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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/04/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 965 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 15/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f.: ), nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente a Giulianova Lungomare Rodi n. 32, elettivamente domiciliato in Teramo alla Via
N. Sauro n. 90 presso lo studio del suo procuratore Avv. Lucia Rita Ricchetti (c.f.:
) con domicilio digitale al relativo indirizzo p.e.c. C.F._2
dalla quale e rappresentato e difeso come da Email_1 procura in atti. Si dichiara ai sensi dell'art. 176 comma 2 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0861/359907 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata così indicato ai sensi e per gli effetti di Email_1 cui all'art.2 del D.P.R. 11.02.2005 n. 68
RICORRENTE
Contro
, C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, C.F.
, domiciliataria presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio P.IVA_2
Di Ranallo s.n.c., L'Aquila; per quanto previsto all'art. 176 c.p.c. u.c., si comunica il fax n.
0862 410918; e-mail PEC Email_2 Email_3
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1) condannare il al riconoscimento in favore del Controparte_1 ricorrente dello status di vittima del dovere ex art. 1 c. 563 L. 266/2005; Parte_1
2) per l'effetto accertare e dichiarare tenuto il al Controparte_1 riconoscimento in favore del ricorrente della invalidità̀ (15%) con conseguente concessione di tutti i benefici spettanti al ricorrente nella predetta misura decorrenti dalla data di maturazione ad oggi;
3) in subordine accertare e dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il
[...]
al riconoscimento in favore del ricorrente dell'invalidità̀ nella misura del 15% o CP_1 in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia da stabilirsi anche a mezzo di CTU che sin da ora s'invoca; 4) conseguentemente dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il CP_1 convenuto alla concessione di tutti i benefici economici e giuridici previsti dalle norme in premessa e leggi collegate, tra cui in particolare:
a) quota di speciale elargizione sino alla concorrenza della sua misura massima determinata in € 30.000,00 oltre rivalutazione ISTAT (ossia € 2.000,00 per ogni punto di invalidità);
b) tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché́, soprattutto, previdenziale/pensionistico previste dalla legislazione in materia, tra cui in particolare: l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) della pensione maturata;
c) art. 6 in particolare la rivalutazione delle “(...) percentuali di invalidità̀ già̀ riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge (...) tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale (...)”, nonché́ il diritto “(...) all'assistenza psicologica assistenza psicologica a carico dello Stato (...)”; d) il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) benefici sanciti dall'art. 9 l. 206/04; e) l'esenzione dall'imposta di bollo, nonché́ da ogni imposta diretta o indiretta, di ogni indennità̀ erogata come di tutti i documenti e gli atti concernenti le procedure di liquidazione dei benefici previsti di cui all'art. 8 della citata legge;
f) diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime, nonché́ del coniuge, dei figli e dei fratelli conviventi a carico superstiti del ricorrente di cui all'art. 1, comma 2 della legge nr. 407/98 e ss.mm., nonché́ leggi collegate;
5) con conseguente condanna dell'intimata Amministrazione a corrispondere il relativo trattamento economico, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di giudizio e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Parte resistente: “In via preliminare di merito, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere o, in subordine, dei benefici di carattere economico, con vittoria di spese. In subordine, nel merito, accertarsi e dichiararsi l'infondatezza delle pretese del ricorrente, per l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, con vittoria di spese.
In estremo subordine, nel caso codesto Tribunale ritenesse sussistente il diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere e all'ottenimento dei benefici consequenziali, dichiararsi la prescrizione delle provvidenze e dei ratei di assegni maturati anteriormente al quinquennio dalla presentazione della domanda e, comunque, riconoscere
2 solo ed esclusivamente le prestazioni spettanti per legge, nonché scomputare dal dovuto quanto già percepito a titolo di indennizzo per “causa di servizio”; il tutto con esclusione del cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali;
data la complessità e particolarità della materia e delle discordanti pronunce si chiede la compensazione delle spese di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 06/05/2024, , Parte_1
Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dello status di vittima del dovere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23/12/2005, n. 266 e del D.P.R. n. 243/2006, per gli infortuni subiti in data
27/12/1982 e in data 19/03/2009 da cui derivavano rispettivamente “Contusione base emitorace destro anteriormente, distorsione 5° dito mano sinistra e distorsione polsi” e
“Trauma distorsivo collo piede sx e trauma distorsivo polso sx”ed al fine di ottenere la condanna del convenuto al riconoscimento in proprio favore di un'invalidità CP_1 permanente di grado pari al 15% oltre all'attribuzione e riconoscimento di tutti i benefici assistenziali dovuti per legge ex L.13/08/1980 n.466, L.206/2004, art.1 commi 563 e 564
L.23/12/2005 n.266, DPR n.243/2006, compresa l'esenzione dalla partecipazione per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica e il beneficio di cui all'art.1 della legge 203/2000
(diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 9 legge n 206/2004, il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IRPEF).
A sostegno della domanda, in relazione al primo infortunio, ha dedotto che in data
27/12/1982 in Precenicco (UD), in qualità di Vicebrigadiere in rafferma, unitamente ad altri due agenti, si recava nell'abitazione di un certo , trentaduenne del luogo, Persona_1 per consegnare a quest'ultimo una citazione del Tribunale per i Minorenni di Venezia e che, in quella occasione, subiva colpi con calci e pugni che gli provocavano lesioni diagnosticate in “Contusione base emitorace destro anteriormente, distorsione 5° dito mano sinistra e distorsione polsi”, con prognosi di 8 giorni.
Quanto al secondo infortunio subito, invece, ha riferito che in data 19/03/2009, in servizio presso la Stazione CC di Giulianova (TE) in qualità di Comandante del Nucleo Operativo e
Radiomobile, nel corso di un operazione di Polizia Giudiziaria che si concludeva con l'arresto di tre persone per stupefacenti, intento a perquisire un locale occupato da alcuni malviventi, a causa di insufficiente illuminazione nonché della mancanza di idonea protezione ad un gradone, perdeva l'equilibrio rovinando a terra e riportando: “Trauma distorsivo collo piede sx e trauma distorsivo polso sx”con successiva diagnosi di: “Rottura del peroneo astralgico anteriore”.
3 In relazione ai postumi permanenti riportati in occasione dei due infortuni, veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio (rispettivamente in data 05/01/1983 e in data
26/01/2012), con concessione dell'equo indennizzo.
Ha esposto di aver presentato, in relazione all'evento occorso in data 27/12/1982, istanza del 18/05/2023 ed, in relazione all'evento occorso in data 19/03/2009, istanza del 18/01/2022, al fine di ottenere il riconoscimento dello status di Vittima del dovere e dei relativi benefici che venivano tuttavia riscontrate negativamente, con provvedimenti del 21/12/2023
(notificato il 30/01/2024) e del 14/11/2022 (notificato il 30/11/2022) da parte del
[...]
sul Controparte_2
presupposto di essere le stesse divenute improcedibili per intervenuta prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 2934 e 2935 c.c., oltre che per la mancanza dei presupposti per il riconoscimento della qualità di vittima del dovere, mancando l'attività di soccorso o l'attività di missione.
In punto di diritto, ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, richiamando l'orientamento della giurisprudenza in tema di imprescrittibilità dello status di vittima del dovere e, nel merito, ha assunto la sussumibilità del caso concreto nella fattispecie di cui all'articolo 1, comma 563, L. n. 266/2005, essendo entrambi gli interventi in oggetto avvenuti nel corso di un'operazione di soccorso a tutela della pubblica incolumità e della collettività.
1.2. Si è costituito in giudizio il ribadendo l'eccezione di Controparte_1
prescrizione decennale del diritto azionato e, nel merito, eccependo la mancanza di profilo di straordinarietà o specialità delle operazioni di soccorso nelle quali erano accaduti gli infortuni, anche avuto riguardo alla natura accidentale delle lesioni riportate in occasione del secondo infortunio del 19/03/2009.
1.3. La causa è stata dunque istruita mediante produzione documentale e, all'esito della
CTU, è stata rinviata all'udienza del 15/04/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, queste ultime hanno depositato le proprie note richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
In particolare, la parte ricorrente ha chiesto accogliersi la domanda sulla base delle risultanze favorevoli della consulenza espletata, mentre, la parte resistente ha insistito nel rigetto del ricorso riportandosi alle difese contenute nei propri scritti difensivi.
4
2. La domanda è fondata e, come tale, deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che di seguito si illustrano.
Preliminarmente va osservato che nessun dubbio sussiste sulla giurisdizione del giudice ordinario, alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 15484 del
22.6.2017 e n. 23300 del 2016, che hanno definitivamente affermato quanto segue: "in relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui dell'art. 1, comma 563 di quella legge,
o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una
P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale".
Passando al merito della domanda, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi attribuito lo status di vittima del dovere con conseguente condanna del resistente al riconoscimento in proprio favore di un'invalidità CP_1
permanente, quantificata nella misura del 15%, siccome direttamente derivata dagli infortuni occorsi in data 27/12/1982 e in data 19/03/2009, oltre al riconoscimento dei benefici assistenziali conseguenti all'accertamento del predetto status.
E, infatti, il ricorrente rivendica, oltre, all'accertamento dello status di vittima del dovere, negato dall'amministrazione resistente, con i relativi benefici assistenziali conseguenti al riconoscimento di detta qualità (rectius situazione giuridica soggettiva), l'attribuzione di un percentuale di invalidità permanente, quantificata nella misura del 15%.
Le questioni da analizzare nel caso di specie attengono, quindi, alla verifica della prescrizione decennale della domanda, alla valutazione dei presupposti costitutivi della fattispecie normativa e all'accertamento del grado di invalidità permanente avocata dal ricorrente.
5 Quanto alla prima questione, inerente l'intervenuta prescrizione della domanda, è noto che la Corte di Cassazione ha recentemente avallato la tesi interpretativa, secondo la quale la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563-564, costituisce uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (così Cass. civ., Sez. lav., 30/05/2022, n. 17440).
In altri termini, secondo l'interpretazione della Suprema Corte, la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di “status”, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale “status” trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.
Da ultimo, la Sentenza della Cassazione Lavoro n. 14501/2024 ha ulteriormente ribadito che: “La questione se la categoria vittima del dovere- tipizzata dall'art.
1, commi 563-564 l. n. 266-2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, è stata risolta da
Cass. n. 17440 del 2022, nel senso dell'imprescrittibilità della pretesa, che discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio, imprescrittibilità dell'azione che non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto”.
Al riguardo, va anzitutto ricordato che, interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite della Corte hanno già chiarito che le prestazioni assistenziali istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con
l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018, Cassazione civile sez. lav., 30/05/2022, n.17440, confermata da ultimo dalla Cassazione civile sez. lav., 04/05/2023, n.11661).
Si tratta, quindi, di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano
6 derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, lettera, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.).
Resta per contro ferma la conclusione secondo cui l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come nella specie il diritto all'assegno mensile vitalizio L. n. 407 del 2008, ex art. 2, e all'assegno mensile vitalizio L. n. 206 del 2004, ex art. 5, comma 3, i quali - unitamente al diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e all'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati in classe "C", L. n. 206 del 2004, ex artt. 6 e 9 – possono essere riconosciuti nel caso di specie all'odierno ricorrente nei limiti prescrizionali, in relazione ai ratei maturati a far data dal 18/05/2013 (con riferimento al primo infortunio) ovvero a far data dal 18/01/2012 (con riferimento al secondo infortunio), vale a dire a far data da dieci anni prima della presentazione delle domande amministrative del 18/05/2023 e del 18/01/2022.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal va, allora, ritenuta fondata solo in parte CP_1
e soltanto limitatamente agli emolumenti economici da erogare al ricorrente in epoca anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla proposizione delle domande amministrative del
18/05/2023 e del 18/01/2022.
Trattandosi di benefici di carattere assistenziale che non sono stati posti in liquidazione in favore dell'avente diritto, la prescrizione è decennale e non quinquennale, dal momento che quest'ultima presuppone la liquidità del credito, da intendere non secondo la nozione desumibile dall'art.1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento di liquidazione della spesa (cfr., di recente, Cass. civ., Sez.
6 - L, Ordinanza n.18309 del
03/09/2020 e, negli stessi termini, in precedenza, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2563 del
09/02/2016).
3. Quanto alla seconda questione, attinente al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Anzitutto, va osservato che in entrambi i provvedimenti di diniego il Controparte_1
motiva la propria decisione sul presupposto della ritenuta improcedibilità della domanda per intervenuta prescrizione decennale del diritto ad ottenere il riconoscimento della qualità di
Vittima del dovere.
