TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/12/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4241/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 3/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 26/9/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato VALENTINA MOSCARDINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via C. Carignani n. 70, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte, come modificate con l'integrazione al ricorso congiunto depositata in data 2/12/2025, di seguito testualmente riportate:
«1) Disporre l'affido dei figli minori, , ed ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 Per_2 Per_3 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento paritario tra i genitori e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione del padre in Lucca, Corso Garibaldi n. 18. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di ciascun figlio. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I ricorrenti si impegnano l'uno verso l'altro a comunicarsi, tempestivamente e direttamente, ogni
1 questione inerente le problematiche e/o necessità dei figli, e altresì ad essere collaborativi tra di loro. 2) I coniugi e vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 Parte_2 reciproco rispetto. La casa familiare posta a Lucca, Via del Tiro a Segno n. 57 di proprietà della SI.ra resta assegnata a quest'ultima dove continuerà ad abitarvi. Gli arredi e le Parte_2 suppellettili verranno divisi tra le parti in base alla provenienza e/o proprietà; il SI. Parte_1 pertanto, porterà via dalla casa coniugale entro la fine del mese di agosto, i beni di sua proprietà così come da elenco allegato (doc 12). Solo in via provvisoria, sino alla fine del mese di agosto 2025, i ricorrenti hanno raggiunto l'accordo di alternarsi, nella casa coniugale. Nel rispetto del regime di alternanza, le parti si impegnano ad uscire dalla casa familiare nei giorni di spettanza dell'altro. Durante l'alternanza, le utenze relative alla casa familiare saranno sostenute sino al mese di agosto, dal SI. Parte_1
Dopo tale data, il SI. si trasferirà presso l'immobile di sua proprietà sito in Lucca, Corso Parte_1
Garibaldi n. 18, ove prenderà la residenza a decorrere dal mese di settembre p.v. Entro tale termine, la SI.ra provvederà a volturare in suo favore, tutte le utenze ad oggi Parte_2 intestate al SI. che saranno tutte a carico della stessa, ivi comprendendo le due sim Parte_1 rispettivamente relative all'anti furto ed alla telefonia oltre internet. Le utenze ad oggi intestate alla SI.ra ma addebitate sul conto corrente del SI. dovranno essere addebitate Parte_2 Parte_1 alla stessa.
3) La turnazione settimanale avverrà come indicato di seguito: week end alternati dal venerdì dall'uscita della scuola/materna sino al lunedì mattina quando i minori saranno portati a scuola/materna. Il genitore che non ha avuto i figli nel week end li andrà a prendere all'uscita della scuola/materna il lunedì e li terrà sino al mercoledì mattina quando li riporterà a scuola/materna. I minori staranno con l'altro genitore dall'uscita di scuola del mercoledì sino al venerdì mattina quando i minori saranno portati a scuola/materna. Nel periodo estivo, i minori frequenteranno i campi estivi e sarà seguita la medesima turnazione di cui sopra, come durante l'anno scolastico.
4) Per le festività (Natale - S. NO, Capodanno, Epifania, Pasqua - Pasquetta) ove possibile saranno trascorse insieme o in alternativa seguiranno il criterio dell'alternanza, quindi quando il figlio trascorrerà il Natale con il padre, passerà S. NO ed il Capodanno con la madre, così a seguire alternativamente per ogni festività. Resta inteso che le parti potranno concordare anche alternanze diverse, magari ripartendosi la presenza dei figli nello stesso giorno, trascorrendo il pranzo di Natale o la vigilia con un genitore ed il pranzo o la cena della vigilia con l'altro. Nei giorni dei rispettivi compleanni dei genitori, i bambini saranno affidati al genitore che in quel giorno compirà gli anni, salvo diverso accordo. Quanto al compleanno dei figli, i genitori si renderanno disponibili a trascorrerlo insieme.
5) In ordine alle vacanze estive, i figli trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con entrambi i genitori. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, entro il 30 aprile di ogni anno, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno i figli, nonché le date di partenza e di ritorno. In ordine alle vacanze scolastiche, previste nel periodo natalizio e nel periodo pasquale, i figli staranno con entrambi i genitori seguendo la turnazione di cui all'art 3.
6) Considerate le diverse condizioni economiche dei ricorrenti, il SI. si impegna a Parte_1 corrispondere mensilmente, a decorrere dal mese di settembre p.v., a titolo di concorso nelle spese
2 per il mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 150,00 per ogni figlio, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla SI.ra entro e il giorno 15 di ogni Parte_2 mese. 7) Per le spese straordinarie relative ai figli, le parti le sosterranno al 50%, previa consegna della documentazione che attesti la spesa da parte di colui che l'ha anticipata. Per spese straordinarie si intendono quelle dettagliate nel protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Lucca per i giudizi di separazione e divorzio, di seguito riportate: a) spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
-Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN o specialista privato qualificato (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche comprese spese per occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Spesa della mensa e relative ai libri di testo;
-Materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
- Dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
- Assicurazione scolastica;
- Fondo cassa richiesto dalla scuola;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico e dall'istituto scolastico al luogo di residenza e/o carburante mezzo locomozione dei figli;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o pre scuola/dopo scuola;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione dei figli;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
-Viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dai figli;
3 -Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- Attività ludico-ricreative (centri estivi);
- Cellulare;
- Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- Spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). Le parti convengono che le spese della Baby sitter saranno a carico del genitore che intende avvalersene.
8) L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla SI.ra , mentre le eventuali detrazioni e Parte_2 deduzioni fiscali saranno suddivise equamente al 50% tra i genitori.
9) Le autovetture: a) Grand Scenic - targata FS268KD; b) Peugeot 308 - targata FN205WM; entrambe intestate al SI. rimarranno nella sua proprietà. Parte_1
10) I ricorrenti dichiarano di aver regolamentato in separata sede, bonariamente e contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, ogni altra questione economica tra loro pendente da decidersi all'interno del presente giudizio.
11) Entrambi i coniugi autorizzano, sin da adesso, il rilascio ed il rinnovo dei necessari documenti per l'espatrio per motivi turistici, per essi e per i figli.
12) Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
13) I ricorrenti, in attesa che la separazione venga omologata dal Tribunale di Lucca, convengono di dare immediata esecuzione ai patti di cui sopra».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 6/7/2013, dal quale sono nati i tre figli (nata il [...]), (nato il [...]) e (nata il [...]), tutti ancora Per_1 Per_2 Per_3 minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto, come modificate con l'integrazione al ricorso medesimo depositata in data 2/12/2025. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
4 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 6/7/2013, debitamente Parte_2 Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 43, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2013, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 3/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 3/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 26/9/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato VALENTINA MOSCARDINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via C. Carignani n. 70, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte, come modificate con l'integrazione al ricorso congiunto depositata in data 2/12/2025, di seguito testualmente riportate:
«1) Disporre l'affido dei figli minori, , ed ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 Per_2 Per_3 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento paritario tra i genitori e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione del padre in Lucca, Corso Garibaldi n. 18. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di ciascun figlio. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I ricorrenti si impegnano l'uno verso l'altro a comunicarsi, tempestivamente e direttamente, ogni
1 questione inerente le problematiche e/o necessità dei figli, e altresì ad essere collaborativi tra di loro. 2) I coniugi e vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 Parte_2 reciproco rispetto. La casa familiare posta a Lucca, Via del Tiro a Segno n. 57 di proprietà della SI.ra resta assegnata a quest'ultima dove continuerà ad abitarvi. Gli arredi e le Parte_2 suppellettili verranno divisi tra le parti in base alla provenienza e/o proprietà; il SI. Parte_1 pertanto, porterà via dalla casa coniugale entro la fine del mese di agosto, i beni di sua proprietà così come da elenco allegato (doc 12). Solo in via provvisoria, sino alla fine del mese di agosto 2025, i ricorrenti hanno raggiunto l'accordo di alternarsi, nella casa coniugale. Nel rispetto del regime di alternanza, le parti si impegnano ad uscire dalla casa familiare nei giorni di spettanza dell'altro. Durante l'alternanza, le utenze relative alla casa familiare saranno sostenute sino al mese di agosto, dal SI. Parte_1
Dopo tale data, il SI. si trasferirà presso l'immobile di sua proprietà sito in Lucca, Corso Parte_1
Garibaldi n. 18, ove prenderà la residenza a decorrere dal mese di settembre p.v. Entro tale termine, la SI.ra provvederà a volturare in suo favore, tutte le utenze ad oggi Parte_2 intestate al SI. che saranno tutte a carico della stessa, ivi comprendendo le due sim Parte_1 rispettivamente relative all'anti furto ed alla telefonia oltre internet. Le utenze ad oggi intestate alla SI.ra ma addebitate sul conto corrente del SI. dovranno essere addebitate Parte_2 Parte_1 alla stessa.
