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Decreto 12 giugno 2025
Decreto 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, decreto 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 927 /2025
TRIBUNALE di NOLA
II SEZIONE CIVILE
SETTORE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunziato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 927/2025 R.G. avente ad oggetto: altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di famiglia, assunzione del cognome;
letto il ricorso ai sensi dell'art. 262 c.c. congiuntamente promosso dai signori
[...]
, nato a [...] il [...] e residente i in Pomigliano d'Arco alla via Aquila, Parte_1
15) e , nata il [...] a [...] e residente in [...] Settembre, traversa Rossini, 8, volto ad ottenere l'attribuzione del cognome paterno in sostituzione di quello materno alla minore , nata a [...] il Persona_1
12/11/2024 ( ); C.F._1
ritenuta preliminarmente la propria competenza per territorio, essendo l'atto di nascita stato registrato presso il Comune di Casalnuovo di Napoli (NA), rientrante nel circondario del Tribunale di Nola;
rilevato che il ricorso è stato comunicato al PM in sede, il quale nulla ha opposto;
sentiti i ricorrenti all'udienza del 04.06.2025; rilevato che, come da certificazione dell'Ufficiale dello Stato Civile di Castello di Cisterna (NA) in atti, la minore è stata riconosciuta come figlia dal padre in data 13.12.2024;
esaminata la documentazione in atti;
considerato che l'art. 262, co. 3, c.c. dispone che, in caso di riconoscimento successivo del minore di età, in ordine all'assunzione del cognome del padre in aggiunta o in sostituzione a quello della madre decide il Giudice, onde effettuare un contemperamento con l'esigenza per cui il cognome serve ad indicare l'appartenenza di un individuo ad una determinata famiglia con quella per la quale il cognome è elemento distintivo dell'identità della persona ed è, quindi, espressione di un valore costituzionalmente tutelato, non potendo l'identità personale del minore essere condizionata né dal favor per il patronimico, né dall'esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall'art. 262 c.c., che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio legittimo (Cass., n. 12640 del 2015);
rilevato che, nel caso in esame, dalla tenerissima età di (mesi 6), è possibile escludere che Per_1 dalla sostituzione possa alla stessa derivare un pregiudizio all'identità personale e ricorrono motivi di conformità al suo interesse nell'assunzione del cognome paterno, tenuto conto che la richiesta di attribuzione del cognome paterno in sostituzione di quello materno è frutto di una scelta condivisa da entrambi i genitori, pur non essendo questi più una coppia, che la minore non ha neppure compiuto un anno di età e che peraltro i ricorrenti hanno avuto, prima di , un'altra Per_1 figlia, che riporta il cognome paterno;
Per_2
P.Q.M.
letti gli artt. 262 c.c. e 737 c.p.c.;
Dispone che la minore , nata a [...] il [...], (CF: Persona_1
) a seguito del riconoscimento del padre, assuma il cognome dello stesso C.F._1 chiamandosi, di conseguenza, . Persona_3
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 04/06/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
TRIBUNALE di NOLA
II SEZIONE CIVILE
SETTORE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunziato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 927/2025 R.G. avente ad oggetto: altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di famiglia, assunzione del cognome;
letto il ricorso ai sensi dell'art. 262 c.c. congiuntamente promosso dai signori
[...]
, nato a [...] il [...] e residente i in Pomigliano d'Arco alla via Aquila, Parte_1
15) e , nata il [...] a [...] e residente in [...] Settembre, traversa Rossini, 8, volto ad ottenere l'attribuzione del cognome paterno in sostituzione di quello materno alla minore , nata a [...] il Persona_1
12/11/2024 ( ); C.F._1
ritenuta preliminarmente la propria competenza per territorio, essendo l'atto di nascita stato registrato presso il Comune di Casalnuovo di Napoli (NA), rientrante nel circondario del Tribunale di Nola;
rilevato che il ricorso è stato comunicato al PM in sede, il quale nulla ha opposto;
sentiti i ricorrenti all'udienza del 04.06.2025; rilevato che, come da certificazione dell'Ufficiale dello Stato Civile di Castello di Cisterna (NA) in atti, la minore è stata riconosciuta come figlia dal padre in data 13.12.2024;
esaminata la documentazione in atti;
considerato che l'art. 262, co. 3, c.c. dispone che, in caso di riconoscimento successivo del minore di età, in ordine all'assunzione del cognome del padre in aggiunta o in sostituzione a quello della madre decide il Giudice, onde effettuare un contemperamento con l'esigenza per cui il cognome serve ad indicare l'appartenenza di un individuo ad una determinata famiglia con quella per la quale il cognome è elemento distintivo dell'identità della persona ed è, quindi, espressione di un valore costituzionalmente tutelato, non potendo l'identità personale del minore essere condizionata né dal favor per il patronimico, né dall'esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall'art. 262 c.c., che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio legittimo (Cass., n. 12640 del 2015);
rilevato che, nel caso in esame, dalla tenerissima età di (mesi 6), è possibile escludere che Per_1 dalla sostituzione possa alla stessa derivare un pregiudizio all'identità personale e ricorrono motivi di conformità al suo interesse nell'assunzione del cognome paterno, tenuto conto che la richiesta di attribuzione del cognome paterno in sostituzione di quello materno è frutto di una scelta condivisa da entrambi i genitori, pur non essendo questi più una coppia, che la minore non ha neppure compiuto un anno di età e che peraltro i ricorrenti hanno avuto, prima di , un'altra Per_1 figlia, che riporta il cognome paterno;
Per_2
P.Q.M.
letti gli artt. 262 c.c. e 737 c.p.c.;
Dispone che la minore , nata a [...] il [...], (CF: Persona_1
) a seguito del riconoscimento del padre, assuma il cognome dello stesso C.F._1 chiamandosi, di conseguenza, . Persona_3
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 04/06/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca