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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Federica Izzo, all'esito della camera di consiglio, all'udienza del 28/05/2025, uditi i procuratori delle parti presenti come da verbale che precede, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 12220/2023
T R A
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. BIAGIO SAGLIOCCO, presso il Parte_1 cui studio elettivamente domicilia
Opponente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
Opposto
Oggetto: opposizione ad ATP
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.10.2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa.
L' si costituiva resistendo alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo della Consulenza alla luce delle censure alla perizia, nominato ctu il dott.
alla luce delle censure alla perizia e della documentazione in atti, la causa è decisa nei Persona_1 termini che seguono. Va, in primis, verificata la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Il ricorso è tempestivo in quanto depositato nel rispetto dei termini suindicati.
Nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento.
Parte ricorrente, infatti, non si è presentata alla visita medica peritale fissata per il giorno
9.1.2025 dal Tribunale innanzi al CTU nominato nella presente fase (dott. ) senza Persona_1 giustificare il legittimo impedimento.
Alla data odierna, trascorsi ormai quasi sei mesi dal mancato espletamento della visita peritale disposta a seguito di rinnovo della Consulenza, detta assenza non risulta giustificata dalla ricorrente, né risulta essere pervenuta alcuna istanza della parte per l'eventuale fissazione di un secondo accesso dinanzi al ctu nominato.
Osserva infine il giudicante che, a seguito di restituzione degli atti da parte del ctu, lo scrivente ha fissato apposita udienza onde verificare il perdurante interesse della parte ai sensi dell'art. 100
c.p.c. e che la parte ricorrente non è comparsa a detta udienza né alla odierna udienza, fissata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 309 c.p.c., cui invece compariva l' riportandosi agli atti di causa e CP_1 concludendo come al verbale di udienza che precede.
Ritiene dunque il Tribunale che questo comportamento della parte denoti mancanza di interesse a proseguire il giudizio da parte della ricorrente;
l'interesse ex art. 100 c.p.c., come noto, deve essere presente non solo per agire o resistere in giudizio, ma anche per la prosecuzione dell'azione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riguardo alle controversie di natura previdenziale ed assistenziale, “grava sull'interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione uno specifico onere di collaborazione, rientrate nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio;
ne consegue che la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale disposta in fase di appello - anche se instaurato dall'istituto previdenziale a seguito di una sentenza di primo grado fondata su una consulenza svolta in primo grado e favorevole al ricorrente- comporta il rigetto della domanda per difetto di prova” (Cass.
19577/2013; cfr. anche Cass. 2361/2019). Per tutto quanto sopra esposto, dunque, il ricorso va rigettato, dovendosi di conseguenza omologare l'accertamento di cui alla fase atp compiuto dal ctu ivi nominato, il quale aveva ritenuto non sussistente il requisito sanitario richiesto per l'ottenimento delle prestazioni di cui è causa, valutando la ricorrente soggetto invalido nella misura del 55%. Le conclusioni rese dal ctu della fase atp, dott. , sono logiche e coerenti con la documentazione in atti, oltre che analoghe a quelle Per_2 cui era pervenuta anche la CMO, e sono quindi condivise e fatte proprie.
Le spese di lite di entrambe le fasi, lette le dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegate al ricorso, sono dichiarate non ripetibili.
Spese di ctu come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 13893/2022 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese.
Aversa, 28.5.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Federica Izzo