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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 16/10/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N.10/2024 R.G.Lav.
Sentenza n° ______
* * * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati : dott. Vincenzo PUPILELLA - presidente dott. Margiolina MASTRONARDI - consigliere relatore dott. Rita Pasqualina CURCI - consigliere riunita in camera di consiglio in data 7/3/2025 ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o in materia di
PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE iscritta al N. 10 R.G. Lav.- anno 2024 avente ad oggetto: riconoscimento malattia professionale
p r o m o s s a d a
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E. Di Tillo ed CP_1
elettivamente domiciliato come in atti APPELLANTE nei confronti di
rappresentato e difeso dall'avv. G. Pierluigi ed elettivamente Controparte_2
domiciliato come in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti.
1 MOTIVAZIONE
1. Il processo di I grado.
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di AM in data 22/12/2023,
[...]
, premesso di aver lavorato come operaio specializzato presso la CP_2 Controparte_3
con forte esposizione a rischio legata ad una massiva movimentazione manuale di carichi
[...]
pesanti (spinta e traino) per le quali era costretto ad assumere, suo malgrado, posture inadeguate e scorrette nonché esposizione per lungo tempo a rumori assordanti, contraendo spondilodiscoartrosi e protrusioni discali multiple del rachide lombare e ipoacusia neurosensoriale bilaterale, ma di non aver ottenuto dall' il riconoscimento delle predette quali malattie professionali (domande n. CP_1
512578009 cod. identificativo n. 4148321 e n. 512577976 cod. identificativo 4148343), conveniva in giudizio l' , lamentando il mancato riconoscimento di tale patologia come causalmente CP_1 riconducibile alla propria attività lavorativa. Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Con sentenza in data 22/12/2023, il Tribunale di AM, espletata prova per testi ed acquisita
C.T.U., accoglieva il ricorso così statuendo:
“accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente il diritto a percepire le prestazioni di cui all'art.13, decreto legislativo n.38/00, rapportato alla menomazione dell'8% quanto alla lombartrosi e del 7% quanto alla ipoacusia, condannando l' a corrispondere al CP_1 ricorrente le conseguenti prestazioni;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 del ricorrente, liquidate in complessivi €1.500,00 oltre IVA, CPA e rimb. forf. 15% ed euro 43,00 per c.u., da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
pone a carico dell' le spese di ctu CP_1 già liquidate in corso di causa.”
2. L'appello e le difese dell'appellato.
Con ricorso in appello depositato il giorno 29/1/2024 l' , denunciava l'erroneità CP_1 dell'impugnata sentenza per i seguenti motivi:
“1. Difetto di motivazione, errata ed insufficiente motivazione sul nesso causale in ordine al riconoscimento della ipoacusia”.
Spiegava le conclusioni riportate in epigrafe.
Il si costituiva in giudizio contrastando il proposto appello. CP_2
Entrambi motivavano diffusamente, come da rispettivi atti, che in tali limiti si richiamano e devono ritenersi per qui riportati e trascritti.
Acquisite le note scritte depositate in atti, la causa era decisa come da separato dispositivo.
3. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato, come in appresso precisato.
2 Richiamate le condivisibili argomentazioni espresse dal primo giudice nella sentenza impugnata, la Corte osserva, in particolare, quanto segue.
Il C.T.U. nominato nel corso del giudizio di primo grado, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici in relazione all'accertamento medico, cui ci si riporta, attesa anche la qualifica professionale del consulente ed il suo disinteresse all'esito del giudizio, è pervenuto, sulla base del sereno ed obiettivo esame clinico e della documentazione sanitaria agli atti, alla conclusione medico legale, peraltro non contrastata da validi elementi di argomentazione acquisiti al processo, che sussiste il nesso causale tra le mansioni svolte ed entrambe le patologie da cui è affetto il quantificando nella misura dell'8% il danno CP_2
biologico relativo alla lombartrosi -precisando che le infermità sono insorte nel 2016, sono state diagnosticate e confermate da successiva indagine RM e risultano in rapporto causale con l'attività lavorativa svolta in qualità di carrellista magazziniere- e nel 7% quello relativo alla ipoacusia - precisando che dai dati in possesso è di tipo neurosensoriale con discesa sulle alte frequenze, tipica delle ipoacusie da rumore-.
Di qui l'infondatezza dell'appello con integrale conferma della sentenza impugnata.
4.Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo, con distrazione.
5.Va, infine, dato atto che è dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il presente appello.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di
AM in data 22/12/2023 e con ricorso qui depositato il 29/1/2024, da CP_1 nei confronti di Controparte_2
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado che si liquidano in complessivi €2.000,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione;
-dichiara dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il presente appello.
3 AM, 7/3/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Margiolina Mastronardi Dott. Vincenzo Pupilella
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