7 Nella comunicazione di diniego del 21/12/2023, relativa al primo infortunio, infatti, si legge: “(…) Il luogotenente in congedo dell'Arma dei carabinieri ha Parte_1
presentato istanza finalizzata al riconoscimento di vittima del dovere e alla concessione dei relativi benefici, ai sensi della normativa vigente, in relazione alle lesioni riportate, in data
27.12 1982, durante lo svolgimento di un servizio d'istituto. Al riguardo, si fa presente che la predetta istanza datata 18 maggio 2023, è improcedibile in quanto tardiva, essendo stata prodotta oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 del codice civile, in combinato disposto con gli articoli 2934 e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 dicembre 2000, n. 388 e 23 dicembre 2005, n.
266 (…).”
Analogamente, nel provvedimento di diniego del 14/11/2022, relativo al secondo infortunio, il comunica: “(…) Il luogotenente in congedo dell'Arma dei carabinieri CP_1
ha presentato istanza finalizzata al riconoscimento di vittima del dovere e Parte_1
alla concessione dei relativi benefici, ai sensi della normativa vigente, in relazione alle lesioni riportate, in data 07 settembre 2009, durante lo svolgimento di un servizio d'istituto.
Al riguardo, si fa presente che la predetta istanza datata 18 gennaio 2022, è improcedibile in quanto tardiva, essendo stata prodotta oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 del codice civile, in combinato disposto con gli articoli 2934 e 2935 c.c., rispetto all'evento verificatosi il 07 settembre 2009 (…).”
Nel costituirsi nel presente giudizio, tuttavia, il resistente, prendendo posizione CP_1
nel merito, deduce che le ragioni poste a fondamento del diniego risiedono sostanzialmente nella ritenuta non sussumibilità degli eventi occorsi nell'alveo delle attività tipizzate all'art. 1, comma 563 della legge nr. 266/05 stante l'insussistenza del carattere di eccezionalità e di straordinarietà delle operazioni di polizia in oggetto, straordinarietà che secondo l'ente resistente sarebbe richiesta dall'articolo 1 comma 563 e 564 della legge n. 266 del 2005 ai fini della configurabilità dello status di vittima del dovere.
In altri termini, la parte resistente ritiene che lo status di “vittima del dovere” richieda un quid pluris rispetto ai requisiti previsti per la “causa di servizio”, in quanto diversamente opinando si verrebbe a creare una duplicazione di provvidenze.
Inoltre, secondo la difesa resistente, rispetto al primo evento del 27/12/1982, ove si sarebbe verificata una colluttazione in occasione della consegna di un atto giudiziario, la parte ricorrente non avrebbe fornito alcuna allegazione in ordine alle modalità di verificazione delle lesioni riportate, mentre, quanto al secondo evento del 19/03/2009, le infermità sarebbero occorse per mera accidentalità, con la conseguenza che gli infortuni per cui è causa sarebbero
8 frutto “di quella imponderabilità insita negli interventi di controllo del territorio, di cui ogni operatore delle forze dell'ordine ne accetta l'alea”.
Tanto premesso, i fatti rispetto ai quali il ricorrente invoca il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei conseguenti benefici assistenziali ex D.P.R. 243/2006, possono essere ricostruiti in base alle stesse deduzioni e allegazioni contenute nel ricorso che trovano, peraltro, riscontro negli atti di causa e che si ritengono sufficientemente esaustive, oltre a non essere state oggetto di specifica contestazione da parte del resistente, quantomeno CP_1
in ordine alla dinamica di verificazione degli stessi.
Il Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, in data 27/12/1982, in Parte_1 occasione dell'arresto di un certo , si recava nella di lui abitazione e in Persona_1
quella occasione subiva colpi con calci e pugni riportando lesioni al torace, alla mano sinistra e ai polsi.
Poi, dopo alcuni anni, in data 19/03/2009, all'epoca dei fatti in servizio presso la Stazione
CC di Giulianova (TE) in qualità di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso di un'operazione di Polizia Giudiziaria che si concludeva con l'arresto di 3 persone per stupefacenti, il ricorrente, intento a perquisire un locale occupato da malviventi, a causa di insufficiente illuminazione, perdeva l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra e riportando lesioni al piede sinistro e al polso sinistro.
Orbene, essendo incontestata sia la dinamica degli infortuni sia che i medesimi si siano verificati durante l'espletamento dell'attività istituzionale, è evidente che la risoluzione della presente controversia dipende esclusivamente dalla interpretazione che si intende dare al disposto normativo in materia di “vittime del dovere” contenuto nell'articolo 1 commi 563 e
564 della Legge n. 266/2005, su cui si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione e che quindi può ritenersi ormai principio di diritto acquisito (sentenze del
22.6.2017 n. 15485 e n. 15484 e da ultimo Cassazione civile sez. lav., 17/06/2024, n.16791 proprio sulla differenza tra i presupposti costitutivi del comma 523 e del comma 524).
In punto di diritto, la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b)
9 nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Per quanto interessa in questa sede, può ritenersi che per “operazioni di soccorso” di cui alla lettera d), si intende la ricorrenza di condizioni di estrema necessità e urgenza a salvaguardia della vita o della salute umana, poste a repentaglio nella circostanza da pericoli di ogni tipologia e natura.
Mentre per “attività di tutela della pubblica incolumità”, di cui alla lettera e), può intendersi un servizio finalizzato alla salvaguardia della incolumità pubblica, intendendosi per tale 'l'integrità fisica della popolazione', così come definita dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008.
Al successivo comma 564 dello stesso art. 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Successivamente, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, col D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, “Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo”, che all'art. 1, comma 1, prevede che ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalla L. 13 agosto
1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302 e L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra-ordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Come hanno evidenziato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze del
22.6.2017 n. 15484 e 15485, il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse
10 disposizioni, ossia L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564 individuando nel comma 563 una serie di attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato la insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere.
Alla luce di tali premesse è stato, quindi, affermato che al dipendente della Polizia di Stato, deceduto o divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento, va riconosciuto lo "status" di vittima del dovere, con conseguente diritto ai benefici assistenziali di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, costituisce presupposto sufficiente per la loro erogazione che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria (cfr. Cassazione civile sez. un., 04/05/2017, n.10791; Cassazione civile sez. lav.,
17/10/2018, n.26012).
Anche da ultimo la Corte di Cassazione ha ribadito (proprio rispetto al motivo di impugnazione del secondo cui elemento indefettibile della fattispecie normativa CP_1
sarebbe "un quid pluris, caratterizzato dall'esposizione a fattori di rischio specifico, eccedenti quelli ordinari connaturati all'esercizio dell'attività quotidiana per gli appartenenti alle forze dell'ordine"), che l'attribuzione dei benefici, per le sole attività diverse da quelle contemplate dall'art. 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005, postula la prova delle particolari condizioni ambientali oppure operative, "comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto" (art. 1, lettera c, del d.P.R. n. 243 del 2006).
