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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 18/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1687/2023, ivi riunita la causa rg. 1692/2023, ivi riunito rg. n. 1692/2023,
T R A
, residente in [...] G, e Parte_1 Pt_2
, residente in [...], elettivamente domiciliati in
[...]
Napoli al Viale Maria Bakunin n. 161, presso lo studio dell'avvocato Filippo Pucino che li rappresenta e difende;
Appellanti principali – Appellati incidentali
E
CP_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli
[...] avvocati Raffaele De Luca Tamajo, Maria Teresa Salimbeni e Concetta Lombardo ed elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Antonio Gramsci, n. 14, presso lo Studio legale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci;
Appellata principale – Appellante incidentale
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi, poi riuniti, depositati presso il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, gli appellanti in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
(di seguito per brevità “ ”) presso lo stabilimento di Napoli con Controparte_2 CP_2 contratto a tempo indeterminato, sin dal 9.7.2011 con il ruolo di operaio di 4° Parte_2 livello del c.c.n.l. del settore e sin dal 2.9.2005 con il ruolo di operaio di 3° livello, Parte_1 esponevano che la società datrice di lavoro aveva usufruito della per riorganizzazione e CP_3
1 ristrutturazione aziendale dal 2009 al 2017 e che erano stati costantemente sospesi dal lavoro dal 1.1.2010 al 31.12.2017 nell'intero periodo di cassa integrazione.
Precisavano che la società aveva chiesto la concessione della CIGS per il periodo dal 9.11.2009 all'8.11.2010 e poi la CIG in deroga dal 9.11.2010 al 9.7.2011; dopo ancora la CIGS dal 10.7.2011 al 9.7.2013 con due proroghe dal 10.7.2013 al 9.7.2014 e dal 10.7.2014 al 9.7.2015, e di nuovo un periodo di CIGS dal 11.8.2015 al 10.8.2017; che i ricorrenti, a differenza di tutti gli altri colleghi, nonostante la previsione del meccanismo della rotazione, la parità d'inquadramento, l'equivalenza e la fungibilità di mansioni, non erano mai tati richiamati in servizio se non per pochi e sporadici giorni.
Adivano quindi il Giudice al fine di accertare l'illegittimità delle procedure di sospensione in CIGS per violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L 223/1991, stante la genericità dei criteri ivi indicati, nonché la concreta violazione dei criteri di rotazione, e chiedevano la condanna della al Controparte_2 risarcimento del danno in loro favore nella misura pari alle retribuzioni non corrisposte, detratto quanto percepito dai lavoratori per trattamento in CIGS.
Si costituiva insistendo per il rigetto del ricorso, essendo stata posta in essere la rotazione CP_2 dei ricorrenti, essendo complete e specifiche le comunicazioni e quindi corrette le singole procedure ed essendo intervenuti, in ogni caso, con efficacia sanante, gli accordi sindacali successivi.
Con la sentenza n. 800/2023 del 08.02.2023 il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda e dichiarato illegittimi i provvedimento di sospensione dal lavoro e di collocazione in CIGS dei ricorrenti per il periodo dal 1.1.2010 al 9.7.2013, poiché le comunicazioni di avvio della procedura del 14.10.2009 e del 15.6.2011 erano generiche e non rispettose dei criteri di legge, né vi era stata efficacia sanante degli accordi sindacali, ritenendo al contrario infondati i ricorsi relativamente ai successivi periodi di CIGS dal 10.7.2013 al 10.8.2017 per la specificità dei criteri indicati, nonché inammissibile la domanda relativa alla violazione dei criteri di rotazione. Il Tribunale accoglieva poi l'eccezione di prescrizione decennale tempestivamente sollevata dalla convenuta, interrotta con missiva stragiudiziale del 18.6.2021 per e del 15.6.2022 per Pt_1
Condannava quindi la società al pagamento, in favore dei lavoratori, di una somma pari Pt_3 alla differenza tra la retribuzione piena spettante, alla dal 18.6.2011 al 9.7.2013 e a Pt_1 Pt_3 dal 15.6.2012 al 9.7.2013, e il trattamento di integrazione salariale percepito nel medesimo periodo, esclusi i giorni di rientro al lavoro. Il tutto compensando per 1/3 le spese del giudizio e condanna di al pagamento del residuo. CP_2
Con ricorsi depositati presso questa Corte territoriale, entrambi il 12.07.2023 e poi riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., i lavoratori hanno impugnato la sentenza, limitatamente ai capi di domanda respinti.
Con il primo e secondo motivo, gli appellanti hanno censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto legittima la condotta datoriale, con riferimento al periodo di CIGS successivo al 9.7.2013 (10.7.2013 - 9.7.2014; 10.07.2014 - 09.07.2015; 11.08.2015 - 10.8.2017), ritenendo assolti i relativi obblighi di comunicazione di sospensione in CIGS del 14.6.2013, 09.06.2014 e 26.06.2015.
Invero, secondo gli appellanti, il datore di lavoro avrebbe violato gli obblighi posti dall'art. 1, commi 7 e 8, della Legge 223/1991, in tutti tali provvedimenti di sospensione in dal momento che CP_3
2 nelle comunicazioni del 14.6.2013, 09.06.2014 e 26.06.2015 effettuate dalla e nei CP_2 successivi esami congiunti, pur annunciandosi la rotazione del personale sospeso, non sarebbe stato mai indicato alcun criterio specifico sulle modalità di rotazione dei lavoratori, non potendosi riconoscere alcuna valenza alla mera indicazione delle aree di attività dello stabilimento, non apparendo tale criterio assolutamente idoneo a far individuare i lavoratori che sarebbero stati oggetto di sospensione né le modalità della rotazione.
Quindi hanno eccepito l'omesso esame di fatti decisivi, per non avere il Tribunale territoriale conferito rilievo all'interesse ad agire dei ricorrenti, dichiarando inammissibile il secondo punto di doglianza, e per aver invertito l'onere della prova incombente sul datore di lavoro;
ancora il Pt_2 ha rilevato la violazione dell'art. 2946 c.c. in relazione all'interruzione della prescrizione, chiedendo di tenersi in considerazione – quale atto interruttivo – della raccomandata inviata il 18.6.2021 dal lavoratore.
Hanno concluso chiedendo, in riforma parziale della impugnata sentenza, di:
dichiarare il diritto spettante al ricorrente a partire dal 18.6.2011, e non dal 15.6.2012, CP_4 al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena ed il trattamento di integrazione salariale percepito nel medesimo periodo;
-accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro e di collocazione in CIGS dei ricorrenti dal 10.7.2013 al 31.12.2017;
-condannare la società convenuta al pagamento delle differenze tra la retribuzione spettante e il trattamento di cassa integrazione percepito nel medesimo periodo, oltre accessori di legge, da liquidarsi in separata sede. Vinte le spese.
La (ora) (già ha Controparte_5 Controparte_2 contrastato l'appello rilevando:
-che sono già intervenute plurime pronunce di questa Corte (cfr. da ultimo sentenze nn. 692/2023; 695/2023; 697/2023; 698/2023; 699/2023; 701/2023; 702/2023; 703/2023; 707/2023; 1622/2023; 1626/2023; 1627/2023; 1629/2023; 1630/2023; 1632/2023; 1666/2023; 1667/2023; 1669/2023; 1671/2023; 1672/2023; 1673/2023; 1686/2023; 1697/2023; 1764/2023; 2425/2023) con le quali si è ritenuto che le comunicazioni iniziali dal 2013 in poi contengono in sé il massimo grado possibile di specificità in ordine alle modalità della rotazione, prevedendo – ex ante – un criterio che consentiva ai lavoratori di conoscere le modalità della rotazione che sarebbe avvenuta, nonché di controllare la correttezza di applicazione del relativo criterio;
-che correttamente il Giudice di primo grado aveva affermato che, in relazione alle procedure del dal 2013 in poi, va “…evidenziata la specificità dei criteri ivi indicati” (p. 17 della sentenza) e che
“…risulta compiuto uno “sforzo organizzativo” e informativo maggiore … diretto a consentire la determinabilità delle modalità di rotazione, mediante il riferimento a elementi oggettivi esterni idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da ruotare fosse del tutto arbitraria”, considerato il contenuto di tutte le comunicazioni iniziali dal 2013 in poi, che prevedevano la rotazione per tutti i dipendenti, pur a fronte di esigenze di produzione incerte, con creazione di distinte Aree (“sotto- insiemi” in cui viene inserito il personale dello stabilimento) funzionali proprio a consentire una definizione della rotazione in base al tipo di lavorazione richiesta ed una verifica semestrale dei turni di lavoro effettivamente lavorati;
-che correttamente il Giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibile la domanda relativa a una presunta violazione dei criteri di rotazione per genericità delle allegazioni ad essa sottese riferendosi la stessa alla genericità dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità di rotazione definiti nella fase concessoria della e non alla non corretta applicazione del CP_3 criterio di rotazione per assenza di allegazioni. 3 La predetta società ha spiegato, altresì, appello incidentale laddove la sentenza di primo grado ha ritenuto che le prime procedure di CIGS (quella del 2009 e quella del 2011):
-fossero viziate per genericità della comunicazione in relazione alle modalità della rotazione in quanto si trattava di una sospensione generalizzata di tutti i dipendenti per riorganizzazione, senza necessità quindi di prevedere alcun criterio per la selezione del personale da sospendere ed avendo, comunque, essa società previsto un possibile richiamo dei lavoratori sospesi con rotazione plurimensile tra i lavoratori in base alle esigenze di produzione (attività svolte durante la sospensione e pari al 10% della normale produzione) ed alle eventuali future commesse (dato incerto non perché rimesso alla discrezionalità datoriale ma perché legato all'eventuale verificarsi di fatti oggettivi);
-non fossero state, comunque, sanate dagli accordi sindacali in quanto gli stessi contenevano ulteriori elementi a presidio della conoscibilità preventiva delle modalità della rotazione trascurati dal Giudice di primo grado (es. previsione di incontri bimestrali con i sindacati per la verifica dei programmi produttivi e per consentire anche un'efficace informativa ai lavoratori con un sufficiente preavviso).
