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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/07/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dell'udienza cartolare del 11/07/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4782 /R.G. Lavoro
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. DE MARTINO MARIA Parte_1 TERESA e ALFIERI GIOVANNI, unitamente ai quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1 CP_ e difeso dal funzionario LOPEZ ROSALIA ed elettivamente domiciliato presso la sede
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
CP_ Con ricorso, depositato in data 03/08/2024, il ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' al fine di ottenere il saldo degli arretrati, e dei ratei maturati e non riscossi a titolo di indennità di accompagnamento ex L. 18/1980 in virtù del Decreto di Omologa ex art 445 bis cpc RG n. 5775/2022 del 23/09/2023, emesso dal Tribunale di Torre CP_ Annunziata sez. lav. In particolare, il ricorrente, lamentava che l' , nonostante il preventivo inoltro del Mod. CP_3 non aveva provveduto integralmente alla liquidazione di quanto dovuto, ragion per cui ha adito il Tribunale di Torre CP Annunziata in funzione di giudice del lavoro per sentire condannare l' in persona del LRPT, al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.279,67 - o di quella diversa ritenuta di giustizia - a titolo di arretrati per l'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 per il periodo da ottobre 2022 a luglio 2024. Con vittoria di spese.
CP_ Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva in giudizio che in corso di giudizio allegava di aver provveduto alla liquidazione della prestazione e, per l'effetto, chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
CP_ CP_ L' ha rinnovato la propria richiesta. Parte ricorrente vi ha aderito e ha richiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio, rilevando che l'Ente ha provveduto all'integrale pagamento della prestazione soltanto dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale.
La causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come si evince dalla CP documentazione prodotta che dimostra che l' ha provveduto sia al pagamento degli arretrati sia al pagamento del rateo della prestazione che non era stata ancora corrisposta.
CP_ Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese. Sotto tale profilo si deve rilevare che l' ha provveduto al pagamento delle prestazioni invocate in ricorso ma presso la sede dell'istituto postale indicato e non accreditandole sul libretto postale. Invero il ricorrente aveva regolarmente inviato il modello AP70 ove aveva indicato che il pagamento era da CP effettuarsi sul libretto postale, e non presso “cassa sede” ove le ha inviate. Pertanto, le spese possono essere parzialmente compensate.
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere
CP_
2. Pone le spese a carico dell' , che liquida in euro 800,00, oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dell'udienza cartolare del 11/07/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4782 /R.G. Lavoro
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. DE MARTINO MARIA Parte_1 TERESA e ALFIERI GIOVANNI, unitamente ai quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1 CP_ e difeso dal funzionario LOPEZ ROSALIA ed elettivamente domiciliato presso la sede
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
CP_ Con ricorso, depositato in data 03/08/2024, il ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' al fine di ottenere il saldo degli arretrati, e dei ratei maturati e non riscossi a titolo di indennità di accompagnamento ex L. 18/1980 in virtù del Decreto di Omologa ex art 445 bis cpc RG n. 5775/2022 del 23/09/2023, emesso dal Tribunale di Torre CP_ Annunziata sez. lav. In particolare, il ricorrente, lamentava che l' , nonostante il preventivo inoltro del Mod. CP_3 non aveva provveduto integralmente alla liquidazione di quanto dovuto, ragion per cui ha adito il Tribunale di Torre CP Annunziata in funzione di giudice del lavoro per sentire condannare l' in persona del LRPT, al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.279,67 - o di quella diversa ritenuta di giustizia - a titolo di arretrati per l'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 per il periodo da ottobre 2022 a luglio 2024. Con vittoria di spese.
CP_ Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva in giudizio che in corso di giudizio allegava di aver provveduto alla liquidazione della prestazione e, per l'effetto, chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
CP_ CP_ L' ha rinnovato la propria richiesta. Parte ricorrente vi ha aderito e ha richiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio, rilevando che l'Ente ha provveduto all'integrale pagamento della prestazione soltanto dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale.
La causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come si evince dalla CP documentazione prodotta che dimostra che l' ha provveduto sia al pagamento degli arretrati sia al pagamento del rateo della prestazione che non era stata ancora corrisposta.
CP_ Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese. Sotto tale profilo si deve rilevare che l' ha provveduto al pagamento delle prestazioni invocate in ricorso ma presso la sede dell'istituto postale indicato e non accreditandole sul libretto postale. Invero il ricorrente aveva regolarmente inviato il modello AP70 ove aveva indicato che il pagamento era da CP effettuarsi sul libretto postale, e non presso “cassa sede” ove le ha inviate. Pertanto, le spese possono essere parzialmente compensate.
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere
CP_
2. Pone le spese a carico dell' , che liquida in euro 800,00, oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti