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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 3705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3705 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 23.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 506/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione, , rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Allocca e Parte_2
UC EP, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al C.so Garibaldi n. 387;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Della Corte, presso il Controparte_1 cui studio elettivamente domicilia in Pomigliano d'Arco (NA), alla via Mauro Leone n. 59;
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.03.2024, la parte appellante impugnava la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5489 del 2023, con la quale era stato così statuito: “Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al ripristino dell'assegno ad personam ex accordo regionale del
2011 nella misura complessiva mensile di euro 459,85 in luogo degli attuali 93,64 a decorrere dal mese di Gennaio 2019; condanna l' a versare a Parte_1 Controparte_1 tutti gli arretrati a tale titolo dovuti, pari, alla data del 31.12.2021, ad euro 15.380,82,
[...] oltre accessori come per legge;
condanna altresì la parte resistente alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.600,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.”
In particolare, con varie argomentazioni, evidenziava: -che il Giudice di primo grado, pur avendo individuato nell'Accordo Aziendale del 25.07.12 la fonte contrattuale di riferimento, avesse erroneamente considerato l'importo presente in busta paga, denominato “AP AR 2011”, di € 459,85, un assegno ad personam non assorbibile né modificabile;
-che, invece, come emergeva dagli statini paga, lo aveva percepito: CP_1
--dapprima, l'indennità particolare di carica (indicata con la sigla “ind. Carica”) di € 234,99 e l'indennità 2004 (indicata con la sigla “ind. Car. 04”) di € 131,22; Contr
--poi, nel periodo successivo all'incorporazione in della della CP_3 CP_4
e della a seguito degli accordi del 2011 e del 2012, il c.d. “ad personam Controparte_5 Per_1
Reg. 2011”, il cui valore era di € 459,85 (dato dalla somma delle sopra dette indennità e dell'importo di € 93,64, per indennità varie: assegno diff. Retributive, differenza ind. Mensa 2, indennità di funzione b, indennità di funzione ad personam, tratt. sostitutivo 1984, sfrido cassa);
--infine, nel 2019, allorquando era passato dal parametro 210 a quello 230, l'indennità di carica denominata di € 700,00, ai sensi del punto “a” dell'Accordo Aziendale del 25.07.22 Parte_3
(che era mensilmente finanziata con l'importo di € 366,21 ricavato dalla seguente operazione (€
459,85 – 93,64), e l'indennità “ad personam A.R. 2011” di € 93,64;
-che la retribuzione era aumentata in quanto la somma di € 366,21 (data dal cumulo delle vecchie indennità di carica legate al parametro 210) era stata sottratta dall'assegno ad personam e sostituita con la somma di € 700,00 (importo della nuova indennità di carica legata al parametro 230);
-che, a ritenere diversamente, il dipendente avrebbe percepito una doppia indennità: quella connessa all'attuale qualifica (230) e quella della precedente qualifica (210);
-che, del resto, nell'accordo era stato previsto che “Qualora assuma una figura professionale alla quale è corrisposta la nuova indennità di carica si attueranno le stesse modalità previste alle precedenti lettere b) e c)”;
-che, quanto alle richieste istruttorie, si riportava a quelle già formulate con la memoria di primo grado;
-che, tenuto conto dell'infondatezza della domanda, le spese di lite fossero state ingiustamente poste a carico della società.
Si costituiva in giudizio la parte appellata che eccepiva l'inammissibilità del gravame, di cui chiedeva comunque la reiezione.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa.
In via preliminare, appare, ictu oculi, sufficientemente individuabile nell'appello proposto quella specificità dei motivi richiesta per poter superare la sua eccepita inammissibilità, discorso diverso
è invece la sua fondatezza. L'appello, invero, non può essere accolto.
L'odierna parte appellata, dipendente dell' dall'1.01.2013, e in Parte_1 precedenza della dal 29.12.1988, era stata inquadrata nel parametro 210 (come CP_3 coordinatore ferroviario) sino al mese di novembre 2018 e nel parametro 230 (come capo unità organizzativa amministrativa tecnica) dal dicembre 2018; si doleva della decurtazione, dal gennaio
2019, di € 366,21 mensili dall'elemento retributivo denominato Ad Personam A.R. 2011, che era passato da € 459,85 a € 93,64, pure se la suddetta voce, nell'accordo regionale del 2011, era stata equiparata alla categoria del superminimo non assorbibile.
Per la disamina della questione, è opportuno richiamare il contenuto degli accordi intercorsi tra le parti sociali nel 2011 e nel 2012.
L'art. 2 dell' Accordo del 16.12.2011 prevedeva: “Anche allo scopo di facilitare i processi di progressiva riorganizzazione delle società esercenti il trasporto pubblico locale e pervenire alla individuazione di un costo del lavoro omogeneo nel comparto pubblico … si conviene, in coerenza con l'art. 3 del CCNL 27/11/2000, che, a partire dall'1/12/2012, per i lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo la struttura della retribuzione mensile, di cui al richiamato art. 3, distinta per parametri retributivi, resti articolata nelle seguenti voci… i) “assegno ad personam” eventualmente spettante in base a norme di legge, di regolamento o di accordi e trattamenti comprensivi dell'indennità di carica, superminimi individuali e di funzione, corrisposte per effetto di accordi di secondo livello, al personale in servizio alla data di stipula del presente accordo.
Tale voce retributiva rappresenta parte integrante della retribuzione e rimarrà invariata negli attuali importi.
L'entità della voce “assegno ad personam” ... è costituita dalla differenza tra l'entità del trattamento economico complessivamente goduto in forza delle previsioni del CCNL spettante in relazione a ciascun parametro di inquadramento e quelli erogati dalle singole aziende.
Detti elementi retributivi costituiscono la retribuzione normale e sono corrisposti per 14 mensilità.
Gli stessi rimarranno invariati negli attuali importi salvo quelli che saranno adeguati per effetto della contrattazione collettiva nazionale”. Contr Al suddetto accordo era data attuazione, in data 25.07.2012, dall e dalle società ad essa incorporate ( , e unitamente alle parti sociali, CP_3 Controparte_6 Controparte_5 attesa “l'esigenza di individuare un costo del lavoro omogeneo, garantendo ai lavoratori in servizio a tale data condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle già in godimento”. Nell'Allegato, poi, era previsto che “A partire dall''1/10/2012, al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo, la struttura della retribuzione normale … sarà articolata come di seguito Per_ riportato: … -Ad Personam Reg. 16/12/2011”.
In riferimento a quest'ultimo era precisato che:
“-sarà corrisposto per 14 mensilità;
-non è rivalutabile;
-non è assorbibile;
-è pensionabile;
-farà parte della retribuzione normale;
-concorrerà alla determinazione della base del calcolo del t.f.r.;
-resterà immutato nell'importo anche in presenza di variazione della figura professionale/parametro del dipendente;
-concorrerà per le parti riferite alla retribuzione normale di cui al C.C.N.L. del 27/11/2000, alle basi di calcolo per la determinazione degli istituti previsti dallo stesso CCNL.”.
L'accordo del 2012 istituiva, inoltre: “a) In fase di prima applicazione, al fine di determinare condizioni economiche omogenee, … una nuova indennità di carica” determinata in importi diversi a seconda dei parametri (specificamente indicati: 250, 230, 205/210) a cui veniva riconosciuta e che era “b) finanziata utilizzando l'importo previsto dal rispettivo assegno ad personam di cui all'Accordo Regionale 16/12/2011” con esclusione di talune voci retributive.
Era previsto anche che: “c) La corresponsione della predetta indennità conserva gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite e compensa a solo titolo esemplificativo: le prestazioni straordinarie, festive e notturne … le diarie e trasferte … d) Per i dipendenti, in servizio alla data di sottoscrizione della presente intesa, di cui al punto a) che non percepivano la vecchia indennità di carica e ai quali, per effetto della omogeneizzazione delle retribuzioni, sarà corrisposta la nuova indennità di carica, la stessa compensa le prestazioni rese per i titoli richiamati alla lett.
c).”