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note;
quindi, all'odierna udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., all'esito di camera di consiglio, la causa è stata riservata in decisione.
La vicenda in fatto ed in diritto è stata già esaminata più volte da questa Corte come da sentenze in atti allegate (cfr. di recente sentenza della Corte di Appello di Napoli del 5.6.2025, rg. 2612/2024, rel. Amarelli) e l'odierno collegio non può che aderire alle motivazioni già espresse nelle sentenze citate condividendole appieno (art.118 disp. att. c.p.c.).
1. L'appello principale è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Pacifici i fatti con riguardo alle circostanze relative all'avvio delle procedure di sospensione, si controverte dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, della sufficienza dei contenuti delle comunicazioni, dell'adeguata attuazione della prevista rotazione dei lavoratori.
Nel giudizio di primo grado i lavoratori hanno lamentato la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91, per la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura, di “specifici” criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e per l'esatta individuazione delle modalità della rotazione e la non corretta applicazione, in concreto, di tali criteri, per la mancanza di un'effettiva rotazione in relazione all'intero periodo temporale considerato.
La legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede che, dopo l'accertamento dello stato di crisi e l'approvazione dei programmi di superamento della stessa, all'esito di un'articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori da collocare in CIGS adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata.
I “criteri di individuazione dei lavoratori” e “le modalità della rotazione” sono oggetto di consultazione sindacale e devo quindi essere comunicati ai sindacati. L'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, infatti, impone la loro comunicazione alle organizzazioni sindacali e l'esame 4 congiunto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 164 del 1975. Il successivo comma 8 prevede altresì che qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione, deve indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. Il Ministro del lavoro, tuttavia, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la mancata adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sociali sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo, il Ministro stesso stabilisce l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle proposte formulate dalle parti stesse.
Su tale assetto normativo è intervenuto il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà).
L'art. 2 del citato D.P.R. disciplina analiticamente l'esame congiunto della situazione aziendale. Esso, tra l'altro, prevede che oggetto dell'esame congiunto sia il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L'impresa è altresì tenuta ad indicare le ragioni tecnico- organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che tale disciplina non abroga la legge n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art. 1 di quest'ultima. Si è, in particolare, esclusa ogni incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il d.P.R. n. 218 cit. e le disposizioni della legge n. 223, giacché la disciplina regolamentare, che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, ma nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta. Essa, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 del 1991.
Si è altresì escluso che la normativa regolamentare abbia spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto. Così ragionando, difatti, l'art. 2 del d.P.R. n. 218 del 2000 sarebbe estraneo all'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale, con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato (cfr. Cass. 26587/11 e Cass. 193/16; in senso conforme v. Cass. 28464/08, 13240/09, 12056/11 e 18628/13).
Questo orientamento è stato, peraltro, ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10844 del 04/05/2017.
Deve, dunque, ritenersi che, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, l'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, continua a prescrivere che il datore di lavoro comunichi alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione. La disposizione ha lo scopo di tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli 5 lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000.
La Corte di Cassazione ha altresì affermato che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, e 5, commi 4 e 5, della legge n. 164 del 1975.
In linea con il suddetto principio è stato precisato che: a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. 23 aprile 2004, n. 7720); b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre 2008 n. 28464); c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione;
la sussistenza di vizi procedimentali e la conseguente inefficacia dei provvedimenti aziendali può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19 agosto 2003, n. 12137; Cass. 18 maggio 2006, n. 11660).
La Suprema Corte ha, inoltre, statuito che la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale non può essere generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione e all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi. Pertanto, i criteri di scelta in virtù dei quali sono individuati i lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione devono essere specifici, idonei cioè a rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa posta alla base di tali criteri.
In questo senso, si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione secondo cui: “In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, la riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi …” (Cass., S.U., sentenza n. 302/2000).
6 Conseguentemente, l'omessa comunicazione alle OO.SS., in vista dell'esame congiunto, di criteri specifici e obiettivamente verificabili di individuazione dei lavoratori da sospendere - anche eventualmente diversi dalla rotazione, se ricorrono le esigenze tecnico organizzative che ne giustificano la deroga – nonché delle modalità della rotazione, che devono essere esplicitate nel programma di cui al comma 2 dell'art. 1 l. 223/1991, determina la illegittimità del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, in quanto preclude la verifica del corretto esercizio del potere datoriale. Tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.
Va, infine, rilevato che l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione dei dipendenti, ove sia mancata la comunicazione alle OO.SS. dei criteri specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità della rotazione, non è sanata da un eventuale accordo sottoscritto dalle parti all'esito dell'esame congiunto (cfr. Cass., sent. n. 6761 del 10.03.2020).
Trasponendo gli enunciati principi alla fattispecie, dall'esame della documentazione in atti deve ritenersi la legittimità della procedura a partire dalla proroga disposta con comunicazione iniziale del 14.06.2013.
Nella suddetta comunicazione si legge testualmente: “Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate - quanto a cadenza
- in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa. Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività: Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati); Area logistica (23 operai, 12 impiegati); Area qualità (22 operai, 7 impiegati); Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati); Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati); Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati). Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si assicurerà, pertanto, CP_3 nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi …”.
A giudizio del Collegio, dalla lettura della comunicazione su riportata, si evince che la stessa contiene gli elementi fattuali e concreti che permettono di rintracciare la specificità dei criteri enunciati per determinare i lavoratori da sottoporre a rotazione.
Ed infatti, in base al meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 ed in premessa richiamata, durante la i lavoratori sarebbero stati richiamati in servizio non in base a generiche CP_3
“esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali” o alla mera fungibilità delle mansioni bensì in ragione dell'appartenenza a una determinata area di Attività, con la garanzia di “una presenza equilibrata” “nell'ambito di ciascuna Area di attività” ivi indicata (v. comunicazione iniziale del 14.6.2013).
7 Ad avviso della Corte in questo caso, dunque, la suddivisione dei lavoratori è stata effettuata tenendo conto delle verosimili esigenze sopravvenute di produzione (allo scopo di garantire a tutti i dipendenti un determinato numero di giornate di presenza in servizio in modo “equilibrato”).
In altri termini, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione non è stata decisa in modo discrezionale bensì con un riferimento preciso “alle differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa” (v. comunicazione cit.).
Va, quindi, ritenuta, come affermato nella sentenza impugnata, la specificità dei criteri ivi indicati.
In questo caso risulta infatti compiuto un visibile “sforzo organizzativo” e informativo maggiore diretto a consentire la determinabilità delle modalità di rotazione mediante il riferimento a elementi oggettivi esterni idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da ruotare fosse del tutto arbitraria.
Ne discende la legittimità del ricorso alla CIGS da parte di per il periodo compreso tra il CP_2
10.07.2013 e il 09.07.2014.
Analoga modalità di individuazione dei lavoratori da ruotare è stata inserita nella richiesta di proroga della per ulteriori 12 mesi (dal 10.04.2014 al 09.07.2015) e nella successiva richiesta di CP_3 CP_3 per ulteriori 24 mesi (dal 11.08.2015 al 10.08.2017), conclusasi con accordo del 03.07.2015.
In entrambe, l'azienda ha abbandonando il ricorso ai generici criteri della prima comunicazione del 2011, e di quella precedente del 2009, individuando un meccanismo idoneo a garantire la conoscibilità ex ante e a consentire la verificabilità ex post delle modalità della rotazione.
