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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/03/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4491/2018 R.G., avente ad oggetto:prestazione
d'opera intellettuale vertente tra
nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Eufrasia C.F._1
Cannolicchio, con studio sito in Aversa alla via Diaz n.128 presso il quale elettivamente domicilia;
attore
e
(P.IVA COroparte_1
), in persona del direttore generale pro tempore, con sede in alla P.IVA_1 CP_1
Via F. Palasciano, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv.to Chiara Di
Biase, ed elettivamente domicilia in alla via F. Palasciano presso la Sede Legale CP_1 dell'Ente; convenuto
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2. Con atto di citazione notificato in data 14.05.2018, Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l'
[...]
al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al COroparte_1 pagamento di un indennizzo pari a euro 300.000 ai sensi dell'art.2041 c.c. o a quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia.
A sostegno della propria domanda l'attore, esercente la professione di medico presso il reparto di cardiologia ed emodinamica della struttura convenuta, ha esposto che nell'anno 1995 l'EN ospedaliera stipulava una COroparte_1 convenzione con l nel tempo reiterata, il cui 'oggetto consisteva CP_2 nell'effettuare prestazioni di esami specifici, procedure e, in particolare, interventi di coronografia e di angioplastica all'interno dell'azienda ospedaliera, avvalendosi della professionalità del proprio dirigente medico specializzato in cardiologia;
in base alla CO convenzione del 1995 e alle successive delibere, l CE1 e CE2 aveva l'obbligo di corrisponde quanto dovuto alla convenuta EN ospedaliera che, a sua volta, aveva l'obbligo di retribuire il personale medico per le prestazioni effettuate;
il dott.
[...]
ha esposto di non essere stato parte attiva della convenzione ma di essere Pt_1 stato comunque obbligato, quale dipendente dell'EN ospedaliera, a effettuare le prestazioni e gli esami oggetto di convenzione. L'attore ha rappresentato di non aver ricevuto retribuzioni per le prestazioni effettuate. In particolare, ha addotto che la retribuzione sarebbe dovuta avvenire secondo i criteri fissati con delibera 677/2004 del
27 aprile con cui venivano cristallizzate le tariffe da applicare per le singole procedure e individuate le quote percentuali degli onorari da ripartire tra l'equipe e l'
[...] CO ; in essa si stabiliva che le CE1 e CE2 avrebbero dovuto corrispondere CP_1 CO CO le somme di: euro 900 ( CE1) e euro 800 ( CE2) per ogni coronografia;
euro
3000,00 per gli interventi di angioplastica ed euro 3500,00 per gli interventi combinati di coronografia e angioplastica. Di questi importi la delibera prevedeva un riparto del
25% come quota aziendale per coronografie, del 40% per le angioplastiche PTCA e 57% per gli interventi combinati, mentre la restante quota doveva essere corrisposta ai membri dell'equipe; quanto alle modalità di pagamento, all'art.
3-5 delle convenzioni stipulate fino al dicembre 2015 e confermate con delibera del 2016 veniva specificato che CO l'ospedale era tenuto a trasmettere al responsabile della convenzione per l' un riepilogo delle prestazioni rese con l'indicazione dei dati identificativi del paziente e i referti degli esami eseguiti. All'art.6 si conveniva che l'azienda avrebbe dovuto fatturare CO all trimestralmente il costo delle prestazioni effettuate, distinguendole per tipologie CO e che, a sua volta, l' avrebbe dovuto versare all'EN , in un primo CP_1 momento entro 90 giorni e poi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, il compenso relativo alle prestazioni svolte nel trimestre di riferimento. L'ospedale avrebbe poi dovuto provvedere al riparto con le modalità previste dal regolamento CO dell' stessa in materia libero-professionale intramuraria;
successivamente l' CP_1 adempiva alle proprie obbligazioni, ma la struttura convenuta non retribuiva il personale per le prestazioni effettuare, pertanto, si arricchiva indebitamente.
Esponeva altresì che in data 07.11.2016, al fine d risolvere bonariamente la controversia, inviava istanza di mediazione al responsabile dell'organismo “ADR
Giustizia Integrativa” sito in Casoria (NA) alla via Giacomo Matteotti n.19 per esperire la procedura di mediazione;
tuttavia, la struttura convenuta negava il proprio consenso
(cfr. allegato verbale di primo incontro di mediazione in produzione parte attrice).
3.Costituitasi in giudizio in data 14.9.2018, l' ha eccepito, COroparte_1 in via preliminare, l'incompetenza funzionale del giudice adito a favore del giudice del lavoro, posto il fondamento delle somme rivendicate nel rapporto di lavoro ancora in corso. Ha eccepito altresì la prescrizione delle azioni per il quinquennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione, non essendo intervenuti atti interruttivi della prescrizione. La convenuta ha evidenziato che la procedura di mediazione esperita dall'attore era nulla per incompetenza in quanto “anche per la procedura di mediazione valgono le regole della competenza, così come è noto che l'Organismo presso il quale è stata esperita la procedura ha sede in Casoria ovvero in territorio non appartenente alla circoscrizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere quanto a quello del Tribunale di
Napoli Nord”.
Quanto al merito, la struttura ha evidenziato come l'attore si fosse limitato a ricostruire i fatti di causa senza fornire alcuna prova né dell'ammontare dell'indennizzo né della ricorrenza dell'indebito arricchimento;
in particolare, l'attore avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuto incasso delle somme da parte sia della già e della già CP_2 confluite dal 2009 (giusta deliberazione della Giunta Regionale Campania CP_2
n.505 del 20.03.2009 che ha dato esecuzione a quanto disposto con la legge regionale n.16 del 28.11.2008) nella;
ha eccepito altresì che il diritto alla CP_3 compartecipazione, rivendicata dall'attore, trovava il proprio fondamento nella delibera 677/2004 e che, tuttavia, tale delibera veniva revocata con deliberazione n.168 del
26.02.2013 sul presupposto che le prestazioni venivano svolte durante l'ordinario orario di servizio afferente alla struttura. Inoltre, l'attore non aveva allegato né specificato, a fronte della richiesta di euro 300.000,00, i giorni, gli orari e le prestazioni effettuate. La convenuta ha soggiunto che con la delibera 402/2015 (relativa all'anno
2015) e con le delibere 158 e 560 del 2016 (relative agli anni successivi al 2015) veniva espressamente dato atto che il rinnovo della convenzione sarebbe avvenuto senza alcun onere passivo per l'EN ospedaliera.
4. All'esito delle attività istruttorie, espletate a mezzo di escussione testimoniale e C.T.U. contabile, all'udienza del 19.12.2024 la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Profili preliminari: la natura giuridica della struttura convenuta - la Giurisdizione del Giudice Ordinario
5. L' è un'azienda speciale e, come tale, un ente strumentale COroparte_1 dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale ovvero dall'organo legislativo di una regione o provincia autonoma. Costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice intende dare continuità, quello secondo cui l'azienda speciale: a) è definita ente pubblico strumentale dell'ente locale che lo costituisce
(nella specie il Comune di Caserta), dovendo istituzionalmente perseguire non finalità proprie ma dell'ente locale che le conferisce il capitale di dotazione, ovvero i beni che vengono assegnati al momento della costituzione dell'azienda; b) è sottoposta al controllo dell'ente locale il quale fra
l'altro approva i bilanci annuale e pluriennale e quello di esercizio, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura dei costi sociali preventivamente determinati (Cass. civ.
9219/2014, Cass. civ. 1606/2007; Cass. civ. 1702/2006; Cass. civ. 14524/2002).
Sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Sul punto occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia di domande proposte da un soggetto accreditato con un'azienda sanitaria locale, volte ad ottenere, previa declaratoria di nullità dei contratti tra essi intercorsi, la remunerazione, ex art. 2041 cc, di tutte le prestazioni dal primo “medio tempore” erogate in luogo del , nonché il recupero dello sconto del 20 per Parte_2 cento trattenuto dall'azienda sul tetto di spesa contrattualizzata, la quale ha sancito che sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, investendo una situazione di diritto soggettivo perfetto che non coinvolge provvedimenti autoritativi con profili di discrezionalità, né essendo ravvisabili nel procedimento di accertamento del “quantum” elementi di discrezionalità amministrativa implicanti valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, ma, esclusivamente, parametri normativi predeterminati di cui si contesta la corretta applicazione (cfr. Sez. U, Sentenza
9441/2011: l'azione di arricchimento ex art. 2041 cc può essere esercitata anche nei confronti della P.A. che abbia tratto profitto dall'attività lavorativa di un privato non formalmente legato da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ma che tuttavia abbia colmato, con la sua opera, una lacuna organizzativa, fermo restando, da un lato, che l'indennizzo che da tale azione può derivare deve corrispondere all'effettivo arricchimento, provato o almeno probabile, e, dall'altro, che tale azione, stante il suo carattere sussidiario, deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito;
tale azione è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, né rileva, per escludere l'anzidetta qualificazione, il fatto che il privato, allo scopo di quantificare la portata dell'arricchimento, abbia fatto riferimento ad importi in qualche modo correlati alla retribuzione spettante ai dipendenti pubblici).
La competenza del giudice adito
6. Parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza funzionale del giudice adito a favore del giudice del lavoro, posto il fondamento delle somme rivendicate nel rapporto di lavoro ancora in corso.
Sul punto si osservi che nel caso in cui il Tribunale si componga di più sezioni, si designa, ex art. 46 ord. giud., la sezione alla quale sono devolute le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, tuttavia la questione della ripartizione fra sezione ordinaria e sezione lavoro è estranea al concetto di competenza.
Pertanto, l'eccezione sollevata da parte convenuta non merita accoglimento.
La procedibilità della domanda
7. La domanda proposta dall'attore è procedibile in quanto è stata incardinata domanda di mediazione obbligatoria dinanzi all'organismo territorialmente competente con sede in San Prisco (cfr. allegato istanza di mediazione in produzione parte attrice).
Sul punto si richiama la disposizione del decreto legislativo n. 28/2010 in materia di mediazione, che stabilisce la competenza territoriale dell'organismo di mediazione è il comma 1 dell'articolo 4, che così dispone: “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.”
Il merito - La domanda di ingiustificato arricchimento
8. Ai sensi dell'art. 2041 c.c. “chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.
Il principio accolto dalla norma è quello per cui non è ammesso un vantaggio a favore di un soggetto a danno di altri senza che ciò sia sorretto da una causa di giustificazione. L'arricchimento senza causa, ex artt. 2041 c.c. e ss., risulta essere, quindi, uno strumento di tutela esperibile in tutti i casi in cui tra soggetti si verifica uno spostamento patrimoniale, tale che uno subisca un danno e l'altro si arricchisca,
“senza giusta causa'' e cioè senza che sussista una ragione che secondo l'ordinamento giustifichi il profitto o il vantaggio dell'arricchito. Da ciò discende, a carico dell'arricchito, un obbligo di indennizzo o di restituzione in favore del danneggiato, il quale è legittimato, quindi, ad esperire l'azione di ingiustificato arricchimento (si cfr.
Cass. civile, Sez. III, del 15 maggio 2009, n. 11330).