Tali particolari condizioni si riscontrano in presenza "di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività"
(Cass. , S.U. , 4 maggio 2017, n. 11791, punto 2.2. dei Motivi della decisione).
Con precipuo riferimento alla fattispecie di cui si discorre nell'odierno giudizio, la Corte di
Cassazione, sempre a sezioni unite, ha puntualizzato che "il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede come necessario il ricorrere d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento
11 dannoso si sia verificato - fra gli altri casi - "nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari"
(Cass. , S.U. , 4 maggio 2017, n. 11792, punto 2.2. dei Motivi della decisione) o comunque in una delle ipotesi tipizzate dal comma 563.
3.1. Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che certamente il ricorrente, in data
27/12/1982 e in data 19/03/2009, abbia riportato un'invalidità permanente in conseguenza di eventi verificatisi in operazioni di soccorso, di cui alla lettera d) del comma 563 dell'articolo
1 della l. n. 266 del 2005, o comunque di contrasto ad ogni tipo di criminalità (lettera a) o ancora di servizio di ordine pubblico (lettera b) rientrando in tali fattispecie normativa, la condotta posta in essere dal carabiniere che, nel tentativo di condurre all'arresto un malvivente ovvero nel tentativo di perquisire un locale occupato da spacciatori, ha riportato lesioni intervenendo in una situazione di necessità e di pericolo per l'ordine pubblico, anche a salvaguardia della collettività.
Né rileva che nel secondo episodio il danno si sia verificato a seguito di caduta accidentale, in quanto l'infortunio è sempre collegato all'operazione di perquisizione di un locale di malviventi, che si concludeva con l'arresto di tre persone per uso illecito di stupefacenti.
E' stato, infatti, affermato, per la fattispecie di cui al comma 564, che “vanta un diritto soggettivo ad ottenere i benefici, previsti per le vittime del dovere dall'art. 1, comma 564, l.
23 dicembre 2005 n. 266, il militare che, mentre era impegnato nel servizio di taglio dell'erba lungo il perimetro della rete di recinzione della caserma, sia stato colpito da una raffica di proiettili partita accidentalmente da un altro militare addetto al servizio di sentinella”
(Cassazione civile sez. lav., 05/05/2022, n.14346).
3.2. Sotto il profilo medico legale, invece, in ordine alla quantificazione del grado di invalidità permanente patito dal ricorrente, il CTU dott. , al quale è stata Persona_2
affidata la consulenza tecnica, ha riconosciuto la presenza delle infermità denunciate ritenendo che le stesse siano conseguenti agli eventi traumatici verificatosi in occasione degli infortuni del 27/12/1982 e del 19/03/2009, riconoscendo in favore del ricorrente un grado di invalidità permanente complessivamente valutabile nella misura dell'11%.
Il Ctu ha, infatti, accertato quanto segue: “Il ricorrente è affetto dalla seguente infermità:
-Esiti algici e funzionali da Contusione emitorace dx, Distorsione V° dito mano sin.
-Esiti algici e funzionali da Trauma distorsivo collo piede sx e trauma distorsivo polso sx –
Rottura del peroneo astragalico anteriore;
Si ritiene che dette infermità siano conseguenza degli eventi del 27/12/1982 e del 19/03/2009.
12 Il grado di invalidità permanente, valutata sulla base di quanto previsto dall'art. 2, 3 e 4 del
D.P.R. n. 181/2009 e dalla tabella ivi allegata che di seguito si riporta (…) è da ritenere nella misura complessiva dell'11% (undici per cento).”
In altri termini il CTU, basando la propria valutazione medico legale sulla documentazione medica in atti, ha ritenuto che il quadro patologico osteoarticolare del ricorrente sia stato determinato dagli eventi traumatici verificatisi nelle occasioni dei due infortuni subiti, con conseguente riconoscimento in capo ad esso di postumi permanenti quantificabili nella misura complessiva dell'11%.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Non risultano, peraltro, pervenute osservazioni critiche all'elaborato peritale da alcuna delle parti nel termine all'uopo assegnato dal Giudice.
Alla luce delle precedenti considerazioni e della consulenza medico legale espletata, deve essere riconosciuto al ricorrente lo status di vittima del dovere, con riconoscimento di un grado di invalidità permanente dell'11% e conseguente diritto all'attribuzione e riconoscimento dei benefici assistenziali dovuti per legge ex L.13/08/1980 n.466, L.206/2004, art.1 commi 563 e 564 L.23/12/2005 n.266, DPR n.243/2006, nei limiti della prescrizione decennale, ovvero dal 18/05/2013 (quanto al primo infortunio) e dal 18/01/2012 (quanto al secondo infortunio) rapportati al grado di invalidità permanente accertato pari all'11%.
Il resistente va quindi condannato alla corresponsione in favore della parte CP_1
ricorrente dei benefici assistenziali dovuti per legge ex L.13/08/1980 n.466, L.206/2004, art.1 commi 563 e 564 L.23/12/2005 n.266, DPR n.243/2006, nei limiti della prescrizione decennale, ovvero dal 18/05/2013 (quanto al primo infortunio) e dal 18/01/2012 (quanto al secondo infortunio) ed in rapporto al grado di invalidità permanente accertato pari all'11%.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
13 4. L Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza di parte resistente, così come le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 965/2024 contrariis reiectis, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara lo status di vittima del dovere del ricorrente per gli infortuni del 27/12/1982 e del 19/03/2009 che hanno comportato un grado di invalidità permanente, sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.P.R. n. 181/2009, nella complessiva misura dell'11%;
• Per l'effetto, condanna il resistente a riconoscere tutti i benefici CP_1
previdenziali e assistenziali connessi al predetto status e quindi alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, dei benefici assistenziali dovuti per legge ex
L.13/08/1980 n.466, L.206/2004, art.1 commi 563 e 564 L.23/12/2005 n.266, DPR
n.243/2006, come meglio indicati nelle conclusioni del ricorso, nei limiti della prescrizione decennale dal 18/05/2013 ovvero dal 18/01/2012 ed in rapporto al grado di invalidità permanente accertato dell'11%, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione delle domande amministrative o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione delle stesse, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n.