In altri termini, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione costituisce il criterio oggettivo che consente di individuare i lavoratori da richiamare a seconda della specifica esigenza produttiva non determinabile ex ante e non rimessa a scelte datoriali ma alle richieste provenienti da terzi laddove, all'interno di ciascuna area, la presenza dei lavoratori dovrà essere equilibrata, dovrà, cioè, distribuire uniformemente il sacrificio economico e professionale (cfr. Corte Cost. n. 694/1988) correlato alla sospensione.
In presenza, dunque, di “differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa” (v. comunicazione cit.) che non possono essere preventivate né quantificate ex ante si richiameranno paritariamente tutti i lavoratori la cui professionalità sia necessaria. E dopo che le esigenze si saranno concretizzate, sarà possibile valutare se sia stato garantito l'equilibrio concordato, tramite quindi una verifica ex post.
Va quindi riconosciuta la piena legittimità della condotta datoriale con riferimento al periodo di CIGS compreso tra il 10.07.2013 e il 10.08.2017.
In relazione al medesimo periodo, va inoltre dichiarata inammissibile la domanda volta ad accertare la violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori sospesi, perché in ogni caso carente delle necessarie allegazioni. Sul punto la paventata violazione risulta smentita dalla documentazione in atti – non contestata – ove risulta che i lavoratori, durante l'intero periodo di CIGS, sono rientrati al
8 lavoro prestando attività nelle giornate indicate (cfr. memoria difensiva della con appello CP_2 incidentale).
Qualora i lavoratori avessero voluto lamentare che i rientri erano avvenuti per un numero di giorni/ore inferiore rispetto agli altri dipendenti (e quindi della violazione dei criteri di rotazione), avrebbero dovuto allegare nel ricorso introduttivo il preciso scostamento tra la media della presenza in servizio di altri lavoratori e le giornate dagli stessi ricorrenti effettivamente lavorate.
A fronte di generiche allegazioni su tale scostamento non è possibile accertare se, in concreto, l'azienda abbia o meno violato lo specifico meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 e in quelle successive.
Il lavoratore, che si duole del rientro sì al lavoro ma quantitativamente insufficiente, avrebbe dovuto allegare e provare, in base al principio di cui all'art. 2697 c.c., elementi tali da consentire una valutazione comparativa tra situazioni analoghe alla propria: il che non è stato fatto in alcun punto del ricorso.
Queste conclusioni, peraltro, sono confermate dalla sent. n. 31943/2019 della Suprema Corte in cui si afferma che in tema di ricorso alla CIGS “grava sul lavoratore interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da sospendere, onde il lavoratore che intenda far valere l'illegittimità della scelta deve non solo provare l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione sia stata determinata da motivi discriminatori (Cass. n. 3558/1999 e successive numerose conformi)”.
2.Ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla resistente, il Giudice di prime cure ha osservato che, avuto riguarda alla data di ricezione della lettera interruttiva della prescrizione da parte della società (per la missiva del 18.6.2021 e per missiva del Pt_1 Pt_2
15.6.2022), risultava prescritto il credito fino al 17.6.2011 per e fino al 14.6.2012 per Pt_1
Pt_2
Il ha lamentato che il Tribunale ha tenuto conto della sola comunicazione pec del difensore Pt_2 del 15.6.2022 mentre non ha considerato la richiesta formulata direttamente dal ricorrente in data 18.6.2021 mediante raccomandata AR allegata agli atti. Il diritto al risarcimento del danno doveva pertanto essere riconosciuto quanto meno dal 18.6.2011, e non come erroneamente statuito dal Tribunale a partire dal 15.6.2012.
Va tuttavia osservato che in atti (cfr. fascicolo di primo grado, prodotto nuovamente in appello) risulta depositata la lettera del difensore datata 14.6.2022 (con “Oggetto: Risarcimento danni – richiesta di tentativo di conciliazione”), unitamente alla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della pec alla società in data 15.6.2022. Risulta poi in atti (cfr. fascicolo del precedente grado, depositato nuovamente in appello) copia di un “Avviso di ricevimento” di raccomandata con mittente e destinatario , data spedizione 18.6.2021 e data ricezione 30.6.2021, ma Pt_2 CP_2 non risulta prodotta la missiva inviata tramite detta raccomandata. Anche nel ricorso introduttivo è indicata, in elenco in calce al ricorso, solo la “Richiesta del 14.6.2022”, e non la raccomandata del 18.6.2021. Neanche nel presente giudizio di gravame risulta depositata la richiesta formulata direttamente dal in data 18.6.2021, richiamata nell'atto di appello. Pt_2
9 In difetto della diffida del 18.6.2021, va confermata la statuizione del primo giudice che, tenendo conto della missiva pervenuta alla società il 15.6.2022, ha considerato prescritto il credito del fino al 14.6.2012, con riconoscimento del risarcimento a partire dal 15.6.2012. Pt_2
3.Va, poi, respinto l'appello incidentale, inerente la ritenuta illegittimità, da parte del Tribunale, del primo periodo di sospensione in CIGS. Anche su tale punto la sentenza impugnata va confermata.
Ed invero, per il periodo di CIGS compreso tra il 9.11.2009 e il 09.07.2013, si riscontra nella comunicazione di avvio della procedura la assoluta genericità delle formule adottate che rende del tutto “impossibile” la verificabilità dei criteri indicati per la rotazione dei lavoratori sospesi (o i motivi per non dar luogo ad essa).
Deve concordarsi con il giudice di primo grado che ha rilevato la genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 14.10.2009 (“per la crisi economica e finanziaria globale, manifestatasi da secondo semestre 2008 che si è ripercossa su tutti i mercati principali del mondo … toccando tutti i settori industriali ed interessando quello dell'auto in maniera più evidente” sì da produrre “forti contrazioni della domanda… con inevitabili conseguenze negative sui… livelli produttivi”: v. esame congiunto del 5.11.2009 in cui era stato evidenziato anche “…il perdurare delle difficoltà derivanti dalla situazione di crisi economica internazionale” tale da rendere necessario un programma di gestione straordinaria della fase negativa, in termini di riduzione dei costi, con sospensione di tutti i 649 lavoratori) e del 15.6.2011. In quest'ultima in particolare è indicato “… per il perdurare della negativa situazione e al fine di superare le condizioni di inefficienza presenti nell'ambito delle strutture produttive …di Napoli, Pomigliano d'Arco, e e per eventuali nuove prospettive industriali … (omissis)… la CP_6 Per_1 [...] richiederà l'intervento straordinario della Controparte_2 [...] per riorganizzazione…per tutti i 635 lavoratori che operano nell'unità Parte_4 organizzativa di Napoli…per un periodo di 24 mesi…Si precisa che tale programma di
[...]
potrà, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, subire Parte_5 modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche professionali presenti in CP_3 azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico–organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”.
In detto documento ci si riferisce alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative e produttive e tenuto conto delle mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori. Le espressioni utilizzate ridondano in un generale effetto di indeterminatezza.
Dalla lettura della predetta comunicazione di avvio della procedura non è dato comprendere quali siano stati i criteri di rotazione e le concrete modalità applicative così da identificare in maniera chiara ed univoca i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione ed i criteri di operatività della rotazione stessa.
Il mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive”, nonché alle “mansioni e qualifiche professionali fungibili” non è sufficiente a superare il rilievo di genericità e incompletezza formulato dai lavoratori in merito all'atto introduttivo della procedura: il semplice richiamo a tali 10 categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro concreto a cui ancorare le stesse, non assolve - come si è detto - all'onere di comunicazione incombente sul datore di lavoro ai sensi dagli artt. 1, comma 7, L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75 e 2 D.P.R. 218/00.
La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto che: “la specificità dei criteri di scelta consiste (invece) nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”, laddove “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo di scelta” (v. sent. Cass. n. 7720/2004 cit.). Né alcun chiarimento ulteriore è rinvenibile nell'accordo stipulato in sede sindacale.
In una fattispecie simile a quella in esame, la Corte di Cassazione ha affermato che “non è consentito affidare la scelta dei lavoratori da sospendere o le modalità di loro rotazione in a non meglio CP_3 specificate esigenze tecniche od organizzative, atteso che in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, con pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni” (v. Cass. 2216/2016).
Anche più recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n. 6761/2020 ha ribadito, con particolare riferimento al requisito di specificità: “si è precisato (Cass. n. 22540 del 2013, Cass n. 25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta". Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del 2016)”.
Non ha pregio la tesi difensiva della datrice secondo cui, a fronte della scelta di sospendere tutto il personale in servizio presso lo stabilimento in cui lavoravano gli odierni appellanti principali non si sarebbe resa necessaria l'individuazione di specifici criteri selettivi di rotazione nella comunicazione di avvio della procedura, posto che una possibilità di rotazione è stata ivi prevista.
E' pur vero che, nel caso di specie, la società ha rappresentato la necessità di richiedere l'intervento della per tutti i lavoratori operanti nell'unità produttiva di Napoli ma i criteri della rotazione CP_3
11 sono stati individuati in modo del tutto generico (“per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche professionali CP_3 presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico–organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”).
Il punto è che dalla lettura di tale comunicazione emerge chiaramente che il ricorso alla CIGS, pur essendo inizialmente previsto per tutti i lavoratori dello stabilimento – e quindi senza che fosse ipotizzabile alcuna rotazione – ha comportato la previsione, fin da tale comunicazione, di una possibilità di deroga legata al presupposto dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”. In tal modo si è riservato la facoltà di prevedere delle modalità di rotazione tra i lavoratori sospesi con riferimento al presupposto dell'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti.
Tutto ciò, tuttavia, non ha consentito assolutamente di verificare, né ex ante né ex post, il meccanismo di individuazione dei lavoratori da richiamare in servizio, stanti i riferimenti generici alle mansioni e alle qualifiche professionali “fungibili nonché delle esigenze tecnico– organizzative e produttive”. Non si è chiarito cioè – a differenza che per i periodi successivi - in che termini dovesse intendersi detta “fungibilità” e come la stessa operasse sul meccanismo di rotazione.
Di fatto, non è contestato che vi sia stato il rientro dalla CIGS dei lavoratori e che, quindi, la rotazione dei lavoratori sia effettivamente avvenuta ma non è risultato ben chiaro quali fossero in concreto i criteri seguiti, sia ad un'analisi preventiva che successiva.
La ha dedotto, quanto alle “esigenze di produzione” richiamate, che anche nella prima CP_1 comunicazione le stesse consistevano nel residuo produttivo minimo del periodo in cui la società attuava il complesso piano di riorganizzazione e, precisamente, nella produzione: della componentistica per il UC (244) prodotto da FCA in Brasile e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, Alfa Romeo 159 e 147. Ha allegato, pertanto, che questa produzione residua e minima era il substrato di attività (pari, all'incirca, al 10% della normale attività dello stabilimento) che giustificava la rotazione dei lavoratori durante il periodo oggetto di causa e che era ben nota ai Sindacati e ai dipendenti;
ha aggiunto che il riferimento alla fungibilità dei lavoratori, quale principale modalità attuativa del criterio della rotazione, precisava che lo stesso andava necessariamente letto in combinato disposto con il c.d. “diagramma di polivalenza” (in atti) – pubblicato in ciascuna UTE e già da tempo condiviso con le OO.SS. – la cui predisposizione era avvenuta sulla scorta delle prescrizioni provenienti dagli Enti Internazionali di Certificazione della Qualità (processi ISO 9001 e IATF 16949) di cui la si avvale nella predisposizione della CP_2 propria organizzazione produttiva.
Va, tuttavia, rilevato che la regola della specificità dei criteri che presiedono all'individuazione dei dipendenti da riammettere in servizio poggia in primis sull'esigenza di rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa in base alla quale il suo rapporto di lavoro viene sospeso: ciò significa che i predetti criteri possono dirsi specifici solo se garantiscono la conoscibilità ex ante della possibilità di fruire della rotazione.
In secondo luogo poi, come affermato dalla giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Torino sent. n. 773/2013) in ipotesi di sospensione di tutti i lavoratori e previsione di eventuale futura rotazione degli stessi, deve ritenersi che nel fissare il principio secondo cui devono essere esplicitate le “modalità della rotazione”, “l'art. 1, 7° comma, della L. 223/1991 non impone che, all'inizio del 12 periodo di cassa integrazione, ciascun lavoratore sia messo in grado di sapere quando e in quali giorni sarà richiamato in servizio oppure sospeso dal lavoro, ma vuole soltanto assicurare che il sacrificio imposto alle maestranze sia distribuito in modo proporzionato ed equilibrato sui lavoratori coinvolti;
è quindi irrilevante che la decisione di quando (cioè in quali giorni) richiamare in servizio un lavoratore sia rimasta nella discrezionalità imprenditoriale, a condizione che la quantità delle giornate lavorative disponibili sia distribuita in maniera equilibrata tra tutti i dipendenti”.
Nel caso in esame, tuttavia, sia la conoscibilità ex ante sia la verificabilità ex post sono state escluse alla luce della genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011 e nella precedente del 2009.
Il vizio riscontrato non può, inoltre, ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale.
Come già precisato, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori” (cfr. da ultimo Cass. n. 6761/2020 cit.).
In particolare, nella sentenza citata è ribadito: “...è stata, innanzitutto, esclusa la efficacia sanante sia delle pattuizioni collettive intervenute dopo la sospensione dei lavoratori sia di quelle precedenti”; con riguardo a queste ultime, con motivazione sovrapponibile in relazione alla fattispecie in esame, Cass. n. 15994 del 2016 ha osservato che "l'esclusione dell'effetto retroattivo rispetto a scelte in concreto già operate, con l'avvio della sospensione, costituiva solo una delle ragioni di negazione dell'efficacia sanante dell'accordo sindacale (Cass. 30 gennaio 2011, n. 2155): la principale dovendo piuttosto essere ricercata nella sua non esaustività in ordine alle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 ed comma 8. Perché solo nel caso della sua piena esaustività sarebbe inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle 00.SS. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 12 dicembre 2011, n. 26587; Cass. 3 maggio 2004 n. 8353). Ed occorre pure tenere conto che la possibilità di efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la comunicazione sia strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali (Cass. 18 novembre 2015, n. 23622; Cass. 11 marzo 2015, n. 4886)” (Cass. 15994/2016 cit.);
7.2. che a tanto consegue che anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori, come nel caso che qui si esamina”.
Applicando tali principi al caso in esame, il vizio riscontrato non può ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale.
In ogni caso giova evidenziare l'estrema genericità delle espressioni utilizzate anche nell'accordo del 29.6.2011.
Nell'accordo de quo si legge, invero: “… la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni CP_3 presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la
[...]
[...]
[...] [...]
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei profili professionali Parte_6 tra loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”.
Anche nell' accordo, dunque, i criteri della rotazione sono stati individuati con le stesse generiche espressioni utilizzate nella comunicazione di avvio della procedura, facendosi riferimento al necessario “rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”, all'esigenza di tenere conto di “tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la nel rispetto delle Controparte_2 mansioni, delle qualifiche e dei profili professionali tra loro fungibili”.
Conseguentemente, il vizio originario della comunicazione nemmeno astrattamente potrebbe ritenersi sanato dall'effettività del controllo sindacale.
Per questo motivo, dunque, non può ipotizzarsi nemmeno una verificabilità ex post dei criteri enunciati e seguiti nella scelta dei lavoratori da sospendere e da richiamare, secondo le incerte previsioni future adottate.
Se è pur vero che non si poteva pretendere nel caso di specie, vista la peculiarità delle circostanze, dal datore di lavoro una rigorosa predeterminazione delle modalità di rotazione con riferimento alla posizione di ciascun dipendente, a fronte di una rotazione eventuale e futura, è però richiesto da parte dell'azienda quantomeno uno “sforzo organizzativo” diretto a consentire la determinabilità dei criteri della rotazione mediante il riferimento espresso ad elementi oggettivi esterni, idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da richiamare in servizio sia rimessa alla mera volontà datoriale.
L'appartenenza dei lavoratori alle distinte aree di attività o reparti (destinati ad essere coinvolti in diversa misura dalle sopravvenute richieste di produzione) sarebbe stata idonea ad integrare quell'elemento oggettivo esterno su cui avrebbe potuto (fin dall'inizio) fondare un criterio CP_2 adeguato a garantire la conoscibilità dei criteri di rotazione (come avvenuto, peraltro, nelle successive comunicazioni).
In definitiva, deve concordarsi con il Tribunale sulle conclusioni raggiunte in relazione al primo periodo di CIGS, e cioè che una comunicazione di apertura della procedura di CIGS assolutamente generica, come quella effettuata in data 14.10.2009 e poi in data 15.6.2011 dalla
[...]
,, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, settimo Controparte_2 comma, L. 23 luglio 1991, n. 223 e nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta, per le ragioni sopra evidenziate, all'accordo sindacale posteriore all'avvio della CIGS.
Dunque, deve confermarsi integralmente la sentenza impugnata, con rigetto degli appelli proposti.
In ragione della complessità delle questioni poste, del contrasto tuttora esistente nella giurisprudenza di merito anche all'interno di questa stessa Corte, della reciproca soccombenza, sussistono motivi più che sufficienti per l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Nella fattispecie con riguardo alle contrapposte impugnazioni è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in 14 ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello principale;
-rigetta l'appello incidentale;
-compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
-A norma dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, con riguardo alle contrapposte impugnazioni, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Napoli, 18/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
15
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 18/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1687/2023, ivi riunita la causa rg. 1692/2023, ivi riunito rg. n. 1692/2023,
T R A
, residente in [...] G, e Parte_1 Pt_2
, residente in [...], elettivamente domiciliati in
[...]