Poiché, per quanto sopra evidenziato, l'azienda ospedaliera è una P.A., occorre dare atto di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'ipotesi in cui l'azione di ingiustificato arricchimento venga proposta nei confronti di una P.A. Va in particolare rammentato il principio di diritto stabilito dalla sentenza delle sezioni Unite della Corte di cassazione (n. 10798/2015), col quale è stato chiarito che anche nei confronti della P.A. non è necessario provare una qualche utilitas per l'amministrazione derivante dalle prestazioni dedotte in giudizio, ma solo i criteri dell'art. 2041 c.c. che non prevedono appunto tale requisito aggiuntivo (l'utilità).
L'azione di indebito arricchimento proposta ex art. 2041 c.c. nei confronti della p.a, presuppone solo il fatto materiale della prestazione vantaggiosa per quest'ultima, non anche il riconoscimento da parte sua dell'"utilitas" ricavata dal servizio prestato dal terzo (Unite della Corte di cassazione, n. 10798/2015). In particolare, la S.C. si esprime in questi termini: “la regola generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico;
e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare – e il giudice accertare – il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa piuttosto eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”.
8.1. Venendo alla disamina della res controversa, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora, il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
8.2. Il Tribunale reputa che la domanda non possa trovare accoglimento. In punto di prova, va fatta integrale applicazione dl noto principio che si esprime nel brocardo “onus probandi incumbit ei qui dicit”, consacrato nell'art. 2697 cc, posto che incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, mentre incombe su chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ebbene, la struttura ha eccepito la carenza di allegazione e prova circa i giorni, gli orari e le prestazioni effettuate, l'ammontare dell'indennizzo, la ricorrenza dell'indebito arricchimento;
in particolare, ha eccepito altresì che il diritto alla compartecipazione, rivendicata dall'attore, trovava il proprio fondamento nella delibera 677/2004 e che, tuttavia, tale delibera veniva revocata con deliberazione n.168 del 26.02.2013 sul presupposto che le prestazioni venivano svolte durante l'ordinario orario di servizio afferente alla struttura. Facendo dunque applicazione dei sovraesposti principi, si osserva come sarebbe stata necessaria la prova, da parte dell'attore, di aver svolto le prestazioni oggetto di convenzione in orari che esulavano da quelli lavorativi, essendo quest'ultimo il presupposto per il calcolo del tariffario - in quanto quelle svolte all'interno dell'orario di lavoro erano già oggetto di retribuzione, CO tanto elargite a favore della quanto a favore dell . COroparte_1
Difatti, la convenzione n.463 del 28.6.1995 all'art. 4 prevede che “le consulenze e le prestazioni ...saranno effettuate dal personale dirigente medico e dal personale non medico dell'EN al di fuori dell'orario di lavoro” (cfr. convenzione n. 463 in produzione di parte attrice). La struttura convenuta ha esposto che la suddetta convenzione, negli anni reiterata, è stata revocata proprio sul presupposto che” le prestazioni de quibus venivano svolte durante l'ordinario orario di servizio dal personale afferente alla struttura de quibus” (cfr. revoca deliberazione n.667 del 27.7.2004 “da una verifica aziendale è emerso che dette prestazioni, che dovevano essere effettuate al di fuori dell'orario di servizio, sono state rese in massima parte durante l'orario di lavoro. Alla luce di quanto innanzi riportato, occorre procedere alla revoca della deliberazione n.667 del 27.7.2004 riservandosi di procedere alla definizione di un nuovo modello organizzativo individuando i pesi e le modalità delle prestazioni da effettuare in regime di intramoenaia in favore dei pazienti provenienti e/o CO ricoverati presso le strutture dell' ”. Successivamente è stata stipulata una nuova convenzione, nel tempo reiterata (cfr. deliberazione n.402 del 13.11.2015 “rinnovo convenzione con l per prestazioni in cardiologia interventistica dal Parte_3
01.10.2015 al 31.12.2015”, deliberazione n.158 del 31.3.2016 “rinovo deliberazione con
l' per prestazioni in cardiologia interventistica dal 01.01.2016 al Parte_3
30.06.2016”, depositato anche email di rinnovo), nella quale all'art.3 si prevede che “le prestazioni di cui trattasi per il personale dell' devono essere eseguite al di fuori CP_4 dell'orario istruzionale di lavoro”.
A fronte di quanto eccepito dalla in ordine al limite della COroparte_1 indennizzabilità – come visto, confermato dalle convenzioni successive, se da un lato risulta raggiunta la prova circa l'esecuzione da parte dell'attore delle prestazioni oggetto di convenzione (tale circostanza non è stata infatti contestata dal convenuto e, inoltre, ha trovato conferma in occasione dell'escussione testimoniale;
in particolare, il teste escusso all'udienza del 1.3.2021 ha affermato che “il Dott. Tes_1 Parte_1 ha eseguito gli interventi sin da quando è nata la convenzione;
non ricordo precisamente l'anno ma era metà anni '90, e ciò sino al giugno 2016 ; non ho dubbi al riguardo in quanto il primario rendeva pubblici i rinnovi delle convenzioni;
successivamente al 2016 non so dire”, circostanza confermata anche dal teste “si è vero” escusso all'udienza del Tes_2
21.11.2022), nondimeno, l'attore non ha fornito la prova di aver effettuato le prestazioni al di fuori dell'orario di lavoro - presupposto per il calcolo del tariffario ed oggetto di contestazione da parte dell'ente convenuto;
al contrario, in citazione egli ha affermato che “nella maggior parte dei casi” gli interventi venivano effettuati “in orari diversi rispetto ai turni di lavoro” (cfr. p.7 atto di citazione), in tal modo ammettendo che alcuni interventi vennero effettuati durante l'orario di lavoro e altri al di fuori dell'orario di lavoro, senza specificare date e fasce orarie.
Medesime considerazioni valgono quanto alle prestazioni rese successivamente all'anno 2016, risultando agli atti depositato l'archivio pazienti del dott. da cui si evince che, anche dopo tale data, l'attore effettuava Parte_1 prestazioni a favore di pazienti provenienti da strutture ospedaliere diverse (per esempio, Piedimonte Marese, Santa Maria Capua Vetere, Marcianise, documentato fino alla data del 14.10.2018).
Anche in tal caso, va osservato che il presupposto per il riconoscimento di un indennizzo era lo svolgimento delle prestazioni oggetto di convenzione al di fuori dell'orario di lavoro;
l'attore dunque, a fronte dell'eccezione sollevata dal convenuto sul punto, avrebbe dovuto fornire prova rigorosa in ordine alla sussistenza del fatto costitutivo della pretesa, allegando e documentando i precisi giorni e gli orari delle prestazioni effettuate, appunto, extra orario lavorativo.
Inoltre, ai fini dell'accoglimento della domanda ex art.2041 c.c.
Inoltre, poiché tali aspetti erano espressamente disciplinati, l'attore non poteva bypassare i limiti della convenzione tramite il ricorso all'art. 2041 c.c.; nel senso che perché vi sia un ingiustificato arricchimento, era necessario provare che le somme CO fossero state liquidate dalla alla (e dunque un arricchimento) ma anche CP_1 un depauperamento. Prova che nel caso di specie è del tutto mancata.
Né può giungersi ad un accoglimento parziale della domanda in assenza di prova in ordine alle specifiche prestazioni svolte in aggiunta e al di fuori dall'orario di lavoro.
Le spese
9. La incontestata fornitura delle prestazioni oggetto lite in favore dell'ente integra grave motivo, nel senso voluto dalle disposizioni che regolano la soccombenza ed applicabili ratione temporis, per compensare interamene tra le parti le spese processuali.
Le spese per la stesura della ctu vanno conseguentemente poste a carico delle parti in misura del 50% .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda proposta dall'attore;
• Compensa tra le parti le spese di lite;
• Pone a carico delle parti su ciascuna in misura del 50% le spese per la stesura della ctu.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, in data 26 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Renata Russo