Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/06/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 869/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 869/2022 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
13.5.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
Parte_1
, in persona del liquidatore (prof. ) quale legale rappresentante
[...] CP_1 pro tempore; p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa, per mandato rilasciato su foglio separato da considerarsi materialmente congiunto all'atto di appello, dal Prof. Avv. Antonio SAITTA, del foro di Messina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via Felice
Bisazza, n. 14); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore; codice fiscale: ; P.IVA_2 parte rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici è ope legis domiciliata (via dei Mille is.221); pec: ; Email_2
APPELLATO-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
NONCHÉ
; CP_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1
APPELLATO–CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1) previa disapplicazione, ove necessario, della nota assessoriale 22 febbraio 2016, prot. n. 10657 e degli altri provvedimenti amministrativi ostativi al riconoscimento dei diritti fatti valere in questa sede, accertare e dichiarare il diritto del appellante ad ottenere i contributi definitivi di cui al 2007-2013 Parte_1 CP_3 [...]
n. 20/2011 nell'importo originariamente concesso, pari ad € Controparte_4 2.028.690,00;
2) condannare l'Assessorato appellato al pagamento della somma di € 691.637,23, pari alla differenza tra la misura complessiva dei finanziamenti concessi (€ 2.028.690,00) e le anticipazioni già erogate (€ 1.337.052,77), oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
3) in ogni caso, accertare e dichiarare l'irripetibilità degli importi già corrisposti all'attore a titolo di anticipazione dei contributi definitivi di cui al 2007-2013 n. CP_3 Controparte_4 20/2011, pari ad € 1.337.052,77, con conseguente diritto dell'appellante a trattenere il superiore importo;
4) conseguentemente, in tutti i casi, accertare e dichiarare infondata la determinazione di revoca del contributo originariamente concesso;
5) condannare l'Assessorato appellato al pagamento delle spese giudiziali e dei compensi difensivi per entrambi i gradi di giudizio …”.
Per parte appellata e appellante in via incidentale:
“… a) ritenere e dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello spiegato da controparte, con conseguente integrale conferma della sentenza di I grado;
b) in via condizionata, accogliere l'appello incidentale proposto dall'Assessorato, dichiarando l'incompetenza per territorio inderogabile, appartenendosi la cognizione della controversia alla competenza del Tribunale civile di Palermo;
c) condannare controparte al pagamento di spese e compensi del giudizio, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. n.90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, il
[...]
(C.U.F.T.I.), in liquidazione, in persona del liquidatore pro Parte_1 tempore (prof. ), conveniva in giudizio davanti a questa Corte l' CP_1 [...]
, in persona Controparte_2 dell'Assessore pro tempore, interponendo gravame avverso la citata sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 24.10.2022 e pubblicata in data 26.10.2022, nel procedimento già iscritto al n. 2355/16 RGAC, con il quale se ne chiedeva la riforma.
*
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
In prime cure:
con atto di citazione, ritualmente notificato in data 22.4.2016, il
[...]
(C.U.F.T.I.), conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
affinché venisse accertato Controparte_5 il proprio diritto ad ottenere i contributi definitivi di cui al
[...]
n. nell'importo originariamente concesso Controparte_6 Pt_2
e, in ogni caso, fosse dichiarata l'irripetibilità degli importi già corrisposti.
La parte attrice esponeva che:
- con DD.DD.GG. nn. 252, 253 e 254 dell'08.03.2007, l'Assessorato odierno resistente accreditava provvisoriamente il (C.U.F.T.I.) autorizzandolo a svolgere attività Parte_1
d'orientamento e di formazione professionale nell'ambito del territorio regionale;
- per lo svolgimento di tali attività formative, il C.U.F.T.I. beneficiava di diversi finanziamenti a C fondo perduto nell'ambito del FESR 2007-2013, per complessivi € 2.028.690,00;
- l'attività formativa era stata organizzata e regolarmente avviata nelle sedi regionali appositamente autorizzate;
- nonostante l'Assessorato – a causa dei notevoli ritardi accumulati – non curasse il pagamento delle singole tranches dei finanziamenti concessi (che sarebbero stati utilizzati per il pagamento delle spettanze dei lavoratori dipendenti, nonché per far fronte ad altre spese vive) il , con D.D.G. n. 5027 del 1.10.2014 aveva avuto revocato il provvedimento Parte_1
d'accreditamento provvisorio, propedeutico alle attività de quibus, con espresso divieto di svolgere “qualsivoglia attività di orientamento e/o formazione professionale nell'ambito della ”; Controparte_2
- proposto ricorso al , con ordinanza n. 722/2015 era disposta la Controparte_7 sospensione dell'efficacia del provvedimento di revoca dell'accreditamento;
- l'Assessorato convenuto, con nota del 22.4.2015 prot. n. 29649 (prima che fosse adottato il provvedimento giudiziale cautelare che sospendeva l'efficacia del decreto di revoca dell'accreditamento), comunicava, altresì, l'avvio del procedimento per la revoca dei finanziamenti concessi, in ragione del “… mancato inserimento della dichiarazione finale di attività sul e del relativo invio per la determinazione del totale Parte_3 sovvenzione finale riconosciuta e il perdurare delle inadempienze agli obblighi previsti dal
Vademecum per l'attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di unità di costo standard (UCS) ex D.D.G. 2003 del 29/05/2012 e s.m.i. …”.;
- il C.U.F.T.I., con nota del 12.5.2015 prot. n. 266/ME, replicava a tale comunicazione, evidenziando, in particolare, che la sospensione di tutte le attività (comprese quelle amministrative) era stata conseguenza diretta ed immediata del provvedimento di revoca dell'accreditamento e chiedeva una proroga del termine di 15 giorni (concesso dall'Amministrazione con la comunicazione di avvio del procedimento) “per il completamento delle procedure di generazione e invio della Dichiarazione Finale per ognuno dei summenzionati progetti sul S.I. CARONTE FSE FAROS”;
- alla superiore richiesta non seguiva alcun riscontro da parte dell'Amministrazione sino a quando, con nota del 22.2.2016, prot. n. 10657, era comunicata la conclusione del procedimento, che sanciva la definitiva adozione dei provvedimenti di revoca del finanziamento concesso e formalizzava richiesta di restituzione delle somme già erogate;
e, a seguito degli eventi descritti, il avviava il giudizio di prime cure, impugnando la Parte_1 disposta revoca del superiore finanziamento e la richiesta di restituzione delle somme già erogate.
Si costituiva l'Assessorato che, contestando integralmente il contenuto delle domande ex adverso avanzate, giacché infondate in fatto e diritto, in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione e competenza per territorio del Tribunale adito e, nel merito, chiedeva il rigetto delle istanze attoree. Successivamente alla detta sua costituzione in lite, il citato Assessorato trasmetteva al
: Parte_1 dapprima, con nota 19.9.2016, prot. n. 50517, i D.D.G. nn. 3615/2016 e 3617/2016 “di revoca del finanziamento assentito per i progetti a valere del richiamato Avviso n. 20/2011 «Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014», pubblicato sulla G.U.R.S. n. 36 del 26 agosto 2011 e s.m.i. elencati nella tabella che segue, per un importo di € 1.236.924,77, chiedendone la restituzione nel termine di quindici giorni con l'avvertenza che, in difetto, si procederà all'escussione della polizza fideiussoria emessa a garanzia indicata in tabella per ognuna delle operazioni”; e, successivamente, con nota del 25.10.2016 prot. n. 61655, il D.D.G. n. 4256/2016 “di revoca del finanziamento e recupero dell'importo di € 100.128,00, sempre nel termine di quindici giorni e con avvertenza di escussione della polizza fideiussoria accesa dal Consorzio attore a garanzia delle obbligazioni assunte”.
Instaurato il contraddittorio, spiegava intervento volontario in lite ad adiuvandum rispetto alla posizione della parte attrice il – quale liquidatore e legale rappresentante pro CP_1 tempore del attore, nonché fideiussore a titolo personale a garanzia delle obbligazioni Parte_1 assunte dal medesimo nei confronti dell'Amministrazione convenuta – chiedendo Parte_1
l'integrale accoglimento delle domande di parte attrice, alle quali si riportava.
Nelle more del giudizio, il – al fine di inibire all'Amministrazione l'esercizio dell'azione Parte_1 di recupero – depositava ricorso ex artt. 669 quater e 700 C.P.C., che, tuttavia, veniva respinto con ordinanza del 4.3.2017.
Esaurita la fase introduttiva e di trattazione, con il deposito delle memorie ex art. 183, co. VI
C.P.C., il primo Giudice, dopo aver istruito la causa – anche a mezzo dell'espletamento di c.t.u., al fine di “… accertare che le risorse finanziarie erogate all'attrice siano state integralmente impiegate in conformità al programma di investimenti approvato dall'Assessorato convenuta …”
– poneva la stessa in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 1767 del 24.10.2022, il Tribunale adito, rigettate le eccezioni preliminari in rito
(di difetto di giurisdizione del G.O. e d'incompetenza territoriale), così statuiva:
“... 1) rigetta le domande azionate da parte attrice;
2) condanna il Parte_1
al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'
[...] Controparte_2
liquidate in € 21424,00 oltre spese generali;
3) condanna il
[...] [...] Controparte
al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 CP_2
[...]
del giudizio cautelare liquidate in € 6275,00 oltre spese generali;
4) compensa le spese tra Controparte_2 parte attrice e parte interveniente;
5) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice …”.
*
Parte appellante, reiterando le censure esposte nel primo grado di giudizio, instava in appello chiedendo l'annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata e lamentava:
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 1455 e 1464 C.C. e del Vademecum per
l'attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di unità di costo standard (UCS), allegato A al D.D.G. n. 2003 del 29 maggio 2012, atteso che:
le ragioni di doglianza esposte – non ritenute dal primo Giudice meritevoli di accoglimento – per le quali il C.U.F.T.I. si era trovato nell'impossibilità di trasmettere la rendicontazione finale tramite il portale telematico dell'Amministrazione, così come ampiamente illustrato, erano riconducibili a due principali fattori:
- la revoca dell'accreditamento istituzionale del , donde il contenzioso davanti al Parte_1
Giudice amministrativo conclusosi con esito favorevole per l'ente appellante;
- la mancata designazione, da parte dell'Amministrazione appellata, di un membro della commissione d'esame per la sede di Alcamo;
orbene:
1.1. quanto alla revoca dell'accreditamento:
1.1.1. errato doveva intendersi l'assunto del Tribunale secondo cui “al momento della revoca dell'accreditamento del appellante alcuna attività formativa Parte_1 doveva operarsi dovendosi e potendosi solo effettuare la rendicontazione dell'attività già svolta …”, tale affermazione non avendo debitamente tenuto conto del fatto – documentato e provato (in atti) – che il provvedimento di revoca dell'accreditamento (D.D.G. n. 5027/2014), impugnato giurisdizionalmente ma comunque ancora in vigore, inibiva con effetto immediato qualsiasi attività in materia di orientamento e formazione professionale, dunque incluse anche tutte le operazioni “amministrative” legate alla rendicontazione delle attività svolte;
1.1.2. la sentenza in scrutinio meritava censura anche là dove, a proposito delle conseguenze del provvedimento di revoca de quo, affermava che non sarebbe stata data prova – né allegazione – del fatto che tale revoca aveva comportato
“un blocco del sistema informativo di rendicontazione”: detta revoca, invece, aveva avuto un impatto assai significativo non solo sulla prosecuzione delle attività formative, ma anche sull'accesso al sistema informativo di rendicontazione, limitando la possibilità di completare le operazioni amministrative necessarie;
e ciò con effetti a cascata imponenti:
“… il provvedimento di revoca dell'accreditamento ha sostanzialmente determinato il tracollo finanziario del appellante perché: Parte_1
1) l'Assessorato non curava nei termini prestabiliti il pagamento delle singole tranches dei finanziamenti concessi in favore degli Enti beneficiari, tra cui il appellante;
Parte_1
2) in mancanza di liquidità, il non era in grado di provvedere al pagamento delle spettanze Parte_1 dei lavoratori dipendenti, nonché a far fronte ad altre spese vive;
3) il contenzioso innescato dai dipendenti e dai fornitori è stato utilizzato strumentalmente dalla
che, paradossalmente, imputava tali inadempienze all'incolpevole ed assunto CP_2 Parte_1 quale giusta causa di revoca dei provvedimenti di accreditamento(D.D.G. n. 5027 del 1 ottobre
2014). All'epoca in cui intervenne il provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia del decreto di revoca dell'accreditamento ( , Sez. III, ord. 10 giugno 2015, n. 722), Controparte_7 l'Amministrazione appellata aveva già avviato il procedimento di revoca dei finanziamenti concessi per complessivi € 2.028.690,00 (nota 22 aprile 2015, prot. n. 29649) motivato – per l'appunto – sul mancato invio nei termini della rendicontazione finale. Rendicontazione finale che non era stato possibile inviare nei termini di cui al Vademecum in conseguenza dei provvedimenti di revoca dell'accreditamento, figli, a loro volta, delle mancate erogazioni nei termini intermedi delle singole rate dei contributi che, a loro volta ancora, non consentirono al appellante di provvedere Parte_1 a far fronte alle obbligazioni assunte …”;
sicché il mancato svolgimento dell'attività richiesta al appellante, ossia Parte_1 il mancato inserimento della dichiarazione finale di attività nel sistema
[...]
(necessario per determinare l'ammontare della sovvenzione Parte_3 finale riconosciuta), avrebbe dovuto essere qualificato, sulla base di quanto già esposto e documentato, come un caso d'impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore (art. 1256 C.C.), con esclusione così della responsabilità ascritta al appellante, in quanto semmai riconducibile al fatto ingiusto Parte_1 dell'Assessorato preteso creditore;
1.2. quanto alla mancata nomina da parte dell'Amministrazione appellata di un componente della commissione d'esame per la sede di Alcamo, il Giudice a quo aveva reprensibilmente omesso di considerare che:
“… La mancata nomina di tale membro ha, quindi, impedito lo svolgimento delle prove di esame ed il rilascio degli attestati ai corsisti, in palese violazione dell'obbligo di collaborazione da parte del creditore (artt. 1175 e 1375 C.C.), la cui condotta, com'è noto, deve ispirarsi ai principi di buona fede e correttezza. L'Amministrazione appellata rimase sorda alle numerose richieste del attore (cfr. note 23 Parte_1 settembre 2014, prot. n. 2254/ME e 13 novembre 2014, prot. n. 2750/ME, in atti) di nomina dei nuovi componenti in luogo di quelli originariamente nominati e che, per svariate ragioni, non poterono svolgere l'attività di membri della Commissione. L'Amministrazione regionale appellata, del resto, era ben consapevole che la fase di rendicontazione non fosse vincolata esclusivamente al completamento delle attività formative, ma anche all'avvenuta celebrazione degli esami finali ed alla consegna degli attestati ai corsisti. La piattaforma telematica attivata dalla stessa , infatti, non permetteva l'inoltro della dichiarazione CP_2 finale in mancanza degli “attestati distribuiti ai partecipanti dei corsi, controfirmati dagli stessi per ricevuta”
… […] … La mancanza di uno solo degli allegati richiesti dal D.D.G. n. 2003/2012 non consentiva di “generare” la dichiarazione finale in formato digitale, impedendone l'inoltro attraverso la piattaforma informatica …”;
dunque, la mancata celebrazione degli esami finali presso la sede di Alcamo – attribuibile essa pure, in via esclusiva, all'Amministrazione appellata – aveva impedito all'ente appellante di completare la fase di rendicontazione finale e di trasmettere, secondo le modalità telematiche previste, la dichiarazione finale richiesta dal Vademecum, mentre
“… in tutte le altre sedi del corso, il attore poté celebrare gli esami finali, Parte_1 consegnare gli attestati ai corsi e depositare la documentazione di rito presso i locali Uffici provinciali del Lavoro …”; la decisione del Giudice di prime cure sul punto era stata il risultato di un approccio eccessivamente formalistico, in base al quale la valutazione dell'esatto adempimento (e, di conseguenza, dell'inadempimento) era avvenuta in ragione della valorizzazione delle sole previsioni d'un vademecum unilateralmente predisposto dall'Amministrazione – secondo il quale anche un solo giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma era considerato inadempimento – anziché applicando i più generali criteri ermeneutici previsti dall'art. 1455 C.C., che impongono di considerare: la gravità dell'inadempimento; il danno arrecato agli interessi della controparte;
l'eventuale squilibrio nel rapporto contrattuale tra le parti;
il possibile pregiudizio agli interessi pubblici perseguiti nell'occorso;
2. l'illegittimità intrinseca del provvedimento di revoca del finanziamento, atteso che:
2.1. secondo consolidata giurisprudenza in materia di revoca di finanziamenti per inadempienze dei beneficiari, il rapporto tra questi ultimi e l'ente erogatore – in questo caso, l'Assessorato Regionale – è qualificato come di natura contrattuale e non autoritativa;
data l'applicabilità conseguente nella specie dell'art. 1455 C.C., l'inadempienza del
appellante non era sufficientemente grave da giustificare la revoca del Parte_1 finanziamento, una volta constatato che:
“… la mancata trasmissione della dichiarazione finale (inadempimento contestato all'appellante) era dovuta a fattori indipendenti dalla volontà del e non giustificava, pertanto, la richiesta di restituzione CP_8 integrale delle agevolazioni finanziarie a suo tempo concesse, come se tutte le altre obbligazioni assunte non fossero state adempiute …”;
ed infatti, la conclusione dell'istruttoria disposta in prime cure (come acclarato dalla relazione di c.t.u. in atti) aveva confermato, in relazione all'andamento complessivo dell'esecuzione del rapporto contrattuale, che tutte le risorse finanziarie concesse erano state utilizzate correttamente, rispettando il programma di investimenti approvato dall'Assessorato convenuto, ogni erogazione pubblica ricevuta essendo stata impiegata nel pieno rispetto delle finalità per le quali era avvenuta:
“… il Tribunale non poteva non tenere conto – e non avendolo fatto è incorso in un palese error in iudicando
– delle risultanze della C.T.U. che avevano dimostrato il corretto utilizzo delle somme oggetto di finanziamento, del fatto che nemmeno un centesimo di denaro pubblico sia andato perduto e che il Parte_1 appellante, alla fine dei conti, è stato in grado di rendicontare tutte le spese ricevute e dimostrare il corretto utilizzo dei fondi pubblici ricevuti”;
sicché l'amministrazione appellata non avrebbe potuto legittimamente esigere la restituzione integrale del finanziamento concesso, quanto – o piuttosto – al più avrebbe potuto procedere ad una riliquidazione dell'importo di finale spettanza, escludendo le sole prestazioni non eseguite, in conformità all'art. 1464 C.C.;
“… in ogni caso, C.U.F.T.I. è incappata in un lieve ritardo che nella valutazione d'insieme del rapporto negoziale e considerato tutto l'iter di finanziamento non poteva che essere ritenuto di lieve entità e, quindi, non così rilevante da comportare la risoluzione del rapporto e la conseguente decurtazione di gran parte del finanziamento ...”;
2.2. l'affermazione (contenuta in sentenza) secondo cui la valutazione della gravità del ritardo sarebbe stata predeterminata “a monte” già dal Vademecum per l'attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di unità di costo standard, non risultava sostenibile, ove si fosse tenuto nel debito conto che:
- il criterio iper-formalistico adottato dal primo Giudice rischiava di condurre a interpretazioni eccessivamente rigide, in cui il mero fatto oggettivo d'un ritardo anche minimo nella presentazione della rendicontazione finale – fosse esso di poche settimane o persino di un solo giorno – avrebbe legittimato una decisione non proporzionata, oltre che prescindente dalle circostanze concrete del caso specifico e dalla verifica circa le eventuali cause giustificative del ritardo o la sua effettiva incidenza sull'attuazione dell'intervento finanziato, in spregio al principio di ragionevolezza nella valutazione della gravità dell'inadempienza e penalizzando ingiustamente i beneficiari del finanziamento;
- l'Amministrazione appellata non aveva subìto alcun danno e/o ripercussioni negative, né sotto il profilo amministrativo né sotto quello economico, a causa del mancato invio della rendicontazione finale, tutte le risorse finanziarie erogate essendo state correttamente utilizzate e spese con diligenza, in piena conformità al programma stabilito dall'Amministrazione ed in assolvimento, comunque, di tutti gli obblighi previsti dal bando (in tema d'attivazione e conclusione dei corsi di formazione professionale);
2.3. la rendicontazione finale era indubbiamente un adempimento fondamentale “perché è il presupposto affinché la riceva i fondi comunitari da stanziare”, ma sarebbe CP_2 stato altrettanto essenziale considerare gli antecedenti causali, tutti documentati, che avevano impedito al appellante di rispettare i termini stabiliti Parte_1 dall'Amministrazione; il fatto poi che le risultanze della C.T.U. disposta nel giudizio di primo grado avessero confermato la regolarità dell'operato del (attestando che i fondi pubblici Parte_1 ricevuti erano stati correttamente impiegati per l'attivazione di tutti i corsi di formazione previsti dal finanziamento) era stato del tutto pretermesso dal primo Giudicante, mentre ben avrebbe legittimato l'invocata statuizione d'irripetibilità degli importi già corrisposti a titolo di anticipazione dei contributi definitivi, con conseguente diritto per il a trattenerli;
Parte_1
3. violazione e falsa applicazione dell'art. 91 C.P.C.: in ragione della fondatezza dei superiori rilievi, il regolamento delle spese di lite avrebbe dovuto esser diverso rispetto a quello di cui alla gravata pronuncia, potendo i compensi professionali relativi al giudizio di prime cure essere posti a carico della p.a. resistente in ragione della fondatezza delle domande già allora proposte;
e concludeva chiedendo in riforma della pronuncia impugnata l'accoglimento dei petita tutti di prime cure in partis quibus, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
La p.a. appellata si costituiva con atto depositato (in cancelleria) in data 28.3.2023 e, deducendo ex adverso nel merito:
sub 1. e sub. 2., che:
“… In merito l'Amministrazione ha eccepito che il Vademecum per l'Attuazione del PO Sicilia FSE 2007/2013 (liberamente consultabile sul sito http://www.sicilia-fse.it/) dispone al punto 5.8 che gli Organismi gestori, almeno trenta giorni prima della conclusione delle attività formative comunichino al Dipartimento regionale competente i nominativi dei docenti, destinati a far parte della commissione esaminatrice che conseguentemente viene poi nominata con decreto dalla stessa Amministrazione. La data degli esami deve essere prossima il più possibile alla conclusione delle attività formative, viene inoltre disposto che, entro un mese dall'espletamento delle prove, il beneficiario (ente gestore) inoltri all'Ufficio Provinciale del Lavoro formale richiesta di vidimazione degli attestati finali, corredata dai medesimi attestati debitamente compilati. A mente tale disposizione, per quanto concerne il caso che ci occupa, va rilevato che il TI con note prot n. 2996 del
29/05/2013 e 3820 del 22/07/2013 richiedeva nomina delle relative commissioni di esame. A tale richiesta seguivano i provvedimenti di nomina delle commissioni disposti con decreti tutti del 07 e 08 2014 (versati in atti - All.1). Dalla semplice ricostruzione fattuale e documentale sin qui ripercorsa, si deduce che l'Ente oggi appellante avrebbe completato le attività corsuali già alta fine di giugno 2013 (un mese dopo le comunicazioni del maggio 2013) e, ricevuti i Decreti di nomina delle Commissioni di esame il successivo aprile, avrebbe dovuto immediatamente attivarsi per
l'espletamento delle relative operazioni e, conseguentemente, entro un mese dalle prove avrebbe dovuto comunicare Pt_ all' la richiesta di vidimazione degli attestati finali per poi assolvere agli obblighi procedurali previsti dal Vademecum e propedeutici alla presentazione della dichiarazione finale (fra cui appunto, l'invio degli attestati finali). D'altra parte, con Comunicato prot. n. 56410 del 10/07/2014 si rappresentava agli enti beneficiari dell'Avviso 20/2011 (tra cui il C.U.F.T.I.) che: “Con riferimento al Vademecum per l'attuazione degli interventi che prevedono unità di costo standard e facendo seguito al DDG n.5005 del 6 novembre 2013 che recava ulteriori disposizioni inerenti la presentazione della Relazione Finale delle attività e Dichiarazione Finale delle attività per la determinazione della sovvenzione erogabile (Rendicontazione finale) (....) è fatto obbligo agli Enti che abbiano già concluso l'attività ivi inclusi gli esami finali di presentare la Dichiarazione finale delle attività entro 30 gg dalla conclusione delle stesse. Qualora ali Enti non abbiano provveduto entro i predetti termini ali stessi dovranno provvedere entro e non oltre il 31/07/2014 pena l'avvio delle procedure di revoca del finanziamento". Ed ancora si aggiungeva “Qualora le problematiche ostative al suddetto invito siano di carattere tecnico/informatico, questa Amministrazione rimane a disposizione per l'eventuale risoluzione delie stesse)”. Il TI era dunque ben consapevole delle procedure e dei relativi tempi da rispettare per la determinazione delle sovvenzioni erogabili e del rischio di perdere i finanziamenti inizialmente concessi in caso di ritardi/ inottemperanze
…”;
