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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 07/11/2022, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/11/2022
N. 01753/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01239/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2018, proposto da
Acqua Chiara S.a.s. di Brescia Maria Serena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Daniela Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Fornelli, Leonilde Francesconi e Brunella Volini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Otranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luciano Ancora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per il risarcimento
del danno ex art. 30 c.p.a, a seguito di declaratoria d’illegittimità, ex art. 34, comma 3, c.p.a., della concessione demaniale n. 71 del 30.3.2005 e del permesso di costruire n. 70 del 2.5.2005, rilasciati in favore di CA De OB (poi Ficodindia S.a.s. di De OB CA & C.), pronunciata in via definitiva dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2561/2018 del 4.5.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Otranto;
Visto l’art. 87, comma 4 -bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Vista l’istanza formulata dalla difesa del Comune di Otranto, alla quale ha aderito anche la parte ricorrente, con cui è stato rappresentato che “tutto il carteggio relativo al giudizio è stato sequestrato dal Corpo di Polizia Provinciale in data 10/3/2021” , come da verbale depositato in atti, ed è stato chiesto il rinvio della causa “per consentire l ’ integrità del contraddittorio, anche documentale” ;
Ritenuto che le ragioni poste a sostegno della richiesta di rinvio integrino uno di quei “casi eccezionali” ex art. 73, comma 1- bis c.p.a., per i quali è possibile disporre il rinvio della trattazione della causa, trattandosi, nella specie, di sopravvenienza fattuale idonea ad incidere, se non tenuta in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite;
Ritenuto, pertanto, di disporre il rinvio della trattazione della causa all’udienza del 22 giugno 2023, anche al fine di consentire all’Amministrazione resistente di sollecitare la richiesta - già avanzata all’Organo di polizia giudiziaria procedente - di consegna di copia della documentazione de qua ;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, dispone il rinvio della trattazione della causa all’udienza pubblica del 22 giugno 2023.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO