Art. 1.
Il Ministro per il tesoro, per l'esercizio della facolta' di emettere buoni del Tesoro poliennali ai sensi della legge di bilancio, determina con propri decreti il prezzo di emissione, il saggio di interesse, gli eventuali premi, il periodo di apertura delle sottoscrizioni ed e' autorizzato ad ammettere in versamento, oltre il contante anche buoni ordinari del Tesoro e cedole di titoli di Debito pubblico, precisandone la specie ed i criteri di valutazione, oltre a stabilire le caratteristiche dei buoni e la loro ripartizione in serie ed in tagli, la data e la modalita' di estrazione e di pagamento dei premi, nonche' tutte le altre condizioni e modalita' concernenti le sottoscrizioni e la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia, per le operazioni relative alla emissione, e, ove occorra, per la costituzione ed il funzionamento di consorzi per il collocamento dei titoli.
Il Ministro per il tesoro, per l'esercizio della facolta' di emettere buoni del Tesoro poliennali ai sensi della legge di bilancio, determina con propri decreti il prezzo di emissione, il saggio di interesse, gli eventuali premi, il periodo di apertura delle sottoscrizioni ed e' autorizzato ad ammettere in versamento, oltre il contante anche buoni ordinari del Tesoro e cedole di titoli di Debito pubblico, precisandone la specie ed i criteri di valutazione, oltre a stabilire le caratteristiche dei buoni e la loro ripartizione in serie ed in tagli, la data e la modalita' di estrazione e di pagamento dei premi, nonche' tutte le altre condizioni e modalita' concernenti le sottoscrizioni e la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia, per le operazioni relative alla emissione, e, ove occorra, per la costituzione ed il funzionamento di consorzi per il collocamento dei titoli.