“… Pare opportuno a questo punto sottolineare per scongiurare sin da subito ogni possibile incomprensione al riguardo (facilmente generata dalla unilaterale ricostruzione fattuale proposta a sostegno dell'atto in oggetto) che la revoca dell'accreditamento di un Ente gestore è atto ben diverso dalla revoca di un finanziamento, in quanto diverse sono le norme che regolano i rispettivi rapporti con l'Amministrazione regionale. A riprova di quanto detto i provvedimenti di revoca in parola (accreditamento/ finanziamento) sono frutto di procedimenti amministrativi ben distinti. Pt_ Ciò nondimeno, anche a voler considerare le giustificazioni mosse dall' in relazione all'impossibilita di ottemperare agli obblighi previsti dal Vademecum più volte richiamato in virtù dell'intervenuta revoca dell'accreditamento, va rilevato che il nche in considerazione delle consistenti anticipazioni ottenute sino al dicembre 2013, avrebbe Pt_6 certamente potuto disporre del personale per attendere alle procedure in commento. Inoltre, anche successivamente al Decreto n. 5027 dell'l ottobre 2014, il TI avrebbe ben potuto sanare le irregolarità cui lo stesso era incorso in relazione ai progetti finanziati a valere sull'Avviso 20/2011. Al riguardo si sottolinea che, con nota prot. n. 29649 del 22/04/2015 il Servizio Gestione per gli interventi in materia di Formazione Professione, comunicava all'ente Parte_1 l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento in interesse. Parallelamente, si diffidava l'ente medesimo a sanare le inadempienze agli obblighi previsti dal Vademecum per l'attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di unità di costo standard – (Vademecum UCS) ex D.D.G. 2003 Co del 29/05/2012 e s.m.i., giusta nota prot. n. 27266 del 14/04/2015 del Servizio Rendicontazione interventi e comunitari - procedendo al completamento delle procedure di generazione e invio della Dichiarazione Finale per i summenzionati progetti sul Sistema Informatico CARONTE FSE FAROS, entro 15 gg. dal ricevimento della stessa nota di avvio di procedimento di revoca. Con ciò l'Amministrazione ha doverosamente assolto agli obblighi di comunicazione normativamente previsti dando inoltre un ulteriore termine al TI per sanare la propria situazione. Era dunque chiaro che l'Ente avrebbe potuto e dovuto (a distanza di un anno dalla nomina delle Commissioni di esame) assolvere agli obblighi di cui al punto precedente, in quanto l'Amministrazione, ben consapevole della intervenuta revoca dell'accreditamento, invitava nondimeno lo stesso a sanare - ove in effetti in grado di documentare l'effettività e correttezza delle attività formative per come finanziate - le proprie posizioni relative ai corsi finanziati e conclusi precedentemente alla revoca dell'accreditamento …”;
ulteriormente sub 2., che: retta ed appropriata doveva ritenersi la decisione assunta dal primo Giudicante, laddove aveva evidenziato che “… Le condotte gravi che possono condurre alla revoca del finanziamento sono standardizzate a pag. 36/52 del vademecum, art.
5.1 e art.
8.1 comma relativo alla revoca parziale o totale della sovvenzione approvata ove tra le ragioni della revoca vi è il mancato rispetto degli adempimenti previsti in relazione alla trasmissione della documentazione di avvio dei dati di monitoraggio. Ciò esclude il giudizio di gravità trattandosi di causa di revoca standardizzata …”; ed invero, l'omessa rendicontazione dell'impiego di risorse pubbliche costituisce un grave inadempimento a carico del beneficiario, il quale è tenuto al pieno rispetto degli obblighi imposti dal provvedimento concessorio e dal Vademecum; correttamente, inoltre, il primo Giudice aveva fondato le proprie motivazioni sulla scorta delle risultanze dibattimentali, le quali non consentivano – contrariamente a quanto ex adverso dedotto – di dare per provata la circostanza che le risorse finanziarie erogate all'attrice fossero state effettivamente impiegate in conformità al programma d'investimento approvato dall'Assessorato convenuto;
la c.t.u. svolta in primo grado non aveva fornito alcuna prova concreta in merito, soprattutto considerato che la conclusione del professionista officiato si era limitata ad una semplice affermazione di probabilità, secondo cui il C.U.F.T.I. avrebbe “… verosimilmente impiegato integralmente tutte le erogazioni concesse, pari a €1.384.904,79, impiegati a fronte di €
1.377.052,77 erogati (rectius € 1.337.052,77)”: tale dichiarazione, infatti, in quanto priva di un'analisi approfondita e segnatamente di riscontri oggettivi, non consentiva conclusioni di certezza circa l'effettivo utilizzo delle risorse finanziarie erogate;
ed ancora:
“… l'Amministrazione convenuta ha invece provato che, a tutt'oggi, effettuando l'accesso al sistema telematico dedicato al P.O.FSE Sicilia 2007-2013 (cui del tutto legittimamente poteva accedere il perito), risulta confermato che il TI non ha apportato, con riguardo ai tre interventi in questione, finanziati a valere sull'Avviso pubblico n.20/2011 e aventi i seguenti codici identificativi:
1) CIP2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0321
2) CIP2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0449
3) 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0651 alcun aggiornamento delle attività concorsuali, successivamente all'anno 2013. Dalle attuali risultanze emerge, più in dettaglio: a) che l'intervento CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0321 ha un avanzamento pari al 78,45% delle attività programmate e finanziate (dichiarazione intermedia resa dal TI); b) l'intervento CIP2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0449 ha una percentuale di avanzamento pari al 82% (scheda di monitoraggio redatta dal TI); c) l'intervento 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0651 ha una percentuale di avanzamento pari al 89,33% (scheda di monitoraggio redatta dal TI). Per nessuno dei suddetti interventi risulta, quindi, essere stata caricata a sistema dal TI la relativa dichiarazione finale degli interventi finanziati, prescritta dall'Avviso n.20/2011. Pertanto, deve reputarsi corretta la condotta dell'Amministrazione, stante l'esistenza della reiterata ed ingiustificata inadempienza da parte del C.U.F.T.I. degli obblighi previsti dall'art. 13 dell'Avviso e del Vademecum UCS ...”;
“… Quindi deve reputarsi del tutto legittimo l'operato dell'Amministrazione che, con provvedimenti del Dirigente Generale n. 2649 del 31/05/2016, n. 1709 del 24/05/2016 e n. 2652 del 31/05/2016, ha disposto la revoca dei finanziamenti rispetti amente per i progetti:
• D 2580 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0651 CUP G75C12001160009 (il cui importo finanziato ammonta a complessivi €. 256.470,00);
• ID 1651 CIP 2007.IT.051.P0.003/II/D/F/9.2.1/0321 CUP G85C12000280009 (il cui importo finanziato ammonta a complessivi €. 1.647.060,00);
• ID 2584 CIP 2007.IT.051.P0.003/II/D/F/9.2.1/0449 CUP G75C12001170009 (il cui importo finanziato ammonta a complessivi €. 125.160,00). Tali provvedimenti, richiamando in parte motiva non solo la determinante circostanza per cui l'Ente gestore si è reso ingiustificatamente inadempiente rispetto agli obblighi ampiamente richiamati in narrativa, ma anche il Decreto n. 5027 dell'l ottobre 2014, sono stati poi cautelativamente ritirati in autotutela dall'Amministrazione alla luce della intervenuta sentenza n. 1555/2016 del Tar Sicilia Palermo. Tuttavia, non essendo venuta meno l'ingiustificata inadempienza dell'Ente è stata parallelamente riproposta la revoca dei finanziamenti in parola e il disimpegno delle relative somme. Ciò ad eccezione del provvedimento 2652 del 31/05/2016, che era in corso di perfezionamento a cura della competente Corte dei Conti Regionale, che con nota prot. n. 3780 del 30/06/2016 è stato ritirato per il riesame …”;
nonché spiegando appello incidentale condizionato, con il rilevare che:
4. meritava censura il capo di decisione che aveva dichiarato inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'Amministrazione convenuta ai sensi dell'art.25 C.P.C.; ed invero: contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice – che aveva dichiarato inammissibile la suddetta eccezione “perché formulata in termini generici e senza prendere posizione in ordine a tutti i criteri indicati dal codice di rito (art. 18, 19 e 20 C.P.C.) in materia di competenza territoriale)”, richiamando sul punto consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. Sez. IV, 3.11.2014, n. 23328) – l'individuazione della competenza territoriale, nel caso di una persona giuridica, deve avvenire secondo le disposizioni dell'art. 25 C.P.C. e dell'art. 6 del
R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, in forza dei quali:
“Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie]. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”; errata dovrebbe ritenersi la motivazione della sentenza in parte qua, giacché la formulazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale deve avvenire con riferimento ai soli fori effettivamente applicabili alla fattispecie, secondo i criteri di collegamento indicati nell'art. 25 C.P.C., non essendo operante, per espressa previsione legislativa, alcun altro criterio di collegamento;
nel caso specifico – si evidenzia – l'Amministrazione convenuta aveva sollevato l'eccezione in primo grado facendo riferimento sia al foro in cui era sorta l'obbligazione, sia al foro in cui deve essere eseguita, che in entrambi i casi era Palermo, sede dell'Assessorato convenuto;
essendo la competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 C.P.C., di natura generale e inderogabile, nessun altro foro poteva essere astrattamente applicabile al caso di specie;
pertanto – diversamente da quanto affermato dal Tribunale – l'eccezione d'incompetenza territoriale non avrebbe potuto essere considerata incompleta (perché non formulata in ossequio a tutti i criteri indicati dal codice di rito: artt. 18, 19 e 20 C.P.C.);
e concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione principale ed in accoglimento di quella incidentale condizionata la riforma dell'impugnata sentenza, in recepimento dei propri petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze anche del corrente grado del giudizio.
