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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/04/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3645/2023
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3645/2023 promosso da:
c.f. elettivamente domiciliata in S. Giovanni a Teduccio Parte_1 C.F._1
Via S. Agnello 48 presso lo studio dell'avv. Anna Maria De Luca che la rappresenta e difende.....Attrice
contro p.i. rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Crisci ed Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata nello studio di questi in S. Maria C.V. al C.so A. Moro n. 110…Convenuta
e c.f. ………………………….……..…Convenuta Contumace Controparte_2 C.F._2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 2 aprile 2025 che qui si intendono direttamente richiamati e trascritti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice ha esposto che in data 22 settembre 2021,
intorno alle ore 9:30, era nelle acque antistanti Scauri (LT) in qualità di ospite, a titolo di cortesia, a bordo di un'imbarcazione dotata di motore amovibile Mercury (matricola n. 9054641), di proprietà di e regolarmente assicurata con la compagnia polizza n. 407266666. La Controparte_2 CP_3 [...]
ha lamentato che, durante la permanenza a bordo, riportò lesioni personali in conseguenza di Pt_1
pagina 1 di 6 un'improvvisa manovra di guida. Ella ha riferito che la dinamica dell'evento risulta attribuibile esclusivamente alla condotta imprudente, negligente e tecnicamente inadeguata del conducente del natante, il quale, senza preavviso, effettuò, nella predetta circostanza, un repentino e rischioso cambio di direzione: tale manovra determinò la caduta dell'istante all'interno dell'imbarcazione, provocando un impatto sul fianco destro. In seguito all'accaduto, la ha riferito di essersi recata al Parte_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale “Dono Svizzero” di Formia (DEA di I livello), dove il personale sanitario procedette a refertare una lussazione alla spalla destra e che ella successivamente, con
Cont comunicazione PEC, invitò formalmente la compagnia assicurativa alla nomina di un proprio consulente medico-legale al fine di procedere alla valutazione delle lesioni subite e, conseguentemente,
al riconoscimento del dovuto risarcimento, secondo la normativa vigente in materia. La compagnia aderì all'invito, incaricando il proprio fiduciario medico, tuttavia, soltanto dopo alcuni mesi, la compagnia le comunicò l'esito negativo della richiesta risarcitoria, motivando il rigetto con una presunta incongruenza tra i fatti descritti e le lesioni accertate. In seguito a tale diniego, la Parte_1
ha esposto che richiese formalmente accesso alla relazione del medico fiduciario della compagnia, per verificare la coerenza della valutazione effettuata rispetto al diniego: la compagnia accolse l' istanza e trasmise una relazione medica dalla quale, con chiarezza, si evinceva non solo la perfetta compatibilità
tra la dinamica dell'evento e le lesioni riportate, ma anche una diagnosi dettagliata. L'attrice ha anche
Cont riferito che nonostante il riscontro medico favorevole, la compagnia dispose ulteriori accertamenti di natura investigativa e che ella offrì piena collaborazione e ciononostante la compagnia non ha ottemperato alla sua richiesta risarcitoria. Sul fondamento di tali presupposti la ha Parte_1
rassegnato le seguenti conclusioni: “…. Dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui si agisce
in giudizio è addebitabile esclusivamente al conducente del dell'unità natante con motore amovibile
Mercury, matricola n. 9054641, di proprietà della Sig.ra ed assicurata con la Controparte_2 [...]
con polizza n. 407266666. 2. Condannare la in p.l.r.p.t. al risarcimento in favore CP_4 CP_4
dell'istante della somma che risulterà dovuta alla luce delle risultanze processuali e della CTU medico
pagina 2 di 6 legale che sin d'ora si chiede , il tutto nella misura di Euro 50.000,00 o di quella somma che sarà
ritenuta di giustizia a titolo di danno biologico, ITT, ITP, danno morale, danno emergente, lucro
cessante, spese mediche , interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al dì dell'effettivo
soddisfo, con vittoria di spese, diritti , onorari ed attribuzione al procuratore antistatario, oltre IVA se
dovuta e CPA e spese generali come per legge.
3. Condannare i convenuti in solido al pagamento delle
spese e degli onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Si è costituita l' la quale in via preliminare ha chiesto dichiararsi la nullità dell'atto di Controparte_1
citazione per l'omessa indicazione del codice fiscale della convenuta e anche per Controparte_2
violazione delle prescrizioni di cui all'art. 141 del D. lgs. 209/2005 che, nel rinviare alla procedura di cui all'art. 148, stabilisce che la richiesta risarcitoria per il ristoro dei danni derivanti da lesioni personali che precede l'azione giudiziaria “deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro , nel merito ha contestato il fatto storico, il nesso di casualità tra le lesioni riportate e il sinistro e l'entità delle lesioni subite e ha così concluso: “… In via preliminare: - dichiarare la nullità dell'atto di citazione
per le motivazioni dedotte al capo a); - dichiarare l'improponibilità, l'improcedibilità ed
inammissibilità della domanda per le ragioni esposte al capo b). Nel merito: - si rigetti la domanda
perché generica, infondata e non provata sia sull'an che sul quantum. In via meramente gradata: -
dichiarare la responsabilità prevalentemente concorsuale da ricondursi in capo a Parte_1
nella determinazione dell'entità delle lesioni lamentate per quanto esposto al capo d) e,
[...]
quindi, - in caso di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, ridurre il quantum, anche in
ragione del disposto di cui all'art. 1227 c.c., nonché con riferimento al governo delle spese di giudizio.
In ogni caso, dichiarare la decadenza di dal diritto ad essere manlevata per tardiva Controparte_2
denunzia di sinistro (…).
pagina 3 di 6 Instauratosi il giudizio, è rimasta contumace e con ordinanza del giorno 5 luglio Controparte_2
2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso i termini ai sensi dell'art. 189
cpc e ha rinviato alla udienza virtuale del 2 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni.
Per questo Giudice, a scioglimento della riserva presa all'udienza virtuale del 2 aprile 2025, allo spirare dei termini ex art. 189 cpc e letti gli scritti depositati per tale udienza, le domande di parte attrice meritano il rigetto.
Cont Preliminarmente, non meritano accoglimento le eccezioni di improcedibilità formulate dalla circa la errata indicazione del codice fiscale dell'attrice e la omessa indicazione dello stesso della convenuta:
tali omissioni non possono tradursi in un'ipotesi di nullità. In primo luogo, non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge
(art. 156, comma 1, c.p.c.); in secondo luogo, il raggiungimento dello scopo comunque preclude l'insorgere della patologia invalidante (Tribunale di Mantova, 16 novembre 2010; Cass. n.
23620/2018) .
Nel merito, l'attrice non ha assolto all'onere probatorio su lei gravante circa la verificazione dell'evento dannoso, tanto più alla luce delle difese spiegate dalla compagnia che, nel costituirsi, ha recisamente contestato la ricostruzione dei fatti da lei operata, mettendo in dubbio lo stesso accadimento del sinistro. Segnatamente, la società convenuta ha dedotto che nella dichiarazione
Contr spontanea inviata da ad in data 14 febbraio 2022, costei ha affermato che al Controparte_2
momento del sinistro il natante era condotto dal figlio e ha allegato una denuncia dell'incidente,
sostenendo che tale documento era già stato trasmesso alla Capitaneria di Porto competente al tempo
Cont dei fatti. In seguito, invece, nella denuncia di sinistro trasmessa dalla alla in data 17 CP_2
gennaio 2022 ella afferma che alla guida della sua "barchetta" si era trovato , un amico Persona_1
di famiglia. Peraltro, è emerso che solo la ha fornito informazioni circostanziate sui fatti CP_2
oggetto del presente giudizio, mentre sia , presunto conducente, sia Persona_1 Controparte_5
(indicato dall'attrice come teste) si sono limitati a presentare dichiarazioni redatte in precedenza;
pagina 4 di 6 inoltre, da un atto a firma del Comandante del Prete, della Capitaneria di Porto di Formia, si Per_2
evince che alcun evento straordinario risulta verificatosi alla data del 22.09.2021. Tale dichiarazione,
fornita di ufficialità, assume valore rispetto al fax recante la data del 2008, allegato da parte attrice, ed è
preponderante: la giustificazione da lei fornita sulla indicazione di una data così remota non è stata convincente. Inoltre, la compagnia ha allegato ispezioni A.I.A. (Archivio integrato antifrode), relativa a , indicato come conducente dell'unità natante, dalle quali emerge un coinvolgimento Persona_1
in ben ventidue sinistri, oltre a quello oggetto del presente giudizio, e quasi tutti gli eventi risultano catalogati con un punteggio “alto” sia per lo score sinistro sia per lo score soggetto;
si riscontra l'attivazione di un parametro di allerta, precisamente una ricorrenza con parametro V4. Analoghe
anomalie emergono dall'interrogazione A.I.A. riguardante , indicato quale testimone Controparte_5
dalla parte attrice, il quale risulta implicato in sei ulteriori sinistri, anche in questo caso caratterizzati dall'assenza di riscontri da parte delle Autorità, dall'attivazione di tre ricorrenze con parametro V1, e da tre eventi con score sinistro elevato e uno di livello medio.
A fronte di tali incongruenze, la parte attrice si è limitata a contestare genericamente le dichiarazioni della compagnia e i capi di prova da lei articolati non potevano essere ammessi alcuni valutativi e altri documentali. Peraltro, dalla ispezione A.I.A allegata, dagli atti di causa emergono molteplici elementi che inducono a ritenere priva di attendibilità la versione dei fatti sottoponibile al I CP_5
dubbi, infatti, derivano anche dal coinvolgimento delle parti in lite in pregressi sinistri, a norma dell'art. 135 codice delle assicurazioni private.". Nel caso di specie, il profilo IVASS di coinvolgimento, sia del conducente sia del testimone, impone cautela nella valutazione del sinistro dedotto: la prova orale, richiesta dall'attrice, non avrebbe potuto in alcun modo fornire la dimostrazione della condotta del conducente del natante , che avrebbe cagionato il sinistro e le lesioni subite dall'attrice e della sussistenza dell'effettivo nesso di causalità tra le lesioni lamentate e la dinamica come descritta, anche in ragione delle incertezze sollevate in punto di identificazione del conducente che in un primo momento è stato indicato dapprima nella persona di e poi di Controparte_6
pagina 5 di 6 . Non hanno fondamento gli argomenti di parte attrice riguardante la perizia medico Persona_1
legale sulla persona dell'attrice: il perito incaricato, ha ritenuto soltanto compatibili le lesioni con la dinamica dell'incidente ma la compatibilità in questione non permette l'assoluta riconducibilità delle lamentate lesioni all'incidente, tanto nell'assenza di una consulenza di parte descrivente lo svolgimento dell'evento.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 tabella n. 2 con
Cont riferimento al valore dichiarato, a favore della nulla per quanto riguarda la essendo questa CP_2
rimasta contumace (Cass., ordinanza n.20869 del 2017).
PQM
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande proposte da . Parte_1
Condanna la predetta al pagamento delle spese di questo giudizio in favore Parte_1
della che si quantificano in € 7.616,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario Controparte_1
come per legge.
Cassino, 11 aprile 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3645/2023 promosso da:
c.f. elettivamente domiciliata in S. Giovanni a Teduccio Parte_1 C.F._1
Via S. Agnello 48 presso lo studio dell'avv. Anna Maria De Luca che la rappresenta e difende.....Attrice
contro p.i. rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Crisci ed Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata nello studio di questi in S. Maria C.V. al C.so A. Moro n. 110…Convenuta
e c.f. ………………………….……..…Convenuta Contumace Controparte_2 C.F._2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 2 aprile 2025 che qui si intendono direttamente richiamati e trascritti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice ha esposto che in data 22 settembre 2021,
intorno alle ore 9:30, era nelle acque antistanti Scauri (LT) in qualità di ospite, a titolo di cortesia, a bordo di un'imbarcazione dotata di motore amovibile Mercury (matricola n. 9054641), di proprietà di e regolarmente assicurata con la compagnia polizza n. 407266666. La Controparte_2 CP_3 [...]
ha lamentato che, durante la permanenza a bordo, riportò lesioni personali in conseguenza di Pt_1
pagina 1 di 6 un'improvvisa manovra di guida. Ella ha riferito che la dinamica dell'evento risulta attribuibile esclusivamente alla condotta imprudente, negligente e tecnicamente inadeguata del conducente del natante, il quale, senza preavviso, effettuò, nella predetta circostanza, un repentino e rischioso cambio di direzione: tale manovra determinò la caduta dell'istante all'interno dell'imbarcazione, provocando un impatto sul fianco destro. In seguito all'accaduto, la ha riferito di essersi recata al Parte_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale “Dono Svizzero” di Formia (DEA di I livello), dove il personale sanitario procedette a refertare una lussazione alla spalla destra e che ella successivamente, con
Cont comunicazione PEC, invitò formalmente la compagnia assicurativa alla nomina di un proprio consulente medico-legale al fine di procedere alla valutazione delle lesioni subite e, conseguentemente,
al riconoscimento del dovuto risarcimento, secondo la normativa vigente in materia. La compagnia aderì all'invito, incaricando il proprio fiduciario medico, tuttavia, soltanto dopo alcuni mesi, la compagnia le comunicò l'esito negativo della richiesta risarcitoria, motivando il rigetto con una presunta incongruenza tra i fatti descritti e le lesioni accertate. In seguito a tale diniego, la Parte_1
ha esposto che richiese formalmente accesso alla relazione del medico fiduciario della compagnia, per verificare la coerenza della valutazione effettuata rispetto al diniego: la compagnia accolse l' istanza e trasmise una relazione medica dalla quale, con chiarezza, si evinceva non solo la perfetta compatibilità
tra la dinamica dell'evento e le lesioni riportate, ma anche una diagnosi dettagliata. L'attrice ha anche
Cont riferito che nonostante il riscontro medico favorevole, la compagnia dispose ulteriori accertamenti di natura investigativa e che ella offrì piena collaborazione e ciononostante la compagnia non ha ottemperato alla sua richiesta risarcitoria. Sul fondamento di tali presupposti la ha Parte_1
rassegnato le seguenti conclusioni: “…. Dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui si agisce
in giudizio è addebitabile esclusivamente al conducente del dell'unità natante con motore amovibile
Mercury, matricola n. 9054641, di proprietà della Sig.ra ed assicurata con la Controparte_2 [...]
con polizza n. 407266666. 2. Condannare la in p.l.r.p.t. al risarcimento in favore CP_4 CP_4
dell'istante della somma che risulterà dovuta alla luce delle risultanze processuali e della CTU medico
pagina 2 di 6 legale che sin d'ora si chiede , il tutto nella misura di Euro 50.000,00 o di quella somma che sarà
ritenuta di giustizia a titolo di danno biologico, ITT, ITP, danno morale, danno emergente, lucro
cessante, spese mediche , interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al dì dell'effettivo
soddisfo, con vittoria di spese, diritti , onorari ed attribuzione al procuratore antistatario, oltre IVA se
dovuta e CPA e spese generali come per legge.
3. Condannare i convenuti in solido al pagamento delle
spese e degli onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Si è costituita l' la quale in via preliminare ha chiesto dichiararsi la nullità dell'atto di Controparte_1
citazione per l'omessa indicazione del codice fiscale della convenuta e anche per Controparte_2
violazione delle prescrizioni di cui all'art. 141 del D. lgs. 209/2005 che, nel rinviare alla procedura di cui all'art. 148, stabilisce che la richiesta risarcitoria per il ristoro dei danni derivanti da lesioni personali che precede l'azione giudiziaria “deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro , nel merito ha contestato il fatto storico, il nesso di casualità tra le lesioni riportate e il sinistro e l'entità delle lesioni subite e ha così concluso: “… In via preliminare: - dichiarare la nullità dell'atto di citazione
per le motivazioni dedotte al capo a); - dichiarare l'improponibilità, l'improcedibilità ed
inammissibilità della domanda per le ragioni esposte al capo b). Nel merito: - si rigetti la domanda
perché generica, infondata e non provata sia sull'an che sul quantum. In via meramente gradata: -
dichiarare la responsabilità prevalentemente concorsuale da ricondursi in capo a Parte_1
nella determinazione dell'entità delle lesioni lamentate per quanto esposto al capo d) e,
[...]
quindi, - in caso di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, ridurre il quantum, anche in
ragione del disposto di cui all'art. 1227 c.c., nonché con riferimento al governo delle spese di giudizio.
In ogni caso, dichiarare la decadenza di dal diritto ad essere manlevata per tardiva Controparte_2
denunzia di sinistro (…).
pagina 3 di 6 Instauratosi il giudizio, è rimasta contumace e con ordinanza del giorno 5 luglio Controparte_2
2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso i termini ai sensi dell'art. 189
cpc e ha rinviato alla udienza virtuale del 2 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni.
Per questo Giudice, a scioglimento della riserva presa all'udienza virtuale del 2 aprile 2025, allo spirare dei termini ex art. 189 cpc e letti gli scritti depositati per tale udienza, le domande di parte attrice meritano il rigetto.
Cont Preliminarmente, non meritano accoglimento le eccezioni di improcedibilità formulate dalla circa la errata indicazione del codice fiscale dell'attrice e la omessa indicazione dello stesso della convenuta:
tali omissioni non possono tradursi in un'ipotesi di nullità. In primo luogo, non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge
(art. 156, comma 1, c.p.c.); in secondo luogo, il raggiungimento dello scopo comunque preclude l'insorgere della patologia invalidante (Tribunale di Mantova, 16 novembre 2010; Cass. n.
23620/2018) .