Nel punto e) del citato accordo del 25.07.2012, poi, era precisato: “Il personale che attualmente percepisce una indennità di carica e riveste una figura professionale non ricompresa tra quelle indicate in precedenza, conserva l'importo già corrisposto come “indennità di carica particolare ad personam”. Qualora assuma una figura professionale alla quale è corrisposta la nuova indennità di carica si attueranno le stesse modalità previste alle precedenti lettere b) e c)” (sulla modalità di finanziamento della stessa e sulle finalità collegate alla sua corresponsione). Tutto ciò premesso, deve rilevarsi che tra i parametri destinatari della nuova indennità di carica (di cui alla lett. a)) vi era anche quello 210, attribuito allo sin dal 13.02.2008, e che lo Controparte_1 stesso godeva già di una indennità di carica al momento della sottoscrizione dell'accordo
(precisamente di € 234,99 e di € 131,22, come si rileva dallo statino di marzo 2011, in atti).
Pertanto, al predetto non erano applicabili né il punto d) né quello e), quest'ultimo espressamente invocato dall'Ente.
Dunque, poiché all'odierna parte appellata, a ridosso degli accordi del 2012, era riconosciuto, a titolo di AP. AR. 2011 (acronimo di ad personam accordo regionale 2011), l'importo di € 459,85, tale somma non poteva essere modificata al variare del parametro, come invece avvenuto dal gennaio 2019.
In altri termini, posto che la ratio delle intese era quella di fissare importi determinati ed omogenei, facenti parte della retribuzione da riconoscersi normalmente a tutti i profili professionali considerati in quel momento in servizio, l'importo erogato in busta paga come AP AR 2011, in quanto definito come assegno ad personam non assorbibile, non poteva mutare la sua consistenza per effetto di un successivo passaggio di qualifica professionale.
L'appello pertanto va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 23.09.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Dott. Gabriella Gentile Dott. Piero Francesco De Pietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 23.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 506/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione, , rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Allocca e Parte_2
UC EP, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al C.so Garibaldi n. 387;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Della Corte, presso il Controparte_1 cui studio elettivamente domicilia in Pomigliano d'Arco (NA), alla via Mauro Leone n. 59;
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.03.2024, la parte appellante impugnava la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5489 del 2023, con la quale era stato così statuito: “Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al ripristino dell'assegno ad personam ex accordo regionale del
2011 nella misura complessiva mensile di euro 459,85 in luogo degli attuali 93,64 a decorrere dal mese di Gennaio 2019; condanna l' a versare a Parte_1 Controparte_1 tutti gli arretrati a tale titolo dovuti, pari, alla data del 31.12.2021, ad euro 15.380,82,
[...] oltre accessori come per legge;
condanna altresì la parte resistente alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.600,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.”
In particolare, con varie argomentazioni, evidenziava: -che il Giudice di primo grado, pur avendo individuato nell'Accordo Aziendale del 25.07.12 la fonte contrattuale di riferimento, avesse erroneamente considerato l'importo presente in busta paga, denominato “AP AR 2011”, di € 459,85, un assegno ad personam non assorbibile né modificabile;
-che, invece, come emergeva dagli statini paga, lo aveva percepito: CP_1
--dapprima, l'indennità particolare di carica (indicata con la sigla “ind. Carica”) di € 234,99 e l'indennità 2004 (indicata con la sigla “ind. Car. 04”) di € 131,22; Contr
--poi, nel periodo successivo all'incorporazione in della della CP_3 CP_4
e della a seguito degli accordi del 2011 e del 2012, il c.d. “ad personam Controparte_5 Per_1
Reg. 2011”, il cui valore era di € 459,85 (dato dalla somma delle sopra dette indennità e dell'importo di € 93,64, per indennità varie: assegno diff. Retributive, differenza ind. Mensa 2, indennità di funzione b, indennità di funzione ad personam, tratt. sostitutivo 1984, sfrido cassa);
--infine, nel 2019, allorquando era passato dal parametro 210 a quello 230, l'indennità di carica denominata di € 700,00, ai sensi del punto “a” dell'Accordo Aziendale del 25.07.22 Parte_3
(che era mensilmente finanziata con l'importo di € 366,21 ricavato dalla seguente operazione (€
459,85 – 93,64), e l'indennità “ad personam A.R. 2011” di € 93,64;
-che la retribuzione era aumentata in quanto la somma di € 366,21 (data dal cumulo delle vecchie indennità di carica legate al parametro 210) era stata sottratta dall'assegno ad personam e sostituita con la somma di € 700,00 (importo della nuova indennità di carica legata al parametro 230);
-che, a ritenere diversamente, il dipendente avrebbe percepito una doppia indennità: quella connessa all'attuale qualifica (230) e quella della precedente qualifica (210);
-che, del resto, nell'accordo era stato previsto che “Qualora assuma una figura professionale alla quale è corrisposta la nuova indennità di carica si attueranno le stesse modalità previste alle precedenti lettere b) e c)”;
-che, quanto alle richieste istruttorie, si riportava a quelle già formulate con la memoria di primo grado;
-che, tenuto conto dell'infondatezza della domanda, le spese di lite fossero state ingiustamente poste a carico della società.
Si costituiva in giudizio la parte appellata che eccepiva l'inammissibilità del gravame, di cui chiedeva comunque la reiezione.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa.
In via preliminare, appare, ictu oculi, sufficientemente individuabile nell'appello proposto quella specificità dei motivi richiesta per poter superare la sua eccepita inammissibilità, discorso diverso
è invece la sua fondatezza. L'appello, invero, non può essere accolto.
L'odierna parte appellata, dipendente dell' dall'1.01.2013, e in Parte_1 precedenza della dal 29.12.1988, era stata inquadrata nel parametro 210 (come CP_3 coordinatore ferroviario) sino al mese di novembre 2018 e nel parametro 230 (come capo unità organizzativa amministrativa tecnica) dal dicembre 2018; si doleva della decurtazione, dal gennaio
2019, di € 366,21 mensili dall'elemento retributivo denominato Ad Personam A.R. 2011, che era passato da € 459,85 a € 93,64, pure se la suddetta voce, nell'accordo regionale del 2011, era stata equiparata alla categoria del superminimo non assorbibile.
Per la disamina della questione, è opportuno richiamare il contenuto degli accordi intercorsi tra le parti sociali nel 2011 e nel 2012.
L'art. 2 dell' Accordo del 16.12.2011 prevedeva: “Anche allo scopo di facilitare i processi di progressiva riorganizzazione delle società esercenti il trasporto pubblico locale e pervenire alla individuazione di un costo del lavoro omogeneo nel comparto pubblico … si conviene, in coerenza con l'art. 3 del CCNL 27/11/2000, che, a partire dall'1/12/2012, per i lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo la struttura della retribuzione mensile, di cui al richiamato art. 3, distinta per parametri retributivi, resti articolata nelle seguenti voci… i) “assegno ad personam” eventualmente spettante in base a norme di legge, di regolamento o di accordi e trattamenti comprensivi dell'indennità di carica, superminimi individuali e di funzione, corrisposte per effetto di accordi di secondo livello, al personale in servizio alla data di stipula del presente accordo.
Tale voce retributiva rappresenta parte integrante della retribuzione e rimarrà invariata negli attuali importi.
L'entità della voce “assegno ad personam” ... è costituita dalla differenza tra l'entità del trattamento economico complessivamente goduto in forza delle previsioni del CCNL spettante in relazione a ciascun parametro di inquadramento e quelli erogati dalle singole aziende.
Detti elementi retributivi costituiscono la retribuzione normale e sono corrisposti per 14 mensilità.
