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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11213/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CAFAGNA ANGELA e l'avv. BUONO ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. RICCARDI LUIGI Controparte_1
, con gli avv.ti LAMANNA ANTONELLO e GRAZIUSO SALVATORE CP_2
Resistenti
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: “Accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'inefficacia/illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 05920239009148839000 per le ragioni indicate nella narrativa del presente atto e, in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia/illegittimità della procedura esattoriale posta in essere dall' con la notifica dell'atto Controparte_3 impugnato in considerazione dell'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento intervenuta con provvedimento del 26.9.2022 emesso dal Tribunale di Lecce nell'ambito della procedura contraddistinta dal R.g. n. 6/2022, per l'importo di € 31.198,74 (riferito ai crediti portati dagli avvisi di addebito portanti crediti di natura contributiva)”.
Le parti resistenti hanno entrambe eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, hanno contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per come formulata, la domanda deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto viene contestata la mancanza di un titolo esecutivo o, quantomeno, la presenza di una ragione ostativa all'inizio o alla prosecuzione della procedura esecutiva.
Così qualificata la domanda, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1 Appare infatti fondata la tesi del ricorrente, nella parte in cui al punto 4 si rileva come “… tutte le cartelle fondanti la pretesa creditoria rivendicata con la notifica dell'intimazione di pagamento
n. 05920239009148839000 siano state oggetto dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto dall'opponente con ricorso depositato in data 31.3.2022 presso il
Tribunale di Lecce Sezione Fallimentare (Doc. 2 – Ricorso per accordo di composizione della crisi), omologato con provvedimento del 26.9.2022 (Doc. 3 – Provvedimento di omologa del 26.9.2022)”
e, pertanto, “Ai sensi dell'art. 12, comma 3, L. n. 3/2012, rubricato “Omologazione dell'accordo”, infatti, “L'accordo omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 10, comma 2. I CREDITORI CON CAUSA O TITOLO
POSTERIORE NON POSSONO PROCEDERE ESECUTIVAMENTE SUI BENI OGGETTO DEL PIANO”.
Come correttamente dedotto dal ricorrente, l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi è anteriore di circa un anno alla notifica dell'atto di intimazione di pagamento opposta.
Tale circostanza risulta dagli atti e non è smentita da deduzioni di segno contrario. ha CP_4 infatti dedotto: “Sul punto si osserva che la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione è avvenuta in data 18/09/2023 e, dunque, prima del deposito e della comunicazione provvedimento di omologa dell'accordo di composizione della crisi presentato dal ricorrente, avvenuta, invece, il 26/09/2022”, confermando la ricostruzione temporale contenuta in ricorso;
è evidente invece l'errore nel ritenere anteriore la notifica dell'intimazione di pagamento.
L'opposizione è quindi fondata, stante l'obbligatorietà dell'accordo omologato nei confronti di tutti i creditori (compreso l , per cui è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione CP_2 passiva), accordo che preclude la possibilità di intraprendere azioni esecutive separate (da ciò discende l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da , in CP_4 qualità di incaricato della riscossione, che ha invece notificato l'intimazione di pagamento per cui è causa circa un anno dopo la comunicazione del provvedimento di omologa). Al riguardo, si deve infatti rilevare che l'intimazione di pagamento appare a tutti gli effetti assimilabile ad un atto di precetto, come si evince dal seguente passaggio contenuto nell'atto: “La invitiamo a effettuare il pagamento entro 5 giorni dalla notifica di questo avviso. Trascorso inutilmente questo termine procederemo, come previsto dalla legge, a esecuzione forzata”. Infine, ha CP_4 dedotto che “con prot. n. 10196028 del 03/11/2023, l'Agente della riscossione ha sospeso a tempo indeterminato gli avvisi di addebito rientranti nella prefata procedura concorsuale, inibendo
l'efficacia dell'atto di riscossione impugnato”, ma la sospensione è successiva sia alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, sia alla notifica del ricorso in opposizione.
Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite vanno poste a carico di , secondo soccombenza, in quanto l'intimazione di CP_4 pagamento opposta è un atto esclusivamente dell'agente della riscossione.
Non vi è invece soccombenza dell , in quanto la presente pronuncia non incide sui crediti. CP_2
2 ***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 12/10/2023 da nei confronti di e , così provvede: Parte_1 Controparte_1 CP_2
1. Accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento n. 05920239009148839000, limitatamente agli avvisi di addebito oggetto di opposizione n. 35920160002062666000,
n. 35920160005219818000, n. 35920170002898639000, n. 35920180002754064000, n.
35920180002877901000, n. 35920180006243988000, n. 35920190002745050000, n.
35920190005932021000, n. 35920210002451355000, n. 35920220002677669000.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 parte ricorrente, liquidate in € 4638,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%,
IVA e CPA, con distrazione.
3. Spese compensate tra le restanti parti.
Lecce, lì 21/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11213/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CAFAGNA ANGELA e l'avv. BUONO ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. RICCARDI LUIGI Controparte_1
, con gli avv.ti LAMANNA ANTONELLO e GRAZIUSO SALVATORE CP_2
Resistenti
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: “Accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'inefficacia/illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 05920239009148839000 per le ragioni indicate nella narrativa del presente atto e, in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia/illegittimità della procedura esattoriale posta in essere dall' con la notifica dell'atto Controparte_3 impugnato in considerazione dell'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento intervenuta con provvedimento del 26.9.2022 emesso dal Tribunale di Lecce nell'ambito della procedura contraddistinta dal R.g. n. 6/2022, per l'importo di € 31.198,74 (riferito ai crediti portati dagli avvisi di addebito portanti crediti di natura contributiva)”.
Le parti resistenti hanno entrambe eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, hanno contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Per come formulata, la domanda deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto viene contestata la mancanza di un titolo esecutivo o, quantomeno, la presenza di una ragione ostativa all'inizio o alla prosecuzione della procedura esecutiva.
Così qualificata la domanda, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1 Appare infatti fondata la tesi del ricorrente, nella parte in cui al punto 4 si rileva come “… tutte le cartelle fondanti la pretesa creditoria rivendicata con la notifica dell'intimazione di pagamento
n. 05920239009148839000 siano state oggetto dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto dall'opponente con ricorso depositato in data 31.3.2022 presso il
Tribunale di Lecce Sezione Fallimentare (Doc. 2 – Ricorso per accordo di composizione della crisi), omologato con provvedimento del 26.9.2022 (Doc. 3 – Provvedimento di omologa del 26.9.2022)”
e, pertanto, “Ai sensi dell'art. 12, comma 3, L. n. 3/2012, rubricato “Omologazione dell'accordo”, infatti, “L'accordo omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 10, comma 2. I CREDITORI CON CAUSA O TITOLO
POSTERIORE NON POSSONO PROCEDERE ESECUTIVAMENTE SUI BENI OGGETTO DEL PIANO”.
Come correttamente dedotto dal ricorrente, l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi è anteriore di circa un anno alla notifica dell'atto di intimazione di pagamento opposta.
Tale circostanza risulta dagli atti e non è smentita da deduzioni di segno contrario. ha CP_4 infatti dedotto: “Sul punto si osserva che la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione è avvenuta in data 18/09/2023 e, dunque, prima del deposito e della comunicazione provvedimento di omologa dell'accordo di composizione della crisi presentato dal ricorrente, avvenuta, invece, il 26/09/2022”, confermando la ricostruzione temporale contenuta in ricorso;
è evidente invece l'errore nel ritenere anteriore la notifica dell'intimazione di pagamento.
L'opposizione è quindi fondata, stante l'obbligatorietà dell'accordo omologato nei confronti di tutti i creditori (compreso l , per cui è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione CP_2 passiva), accordo che preclude la possibilità di intraprendere azioni esecutive separate (da ciò discende l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da , in CP_4 qualità di incaricato della riscossione, che ha invece notificato l'intimazione di pagamento per cui è causa circa un anno dopo la comunicazione del provvedimento di omologa). Al riguardo, si deve infatti rilevare che l'intimazione di pagamento appare a tutti gli effetti assimilabile ad un atto di precetto, come si evince dal seguente passaggio contenuto nell'atto: “La invitiamo a effettuare il pagamento entro 5 giorni dalla notifica di questo avviso. Trascorso inutilmente questo termine procederemo, come previsto dalla legge, a esecuzione forzata”. Infine, ha CP_4 dedotto che “con prot. n. 10196028 del 03/11/2023, l'Agente della riscossione ha sospeso a tempo indeterminato gli avvisi di addebito rientranti nella prefata procedura concorsuale, inibendo
l'efficacia dell'atto di riscossione impugnato”, ma la sospensione è successiva sia alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, sia alla notifica del ricorso in opposizione.
Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite vanno poste a carico di , secondo soccombenza, in quanto l'intimazione di CP_4 pagamento opposta è un atto esclusivamente dell'agente della riscossione.
Non vi è invece soccombenza dell , in quanto la presente pronuncia non incide sui crediti. CP_2
2 ***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 12/10/2023 da nei confronti di e , così provvede: Parte_1 Controparte_1 CP_2
1. Accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento n. 05920239009148839000, limitatamente agli avvisi di addebito oggetto di opposizione n. 35920160002062666000,
n. 35920160005219818000, n. 35920170002898639000, n. 35920180002754064000, n.
35920180002877901000, n. 35920180006243988000, n. 35920190002745050000, n.
35920190005932021000, n. 35920210002451355000, n. 35920220002677669000.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 parte ricorrente, liquidate in € 4638,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%,
IVA e CPA, con distrazione.
3. Spese compensate tra le restanti parti.
Lecce, lì 21/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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