Nel merito, l'attrice non ha assolto all'onere probatorio su lei gravante circa la verificazione dell'evento dannoso, tanto più alla luce delle difese spiegate dalla compagnia che, nel costituirsi, ha recisamente contestato la ricostruzione dei fatti da lei operata, mettendo in dubbio lo stesso accadimento del sinistro. Segnatamente, la società convenuta ha dedotto che nella dichiarazione
Contr spontanea inviata da ad in data 14 febbraio 2022, costei ha affermato che al Controparte_2
momento del sinistro il natante era condotto dal figlio e ha allegato una denuncia dell'incidente,
sostenendo che tale documento era già stato trasmesso alla Capitaneria di Porto competente al tempo
Cont dei fatti. In seguito, invece, nella denuncia di sinistro trasmessa dalla alla in data 17 CP_2
gennaio 2022 ella afferma che alla guida della sua "barchetta" si era trovato , un amico Persona_1
di famiglia. Peraltro, è emerso che solo la ha fornito informazioni circostanziate sui fatti CP_2
oggetto del presente giudizio, mentre sia , presunto conducente, sia Persona_1 Controparte_5
(indicato dall'attrice come teste) si sono limitati a presentare dichiarazioni redatte in precedenza;
pagina 4 di 6 inoltre, da un atto a firma del Comandante del Prete, della Capitaneria di Porto di Formia, si Per_2
evince che alcun evento straordinario risulta verificatosi alla data del 22.09.2021. Tale dichiarazione,
fornita di ufficialità, assume valore rispetto al fax recante la data del 2008, allegato da parte attrice, ed è
preponderante: la giustificazione da lei fornita sulla indicazione di una data così remota non è stata convincente. Inoltre, la compagnia ha allegato ispezioni A.I.A. (Archivio integrato antifrode), relativa a , indicato come conducente dell'unità natante, dalle quali emerge un coinvolgimento Persona_1
in ben ventidue sinistri, oltre a quello oggetto del presente giudizio, e quasi tutti gli eventi risultano catalogati con un punteggio “alto” sia per lo score sinistro sia per lo score soggetto;
si riscontra l'attivazione di un parametro di allerta, precisamente una ricorrenza con parametro V4. Analoghe
anomalie emergono dall'interrogazione A.I.A. riguardante , indicato quale testimone Controparte_5
dalla parte attrice, il quale risulta implicato in sei ulteriori sinistri, anche in questo caso caratterizzati dall'assenza di riscontri da parte delle Autorità, dall'attivazione di tre ricorrenze con parametro V1, e da tre eventi con score sinistro elevato e uno di livello medio.
A fronte di tali incongruenze, la parte attrice si è limitata a contestare genericamente le dichiarazioni della compagnia e i capi di prova da lei articolati non potevano essere ammessi alcuni valutativi e altri documentali. Peraltro, dalla ispezione A.I.A allegata, dagli atti di causa emergono molteplici elementi che inducono a ritenere priva di attendibilità la versione dei fatti sottoponibile al I CP_5
dubbi, infatti, derivano anche dal coinvolgimento delle parti in lite in pregressi sinistri, a norma dell'art. 135 codice delle assicurazioni private.". Nel caso di specie, il profilo IVASS di coinvolgimento, sia del conducente sia del testimone, impone cautela nella valutazione del sinistro dedotto: la prova orale, richiesta dall'attrice, non avrebbe potuto in alcun modo fornire la dimostrazione della condotta del conducente del natante , che avrebbe cagionato il sinistro e le lesioni subite dall'attrice e della sussistenza dell'effettivo nesso di causalità tra le lesioni lamentate e la dinamica come descritta, anche in ragione delle incertezze sollevate in punto di identificazione del conducente che in un primo momento è stato indicato dapprima nella persona di e poi di Controparte_6
pagina 5 di 6 . Non hanno fondamento gli argomenti di parte attrice riguardante la perizia medico Persona_1
legale sulla persona dell'attrice: il perito incaricato, ha ritenuto soltanto compatibili le lesioni con la dinamica dell'incidente ma la compatibilità in questione non permette l'assoluta riconducibilità delle lamentate lesioni all'incidente, tanto nell'assenza di una consulenza di parte descrivente lo svolgimento dell'evento.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 tabella n. 2 con
Cont riferimento al valore dichiarato, a favore della nulla per quanto riguarda la essendo questa CP_2
rimasta contumace (Cass., ordinanza n.20869 del 2017).
PQM
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande proposte da . Parte_1
Condanna la predetta al pagamento delle spese di questo giudizio in favore Parte_1
della che si quantificano in € 7.616,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario Controparte_1
come per legge.
Cassino, 11 aprile 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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