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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/02/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1008/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1008/2023 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), con il pa- C.F._2 Parte_3 C.F._3 trocinio dell'avv. DE CESARIS GIACOMO.
APPELLANTI contro
1
DE FABRITIIS CESARE e DE FABRITIIS JACOPO.
APPELLATA
(C.F. ) e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. NUTI CLAUDIA. CP_3 P.IVA_3
INTERVENUTA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 305/2023 del Tribunale di SE pubblicata il 29/03/2023.
CONCLUSIONI
In data 30 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per la parte appellante e Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...]
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado del Tri- bunale di SE indicata in epigrafe e qui impugnata ed in accoglimento integrale del presente appello:
In via istruttoria:
- ammettere le istanze istruttorie formulate in atti e non ammesse, con particolare rife- rimento all'ammissione della prova testimoniale e della CTU, così come articolate nella memoria istruttoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. che devono intendersi in questa sede come integralmente richiamate, ritrascritte e riproposte,
Nel merito:
− dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto di mu- tuo stipulato fra le parti indicato in narrativa;
− dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia dell'atto di concessione di ipoteca volon- taria contenuto nel contratto collegato al finanziamento ed avente ad oggetto i beni in- dicati in detto contratto notarile;
2 − dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle fideiussioni prestate, conseguen- temente dichiarare che i fideiussori nulla devono alla banca per tali titoli, essendo ine- sistenti le relative obbligazioni;
− dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli inte- ressi e quindi, previa rideterminazione delle somme pagate e/o calcolate in eccesso ri- spetto agli interessi dovuti nella legale, od in quella prevista dall'Art. 117 VII comma
TUB, previa detrazione e compensazione di detta somma con la somma dovuta quale restituzione del capitale ed interessi in misura legale, dichiarare la somma effettiva- mente dovuta dalla parte debitrice, previa rideterminazione del piano di ammorta- mento e specificazione degli importi dovuti per le singole rate in ragione dell'accertamento dei rapporti di dare ed avere fra le parti;
in caso di credito in favore d parte attrice, risultante dal ricalcolo di cui sopra, condannare la alla restitu- CP_4 zione dell'importo accertato;
− dichiarare la legittimità, quale eccezione d'inadempimento, della sospensione del pa- gamento delle rate di mutuo fino all'accertamento dei rapporti di dare ed avere fra le parti, data alla quale potrà essere ripreso il pagamento delle residue rate, se dovute, secondo le cadenze e gli importi previsti dal nuovo piano di ammortamento;
di conver- so, dichiarare l'illegittimità dell'eventuale risoluzione per inadempimento che dovesse essere comunicata dalla , nonché dell'eventuale segnalazione alla Centrale Rischi CP_4 presso la banca d'Italia e presso ogni altra banca dati privata o pubblica che gestisca l'informazione creditizia.
Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi”.
Per la parte appellata Controparte_1
“Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per i motivi esposti in atti: IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: di- chiarare l'inammissibilità delle eccezioni nuove ex adverso formulate
NEL MERITO: rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile, infondato in fat- to ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado.
3 NEL MERITO IN IPOTESI: nella non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata senten- za, accogliere le conclusioni formulate in primo grado che qui si trascrivono:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare le avverse domande in quanto infonda- te in fatto ed in diritto
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare e/o disporre la conversione da mutuo fondiario in mutuo ordinario ipotecario del mutuo stipulato il
27.02.2007 per € 125.000,00 con atto ai rogiti del notaio Dott. Persona_1 di Massa Marittima (Rep. 24530 – Racc. n. 8308 e cfr. all. 3) con conferma, per quanto occorrer possa, della inalterata validità ed efficacia della fideiussione prestata (e pro- rogata) dai signori e e dell'ipoteca volontaria iscritta Parte_2 Parte_3 in forza dello stesso.
Rigettare l'eccezione di prescrizione formulata da controparte nelle note per l'udienza del 11.11.2020 e ribadita in sede di I° memoria.
Con vittoria di competenze e spese di lite.
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio.”
