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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1735 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nato in [...] in data [...], C.F. Parte_1
; C.F._1
nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_1
; , nata in [...] in data [...], C.F._2 Controparte_2
C.F. ; C.F._3
nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_3
, in proprio e, unitamente a nata C.F._4 Controparte_4 in Colombia in data 5.8.1986, C.F. , in qualità di genitore C.F._5 esercente la responsabilità genitoriale sul minore , nato in Persona_1
Colombia in data 12.12.2016, C.F. , C.F._6 Controparte_5 nata in [...] in data [...], C.F. ; C.F._7 [...]
nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_6
, in proprio e, unitamente a nata in C.F._8 Controparte_7
Colombia in data 11.2.1985, C.F. , e C.F._9 Controparte_8 nata in Colombia in data [...], in [...] genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori , nato in [...] in data [...], Persona_2
C.F. (figlio del ricorrente e di , C.F._10 Controparte_7
nata in [...] in data [...], C.F. Parte_2
, e , nato in Colombia in [...] C.F._11 Controparte_9
9.10.2018, C.F. (figli del ricorrente e di C.F._12 Controparte_8
;
[...] tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Dromi del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Antonio Gramsci n. 7, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex Controparte_10 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore n. 34, domicilia;
- RESISTENTE -
1 Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 23 aprile 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che Controparte_10 venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano nato a [...], in data [...], il Persona_3 quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che ebbe un figlio con Persona_3
, nato il [...], il quale Persona_4 Persona_5 sposava e da quest'unione nasceva a Valledupar Persona_6
(Colombia), in data 25.8.1954, odierno ricorrente. Parte_1
Dall'unione di con Parte_1 Controparte_11 nasceva a Valledupar (Colombia), in data 27.11.1979, Controparte_6
[...]
In data 6.1.1983 a Valledupar (Colombia), contraeva Parte_1 matrimonio con nata in OT (Colombia), in [...] Controparte_1
14.9.1964, anch'essa odierna ricorrente, come dall'atto di nascita che si allega (All.8).
Dal matrimonio nascevamo altri odierni ricorrenti: in data Controparte_2
14.9.1983, in data 20.9.1987 e , in Controparte_3 Controparte_5 data 24.12.1993.
In data 28.11.2015 a Sucre (Colombia) contraeva Controparte_3 matrimonio con e da questo matrimonio nasceva a Sucre Controparte_4
(Colombia) in data 12.12.2016. Persona_1
Dall'unione tra e Controparte_6 Controparte_7 nasceva a Sucre (Colombia), in data 22.4.2011, Persona_2
Da una successiva unione di con Controparte_6 [...] nascevano altri odierni ricorrenti: in data Parte_2 Parte_2
18.3.2015, e , in data 9.10.2018. Parte_3
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda Controparte_10 di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 23 aprile 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. All'esito, la giudice ha riservato la decisione.
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2 Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte
Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, si ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr.
Cass. Civ., ordinanze n. 1139 del 16 gennaio 2025 e n. 6121 del 7 marzo 2024).
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di NO CA (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Inoltre, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in
Colombia.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di unitamente agli ulteriori atti di nascita dei Persona_3 discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede
3 il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani all'estero, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_4
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa Parte_5 in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario
(cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale
d'Italia di Bogotà (Colombia) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale. Per quanto riguarda, invece, la posizione della ricorrente , Controparte_1 coniuge del cittadino italiano deve essere parimenti Parte_1 accolta la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimoni. Difatti, a tale riguardo deve evidenziarsi che, a partire dal 27.4.1983, data di entrata in vigore della legge n. 123/1983, è venuto meno l'acquisto automatico della cittadinanza per comunicazione (iure matrimonii). Antecedentemente a tale data, la normativa in materia di matrimonio (legge n. 555/1912, articolo 10, comma 2) stabiliva che “la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana” senza che fosse necessario alcun requisito temporale o qualitativo-personale e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status.
4 Per i matrimoni contratti successivamente è richiesta, invece, ai fini del riconoscimento della cittadinanza per comunicazione (iure matrimonii), una procedura che non prevede alcun automatismo, ma presuppone una domanda da parte dell'interessato ed una valutazione dell'autorità amministrativa circa la sussistenza dei presupposti di legge (vincolo matrimoniale valido e decorso di un determinato lasso temporale dalle nozze) e l'assenza di ragioni impeditive (condanne penali o ragioni di sicurezza dello Stato), senza possibilità che la stessa possa essere surrogata dall'autorità giudiziaria (artt. 1-3, legge 123/1983, oggi artt.
5-7 legge n. 91/1992).
Nella specie, come detto, il matrimonio è stato contratto in data 6.1.1983, sicché la domanda di riconoscimento della cittadinanza è fondata.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_10 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti. B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, il 23.5.2025.
Il Giudice
Pietro Caré
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