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Disposta con decreto presidenziale del 20.2.2023 la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, comma 2, C.P.C. e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, premessa la ritualità dell'instaurazione del contraddittorio, differiva la lite dall'udienza di prima comparizione del 5.6.2023 (in esito ad ordinanza che rigettava la declaratoria d'inammissibilità ex art. 348 bis C.P.C.) a quella del
13.5.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Ivi, senza alcuna ulteriore attività in ragione delle note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, la causa veniva introitata in decisione, con assegnazione dei termini di rito di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 4.9.2024). Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. le difese delle parti costituite insistevano – in sede di precisazione delle conclusioni – nei rispettivi petita tutti ut supra in premessa richiamati.
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In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
parte appellante (con atto depositato in modalità telematica in data 9.7.2024), oltre ad insistere nelle difese ed eccezioni già formulate, rilevava ancora:
quanto all'appello incidentale, che:
- “… l'appello incidentale condizionato proposto dall' e rivolto contro il capo di CP_2 sentenza che ha correttamente dichiarato inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale è infondato.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto inammissibile l'eccezione perché l'Amministrazione non ha preso posizione “in ordine a tutti i criteri indicati dal codice di rito (art. 18, 19 e 20
C.P.C.) in materia di competenza territoriale”. Ed infatti, l'Assessorato – neppure nel presente grado – ha preso in considerazione
l'operatività dell'art. 20 C.P.C., applicabile ai giudizi avente ad oggetto diritti di obbligazione. Nel caso di specie, il rapporto dedotto in giudizio riguarda diritti di obbligazione, per i quali il
appellante ha agito per l'accertamento negativo del credito vantato Parte_1 dall'Amministrazione, sicché, conseguentemente, ai sensi dell'art. 20 C.P.C. era competente per territorio il Tribunale di Messina, nel cui circondario ha la sede legale (Taormina) il
appellante (ex multis, Cass. civ., Sez. VI, 4 gennaio 2017, n. 118) …”; Parte_1
di contro, parte appellata (ed appellante incidentale), con atto depositato in modalità telematica (in data 7.6.2024) insisteva rinnovatamente ex adverso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Attesa la rituale notificazione dell'atto di gravame e la mancata costituzione in giudizio, occorre preliminarmente far luogo alla declaratoria della contumacia di , come in CP_1 epigrafe individuato.
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Venendo ora al merito della vicenda sub iudice, rileva il Collegio di non poter accogliere i sopra esposti motivi di gravame “principale” – alla cui disamina (motivi sub 1, sub 2 e sub 3) si procederà congiuntamente in ragione della loro logica connessione e prioritariamente, atteso anche il principio della ragione più liquida – poiché infondati in fatto e in diritto, per le motivazioni che appresso si specificheranno.
La contestata interpretazione della littera e della ratio della normativa di rilievo in subiecta materia richiede un preliminare inquadramento sistematico della stessa.
Nel caso in riesame all'esito del procedimento pubblicistico è stato deliberato e liquidato, in favore del originaria parte attrice, un contributo economico. Parte_1
Tale provvedimento ha determinato, pertanto, l'instaurazione tra concedente e concessionario d'un rapporto paritetico, connotato da diritti ed obblighi, consistenti, per quel che riguarda il beneficiario, nel diritto alla corresponsione del contributo/finanziamento e negli obblighi di: porre in essere le attività per le quali il finanziamento è stato erogato;
rispettare i termini di realizzazione dell'opera finanziata e tutte le altre prescrizioni contenute nel bando e/o nelle successive convenzioni.
L'intervento pubblico in parola si è realizzato attraverso un procedimento complesso, in cui alla fase – di natura amministrativa – di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione degli interessi pubblici di bando è seguita la stipula d'un negozio privatistico di finanziamento, nella cui struttura causale si è inserita la destinazione delle somme erogate. L'inadempienza degli obblighi derivanti da tale rapporto negoziale determina violazione della causa del contratto di finanziamento e costituisce – attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame – presupposto per la revoca anche totale del beneficio e la conseguente insorgenza del diritto dell'Amministrazione alla sua restituzione, laddove sia stato erogato. Tale conclusione è perfettamente in linea con le finalità proprie dei finanziamenti pubblici e con le necessarie garanzie introdotte onde consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata allocazione, venendo impiegate secondo la loro destinazione specifica, nei modi e nei termini indicati nel bando. La contestata inosservanza degli obblighi assunti si connota, dunque, come inadempimento, a cui consegue la revoca (del contributo) quale forma di risoluzione unilaterale del rapporto, essa pure di natura privatistica e priva di connotati di discrezionalità amministrativa, sebbene in parte modellata con poteri pubblici di autotutela, ed azionabile anche laddove non espressamente prevista tra le ipotesi tipizzate (in bando) di revoca del beneficio, sulla base dei principi generali in materia di obbligazioni e contratti, in particolare quelli relativi alla buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto. Ciò conferma l'importanza per il beneficiario di rispettare puntualmente tutte le prescrizioni imposte dal bando e dagli eventuali accordi successivi.
Nel caso della revoca di un contributo per inadempienza, questa si configura come una conseguenza automatica del mancato rispetto degli obblighi, senza che l'amministrazione debba esercitare un potere discrezionale per decidere se revocare o meno il finanziamento.
In proposito si rammenti il consolidato indirizzo di legittimità in tema (fin dalla pronuncia delle SS.UU. della Corte di cassazione n. 10373 del 1997):
«… La mancata attribuzione di poteri discrezionali alla P.A. in ordine alla concessione di un contributo in favore di un soggetto, per essere il contributo stesso riconosciuto direttamente dalla legge come dovuto a soggetti predeterminati, comporta l'insorgere, in capo al privato, di una situazione di diritto soggettivo perfetto, in relazione alla quale l'Amministrazione (cui è demandato esclusivamente il controllo formale circa i prescritti adempimenti) non dispone di alcuna facoltà discrezionale di revoca o sospensione (se non nell'ambito del potere di autotutela, e con riferimento al solo difetto dei presupposti "ex lege"), con la conseguenza che l'eventuale provvedimento con il quale il contributo sia revocato o sospeso (provvedimento assimilabile ad una declaratoria ex art. 1456 C.C. per inadempimento delle obbligazioni) è inidoneo a trasformare il predetto diritto in mero interesse legittimo, configurandosi la intervenuta revoca come dichiarazione di sopravvenienza di un fatto oggetto di accertamenti, cui la stessa legge ricollega l'effetto di decadenza dal diritto di godere del contributo, senza che l'amministrazione possa valutare della rispondenza o meno all'interesse pubblico del mantenimento della disponibilità del contributo stesso da parte del beneficiario …»;
principi, questi, ribaditi in seguito dalle stesse SS.UU. con la sentenza n. 150 del 7/1/2013, nei seguenti termini:
“… La normativa di cui s'è detto subordina la possibilità del concessionario di godere dei summenzionati benefici unicamente al ricorso delle condizioni a tal fine previste dalla legge: condizioni in presenza delle quali detti benefici non possono dunque essere negati, indipendentemente da ogni valutazione di opportunità da farsi in proposito. La mancata attribuzione di poteri discrezionali alla pubblica amministrazione comporta, perciò, necessariamente, l'insorgere in capo al concessionario per il quale quelle condizioni ricorrano di una situazione di diritto soggettivo perfetto, in relazione alla quale l'amministrazione (cui è demandato esclusivamente il controllo formale circa l'effettiva sussistenza delle indicate condizioni di legge) non dispone di alcuna facoltà discrezionale neppure ai fini di un'eventuale successiva revoca o sospensione (se non, nell'ambito del generale potere di autotutela, con riferimento al solo difetto dei presupposti di legge) …”.
Necessita, ora, verificare se la condotta tenuta dal C.U.F.T.I. nell'occorso abbia o meno violato gli obblighi e le prescrizioni scaturenti dal bando pubblico o dal provvedimento concessorio. Di conseguenza, occorre accertare se tale condotta possa essere inquadrata nei termini dell'inadempimento contrattuale sulla base delle ordinarie regole civilistiche sostanziali e probatorie, nonché ancora se abbia raggiunto quel livello di gravità necessario per portare alla risoluzione del contratto con i conseguenti obblighi restitutori, tenendo presente che qualsiasi deviazione dalle prescrizioni fondamentali potrebbe configurarsi come violazione rilevante a tal proposito.
Nel caso di specie, la contestazione svolta dall'Assessorato al prefato è descritta Parte_1 analiticamente nel provvedimento – presente agli atti – di revoca del finanziamento a fondo perduto a suo tempo concesso, ed in particolare consiste nel “… mancato inserimento della dichiarazione finale di attività sul e del relativo invio per la Parte_3 determinazione del totale sovvenzione finale riconosciuta e il perdurare delle inadempienze agli obblighi previsti dal Vademecum per l'attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di unità di costo standard (UCS) ex D.D.G. 2003 del 29/05/2012 e s.m.i. …”.
Di converso, l'odierno appellante deduce di essersi “trovato nell'impossibilità di Parte_1 trasmettere la rendicontazione finale attraverso l'apposito portale telematico” e che tale
“ritardo era da imputare: 1) alla mancata nomina, da parte dell'Amministrazione stessa, di un componente della commissione di esame della sede di Alcamo;
2) alla revoca del provvedimento di accreditamento istituzionale del ”. Parte_1
E, in ogni caso, afferma che “tutte le risorse finanziarie sono state impiegate in conformità al programma di investimenti approvato dall'Assessorato convenuto”.
Orbene, dall'esame delle disposizioni contenute nel Vademecum per l'Attuazione del PO Sicilia FSE 2007-2013, che è da riconoscere quale fonte integrativa del rapporto negoziale in riesame, si trae in proposito (dal punto 5.1) che:
“… il soggetto beneficiario ha l'obbligo di fornire secondo i modi e i tempi stabiliti dall'amministrazione tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico di cui alle precedenti disposizioni e alla normativa vigente. Il soggetto beneficiario si impegna a garantire la validazione e l'invio dei dati di monitoraggio secondo le seguenti scadenze … Nel caso di mancata trasmissione dei dati di monitoraggio nelle forme e secondo le scadenze previste, l'amministrazione competente trasmette al soggetto beneficiario formale atto di diffida, assegnando un termine perentorio per la trasmissione delle informazioni dovute. L'Amministrazione concedente sospende i pagamenti nell'eventualità di ritardi ingiustificati, o ripetuti nel tempo in relazione alla fornitura dei dati di monitoraggio. Nei casi più gravi di mancata fornitura delle informazioni di cui sopra o di non corretta e veritiera imputazione dati, l'Amministrazione concedente, in relazione alla gravità rilevata, si riserva la possibilità di applicare decurtazioni parziali o totali dell'importo finanziario EO di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento. Tali casi potranno altresì comportare la revoca dell'accreditamento e la conseguente esclusione dell'assegnazione di successivi finanziamenti per iniziative formative a valere sul 2007-2013 …”. CP_3
In particolare, il suddetto Vademecum per l'attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di unità di costo standard (UCS), ferma la verifica di rilevanza della gravità dell'inadempienza accertata e di esigibilità o meno degli obblighi assunti, impone stringenti scadenze di rendicontazione, fondamentali per:
- garantire il rispetto delle normative nazionali e comunitarie sui finanziamenti pubblici;
- evitare irregolarità che possano essere segnalate agli organi di controllo competenti, come la Corte dei Conti o le Autorità di Audit. La corretta gestione del finanziamento richiede, quindi, un'adeguata conformità alle procedure di rendicontazione e trasmissione dei dati, al fine di evitare contestazioni che potrebbero compromettere l'esito dell'intervento.
Rebus sic stantibus, la trasmissione della documentazione di avvio dei dati di monitoraggio e quella inerente la sua chiusura rappresentava oggetto d'un obbligo non marginale, bensì essenziale per il soggetto beneficiario, in questo caso il C.U.F.T.I., nell'ambito della gestione dei finanziamenti pubblici, integrando addirittura presupposto per l'avvio di procedimenti di revoca del contributo. Ed infatti, la superiore normativa prevedeva che il mancato rispetto degli obblighi in tema potesse determinare conseguenze significative, tra cui proprio la revoca del finanziamento e l'obbligo di restituzione delle somme erogate.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto corretta la revoca del finanziamento pubblico disposta con DD.D.GG. nn. 3615/2016, 3617/2016 e 4256/2016, stante l'inadempimento persistente – mai sanato – dell'obbligo di rendicontazione delle attività svolte gravante sul appellante. Parte_1
E ciò con motivazione che resiste alle censure di parte appellante.
Ed infatti, così come ritenuto in sentenza, si deve in primis escludere qualsiasi collegamento diretto tra la revoca dell'accreditamento e la decisione di revocare il finanziamento, poiché quest'ultima è stata determinata esclusivamente dalle irregolarità riscontrate nella rendicontazione delle attività svolte. Come avvisato pertinentemente dalla resistente p.a., la revoca dell'accreditamento di un ente gestore rappresenta un provvedimento nettamente distinto dalla revoca di un finanziamento. Le due revoche sono, invero, disciplinate da normative differenti, che regolano i rispettivi rapporti con l'Amministrazione regionale, e non possono essere considerate come eventi interdipendenti. Nel caso che ne occupa, la sequenza temporale degli eventi – peraltro pacifica inter partes – dimostra in modo inequivocabile che le irregolarità procedurali contestate non potevano essere ricondotte alla revoca dell'accreditamento, in quanto avvenuta successivamente rispetto alla scadenza inottemperata dell'invio della cd. dichiarazione finale (e cioè, solo nell'ottobre 2014). Il periodo compreso tra l'ultimo adempimento formativo – id est, la celebrazione degli esami finali e la correlata comunicazione documentale di suo esaurimento (aprile 2014, data della comunicazione dei DDG di nomina delle Commissioni di esame) – e la revoca dell'accreditamento delle sedi dell'ente (DDG n. 5027 del 1.10.2014), pari a circa sei mesi, risultava e risulta del resto ampiamente sufficiente per garantire il corretto completamento delle procedure di chiusura dei corsi e per l'adempimento degli obblighi di comunicazione stabiliti. Già ex se questa chiara sequenza temporale esclude ogni possibile nesso di causalità tra la revoca dell'accreditamento e il mancato rispetto delle procedure, confermando la natura autonoma e indipendente dei due eventi. A ciò s'aggiunga che anche successivamente all'emanazione del Decreto n. 5027 del 1.10.2014, il appellante avrebbe avuto la possibilità di risolvere le irregolarità riscontrate nei Parte_1 progetti finanziati, evitando così le conseguenze derivanti dalla mancata conformità alle disposizioni vigenti. Infatti, il Servizio Gestione per la Formazione Professionale, con la nota prot. n. 29649 del 22 aprile 2015, con cui ha ufficialmente avviato il procedimento di revoca del finanziamento, ha, contestualmente, diffidato il C.U.F.T.I. a sanare le inadempienze riscontrate, rispettando le prescrizioni contenute nel Vademecum UCS, relativo agli interventi basati su unità di costo standard, come delineato nel D.D.G. 2003 del 29 maggio 2012 e successive modifiche. Per garantire la regolarizzazione della propria posizione, il avrebbe dovuto Parte_1 completare, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, le procedure di generazione e trasmissione della dichiarazione finale per ogni progetto finanziato attraverso il sistema informatico CARONTE FSE FAROS.
Questo obbligo, ripetesi, mirava a preservare la trasparenza gestionale e assicurare il corretto utilizzo dei fondi erogati, evitando ulteriori criticità amministrative.
