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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 16/9/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 868/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Telli)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(avv.to Giglioli)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2431 del 9/3/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti CP_1 della , si annullava la cartella di pagamento n. 097 Controparte_2
2022 00079175 84 000, notificata all'avvocato il 5/10/2022, con cui l' , su Controparte_3 istanza dell'opposta, aveva ingiunto all'opponente di pagare la complessiva somma di € 11.255,12, a titolo di omesso versamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2008, sull'assunto per cui, “alla fattispecie in oggetto e, pertanto, all'omessa comunicazione dei dati reddituali dell'anno 2008, la prescrizione quinquennale è iniziata a decorrere dall'1/1/2009 e, per tale motivo, le pretese contributive e le sanzioni sono prescritte”.
La interponeva appello, cui resisteva il Pt_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico (articolato) motivo di gravame, la censura la suddetta decisione, nella parte in cui Pt_1 ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal professionista, sostenendo che sarebbe, invece, applicabile la prescrizione decennale, stante che trattavasi di contributi per i quali non era maturato il termine quinquennale alla data di entrata in vigore della nuova normativa.
Anche a voler aderire a tale tesi, l'eccezione di prescrizione sollevata ex adverso rimane fondata.
Invero, con l'entrata in vigore (il 3/2/2012) della legge n. 247/2012, la prescrizione dei crediti contributivi della è tornata ad essere decennale, avendo l'art. 66 di detta legge Parte_1 espressamente escluso l'applicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995.
A seguito di detto intervento normativo, la giurisprudenza di legittimità ha concordemente affermato che la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente.
Nel caso di specie, riguardo alla contribuzione del 2008, all'entrata in vigore della legge n. 247/2012 non si era ancora interamente consumato il termine quinquennale, sicché, tornato ad operare dal 3/2/2013 il termine decennale, quello residuo andava a scadere nel 2018 e, quindi, anteriormente alla notifica della cartella di pagamento qui opposta avvenuta il 5/10/2022, anche a voler considerare come atto interruttivo la pec del 26/10/2020.
Peraltro, sul dies a quo di decorrenza della prescrizione, quanto ai contributi il cui ammontare dipende dal reddito, non ha inciso la riforma della legge n. 335/1995, che non ha abrogato l'art. 19, comma 2, della legge n. 576/1980, secondo cui la prescrizione decorre dalla trasmissione, da parte del professionista, della dichiarazione prevista dagli artt. 17 e 23 della stessa legge (ossia dalla c.d. denuncia “Mod. 5”, che contiene l'indicazione del volume d'affari, come qui contestato al . CP_1
Per quanto fin qui esposto, l'appello va respinto (assorbita ogni ulteriore questione), con conferma della gravata sentenza, sia pure con le integrazioni motivazionali di cui sopra.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna la alla refusione delle spese del grado, che si liquidano, a titolo di compensi, in € Pt_1
3.965,85, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 16/9/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)