Gli stessi rimarranno invariati negli attuali importi salvo quelli che saranno adeguati per effetto della contrattazione collettiva nazionale”. Contr Al suddetto accordo era data attuazione, in data 25.07.2012, dall e dalle società ad essa incorporate ( , e unitamente alle parti sociali, CP_3 Controparte_6 Controparte_5 attesa “l'esigenza di individuare un costo del lavoro omogeneo, garantendo ai lavoratori in servizio a tale data condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle già in godimento”. Nell'Allegato, poi, era previsto che “A partire dall''1/10/2012, al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo, la struttura della retribuzione normale … sarà articolata come di seguito Per_ riportato: … -Ad Personam Reg. 16/12/2011”.
In riferimento a quest'ultimo era precisato che:
“-sarà corrisposto per 14 mensilità;
-non è rivalutabile;
-non è assorbibile;
-è pensionabile;
-farà parte della retribuzione normale;
-concorrerà alla determinazione della base del calcolo del t.f.r.;
-resterà immutato nell'importo anche in presenza di variazione della figura professionale/parametro del dipendente;
-concorrerà per le parti riferite alla retribuzione normale di cui al C.C.N.L. del 27/11/2000, alle basi di calcolo per la determinazione degli istituti previsti dallo stesso CCNL.”.
L'accordo del 2012 istituiva, inoltre: “a) In fase di prima applicazione, al fine di determinare condizioni economiche omogenee, … una nuova indennità di carica” determinata in importi diversi a seconda dei parametri (specificamente indicati: 250, 230, 205/210) a cui veniva riconosciuta e che era “b) finanziata utilizzando l'importo previsto dal rispettivo assegno ad personam di cui all'Accordo Regionale 16/12/2011” con esclusione di talune voci retributive.
Era previsto anche che: “c) La corresponsione della predetta indennità conserva gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite e compensa a solo titolo esemplificativo: le prestazioni straordinarie, festive e notturne … le diarie e trasferte … d) Per i dipendenti, in servizio alla data di sottoscrizione della presente intesa, di cui al punto a) che non percepivano la vecchia indennità di carica e ai quali, per effetto della omogeneizzazione delle retribuzioni, sarà corrisposta la nuova indennità di carica, la stessa compensa le prestazioni rese per i titoli richiamati alla lett.
c).”
Nel punto e) del citato accordo del 25.07.2012, poi, era precisato: “Il personale che attualmente percepisce una indennità di carica e riveste una figura professionale non ricompresa tra quelle indicate in precedenza, conserva l'importo già corrisposto come “indennità di carica particolare ad personam”. Qualora assuma una figura professionale alla quale è corrisposta la nuova indennità di carica si attueranno le stesse modalità previste alle precedenti lettere b) e c)” (sulla modalità di finanziamento della stessa e sulle finalità collegate alla sua corresponsione). Tutto ciò premesso, deve rilevarsi che tra i parametri destinatari della nuova indennità di carica (di cui alla lett. a)) vi era anche quello 210, attribuito allo sin dal 13.02.2008, e che lo Controparte_1 stesso godeva già di una indennità di carica al momento della sottoscrizione dell'accordo
(precisamente di € 234,99 e di € 131,22, come si rileva dallo statino di marzo 2011, in atti).
Pertanto, al predetto non erano applicabili né il punto d) né quello e), quest'ultimo espressamente invocato dall'Ente.
Dunque, poiché all'odierna parte appellata, a ridosso degli accordi del 2012, era riconosciuto, a titolo di AP. AR. 2011 (acronimo di ad personam accordo regionale 2011), l'importo di € 459,85, tale somma non poteva essere modificata al variare del parametro, come invece avvenuto dal gennaio 2019.
In altri termini, posto che la ratio delle intese era quella di fissare importi determinati ed omogenei, facenti parte della retribuzione da riconoscersi normalmente a tutti i profili professionali considerati in quel momento in servizio, l'importo erogato in busta paga come AP AR 2011, in quanto definito come assegno ad personam non assorbibile, non poteva mutare la sua consistenza per effetto di un successivo passaggio di qualifica professionale.
L'appello pertanto va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 23.09.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Dott. Gabriella Gentile Dott. Piero Francesco De Pietro