3) La turnazione settimanale avverrà come indicato di seguito: week end alternati dal venerdì dall'uscita della scuola/materna sino al lunedì mattina quando i minori saranno portati a scuola/materna. Il genitore che non ha avuto i figli nel week end li andrà a prendere all'uscita della scuola/materna il lunedì e li terrà sino al mercoledì mattina quando li riporterà a scuola/materna. I minori staranno con l'altro genitore dall'uscita di scuola del mercoledì sino al venerdì mattina quando i minori saranno portati a scuola/materna. Nel periodo estivo, i minori frequenteranno i campi estivi e sarà seguita la medesima turnazione di cui sopra, come durante l'anno scolastico.
4) Per le festività (Natale - S. NO, Capodanno, Epifania, Pasqua - Pasquetta) ove possibile saranno trascorse insieme o in alternativa seguiranno il criterio dell'alternanza, quindi quando il figlio trascorrerà il Natale con il padre, passerà S. NO ed il Capodanno con la madre, così a seguire alternativamente per ogni festività. Resta inteso che le parti potranno concordare anche alternanze diverse, magari ripartendosi la presenza dei figli nello stesso giorno, trascorrendo il pranzo di Natale o la vigilia con un genitore ed il pranzo o la cena della vigilia con l'altro. Nei giorni dei rispettivi compleanni dei genitori, i bambini saranno affidati al genitore che in quel giorno compirà gli anni, salvo diverso accordo. Quanto al compleanno dei figli, i genitori si renderanno disponibili a trascorrerlo insieme.
5) In ordine alle vacanze estive, i figli trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con entrambi i genitori. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, entro il 30 aprile di ogni anno, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno i figli, nonché le date di partenza e di ritorno. In ordine alle vacanze scolastiche, previste nel periodo natalizio e nel periodo pasquale, i figli staranno con entrambi i genitori seguendo la turnazione di cui all'art 3.
6) Considerate le diverse condizioni economiche dei ricorrenti, il SI. si impegna a Parte_1 corrispondere mensilmente, a decorrere dal mese di settembre p.v., a titolo di concorso nelle spese
2 per il mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 150,00 per ogni figlio, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla SI.ra entro e il giorno 15 di ogni Parte_2 mese. 7) Per le spese straordinarie relative ai figli, le parti le sosterranno al 50%, previa consegna della documentazione che attesti la spesa da parte di colui che l'ha anticipata. Per spese straordinarie si intendono quelle dettagliate nel protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Lucca per i giudizi di separazione e divorzio, di seguito riportate: a) spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
-Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN o specialista privato qualificato (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche comprese spese per occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Spesa della mensa e relative ai libri di testo;
-Materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
- Dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
- Assicurazione scolastica;
- Fondo cassa richiesto dalla scuola;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico e dall'istituto scolastico al luogo di residenza e/o carburante mezzo locomozione dei figli;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o pre scuola/dopo scuola;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione dei figli;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
-Viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dai figli;
3 -Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- Attività ludico-ricreative (centri estivi);
- Cellulare;
- Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- Spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). Le parti convengono che le spese della Baby sitter saranno a carico del genitore che intende avvalersene.
8) L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla SI.ra , mentre le eventuali detrazioni e Parte_2 deduzioni fiscali saranno suddivise equamente al 50% tra i genitori.
9) Le autovetture: a) Grand Scenic - targata FS268KD; b) Peugeot 308 - targata FN205WM; entrambe intestate al SI. rimarranno nella sua proprietà. Parte_1
10) I ricorrenti dichiarano di aver regolamentato in separata sede, bonariamente e contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, ogni altra questione economica tra loro pendente da decidersi all'interno del presente giudizio.
11) Entrambi i coniugi autorizzano, sin da adesso, il rilascio ed il rinnovo dei necessari documenti per l'espatrio per motivi turistici, per essi e per i figli.
12) Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
13) I ricorrenti, in attesa che la separazione venga omologata dal Tribunale di Lucca, convengono di dare immediata esecuzione ai patti di cui sopra».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 6/7/2013, dal quale sono nati i tre figli (nata il [...]), (nato il [...]) e (nata il [...]), tutti ancora Per_1 Per_2 Per_3 minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto, come modificate con l'integrazione al ricorso medesimo depositata in data 2/12/2025. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
4 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 6/7/2013, debitamente Parte_2 Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 43, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2013, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 3/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
5