156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente, delle spese CP_1 di lite che liquida in € 43,00 per esborsi ed € 3.000 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratorie antistatario;
• Pone a carico della parte resistente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Teramo, 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 15/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f.: ), nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente a Giulianova Lungomare Rodi n. 32, elettivamente domiciliato in Teramo alla Via
N. Sauro n. 90 presso lo studio del suo procuratore Avv. Lucia Rita Ricchetti (c.f.:
) con domicilio digitale al relativo indirizzo p.e.c. C.F._2
dalla quale e rappresentato e difeso come da Email_1 procura in atti. Si dichiara ai sensi dell'art. 176 comma 2 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0861/359907 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata così indicato ai sensi e per gli effetti di Email_1 cui all'art.2 del D.P.R. 11.02.2005 n. 68
RICORRENTE
Contro
, C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, C.F.
, domiciliataria presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio P.IVA_2
Di Ranallo s.n.c., L'Aquila; per quanto previsto all'art. 176 c.p.c. u.c., si comunica il fax n.
0862 410918; e-mail PEC Email_2 Email_3
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1) condannare il al riconoscimento in favore del Controparte_1 ricorrente dello status di vittima del dovere ex art. 1 c. 563 L. 266/2005; Parte_1
2) per l'effetto accertare e dichiarare tenuto il al Controparte_1 riconoscimento in favore del ricorrente della invalidità̀ (15%) con conseguente concessione di tutti i benefici spettanti al ricorrente nella predetta misura decorrenti dalla data di maturazione ad oggi;
3) in subordine accertare e dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il
[...]
al riconoscimento in favore del ricorrente dell'invalidità̀ nella misura del 15% o CP_1 in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia da stabilirsi anche a mezzo di CTU che sin da ora s'invoca; 4) conseguentemente dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il CP_1 convenuto alla concessione di tutti i benefici economici e giuridici previsti dalle norme in premessa e leggi collegate, tra cui in particolare:
a) quota di speciale elargizione sino alla concorrenza della sua misura massima determinata in € 30.000,00 oltre rivalutazione ISTAT (ossia € 2.000,00 per ogni punto di invalidità);
b) tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché́, soprattutto, previdenziale/pensionistico previste dalla legislazione in materia, tra cui in particolare: l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) della pensione maturata;
c) art. 6 in particolare la rivalutazione delle “(...) percentuali di invalidità̀ già̀ riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge (...) tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale (...)”, nonché́ il diritto “(...) all'assistenza psicologica assistenza psicologica a carico dello Stato (...)”; d) il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) benefici sanciti dall'art. 9 l. 206/04; e) l'esenzione dall'imposta di bollo, nonché́ da ogni imposta diretta o indiretta, di ogni indennità̀ erogata come di tutti i documenti e gli atti concernenti le procedure di liquidazione dei benefici previsti di cui all'art. 8 della citata legge;
f) diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime, nonché́ del coniuge, dei figli e dei fratelli conviventi a carico superstiti del ricorrente di cui all'art. 1, comma 2 della legge nr. 407/98 e ss.mm., nonché́ leggi collegate;
5) con conseguente condanna dell'intimata Amministrazione a corrispondere il relativo trattamento economico, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di giudizio e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Parte resistente: “In via preliminare di merito, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere o, in subordine, dei benefici di carattere economico, con vittoria di spese. In subordine, nel merito, accertarsi e dichiararsi l'infondatezza delle pretese del ricorrente, per l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, con vittoria di spese.
In estremo subordine, nel caso codesto Tribunale ritenesse sussistente il diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere e all'ottenimento dei benefici consequenziali, dichiararsi la prescrizione delle provvidenze e dei ratei di assegni maturati anteriormente al quinquennio dalla presentazione della domanda e, comunque, riconoscere
2 solo ed esclusivamente le prestazioni spettanti per legge, nonché scomputare dal dovuto quanto già percepito a titolo di indennizzo per “causa di servizio”; il tutto con esclusione del cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali;
data la complessità e particolarità della materia e delle discordanti pronunce si chiede la compensazione delle spese di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 06/05/2024, , Parte_1
Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dello status di vittima del dovere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23/12/2005, n. 266 e del D.P.R. n. 243/2006, per gli infortuni subiti in data
27/12/1982 e in data 19/03/2009 da cui derivavano rispettivamente “Contusione base emitorace destro anteriormente, distorsione 5° dito mano sinistra e distorsione polsi” e
“Trauma distorsivo collo piede sx e trauma distorsivo polso sx”ed al fine di ottenere la condanna del convenuto al riconoscimento in proprio favore di un'invalidità CP_1 permanente di grado pari al 15% oltre all'attribuzione e riconoscimento di tutti i benefici assistenziali dovuti per legge ex L.13/08/1980 n.466, L.206/2004, art.1 commi 563 e 564
L.23/12/2005 n.266, DPR n.243/2006, compresa l'esenzione dalla partecipazione per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica e il beneficio di cui all'art.1 della legge 203/2000
(diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 9 legge n 206/2004, il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IRPEF).
A sostegno della domanda, in relazione al primo infortunio, ha dedotto che in data
27/12/1982 in Precenicco (UD), in qualità di Vicebrigadiere in rafferma, unitamente ad altri due agenti, si recava nell'abitazione di un certo , trentaduenne del luogo, Persona_1 per consegnare a quest'ultimo una citazione del Tribunale per i Minorenni di Venezia e che, in quella occasione, subiva colpi con calci e pugni che gli provocavano lesioni diagnosticate in “Contusione base emitorace destro anteriormente, distorsione 5° dito mano sinistra e distorsione polsi”, con prognosi di 8 giorni.
Quanto al secondo infortunio subito, invece, ha riferito che in data 19/03/2009, in servizio presso la Stazione CC di Giulianova (TE) in qualità di Comandante del Nucleo Operativo e
Radiomobile, nel corso di un operazione di Polizia Giudiziaria che si concludeva con l'arresto di tre persone per stupefacenti, intento a perquisire un locale occupato da alcuni malviventi, a causa di insufficiente illuminazione nonché della mancanza di idonea protezione ad un gradone, perdeva l'equilibrio rovinando a terra e riportando: “Trauma distorsivo collo piede sx e trauma distorsivo polso sx”con successiva diagnosi di: “Rottura del peroneo astralgico anteriore”.
3 In relazione ai postumi permanenti riportati in occasione dei due infortuni, veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio (rispettivamente in data 05/01/1983 e in data
26/01/2012), con concessione dell'equo indennizzo.