Per la parte intervenuta Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria deduzione eccezione ed istanza disattese:
- in tesi respingere l'appello proposto dai signori , e Parte_1 Parte_2
perché infondato in fatto e in diritto e conseguentemente confermare la Parte_3 sentenza del Tribunale di SE n. 305/2023;
- in ipotesi per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto disporre la conversione da mutuo fondiario a mutuo ordinario ipotecario del mutuo stipulato il
27/02/2007 per euro 125.000 con atto ai rogiti del Notaio di Massa Marittima Per_1 rep. n. 24530/8308 come richiesto dalla cedente in primo grado;
4 - in ulteriore ipotesi e nel caso di accoglimento dell'appello dichiarare la carenza di le- gittimazione passiva di in merito ad eventuali conseguenze Controparte_2 risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute da
[...] originaria titolare del credito di cui è causa. Controparte_5
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. e convenivano Parte_1 Parte_2 Parte_3 davanti al Tribunale di SE (ora , Controparte_6 Controparte_1 esponendo:
- che il 27 febbraio 2007 ottoscriveva contratto di mutuo fon- Parte_1 diario ipotecario con l'allora (poi ora CP_7 Controparte_6 [...]
, con fideiussione di CP_1 Parte_2 Parte_3
- che il contratto di mutuo era nullo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB;
- che non erano state incluse alcune voci nel TAEG/ISC quali i costi assicurativi.
Gli attori chiedevano dichiararsi la nullità del mutuo, dell'iscrizione ipotecaria e delle fideiussioni, con rideterminazione degli importi dovuti.
Si costituiva in giudizio contestando le domande e Controparte_1 chiedendo in ipotesi in via riconvenzionale la conversione in ordinario finanziamento ipotecario del contratto di mutuo fondiario.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di SE con sentenza n. 305/2023 pubblicata il 29/03/2023 così statuiva:
“respinge le domande;
compensa integralmente le spese di lite”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Sulla questione del superamento del limite di finanziabilità occorre in questa se- de aderire alla recentissima Sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, che ha ri- solto un contrasto giurisprudenziale sullo specifico tema oggetto di odierna indagine
5 (cfr. Cass S.S.U.U. Sentenza del 16.11.2022 n. 33719). In particolare, la pronuncia in commento ha definitivamente chiarito come il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 comma 2 del TUB non inficia affatto la validità del contratto di mutuo fon- diario, non potendosi dunque predicare la nullità integrale del rapporto negoziale in presenza della suddetta violazione. […]
Quanto poi, all'eventuale errata indicazione dell'ISC o TAEG in contratto, giova evidenziare che la stessa non comporta alcuna nullità ex articolo 117 comma 6 cpc, ap- parendo invero sul punto condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di merito che esclude che la predetta disposizione, che sancisce la nullità delle clausole che preve- dono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati, possa essere appli- cata all'isc o taeg, non essendo infatti questi ultimi sussumibili nelle predette categorie, non trattandosi né di un prezzo né di una condizione contrattuale né, tantomeno, di un tasso d'interesse […] È quindi evidente che qualora il legislatore avesse voluto sanzio- Par nare con la nullità la difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una norma dal teno- re analogo a quella di cui all'art. 125-bis, comma 6 TUB. Una simile previsione, tutta- via, non si rinviene nell'ambito dell'art. 117 TUB”.
L'appello.
2. Proponevano tempestivo appello e Parte_1 Parte_2 ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i se- Parte_3 guenti motivi di impugnazione:
1) nullità del contratto ex art. 1418 c.c., in relazione agli artt. 38 e segg. del DL n.
385/1993 (superamento del limite di finanziabilità); conseguente nullità della pattuizio- ne degli interessi, dell'atto di concessione dell'ipoteca volontaria, delle fideiussioni pre- state;
2) nullità della clausola di pattuizione degli interessi in relazione all'errata indica- zione all'errata indicazione dell'ISC o Taeg in contratto;
mancata inclusione in questo indice delle spese relative all'assicurazione stipulata dal mutuatario.
6 Per tali ragioni veniva pertanto formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio ed Controparte_1 Controparte_8
quale cessionaria del credito, che contestavano le censure mosse da parte
[...] appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano la conferma con vittoria delle spese.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c., in data 30 gennaio 2025 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle par- ti, precisate come in epigrafe trascritte.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
3. Con il primo motivo (“nullità del contratto ex art. 1418 c.c., in relazione agli artt. 38 e segg. del DL n. 385/1993 (superamento del limite di finanziabilità); conse- guente nullità della pattuizione degli interessi, dell'atto di concessione dell'ipoteca vo- lontaria, delle fideiussioni prestate”) parte appellante in sintesi deduce che la pronunzia delle Sezioni Unite 16/11/2022, n.33719 non potrebbe trovare applicazione nella fatti- specie per cui è causa, posto che il superamento del limite di finanziabilità sarebbe supe- riore al 100%, come comprovato dal raffronto tra prezzo di vendita (€ 118.000,00) ed importo della somma mutuata (€ 125.000,00).
Il motivo è destituito di fondamento.
A prescindere da ogni considerazione in ordine alla rilevanza del costo delle opere di ristrutturazione (espressamente incluse nella richiesta di mutuo: vedi doc. 10 di parte convenuta in primo grado: acquisto € 118.000,00; ristrutturazione € 75.000,00; totale €
193.000,00; doc. 11: preventivo per ristrutturazione), in ogni caso la Controparte_9 pronunzia delle Sezioni Unite ha chiarito che “il limite di finanziabilità ex art. 38, com- ma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o
7 integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema ban- cario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto” e tali conclusioni prescindono dalla concreta misura percentuale della viola- zione, non potendo concludersi, come sostenuto da parte appellante, che una eventuale violazione comportante il superamento del limite oltre il 100% possa trasmodare, non si comprende su quale base giuridica, in una nullità.
4. Con il secondo motivo (“nullità della clausola di pattuizione degli interessi in relazione all'errata indicazione all'errata indicazione dell'ISC o Taeg in contratto;
mancata inclusione in questo indice delle spese relative all'assicurazione stipulata dal mutuatario”) parte appellante deduce che l'ISC indicato in contratto sarebbe erroneo in quanto non comprensivo delle spese di assicurazione, con conseguente applicazione dell'art. 117 TUB.
Il motivo è destituito di fondamento.
Il contratto di mutuo per cui è causa prevedeva un tasso fisso nominale annuo del
5,336% (vedi art. 5), era indicato un ISC del 5,4%; era previsto l'obbligo per il mutuata- rio di assicurare l'immobile ipotecato, ma i costi assicurativi non erano inclusi nel finan- ziamento ed il mutuatario poteva liberamente sottoscrivere in autonomia l'assicurazione, purché con compagnia primaria (vedi art. 11 : “art. 11: “si obbliga pure la parte conce- dente l'ipoteca ad assicurare e mantenere per un valore congruo a giudizio della Banca fino all'integrale restituzione delle somme sovvenute e dei relativi accessori dovuti alla
Banca gli immobili ipotecati contro i rischi dell'incendio caduta del fulmine scoppio del gas e danno ai vicini presso primaria Compagnia benevisa dalla Banca”).
I giudici di legittimità hanno chiarito che al di fuori delle previsioni specifiche quali l'art. 125 bis TUB (nella fattispecie non applicabile ex art. 121 TUB, trattandosi di finanziamento ipotecario di importo superiore a € 75.000,00) “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finan- ziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella
8 forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (vedi Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, n.39169; tra le ultime, in moti- vazione, Cassazione sez. I, 16/12/2024, n.32811: “la sanzione della nullità per la manca- ta o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del Pt_5 credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB […] proprio perché l'applicazione di un ISC difforme da quello dichiarato in contratto non incide sulla validità del contratto, ma è solo eventualmente fonte di responsabilità ri- sarcitoria (domanda di risarcimento nemmeno formulata nel caso di specie), la dedot- ta violazione dell'art. 117 TUB è insussistente”); in ogni caso, come esposto, i costi assi- curativi (neppure documentati) non erano inclusi nell'importo finanziato.
5. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impu- gnata;
le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano, in modo unitario e complessivo per parte appellata ed intervenuta in €
4.400,00 (fase di studio € 1.500,00; fase introduttiva € 900,00; fase decisionale €
2.000,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_6
e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 CP_10
con l'intervento di avverso la sentenza n.
[...] Controparte_2
305/2023 del Tribunale di SE pubblicata il 29/03/2023, così provvede
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA
9 la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico degli appellanti i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, li condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in modo unitario e complessivo per parte appellata ed intervenuta in € 4.400,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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