momento in cui lo stesso ha abbandonato la famiglia;
e) sia statuita l'autorizzazione, sin d'ora, di poter richiedere validamente documenti
d'identità tra cui anche quelli per l'espatrio;
f) sia ordinato all'Ufficiale dello Stato civile del competente Comune di procedere alle annotazioni dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Con vittoria di spese e competenze di lite”;
Conclusioni adesive del p.m..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.9.2021, la sig.ra cittadina marocchina, ha Per_1 chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito, con addebito della crisi a quest'ultimo, oltre all'affido c.d. superesclusivo dei due figli minori,
(n. 9.6.2008) e (n. 22.11.2011), con determinazione Per_4 Per_3 dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario in capo al resistente con la somma mensile rispettivamente di € 700,00, per i due figli minori, e di € 300,00, per la moglie, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie sostenute per la prole.
A sostegno delle proprie ragioni la sig.ra ha affermato che il marito si è reso Per_1 irreperibile da marzo 2020, data alla quale ha lasciato la casa familiare non facendovi più ritorno, bloccando il numero della moglie sul cellulare e nulla versando per il mantenimento della famiglia o per il pagamento del canone di locazione e delle spese domestiche.
Ha, inoltre, allegato di non aver mai lavorato nel corso del matrimonio, avendo sempre provveduto il marito al sostentamento della famiglia e di essersi trovata in serie difficoltà economiche da quando il resistente ha lasciato la casa familiare, essendo ricorsa, per il pagamento delle spese urgenti, all'aiuto di vicini di casa o associazioni volontaristiche.
Il resistente, regolarmente notificato del ricorso e del processo, non si è costituito e nelle more della causa è stato disposto provvisoriamente l'affido esclusivo dei minori alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, l'obbligo al mantenimento dei minori in capo al resistente per € 350,00 mensili ciascuno oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie, nonché il diritto del padre di vedere i figli due pomeriggi alla settimana oltre a due domeniche al mese previo accordo con la madre.
3 La causa è stata istruita documentalmente e per testi, sentiti all'udienza dell'8.2.2023, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.4.2023 con termini per la parte ricorrente per il deposito di memorie conclusive.
*
1. Preliminarmene, pur risultando dagli atti la cittadinanza italiana del resistente e dei figli minori della coppia, a fronte dell'elemento di estraneità dato dalla cittadinanza straniera della resistente, va affermata la giurisdizione del giudice italiano per la domanda di separazione, come per tutte le domande svolte in giudizio.
La verifica della giurisdizione va compiuta d'ufficio dal Giudice, in base a quanto oggi previsto dall'art. 18 del Reg.(UE) n. 1111/2019, “relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori”.
1.1. Ai sensi degli artt. 3 e 10 del medesimo Regolamento, che trova applicazione per le domande di separazione dei coniugi e di responsabilità genitoriale, oltre che di collocamento della prole e del diritto di visita, può essere affermata la giurisdizione del Tribunale adito, in quanto foro dell'ultimo domicilio familiare ove risiede ancora la sig.ra on i figli minori. Per_1
1.2. Deve del pari essere affermata la giurisdizione del giudice italiano anche con riferimento alla domanda di addebito, la quale, pur costituendo una domanda autonoma e soltanto eventuale (v. Cass. sez. un.
3.12.2001 n. 15248, Cass. sez. un.
4.12.2001 n. 15279, Cass.
8.2.2006 n. 2818, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
30.3.2012 n. 5173, Cass. 22.1.2014 n. 1278), è comunque inscindibilmente connessa alla domanda di separazione personale, della quale costituisce rimedio tipico, tanto da non poter essere proposta in un diverso giudizio (v. Cass. 30.7.1999
n. 8272, Cass. 29.3.2005 n. 6625).
Da ciò consegue che la richiesta di addebito non appare assoggettabile, nell'ordinamento processuale vigente, a norme sulla giurisdizione diverse da quelle previste (nella specie, dal Regolamento CE n. 1111/2019) per la domanda principale di separazione personale.
1.3. Sussiste, infine, la giurisdizione italiana anche in relazione alla domanda di mantenimento, proposta sia in vantaggio del coniuge sia dei figli minori, come conseguenza della pronuncia sulla separazione personale dei coniugi e sull'affidamento dei minori.
4 In tale materia è norma di collegamento generale il Regolamento n. 4/2009, richiamato anche dall'art. 45 L. 218/1995, in base al quale (art. 3 lett. c) e d)), per la domanda accessoria relativa alle obbligazioni alimentari, va affermata la giurisdizione del giudice che ha giurisdizione sulle domande principali relative allo status delle persone e/o alla responsabilità genitoriale, con attrazione – nel caso di specie – della giurisdizione avanti al giudice italiano.
2. Affermata la giurisdizione del giudice nazionale, le domande sub iudice devono essere decise in base alla legge italiana, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8, lett. a) del Reg.(UE) n. 1259/2010.
Tale impostazione è coerente anche con quanto previsto dall'art. 31 della L.
218/1995, in base al quale la legge applicabile è quella dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata, che – nel caso in esame – coincide con la legge nazionale di questo giudice.
Infine, per quanto riguarda le domande relative alla responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli, va confermata ancora l'applicabilità della legge italiana.
Ciò sulla base di due ordini di ragioni: anzitutto, in base all'art. 36 bis L. 218/1995, le disposizioni nazionali in materia di responsabilità paritaria dei genitori nei confronti dei figli e di obbligo di mantenimento degli stessi sono norme di applicazione necessaria;
secondariamente, secondo la Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 “Sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale”, la legge applicabile alle relazioni con i minori è la legge dello Stato che deve decidere sui medesimi (art. 15), con conseguente applicazione della legge italiana, quale legge nazionale di questo Tribunale.
*
3. Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Dall'istruttoria di causa è emerso, per averlo confermato tutti i testi sentiti, che da marzo 2020 il sig. non ha più fatto rientro nella casa coniugale. CP_1
I testi hanno pure confermato che l'unica persona, quindi, che si occupa della cura dei figli è la sig.ra che non gode di alcun aiuto, salvo l'intervento a cui hanno Per_1 assistito i testi in alcune occasioni degli operatori della . CP_4
Da tali circostanze emerge l'evidente interruzione della comunione di vita della coppia, difficilmente riconciliabile data l'irreperibilità del marito, con conseguente fondatezza dei presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
4. Ciò, nonostante, non si ravvedono i requisiti per la pronuncia di addebito.
5 Sul punto, giova ricordare che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. civ. n.
40795/2021) e che “in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito
l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio sia l'efficacia causale di tali comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. 161691/2020, Cass.
40795/2021).
Più nello specifico, “in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza” (Cass. civ., n. 25966/2016, Cass. civ. n.
18328/2015).
Nel caso di specie, pur essendo stata dimostrata la violazione da parte del resistente dell'obbligo di convivenza, non è emersa dall'istruttoria la prova dell'efficienza causale unica dell'allontamento rispetto alla crisi della coppia.
5. Con riferimento al regime di affido, collocamento e mantenimento dei figli minori, il disinteresse manifestato dal sig. nei confronti della famiglia, oltre alla sua CP_1 comprovata irreperibilità, inducono il Collegio a disporre l'affido esclusivo della prole alla madre, affidando, allo stato, alla medesima anche il potere di prendere per i figli le decisioni di maggior interesse, non essendo ipotizzabile che nel caso di decisioni di grande rilievo per la prole la madre debba attendere il consenso dell'altro genitore resosi irreperibile.
Presso la residenza della madre, quindi, alla quale viene assegnata la casa coniugale, deve essere disposto anche il collocamento prevalente dei minori, confermando il diritto di visita previsto in sede presidenziale.
6. Quanto, poi, al contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, al quale ciascun genitore è tenuto in base a quanto previsto dall'art. 337 ter co. 4 c.c.,
6 l'istruttoria di causa ha presentato una precaria situazione reddituale di entrambi i genitori, tale da palesare come sproporzionato ai redditi del resistente l'assegno di mantenimento previsto in sede sommaria e provvisoria, di cui la ricorrente chiede ora conferma.
Invero, gli atti di causa confermano l'assenza di redditi della ricorrente, la quale ha depositato le proprie dichiarazioni reddituali degli anni 2021 (per € 2.449,46 lordi) e
2022 (per € 4.246,55 lordi) e abita con i figli in un alloggio convenzionato per CP_5 un canone annuo pari a € 1.133,00.
Tuttavia, gli atti depositati dalla ricorrente, relativi alle indagini preliminari in corso nel procedimento penale iscritto in capo al resistente per il reato di cui all'art. 570
c.p.c., hanno dimostrato che il sig. ha lavorato come commerciante CP_1 ambulante, senza partita iva, presentando la dichiarazione dei redditi solo per l'anno
2019, pari a € 14.530,00 lordi.
Egli non risulta titolare di beni immobili o altre liquidità depositate e l'unica fonte di reddito della famiglia emersa dalle indagini della Guardia di Finanza nel parallelo procedimento penale è stata negli anni 2019-2020 l'indennità percepita dal Org_1 sig. CP_1
Si tratta di elementi che pur acquisiti nell'ambito di diverso procedimento, possono essere considerati dal giudice ai fini della propria decisione, atteso che “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (Cass. civ. n. 2947/2023).
Alla luce, quindi, di tali circostanze il Collegio ritiene che, tenuto conto del tenore di vita goduto dai minori in costanza di convivenza di entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso la madre ma anche delle risorse economiche di entrambi i genitori, il contributo dovuto dal sig. per il mantenimento ordinario dei figli CP_1 debba essere fissato in € 350,00 complessivi mensili per entrambi, da versarsi entro
7 il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2021, con rivalutazione annuale delle somme secondo gli indici a far data da marzo 2025. Org_2
Sul punto va ricordato che “in materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza” (Cass. civ. n. 17570/2023), non essendo quindi accoglibile nemmeno la domanda della ricorrente di decorrenza del contributo dalla data di marzo 2020, antecedente al giorno della domanda.
Alla sig.ra inoltre, spetta il rimborso del 50% delle spese straordinarie, Per_1 identificate come da Protocollo di questo Tribunale, oltre all'intero ammontare del contributo di Assegno unico per la famiglia, in quanto affidataria esclusiva della prole.
7. Va, invece, rigettata la domanda di assegno di mantenimento per la moglie.
Invero, da un lato, la sperequazione patrimoniale dei coniugi appare minima, versando entrambi i coniugi in una situazione economica piuttosto precaria, per come emersa dagli atti di causa, dall'altro lato, non può non valorizzarsi la capacità lavorativa della sig.ra dedotta dalla giovane età e dall'età già Per_1 sufficientemente matura dei figli oltre che dalla dichiarata conoscenza della ricorrente della lingua italiana, essendo residente sul territorio nazionale da dodici anni
(dichiarazioni rese a sit nel procedimento penale).
In assenza, quindi, di prova su ulteriori elementi, quali lo stato di salute, tali da invalidare o menomare l'idoneità al lavoro della ricorrente, deve essere rigettata la domanda di contributo al mantenimento ex art. 156 c.c..
8. Infine, considerata la soccombenza della ricorrente su due delle quattro domande proposte (addebito e mantenimento proprio), vanno compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) DICHIARA la separazione personale tra ed Persona_1 [...]
, unitisi in matrimonio in data 22.3.2006 in Marocco, con atto trascritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Feltre al n. 13 Parte 2, Serie C, anno 2015;
2) ORDINA all'Ufficiale di stato civile di detto Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
3) RIGETTA la domanda di addebito della separazione in capo al sig. CP_1
8 4) AFFIDA i minori e in via esclusiva alla madre, la Persona_5 Per_3 quale potrà prendere in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per i minori;
5) DISPONE il collocamento prevalente dei minori presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
6) DISPONE che il padre possa vedere i figli, ma non tenerli con sé, due pomeriggi a settimana e due domeniche al mese, da concordarsi con la madre sentiti i minori;
7) CONDANNA a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1
a decorrere dal mese di ottobre 2021, a la somma di € 350,00 Persona_1 quale contributo complessivo per il mantenimento ordinario di entrambi i minori, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT per i beni al consumo a decorrere dall'1.1.2025, oltre al rimborso delle spese straorinarie al 50%, identificate come da protocollo in essere presso il Tribunale di Belluno;
8) DA ATTO che l'assegno unico per la famiglia spetta interamente alla madre dei minori;
Persona_1
9) RIGETTA la domanda di mantenimento della moglie;
10) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 31.1.2024
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice est. dott.ssa Gersa Gerbi
9