Ha esposto di aver presentato, in relazione all'evento occorso in data 27/12/1982, istanza del 18/05/2023 ed, in relazione all'evento occorso in data 19/03/2009, istanza del 18/01/2022, al fine di ottenere il riconoscimento dello status di Vittima del dovere e dei relativi benefici che venivano tuttavia riscontrate negativamente, con provvedimenti del 21/12/2023
(notificato il 30/01/2024) e del 14/11/2022 (notificato il 30/11/2022) da parte del
[...]
sul Controparte_2
presupposto di essere le stesse divenute improcedibili per intervenuta prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 2934 e 2935 c.c., oltre che per la mancanza dei presupposti per il riconoscimento della qualità di vittima del dovere, mancando l'attività di soccorso o l'attività di missione.
In punto di diritto, ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, richiamando l'orientamento della giurisprudenza in tema di imprescrittibilità dello status di vittima del dovere e, nel merito, ha assunto la sussumibilità del caso concreto nella fattispecie di cui all'articolo 1, comma 563, L. n. 266/2005, essendo entrambi gli interventi in oggetto avvenuti nel corso di un'operazione di soccorso a tutela della pubblica incolumità e della collettività.
1.2. Si è costituito in giudizio il ribadendo l'eccezione di Controparte_1
prescrizione decennale del diritto azionato e, nel merito, eccependo la mancanza di profilo di straordinarietà o specialità delle operazioni di soccorso nelle quali erano accaduti gli infortuni, anche avuto riguardo alla natura accidentale delle lesioni riportate in occasione del secondo infortunio del 19/03/2009.
1.3. La causa è stata dunque istruita mediante produzione documentale e, all'esito della
CTU, è stata rinviata all'udienza del 15/04/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, queste ultime hanno depositato le proprie note richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
In particolare, la parte ricorrente ha chiesto accogliersi la domanda sulla base delle risultanze favorevoli della consulenza espletata, mentre, la parte resistente ha insistito nel rigetto del ricorso riportandosi alle difese contenute nei propri scritti difensivi.
4
2. La domanda è fondata e, come tale, deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che di seguito si illustrano.
Preliminarmente va osservato che nessun dubbio sussiste sulla giurisdizione del giudice ordinario, alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 15484 del
22.6.2017 e n. 23300 del 2016, che hanno definitivamente affermato quanto segue: "in relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui dell'art. 1, comma 563 di quella legge,
o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una
P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale".
Passando al merito della domanda, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi attribuito lo status di vittima del dovere con conseguente condanna del resistente al riconoscimento in proprio favore di un'invalidità CP_1
permanente, quantificata nella misura del 15%, siccome direttamente derivata dagli infortuni occorsi in data 27/12/1982 e in data 19/03/2009, oltre al riconoscimento dei benefici assistenziali conseguenti all'accertamento del predetto status.
E, infatti, il ricorrente rivendica, oltre, all'accertamento dello status di vittima del dovere, negato dall'amministrazione resistente, con i relativi benefici assistenziali conseguenti al riconoscimento di detta qualità (rectius situazione giuridica soggettiva), l'attribuzione di un percentuale di invalidità permanente, quantificata nella misura del 15%.
Le questioni da analizzare nel caso di specie attengono, quindi, alla verifica della prescrizione decennale della domanda, alla valutazione dei presupposti costitutivi della fattispecie normativa e all'accertamento del grado di invalidità permanente avocata dal ricorrente.
5 Quanto alla prima questione, inerente l'intervenuta prescrizione della domanda, è noto che la Corte di Cassazione ha recentemente avallato la tesi interpretativa, secondo la quale la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563-564, costituisce uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (così Cass. civ., Sez. lav., 30/05/2022, n. 17440).
In altri termini, secondo l'interpretazione della Suprema Corte, la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di “status”, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale “status” trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.
Da ultimo, la Sentenza della Cassazione Lavoro n. 14501/2024 ha ulteriormente ribadito che: “La questione se la categoria vittima del dovere- tipizzata dall'art.
1, commi 563-564 l. n. 266-2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, è stata risolta da
Cass. n. 17440 del 2022, nel senso dell'imprescrittibilità della pretesa, che discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio, imprescrittibilità dell'azione che non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto”.
Al riguardo, va anzitutto ricordato che, interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite della Corte hanno già chiarito che le prestazioni assistenziali istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con
l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018, Cassazione civile sez. lav., 30/05/2022, n.17440, confermata da ultimo dalla Cassazione civile sez. lav., 04/05/2023, n.11661).
Si tratta, quindi, di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano
6 derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, lettera, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.).
Resta per contro ferma la conclusione secondo cui l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come nella specie il diritto all'assegno mensile vitalizio L. n. 407 del 2008, ex art. 2, e all'assegno mensile vitalizio L. n. 206 del 2004, ex art. 5, comma 3, i quali - unitamente al diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e all'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati in classe "C", L. n. 206 del 2004, ex artt. 6 e 9 – possono essere riconosciuti nel caso di specie all'odierno ricorrente nei limiti prescrizionali, in relazione ai ratei maturati a far data dal 18/05/2013 (con riferimento al primo infortunio) ovvero a far data dal 18/01/2012 (con riferimento al secondo infortunio), vale a dire a far data da dieci anni prima della presentazione delle domande amministrative del 18/05/2023 e del 18/01/2022.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal va, allora, ritenuta fondata solo in parte CP_1
e soltanto limitatamente agli emolumenti economici da erogare al ricorrente in epoca anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla proposizione delle domande amministrative del
18/05/2023 e del 18/01/2022.
Trattandosi di benefici di carattere assistenziale che non sono stati posti in liquidazione in favore dell'avente diritto, la prescrizione è decennale e non quinquennale, dal momento che quest'ultima presuppone la liquidità del credito, da intendere non secondo la nozione desumibile dall'art.1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento di liquidazione della spesa (cfr., di recente, Cass. civ., Sez.
6 - L, Ordinanza n.18309 del
03/09/2020 e, negli stessi termini, in precedenza, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2563 del
09/02/2016).
3. Quanto alla seconda questione, attinente al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Anzitutto, va osservato che in entrambi i provvedimenti di diniego il Controparte_1
motiva la propria decisione sul presupposto della ritenuta improcedibilità della domanda per intervenuta prescrizione decennale del diritto ad ottenere il riconoscimento della qualità di
Vittima del dovere.