Napoli al Viale Maria Bakunin n. 161, presso lo studio dell'avvocato Filippo Pucino che li rappresenta e difende;
Appellanti principali – Appellati incidentali
E
CP_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli
[...] avvocati Raffaele De Luca Tamajo, Maria Teresa Salimbeni e Concetta Lombardo ed elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Antonio Gramsci, n. 14, presso lo Studio legale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci;
Appellata principale – Appellante incidentale
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi, poi riuniti, depositati presso il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, gli appellanti in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
(di seguito per brevità “ ”) presso lo stabilimento di Napoli con Controparte_2 CP_2 contratto a tempo indeterminato, sin dal 9.7.2011 con il ruolo di operaio di 4° Parte_2 livello del c.c.n.l. del settore e sin dal 2.9.2005 con il ruolo di operaio di 3° livello, Parte_1 esponevano che la società datrice di lavoro aveva usufruito della per riorganizzazione e CP_3
1 ristrutturazione aziendale dal 2009 al 2017 e che erano stati costantemente sospesi dal lavoro dal 1.1.2010 al 31.12.2017 nell'intero periodo di cassa integrazione.
Precisavano che la società aveva chiesto la concessione della CIGS per il periodo dal 9.11.2009 all'8.11.2010 e poi la CIG in deroga dal 9.11.2010 al 9.7.2011; dopo ancora la CIGS dal 10.7.2011 al 9.7.2013 con due proroghe dal 10.7.2013 al 9.7.2014 e dal 10.7.2014 al 9.7.2015, e di nuovo un periodo di CIGS dal 11.8.2015 al 10.8.2017; che i ricorrenti, a differenza di tutti gli altri colleghi, nonostante la previsione del meccanismo della rotazione, la parità d'inquadramento, l'equivalenza e la fungibilità di mansioni, non erano mai tati richiamati in servizio se non per pochi e sporadici giorni.
Adivano quindi il Giudice al fine di accertare l'illegittimità delle procedure di sospensione in CIGS per violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L 223/1991, stante la genericità dei criteri ivi indicati, nonché la concreta violazione dei criteri di rotazione, e chiedevano la condanna della al Controparte_2 risarcimento del danno in loro favore nella misura pari alle retribuzioni non corrisposte, detratto quanto percepito dai lavoratori per trattamento in CIGS.
Si costituiva insistendo per il rigetto del ricorso, essendo stata posta in essere la rotazione CP_2 dei ricorrenti, essendo complete e specifiche le comunicazioni e quindi corrette le singole procedure ed essendo intervenuti, in ogni caso, con efficacia sanante, gli accordi sindacali successivi.
Con la sentenza n. 800/2023 del 08.02.2023 il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda e dichiarato illegittimi i provvedimento di sospensione dal lavoro e di collocazione in CIGS dei ricorrenti per il periodo dal 1.1.2010 al 9.7.2013, poiché le comunicazioni di avvio della procedura del 14.10.2009 e del 15.6.2011 erano generiche e non rispettose dei criteri di legge, né vi era stata efficacia sanante degli accordi sindacali, ritenendo al contrario infondati i ricorsi relativamente ai successivi periodi di CIGS dal 10.7.2013 al 10.8.2017 per la specificità dei criteri indicati, nonché inammissibile la domanda relativa alla violazione dei criteri di rotazione. Il Tribunale accoglieva poi l'eccezione di prescrizione decennale tempestivamente sollevata dalla convenuta, interrotta con missiva stragiudiziale del 18.6.2021 per e del 15.6.2022 per Pt_1
Condannava quindi la società al pagamento, in favore dei lavoratori, di una somma pari Pt_3 alla differenza tra la retribuzione piena spettante, alla dal 18.6.2011 al 9.7.2013 e a Pt_1 Pt_3 dal 15.6.2012 al 9.7.2013, e il trattamento di integrazione salariale percepito nel medesimo periodo, esclusi i giorni di rientro al lavoro. Il tutto compensando per 1/3 le spese del giudizio e condanna di al pagamento del residuo. CP_2
Con ricorsi depositati presso questa Corte territoriale, entrambi il 12.07.2023 e poi riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., i lavoratori hanno impugnato la sentenza, limitatamente ai capi di domanda respinti.
Con il primo e secondo motivo, gli appellanti hanno censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto legittima la condotta datoriale, con riferimento al periodo di CIGS successivo al 9.7.2013 (10.7.2013 - 9.7.2014; 10.07.2014 - 09.07.2015; 11.08.2015 - 10.8.2017), ritenendo assolti i relativi obblighi di comunicazione di sospensione in CIGS del 14.6.2013, 09.06.2014 e 26.06.2015.
Invero, secondo gli appellanti, il datore di lavoro avrebbe violato gli obblighi posti dall'art. 1, commi 7 e 8, della Legge 223/1991, in tutti tali provvedimenti di sospensione in dal momento che CP_3
2 nelle comunicazioni del 14.6.2013, 09.06.2014 e 26.06.2015 effettuate dalla e nei CP_2 successivi esami congiunti, pur annunciandosi la rotazione del personale sospeso, non sarebbe stato mai indicato alcun criterio specifico sulle modalità di rotazione dei lavoratori, non potendosi riconoscere alcuna valenza alla mera indicazione delle aree di attività dello stabilimento, non apparendo tale criterio assolutamente idoneo a far individuare i lavoratori che sarebbero stati oggetto di sospensione né le modalità della rotazione.
Quindi hanno eccepito l'omesso esame di fatti decisivi, per non avere il Tribunale territoriale conferito rilievo all'interesse ad agire dei ricorrenti, dichiarando inammissibile il secondo punto di doglianza, e per aver invertito l'onere della prova incombente sul datore di lavoro;
ancora il Pt_2 ha rilevato la violazione dell'art. 2946 c.c. in relazione all'interruzione della prescrizione, chiedendo di tenersi in considerazione – quale atto interruttivo – della raccomandata inviata il 18.6.2021 dal lavoratore.
Hanno concluso chiedendo, in riforma parziale della impugnata sentenza, di:
dichiarare il diritto spettante al ricorrente a partire dal 18.6.2011, e non dal 15.6.2012, CP_4 al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena ed il trattamento di integrazione salariale percepito nel medesimo periodo;
-accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro e di collocazione in CIGS dei ricorrenti dal 10.7.2013 al 31.12.2017;
-condannare la società convenuta al pagamento delle differenze tra la retribuzione spettante e il trattamento di cassa integrazione percepito nel medesimo periodo, oltre accessori di legge, da liquidarsi in separata sede. Vinte le spese.
La (ora) (già ha Controparte_5 Controparte_2 contrastato l'appello rilevando:
-che sono già intervenute plurime pronunce di questa Corte (cfr. da ultimo sentenze nn. 692/2023; 695/2023; 697/2023; 698/2023; 699/2023; 701/2023; 702/2023; 703/2023; 707/2023; 1622/2023; 1626/2023; 1627/2023; 1629/2023; 1630/2023; 1632/2023; 1666/2023; 1667/2023; 1669/2023; 1671/2023; 1672/2023; 1673/2023; 1686/2023; 1697/2023; 1764/2023; 2425/2023) con le quali si è ritenuto che le comunicazioni iniziali dal 2013 in poi contengono in sé il massimo grado possibile di specificità in ordine alle modalità della rotazione, prevedendo – ex ante – un criterio che consentiva ai lavoratori di conoscere le modalità della rotazione che sarebbe avvenuta, nonché di controllare la correttezza di applicazione del relativo criterio;
-che correttamente il Giudice di primo grado aveva affermato che, in relazione alle procedure del dal 2013 in poi, va “…evidenziata la specificità dei criteri ivi indicati” (p. 17 della sentenza) e che
“…risulta compiuto uno “sforzo organizzativo” e informativo maggiore … diretto a consentire la determinabilità delle modalità di rotazione, mediante il riferimento a elementi oggettivi esterni idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da ruotare fosse del tutto arbitraria”, considerato il contenuto di tutte le comunicazioni iniziali dal 2013 in poi, che prevedevano la rotazione per tutti i dipendenti, pur a fronte di esigenze di produzione incerte, con creazione di distinte Aree (“sotto- insiemi” in cui viene inserito il personale dello stabilimento) funzionali proprio a consentire una definizione della rotazione in base al tipo di lavorazione richiesta ed una verifica semestrale dei turni di lavoro effettivamente lavorati;
-che correttamente il Giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibile la domanda relativa a una presunta violazione dei criteri di rotazione per genericità delle allegazioni ad essa sottese riferendosi la stessa alla genericità dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità di rotazione definiti nella fase concessoria della e non alla non corretta applicazione del CP_3 criterio di rotazione per assenza di allegazioni. 3 La predetta società ha spiegato, altresì, appello incidentale laddove la sentenza di primo grado ha ritenuto che le prime procedure di CIGS (quella del 2009 e quella del 2011):
-fossero viziate per genericità della comunicazione in relazione alle modalità della rotazione in quanto si trattava di una sospensione generalizzata di tutti i dipendenti per riorganizzazione, senza necessità quindi di prevedere alcun criterio per la selezione del personale da sospendere ed avendo, comunque, essa società previsto un possibile richiamo dei lavoratori sospesi con rotazione plurimensile tra i lavoratori in base alle esigenze di produzione (attività svolte durante la sospensione e pari al 10% della normale produzione) ed alle eventuali future commesse (dato incerto non perché rimesso alla discrezionalità datoriale ma perché legato all'eventuale verificarsi di fatti oggettivi);
-non fossero state, comunque, sanate dagli accordi sindacali in quanto gli stessi contenevano ulteriori elementi a presidio della conoscibilità preventiva delle modalità della rotazione trascurati dal Giudice di primo grado (es. previsione di incontri bimestrali con i sindacati per la verifica dei programmi produttivi e per consentire anche un'efficace informativa ai lavoratori con un sufficiente preavviso).
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note;
quindi, all'odierna udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., all'esito di camera di consiglio, la causa è stata riservata in decisione.
La vicenda in fatto ed in diritto è stata già esaminata più volte da questa Corte come da sentenze in atti allegate (cfr. di recente sentenza della Corte di Appello di Napoli del 5.6.2025, rg. 2612/2024, rel. Amarelli) e l'odierno collegio non può che aderire alle motivazioni già espresse nelle sentenze citate condividendole appieno (art.118 disp. att. c.p.c.).
1. L'appello principale è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Pacifici i fatti con riguardo alle circostanze relative all'avvio delle procedure di sospensione, si controverte dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, della sufficienza dei contenuti delle comunicazioni, dell'adeguata attuazione della prevista rotazione dei lavoratori.
Nel giudizio di primo grado i lavoratori hanno lamentato la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91, per la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura, di “specifici” criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e per l'esatta individuazione delle modalità della rotazione e la non corretta applicazione, in concreto, di tali criteri, per la mancanza di un'effettiva rotazione in relazione all'intero periodo temporale considerato.
La legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede che, dopo l'accertamento dello stato di crisi e l'approvazione dei programmi di superamento della stessa, all'esito di un'articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori da collocare in CIGS adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata.
I “criteri di individuazione dei lavoratori” e “le modalità della rotazione” sono oggetto di consultazione sindacale e devo quindi essere comunicati ai sindacati. L'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, infatti, impone la loro comunicazione alle organizzazioni sindacali e l'esame 4 congiunto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 164 del 1975. Il successivo comma 8 prevede altresì che qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione, deve indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. Il Ministro del lavoro, tuttavia, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la mancata adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sociali sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo, il Ministro stesso stabilisce l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle proposte formulate dalle parti stesse.
Su tale assetto normativo è intervenuto il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà).
L'art. 2 del citato D.P.R. disciplina analiticamente l'esame congiunto della situazione aziendale. Esso, tra l'altro, prevede che oggetto dell'esame congiunto sia il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L'impresa è altresì tenuta ad indicare le ragioni tecnico- organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che tale disciplina non abroga la legge n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art. 1 di quest'ultima. Si è, in particolare, esclusa ogni incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il d.P.R. n. 218 cit. e le disposizioni della legge n. 223, giacché la disciplina regolamentare, che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, ma nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta. Essa, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 del 1991.
Si è altresì escluso che la normativa regolamentare abbia spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto. Così ragionando, difatti, l'art. 2 del d.P.R. n. 218 del 2000 sarebbe estraneo all'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale, con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato (cfr. Cass. 26587/11 e Cass. 193/16; in senso conforme v. Cass. 28464/08, 13240/09, 12056/11 e 18628/13).
Questo orientamento è stato, peraltro, ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10844 del 04/05/2017.
Deve, dunque, ritenersi che, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, l'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, continua a prescrivere che il datore di lavoro comunichi alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione. La disposizione ha lo scopo di tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli 5 lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000.
La Corte di Cassazione ha altresì affermato che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, e 5, commi 4 e 5, della legge n. 164 del 1975.
In linea con il suddetto principio è stato precisato che: a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. 23 aprile 2004, n. 7720); b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre 2008 n. 28464); c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione;
la sussistenza di vizi procedimentali e la conseguente inefficacia dei provvedimenti aziendali può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19 agosto 2003, n. 12137; Cass. 18 maggio 2006, n. 11660).
La Suprema Corte ha, inoltre, statuito che la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale non può essere generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione e all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi. Pertanto, i criteri di scelta in virtù dei quali sono individuati i lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione devono essere specifici, idonei cioè a rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa posta alla base di tali criteri.
In questo senso, si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione secondo cui: “In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, la riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi …” (Cass., S.U., sentenza n. 302/2000).
6 Conseguentemente, l'omessa comunicazione alle OO.SS., in vista dell'esame congiunto, di criteri specifici e obiettivamente verificabili di individuazione dei lavoratori da sospendere - anche eventualmente diversi dalla rotazione, se ricorrono le esigenze tecnico organizzative che ne giustificano la deroga – nonché delle modalità della rotazione, che devono essere esplicitate nel programma di cui al comma 2 dell'art. 1 l. 223/1991, determina la illegittimità del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, in quanto preclude la verifica del corretto esercizio del potere datoriale. Tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.
Va, infine, rilevato che l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione dei dipendenti, ove sia mancata la comunicazione alle OO.SS. dei criteri specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità della rotazione, non è sanata da un eventuale accordo sottoscritto dalle parti all'esito dell'esame congiunto (cfr. Cass., sent. n. 6761 del 10.03.2020).
Trasponendo gli enunciati principi alla fattispecie, dall'esame della documentazione in atti deve ritenersi la legittimità della procedura a partire dalla proroga disposta con comunicazione iniziale del 14.06.2013.
Nella suddetta comunicazione si legge testualmente: “Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate - quanto a cadenza
- in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa. Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività: Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati); Area logistica (23 operai, 12 impiegati); Area qualità (22 operai, 7 impiegati); Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati); Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati); Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati). Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si assicurerà, pertanto, CP_3 nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi …”.
A giudizio del Collegio, dalla lettura della comunicazione su riportata, si evince che la stessa contiene gli elementi fattuali e concreti che permettono di rintracciare la specificità dei criteri enunciati per determinare i lavoratori da sottoporre a rotazione.
Ed infatti, in base al meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 ed in premessa richiamata, durante la i lavoratori sarebbero stati richiamati in servizio non in base a generiche CP_3
“esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali” o alla mera fungibilità delle mansioni bensì in ragione dell'appartenenza a una determinata area di Attività, con la garanzia di “una presenza equilibrata” “nell'ambito di ciascuna Area di attività” ivi indicata (v. comunicazione iniziale del 14.6.2013).
7 Ad avviso della Corte in questo caso, dunque, la suddivisione dei lavoratori è stata effettuata tenendo conto delle verosimili esigenze sopravvenute di produzione (allo scopo di garantire a tutti i dipendenti un determinato numero di giornate di presenza in servizio in modo “equilibrato”).
In altri termini, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione non è stata decisa in modo discrezionale bensì con un riferimento preciso “alle differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa” (v. comunicazione cit.).
Va, quindi, ritenuta, come affermato nella sentenza impugnata, la specificità dei criteri ivi indicati.
In questo caso risulta infatti compiuto un visibile “sforzo organizzativo” e informativo maggiore diretto a consentire la determinabilità delle modalità di rotazione mediante il riferimento a elementi oggettivi esterni idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da ruotare fosse del tutto arbitraria.
Ne discende la legittimità del ricorso alla CIGS da parte di per il periodo compreso tra il CP_2
10.07.2013 e il 09.07.2014.
Analoga modalità di individuazione dei lavoratori da ruotare è stata inserita nella richiesta di proroga della per ulteriori 12 mesi (dal 10.04.2014 al 09.07.2015) e nella successiva richiesta di CP_3 CP_3 per ulteriori 24 mesi (dal 11.08.2015 al 10.08.2017), conclusasi con accordo del 03.07.2015.
In entrambe, l'azienda ha abbandonando il ricorso ai generici criteri della prima comunicazione del 2011, e di quella precedente del 2009, individuando un meccanismo idoneo a garantire la conoscibilità ex ante e a consentire la verificabilità ex post delle modalità della rotazione.
In altri termini, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione costituisce il criterio oggettivo che consente di individuare i lavoratori da richiamare a seconda della specifica esigenza produttiva non determinabile ex ante e non rimessa a scelte datoriali ma alle richieste provenienti da terzi laddove, all'interno di ciascuna area, la presenza dei lavoratori dovrà essere equilibrata, dovrà, cioè, distribuire uniformemente il sacrificio economico e professionale (cfr. Corte Cost. n. 694/1988) correlato alla sospensione.
In presenza, dunque, di “differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa” (v. comunicazione cit.) che non possono essere preventivate né quantificate ex ante si richiameranno paritariamente tutti i lavoratori la cui professionalità sia necessaria. E dopo che le esigenze si saranno concretizzate, sarà possibile valutare se sia stato garantito l'equilibrio concordato, tramite quindi una verifica ex post.
Va quindi riconosciuta la piena legittimità della condotta datoriale con riferimento al periodo di CIGS compreso tra il 10.07.2013 e il 10.08.2017.
In relazione al medesimo periodo, va inoltre dichiarata inammissibile la domanda volta ad accertare la violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori sospesi, perché in ogni caso carente delle necessarie allegazioni. Sul punto la paventata violazione risulta smentita dalla documentazione in atti – non contestata – ove risulta che i lavoratori, durante l'intero periodo di CIGS, sono rientrati al
8 lavoro prestando attività nelle giornate indicate (cfr. memoria difensiva della con appello CP_2 incidentale).
Qualora i lavoratori avessero voluto lamentare che i rientri erano avvenuti per un numero di giorni/ore inferiore rispetto agli altri dipendenti (e quindi della violazione dei criteri di rotazione), avrebbero dovuto allegare nel ricorso introduttivo il preciso scostamento tra la media della presenza in servizio di altri lavoratori e le giornate dagli stessi ricorrenti effettivamente lavorate.
A fronte di generiche allegazioni su tale scostamento non è possibile accertare se, in concreto, l'azienda abbia o meno violato lo specifico meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 e in quelle successive.
Il lavoratore, che si duole del rientro sì al lavoro ma quantitativamente insufficiente, avrebbe dovuto allegare e provare, in base al principio di cui all'art. 2697 c.c., elementi tali da consentire una valutazione comparativa tra situazioni analoghe alla propria: il che non è stato fatto in alcun punto del ricorso.
Queste conclusioni, peraltro, sono confermate dalla sent. n. 31943/2019 della Suprema Corte in cui si afferma che in tema di ricorso alla CIGS “grava sul lavoratore interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da sospendere, onde il lavoratore che intenda far valere l'illegittimità della scelta deve non solo provare l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione sia stata determinata da motivi discriminatori (Cass. n. 3558/1999 e successive numerose conformi)”.
2.Ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla resistente, il Giudice di prime cure ha osservato che, avuto riguarda alla data di ricezione della lettera interruttiva della prescrizione da parte della società (per la missiva del 18.6.2021 e per missiva del Pt_1 Pt_2
15.6.2022), risultava prescritto il credito fino al 17.6.2011 per e fino al 14.6.2012 per Pt_1
Pt_2
Il ha lamentato che il Tribunale ha tenuto conto della sola comunicazione pec del difensore Pt_2 del 15.6.2022 mentre non ha considerato la richiesta formulata direttamente dal ricorrente in data 18.6.2021 mediante raccomandata AR allegata agli atti. Il diritto al risarcimento del danno doveva pertanto essere riconosciuto quanto meno dal 18.6.2011, e non come erroneamente statuito dal Tribunale a partire dal 15.6.2012.
Va tuttavia osservato che in atti (cfr. fascicolo di primo grado, prodotto nuovamente in appello) risulta depositata la lettera del difensore datata 14.6.2022 (con “Oggetto: Risarcimento danni – richiesta di tentativo di conciliazione”), unitamente alla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della pec alla società in data 15.6.2022. Risulta poi in atti (cfr. fascicolo del precedente grado, depositato nuovamente in appello) copia di un “Avviso di ricevimento” di raccomandata con mittente e destinatario , data spedizione 18.6.2021 e data ricezione 30.6.2021, ma Pt_2 CP_2 non risulta prodotta la missiva inviata tramite detta raccomandata. Anche nel ricorso introduttivo è indicata, in elenco in calce al ricorso, solo la “Richiesta del 14.6.2022”, e non la raccomandata del 18.6.2021. Neanche nel presente giudizio di gravame risulta depositata la richiesta formulata direttamente dal in data 18.6.2021, richiamata nell'atto di appello. Pt_2
9 In difetto della diffida del 18.6.2021, va confermata la statuizione del primo giudice che, tenendo conto della missiva pervenuta alla società il 15.6.2022, ha considerato prescritto il credito del fino al 14.6.2012, con riconoscimento del risarcimento a partire dal 15.6.2012. Pt_2
3.Va, poi, respinto l'appello incidentale, inerente la ritenuta illegittimità, da parte del Tribunale, del primo periodo di sospensione in CIGS. Anche su tale punto la sentenza impugnata va confermata.
Ed invero, per il periodo di CIGS compreso tra il 9.11.2009 e il 09.07.2013, si riscontra nella comunicazione di avvio della procedura la assoluta genericità delle formule adottate che rende del tutto “impossibile” la verificabilità dei criteri indicati per la rotazione dei lavoratori sospesi (o i motivi per non dar luogo ad essa).
Deve concordarsi con il giudice di primo grado che ha rilevato la genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 14.10.2009 (“per la crisi economica e finanziaria globale, manifestatasi da secondo semestre 2008 che si è ripercossa su tutti i mercati principali del mondo … toccando tutti i settori industriali ed interessando quello dell'auto in maniera più evidente” sì da produrre “forti contrazioni della domanda… con inevitabili conseguenze negative sui… livelli produttivi”: v. esame congiunto del 5.11.2009 in cui era stato evidenziato anche “…il perdurare delle difficoltà derivanti dalla situazione di crisi economica internazionale” tale da rendere necessario un programma di gestione straordinaria della fase negativa, in termini di riduzione dei costi, con sospensione di tutti i 649 lavoratori) e del 15.6.2011. In quest'ultima in particolare è indicato “… per il perdurare della negativa situazione e al fine di superare le condizioni di inefficienza presenti nell'ambito delle strutture produttive …di Napoli, Pomigliano d'Arco, e e per eventuali nuove prospettive industriali … (omissis)… la CP_6 Per_1 [...] richiederà l'intervento straordinario della Controparte_2 [...] per riorganizzazione…per tutti i 635 lavoratori che operano nell'unità Parte_4 organizzativa di Napoli…per un periodo di 24 mesi…Si precisa che tale programma di
[...]
potrà, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, subire Parte_5 modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche professionali presenti in CP_3 azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico–organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”.
In detto documento ci si riferisce alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative e produttive e tenuto conto delle mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori. Le espressioni utilizzate ridondano in un generale effetto di indeterminatezza.
Dalla lettura della predetta comunicazione di avvio della procedura non è dato comprendere quali siano stati i criteri di rotazione e le concrete modalità applicative così da identificare in maniera chiara ed univoca i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione ed i criteri di operatività della rotazione stessa.
Il mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive”, nonché alle “mansioni e qualifiche professionali fungibili” non è sufficiente a superare il rilievo di genericità e incompletezza formulato dai lavoratori in merito all'atto introduttivo della procedura: il semplice richiamo a tali 10 categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro concreto a cui ancorare le stesse, non assolve - come si è detto - all'onere di comunicazione incombente sul datore di lavoro ai sensi dagli artt. 1, comma 7, L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75 e 2 D.P.R. 218/00.
La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto che: “la specificità dei criteri di scelta consiste (invece) nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”, laddove “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo di scelta” (v. sent. Cass. n. 7720/2004 cit.). Né alcun chiarimento ulteriore è rinvenibile nell'accordo stipulato in sede sindacale.
In una fattispecie simile a quella in esame, la Corte di Cassazione ha affermato che “non è consentito affidare la scelta dei lavoratori da sospendere o le modalità di loro rotazione in a non meglio CP_3 specificate esigenze tecniche od organizzative, atteso che in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, con pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni” (v. Cass. 2216/2016).
Anche più recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n. 6761/2020 ha ribadito, con particolare riferimento al requisito di specificità: “si è precisato (Cass. n. 22540 del 2013, Cass n. 25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta". Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del 2016)”.
Non ha pregio la tesi difensiva della datrice secondo cui, a fronte della scelta di sospendere tutto il personale in servizio presso lo stabilimento in cui lavoravano gli odierni appellanti principali non si sarebbe resa necessaria l'individuazione di specifici criteri selettivi di rotazione nella comunicazione di avvio della procedura, posto che una possibilità di rotazione è stata ivi prevista.
E' pur vero che, nel caso di specie, la società ha rappresentato la necessità di richiedere l'intervento della per tutti i lavoratori operanti nell'unità produttiva di Napoli ma i criteri della rotazione CP_3
11 sono stati individuati in modo del tutto generico (“per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche professionali CP_3 presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico–organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”).
Il punto è che dalla lettura di tale comunicazione emerge chiaramente che il ricorso alla CIGS, pur essendo inizialmente previsto per tutti i lavoratori dello stabilimento – e quindi senza che fosse ipotizzabile alcuna rotazione – ha comportato la previsione, fin da tale comunicazione, di una possibilità di deroga legata al presupposto dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”. In tal modo si è riservato la facoltà di prevedere delle modalità di rotazione tra i lavoratori sospesi con riferimento al presupposto dell'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti.
Tutto ciò, tuttavia, non ha consentito assolutamente di verificare, né ex ante né ex post, il meccanismo di individuazione dei lavoratori da richiamare in servizio, stanti i riferimenti generici alle mansioni e alle qualifiche professionali “fungibili nonché delle esigenze tecnico– organizzative e produttive”. Non si è chiarito cioè – a differenza che per i periodi successivi - in che termini dovesse intendersi detta “fungibilità” e come la stessa operasse sul meccanismo di rotazione.
Di fatto, non è contestato che vi sia stato il rientro dalla CIGS dei lavoratori e che, quindi, la rotazione dei lavoratori sia effettivamente avvenuta ma non è risultato ben chiaro quali fossero in concreto i criteri seguiti, sia ad un'analisi preventiva che successiva.
La ha dedotto, quanto alle “esigenze di produzione” richiamate, che anche nella prima CP_1 comunicazione le stesse consistevano nel residuo produttivo minimo del periodo in cui la società attuava il complesso piano di riorganizzazione e, precisamente, nella produzione: della componentistica per il UC (244) prodotto da FCA in Brasile e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, Alfa Romeo 159 e 147. Ha allegato, pertanto, che questa produzione residua e minima era il substrato di attività (pari, all'incirca, al 10% della normale attività dello stabilimento) che giustificava la rotazione dei lavoratori durante il periodo oggetto di causa e che era ben nota ai Sindacati e ai dipendenti;
ha aggiunto che il riferimento alla fungibilità dei lavoratori, quale principale modalità attuativa del criterio della rotazione, precisava che lo stesso andava necessariamente letto in combinato disposto con il c.d. “diagramma di polivalenza” (in atti) – pubblicato in ciascuna UTE e già da tempo condiviso con le OO.SS. – la cui predisposizione era avvenuta sulla scorta delle prescrizioni provenienti dagli Enti Internazionali di Certificazione della Qualità (processi ISO 9001 e IATF 16949) di cui la si avvale nella predisposizione della CP_2 propria organizzazione produttiva.
Va, tuttavia, rilevato che la regola della specificità dei criteri che presiedono all'individuazione dei dipendenti da riammettere in servizio poggia in primis sull'esigenza di rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa in base alla quale il suo rapporto di lavoro viene sospeso: ciò significa che i predetti criteri possono dirsi specifici solo se garantiscono la conoscibilità ex ante della possibilità di fruire della rotazione.
In secondo luogo poi, come affermato dalla giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Torino sent. n. 773/2013) in ipotesi di sospensione di tutti i lavoratori e previsione di eventuale futura rotazione degli stessi, deve ritenersi che nel fissare il principio secondo cui devono essere esplicitate le “modalità della rotazione”, “l'art. 1, 7° comma, della L. 223/1991 non impone che, all'inizio del 12 periodo di cassa integrazione, ciascun lavoratore sia messo in grado di sapere quando e in quali giorni sarà richiamato in servizio oppure sospeso dal lavoro, ma vuole soltanto assicurare che il sacrificio imposto alle maestranze sia distribuito in modo proporzionato ed equilibrato sui lavoratori coinvolti;
è quindi irrilevante che la decisione di quando (cioè in quali giorni) richiamare in servizio un lavoratore sia rimasta nella discrezionalità imprenditoriale, a condizione che la quantità delle giornate lavorative disponibili sia distribuita in maniera equilibrata tra tutti i dipendenti”.
Nel caso in esame, tuttavia, sia la conoscibilità ex ante sia la verificabilità ex post sono state escluse alla luce della genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011 e nella precedente del 2009.
Il vizio riscontrato non può, inoltre, ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale.
Come già precisato, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori” (cfr. da ultimo Cass. n. 6761/2020 cit.).
In particolare, nella sentenza citata è ribadito: “...è stata, innanzitutto, esclusa la efficacia sanante sia delle pattuizioni collettive intervenute dopo la sospensione dei lavoratori sia di quelle precedenti”; con riguardo a queste ultime, con motivazione sovrapponibile in relazione alla fattispecie in esame, Cass. n. 15994 del 2016 ha osservato che "l'esclusione dell'effetto retroattivo rispetto a scelte in concreto già operate, con l'avvio della sospensione, costituiva solo una delle ragioni di negazione dell'efficacia sanante dell'accordo sindacale (Cass. 30 gennaio 2011, n. 2155): la principale dovendo piuttosto essere ricercata nella sua non esaustività in ordine alle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 ed comma 8. Perché solo nel caso della sua piena esaustività sarebbe inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle 00.SS. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 12 dicembre 2011, n. 26587; Cass. 3 maggio 2004 n. 8353). Ed occorre pure tenere conto che la possibilità di efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la comunicazione sia strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali (Cass. 18 novembre 2015, n. 23622; Cass. 11 marzo 2015, n. 4886)” (Cass. 15994/2016 cit.);
7.2. che a tanto consegue che anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori, come nel caso che qui si esamina”.
Applicando tali principi al caso in esame, il vizio riscontrato non può ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale.
In ogni caso giova evidenziare l'estrema genericità delle espressioni utilizzate anche nell'accordo del 29.6.2011.
Nell'accordo de quo si legge, invero: “… la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni CP_3 presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la
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nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei profili professionali Parte_6 tra loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”.
Anche nell' accordo, dunque, i criteri della rotazione sono stati individuati con le stesse generiche espressioni utilizzate nella comunicazione di avvio della procedura, facendosi riferimento al necessario “rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”, all'esigenza di tenere conto di “tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la nel rispetto delle Controparte_2 mansioni, delle qualifiche e dei profili professionali tra loro fungibili”.
Conseguentemente, il vizio originario della comunicazione nemmeno astrattamente potrebbe ritenersi sanato dall'effettività del controllo sindacale.
Per questo motivo, dunque, non può ipotizzarsi nemmeno una verificabilità ex post dei criteri enunciati e seguiti nella scelta dei lavoratori da sospendere e da richiamare, secondo le incerte previsioni future adottate.
Se è pur vero che non si poteva pretendere nel caso di specie, vista la peculiarità delle circostanze, dal datore di lavoro una rigorosa predeterminazione delle modalità di rotazione con riferimento alla posizione di ciascun dipendente, a fronte di una rotazione eventuale e futura, è però richiesto da parte dell'azienda quantomeno uno “sforzo organizzativo” diretto a consentire la determinabilità dei criteri della rotazione mediante il riferimento espresso ad elementi oggettivi esterni, idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da richiamare in servizio sia rimessa alla mera volontà datoriale.
L'appartenenza dei lavoratori alle distinte aree di attività o reparti (destinati ad essere coinvolti in diversa misura dalle sopravvenute richieste di produzione) sarebbe stata idonea ad integrare quell'elemento oggettivo esterno su cui avrebbe potuto (fin dall'inizio) fondare un criterio CP_2 adeguato a garantire la conoscibilità dei criteri di rotazione (come avvenuto, peraltro, nelle successive comunicazioni).
In definitiva, deve concordarsi con il Tribunale sulle conclusioni raggiunte in relazione al primo periodo di CIGS, e cioè che una comunicazione di apertura della procedura di CIGS assolutamente generica, come quella effettuata in data 14.10.2009 e poi in data 15.6.2011 dalla
[...]
,, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, settimo Controparte_2 comma, L. 23 luglio 1991, n. 223 e nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta, per le ragioni sopra evidenziate, all'accordo sindacale posteriore all'avvio della CIGS.
Dunque, deve confermarsi integralmente la sentenza impugnata, con rigetto degli appelli proposti.
In ragione della complessità delle questioni poste, del contrasto tuttora esistente nella giurisprudenza di merito anche all'interno di questa stessa Corte, della reciproca soccombenza, sussistono motivi più che sufficienti per l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Nella fattispecie con riguardo alle contrapposte impugnazioni è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in 14 ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello principale;
-rigetta l'appello incidentale;
-compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
-A norma dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, con riguardo alle contrapposte impugnazioni, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Napoli, 18/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
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