L'Amministrazione appellata, dunque, ben consapevole dell'intervenuta revoca dell'accreditamento, invitava, nondimeno, il ugualmente a sanare le proprie posizioni Parte_1 relative ai corsi finanziati e conclusi precedentemente alla revoca dell'accreditamento. Tuttavia, nonostante tale opportunità, il non ha intrapreso le azioni necessarie per Parte_1 rimediare a tale situazione, lasciando irrisolte le inadempienze segnalate. Né l'Ente de quo ha circostanziato se abbia chiesto alla p.a., attesa la riferita inutilizzabilità – peraltro, asseritamente solo per causale giuridico-formale (e per indisponibilità di personale proprio) e non per fatto tecnico-materiale – della piattaforma telematica di riferimento, circa la praticabilità di canali alternativi (ovvero, ove ne fosse tecnicamente impedito l'accesso, la riammissione in via interinale alla piattaforma) per ottemperare a questo fine ai propri obblighi e documentare la conformità delle attività svolte onde evitare le eventuali conseguenze amministrative derivanti dalla mancata sanatoria.
Per quanto riguarda, invece, la mancata nomina del membro di commissione esaminatrice, ferma in fatto la ben limitata rilevanza della vicenda in argomento (interessando esclusivamente uno dei tre progetti considerati), così come opinato in prime cure, è documentato che la commissione sia stata nominata nell'aprile-giugno 2014 e che, successivamente, l'Ente avrebbe potuto e dovuto attivarsi con tempestività per espletare le operazioni previste. Ed infatti, secondo quanto previsto al punto 5.8 del Vademecum, entro 30 gg. dalla conclusione delle prove sarebbe stato necessario inoltrare all'istanza competente la richiesta di vidimazione degli attestati finali, per poi adempiere agli obblighi procedurali stabiliti dal medesimo
Vademecum e propedeutici alla presentazione della dichiarazione finale. Inoltre, il Comunicato prot. n. 56410 del 10 luglio 2014 ribadiva agli enti beneficiari dell'Avviso
20/2011, tra cui il C.U.F.T.I. che “… Con riferimento al Vademecum per l'attuazione degli interventi che prevedono unità di costo standard e facendo seguito al DDG n.5005 del 6 novembre 2013 che recava ulteriori disposizioni inerenti la presentazione della Relazione Finale delle attività e Dichiarazione Finale delle attività per la determinazione della sovvenzione erogabile (Rendicontazione finale) (....) è fatto obbligo agli Enti che abbiano già concluso
l'attività ivi inclusi gli esami finali di presentare la Dichiarazione finale delle attività entro 30 gg dalla conclusione delle stesse. Qualora ali Enti non abbiano provveduto entro i predetti termini agli stessi dovranno provvedere entro e non oltre il 31/07/2014 pena l'avvio delle procedure di revoca del finanziamento".
In aggiunta, il comunicato precisava che, qualora gli Enti avessero riscontrato difficoltà tecniche o informatiche che ostacolavano l'adempimento dell'obbligo, l'Amministrazione sarebbe rimasta disponibile per fornire supporto nella risoluzione di tali problematiche.
Il che confermava l'intenzione di garantire comunque un margine operativo agli Enti coinvolti, pur mantenendosi ferme le prescrizioni normative e le relative scadenze, per far luogo alla sanatoria ammessa (ove indispensabile). Ed invece, il ha richiesto la sostituzione del componente di commissione divenuto Parte_1 indisponibile solo il 23.9.2014, ossia allorché il termine ultimo per la rendicontazione, già prorogato, era ormai da lungi scaduto. E tale ritardo ha, inequivocabilmente, avuto impatto significativo sulla conformità alla sequenza procedurale in itinere riscontrando il deficit di capacità dell'ente beneficiario di rispettare le scadenze imposte. A ciò si aggiunga che, dalla nota di riscontro del 12.5.2015, relativa all'avvio del procedimento di revoca, si evince, così come rilevato dal Giudice di prime cure, che la mancata rendicontazione appariva causalmente attribuita dallo stesso ente tenutovi a difficoltà di natura gestionale e alla riduzione del personale, id est a fatti “interni” alla sua compagine, piuttosto che a ostacoli amministrativi specifici ovvero ad essa estrinseci (e, quindi, potenzialmente ad essa non ascrivibili).
Il che depone per scaturigini delle criticità riscontrate, in quanto radicate nella struttura o gestione organizzativa dell'ente, da carenza nelle strategie di conduzione e pianificazione delle attività necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni amministrative e degli obblighi contrattuali assunti ed un'efficace rendicontazione dei fondi attribuitigli.
Da quanto emergente in atti, inoltre, il TI era pienamente consapevole delle procedure da seguire e delle tempistiche necessarie per la corretta determinazione e liquidzione delle sovvenzioni erogabili. Ed era, inoltre, a conoscenza del rischio concreto di perdere i finanziamenti inizialmente concessi qualora si fossero verificati ritardi o mancato rispetto degli obblighi previsti. Questa consapevolezza avrebbe dovuto tradursi in una gestione attenta e tempestiva delle operazioni necessarie per evitare conseguenze amministrative. Ma così non è stato.
Con riferimento alla gravità dell'inadempimento in questione, si rammenti poi che, com'è noto, la posizione del beneficiario di un finanziamento pubblico, nella fase successiva all'attribuzione del beneficio, assume il carattere del diritto soggettivo ogni volta che venga contestato un suo inadempimento alle condizioni statuite in sede di erogazione o uno sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato.
Ritenuto, dunque, l'inadempimento, i provvedimenti adottati dalla p.a. variamente definiti (revoca, decadenza, ritiro, recesso, etc.) costituiscono lo strumento – sindacabile dal Giudice procedente – con il quale la p.a. valuta l'osservanza degli obblighi assunti o imposti contestualmente all'erogazione.
La revoca, quindi, presuppone l'inadempimento del programma di utilizzo del finanziamento e la sua legittimità ben può essere vagliata alla stregua dell'art. 1455 C.C., ai sensi del quale “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”.
Orbene, nella specie, il fatto che il soggetto beneficiario avesse un obbligo formale di trasmissione della documentazione di avvio dei dati di monitoraggio, diversamente a quanto ritenuto in sentenza, non elideva (rectius, rendeva superfluo) il giudizio di gravità sulla condotta dell'ente in questione: la standardizzazione delle causali di revoca, infatti, implica solo che l'inadempimento debba esser sussumibile in fattispecie previste ex ante e, quindi, oltre che tipizzate, regolamentate in guisa da risultare applicabili in modo uniforme a tutti i soggetti beneficiari.
La valutazione dell'an e della gravità dell'inadempimento in concreto, poi, dipende da diversi fattori, tra cui (come retro già avvisato):
- l'entità della violazione (se l'omissione comprometta la corretta gestione del finanziamento o impedisca all'amministrazione di verificare l'utilizzo delle risorse, potrebbe essere considerata una violazione assai grave);
- l'impatto sull'intervento finanziato (se il mancato rispetto dell'obbligo incida sul completamento del progetto o sull'erogazione del finanziamento, potrebbe giustificare misure sanzionatorie più drastiche, come la revoca del contributo); - l'eventuale occasionalità o meno dell'inadempimento (se il beneficiario ha già ricevuto solleciti o segnalazioni e continua a non adempiere, la gravità della violazione aumenta);
- l'avvenimento di vicende impeditive o latrici di ritardo non colpevole.
La responsabilità di un inadempimento, dunque, non può essere ridotta alla mera presenza di un obbligo formale, ma deve essere valutata considerando il contesto e le conseguenze concrete della mancata conformità. Esso può assumere un peso significativo segnatamente se incide sulla corretta gestione dei finanziamenti, compromette la trasparenza amministrativa o ostacola il completamento degli interventi previsti.
Nel caso di specie, emergono chiaramente tutte le ipotesi ivi considerate, confermandosi la rilevanza della gravità dell'inadempimento e quindi la meritevolezza della revoca poi disposta.
Non si trascuri, in proposito, di considerare che, il Sistema Informativo Caronte è utilizzato per la gestione e il monitoraggio delle operazioni finanziate, e la corretta compilazione dei dati è un requisito essenziale per la chiusura delle operazioni. Il mancato inserimento della dichiarazione finale di attività nel Sistema Informativo Caronte
FSE/FAROS e la mancata trasmissione dei dati necessari per determinare la sovvenzione finale rappresentano violazioni sostanziali degli obblighi amministrativi previsti dal bando di finanziamento.
Queste omissioni, oltre a costituire un elemento critico dal punto di vista procedurale, possono avere implicazioni rilevanti sul piano giuridico e finanziario.
Ed infatti, la mancata comunicazione dei dati contabili e finanziari impedisce all'amministrazione di quantificare l'importo definitivo del finanziamento, influendo sulla corretta chiusura del progetto.
Le conseguenze di questa omissione possono essere significative, tra cui: disallineamenti nelle rendicontazioni e impossibilità di verificare l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate;
sospensione dell'erogazione dei fondi residui, compromettendo la realizzazione dell'intervento programmato.
Ed ancora, nel caso (come quello di specie) di finanziamenti comunitari il cui utilizzo è sottoposto ad una serie di controlli e verifiche da parte degli enti attuatori che, poi, vanno rendicontati alle istanze amministrative degli organi dell'Unione Europea di detti piani e progetti artefici e responsabili, la deviazione dallo scopo – così come l'inadempienza a tale contenuto obbligatorio del rapporto negoziale – determina violazione della causa del contratto e costituisce presupposto per la revoca totale del beneficio erogato e la conseguente insorgenza del diritto dell'amministrazione regionale coprotagonista e delegata al recupero delle somme nelle more elargite.
Non appare fondata neppure l'ulteriore censura d'erroneità della sentenza di primo grado per non essersi fatta carico, una volta ritenuta la sussistenza di un inadempimento grave, di valutare se da tale inadempimento fosse "… ragionevole, equo, proporzionato e commisurato, [a] far derivare la conseguenza della revoca dell'intero finanziamento …", tenuto conto della circostanza che “… tutte le risorse finanziarie sono state impiegate in conformità al programma di investimenti approvato dall'Assessorato convenuto …”.
Ha obiettato in proposito l'Assessorato che:
“… la motivazione del Giudice di I grado si fonda sulle risultanze documentali acquisite al processo, le quali non consentono di dare per provata la circostanza ex adverso dedotta…[..]… Ed invero con la perizia all'uopo espletata in I grado non fornisce al riguardo alcuna prova specialmente ove si consideri che la conclusione del CTU è costituita sostanzialmente dalla mera affermazione che il TI “verosimilmente ha impiegato integralmente tutte le erogazioni concesse ovvero € 1.384.904,79, impiegati a fronte di € 1.377.052,77 erogati (rectius € 1.337.052,77). In merito l'Amministrazione convenuta ha invece provato che, a tutt'oggi, effettuando l'accesso al sistema telematico dedicato al P.O.FSE Sicilia 2007-2013 (cui del tutto legittimamente poteva accedere il perito), risulta confermato che il TI non ha apportato, con riguardo ai tre interventi in questione alcun aggiornamento delle attività corsuali, successivamente all'anno 2013 …”.
L'assunto difensivo dell'Ente appellato è indubbiamente fondato, basandosi su elementi documentali e fattuali che ne rafforzano la posizione.
Dalla documentazione emerge che per nessuno degli interventi finanziati il C.U.F.T.I. ha provveduto a caricare al sistema informatico la relativa dichiarazione finale, come richiesto dall'Avviso n. 20/2011. Dato questo che evidenzia una persistente inadempienza agli obblighi previsti, in particolare quelli stabiliti dall'art. 13 dell'Avviso e dal Vademecum UCS (e la sostanziale non controllabilità
– sul piano contabile – della regolarità di quanto posto in essere). Ne discende, dunque, che la condotta dell'Amministrazione trova piena giustificazione nella normativa vigente, soprattutto in considerazione della reiterata e ingiustificata mancata ottemperanza da parte del C.U.F.T.I. alle prescrizioni richieste.
La mancata esecuzione degli adempimenti richiesti ha consolidato, così, la legittimità del procedimento di revoca, confermando l'importanza del rispetto delle regole per la corretta gestione delle risorse pubbliche.
Tale principio, del resto, oltre a garantire la trasparenza amministrativa, tutela l'efficacia degli interventi finanziati e assicura che i fondi siano utilizzati conformemente agli obiettivi stabiliti, con verifica della correttezza dell'attività degli enti gestori e del conseguimento degli obiettivi
(formativi e di qualificazione) dei singoli aspiranti a conseguire attestati di partecipazione ai corsi con l'acquisto della qualifica loro promessa in caso d'esito positivo degli esami effettuati.
In ogni caso, a nulla rileva la circostanza dedotta dall'odierna appellata, secondo cui le risultanze della C.T.U. avevano dimostrato “… il corretto utilizzo delle somme oggetto di finanziamento ...”.
Vero è che le conclusioni del CTU, sulla constatazione – enunciata in premessa – per cui “… per molteplici voci di spesa riscontrate sugli estratti di conto corrente e negli allegati prodotti dal TI, il sottoscritto c.t.u. non ha riscontrato in atti documenti utili a dimostrare le spese sostenute …” (donde l'espunzione delle voci prive di tale produzione di comprova), non hanno smentito la pretesa di regolarità contabile dell'attività effettuata (secondo cui a fronte dell'avvenuta erogazione di euro 1.337.052,77 è risultata spesa conforme alle previsioni di progetto per ammontare ad esso addirittura superiore). Ciò non è tuttavia sufficiente ad escludere il rilievo dell'inadempimento nell'operato del rispetto agli obblighi di rendicontazione di cui era onerato. Parte_1
Impregiudicata, infatti, la questione di merito (circa la correttezza sostanziale della gestione dei finanziamenti erogati e l'appropriatezza della stessa nell'utilizzo delle risorse pubbliche), la lacuna, rimasta obiettiva (e non contestata), di formalizzazione dell'attività di rendiconto consuntivo finale corrobora infatti l'addebito donde la statuita revoca dei finanziamenti erogati sotto il profilo della non controllabilità – non solo nell'interesse dell'Assessorato regionale, ma anche delle istanze sovraordinate (in primis, quelle sovranazionali) corresponsabili dei finanziamenti in questione – dell'effettività delle attività tutte per cui detta spesa aveva avuto luogo (peraltro, non specificamente eccepita) e del relativo compimento e buon fine, sotto il profilo del conseguimento dei risultati formativi e di qualificazione previsti. Verifiche, queste, praticabili in dettaglio solo con la cooperazione piena e tempestiva (quanto meno, nei termini di mora assentiti) dell'ente accreditato nel rendere accessibile ogni documentazione a tanto indispensabile e nel consentire i controlli di riscontro (secondo le più varie modalità) circa la genuinità della stessa e la legittimità ed esattezza delle attività svolte ma, in concreto, rimaste inattuate ed inattuabili non per fatto della p.a. di vigilanza.
Le superiori considerazioni avvalorano ulteriormente la legittimità della revoca del beneficio quale forma di risoluzione unilaterale del rapporto di natura privatistica instauratosi fra l'amministrazione e il odierno appellante, confermando la coerenza della decisione Parte_1 emessa in prime cure.
Nessuna censura merita, infine, la regolamentazione delle spese di lite (di cui al motivo sub 4.), avendo il primo decidente dato congrua applicazione al criterio della soccombenza ex art. 91
C.P.C.
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Per il superiore epilogo dell'impugnazione principale, restano assorbite le doglianze (sub 5.) di cui all'appello incidentale condizionato.
*
In considerazione del declarando rigetto totale dell'appello, deve disporsi la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese processuali del corrente grado del giudizio in favore della p.a. resistente.
Nulla deve disporsi, invece, in relazione alla posizione del (rimasto contumace). CP_1
Le spese si liquidano in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n.
147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia, nei termini seguenti:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 7.418,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 4.313,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 4.969,00
fase decisionale, valore medio: € 12.333,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 4.354,95 totale € 33.387,95
poi dimidiato fino ad euro 16.693,975 come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo: i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché ai minimi tariffari, attesane la palese marginalità;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza oggettiva della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui: «… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto: - «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_7 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo»…»;
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1767 emessa dal Tribunale Civile di Messina–Sez. Seconda–Ufficio del Giudice Unico in data 24- 26.10.2022, nel procedimento già iscritto al n. 2355/2016 RGAC;
appello proposto da:
in Parte_1 liquidazione, in persona del liquidatore (prof. ) quale legale rappresentante CP_1 pro tempore; nei confronti di:
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore; e di:
; CP_1 nonché sull'appello incidentale condizionato proposto dalla p.a. convenuta con atto del
28.3.2023; così provvede:
1) dichiara la contumacia della parte appellata;
CP_1
2) rigetta l'appello principale e conferma la sentenza impugnata;
3) condanna parte appellante alla rifusione, in favore della sola parte appellata costituita, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 16.693,975 per onorario oltre accessori come per legge;
4) nulla per le spese tra la parte appellante e la parte appellata contumace;
5) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito…” della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile del 14.5.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale funzionario dell'Ufficio per il processo addetto presso questa Sezione, la dott.ssa RICCIO Mariarita.
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)