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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Rgac n. 3753/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 3753/2021
TRA
( ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 oma via B. B. Amidei n. 18, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
( ), che si difende in proprio quale CP_1 C.F._2
a via Rodriguez Pereira n. 208; CONVENUTO
( ), elettivamente domiciliata presso CP_2 C.F._3 ntata e difesa dall'avv. Francesco Ilardi in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio e imento delle CP_1 CP_2 seguenti conclusioni: “-accertata la fondatezza dei fatti esposti in narrativa, ossia la duplicazione del pagamento del titolo rappresentato dal decreto ingiuntivo nr. 8374/1998 (RG. 7520/1998) della Pretura Civile di Roma del 20.06.1998 per la somma di lire 44.173.534, e per l'effetto condannare la Sig.ra alla restituzione delle somme incassate illecitamente nella CP_2
/1994, nonché condannare la medesima e l'Avv. CP_2 CP_1
a risarcire tutti i danni subiti dall'attore in conseguenza della loro grave
[...] tta rilevante penalmente secondo quanto emergerà in corso di causa o a quella che il Sig. Giudice adito reputerà di giustizia nei limiti del valore del presente giudizio. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari, anche della fase cautelare”. Deduceva che con ricorso ex art. 671 c.p.c. aveva chiesto Parte_1 autorizzarsi il “sequestro conservativo delle so ella procedura esecutiva mobiliare presso terzi RGE 490/2019 pendente presso il Tribunale di Civitavecchia, fino a concorrenza del credito risarcitorio del ricorrente per i danni subiti e indicati in narrativa”; che nel ricorso veniva esposto, in ordine al fumus, che il credito riportato dal decreto ingiuntivo nr. 8374/1998 (RG. 7520/1998), emesso dalla Pretura Civile di Roma in data 20 giugno 1998 per la somma di lire 44.173.534, era stato da riscosso due volte: sia nella CP_2 procedura di esecuzione presso terzi nr. 27/2001 svoltasi presso il Tribunale Civile di Roma, Quarta Sezione Esecuzioni Mobiliari, per la somma di euro 28.878,90, sia in seguito nella procedura esecutiva immobiliare RGE 318/1994 svoltosi presso il Tribunale Civile di Civitavecchia per la somma di euro 20.215,51; che era, pertanto, intenzione di ottenere la condanna Pt_1 di alla ripetizione dell'indebito e per responsabilità CP_2 CP_1 pro le della somma di euro 20.215,51 n al risarcimento del danno. Deduceva che il ricorso cautelare era stato respinto ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate.
2.Si costituiva in giudizio e chiedendo il CP_1 CP_2 rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa di natura documentale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.Nel merito la domanda è infondata. Come già evidenziato nella fase cautelare, viene lamentato che il credito riportato dal decreto ingiuntivo nr. 8374/1998 (RG. 7520/1998), emesso dalla Pretura Civile di Roma in data 20 giugno 1998 per la somma di lire 44.173.534, era stato da riscosso CP_2 due volte: sia nella procedura di esecuzione presso terzi nr. 7/2001 svoltasi presso il Tribunale Civile di Roma, Quarta Sezione Esecuzioni Mobiliari, per la somma di euro 28.878,90, sia in seguito nella procedura esecutiva immobiliare RGE 318/1994 svoltosi presso il Tribunale Civile di Civitavecchia per la somma di euro 20.215,51. Costituisce, inoltre, deduzione dell'attore, mediante il richiamo al ricorso cautelare, che “invece il G.E., in riferimento al credito di cui all'intervento del 22.04.1999, fondato sul precetto notificato il 23.03.1999, di cui al decreto ingiuntivo 8374/1999, ha ritenuto il credito non soddisfatto” e poi ancora “che in forza di tale provvedimento, il Custode ha predisposto, in data 16.03.2015, un'integrazione al progetto di distribuzione (doc. 22) e per l'effetto alla CP_2
è stata attribuita l'ulteriore somma di euro 6.111,39, di cui 4.256,14 per il credito del primo intervento di euro 25.494,00 ( di cui attribuiti euro 15.959,37), il resto era stato riversato per gli altri due crediti ammessi (…) che pertanto per il credito rappresentato dal decreto ingiuntivo nr. 8374/1998, già a suo tempo pagato, la ha ricevuto altri 20.215,51 euro (15.959,37 + CP_2
4.256,14)”.
5.Tuttavia, deve evidenziarsi che l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che “In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, sussistendo un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata” (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 18/08/2011, n. 17371; Cass. civ. Sez. III Sent., 23/08/2018, n. 20994; Cass. civ. Sez. III Ord., 22/06/2020, n. 12127).
6.Come già esposto in altro precedente dell'intestato Tribunale, prodotto in giudizio dai convenuti, sulla scorta del richiamato principio appare, quindi, la domanda infondata, giacché volta a tutelare il credito restitutorio (o risarcitorio) di quanto i creditori hanno riscosso all'esito della precedente procedura esecutiva definita -per il lotto 1 e per il correlato ricavato- con l'approvazione del progetto di distribuzione richiamato nella presente controversia. L'art. 632, comma 2, periodo secondo, c.p.c. relativo agli effetti dell'estinzione del processo esecutivo, non è riferibile al caso del progetto di distribuzione ormai avvenuto e incontestato e non opposto, perché la disposizione in esame presuppone che vi sia ancora una somma ricavata da distribuire o che il progetto di distribuzione sia stato, sotto tale profilo, contestato o impugnato nei termini e nei modi tipicamente previsti. Il debitore esecutato, quindi, non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione dell'indebito di quanto ricevuto dai creditori. La definitività del risultati dell'esecuzione trova fondamento, oltrechè sull'irrevocabilità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione, una volta attuati, secondo l'art. 487 c.p.c., comma 1, sull'intrinseca caratteristica del procedimento esecutivo, improntato al rispetto di apposite forme, istituite allo scopo di salvaguardare i contrapposti interessi delle parti, procedimento entro il quale sono apprestati rimedi processuali, le opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., utili ad assicurare la legittimità della procedura, sia sotto il profilo formale, sia sotto quello sostanziale. E l'ordinanza distributiva costituisce il culmine di un'attività giurisdizionale a contraddittorio eventuale, basata su un concetto di preclusione più ampio rispetto a quello del giudicato. Di qui l'irretrattabilità dell'ordinanza di distribuzione che non sia stata, sotto tale profilo, oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 512 c.p.c. o, comunque, di opposizione esecutiva (Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 25/01/2022) 20-04-2022, n. 12673).
7.Deve, poi, considerarsi che la trascrizione del pignoramento che sorreggeva la procedura esecutiva risulta avvenuta in data 2.12.1994, sicché il termine per la rinnovazione ricadeva in data 2.12.2014. Parimenti, dagli atti risulta, però, che l'immobile oggetto del lotto 1 –e le cui somme ricavate sono state poi distribuite- è stato aggiudicato in data 26.06.2012 e oggetto di decreto di trasferimento in data 6.12.2012. Dalla lettura del decreto di trasferimento si evince l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento trascritto in data 2.12.1994 con n. 4751 di formalità, coincidente con quello riportato nella nota di trascrizione del pignoramento che è sotteso alla procedura esecutiva. Ne consegue, dunque, che l'onere di rinnovazione tempestiva non poteva riguardare il lotto 1, ormai trasferito e sul quale la formalità del pignoramento era stata cancellata. Sicché la successiva estinzione non poteva attingere il lotto 1, estraneo ormai all'ambito della trascrizione del pignoramento, né conseguentemente pregiudicare la distribuzione del ricavato della vendita, effettivamente avvenuta poi con il provvedimento definitorio stabilizzatosi.
8.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda va respinta.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del DM vigente, del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
PQM
-RIGETTA la domanda;
-CONDANNA al pagamento in favore di e di Parte_1 CP_1
di lite da liquidarsi per cia o di CP_2
iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 8.03.2025 Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 3753/2021
TRA
( ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 oma via B. B. Amidei n. 18, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
( ), che si difende in proprio quale CP_1 C.F._2
a via Rodriguez Pereira n. 208; CONVENUTO
( ), elettivamente domiciliata presso CP_2 C.F._3 ntata e difesa dall'avv. Francesco Ilardi in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio e imento delle CP_1 CP_2 seguenti conclusioni: “-accertata la fondatezza dei fatti esposti in narrativa, ossia la duplicazione del pagamento del titolo rappresentato dal decreto ingiuntivo nr. 8374/1998 (RG. 7520/1998) della Pretura Civile di Roma del 20.06.1998 per la somma di lire 44.173.534, e per l'effetto condannare la Sig.ra alla restituzione delle somme incassate illecitamente nella CP_2
/1994, nonché condannare la medesima e l'Avv. CP_2 CP_1
a risarcire tutti i danni subiti dall'attore in conseguenza della loro grave
[...] tta rilevante penalmente secondo quanto emergerà in corso di causa o a quella che il Sig. Giudice adito reputerà di giustizia nei limiti del valore del presente giudizio. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari, anche della fase cautelare”. Deduceva che con ricorso ex art. 671 c.p.c. aveva chiesto Parte_1 autorizzarsi il “sequestro conservativo delle so ella procedura esecutiva mobiliare presso terzi RGE 490/2019 pendente presso il Tribunale di Civitavecchia, fino a concorrenza del credito risarcitorio del ricorrente per i danni subiti e indicati in narrativa”; che nel ricorso veniva esposto, in ordine al fumus, che il credito riportato dal decreto ingiuntivo nr. 8374/1998 (RG. 7520/1998), emesso dalla Pretura Civile di Roma in data 20 giugno 1998 per la somma di lire 44.173.534, era stato da riscosso due volte: sia nella CP_2 procedura di esecuzione presso terzi nr. 27/2001 svoltasi presso il Tribunale Civile di Roma, Quarta Sezione Esecuzioni Mobiliari, per la somma di euro 28.878,90, sia in seguito nella procedura esecutiva immobiliare RGE 318/1994 svoltosi presso il Tribunale Civile di Civitavecchia per la somma di euro 20.215,51; che era, pertanto, intenzione di ottenere la condanna Pt_1 di alla ripetizione dell'indebito e per responsabilità CP_2 CP_1 pro le della somma di euro 20.215,51 n al risarcimento del danno. Deduceva che il ricorso cautelare era stato respinto ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate.
2.Si costituiva in giudizio e chiedendo il CP_1 CP_2 rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa di natura documentale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.Nel merito la domanda è infondata. Come già evidenziato nella fase cautelare, viene lamentato che il credito riportato dal decreto ingiuntivo nr. 8374/1998 (RG. 7520/1998), emesso dalla Pretura Civile di Roma in data 20 giugno 1998 per la somma di lire 44.173.534, era stato da riscosso CP_2 due volte: sia nella procedura di esecuzione presso terzi nr. 7/2001 svoltasi presso il Tribunale Civile di Roma, Quarta Sezione Esecuzioni Mobiliari, per la somma di euro 28.878,90, sia in seguito nella procedura esecutiva immobiliare RGE 318/1994 svoltosi presso il Tribunale Civile di Civitavecchia per la somma di euro 20.215,51. Costituisce, inoltre, deduzione dell'attore, mediante il richiamo al ricorso cautelare, che “invece il G.E., in riferimento al credito di cui all'intervento del 22.04.1999, fondato sul precetto notificato il 23.03.1999, di cui al decreto ingiuntivo 8374/1999, ha ritenuto il credito non soddisfatto” e poi ancora “che in forza di tale provvedimento, il Custode ha predisposto, in data 16.03.2015, un'integrazione al progetto di distribuzione (doc. 22) e per l'effetto alla CP_2
è stata attribuita l'ulteriore somma di euro 6.111,39, di cui 4.256,14 per il credito del primo intervento di euro 25.494,00 ( di cui attribuiti euro 15.959,37), il resto era stato riversato per gli altri due crediti ammessi (…) che pertanto per il credito rappresentato dal decreto ingiuntivo nr. 8374/1998, già a suo tempo pagato, la ha ricevuto altri 20.215,51 euro (15.959,37 + CP_2
4.256,14)”.
5.Tuttavia, deve evidenziarsi che l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che “In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, sussistendo un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata” (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 18/08/2011, n. 17371; Cass. civ. Sez. III Sent., 23/08/2018, n. 20994; Cass. civ. Sez. III Ord., 22/06/2020, n. 12127).
6.Come già esposto in altro precedente dell'intestato Tribunale, prodotto in giudizio dai convenuti, sulla scorta del richiamato principio appare, quindi, la domanda infondata, giacché volta a tutelare il credito restitutorio (o risarcitorio) di quanto i creditori hanno riscosso all'esito della precedente procedura esecutiva definita -per il lotto 1 e per il correlato ricavato- con l'approvazione del progetto di distribuzione richiamato nella presente controversia. L'art. 632, comma 2, periodo secondo, c.p.c. relativo agli effetti dell'estinzione del processo esecutivo, non è riferibile al caso del progetto di distribuzione ormai avvenuto e incontestato e non opposto, perché la disposizione in esame presuppone che vi sia ancora una somma ricavata da distribuire o che il progetto di distribuzione sia stato, sotto tale profilo, contestato o impugnato nei termini e nei modi tipicamente previsti. Il debitore esecutato, quindi, non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione dell'indebito di quanto ricevuto dai creditori. La definitività del risultati dell'esecuzione trova fondamento, oltrechè sull'irrevocabilità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione, una volta attuati, secondo l'art. 487 c.p.c., comma 1, sull'intrinseca caratteristica del procedimento esecutivo, improntato al rispetto di apposite forme, istituite allo scopo di salvaguardare i contrapposti interessi delle parti, procedimento entro il quale sono apprestati rimedi processuali, le opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., utili ad assicurare la legittimità della procedura, sia sotto il profilo formale, sia sotto quello sostanziale. E l'ordinanza distributiva costituisce il culmine di un'attività giurisdizionale a contraddittorio eventuale, basata su un concetto di preclusione più ampio rispetto a quello del giudicato. Di qui l'irretrattabilità dell'ordinanza di distribuzione che non sia stata, sotto tale profilo, oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 512 c.p.c. o, comunque, di opposizione esecutiva (Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 25/01/2022) 20-04-2022, n. 12673).
7.Deve, poi, considerarsi che la trascrizione del pignoramento che sorreggeva la procedura esecutiva risulta avvenuta in data 2.12.1994, sicché il termine per la rinnovazione ricadeva in data 2.12.2014. Parimenti, dagli atti risulta, però, che l'immobile oggetto del lotto 1 –e le cui somme ricavate sono state poi distribuite- è stato aggiudicato in data 26.06.2012 e oggetto di decreto di trasferimento in data 6.12.2012. Dalla lettura del decreto di trasferimento si evince l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento trascritto in data 2.12.1994 con n. 4751 di formalità, coincidente con quello riportato nella nota di trascrizione del pignoramento che è sotteso alla procedura esecutiva. Ne consegue, dunque, che l'onere di rinnovazione tempestiva non poteva riguardare il lotto 1, ormai trasferito e sul quale la formalità del pignoramento era stata cancellata. Sicché la successiva estinzione non poteva attingere il lotto 1, estraneo ormai all'ambito della trascrizione del pignoramento, né conseguentemente pregiudicare la distribuzione del ricavato della vendita, effettivamente avvenuta poi con il provvedimento definitorio stabilizzatosi.
8.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda va respinta.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del DM vigente, del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
PQM
-RIGETTA la domanda;
-CONDANNA al pagamento in favore di e di Parte_1 CP_1
di lite da liquidarsi per cia o di CP_2
iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 8.03.2025 Il giudice
Daniele Sodani