7 Nella comunicazione di diniego del 21/12/2023, relativa al primo infortunio, infatti, si legge: “(…) Il luogotenente in congedo dell'Arma dei carabinieri ha Parte_1
presentato istanza finalizzata al riconoscimento di vittima del dovere e alla concessione dei relativi benefici, ai sensi della normativa vigente, in relazione alle lesioni riportate, in data
27.12 1982, durante lo svolgimento di un servizio d'istituto. Al riguardo, si fa presente che la predetta istanza datata 18 maggio 2023, è improcedibile in quanto tardiva, essendo stata prodotta oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 del codice civile, in combinato disposto con gli articoli 2934 e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 dicembre 2000, n. 388 e 23 dicembre 2005, n.
266 (…).”
Analogamente, nel provvedimento di diniego del 14/11/2022, relativo al secondo infortunio, il comunica: “(…) Il luogotenente in congedo dell'Arma dei carabinieri CP_1
ha presentato istanza finalizzata al riconoscimento di vittima del dovere e Parte_1
alla concessione dei relativi benefici, ai sensi della normativa vigente, in relazione alle lesioni riportate, in data 07 settembre 2009, durante lo svolgimento di un servizio d'istituto.
Al riguardo, si fa presente che la predetta istanza datata 18 gennaio 2022, è improcedibile in quanto tardiva, essendo stata prodotta oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 del codice civile, in combinato disposto con gli articoli 2934 e 2935 c.c., rispetto all'evento verificatosi il 07 settembre 2009 (…).”
Nel costituirsi nel presente giudizio, tuttavia, il resistente, prendendo posizione CP_1
nel merito, deduce che le ragioni poste a fondamento del diniego risiedono sostanzialmente nella ritenuta non sussumibilità degli eventi occorsi nell'alveo delle attività tipizzate all'art. 1, comma 563 della legge nr. 266/05 stante l'insussistenza del carattere di eccezionalità e di straordinarietà delle operazioni di polizia in oggetto, straordinarietà che secondo l'ente resistente sarebbe richiesta dall'articolo 1 comma 563 e 564 della legge n. 266 del 2005 ai fini della configurabilità dello status di vittima del dovere.
In altri termini, la parte resistente ritiene che lo status di “vittima del dovere” richieda un quid pluris rispetto ai requisiti previsti per la “causa di servizio”, in quanto diversamente opinando si verrebbe a creare una duplicazione di provvidenze.
Inoltre, secondo la difesa resistente, rispetto al primo evento del 27/12/1982, ove si sarebbe verificata una colluttazione in occasione della consegna di un atto giudiziario, la parte ricorrente non avrebbe fornito alcuna allegazione in ordine alle modalità di verificazione delle lesioni riportate, mentre, quanto al secondo evento del 19/03/2009, le infermità sarebbero occorse per mera accidentalità, con la conseguenza che gli infortuni per cui è causa sarebbero
8 frutto “di quella imponderabilità insita negli interventi di controllo del territorio, di cui ogni operatore delle forze dell'ordine ne accetta l'alea”.
Tanto premesso, i fatti rispetto ai quali il ricorrente invoca il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei conseguenti benefici assistenziali ex D.P.R. 243/2006, possono essere ricostruiti in base alle stesse deduzioni e allegazioni contenute nel ricorso che trovano, peraltro, riscontro negli atti di causa e che si ritengono sufficientemente esaustive, oltre a non essere state oggetto di specifica contestazione da parte del resistente, quantomeno CP_1
in ordine alla dinamica di verificazione degli stessi.
Il Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, in data 27/12/1982, in Parte_1 occasione dell'arresto di un certo , si recava nella di lui abitazione e in Persona_1
quella occasione subiva colpi con calci e pugni riportando lesioni al torace, alla mano sinistra e ai polsi.
Poi, dopo alcuni anni, in data 19/03/2009, all'epoca dei fatti in servizio presso la Stazione
CC di Giulianova (TE) in qualità di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso di un'operazione di Polizia Giudiziaria che si concludeva con l'arresto di 3 persone per stupefacenti, il ricorrente, intento a perquisire un locale occupato da malviventi, a causa di insufficiente illuminazione, perdeva l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra e riportando lesioni al piede sinistro e al polso sinistro.
Orbene, essendo incontestata sia la dinamica degli infortuni sia che i medesimi si siano verificati durante l'espletamento dell'attività istituzionale, è evidente che la risoluzione della presente controversia dipende esclusivamente dalla interpretazione che si intende dare al disposto normativo in materia di “vittime del dovere” contenuto nell'articolo 1 commi 563 e
564 della Legge n. 266/2005, su cui si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione e che quindi può ritenersi ormai principio di diritto acquisito (sentenze del
22.6.2017 n. 15485 e n. 15484 e da ultimo Cassazione civile sez. lav., 17/06/2024, n.16791 proprio sulla differenza tra i presupposti costitutivi del comma 523 e del comma 524).
In punto di diritto, la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b)
9 nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Per quanto interessa in questa sede, può ritenersi che per “operazioni di soccorso” di cui alla lettera d), si intende la ricorrenza di condizioni di estrema necessità e urgenza a salvaguardia della vita o della salute umana, poste a repentaglio nella circostanza da pericoli di ogni tipologia e natura.
Mentre per “attività di tutela della pubblica incolumità”, di cui alla lettera e), può intendersi un servizio finalizzato alla salvaguardia della incolumità pubblica, intendendosi per tale 'l'integrità fisica della popolazione', così come definita dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008.
Al successivo comma 564 dello stesso art. 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Successivamente, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, col D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, “Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo”, che all'art. 1, comma 1, prevede che ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalla L. 13 agosto
1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302 e L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra-ordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Come hanno evidenziato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze del
22.6.2017 n. 15484 e 15485, il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse
10 disposizioni, ossia L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564 individuando nel comma 563 una serie di attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato la insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere.
Alla luce di tali premesse è stato, quindi, affermato che al dipendente della Polizia di Stato, deceduto o divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento, va riconosciuto lo "status" di vittima del dovere, con conseguente diritto ai benefici assistenziali di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, costituisce presupposto sufficiente per la loro erogazione che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria (cfr. Cassazione civile sez. un., 04/05/2017, n.10791; Cassazione civile sez. lav.,
17/10/2018, n.26012).
Anche da ultimo la Corte di Cassazione ha ribadito (proprio rispetto al motivo di impugnazione del secondo cui elemento indefettibile della fattispecie normativa CP_1
sarebbe "un quid pluris, caratterizzato dall'esposizione a fattori di rischio specifico, eccedenti quelli ordinari connaturati all'esercizio dell'attività quotidiana per gli appartenenti alle forze dell'ordine"), che l'attribuzione dei benefici, per le sole attività diverse da quelle contemplate dall'art. 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005, postula la prova delle particolari condizioni ambientali oppure operative, "comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto" (art. 1, lettera c, del d.P.R. n. 243 del 2006).
Tali particolari condizioni si riscontrano in presenza "di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività"
(Cass. , S.U. , 4 maggio 2017, n. 11791, punto 2.2. dei Motivi della decisione).
Con precipuo riferimento alla fattispecie di cui si discorre nell'odierno giudizio, la Corte di
Cassazione, sempre a sezioni unite, ha puntualizzato che "il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede come necessario il ricorrere d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento
11 dannoso si sia verificato - fra gli altri casi - "nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari"
(Cass. , S.U. , 4 maggio 2017, n. 11792, punto 2.2. dei Motivi della decisione) o comunque in una delle ipotesi tipizzate dal comma 563.
3.1. Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che certamente il ricorrente, in data
27/12/1982 e in data 19/03/2009, abbia riportato un'invalidità permanente in conseguenza di eventi verificatisi in operazioni di soccorso, di cui alla lettera d) del comma 563 dell'articolo
1 della l. n. 266 del 2005, o comunque di contrasto ad ogni tipo di criminalità (lettera a) o ancora di servizio di ordine pubblico (lettera b) rientrando in tali fattispecie normativa, la condotta posta in essere dal carabiniere che, nel tentativo di condurre all'arresto un malvivente ovvero nel tentativo di perquisire un locale occupato da spacciatori, ha riportato lesioni intervenendo in una situazione di necessità e di pericolo per l'ordine pubblico, anche a salvaguardia della collettività.
Né rileva che nel secondo episodio il danno si sia verificato a seguito di caduta accidentale, in quanto l'infortunio è sempre collegato all'operazione di perquisizione di un locale di malviventi, che si concludeva con l'arresto di tre persone per uso illecito di stupefacenti.
E' stato, infatti, affermato, per la fattispecie di cui al comma 564, che “vanta un diritto soggettivo ad ottenere i benefici, previsti per le vittime del dovere dall'art. 1, comma 564, l.
23 dicembre 2005 n. 266, il militare che, mentre era impegnato nel servizio di taglio dell'erba lungo il perimetro della rete di recinzione della caserma, sia stato colpito da una raffica di proiettili partita accidentalmente da un altro militare addetto al servizio di sentinella”
(Cassazione civile sez. lav., 05/05/2022, n.14346).
3.2. Sotto il profilo medico legale, invece, in ordine alla quantificazione del grado di invalidità permanente patito dal ricorrente, il CTU dott. , al quale è stata Persona_2
affidata la consulenza tecnica, ha riconosciuto la presenza delle infermità denunciate ritenendo che le stesse siano conseguenti agli eventi traumatici verificatosi in occasione degli infortuni del 27/12/1982 e del 19/03/2009, riconoscendo in favore del ricorrente un grado di invalidità permanente complessivamente valutabile nella misura dell'11%.
Il Ctu ha, infatti, accertato quanto segue: “Il ricorrente è affetto dalla seguente infermità:
-Esiti algici e funzionali da Contusione emitorace dx, Distorsione V° dito mano sin.
-Esiti algici e funzionali da Trauma distorsivo collo piede sx e trauma distorsivo polso sx –
Rottura del peroneo astragalico anteriore;
Si ritiene che dette infermità siano conseguenza degli eventi del 27/12/1982 e del 19/03/2009.
12 Il grado di invalidità permanente, valutata sulla base di quanto previsto dall'art. 2, 3 e 4 del
D.P.R. n. 181/2009 e dalla tabella ivi allegata che di seguito si riporta (…) è da ritenere nella misura complessiva dell'11% (undici per cento).”
In altri termini il CTU, basando la propria valutazione medico legale sulla documentazione medica in atti, ha ritenuto che il quadro patologico osteoarticolare del ricorrente sia stato determinato dagli eventi traumatici verificatisi nelle occasioni dei due infortuni subiti, con conseguente riconoscimento in capo ad esso di postumi permanenti quantificabili nella misura complessiva dell'11%.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Non risultano, peraltro, pervenute osservazioni critiche all'elaborato peritale da alcuna delle parti nel termine all'uopo assegnato dal Giudice.
Alla luce delle precedenti considerazioni e della consulenza medico legale espletata, deve essere riconosciuto al ricorrente lo status di vittima del dovere, con riconoscimento di un grado di invalidità permanente dell'11% e conseguente diritto all'attribuzione e riconoscimento dei benefici assistenziali dovuti per legge ex L.13/08/1980 n.466, L.206/2004, art.1 commi 563 e 564 L.23/12/2005 n.266, DPR n.243/2006, nei limiti della prescrizione decennale, ovvero dal 18/05/2013 (quanto al primo infortunio) e dal 18/01/2012 (quanto al secondo infortunio) rapportati al grado di invalidità permanente accertato pari all'11%.
Il resistente va quindi condannato alla corresponsione in favore della parte CP_1
ricorrente dei benefici assistenziali dovuti per legge ex L.13/08/1980 n.466, L.206/2004, art.1 commi 563 e 564 L.23/12/2005 n.266, DPR n.243/2006, nei limiti della prescrizione decennale, ovvero dal 18/05/2013 (quanto al primo infortunio) e dal 18/01/2012 (quanto al secondo infortunio) ed in rapporto al grado di invalidità permanente accertato pari all'11%.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
13 4. L Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza di parte resistente, così come le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 965/2024 contrariis reiectis, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara lo status di vittima del dovere del ricorrente per gli infortuni del 27/12/1982 e del 19/03/2009 che hanno comportato un grado di invalidità permanente, sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.P.R. n. 181/2009, nella complessiva misura dell'11%;
• Per l'effetto, condanna il resistente a riconoscere tutti i benefici CP_1
previdenziali e assistenziali connessi al predetto status e quindi alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, dei benefici assistenziali dovuti per legge ex
L.13/08/1980 n.466, L.206/2004, art.1 commi 563 e 564 L.23/12/2005 n.266, DPR
n.243/2006, come meglio indicati nelle conclusioni del ricorso, nei limiti della prescrizione decennale dal 18/05/2013 ovvero dal 18/01/2012 ed in rapporto al grado di invalidità permanente accertato dell'11%, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione delle domande amministrative o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione delle stesse, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n.
156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente, delle spese CP_1 di lite che liquida in € 43,00 per esborsi ed € 3.000 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratorie antistatario;
• Pone a carico della parte resistente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Teramo, 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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