Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 17/06/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00838/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00457/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 457 del 2024, proposto da
AN Gadaleta, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Nasca e Maurizio Altomare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Molfetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Letizia Bucaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Mape S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , parte rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola e Carlo Tangari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Notarnicola in Bari, via n. Piccinni, 150;
per l'annullamento
del permesso di costruire n. 70/2023 rilasciato dal Comune di Molfetta il 9 novembre 2023, in favore della MAPE s.r.l., corrente in Molfetta in Piazza Garibaldi n. 31 (doc. n. 1);
di ogni altro atto, presupposto, consequenziale, comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Molfetta e di Mape S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Lorenzo Mennoia e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Pasquale Nasca e Maurizio Altomare per la parte ricorrente, avv. Roberta Valentini su delega orale di Letizia Bucaria per il Comune resistente, e gli avv.ti Gennaro Notarnicola e Carlo Tangari per la società controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato in data 25.03.2024 e depositato il 13.4.2024, il ricorrente ha domandato l’annullamento del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Molfetta in favore dell’impresa controinteressata per l’intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato ubicato in Molfetta alla Via Gobetti.
Ha allegato di essere proprietario di un appartamento sito nell’edificio antistante l’opera oggetto del provvedimento autorizzatorio e di subire, per effetto della sua realizzazione, una compromissione del panorama e dell’aereo-illuminazione di cui gode l’abitazione.
Ha altresì allegato che l’intervento di ricostruzione impone un significativo ampliamento volumetrico rispetto alla struttura preesistente; che il progetto di ristrutturazione prevede la realizzazione di una costruzione costituita da piano interrato, piano terra e quattro piani superiori, a seguito di demolizione di un fabbricato composta dal solo piano terra; che l’altezza di suddetto fabbricato è di 3,25 metri e che quella prevista per il nuovo edificio è di 15,65 metri.
Ha dedotto plurime violazioni di legge con riferimento al mancato rispetto della distanza minima tra fabbricati, all’altezza superiore del fabbricato da erigersi rispetto a quelli adiacenti nonché alla distanza dalle strade, non rispettando il nuovo fabbricato gli allineamenti preesistenti, quelli relativi agli immobili adiacenti né tantomeno gli allineamenti prevalenti.
Il Comune di Molfetta si è costituito in giudizio e ha dedotto l’infondatezza del ricorso proposto dal ricorrente, in particolare eccependo l’erronea qualificazione dei lavori come di nuova costruzione e, comunque, sostenendo la legittimità del provvedimento adottato.
La controinteressata si è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Nel merito ha insistito sull’infondatezza delle doglianze.
All’udienza del 6.05.2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere respinto.
In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Il pregiudizio, quale elemento fondante l’interesse al ricorso, deve desumersi dalle allegazioni presentate dalla parte nonché dall’analisi in concreto delle caratteristiche dell’opera oggetto del permesso di costruire e, nel caso di specie, esso trova fondamento nell’incidenza della nuova costruzione sulle condizioni di vivibilità e uso dell’abitazione del ricorrente, modificando il panorama di cui gode ma anche influenzando l’arieggiamento naturale e determinando una perdita di illuminazione dell’immobile.
Dunque, in relazione all’entità dell’intervento, l’elemento della vicinitas – che costituisce presupposto della legittimazione ad agire – colora e specifica anche l’interesse a ricorrere, non potendo escludere aprioristicamente l’esistenza di effetti pregiudizievoli a carico della parte istante a seguito del permesso di costruire oggetto di domanda di annullamento.
Tanto premesso in rito, il ricorso è infondato.
Quanto alla violazione delle norme in materia di distanze minime tra fabbricati, l’assunto del ricorrente si basa sulla qualificazione dell’intervento come nuova costruzione.
La tesi non può essere condivisa.
In base all’attuale disciplina, infatti, ricadono tra gli interventi di ristrutturazione quelli “ rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente ” (art 3, lettera d, T.U.E.), potendosene prevedere l’integrale demolizione e ricostruzione con caratteristiche planivolumetriche e tipologiche differenti da quelle del fabbricato precedentemente esistente.
In ragione, quindi, della qualificazione dell’intervento quale “ristrutturazione edilizia”, realizzato mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile, la distanza risulta correttamente calcolata in applicazione dei criteri delle N.A.T., potendo, in tale ipotesi, trovare applicazione la disciplina di cui all’art 2- bis , comma 1- ter del D.P.R. n. 380/2001 che, in ogni caso, consente la ricostruzione dell’edificio con ampliamento fuori sagoma, purché realizzato nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti tra i fabbricati prospicienti.
Dall’esame delle planimetrie, tale distanza risulta essere stata rispettata dalla controinteressata, con conseguente legittimità dell’intervento autorizzato dal Comune.
Con riferimento alle doglianze in ordine alle altezze del nuovo fabbricato, non coglie nel segno l’argomentazione di parte ricorrente, che si fonda sull’assimilazione del concetto di adiacenza a quello di contiguità.
L’art. 33 delle N.A.T. del Piano Regolatore Generale stabilisce che, nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione, l’altezza dell’edificio deve essere “ pari al più alto dei fabbricati adiacenti con un massimo di 19 metri ”: il concetto di adiacenza non può interpretarsi però, come indicativo della condizione di contatto diretto tra gli edifici, dovendo piuttosto considerare, secondo un criterio di ragionevolezza, gli immobili che si trovino nei dintorni di quello sottoposto alle opere di ristrutturazione.
Alla luce di tali specificazioni risulta legittima la scelta del Comune resistente di considerare adiacente un edificio posto nel raggio di 35 metri dall’immobile oggetto dell’intervento edilizio, giudicando quest’ultimo conforme alla normativa di settore in ragione della sua minore altezza (15,65 m) rispetto a quella dell’edificio preso a paragone (17,90 m).
Infine, con riferimento alla lamentata violazione dell’art 33.2 delle N.A.T. per inosservanza delle distanze dalle strade, anzitutto sussiste un certo margine di discrezionalità da parte dell’Amministrazione nell’indicare gli allineamenti, anche alla luce di motivate esigenze e dell’assetto che intende dare al territorio interessato e quindi sempre che la scelta non trasmodi nell’irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.
In ogni caso, nella vicenda in esame, deve rilevarsi la conformità del nuovo immobile agli allineamenti preesistenti e prevalenti, per come valutati dall’amministrazione procedente, la quale ha correttamente preso in considerazione quelli che insistono sulla medesima strada e che seguono quelle linee di fuga.
In definitiva, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono compensarsi alla luce del tipo e del contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Mennoia | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO